Illeciti sui rifiuti e ambientali: al via la commissione parlamentare di inchiesta. È quanto dispone la legge 10 maggio 2023, n. 53 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2023, n. 115.
Il provvedimento, che riguarda anche gli illeciti agroalimentari, stabilisce:
- i compiti della commissione;
- la composizione;
- le audizioni a testimonianza;
- l'acquisizione di atti e documenti;
- l'obbligo del segreto per componenti e collaboratori;
- l'organizzazione interna.
Di seguito il testo della legge 10 maggio 2023, n. 53.
Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui
Legge 10 maggio 2023, n. 53
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle
attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti
ambientali e agroalimentari. (23G00061)
(Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2023, n.115)
Vigente al: 19-5-2023
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione e compiti della Commissione
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per
la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su
altri illeciti ambientali e agroalimentari, di seguito denominata
«Commissione», con il compito di:
a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attivita' illecite
connesse al ciclo dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio, sulle
organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui
loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalita'
organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli
articoli 416 e 416-bis del codice penale;
b) individuare le connessioni tra le attivita' illecite nel
settore dei rifiuti e altre attivita' economiche, con particolare
riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e
provinciali e tra le diverse regioni, anche tenendo conto del divario
nella dotazione di impianti, ivi compreso il traffico dei rifiuti
verso le isole;
c) individuare le specifiche attivita' illecite connesse al
traffico transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a
quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti
marittimi verso destinazioni estere, anche al fine di accertare
l'esistenza e l'ubicazione degli impianti a cui i rifiuti sono
destinati, e svolgere indagini, in collaborazione con le autorita' di
inchiesta degli Stati destinatari dei rifiuti, per individuare
attivita' volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti,
realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie
ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche
merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale;
d) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti
nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e
dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei
rifiuti, anche in riferimento alla destinazione e all'utilizzo dei
fondi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in campo
ambientale, alle modalita' di gestione dei servizi di smaltimento dei
rifiuti da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di
affidamento;
e) verificare l'eventuale sussistenza di attivita' illecite
relative ai siti inquinati, compresi quelli degli impianti minerari
dismessi, e alle attivita' di bonifica, anche ai fini
dell'individuazione del responsabile della contaminazione, nonche'
alla gestione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione alle
condizioni di sicurezza dei siti in cui sono temporaneamente
depositati i rifiuti radioattivi nelle more della localizzazione e
della costruzione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15
febbraio 2010, n. 31, verificando altresi' lo stato di attuazione
delle operazioni di bonifica dei medesimi siti;
f) verificare l'eventuale sussistenza di attivita' illecite nella
gestione del servizio idrico integrato con riferimento alla gestione
degli impianti di depurazione delle acque nonche' al trattamento dei
gessi e allo smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali
impianti;
g) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in
materia ambientale, relativamente agli ambiti di indagine della
Commissione nonche' all'applicazione della legge 22 maggio 2015, n.
68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente;
h) verificare l'eventuale sussistenza di attivita' illecite
relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti
amianto nonche' il rispetto della normativa vigente ed eventuali
inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati;
i) indagare sulle attivita' illecite legate al fenomeno degli
incendi e su altre condotte illecite riguardanti gli impianti di
deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi
di discarica;
l) compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli
impianti che adottano procedimenti innovativi in campo ambientale,
comprese le attivita' di riparazione e di riciclo, ovvero adottano
tecnologie e procedimenti sperimentali che presentano interessanti
prospettive di sviluppo e applicazione, anche approfondendo il tema
della cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste), in
attuazione dei principi della transizione ecologica e dell'economia
circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali;
m) indagare sull'esistenza di eventuali illeciti connessi allo
smaltimento degli impianti per la produzione di energia da fonte
rinnovabile, cosiddetti «rifiuti emergenti», come definiti
dall'Agenzia europea dell'ambiente, con particolare riferimento allo
smaltimento, al termine del loro ciclo di utilizzazione, dei pannelli
solari fotovoltaici, delle pale eoliche, delle batterie nonche' di
ogni altro materiale o dispositivo utilizzato nelle infrastrutture
per la produzione di energia da fonte rinnovabile;
n) indagare sull'esistenza di attivita' illecite nel settore
agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di
criminalita' organizzata, commesse anche attraverso sofisticazioni e
contraffazione di prodotti enogastronomici, di etichettature e di
marchi di tutela, compreso il loro traffico transfrontaliero, anche
ai fini dell'aggiornamento e del potenziamento della normativa in
materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del
lavoro e dell'ambiente nonche' del contrasto del traffico illecito di
prodotti con marchio «made in Italy» contraffatti o alterati;
o) analizzare le cause dell'abbandono di prodotti monouso, anche
in plastica, sul suolo e nell'ambiente, verificare l'attuazione data
alle disposizioni che recano le misure sanzionatorie applicabili a
tale condotta e proporre iniziative per la promozione dell'uso di
prodotti riutilizzabili, compostabili o rinnovabili;
p) indagare sulle attivita' illecite legate al fenomeno delle
cosiddette «zoomafie» e verificare la corretta applicazione del
titolo IX-bis del libro secondo del codice penale.
2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole
relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la
necessita' e, comunque, al termine dei suoi lavori. La Commissione
puo' redigere relazioni speciali su singole tematiche in materia di
ciclo dei rifiuti, anche con riferimento alla situazione emergenziale
di talune aree del territorio, con riguardo alle gestioni dei rifiuti
urbani, speciali, pericolosi e radioattivi.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo
l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di
procedura penale.
Art. 2
Composizione della Commissione
1. La Commissione e' composta da diciotto senatori e da diciotto
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione
al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque
assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo
esistente alla Camera e di almeno un senatore per ciascun gruppo
esistente al Senato. I componenti sono nominati tenendo conto anche
della specificita' dei compiti assegnati alla Commissione. I
componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera
di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle
condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di
formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee,
politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proposto dalla
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e
sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla
legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta
del 27 marzo 2019. Qualora una delle situazioni previste nel citato
codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla
nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne
informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
2. La Commissione e' rinnovata dopo il primo biennio dalla sua
costituzione; i suoi componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della
Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni
dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di
presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due
vicepresidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti della
Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente e'
necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.
Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i
due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; e' eletto
il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di
parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu'
anziano di eta'.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei
due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla
propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ai
sensi del comma 4.
6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le
elezioni suppletive.
Art. 3
Audizioni a testimonianza
1. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le
disposizioni previste dagli articoli 366, 367, 368, 369, 370 e 372
del codice penale.
Art. 4
Acquisizione di atti e documenti
1. La Commissione puo' ottenere copie di atti e documenti relativi
a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o
altri organi inquirenti nonche' copie di atti e documenti relativi a
indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. La
Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino
a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da
segreto. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo'
ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con
decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto
ha efficacia per sei mesi e puo' essere rinnovato. Quando tali
ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede
tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo'
essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini
preliminari.
2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3
agosto 2007, n. 124.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, la
Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere
divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre
istruttorie o inchieste in corso. Su richiesta dell'autorita'
giudiziaria che procede sono coperti dal segreto gli atti e i
documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle
indagini preliminari.
4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti
dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e
416-bis del codice penale non puo' essere opposto ad altre
Commissioni parlamentari di inchiesta.
Art. 5
Obbligo del segreto
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa
e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o
concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza
per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per
tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4,
commi 1, secondo periodo, e 3.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione
del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si applicano le
pene di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale a
chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o
informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei
quali sia stata vietata la divulgazione.
Art. 6
Organizzazione interna
1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione
stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre
la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso
uno o piu' comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al
comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione puo'
riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di
polizia giudiziaria, nonche' di magistrati ordinari collocati fuori
ruolo, e puo' avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga
necessarie, di soggetti interni ed esterni alle amministrazioni
pubbliche o di appartenenza autorizzati, ove occorra e con il loro
consenso, dagli organi a cio' deputati e dai Ministeri competenti.
5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai
Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite
nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2023 e per ciascuno
degli anni successivi e sono poste per meta' a carico del bilancio
interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio
interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata
d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento
delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non
superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal
presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo
svolgimento dell'inchiesta.
7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti
e prodotti nel corso dell'attivita' propria e delle analoghe
Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.