Il DPCM Green pass per le PA è il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2021, n. 246).
In particolare, nell'allegato al DPCM sono riportate le «linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale».
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Disciplinati tra gli altri:
- i contenuti dell'obbligo dove viene ribadito che «Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso del lavoratore presso il luogo di lavoro non e' dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione»;
- le modalità e i soggetti preposti al controllo;
- le modalità di applicazione;
- il trattamento economico in relazione alle giornate di assenza ingiustificata;
- i controlli manuali, automatizzati e a campione.
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Di seguito il testo integrale del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2021.
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Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2021
Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche
amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di
obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde
COVID-19 da parte del personale. (21A06125)
(in Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2021, n.246)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la dichiarazione di emergenza di sanita' pubblica
internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 30
gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei
regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione
della stessa Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo
2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come
«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita'
raggiunti a livello globale;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21
aprile 2021 e del 22 luglio 2021, con le quali e' stato dichiarato e
prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante
«Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, con il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina
di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 5, del predetto
decreto-legge n. 127 del 2021, che prevede che con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e del Ministro della salute, possono
essere adottate linee guida per l'omogenea definizione delle
modalita' organizzative delle verifiche sul possesso della
certificazione verde COVID-19;
Visto, il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante
Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive
e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;
Considerato che l'estensione della certificazione verde COVID-19
anche ai lavoratori del settore pubblico incrementa l'efficacia delle
misure di contrasto al fenomeno epidemiologico gia' adottate dalle
amministrazioni pubbliche;
Ritenuto necessario dare a tutte le pubbliche amministrazioni
indicazioni omogenee per l'applicazione delle misure di controllo sul
possesso della certificazione verde COVID-19 da parte dei lavoratori
previsto all'art. 1 del decreto-legge n. 127 del 2021;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 7 ottobre 2021;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del
Ministro della salute;
Decreta:
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 21 settembre
2021, n 127, sono adottate le linee guida di cui all'allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Allegato 1
Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni
per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso
e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del
personale
Premessa
L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,
attraverso l'introduzione dell'art. 9-quinquies nel decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale delle amministrazioni
di cui all'art. 3, al personale delle Autorita' amministrative
indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la societa' e
la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della
Banca d'Italia, nonche' degli enti pubblici economici e degli organi
di rilievo costituzionale, l'obbligo di possedere e di esibire, su
richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) di cui
all'art. 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per il
primo accesso al luogo di lavoro.
Tale obbligo e' escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa
comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che
incombono al soggetto che dovesse contrarre il COVID-19 o trovarsi in
quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da COVID-19
dovra' immediatamente porre in essere tutte le misure gia' previste
per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la
certificazione verde eventualmente gia' acquisita - a prescindere
dall'evento che l'ha generata - anche se non ancora revocata, non
autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di
lavoro.
Resta inoltre fermo, per il personale dipendente - ancorche'
munito di green pass, il rispetto di tutte le istruzioni fornite dal
datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio, come, ad
esempio, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di
sintomi riconducibili alla malattia.
1.1 Contenuto dell'obbligo
Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla
campagna vaccinale, l'accesso del lavoratore presso il luogo di
lavoro non e' dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a
meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione
(acquisita o perche' ci si e' sottoposti al vaccino da almeno
quattordici giorni, o perche' si e' risultati negativi al tampone o
perche' il soggetto e' guarito dal COVID-19 negli ultimi sei mesi) e
in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale. Peraltro, il
possesso del green pass non e', a legislazione vigente, oggetto di
autocertificazione.
Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura
e' preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo.
Pertanto, non e' consentito in alcun modo, in quanto elusivo del
predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile
sulla base del mancato possesso di tale certificazione.
Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono
condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al
luogo di lavoro. Il lavoratore che dichiari il possesso della
predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere
considerato assente ingiustificato e non puo' in alcun modo essere
adibito a modalita' di lavoro agile.
E' pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a
tale obbligo a prescindere dalle modalita' di controllo adottate
dalla propria amministrazione.
Tale obbligo, peraltro, e' esteso anche ad ogni soggetto - che
non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione -
che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attivita'
diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione.
Pertanto, per accedere all'amministrazione, oltre al personale
dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto
dovra' essere munito di «green pass» - ivi inclusi i visitatori e le
autorita' politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee
delle autonomie locali e regionali - che ivi si rechi per lo
svolgimento di una attivita' propria o per conto del proprio datore
di lavoro.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti
all'obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno
in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il
personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche
saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto
alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di
generi di consumo (caffe' e merendine), quello chiamato anche
occasionalmente per attivita' straordinarie, i consulenti e
collaboratori, nonche' i prestatori e i frequentatori di corsi di
formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o
privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in
ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere
provvisti di green pass ove accedano alla struttura).
In questi casi la verifica del green pass potra' avvenire anche
manualmente attraverso l'utilizzo dell'app «VerificaC19», gia'
disponibile negli store, ovvero attraverso l'integrazione dei sistemi
informatici utilizzati per il termoscanner o per la rilevazione
automatica delle presenze, (badge).
In sintesi, l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di
esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici e' quella
degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio
pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione e'
tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a qualunque
altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un
incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della
certificazione verde ed esibirla su richiesta.
Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle
certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale
DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti
rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie
pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai
medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che
attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere
a), b) e c), dell'art. 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in
coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del
medesimo articolo.
In relazione ai servizi forniti a favore dell'utenza, il datore
di lavoro deve predisporre tutte le misure di contenimento stabilite
dalle competenti autorita' sanitarie e dagli eventuali protocolli
d'intesa stipulati con le organizzazioni sindacali e cio' al fine di
evitare che la circostanza che agli uffici acceda utenza non tenuta a
esibire o a possedere il green pass possa comportare rischi di
contagio.
1.2 Modalita' e soggetti preposti al controllo
L'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 individua
nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Per datore di
lavoro deve intendersi il dirigente apicale di ciascuna
amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo
ordinamento.
In relazione alla dimensione delle strutture e della presenza di
una o piu' sedi decentrati, il dirigente apicale puo' delegare la
predetta funzione - con atto scritto - a specifico personale,
preferibilmente con qualifica dirigenziale, ove presenti.
Nell'esercizio del potere di controllo il dirigente apicale (che
a titolo esemplificativo puo' identificarsi nel segretario generale
di un ministero o nel segretario comunale) impartisce le modalita'
attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso incaricati
provvedono a effettuare materialmente le attivita' di controllo
(siano esse costantemente attive o a campione).
L'accertamento puo' essere svolto all'accesso della struttura, a
campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici: il
personale preposto al controllo vietera' al lavoratore senza green
pass valido o che si rifiuti di esibirlo l'accesso alla struttura,
invitandolo ad allontanarsi.
Il preposto al controllo comunica con immediatezza all'ufficio
competente il nominativo del personale al quale non e' stato
consentito l'accesso.
Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso
e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro e'
avvenuto senza il possesso della certificazione verde COVID-19, il
personale dovra' essere allontanato dalla sede di servizio,
sanzionato ai sensi dell'art. 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge
n. 52 del 2021, e sara' considerato assente ingiustificato fino alla
esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di
assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.
La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di
esibizione della citata certificazione.
In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde
COVID-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dagli
ordinamenti di appartenenza del personale.
Laddove l'accertamento del possesso della certificazione verde
non avvenga all'atto dell'accesso al luogo di lavoro, con le
direttive di cui sopra il dirigente apicale/datore di lavoro o
soggetto da questi delegato, deve disporre che ciascun dirigente
responsabile di dipartimento/ufficio/servizio proceda, con cadenza
giornaliera, a verificare il possesso del green pass del proprio
personale (ad esempio attraverso l'app VerificaC19) in misura
percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in
servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia
effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di
rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella
fascia antimeridiana della giornata lavorativa.
Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 e'
effettuato con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'art. 9,
comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, cosi' come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 e
successive modifiche e integrazioni.
Per le sedi lavorative dove il controllo avviene all'ingresso,
rimane in facolta' del datore di lavoro di effettuare ulteriori
controlli a campione anche con cadenza non giornaliera.
In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali
non e' comunque consentita la raccolta dei dati dell'intestatario in
qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione
delle misure previste dagli articoli 9-ter, ai commi 2 e 5,
9-quinquies, commi 6 e seguenti, e 9-septies, commi 6 e seguenti.
Qualora all'atto delle modalita' di accertamento sopra descritte
il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione
verde COVID-19:
a) in caso di accertamento svolto all'accesso della struttura,
a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici:
il personale preposto al controllo vietera' al lavoratore senza green
pass valido l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.
Il preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio
competente il nominativo del personale al quale non e' stato
consentito l'accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla
esibizione della certificazione verde, e' considerato assenza
ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali
giornate festive o non lavorative.
In caso di controlli esclusivamente automatici, per
l'eventualita' di una mancata identificazione del soggetto sprovvisto
di green pass, gli uffici competenti a rilevare le presenze del
personale (ad esempio l'ufficio del personale o altra unita' preposta
a tale rilevamento), in base alle presenze in servizio della
giornata, verificano le assenze dal servizio non dovute ad altro
motivo legittimo tempestivamente comunicato nel rispetto dei termini
fissati dalla contrattazione collettiva, e provvedono a comunicare
all'interessato, anche con semplice mail, l'assenza ingiustificata
rilevata, per poi procedere all'applicazione della disciplina
ordinaria prevista per tale ipotesi.
b) nel caso in cui l'accertamento sia svolto dopo l'accesso
alla sede, a tappeto o a campione: il dirigente che ha svolto
l'accertamento, se del caso attraverso il responsabile della
struttura di appartenenza, dovra' intimare al lavoratore sprovvisto
di certificazione valida, al momento del primo accesso al luogo di
lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai
competenti uffici l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurera'
fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel
periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non
lavorative. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l'accesso
nella sede di lavoro senza certificazione, il dirigente competente
sara' tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui
all'art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sara'
irrogata dal Prefetto competente per territorio).
Non e' consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga
nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito
a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in
presenza, ferma rimanendo la possibilita', per le giornate diverse da
quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza
che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione
(malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale...).
Come previsto dall'art. 3, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n.
139, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da
specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace
programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le
comunicazioni di cui al comma 6, dell'art. 9-quinquies, e al comma 6,
dell'art. 9-septies, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con
un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze
organizzative.
Tale ipotesi, tuttavia, non fa venire meno l'obbligo di
effettuare i controlli all'accesso o quelli a campione, tenuto conto
che, in ogni caso, il possesso del green pass non e', a legislazione
vigente, oggetto di autocertificazione.
Nel caso in cui dalle predette comunicazioni si dovesse rilevare
una interruzione di servizio essenziale, il Sindaco o il datore di
lavoro per le altre amministrazioni, potra' attivare, in via
d'urgenza, convezioni tra enti senza particolari formalita'. Ai
medesimi fini puo' essere adottata ogni misura di riorganizzazione
interna, quale mobilita' tra uffici o aree diverse, idonea a
fronteggiare l'eventuale impossibilita' di poter impiegare personale
sprovvisto di green pass.
Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sara'
effettuato mediante lettura del QRcode in corso di predisposizione.
Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale -
previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico
competente dell'amministrazione di appartenenza - non potra' essere
soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il medico competente -
ove autorizzato dal dipendente - puo' informare il personale deputato
ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere
esonerati dalle verifiche.
Tale fattispecie non rientra nelle sopra richiamate comunicazioni
di cui al comma 6 del citato art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52
del 2021.
Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso venga accertata
la mancanza del green pass da parte di un soggetto di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (soggetti che
svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita' lavorativa o di
formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni),
fermo restando l'allontanamento immediato, dovra' essere data
tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove
esistente) per gli adempimenti di competenza.
Analoga procedura dovra' essere seguita anche nei casi in cui la
verifica della mancanza del green pass riguardi personale in
somministrazione. In tali casi sebbene il personale somministrato
svolga la propria attivita' nell'interesse e sotto la direzione e il
controllo dell'utilizzatore, l'assenza dovuta al mancato possesso o
alla mancata esibizione del green pass dovra' comunque essere
segnalata immediatamente all'Agenzia di somministrazione.
1.3 Modalita' di applicazione
Le conseguenze di cui all'art. 9-quinquies del decreto-legge n.
52 del 2021 sono previste nei seguenti casi:
a) mancato accesso al luogo di lavoro dovuto all'accertamento
del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione
verde COVID-19 o alla mancata esibizione della stessa: in questo
caso, il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza,
all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non e'
stato consentito l'accesso. In ogni caso, ciascun giorno di mancato
servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, e'
considerato assenza ingiustificata. Resta fermo che ciascuna
amministrazione procedera' all'applicazione della misura nelle forme
e attraverso l'adozione degli atti previsti dal proprio ordinamento;
b) accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della
certificazione verde COVID-19: in questo caso, il dirigente - o il
personale da questo delegato - che ha proceduto all'accertamento,
dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione valida
di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica agli uffici
competenti l'assenza ingiustificata. Nel contempo, ferme rimanendo le
conseguenze di ordine disciplinare, gli uffici individuati dal datore
di lavoro comunicano la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per
territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista
dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.
Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente,
le responsabilita' penale per i casi di alterazione o falsificazione
della certificazione verde COVID-19 o di utilizzo della
certificazione altrui.
1.4 Trattamento economico
In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al
lavoratore non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o
emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente
della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere
fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato,
previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza
ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano
la corrispondente perdita di anzianita' di servizio.
1.5 Controlli manuali, automatizzati e a campione
Al fine di verificare il possesso della certificazione verde
COVID-19, le amministrazioni dovranno, prioritariamente, svolgere il
relativo controllo all'accesso. Tuttavia, quando le esigenze
organizzative non consentano di svolgere tale modalita' di verifica,
sono comunque tenute a svolgere controlli anche a campione nella sede
di lavoro, relativamente ai soggetti presenti o di cui e' previsto
l'accesso ai luoghi di lavoro. Si suggerisce, tuttavia, di
predisporre l'attivazione di piu' di una delle modalita' indicate e
cio' al fine di poter sopperire all'eventuale possibile
malfunzionamento di uno dei sistemi.
Qualora l'amministrazione non abbia terminato l'eventuale
aggiornamento/adeguamento dei software relativi ai controlli
automatici all'accesso e al fine di prevenire il verificarsi di
assembramenti ai punti di ingresso alle sedi di servizio, e' in ogni
caso possibile, per assicurare comunque l'effettivita' del controllo,
lo svolgimento di controlli a campione anche all'accesso attraverso
l'applicazione denominata «VerificaC19» gia' disponibile
gratuitamente sugli store.
Fermo restando che ciascuna amministrazione organizza tali
controlli nell'ambito della propria autonomia organizzativa, e'
auspicabile che vengano utilizzate modalita' di accertamento che non
determinino ritardo o code durante le procedure di ingresso,
soprattutto per le amministrazioni con un numero piu' elevato di
dipendenti, e che, ovviamente, siano compatibili con la disciplina in
materia di protezione dei dati personali.
Di seguito si indicano le specifiche funzionalita', che saranno
compiutamente definite nell'emanando decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'art. 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per la verifica automatizzata dei
green pass, che verranno gradualmente rese disponibili:
per tutte le amministrazioni, un pacchetto di sviluppo per
applicazioni (Software Development KitSDK), rilasciato dal Ministero
della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei
sistemi informativi di controllo accessi fisici dell'amministrazione,
nei sistemi di controllo della temperatura o in soluzioni tipo totem,
le funzionalita' di verifica della certificazione verde COVID-19,
mediante la lettura del QRcode; rimane fermo in ogni caso il divieto
di memorizzare o utilizzare per finalita' ulteriori le informazioni
rilevate dalla lettura dei QRcode e le informazioni fornite in esito
ai controlli.
per le tutte amministrazioni che utilizzano la piattaforma
NoiPA, una interazione in modalita' asincrona tra la piattaforma
NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per la
gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, e la
piattaforma nazionale-DGC per la verifica delle certificazioni verdi
COVID-19, che sara' resa disponibile a titolo non oneroso nel portale
NoiPA.
per tutte le amministrazioni con piu' di cinquanta dipendenti,
con priorita' per quelle che non utilizzano la piattaforma di NoiPA,
un nuovo servizio pubblicato sul portale istituzionale INPS, che come
intermediario interroga la PN-DGC, che consente la verifica asincrona
del green pass con riferimento all'elenco di codici fiscali di propri
dipendenti, noti all'Istituto al momento della richiesta;
per tutte le amministrazioni con almeno mille dipendenti,
dotate di sistemi informativi di gestione del personale, anche con
uffici di servizio dislocati in piu' sedi fisiche, una
interoperabilita' applicativa con la piattaforma nazionale-DGC,
previa autorizzazione e accreditamento.
Per tutte le amministrazioni resta comunque possibile utilizzare,
preferibilmente per i controlli a campione o comunque per le
amministrazioni piu' piccole, anche come soluzione alternativa nel
caso di un malfunzionamento di una delle soluzioni di verifica
automatizzata, anche a richiesta del lavoratore, l'applicazione
denominata «VerificaC19» gia' disponibile gratuitamente sulle
principali piattaforme per la distribuzione delle applicazioni sui
dispositivi mobile.
1.6 Possibili misure in materia flessibilita' degli orari di ingresso
e di uscita
L'entrata in vigore dell'obbligo di possedere ed esibire il green
pass per accedere alla sede di servizio da parte dei pubblici
dipendenti coincide con la cessazione del lavoro agile come una delle
modalita' ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nella
pubblica amministrazione. Conseguentemente, il massiccio ricorso al
lavoro agile emergenziale, cosi' come si e' sviluppato nel corso
della pandemia, e' destinato a finire il 15 ottobre 2021.
A decorrere dalla predetta data si verifichera', pertanto, il
rientro in ufficio di tutto il personale delle pubbliche
amministrazioni. Questa circostanza, come stabilito dalle misure
adottate con il decreto 8 ottobre 2021 del Ministro per la pubblica
amministrazione, esige uno sforzo organizzativo da parte di ogni
singola amministrazione, volto a realizzare un ordinato e coordinato
rientro in presenza dei dipendenti pubblici in una adeguata cornice
di sicurezza sanitaria e finalizzata, in ogni caso, all'erogazione
dei servizi agli utenti.
In tale quadro, ciascuna amministrazione, anche al fine di non
concentrare un numero eccessivo di personale ai punti di accesso e di
verifica del possesso del green pass, dovra' provvedere ad ampliare
le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale
alle proprie dipendenze, al fine di consentire il raggiungimento
delle sedi di lavoro stesse e l'inizio dell'attivita' lavorativa in
un ampio arco temporale.
In questa prospettiva, e nell'ottica di agevolare gli spostamenti
casa-lavoro del personale dipendente, anche con modalita'
sostenibili, i mobility manager aziendali delle pubbliche
amministrazioni, nominati ai sensi del decreto interministeriale 12
maggio 2021, dovranno elaborare i piani degli spostamenti casa-lavoro
(PSCL) di propria competenza tenendo conto delle disposizioni
relative all'ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi
di lavoro sopra richiamate.
I comuni, tramite i propri mobility manager d'area di cui al
predetto decreto interministeriale, dovranno svolgere un'azione di
raccordo costante e continuativo con i mobility manager aziendali,
non solo per le finalita' dettate dall'art. 6 del decreto
interministeriale 12 maggio 2021, ma anche per la verifica
complessiva e coordinata dell'implementazione dei PSCL e
l'identificazione e la promozione di azioni di miglioramento
complessivo dell'offerta di mobilita' sul territorio di riferimento
alla luce delle nuove fasce di ingresso e uscita dalle sedi di
lavoro.
Infine, anche sulla base delle informazioni acquisite nelle fasi
di programmazione e di verifica dell'implementazione dei PSCL, le
regioni e gli enti locali competenti ai sensi del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, dovranno emanare apposite disposizioni
finalizzate ad adeguare tempestivamente i piani di trasporto pubblico
locale alle nuove fasce di flessibilita' delle pubbliche
amministrazioni.