Il rafforzamento degli organismi paritetici.
Considerazioni introduttive
Una delle innovazioni più significative della riforma operata con il D.Lgs. n. 81/2008, è stata l’ampliamento del modello della sicurezza partecipata attraverso il riconoscimento di un ruolo strategico, ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, al sistema delle relazioni sindacali.
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In particolare, il legislatore ha decisamente puntato sul supporto, sia al sistema istituzionale (art. 5 e seguenti, D.Lgs. n. 81/2008) che a quello delle imprese, degli organismi paritetici, definiti dall’art. 2, comma 1, lett. ee), come organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative nell’ambito del sistema contrattuale di riferimento.
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La legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha cercato quindi di valorizzare ulteriormente questa funzione di supporto degli organismi paritetici, attraverso alcune modifiche all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, che tentano anche di risolvere, si spera una volta per tutte, l’annosa questione della legittimazione a svolgere quelle attività che questo articolo e l’articolo 37, in materia di collaborazione nella formazione, riserva espressamente a questi organismi.
Il rafforzamento degli organismi paritetici: il nuovo repertorio degli organismi paritetici
Infatti, il D.L. n.146/2021, ha inserito nel citato art.51 del D.Lgs. n. 81/2008, il comma 1-bis che prevede l’istituzione presso il ministero del Lavoro del «Repertorio degli organismi paritetici»
Infatti, il D.Lgs. n .81/2008 non riconosce le prerogative contenute nelll’art. 51 a un qualsivoglia organismo ma, come già fatto rilevare, solo appunto a quelli costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tuttavia, malgrado questa discussa e forte limitazione nel corso di oltre un decennio dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, si è assistito a una proliferazione, specie inizialmente quasi abnorme, di organismi di ogni tipo e tutto ciò ha avuto in alcuni casi anche ripercussioni negative sugli stessi datori di lavoro.
Anche in ragione di ciò, quindi, il D.L. n. 146/2021 ha previsto l’istituzione del predetto repertorio che ha preso forma grazie al D.M Lavoro 11 ottobre 2022, n. 171.
Questo nuovo provvedimento attuativo, infatti, fissa una serie di criteri identificativi che l’organismo paritetico deve possedere per ottenere l’iscrizione nel repertorio nazionale e l’iter procedurale, anche per quanto riguarda le variazioni e la cancellazione.
Il rafforzamento degli organismi paritetici: requisiti per l’iscrizione nel repertorio nazionale
Infatti, l’art. 2 partendo dalla già citata definizione legale di organismo paritetico, accolta nel D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce diversi requisiti, tra cui quello fondamentale che l’organismo sia costituito da almeno una o più associazioni sindacali dei datori di lavoro e una o più associazioni dei lavoratori firmatarie, purché non per mera adesione, di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalle aziende del sistema di riferimento dell'organismo paritetico (art. 2, comma 1, lett.a)).
A ciò si aggiunge, poi, un altro importante requisito; infatti, le associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori devono avere una rappresentatività valutata sulla base di diversi indicatori, ossia:
- la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra Nord, Centro, Sud e isole;
- la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato; il numero complessivo dei Ccnl sottoscritti;
- i maggiori indici pubblici percentuali del numero dei lavoratori cui viene applicato il Ccnl dalle aziende del sistema di riferimento dell'organismo paritetico, ove disponibili.
A questi requisiti se ne aggiungono alcuni altri riguardanti l’accordo nazionale, lo statuto, e le funzioni di supporto ma non c’è dubbio che proprio la misurazione della rappresentatività potrebbe dare spazio a nuovi contenziosi.
Il rafforzamento degli organismi paritetici: procedura d’iscrizione ed effetti dell’inserimento nel repertorio
A corollario, gli artt. 3 e 4 stabiliscono rispettivamente gli elementi che la domanda d’iscrizione deve possedere e l’iter procedurale; in particolare, l'iscrizione nel repertorio degli organismi paritetici è disposta, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, con apposito decreto del direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, previo parere obbligatorio positivo della direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali in ordine al possesso della rappresentatività dell'organismo paritetico richiedente e al possesso dei requisiti di cui al citato art. 2, comma 1 e 2, lettere a), b), c).
E con l'iscrizione nel «Repertorio nazionale degli organismi paritetici» è attestata la sussistenza dei requisiti identificativi e si realizza un effetto abilitante; infatti, l’art. 5 del D.M. n. 171/2022, prevede che «L'iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui al precedente articolo 2, comma 2, del presente decreto e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
Pertanto, l’iscrizione legittima lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui al già citato art.51 del D.Lgs. n. 81/2008, come, ad esempio, lo svolgimento o la promozione di attività formative e l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’art. 30 dello stesso decreto (vedere il box 1).
BOX 1 - LE PRINCIPALI ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANISMI PARITETICI
Sono organi di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
Supportano le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’art. 118 della legge n.388/2000, e dei fondi di cui all’art.12 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’art.30 del D.Lgs. n .81/2008. Possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi al fine di supportare le imprese nell’individuazione di misure di miglioramento. Collaborano con i datori di lavoro nella formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (Rls). |
Artt. 37, 51, D.Lgs. n. 81/2008
Da rilevare che, tuttavia, il decreto 11 ottobre 2022, n. 171, non prevede un regime transitorio e ciò potrebbe essere fonte di nuove incertezze sul piano operativo in questa fase di prima applicazione di queste nuove disposizioni.
Infatti, già prima dell’introduzione di queste innovazioni normative erano operanti gli organismi paritetici e molti si stanno chiedendo se questi, pur se al momento non sono ancora iscritti nel citato repertorio nazionale, sono ancora legittimati a operare; la questione non appare di poco conto ed è auspicabile quanto meno un pronto intervento ministeriale.
Collaborazione in materia di formazione
Questa criticità risulta particolarmente evidente in materia di collaborazione tra aziende e organismi paritetici per quanto riguarda la formazione; infatti, rimane fermo che, secondo quanto stabilisce l’art. 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008, la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti (Rls) deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro (vedere la tabella 1).
Si osservi che si tratta, invero, di un vero e proprio obbligo del datore di lavoro, ma questa collaborazione non è prevista per la formazione di altre figure, come ad esempio i dirigenti e i preposti.
Come precisato del ministero del Lavoro nell’interpello 27 marzo 2014, n. 1, per l’individuazione degli organismi paritetici al fine della collaborazione in materia di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza occorre fare riferimento anche ai criteri richiamati dall’accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012; il datore di lavoro non ha, però, l’onere dimostrare la non presenza dell’organismo.
Comunicazione annuale e attività di vigilanza
Infine, un'altra importante innovazione di rilievo introdotta dal D.L. n. 146/2021 è l’inserimento nell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008 dei nuovi commi 8-bis e 8-ter, che valorizzano l’attività di supporto degli organismi paritetici alla macchina ispettiva (vedere artt. 13 e 14 D.Lgs. n. 81/2008).
Infatti, questi organismi sono tenuti a comunicare annualmente, nel rispetto della disciplina sulla privacy (regolamento Ue 2016/679), all’Ispettorato nazionale del lavoro e all’Inail i dati relativi:
- alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;
- ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (Rlst);
- alle asseverazioni dei modelli organizzativi e di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro rilasciate (cfr. art.30 D.Lgs. n. 81/2008).
Queste informazioni sono finalizzate all’individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’Inail.
È facile rilevare, quindi, che grazie a qusto meccanismo dovrebbe determinarsi una scrematura delle imprese “virtuose” e per la definizione dei suddetti criteri «(…) si tiene conto del fatto che le imprese facenti parte degli organismi paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro».