Il preposto è una «Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa». Per altri contenuti sul tema, clicca qui.
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Così definito dall’articolo 2, lettera e) del D.Lgs. 81 del 2008 («Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» è divenuto una figura chiave nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Il testo unico ha definito, accuratamente, il ruolo che il preposto deve svolgere, i suoi obblighi, le possibili infrazioni e le relative sanzioni, senza trascurare di definire i contenuti della formazione che deve ricevere per poter svolgere al meglio il proprio incarico.
Quando è “di fatto”
Nella gestione pratica della sicurezza, possono definirsi preposti, ad esempio, i capireparto, i capisquadra, i capiofficina che hanno il compito effettivo di sorvegliare il lavoro dei componenti delle relative squadre e che esercitano di fatto dei poteri direttivi anche senza un’effettiva investitura.
Questo sulla base di quanto disposto dall’articolo 299 del D.Lgs. 81 del 2008 secondo cui: «le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti» (principio di effettività)».
L’articolo 299 del D.Lgs. 81/2008, appena citato, che non è stato modificato dal D.Lgs. 106 del 2009, ha dato un concreto riconoscimento normativo al principio di effettività, definendo la figura del “preposto di fatto” inteso come colui che pur non avendo un ruolo gerarchico di sovrintendenza nei confronti di altri lavoratori, è solito impartire ordini non venendo sconfessato dai superiori gerarchici” (Cass. pen. sentenza n. 22246 del 29/05/2014).
La libera scelta
La nomina del preposto non è obbligatoria ma è una libera scelta del datore di lavoro che decide se necessita di un valido ausilio per gestire ed organizzare al meglio lo svolgimento del lavoro nel massimo rispetto dei canoni della sicurezza aziendale.
La sorveglianza da parte di un preposto è, invece, obbligatoria in alcuni casi specifici espressamente previsti, quali eccezioni, dagli articoli 123, 149, 151 del D.Lgs. 81/2008:
- montaggio e smontaggio di opere provvisionali;
- costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone;
- lavori di demolizione;
- lavori in spazi sconfinati;
- lavori di installazioni e segnaletiche stradali;
- tutte circostanze in cui la normativa impone che «i lavori vengano eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto” e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle situazioni preesistenti».
Nel caso in cui, comunque, il datore di lavoro decida di procedere alla nomina ufficiale del preposto, è prevista la stesura della lettera di nomina che dovrà avere determinati requisiti:
- l’indicazione della data certa;
- il conferimento di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari per lo svolgimento di tutti i propri compiti previsti;
- l’accettazione, per iscritto, dell’incarico da parte del preposto stesso.
Compiti, obblighi e sanzioni
L’articolo 19 del D.Lgs. 81/2008 contiene l’elenco degli obblighi del preposto che il legislatore ha indicato dettagliatamente, definendo meglio una figura che, oggi, viene sempre più spesso definita “sentinella della sicurezza” dal momento che il suo principale compito è quello di “controllare” l’operato dei lavoratori e che tutto si svolga secondo le direttive date dal datore di lavoro (vedere il box 1).
BOX 1 – IL SUO PERIMETRO DI ATTIVITÀ
I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
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Particolare risalto è stato dato all’articolo 37 del decreto 81/2008 relativo alla «Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti» per il fatto che, come è stato sottolineato in precedenza, potrebbe essere considerato preposto anche una persona non investita di incarichi formali, come «lavoratori più anziani o più esperti» o «capisquadra e capireparto» che, dunque, per svolgere al meglio il proprio incarico, necessitano di un’adeguata e specifica formazione.
Il comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 106 del 2009, di concerto con l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, è riportato nel box 2.
BOX 2 – LA FORMAZIONE PREVISTA
«I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori». |
Come appare evidente dall’elenco degli obblighi del preposto, quest’ultimo non è “la figura della sicurezza” che predispone le direttive da seguire per il corretto svolgimento dell’attività lavorativa e non adotta le misure di prevenzione necessarie, ma si adopera perché tutto si svolga secondo i modi, i tempi e gli obiettivi fissati dai superiori e controlla che il lavoro venga eseguito in osservanza delle norme di legge e nel rispetto delle regole stabilite dai dirigenti e dal datore di lavoro.
Il suo compito è, appunto, quello di “sovrintendere”, di “controllare” il lavoro del personale e garantire che venga svolto anche secondo le finalità che si propone di raggiungere l’azienda in cui lui stesso presta il proprio servizio.
Gli obiettivi di un’azienda sono, fondamentalmente, quello di mirare al raggiungimento di un elevato grado di produzione e quello di garantire che tutta l’attività lavorativa si svolga nel rispetto delle misure preventive atte a tutelare la sicurezza e la salute dei dipendenti.
Il raggiungimento di queste due finalità ed il mantenimento del necessario equilibrio tra i due obiettivi sono compiti che rientrano nella sfera di interesse del preposto.
Si pensi, ad esempio, a un caposquadra che ha il compito di assicurare un certo livello di produzione relativamente al settore di cui si occupa: questa figura deve fare in modo che la propria squadra di operai lavori in maniera adeguata assicurando un determinato livello di risultato e, al tempo stesso, deve fare in modo che vengano adottate tutte le misure di prevenzione dettate dalla legge e finalizzate alla tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori.
Detto questo, acquista più significato l’elenco degli obblighi contenuto nell’articolo 19 del decreto 81/2008, citato più sopra, secondo cui il preposto è tenuto a “controllare” il lavoro eseguito dai dipendenti perché venga svolto in maniera tale da evitare comportamenti rischiosi e situazioni di pericolo a cui potrebbero andare incontro non utilizzando affatto, o non utilizzando in maniera adeguata, le misure di prevenzione predisposte all’occorrenza.
Nell’ipotesi che questo accada, è un obbligo del preposto «istruire i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato» relativamente alle situazioni da evitare e ai mezzi di protezione a cui fare ricorso per difendersi adeguatamente: il preposto si pone, in questo senso, come un “motivatore” che sprona il personale a produrre quanto deve, ma, anche a farlo senza correre rischi, evitando situazioni di pericolo già note per cui sono predisposti gli opportuni mezzi di prevenzione e protezione.
Qualsiasi situazione di pericolo venga a minacciare la normale attività lavorativa dei dipendenti o qualsiasi mancanza relativa ai dispositivi di protezione necessari, deve essere segnalata dal preposto al datore di lavoro o al dirigente perché possa essere ripristinata la situazione ottimale che garantisca lo svolgimento del lavoro in tutta sicurezza.
Sottrarsi all’adempimento dei compiti elencati nel testo unico e, un’eventuale rifiuto da parte del preposto, verrebbe a costituire un inadempimento contrattuale e sarebbe, dunque, sanzionabile.
L’articolo 56 del D.Lgs. 81 del 2008, come modificato dall’articolo 33, comma 1, del D.Lgs. n. 106 del 2009, prevede quanto contenuto nel box 3.
BOX 3 – LE SANZIONI
«i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1 lettere a), c), e) ed f); |
Art. 56, D.Lgs. 81/2008, modificato dall’art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 106/2009
BOX 4 – UNA PRONUNCIA IMPORTANTE
«Il preposto è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità dei lavoratori e risponde degli infortuni loro occorsi a causa della violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia, purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi» |
Cassazione penale, 22 luglio 2019, n. 32490
Che cosa dice la Cassazione
Una recente pronuncia della suprema Corte (Cassazione penale, 22 luglio 2019, n. 32490, vedere box 4) ha confermato il suddetto, consolidato, principio di diritto relativamente ad un evento dannoso da cui era derivata la morte di un lavoratore e di cui era stato riconosciuto responsabile il “coordinatore della squadra operativa”.
Quest’ultimo, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e in violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro, aveva cagionato l’evento mortale, permettendo che si svolgessero le operazioni di manutenzione della carreggiata senza prima posizionare la necessaria cartellonistica di cantiere, come previsto dal documento di valutazione dei rischi.
Il ricorrente aveva impugnato la decisione dei giudici di merito opponendo l’inesistenza di uno specifico riferimento normativo, attributivo della indicata qualifica di preposto che ha sostenuto di non rivestire, neanche in via di fatto, poiché era stato assunto soltanto quale tecnico di gestione dei cantieri, figura che nessun referente normativo autorizza a ritenere equiparata a quella del preposto e per cui non aveva ricevuto alcuna specifica formazione.
I giudici, al contrario, hanno sostenuto che il preposto è un soggetto la cui sfera di responsabilità è modellata sui poteri di gestione e di controllo di cui concretamente dispone, atteso che, ai sensi dell'art. 299 D.Lgs. n. 81 del 2008, «la posizione di garanzia grava anche su colui che, non essendone formalmente investito, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati, sicché l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate e sui poteri di cui si dispone, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale» (Cass. Pen. Sezione IV, 12 gennaio 2017, n. 18090).
Il ricorrente era colui che formava le squadre degli operai, assegnava loro i lavori da eseguire giornalmente e dava le indicazioni su come svolgerli in base a schede preparate dal responsabile e dal ricorrente stesso, sostituendo il responsabile quando questi era assente, come nel giorno dell’infortunio. Era inquadrato, a detta del dirigente comunale, come assistente tecnico, con mansioni di coordinamento della gestione dei cantieri, anche relativamente alla loro sicurezza.
Al ricorrente, dunque, sia sulla base del regolamento comunale sia del Dvr, spettava l’attribuzione della qualifica di preposto non solo di fatto ma anche documentalmente.
«Il capocantiere ha una funzione assimilabile a quella del preposto, poiché assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro, in cui rientra il dovere di segnalare situazioni di pericolo per l’incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative contra legem” (Cass. Sezione IV, 24 novembre 2015, n. 265977, vedere box 5).
BOX 5 - IL RUOLO DI GESTORE DEL RISCHIO
«In quanto “gestore del rischio”, chiamato a ricoprire una “posizione di garanzia” nell’ambito della prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, il preposto si trova ad essere il responsabile dell’evento dannoso verificatosi nella sua sfera operativa». |
Cass. Sezione IV, 24 novembre 2015, n. 265977
BOX 6 – ATTENZIONE AGLI ILLECITI
«Il garante è il soggetto che gestisce il rischio e, quindi, colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l’illecito, qualora l’evento si sia prodotto nell’ambito della sua sfera gestoria». |
Cass. pen., 11 giugno 11 2019, n. 28883
Un’altra recente pronuncia della Cassazione (Cass. pen., 11 giugno 11 2019, n. 28883, vedere il box 6) ha affermato i suddetti principi riconoscendo la colpevolezza del ricorrente, caposquadra nonché preposto, del comando dei Vigili del fuoco.
Quest’ultimo, non sovrintendendo e non vigilando sull’osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché dell’uso dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, invitando, addirittura, gli stessi lavoratori a omettere l’adozione della corda di sicurezza per imprudenza e negligenza e, in particolare, in violazione dell’articolo 19, comma 1, lettera a) ed e) del D.Lgs. 81/2008, aveva cagionato la caduta di un vigile esperto, impegnato in una esercitazione di discesa mediante fune da una torre di addestramento.
L’orientamento della giurisprudenza, negli ultimi anni, è quello di considerare il preposto come colui che ha il compito di sovrintendere all’attività lavorativa garantendo l’attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro ed informando, opportunamente, i dipendenti sui possibili rischi presenti nell’ambiente in cui operano. La penale responsabilità del preposto emerge nei casi in cui tollera una prassi scorretta e pericolosa, in uso nell’azienda, della quale era a conoscenza e della quale avrebbe dovuto impedire la prosecuzione nell’esercizio dei propri compiti di controllo inerenti la sua posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro, tenendo presente quanto disposto dall’articolo 19, lettere b) e d) del D.Lgs. 81/2008.