Il rilascio dell'Aua nel Paur può essere diretto? Questa la domanda che la Provincia di Taranto ha rivolto, sotto forma di interpello ambientale, al Mase.
In particolare, l'amministrazione provinciale chiede se sia corretto rilasciare l’autorizzazione unica ambientale (Aua) direttamente con il provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) a seguito dell’acquisizione, nell’ambito della conferenza di servizi, della decisione della Provincia in merito all’adozione dell’Aua, senza alcun passaggio dagli sportelli unici per le attività produttive (Suap).
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Di seguito il testo del parere del Mase.
Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 4 novembre 2024, n. 200792
Oggetto: Interpello ex art 3-septies del D.Lgs 152/2006. Istanza per chiarimenti circa l'interpretazione sulle esenzioni delle valutazioni ambientali in conformità all'art. 6 del Regolamento (UE) 2022/2577 e circa il procedimento unico di cui all'art 12, comma 4 del D.lgs. n. 387 del 2023.
Con nota acquisita con prot. n. 91643 del 06/06/2023 codesta Provincia ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del D.Lgs 152/2006, avente ad oggetto la richiesta di chiarimento relativamente alla corretta procedura da applicare nel caso in cui nel PAUR ex art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 confluisca l’AUA disciplinata dal D.P.R. 59/2013.
L’interpellante evidenzia che:
- l’art. 27-bis D. Lgs. 152/2006 c. 7 stabilisce che “...La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.”;
- il D.P.R. 59/2013 stabilisce che la Provincia è competente nell’adottare il provvedimento di AUA che viene trasmesso al SUAP, competente al rilascio del provvedimento finale;
- la L.R. della Puglia del 7 novembre 2022 n. 6 “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazione e autorizzazioni ambientali” individua le autorità competenti per i procedimenti soggetti a Verifica di assoggettabilità a VIA, a V.I.A. nonché per il rilascio dei PAUR. Tra le autorità competenti al rilascio dei PAUR vi è anche l’istante Provincia
Ciò posto, poiché in applicazione dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, l’AUA deve confluire nel PAUR finale, l’interpellante chiede se sia corretto rilasciare l’AUA direttamente con il PAUR (di competenza della Regione o della Provincia come da L.R. del 7 novembre 2022 n. 6) a seguito dell’acquisizione, nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’art. 27-bis, comma 7, D. Lgs. 152/06, della decisione della Provincia in merito all’adozione dell’AUA, senza alcun passaggio dai SUAP.
La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) rappresenta una procedura da attivare in sede di progettazione dell’opera nel momento in cui questa sia contraddistinta da specifiche caratteristiche tipologiche e dimensionali
Il PAUR, in sede regionale, comprende il Provvedimento di VIA e tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto che sono rilasciati dalle amministrazioni competenti in sede di conferenza dei servizi.
L’istituzione dell’Autorizzazione Unica Ambientale è stata prevista dal legislatore per rispondere alla richiesta delle imprese di semplificare i procedimenti di autorizzazione ambientale nell’ambito di un quadro normativo caratterizzato da una forte complessità. La domanda di AUA deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio che la inoltra per via telematica all'Autorità competente per la procedura richiesta. La richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale può essere avanzata dalle piccole e medie imprese (PMI) e può avere ad oggetto tutti gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
Inoltre, l’art. 1 comma 2 del DPR 59/2013 esclude espressamente che il detto procedimento possa trovare applicazione in presenza di progetti sottoposti a VIA: “Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <<il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto>>.”.
Il disposto di cui all’art. 26 comma 4 del D.Lgs 152/2006 ad oggi non più vigente nella formulazione sopra rappresentata, può però rinvenirsi, quanto a contenuto, nell’art 27 bis del medesimo decreto che, nel disciplinare il PAUR, lo definisce come provvedimento comprensivo di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.
Pertanto nell’ipotesi di PAUR in applicazione del richiamo effettuato dall’art 1 comma 2 del citato DPR 59/2013, trattandosi di un “provvedimento comprensivo di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto” non troverà applicazione il procedimento che prevede il passaggio attraverso il SUAP per l’acquisizione delle autorizzazioni ambientali.
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Da quanto sopra esposto con specifico riferimento al quesito formulato si rappresenta che alla luce della diversa genesi dei due procedimenti nonché dal tenore letterale delle norme citate, nelle ipotesi di PAUR le autorizzazioni ambientali saranno acquisite nell’ambito del predetto procedimento senza necessità di attivare l’AUA e quindi il SUAP.
[fonte foto: https://tinyurl.com/4faycdt7]