Il DPCM Green pass per le imprese

Il DPCM Green pass per le imprese
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2021

Il DPCM Green pass per le imprese

Con DPCM 12 ottobre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 14 ottobre 2021) il governo ha dettato gli obblighi per l'accesso ai luoghi di lavoro in materia di certificazione verde (Green pass).

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Il DPCM Green pass per le imprese: l'articolo unico

Il decreto, in sostanza, detta le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo, modificando il DPCM 17 giugno 2021.

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Qui di seguito il testo integrale del provvedimento che entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta. Il decreto fa il paio con l'analogo provvedimento dedicato alla Pa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2021 

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma
10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti
per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19"». (21A06126)

(Gazzetta Ufficiale n. 246 del 14 ottobre 2021)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la dichiarazione di emergenza di sanita' pubblica
internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 30
gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei
regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione
della stessa Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo
2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come
«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita'
raggiunti a livello globale;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21
aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19», che agli articoli 9 e seguenti reca
disposizioni sulle «certificazioni verdi COVID-19»;
Visto, in particolare, l'art. 9-ter del citato decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, recante «Impiego delle certificazioni verde
COVID-19 in ambito scolastico e universitario»;
Visto, altresi', l'art. 9, comma 2, lettera c-bis, e comma 4-bis,
del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dal
decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che disciplina la
certificazione verde COVID-19 rilasciata a coloro che sono stati
identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il
quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di
vaccino, nonche' a seguito del prescritto ciclo;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», e, in
particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In
considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della
diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri
del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021,
e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Vista la circolare del Ministero della salute prot. n. 40711 del 9
settembre 2021, recante «Chiarimenti in merito alla vaccinazione
anti-COVID-19 in chi ha contratto un'infezione da SARS-CoV-2
successivamente alla somministrazione della prima dose di un vaccino
con schedula vaccinale a due dosi»;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito
scolastico, della formazione superiore e socio
sanitario-assistenziale»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening», e, in particolare, gli articoli 1, 3 e 5;
Considerato che l'estensione della certificazione verde COVID-19 ai
lavoratori del settore pubblico e privato incrementa l'efficacia
delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico gia' adottate in
ambito lavorativo;
Visti gli articoli 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 nel settore pubblico) e 9-septies (Impiego delle
certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato) del citato
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
Considerata la necessita' di assicurare il piu' efficace ed
efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni
verdi COVID-19 nell'ambito lavorativo pubblico e privato per mezzo di
funzionalita' che consentano una verifica anche automatizzata del
possesso delle certificazioni verdi del personale;
Ritenuto, a seguito della predetta estensione, di affidare il
relativo controllo delle certificazioni verdi COVID-19 ai datori di
lavoro pubblici e privati, o loro delegati;
Ritenuto pertanto necessario apportare modifiche al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 recante
«Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa
delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"»;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali n 363 dell'11 ottobre 2021;
Di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro
dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Modalita' di verifica del possesso delle certificazioni verdi
COVID-19 in ambito lavorativo - modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno
2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 1, lettera c), dopo le parole «decreto legge
22 aprile 2021, n. 52», sono aggiunte le seguenti: «, o riconosciute
come equivalenti»;
b) all'art. 1, comma 1, lettera d), dopo le parole «effettuato da
operatori sanitari» sono aggiunte le seguenti: «o da altri soggetti
reputati idonei dal Ministero della salute»;
c) all'art. 1, comma 1, lettera e), dopo le parole «effettuato da
operatori sanitari» sono aggiunte le seguenti: «o da altri soggetti
reputati idonei dal Ministero della salute»;
d) all'art. 1, comma 1, sono aggiunte infine le seguenti lettere:
«cc) «pacchetto di sviluppo per applicazioni»: un insieme di
strumenti per lo sviluppo e la documentazione di software (Software
Development Kit - SDK);
dd) «libreria software»: un insieme di funzioni e strutture
dati predefinite e predisposte per essere utilizzate in un programma
software.»;
e) all'art. 3, comma 1, sono soppresse le parole «e tre»;
f) all'art. 3, comma 3, sono aggiunte infine le seguenti parole:
«e) eventuale vaccinazione pregressa.»;
g) all'art. 4, comma 1, le parole: «negli allegati B, E, F e G»
sono sostituite dalle seguenti: «negli allegati B, E, F, G e H»;
h) all'art. 4, comma 1, dopo la lettera h) e' aggiunta la
seguente: «i) specifiche modalita' automatizzate di verifica delle
certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo.»;
i) l'art. 5, comma 5, e' sostituito dal seguente: «5. Il Sistema
TS, secondo le modalita' di cui all'Allegato C:
a) verifica i codici fiscali e il numero di dosi ricevuti dal
Sistema AVN associati alle somministrazioni di vaccini
anti-SARS-CoV-2, notificando alla regione di somministrazione gli
eventuali casi di errore che quest'ultima provvedera' a rettificare
in AVN. In caso di codici fiscali errati o identificativi regionali
non rilasciati dal Sistema TS, il Sistema TS acquisisce dalle regioni
e province autonome anche i dati anagrafici relativi ai soggetti
vaccinati;
b) per i soli dati verificati positivamente, alimenta la
Piattaforma nazionale-DGC con i dati di ogni singola somministrazione
di cui all'Allegato A, per la generazione della certificazione verde
digitale COVID-19 di avvenuta vaccinazione;
c) acquisisce tramite apposito modulo on-line, reso disponibile
sul portale nazionale della Piattaforma-DGC, i dati relativi alle
vaccinazioni effettuate all'estero dai cittadini italiani e dai loro
familiari conviventi nonche' dai soggetti iscritti al Servizio
sanitario nazionale che richiedono l'emissione della certificazione
verde COVID-19 in Italia per avere accesso ai servizi e alle
attivita' individuati dalle disposizioni vigenti;
d) mette a disposizione la possibilita' di validare le
richieste di cui alla lettera c) ai fini del rilascio della
certificazione verde COVID-19, secondo modalita' stabilite con
circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
e) rende disponibile all'AVN e alle regioni e province autonome
l'informazione sulla data di infezione successiva alla vaccinazione,
tratta dai certificati di guarigione nonche' della pregressa
infezione, recuperata dai dati dei certificati di guarigione di cui
all'art. 6 del presente decreto;
f) restituisce alle regioni e province autonome l'informazione,
resa disponibile dalla PNDGC inerente la generazione o meno del DGC,
unitamente ai dati relativi alle somministrazioni, avvenuta
guarigione e test, comunicati al Sistema TS ai sensi del presente
decreto, al fine di consentire le opportune azioni di correzione dei
medesimi dati;
g) rende disponibile al Ministero della salute la funzione di
interrogazione dei dati acquisiti dal Sistema TS ai sensi del
presente decreto, comprensivi dell'informazione resa disponibile
dalla PN-DGC inerente la generazione o meno del DGC, per le finalita'
di cui all'art. 12, comma 2, lettera a). Le operazioni di
interrogazione sono effettuate previo inserimento, da parte
dell'operatore del numero di pubblica utilita' del Ministero della
salute, del codice fiscale e delle ultime otto cifre della tessera
sanitaria dell'interessato e della tipologia e data dell'evento
sanitario che ha generato la Certificazione verde COVID-19.»
j) all'art. 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «La
piattaforma nazionale-DGC viene alimentata, attraverso
l'interconnessione con il Sistema TS, come descritto nell'Allegato C,
con i dati relativi alle certificazioni di avvenuta guarigione di cui
all'Allegato A, anche con riferimento ai dati dell'eventuale
pregressa somministrazione di vaccino disponibili al Sistema TS, al
momento dell'emissione degli stessi»;
k) all'art. 12, comma 2, lettera a), dopo le parole
«informazioni generali» sono aggiunte le seguenti parole: «e
assistenza tecnica» e sono soppresse le parole «tramite gli strumenti
di cui all'art. 11, comma 1, lettere b) ed e)»;
l) all'art. 12, comma 2, sono soppresse le parole: «b) il call
center di Immuni (800.91.24.91), che fornisce apposita assistenza
tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19
tramite gli strumenti di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e c);»;
m) all'art. 13, comma 1, sono aggiunte infine le seguenti
parole «nonche' mediante le ulteriori modalita' automatizzate di cui
ai successivi commi descritte negli allegati G e H»;
n) all'art. 13, comma 2, sono aggiunte infine le seguenti
parole: «g) i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi
educativi dell'infanzia nonche' delle scuole paritarie, delle
universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale
e coreutica, e loro delegati; h) i datori di lavoro pubblici o
privati, e loro delegati, relativamente alla verifica del possesso
delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo con
riferimento al personale e ai soggetti terzi che accedono al luogo di
lavoro per ragioni diverse dalla semplice fruizione dei servizi
all'utenza e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si
svolge l'attivita' giudiziaria o i loro delegati relativamente ai
magistrati.»;
o) l'art. 13, comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. I
soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h) del
comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie
istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica.»;
p) all'art. 13, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.
L'attivita' di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun
caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma,
salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure
previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e
ss., e 9-septies, commi 6 e ss.»;
q) all'art. 13, dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti
commi:
«9. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge
8 ottobre 2021, n. 139.
10. Al fine di assicurare il piu' efficace ed efficiente
processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19
nell'ambito lavorativo pubblico e privato ai sensi degli articoli
9-quinquies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il
Ministero della salute rende disponibili ai datori di lavoro
specifiche funzionalita', descritte nell'allegato H, che consentono
una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle
certificazioni verdi in corso di validita' del personale
effettivamente in servizio, di cui e' previsto l'accesso ai luoghi di
lavoro, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o
comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC ,
attraverso:
a) l'utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni
(Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della salute
con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di
controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle
presenze, le funzionalita' di verifica della Certificazione verde
COVID-19, mediante la lettura del QR code;
b) una interazione, in modalita' asincrona, tra la
Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle
finanze per la gestione del personale delle pubbliche
amministrazioni, e la PN-DGC per la verifica del possesso delle
Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validita' da parte dei
dipendenti pubblici degli enti aderenti a NoiPA;
c) una interazione, in modalita' asincrona, tra il Portale
istituzionale INPS, e la PN-DGC , per la verifica del possesso delle
Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validita' da parte dei
dipendenti dei datori di lavoro, con piu' di cinquanta dipendenti,
sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA;
d) una interoperabilita' applicativa, in modalita'
asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale delle
amministrazioni pubbliche con almeno mille dipendenti, anche con
uffici di servizio dislocati in piu' sedi fisiche, e la PN-DGC, per
la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso
di validita' da parte dei propri dipendenti.
11. Le funzionalita' di verifica del possesso delle Certificazioni
verdi COVID-19 di cui alle lettere b) e c) del comma 10, attivate
previa richiesta del datore di lavoro, sono rese disponibili al solo
personale autorizzato alla verifica per conto del datore di lavoro.
La funzionalita' di verifica del possesso delle Certificazioni verdi
COVID 19 di cui alla lettera d) del comma 10 e' attivata previa
autorizzazione e accreditamento, sulla base di apposita convenzione
con il Ministero della salute.
12. Il pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui alla lettera
a) del comma 10 puo' essere utilizzato per la verifica della
Certificazione verde COVID-19 anche in ambiti diversi da quello
lavorativo e puo' altresi' essere utilizzato come riferimento per la
realizzazione di ulteriori librerie software, a condizione che:
a) le suddette librerie e le soluzioni da esse derivate
rispondano alle medesime specifiche tecniche e ai requisiti del
pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui alla lettera a) del
comma 10, e successivi aggiornamenti, come indicato sulla piattaforma
utilizzata dal Ministero della salute per la pubblicazione del codice
sorgente;
b) sia preventivamente rilasciato il codice sorgente con licenza
open source di dette librerie sulla piattaforma utilizzata dal
Ministero della salute di cui al precedente punto a).
13. Con riguardo all'uso del pacchetto di sviluppo per
applicazioni, di cui al comma 10, lettera a), e delle librerie
software e delle soluzioni da esse derivate, di cui al comma 12, il
trattamento dei dati personali deve essere effettuato limitatamente
alle informazioni pertinenti e alle operazioni strettamente
necessarie alla verifica della validita' delle Certificazioni verdi
COVID-19. E' fatto esplicito divieto di conservare il codice a barre
bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi COVID-19
sottoposte a verifica, nonche' di estrarre, consultare, registrare o
comunque trattare per finalita' ulteriori rispetto a quelle previste
dal presente articolo le informazioni rilevate dalla lettura dei QR
code e le informazioni fornite in esito ai controlli. In caso di
utilizzo di tale modalita' di verifica da parte del datore di lavoro,
resta salvo quanto previsto dagli articoli 88 del regolamento (UE)
2016/679 e 113 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
14. Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle
certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale
DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti
rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie
pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai
medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che
attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere
a), b) e c), dell'art. 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in
coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del
medesimo articolo.
15. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche effettuate con le
modalita' di cui al comma 10, lettere b), c) e d), l'interessato non
risulti in possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di
validita', lo stesso ha diritto di richiedere che la verifica della
propria certificazione verde COVID-19 sia nuovamente effettuata al
momento dell'accesso al luogo di lavoro mediante l'applicazione
mobile descritta nell'Allegato B, paragrafo 4.»;
r) all'art. 15 sono aggiunti i seguenti commi: «7. I soggetti
preposti alla verifica di cui agli articoli 9-quinquies e 9-septies
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono titolari del
trattamento dei dati effettuato con le modalita' di cui all'art. 13,
comma 10, lettere b), c) e d), descritte nell'allegato H. Il
personale interessato dal processo di verifica e' opportunamente
informato dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati
attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione
resa alla generalita' del personale, ai sensi degli articoli 13 e 14
del regolamento (UE) 2016/679.
8. Il Ministero della salute designa il Ministero dell'economia e
delle finanze quale responsabile del trattamento dei dati effettuato,
ai sensi dell'art. 13, comma 9, lettera b), tramite la Piattaforma
NoiPA per la messa a disposizione delle informazioni relative alle
certificazioni verdi COVID-19 del personale dipendente delle
amministrazioni aderenti a NoiPA.
9. Il Ministero della salute designa l'Istituto nazionale di
previdenza sociale quale responsabile del trattamento dei dati
effettuato, ai sensi dell'art. 13, comma 9, lettera c), tramite il
Portale istituzionale INPS per la messa a disposizione delle
informazioni relative alle certificazioni verdi COVID-19 del
personale dipendente di datori di lavoro pubblici e privati.»;
s) all'art. 18, comma 1, dopo le parole «Presidenza del Consiglio
dei ministri e» sono aggiunte le seguenti parole: «sul sito del
Sistema TS»;
t) all'art. 19, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: «e
per il cali center di Immuni gestito dal Dipartimento per la
trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
u) i documenti tecnici A, B, C allegati al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 sono sostituiti con le
versioni allegate al presente decreto ed e' aggiunto un ulteriore
documento tecnico H, parimenti allegato al presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ha
efficacia dalla data della predetta pubblicazione.

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