Illeciti ambientali e deturpamento di bellezze naturali

Articolo tratto da A&S n. 16/2013
L'articolo 734 c.p «Distruzione o deturpamento di bellezze naturali» appare come una norma inserita nel sistema sanzionatorio di protezione ambientale allo scopo di assicurare una tutela “sostanziale” (nonostante la modesta pena edittale) come emerge chiaramente dalle indicazioni fornite in termini univoci dalla Suprema Corte. La contravvenzione in oggetto si configura, infatti, come un reato di danno e non di pericolo (o di danno presunto), richiedendo per la sua punibilità che si verifichi in concreto la distruzione o l'alterazione delle bellezze protette. Sul tema appare opportuna una riflessione quantomeno su alcuni profili di carattere generale.

Allegati

Articolo_ambiente_AS_16_2013.pdf

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