Illeciti ambientali: il curatore fallimentare può avere responsabilità?

Il curatore fallimentare viene qualificato come «detentore di rifiuti» [ex art. 183, comma 1, lettera h), D.Lgs. n. 152/2006], in quanto “personificazione” della persona giuridica che ne ha il possesso, con conseguente obbligo di messa in sicurezza, rimozione ed avvio allo smaltimento o al recupero. Ciò deriva dall’unica lettura possibile del D.Lgs. n. 152/2006 compatibile con il diritto europeo, che prevede come al generale divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti si riconnettano gli obblighi di rimozione, di avvio al recupero o smaltimento e di ripristino dello stato dei luoghi in capo al trasgressore o in alternativa da chi ne amministra il patrimonio. Tuttavia, tra le pronunce della suprema Corte penale si registra una certa resistenza a voler addebitare una qualsivoglia responsabilità penale per reati ambientali nei confronti dei curatori fallimentari, ancorché legittimi destinatari dell’ordine dell’autorità pubblica che impone la rimozione e/o la bonifica del sito in gestione.

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