VIA: cambia l’impianto legislativo

VIA
Il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, attuando la direttiva 2014/52/Ue, ha modificato sostanzialmente la parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006

Importanti cambiamenti per la disciplina relativa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati, con l'attuazione della direttiva 2014/52/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, da parte del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (in Gazzetta ufficiale del 6 luglio 2017, n. 156).

Per effetto, la legislazione in materia di VIA di cui al D.Lgs. n. 152/2006 subisce sostanziali modifiche:

  • la sostituzione degli articoli 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e degli allegati V e VII;
  • la modifica degli articoli 4, 5, 6, 8,10, 30, 32, 33 e degli allegati alla parte seconda;
  • l'introduzione degli articoli 7-bis «Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA», 24-bis «Inchiesta pubblica», 27-bis «Provvedimento autorizzatorio unico regionale» e degli allegati II-bis «Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale» IV-bis «Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19».

Oltre a queste sono state disposte ulteriori modifiche e abrogazioni di altri provvedimenti.

Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Commenti prossimamente sulla rivista e, a breve, sulla banca dati on-line degli articoli di A&S.

 

Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 


Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva  2011/92/UE,

concernente la valutazione  dell'impatto  ambientale  di  determinati

progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli  1  e  14  della

legge 9 luglio 2015, n. 114. (17G00117)


                in Gazzetta ufficiale del 6 luglio 2017, n. 156

 Vigente al: 21-7-2017 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,

recante  norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   alla

formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche

dell'Unione europea;

  Visti gli articoli 1 e 14  della  legge  9  luglio  2015,  n.  114,

recante delega al Governo per il recepimento delle direttive  europee

e  l'attuazione  di  altri  atti  dell'Unione  europea  -  legge   di

delegazione europea 2014;

  Vista la direttiva 2009/71/Euratom del  Consiglio,  del  25  giugno

2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza  nucleare

degli impianti nucleari;

  Vista  la  direttiva  2011/92/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio  del  13   dicembre   2011   concernente   la   valutazione

dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

  Vista  la  direttiva  2012/18/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti

rilevanti  connessi  con  sostanze  pericolose,  recante  modifica  e

successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio;

  Vista  la  direttiva  2014/52/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la  direttiva  2011/92/UE

concernente la valutazione  dell'impatto  ambientale  di  determinati

progetti pubblici e privati;

  Visto l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.  689,  recante

modifiche al sistema penale;

  Visto l'articolo 6 della legge  8  luglio  1986,  n.  349,  recante

istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia  di  danno

ambientale;

  Visti gli articoli 14 e 17 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,

recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della

Presidenza del Consiglio dei ministri;

  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in

materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai

documenti amministrativi;

  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro  sulle

aree protette;

  Visto l'articolo 17 della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  recante

misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei

procedimenti di decisione e di controllo;

  Visto l'articolo 8 della legge  5  giugno  2003,  n.  131,  recante

disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla

legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

  Visto il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, recante approvazione

del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione

delle entrate patrimoniali dello Stato;

  Visto  il  regio  decreto  30  dicembre  1923,  n.  3267,   recante

riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e  di

terreni montani;

  Visto il regio decreto 27 luglio 1927, n. 1443,  recante  norme  di

carattere legislativo per disciplinare la ricerca e  la  coltivazione

delle miniere nel Regno;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.

616, recante attuazione della delega  di  cui  all'articolo  1  della

legge 22 luglio 1975, n. 382;

  Vista  la  legge  16  marzo  2001,  n.  108,  recante  ratifica  ed

esecuzione  della  Convenzione  sull'accesso  alle  informazioni,  la

partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso  alla

giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il

25 giugno 1998;

  Visti gli articoli 1, 3 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, recante  norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

  Visto l'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,

recante orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a  norma

dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

  Visti gli articoli  93  e  94  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  recante  testo  unico   delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia  edilizia  (Testo

A);

  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice

dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo  10  della

legge 6 luglio 2002, n. 137;

  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  recante

attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del   pubblico

all'informazione ambientale;

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme

in materia ambientale;

  Visti gli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 11 febbraio  2010,

n. 22, recante riassetto della normativa  in  materia  di  ricerca  e

coltivazione delle risorse geotermiche,  a  norma  dell'articolo  27,

comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2011,  n.  162,  recante

attuazione  della  direttiva  2009/31/CE  in  materia  di  stoccaggio

geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle  direttive

85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE

e del regolamento (CE) n. 1013/2006;

  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante

disposizioni in materia di  inconferibilita'  e  incompatibilita'  di

incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti

privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,  commi  49  e

50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

  Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105,

recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa  al  controllo

del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

  Visto l'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante

misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel  settore  dello

smaltimento  dei  rifiuti  nella   regione   Campania   e   ulteriori

disposizioni di protezione civile, convertito con modificazioni dalla

legge 14 luglio 2008, n. 123;

  Visto l'articolo 12  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,

recante disposizioni urgenti  per  il  settore  agricolo,  la  tutela

ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica  e

universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per

la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa

europea, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,  n.

116;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27

dicembre 1988, recante norme tecniche per la redazione degli studi di

impatto ambientale e la formulazione del giudizio  di  compatibilita'

di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate  ai

sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 10 agosto 1988, n. 377;

  Visto  l'articolo  4  del  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo

economico del 6 luglio 2012, recante attuazione dell'articolo 24  del

decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della

produzione di energia  elettrica  da  impianti  a  fonti  rinnovabili

diversi dai fotovoltaici;

  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare del 30 marzo 2015, recante linee guida  per  la

verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale dei

progetti di competenza delle regioni e  province  autonome,  previsto

dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,

con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 10 marzo 2017;

  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,  che

si e' espressa nella seduta del 4 maggio 2017;

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 9 giugno 2017;

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di

concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione

internazionale, della giustizia, dell'economia e delle  finanze,  dei

beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle  infrastrutture

e dei trasporti, della salute e dello sviluppo economico;
 
                              E m a n a
                   il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
           Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo
                        3 aprile 2006, n. 152

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1 la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

      «b) della direttiva 2014/52/UE del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la  direttiva  2011/92/UE

concernente la  valutazione  di  impatto  ambientale  di  determinati

progetti pubblici e privati»;

    b) al comma 4 la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

      «b) la valutazione ambientale dei progetti ha la  finalita'  di

proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente  alla

qualita' della  vita,  provvedere  al  mantenimento  delle  specie  e

conservare la capacita' di riproduzione degli  ecosistemi  in  quanto

risorse essenziali per  la  vita.  A  questo  scopo  essa  individua,

descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso  particolare

e  secondo  le  disposizioni  del  presente  decreto,   gli   impatti

ambientali di un progetto come  definiti  all'articolo  5,  comma  1,

lettera c).».


                               Art. 2
           Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo
                        3 aprile 2006, n. 152

  1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile  2006,

n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) la lettera b) e' sostituita dalle seguenti:

      «b)  valutazione  d'impatto  ambientale,  di  seguito  VIA:  il

processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo  III

della  parte  seconda  del  presente  decreto,  l'elaborazione  e  la

presentazione  dello  studio  d'impatto  ambientale  da   parte   del

proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione  dello

studio   d'impatto   ambientale,   delle    eventuali    informazioni

supplementari  fornite   dal   proponente   e   degli   esiti   delle

consultazioni, l'adozione del provvedimento di  VIA  in  merito  agli

impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento  di

VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto;

      b-bis)  valutazione  di  impatto  sanitario,  di  seguito  VIS:

elaborato predisposto dal proponente sulla  base  delle  linee  guida

adottate con  decreto  del  Ministro  della  salute,  che  si  avvale

dell'Istituto superiore di sanita', al fine di  stimare  gli  impatti

complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e  l'esercizio

del progetto puo' procurare sulla salute della popolazione;

      b-ter)  valutazione  d'incidenza:  procedimento  di   carattere

preventivo al  quale  e'  necessario  sottoporre  qualsiasi  piano  o

progetto che possa avere incidenze significative  su  un  sito  o  su

un'area  geografica  proposta  come  sito  della  rete  Natura  2000,

singolarmente o congiuntamente ad altri piani  e  progetti  e  tenuto

conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;»;

    b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

      «c)  impatti  ambientali:  effetti  significativi,  diretti   e

indiretti, di un piano,  di  un  programma  o  di  un  progetto,  sui

seguenti fattori:

        popolazione e salute umana;

        biodiversita', con particolare attenzione alle specie e  agli

habitat  protetti  in  virtu'  della  direttiva  92/43/CEE  e   della

direttiva 2009/147/CE;

        territorio, suolo, acqua, aria e clima;

        beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;

        interazione tra i fattori sopra elencati.

  Negli impatti ambientali  rientrano  gli  effetti  derivanti  dalla

vulnerabilita' del progetto a rischio di gravi incidenti o  calamita'

pertinenti il progetto medesimo.»;

    c) la lettera g) e' sostituita dalle seguenti:

      «g) progetto: la realizzazione di lavori di  costruzione  o  di

altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente  naturale

o sul paesaggio, compresi quelli destinati  allo  sfruttamento  delle

risorse del suolo. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA  gli

elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti  con

un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del

progetto di fattibilita' come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6,

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  o  comunque  con  un

livello tale da consentire  la  compiuta  valutazione  degli  impatti

ambientali in conformita' con quanto definito in esito alla procedura

di cui all'articolo 20;

      g-bis) studio preliminare ambientale: documento  da  presentare

per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilita' a  VIA,

contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto  e  sui

suoi  probabili  effetti  significativi  sull'ambiente,  redatto   in

conformita' alle  indicazioni  contenute  nell'allegato  IV-bis  alla

parte seconda del presente decreto;»;

    d) la lettera i) e' sostituita dalla seguente:

      «i) studio di impatto ambientale:  documento  che  integra  gli

elaborati progettuali ai fini del procedimento  di  VIA,  redatto  in

conformita'  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  22   e   alle

indicazioni  contenute  nell'allegato  VII  alla  parte  seconda  del

presente decreto;»;

      e) la lettera m) e' sostituita dalla seguente:

        «m) verifica di assoggettabilita' a VIA di  un  progetto:  la

verifica attivata  allo  scopo  di  valutare,  ove  previsto,  se  un

progetto determina  potenziali  impatti  ambientali  significativi  e

negativi e deve essere  quindi  sottoposto  al  procedimento  di  VIA

secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda  del

presente decreto;»;

      f) la lettera n) e' sostituita dalla seguente:

        «n) provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA:  il

provvedimento  motivato,  obbligatorio  e  vincolante  dell'autorita'

competente   che   conclude   il   procedimento   di   verifica    di

assoggettabilita' a VIA;»;

      g) la lettera o) e' sostituita dalla seguente:

        «o)  provvedimento  di  VIA:   il   provvedimento   motivato,

obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione  dell'autorita'

competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi

del progetto, adottato  sulla  base  dell'istruttoria  svolta,  degli

esiti delle consultazioni pubbliche e delle  eventuali  consultazioni

transfrontaliere;»;

      h) dopo la lettera o-bis) sono inserite le seguenti:

        «o-ter) condizione ambientale del provvedimento  di  verifica

di assoggettabilita' a VIA: prescrizione vincolante, se richiesta dal

proponente, relativa alle caratteristiche del  progetto  ovvero  alle

misure  previste  per  evitare   o   prevenire   impatti   ambientali

significativi e negativi, eventualmente  associata  al  provvedimento

negativo di verifica di assoggettabilita' a VIA;

        o-quater) condizione ambientale  del  provvedimento  di  VIA:

prescrizione vincolante eventualmente associata al  provvedimento  di

VIA che definisce i requisiti per la  realizzazione  del  progetto  o

l'esercizio delle relative attivita', ovvero le misure  previste  per

evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare  gli  impatti

ambientali significativi e negativi nonche', ove opportuno, le misure

di monitoraggio;

        o-quinquies) autorizzazione: il provvedimento che abilita  il

proponente a realizzare il progetto;»;

      i) la lettera p) e' sostituita dalla seguente:

        «p) autorita' competente:  la  pubblica  amministrazione  cui

compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita'

a VIA, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di

piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di

progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata  ambientale

o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio;».


                               Art. 3
          Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo
                        3 aprile 2006, n. 152

  1. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «negli  allegati  II,»

sono inserite le seguenti: «II-bis,»;

    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

      «5. La valutazione d'impatto ambientale si applica ai  progetti

che possono avere impatti ambientali significativi e  negativi,  come

definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c).»;

    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

      «6. La verifica di assoggettabilita' a VIA e' effettuata per:

        a) i progetti elencati nell'allegato II  alla  parte  seconda

del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per

lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi  o  prodotti  e  non  sono

utilizzati per piu' di due anni;

        b)  le  modifiche  o  le  estensioni  dei  progetti  elencati

nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte  seconda  del  presente

decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa  produrre  impatti

ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle  modifiche  o

estensioni  che  risultino  conformi  agli  eventuali  valori  limite

stabiliti nei medesimi allegati II e III;

        c)  i  progetti  elencati  nell'allegato  II-bis  alla  parte

seconda del presente decreto, in applicazione  dei  criteri  e  delle

soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e  del  mare  del  30  marzo  2015,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015;

        d) i progetti elencati nell'allegato IV  alla  parte  seconda

del presente decreto, in applicazione  dei  criteri  e  delle  soglie

definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del

territorio e del mare del 30 marzo 2015,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.»;

    d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

      «7. La VIA e' effettuata per:

        a) i progetti di cui  agli  allegati  II  e  III  alla  parte

seconda del presente decreto;

        b) i progetti di cui agli allegati II-bis  e  IV  alla  parte

seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova

realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di  aree

naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n.  394,

ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000;

        c) i progetti elencati nell'allegato II  alla  parte  seconda

del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per

lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi  o  prodotti  e  non  sono

utilizzati per piu' di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento

della verifica di assoggettabilita'  a  VIA,  l'autorita'  competente

valuti che possano produrre impatti ambientali significativi;

        d) le modifiche o  estensioni  dei  progetti  elencati  negli

allegati II e III  che  comportano  il  superamento  degli  eventuali

valori limite ivi stabiliti;

        e)  le  modifiche  o   estensioni   dei   progetti   elencati

nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte  seconda  del  presente

decreto, qualora,  all'esito  dello  svolgimento  della  verifica  di

assoggettabilita' a VIA, l'autorita' competente  valuti  che  possano

produrre impatti ambientali significativi e negativi;

        f) i progetti di cui agli allegati II-bis  e  IV  alla  parte

seconda del presente decreto,  qualora  all'esito  dello  svolgimento

della verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA,  in  applicazione  dei

criteri  e  delle  soglie   definiti   dal   decreto   del   Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del  30  marzo

2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile  2015,

l'autorita' competente valuti che possano produrre impatti ambientali

significativi e negativi.»;

    e) il comma 8 e' soppresso;

      f) il comma 9 e' sostituito dal seguente:

        «9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici

finalizzati a migliorare il rendimento e  le  prestazioni  ambientali

dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla  parte

seconda del presente decreto, fatta  eccezione  per  le  modifiche  o

estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente,  in  ragione

della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi

e negativi, ha la facolta' di  richiedere  all'autorita'  competente,

trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste  di

controllo,  una  valutazione  preliminare  al  fine  di   individuare

l'eventuale  procedura  da  avviare.  L'autorita'  competente,  entro

trenta giorni dalla  presentazione  della  richiesta  di  valutazione

preliminare,   comunica   al   proponente   l'esito   delle   proprie

valutazioni,  indicando  se  le  modifiche,  le  estensioni   o   gli

adeguamenti  tecnici  devono  essere  assoggettati  a   verifica   di

assoggettabilita' a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle  categorie

di cui ai commi 6 o 7.»;

    g) il comma 10 e' sostituito dal seguente:

      «10. Per i progetti o parti  di  progetti  aventi  quale  unico

obiettivo la difesa nazionale e per i  progetti  aventi  quali  unico

obiettivo la risposta alle emergenze  che  riguardano  la  protezione

civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, di  concerto  con  il  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'

culturali e del turismo, dopo una valutazione  caso  per  caso,  puo'

disporre, con decreto, l'esclusione di tali  progetti  dal  campo  di

applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del

presente  decreto,  qualora  ritenga  che  tale  applicazione   possa

pregiudicare i suddetti obiettivi.»;

    h) il comma 11 e' sostituito dal seguente:

      «11. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, il  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo', in  casi

eccezionali, previo parere del Ministro dei beni  e  delle  attivita'

culturali e del turismo, esentare in tutto o  in  parte  un  progetto

specifico dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda

del presente decreto, qualora  l'applicazione  di  tali  disposizioni

incida negativamente sulla finalita' del progetto, a  condizione  che

siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale  ed  europea

in materia di valutazione di impatto  ambientale.  In  tali  casi  il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

        a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;

        b)  mette  a   disposizione   del   pubblico   coinvolto   le

informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di  cui  alla

lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le

ragioni per cui e' stata concessa;

        c)  informa  la  Commissione  europea,  prima  del   rilascio

dell'autorizzazione,  dei   motivi   che   giustificano   l'esenzione

accordata fornendo tutte le informazioni acquisite.».

                               Art. 4
           Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo
                        3 aprile 2006, n. 152

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:

      «Competenze in materia di VAS e di AIA»;

    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

      «5. In sede statale, l'autorita' competente ai fini della VAS e

dell'AIA e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare. Il parere  motivato  in  sede  di  VAS  e'  espresso  dal

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  di

concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del

turismo,  che  collabora  alla  relativa  attivita'  istruttoria.  Il

provvedimento di AIA e' rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare.»;

    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

      «6. In sede regionale, l'autorita' competente ai fini della VAS

e dell'AIA e' la pubblica  amministrazione  con  compiti  di  tutela,

protezione  e  valorizzazione  ambientale  individuata   secondo   le

disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.»;

    d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

      «7. Le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano

disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie  e

quelle  degli  altri  enti  locali  in  materia  di  VAS  e  di  AIA.

Disciplinano inoltre:

        a)  i  criteri  per  la  individuazione  degli  enti   locali

territoriali interessati;

        b) i criteri  specifici  per  l'individuazione  dei  soggetti

competenti in materia ambientale;

        c) fermo il rispetto della  legislazione  europea,  eventuali

ulteriori modalita', rispetto a quelle indicate nel presente decreto,

purche' con questo compatibili,  per  l'individuazione  dei  piani  e

programmi o progetti o installazioni da sottoporre a VAS ed AIA e per

lo svolgimento della relativa consultazione;

        d) le modalita' di partecipazione delle  regioni  e  province

autonome confinanti al  processo  di  VAS,  in  coerenza  con  quanto

stabilito dalle disposizioni nazionali in materia;

        e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di

AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo

restando il rispetto dei limiti generali di cui al  presente  decreto

ed all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive

modificazioni.».


                               Art. 5
       Introduzione dell'articolo 7-bis nel decreto legislativo
                        3 aprile 2006, n. 152

  1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

e' inserito il seguente:

  «Art. 7-bis  (Competenze  in  materia  di  VIA  e  di  verifica  di

assoggettabilita' a VIA). - 1. La verifica di assoggettabilita' a VIA

e la VIA vengono effettuate ai diversi livelli istituzionali, tenendo

conto dell'esigenza  di  razionalizzare  i  procedimenti  ed  evitare

duplicazioni nelle valutazioni.

  2. Sono sottoposti  a  VIA  in  sede  statale  i  progetti  di  cui

all'allegato  II  alla  parte  seconda  del  presente  decreto.  Sono

sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA in  sede  statale  i

progetti di cui all'allegato II-bis alla parte seconda  del  presente

decreto.

  3. Sono sottoposti a VIA in  sede  regionale,  i  progetti  di  cui

all'allegato III  alla  parte  seconda  del  presente  decreto.  Sono

sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA in sede regionale  i

progetti di cui all'allegato  IV  alla  parte  seconda  del  presente

decreto.

  4.  In  sede  statale,  l'autorita'  competente  e'  il   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che  esercita

le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei  beni  e

delle attivita' culturali e del turismo per le attivita'  istruttorie

relative al procedimento di VIA.  Il  provvedimento  di  verifica  di

assoggettabilita' a VIA e' adottato  dal  Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento  di  VIA  e'

adottato nelle forme e con le modalita' di cui all'articolo 25, comma

2, e all'articolo 27, comma 8.

  5.  In  sede  regionale,  l'autorita'  competente  e'  la  pubblica

amministrazione con compiti di tutela,  protezione  e  valorizzazione

ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi  regionali

o delle Province autonome.

  6.  Qualora  nei   procedimenti   di   VIA   o   di   verifica   di

assoggettabilita'  a  VIA   l'autorita'   competente   coincida   con

l'autorita'  proponente  di  un  progetto,  le   autorita'   medesime

provvedono a  separare  in  maniera  appropriata,  nell'ambito  della

propria organizzazione delle competenze amministrative,  le  funzioni

confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti  dal

presente decreto.

  7.   Qualora   un   progetto   sia   sottoposto   a   verifica   di

assoggettabilita' a VIA o a VIA di competenza regionale, le Regioni e

le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano che le  procedure

siano svolte in conformita' agli articoli da 19 a 26 e da 27-bis a 29

del presente decreto. Il procedimento di VIA di competenza  regionale

si svolge con le modalita' di cui all'articolo 27-bis.

  8. Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano

disciplinano con proprie leggi o regolamenti  l'organizzazione  e  le

modalita'  di  esercizio  delle  funzioni  amministrative   ad   esse

attribuite in materia di VIA,  nonche'  l'eventuale  conferimento  di

tali funzioni o di compiti specifici  agli  altri  enti  territoriali

sub-regionali. La potesta' normativa di  cui  al  presente  comma  e'

esercitata in conformita' alla legislazione europea e nel rispetto di

quanto previsto nel  presente  decreto,  fatto  salvo  il  potere  di

stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione  dei

procedimenti, per le modalita' della consultazione del pubblico e  di

tutti  i  soggetti  pubblici  potenzialmente  interessati,   per   il

coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di  competenza

regionale e locale, nonche' per la destinazione alle finalita' di cui

all'articolo 29, comma 8, dei  proventi  derivanti  dall'applicazione

delle sanzioni amministrative  pecuniarie.  In  ogni  caso  non  sono

derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e

27-bis.

  9. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e  con  cadenza  biennale,  le

Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  informano  il

Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare

circa i provvedimenti  adottati  e  i  procedimenti  di  verifica  di

assoggettabilita' a VIA e di VIA, fornendo:

    a) il numero di progetti di cui agli allegati III e IV sottoposti

ad una valutazione dell'impatto ambientale;

    b) la  ripartizione  delle  valutazioni  dell'impatto  ambientale

secondo le categorie dei progetti di cui agli allegati III e IV;

    c) il numero di progetti di  cui  all'allegato  IV  sottoposti  a

verifica di assoggettabilita' a VIA;

    d) la durata media delle procedure  di  valutazione  dell'impatto

ambientale;

    e) stime  generali  dei  costi  medi  diretti  delle  valutazioni

dell'impatto ambientale, incluse le stime degli effetti sulle piccole

e medie imprese.

  10. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6  anni,  il  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  informa  la

Commissione europea circa lo  stato  di  attuazione  della  direttiva

2014/52/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile

2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione

di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.».

                               Art. 6
         Sostituzione dell'articolo 8 del decreto legislativo
                        3 aprile 2006, n. 152

  1. L'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e'

sostituito dal seguente:

  «Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale  -

VIA e  VAS).  -  1.  Il  supporto  tecnico-scientifico  all'autorita'

competente per l'attuazione delle norme di cui ai  Titoli  II  e  III

della presente parte nel caso di piani, programmi e  progetti  per  i

quali le valutazioni ambientali VIA e  VAS  spettano  allo  Stato  e'

assicurato  dalla  Commissione  tecnica  di   verifica   dell'impatto

ambientale VIA e VAS, composta  da  un  numero  massimo  di  quaranta

commissari,  inclusi  il  Presidente  e  il  Segretario,  posta  alle

dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela  del

territorio e del mare. Per lo svolgimento delle istruttorie  tecniche

la Commissione puo' avvalersi, tramite appositi protocolli  d'intesa,

del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a norma

della legge 28 giugno 2016, n. 132. Per i procedimenti  per  i  quali

sia riconosciuto un concorrente  interesse  regionale,  all'attivita'

istruttoria partecipa un esperto  designato  dalle  Regioni  e  dalle

Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso

di  adeguata  professionalita'  ed  esperienza  nel   settore   della

valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale.

  2. I commissari di cui al comma 1  sono  scelti  tra  professori  o

ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3

del decreto legislativo del 30  marzo  2001,  n.  165,  ivi  compreso

quello appartenente ad enti di ricerca, al Sistema nazionale  a  rete

per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,  n.

132, all'Istituto superiore di  sanita'  ovvero  tra  soggetti  anche

estranei alla pubblica  amministrazione,  provvisti  del  diploma  di

laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o  magistrale,

con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all'atto

della nomina; il loro incarico dura quattro anni  ed  e'  rinnovabile

una sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare, senza obbligo di  procedura

concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al

possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata

professionalita' e competenza nelle materie  ambientali,  economiche,

giuridiche  e  di  sanita'  pubblica,  garantendo  il  rispetto   del

principio  dell'equilibrio  di   genere.   Ai   commissari,   qualora

provenienti dalle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nonche'  se

personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo,  si

applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto  legislativo  30

marzo 2001, n.  165,  e,  per  il  personale  in  regime  di  diritto

pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Ai  commissari

spetta il compenso definito con  le  modalita'  di  cui  al  comma  5

esclusivamente  in  ragione  dei  compiti  istruttori  effettivamente

svolti e solo a  seguito  dell'adozione  del  relativo  provvedimento

finale.

  3.  Al  fine  di  assicurare  il  necessario  supporto  tecnico   e

giuridico,  la  Commissione  si  avvale  di   un   Comitato   tecnico

istruttorio  posto   alle   dipendenze   funzionali   del   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  formato  da

trenta unita'  di  personale  pubblico  con  almeno  cinque  anni  di

anzianita' di servizio nella pubblica amministrazione  ed  esperienza

professionale  e  competenze  adeguate  ai  profili  individuati,   e

collocato in posizione di comando, distacco, fuori  ruolo  o  analoga

posizione  prevista  dall'ordinamento  di  appartenenza,   ai   sensi

dell'articolo 17, comma 14, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127.

All'atto del collocamento in fuori ruolo e'  reso  indisponibile  per

tutta la durata dello stesso  un  numero  di  posti  nella  dotazione

organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di

vista finanziario.  I  componenti  del  Comitato  sono  nominati  dal

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  e

individuati tra gli appartenenti  ad  Amministrazioni  pubbliche,  al

Sistema nazionale a rete per la protezione  dell'ambiente,  all'ENEA,

ad altri Enti di ricerca, nonche', per lo svolgimento delle attivita'

istruttorie in materia  di  impatto  sanitario,  sino  a  sei  unita'

designate dal  Ministro  della  salute.  I  componenti  del  Comitato

restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola volta.

  4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, sentiti il Ministro dell'economia e  delle

finanze e il Ministro della salute, sono stabilite per i  profili  di

rispettiva competenza l'articolazione, l'organizzazione, le modalita'

di   funzionamento   e   la   disciplina    delle    situazioni    di

inconferibilita', incompatibilita' e  conflitto  di  interessi  anche

potenziale della Commissione e del Comitato tecnico istruttorio.

  5. A decorrere dall'anno 2017, con  decreto  annuale  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i  costi

di funzionamento della Commissione tecnica di  verifica  dell'impatto

ambientale  e  del  Comitato  tecnico  istruttorio,  comprensivi  dei

compensi per i relativi componenti, in  misura  complessivamente  non

superiore all'ammontare delle tariffe  di  cui  all'articolo  33  del

presente  decreto,  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato

nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi  o  maggiori  oneri

per la finanza pubblica. I compensi sono stabiliti  proporzionalmente

alle responsabilita'  di  ciascun  membro  della  Commissione  e  del

Comitato e in ragione dei compiti istruttori  effettivamente  svolti,

fermo restando  che  gli  oneri  relativi  al  trattamento  economico

fondamentale del personale di  cui  al  comma  3  restano  in  carico

all'amministrazione di appartenenza.

  6. Resta in ogni caso fermo, per  i  commissari,  quanto  stabilito

dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal  decreto

legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In  caso  di  accertata  violazione

delle prescrizioni del decreto legislativo  n.  39  del  2013,  fermo

restando  ogni  altro  profilo  di  responsabilita',  il   componente

responsabile   decade   dall'incarico   con   effetto   dalla    data

dell'accertamento. Per gli  iscritti  agli  ordini  professionali  la

violazione viene segnalata dall'autorita' competente.

  7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta  alle  Regioni  e

alle Province Autonome,  queste  ultime  assicurano  che  l'autorita'

competente disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se

necessario,   si   avvalga   di   adeguate   figure   di   comprovata

professionalita', competenza ed  esperienza  per  l'attuazione  delle

norme di cui ai Titoli II e III della presente parte.».


                               Art. 7
           Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo
                        3 aprile 2006, n. 152

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Coordinamento delle

procedure  di  VAS,  VIA,  Verifica  di  assoggettabilita'   a   VIA,

Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale)»;

    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

      «1. Nel caso di progetti per i quali e' prevista  la  procedura

di verifica di assoggettabilita' a  VIA,  l'autorizzazione  integrata

ambientale puo' essere rilasciata  solo  dopo  che,  ad  esito  della

predetta procedura di verifica, l'autorita' competente abbia valutato

di non assoggettare i progetti a VIA.»;

    c) al comma 4, le parole: «articolo  20»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «articolo 19».

                               Art. 8
         Sostituzione dell'articolo 19 del decreto legislativo
                       3 aprile 2006, n. 152

  1. L'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'

sostituito dal seguente:

  «Art. 19 (Modalita' di svolgimento del procedimento di verifica  di

assoggettabilita' a VIA). - 1. Il proponente trasmette  all'autorita'

competente lo studio preliminare ambientale in  formato  elettronico,

redatto in conformita' a quanto contenuto nell'allegato  IV-bis  alla

parte seconda  del  presente  decreto,  nonche'  copia  dell'avvenuto

pagamento del contributo di cui all'articolo 33.

  2. Lo studio preliminare ambientale e'  pubblicato  tempestivamente

nel  sito  web  dell'autorita'  competente,  con  modalita'  tali  da

garantire la tutela  della  riservatezza  di  eventuali  informazioni

industriali o commerciali indicate dal proponente, in  conformita'  a

quanto  previsto   dalla   disciplina   sull'accesso   del   pubblico

all'informazione ambientale.

  3. L'autorita' competente comunica per via telematica  a  tutte  le

Amministrazioni  e  a  tutti  gli  enti  territoriali  potenzialmente

interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio

sito web.

  4. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla  comunicazione  di

cui al comma 3, chiunque abbia interesse puo' prendere  visione,  sul

sito web, dello studio preliminare ambientale e della  documentazione

a  corredo,  presentando  le   proprie   osservazioni   all'autorita'

competente.

  5.  L'autorita'  competente,  sulla  base  dei   criteri   di   cui

all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto  conto

delle osservazioni  pervenute  e,  se  del  caso,  dei  risultati  di

eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in

base ad altre pertinenti normative europee,  nazionali  o  regionali,

verifica   se   il   progetto   ha   possibili   impatti   ambientali

significativi.

  6. L'autorita' competente puo',  per  una  sola  volta,  richiedere

chiarimenti e integrazioni al proponente, entro trenta  giorni  dalla

scadenza del termine di cui al comma 4. In tal  caso,  il  proponente

provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e  non  oltre  i

successivi  quarantacinque  giorni.   Su   richiesta   motivata   del

proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta,

la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni  e

dei chiarimenti richiesti per un  periodo  non  superiore  a  novanta

giorni.  Qualora  il  proponente  non  trasmetta  la   documentazione

richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende  respinta

ed  e'  fatto   obbligo   all'autorita'   competente   di   procedere

all'archiviazione.

  7. L'autorita' competente adotta il provvedimento  di  verifica  di

assoggettabilita' a VIA  entro  i  successivi  quarantacinque  giorni

dalla scadenza del termine di cui al comma  4,  ovvero  entro  trenta

giorni dal ricevimento della documentazione di cui  al  comma  6.  In

casi  eccezionali,   relativi   alla   natura,   alla   complessita',

all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorita' competente

puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non  superiore  a

trenta  giorni,  il  termine  per  l'adozione  del  provvedimento  di

verifica;   in   tal   caso,    l'autorita'    competente    comunica

tempestivamente  per  iscritto   al   proponente   le   ragioni   che

giustificano la  proroga  e  la  data  entro  la  quale  e'  prevista

l'adozione del provvedimento.

  8. Qualora l'autorita' competente stabilisca di non assoggettare il

progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi  principali  alla

base della mancata richiesta di  tale  valutazione  in  relazione  ai

criteri pertinenti elencati nell'allegato V,  e,  ove  richiesto  dal

proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del  Ministero

dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per i  profili  di

competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare

o prevenire quelli che potrebbero  altrimenti  rappresentare  impatti

ambientali significativi e negativi.

  9. Qualora l'autorita' competente stabilisca che il progetto  debba

essere assoggettato  al  procedimento  di  VIA,  specifica  i  motivi

principali alla base della richiesta di VIA in relazione  ai  criteri

pertinenti elencati nell'allegato V.

  10. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV

alla  parte   seconda   del   presente   decreto   la   verifica   di

assoggettabilita' a VIA e'  effettuata  applicando  i  criteri  e  le

soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e  del  mare  del  30  marzo  2015,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.

  11. Il  provvedimento  di  verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA,

comprese le motivazioni, e' pubblicato  integralmente  nel  sito  web

dell'autorita' competente.

  12. I termini per il rilascio  del  provvedimento  di  verifica  di

assoggettabilita' a VIA si considerano perentori ai sensi e  per  gli

effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della

legge 7 agosto 1990, n. 241.

  13. Tutta la documentazione afferente al  procedimento,  nonche'  i

risultati delle consultazioni svolte, le  informazioni  raccolte,  le

osservazioni   e   i   pareri   sono    tempestivamente    pubblicati

dall'autorita' competente sul proprio sito web.».

                               Art. 9
         Sostituzione dell'articolo 20 del decreto legislativo
                        3 aprile 2006, n. 152

  1. L'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'

sostituito dal seguente:

  «Art. 20 (Definizione del  livello  di  dettaglio  degli  elaborati

progettuali ai fini del procedimento di VIA). - 1. Il  proponente  ha

la  facolta'  di  richiedere,  in  qualunque  momento,  una  fase  di

confronto con l'autorita' competente al fine di definire  la  portata

delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati

progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. A tal

fine, il proponente trasmette, in formato elettronico,  una  proposta

di elaborati progettuali.

  2.  Sulla  base  della  documentazione  trasmessa  dal  proponente,

l'autorita' competente, entro trenta giorni dalla presentazione della

proposta, comunica al proponente l'esito delle  proprie  valutazioni,

assicurando che il livello di dettaglio degli  elaborati  progettuali

sia di qualita' sufficientemente elevata  e  tale  da  consentire  la

compiuta valutazione degli impatti ambientali.».


                               Art. 10
         Sostituzione dell'articolo 21 del decreto legislativo
                        3 aprile 2006, n. 152

  1. L'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'

sostituito dal seguente:

  «Art.  21  (Definizione  dei  contenuti  dello  studio  di  impatto

ambientale). - 1. Il proponente ha la facolta' di richiedere una fase

di consultazione con l'autorita' competente e i  soggetti  competenti

in  materia  ambientale  al  fine  di  definire  la   portata   delle

informazioni, il relativo livello di dettaglio e  le  metodologie  da

adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale. A

tal fine, trasmette all'autorita' competente, in formato elettronico,

gli elaborati progettuali, lo studio preliminare ambientale,  nonche'

una relazione  che,  sulla  base  degli  impatti  ambientali  attesi,

illustra il piano  di  lavoro  per  l'elaborazione  dello  studio  di

impatto ambientale.

  2. La documentazione di cui  al  comma  1,  e'  pubblicata  e  resa

accessibile,  con  modalita'  tali  da  garantire  la  tutela   della

riservatezza di  eventuali  informazioni  industriali  o  commerciali

indicate dal proponente,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla

disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel

sito web dell'autorita' competente che comunica per via telematica  a

tutte  le  Amministrazioni  e   a   tutti   gli   enti   territoriali

potenzialmente    interessati    l'avvenuta    pubblicazione    della

documentazione nel proprio sito web.

  3. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e della

consultazione con i soggetti di cui al comma 2, entro sessanta giorni

dalla messa a disposizione della documentazione nel proprio sito web,

l'autorita' competente esprime un parere sulla portata e sul  livello

di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di  impatto

ambientale. Il parere  e'  pubblicato  sul  sito  web  dell'autorita'

competente.

  4. L'avvio della  procedura  di  cui  al  presente  articolo  puo',

altresi', essere richiesto dall'autorita' competente sulla base delle

valutazioni di cui all'articolo 6, comma 9, ovvero di quelle  di  cui

all'articolo 20.».

                               Art. 11
         Sostituzione dell'articolo 22 del decreto legislativo
                        3 aprile 2006, n. 152

  1. L'articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'

sostituito dal seguente:

  «Art. 22 (Studio di impatto ambientale). - 1. Lo studio di  impatto

ambientale e' predisposto dal proponente secondo le indicazioni  e  i

contenuti di cui all'allegato VII alla  parte  seconda  del  presente

decreto, sulla base del parere espresso dall'autorita'  competente  a

seguito della fase di consultazione sulla definizione  dei  contenuti

di cui all'articolo 21, qualora attivata.

  2. Sono a carico del proponente i  costi  per  la  redazione  dello

studio di impatto ambientale e di tutti i documenti  elaborati  nelle

varie fasi del procedimento.

  3. Lo studio di impatto  ambientale  contiene  almeno  le  seguenti

informazioni:

    a)  una  descrizione  del  progetto,  comprendente   informazioni

relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni  e  ad

altre sue caratteristiche pertinenti;

    b)  una  descrizione  dei  probabili  effetti  significativi  del

progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in  fase  di

esercizio e di dismissione;

    c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o

ridurre e, possibilmente, compensare i probabili  impatti  ambientali

significativi e negativi;

    d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese  in  esame

dal proponente, adeguate al  progetto  ed  alle  sue  caratteristiche

specifiche,  compresa  l'alternativa  zero,  con  indicazione   delle

ragioni  principali  alla  base  dell'opzione  scelta,  prendendo  in

considerazione gli impatti ambientali;

    e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti  ambientali

significativi   e   negativi   derivanti   dalla   realizzazione    e

dall'esercizio del progetto, che  include  le  responsabilita'  e  le

risorse  necessarie  per  la  realizzazione   e   la   gestione   del

monitoraggio;

    f) qualsiasi informazione supplementare di cui  all'allegato  VII

relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di

una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire

un pregiudizio.

  4. Allo studio di  impatto  ambientale  deve  essere  allegata  una

sintesi non tecnica delle informazioni di cui al comma 3, predisposta

al fine di consentirne un'agevole comprensione da parte del  pubblico

ed un'agevole riproduzione.

  5. Per garantire la completezza  e  la  qualita'  dello  studio  di

impatto  ambientale   e   degli   altri   elaborati   necessari   per

l'espletamento della fase di valutazione, il proponente:

    a) tiene conto delle  conoscenze  e  dei  metodi  di  valutazione

disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti  effettuate  in

conformita' della legislazione europea, nazionale o regionale,  anche

al fine di evitare duplicazioni di valutazioni;

    b) ha facolta' di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni

disponibili  presso  le  pubbliche  amministrazioni,  secondo  quanto

disposto dalle normative vigenti in materia;

    c) cura che  la  documentazione  sia  elaborata  da  esperti  con

competenze e professionalita' specifiche nelle materie afferenti alla

valutazione ambientale, e che l'esattezza  complessiva  della  stessa

sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali.».


                               Art. 12
         Sostituzione dell'articolo 23 del decreto legislativo
                        3 aprile 2006, n. 152

   1. L'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'

sostituito dal seguente:

  «Art. 23 (Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA

e pubblicazione degli atti). - 1. Il proponente presenta l'istanza di

VIA trasmettendo all'autorita' competente in formato elettronico:

    a) gli elaborati progettuali di  cui  all'articolo  5,  comma  1,

lettera g);

    b) lo studio di impatto ambientale;

    c) la sintesi non tecnica;

    d) le informazioni sugli eventuali impatti  transfrontalieri  del

progetto ai sensi dell'articolo 32;

    e) l'avviso al pubblico, con i  contenuti  indicati  all'articolo

24, comma 2;

    f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del  contributo  di

cui all'articolo 33;

    g)  i   risultati   della   procedura   di   dibattito   pubblico

eventualmente  svolta  ai  sensi   dell'articolo   22   del   decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

  2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente

parte e per i progetti  riguardanti  le  centrali  termiche  e  altri

impianti di combustione con potenza termica superiore a  300  MW,  di

cui al punto 2) del medesimo allegato II,  il  proponente  trasmette,

oltre alla documentazione  di  cui  alle  lettere  da  a)  a  e),  la

valutazione di impatto  sanitario  predisposta  in  conformita'  alle

linee guida adottate con decreto del Ministro della  salute,  che  si

avvale dell'Istituto superiore di sanita'.

  3. Entro quindici giorni dalla presentazione  dell'istanza  di  VIA

l'autorita' competente verifica la completezza della  documentazione,

l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma

1, nonche'  l'avvenuto  pagamento  del  contributo  dovuto  ai  sensi

dell'articolo  33.  Qualora  la  documentazione  risulti  incompleta,

l'autorita'  competente  richiede  al  proponente  la  documentazione

integrativa, assegnando un termine perentorio  per  la  presentazione

non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato  il

proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora

all'esito della verifica,  da  effettuarsi  da  parte  dell'autorita'

competente nel termine di quindici giorni, la documentazione  risulti

ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto  obbligo

all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.

  4. La documentazione di cui al comma 1 e' immediatamente pubblicata

e resa accessibile, con modalita' tali da garantire la  tutela  della

riservatezza di  eventuali  informazioni  industriali  o  commerciali

indicate dal proponente,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla

disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel

sito web dell'autorita' competente all'esito delle verifiche  di  cui

al comma 3. L'autorita' competente comunica contestualmente  per  via

telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali

potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi  sulla

realizzazione   del   progetto,   l'avvenuta   pubblicazione    della

documentazione nel proprio sito web.  La  medesima  comunicazione  e'

effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi  dell'articolo

32, comma 1.».


                               Art. 13
 Sostituzione dell'articolo 24 e  introduzione  dell'art.  24-bis  nel
              decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

  1. L'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'

sostituito dal seguente:

  «Art. 24 (Consultazione del pubblico,  acquisizione  dei  pareri  e

consultazioni   transfrontaliere).   -   1.    Della    presentazione

dell'istanza, della pubblicazione della documentazione, nonche' delle

comunicazioni di cui all'articolo 23 deve essere dato contestualmente

specifico avviso al pubblico sul sito web dell'autorita'  competente.

Tale forma di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui agli

articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla

data di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico  decorrono

i termini per la  consultazione,  la  valutazione  e  l'adozione  del

provvedimento di VIA.

  2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, e'  pubblicato

a cura dell'autorita' competente ai sensi e per gli effetti di cui al

comma 1, e  ne  e'  data  comunque  informazione  nell'albo  pretorio

informatico   delle   amministrazioni    comunali    territorialmente

interessate. L'avviso al pubblico deve indicare almeno:

    a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di

procedura autorizzativa necessaria ai fini  della  realizzazione  del

progetto;

    b) l'avvenuta presentazione dell'istanza  di  VIA  e  l'eventuale

applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;

    c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto  e  dei

suoi possibili principali impatti ambientali;

    d) l'indirizzo web e le  modalita'  per  la  consultazione  della

documentazione e degli atti predisposti  dal  proponente  nella  loro

interezza;

    e) i termini e le specifiche modalita' per la partecipazione  del

pubblico;

    f) l'eventuale necessita' della valutazione di incidenza a  norma

dell'articolo 10, comma 3.

  3.  Entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla   pubblicazione

dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque  abbia  interesse

puo' prendere visione, sul sito web, del progetto  e  della  relativa

documentazione e presentare  le  proprie  osservazioni  all'autorita'

competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi  conoscitivi  e

valutativi.  Entro  il  medesimo  termine  sono  acquisiti  per   via

telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti  pubblici  che

hanno ricevuto la comunicazione di  cui  all'articolo  23,  comma  4.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui  ai

periodi  precedenti,  il  proponente  ha   facolta'   di   presentare

all'autorita' competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni

e ai pareri pervenuti.

  4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione

delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria  la

modifica  o  l'integrazione  degli  elaborati  progettuali  o   della

documentazione acquisita,  l'autorita'  competente,  entro  i  trenta

giorni successivi, puo', per una sola volta, stabilire un termine non

superiore ad ulteriori trenta giorni, per la trasmissione, in formato

elettronico,  degli  elaborati  progettuali  o  della  documentazione

modificati  o  integrati.  Su  richiesta  motivata   del   proponente

l'autorita'  competente  puo'  concedere,  per  una  sola  volta,  la

sospensione dei termini per  la  presentazione  della  documentazione

integrativa per un periodo non superiore a  centottanta  giorni.  Nel

caso in cui il proponente  non  ottemperi  alla  richiesta  entro  il

termine perentorio stabilito, l'istanza si  intende  respinta  ed  e'

fatto    obbligo    all'autorita'     competente     di     procedere

all'archiviazione.

  5.  L'autorita'  competente,  ove  motivatamente  ritenga  che   le

modifiche o le integrazioni siano  sostanziali  e  rilevanti  per  il

pubblico,  dispone,  entro  quindici  giorni  dalla  ricezione  della

documentazione integrativa di cui  al  comma  4,  che  il  proponente

trasmetta, entro i successivi quindici giorni,  un  nuovo  avviso  al

pubblico, predisposto in conformita' al comma 2, da pubblicare a cura

dell'autorita' competente sul proprio sito  web.  In  relazione  alle

sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali  e

alla documentazione si applica il termine di  trenta  giorni  per  la

presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei  pareri  delle

Amministrazioni  e  degli  enti  pubblici  che  hanno   ricevuto   la

comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i trenta  giorni

successivi il proponente  ha  facolta'  di  presentare  all'autorita'

competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e  ai  pareri

pervenuti.

  6. Nel caso di  progetti  cui  si  applica  la  disciplina  di  cui

all'articolo 32, i termini per le consultazioni e  l'acquisizione  di

tutti  pareri  di  cui   al   presente   articolo   decorrono   dalla

comunicazione della dichiarazione di  interesse  alla  partecipazione

alla procedura da parte  degli  Stati  consultati  e  coincidono  con

quelli previsti dal medesimo articolo 32.

  7. Tutta la documentazione afferente  al  procedimento,  nonche'  i

risultati delle consultazioni svolte, le  informazioni  raccolte,  le

osservazioni  e  i  pareri   compresi   quelli   ricevuti   a   norma

dell'articolo  32  sono  tempestivamente  pubblicati   dall'autorita'

competente sul proprio sito web.».

  2. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.

152, e' inserito il seguente:

  «Art. 24-bis (Inchiesta pubblica). - 1. L'autorita' competente puo'

disporre che la consultazione del pubblico di  cui  all'articolo  24,

comma  3,  primo  periodo,  si  svolga  nelle  forme   dell'inchiesta

pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine

massimo di novanta giorni. L'inchiesta si conclude con una  relazione

sui lavori svolti ed un giudizio sui  risultati  emersi,  predisposti

dall'autorita' competente.

  2. Per i progetti di cui all'allegato II, e nell'ipotesi in cui non

sia  stata  svolta  la  procedura  di  dibattito  pubblico   di   cui

all'articolo 22 del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,

l'autorita' competente si esprime con decisione motivata, sentito  il

proponente,  qualora  la  richiesta  di  svolgimento   dell'inchiesta

pubblica  sia  presentata  dal  consiglio  regionale  della   Regione

territorialmente  interessata,  ovvero  da  un  numero  di   consigli

comunali  rappresentativi  di  almeno  cinquantamila  residenti   nei

territori  interessati,  ovvero  da   un   numero   di   associazioni

riconosciute ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986,  n.

349, rappresentativo di almeno cinquantamila iscritti.

  3. La richiesta di cui  al  comma  2,  motivata  specificamente  in

relazione  ai  potenziali  impatti  ambientali   del   progetto,   e'

presentata  entro  il   quarantesimo   giorno   dalla   pubblicazione

dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 1.».


                               Art. 14
         Sostituzione dell'articolo 25 del decreto legislativo
                        3 aprile 2006, n. 152

  1. L'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'

sostituito dal seguente:

  «Art. 25 (Valutazione degli impatti ambientali e  provvedimento  di

VIA). - 1. L'autorita' competente valuta la documentazione  acquisita

tenendo debitamente conto dello studio di impatto  ambientale,  delle

eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente,  nonche'

dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte

e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli  24

e 32. Qualora tali pareri non siano resi  nei  termini  ivi  previsti

ovvero esprimano valutazioni negative  o  elementi  di  dissenso  sul

progetto, l'autorita' competente procede comunque alla valutazione  a

norma del presente articolo.

  2.  Nel  caso  di  progetti  di  competenza   statale   l'autorita'

competente, entro il termine di  sessanta  giorni  dalla  conclusione

della fase di  consultazione  di  cui  all'articolo  24,  propone  al

Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare

l'adozione del provvedimento di VIA. Qualora sia necessario procedere

ad accertamenti e indagini di particolare  complessita',  l'autorita'

competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di

valutazione sino a un  massimo  di  ulteriori  trenta  giorni,  dando

tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente  delle

ragioni che giustificano la proroga e del  termine  entro  cui  sara'

emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni  transfrontaliere

il provvedimento di VIA e' proposto all'adozione del  Ministro  entro

il  termine  di  cui  all'articolo  32,  comma  5-bis.  Il   Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede entro

il termine di sessanta giorni all'adozione del provvedimento di  VIA,

previa acquisizione del  concerto  del  Ministro  dei  beni  e  delle

attivita' culturali e del turismo  da  rendere  entro  trenta  giorni

dalla  richiesta.  In  caso  di  inutile  decorso  del  termine   per

l'adozione  del  provvedimento  di  VIA   da   parte   del   Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  ovvero  per

l'espressione del concerto da parte del Ministro  dei  beni  e  delle

attivita' culturali e del turismo, su istanza del  proponente  o  dei

Ministri interessati, l'adozione del provvedimento  e'  rimessa  alla

deliberazione del Consiglio dei  ministri  che  si  esprime  entro  i

successivi trenta giorni.

  3.  Il  provvedimento  di  VIA  contiene  le   motivazioni   e   le

considerazioni  su  cui  si   fonda   la   decisione   dell'autorita'

competente,  incluse  le  informazioni  relative   al   processo   di

partecipazione  del  pubblico,  la  sintesi   dei   risultati   delle

consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi  degli  articoli

23, 24 e 24-bis, e,  ove  applicabile,  ai  sensi  dell'articolo  32,

nonche' l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati  o

altrimenti presi in considerazione.

  4. Il  provvedimento  di  VIA  contiene  altresi'  le  eventuali  e

motivate condizioni ambientali che definiscono:

    a)  le  condizioni  per  la  realizzazione,  l'esercizio   e   la

dismissione  del  progetto,  nonche'  quelle  relative  ad  eventuali

malfunzionamenti;

    b) le misure previste  per  evitare,  prevenire,  ridurre  e,  se

possibile,  compensare  gli  impatti   ambientali   significativi   e

negativi;

    c)  le  misure  per  il  monitoraggio  degli  impatti  ambientali

significativi e negativi,  anche  tenendo  conto  dei  contenuti  del

progetto di monitoraggio ambientale  predisposto  dal  proponente  ai

sensi dell'articolo  22,  comma  3,  lettera  e).  La  tipologia  dei

parametri  da  monitorare  e  la   durata   del   monitoraggio   sono

proporzionati  alla  natura,  all'ubicazione,  alle  dimensioni   del

progetto ed alla significativita' dei suoi effetti sull'ambiente.  Al

fine di evitare  una  duplicazione  del  monitoraggio,  e'  possibile

ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti

dall'attuazione di altre pertinenti normative  europee,  nazionali  o

regionali.

  5. Il provvedimento di VIA e' immediatamente  pubblicato  sul  sito

web dell'autorita' competente e ha  l'efficacia  temporale,  comunque

non inferiore a  cinque  anni,  definita  nel  provvedimento  stesso,

tenuto conto dei tempi previsti per la  realizzazione  del  progetto,

dei  procedimenti  autorizzatori  necessari,  nonche'  dell'eventuale

proposta formulata dal proponente e inserita nella  documentazione  a

corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia  temporale  indicata

nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato  realizzato,

il  procedimento  di  VIA  deve  essere  reiterato,  fatta  salva  la

concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte

dell'autorita' competente.

  6.  Nel  caso  di   consultazioni   transfrontaliere,   l'autorita'

competente informa l'altro Stato e il Ministero degli affari esteri e

della cooperazione  internazionale  dell'avvenuta  pubblicazione  del

provvedimento di VIA sul sito web.

  7. Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori

ai sensi e per gli effetti di cui agli  articoli  2,  commi  da  9  a

9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.».


                               Art. 15
         Sostituzione dell'articolo 26 del decreto legislativo
                        3 aprile 2006, n. 152

  1. L'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'

sostituito dal seguente:

  «Art.  26  (Integrazione  del  provvedimento  di  VIA  negli   atti

autorizzatori). - 1. Il provvedimento  di  VIA  e'  sempre  integrato

nell'autorizzazione  e  in  ogni  altro   titolo   abilitativo   alla

realizzazione   dei    progetti    sottoposti    a    VIA,    nonche'

nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista.

  2. L'autorizzazione  recepisce  ed  esplicita  almeno  le  seguenti

informazioni:

    a) il provvedimento di VIA;

    b) le eventuali condizioni ambientali del provvedimento  di  VIA,

una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle  eventuali

misure previste per evitare,  prevenire  o  ridurre  e  se  possibile

compensare gli impatti ambientali negativi e significativi,  nonche',

ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.

  3.  Della  decisione  in  merito  alla  concessione  o  al  rigetto

dell'autorizzazione, e' data prontamente  informazione  al  pubblico,

nonche' alle Amministrazioni e agli enti pubblici che hanno  ricevuto

la  comunicazione  di  cui  all'articolo  23,   comma   4,   mediante

pubblicazione sul sito web dell'autorita'  che  ha  adottato  l'atto,

consentendo altresi' l'accesso almeno alle seguenti informazioni:

    a) il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente

l'accompagnano;

    b) le  motivazioni  e  le  considerazioni  su  cui  si  fonda  la

decisione,  incluse  le  informazioni   relative   al   processo   di

partecipazione del pubblico nel procedimento di VIA, la  sintesi  dei

risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai  sensi

degli articoli  23,  24  e  24-bis,  e,  ove  applicabile,  ai  sensi

dell'articolo 32, nonche' l'indicazione di come tali risultati  siano

stati integrati o altrimenti presi in considerazione.».


                               Art. 16
 Sostituzione dell'articolo 27 e introduzione dell'articolo 27-bis nel
  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

  1. L'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'

sostituito dal seguente:

  «Art. 27 (Provvedimento unico in materia ambientale). - 1. Nel caso

di procedimenti di VIA di  competenza  statale,  il  proponente  puo'

richiedere all'autorita' competente che il provvedimento di  VIA  sia

rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo di  ogni

autorizzazione, intesa, parere,  concerto,  nulla  osta,  o  atto  di

assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente  per

la  realizzazione  e  l'esercizio  del  progetto.  A  tal  fine,   il

proponente presenta un'istanza ai sensi dell'articolo 23, avendo cura

che l'avviso al pubblico di  cui  all'articolo  24,  comma  2,  rechi

altresi'  specifica  indicazione  di  ogni  autorizzazione,   intesa,

parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia ambientale

richiesti, nonche' la  documentazione  e  gli  elaborati  progettuali

previsti dalle  normative  di  settore  per  consentire  la  compiuta

istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i

titoli ambientali  di  cui  al  comma  2.  A  tale  istanza,  laddove

necessario, si applica l'articolo 93 del decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

  2. Il provvedimento unico di cui al comma 1 comprende  il  rilascio

dei seguenti titoli laddove necessario:

    a)  autorizzazione  integrata  ambientale  ai  sensi  del  Titolo

III-bis della Parte II del presente decreto;

    b) autorizzazione riguardante la disciplina  degli  scarichi  nel

sottosuolo e nelle acque sotterranee  di  cui  all'articolo  104  del

presente decreto;

    c) autorizzazione riguardante la  disciplina  dell'immersione  in

mare di materiale derivante da attivita' di  escavo  e  attivita'  di

posa in mare di cavi e condotte di cui all'articolo 109 del  presente

decreto;

    d) autorizzazione  paesaggistica  di  cui  all'articolo  146  del

Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

    e) autorizzazione culturale di cui all'articolo 21 del Codice dei

beni culturali e del paesaggio  di  cui  al  decreto  legislativo  22

gennaio 2004, n. 42;

    f) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui  al

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e al decreto del  Presidente

della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

    g) nulla osta di fattibilita' di cui all'articolo  17,  comma  2,

del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

    h) autorizzazione antisismica di cui all'articolo 94 del  decreto

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

  3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a),  lo  studio  di  impatto

ambientale  e  gli  elaborati   progettuali   contengono   anche   le

informazioni previste ai commi 1, 2 e 3  dell'articolo  29-ter  e  il

provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari

previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies.

  4.  Entro  quindici   giorni   dalla   presentazione   dell'istanza

l'autorita' competente verifica l'avvenuto pagamento  del  contributo

dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonche' l'eventuale ricorrere della

fattispecie di cui all'articolo 32,  comma  1,  e  comunica  per  via

telematica  a  tutte  le  amministrazioni  ed   enti   potenzialmente

interessati e comunque competenti in  materia  ambientale  l'avvenuta

pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalita'

tali  da  garantire  la  tutela  della  riservatezza   di   eventuali

informazioni industriali o commerciali indicate  dal  proponente,  in

conformita' a  quanto  previsto  dalla  disciplina  sull'accesso  del

pubblico all'informazione ambientale. La  medesima  comunicazione  e'

effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi  dell'articolo

32, comma 1.

  5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel

sito  web  dell'autorita'  competente,   quest'ultima,   nonche'   le

amministrazioni e gli enti di cui  al  comma  4,  per  i  profili  di

rispettiva competenza,  verificano  l'adeguatezza  e  la  completezza

della documentazione, assegnando al proponente un termine  perentorio

non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.

  6. Successivamente alla  verifica  della  completezza  documentale,

ovvero,  in  caso  di  richieste  di  integrazioni,  dalla  data   di

ricevimento delle stesse, l'autorita' competente pubblica l'avviso di

cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di  cui  e'  data  comunque

informazione nell'albo  pretorio  informatico  delle  amministrazioni

comunali territorialmente  interessate.  Tale  forma  di  pubblicita'

tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e

4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della  pubblicazione

della suddetta documentazione, e per la durata di sessanta giorni, il

pubblico interessato  puo'  presentare  osservazioni  concernenti  la

valutazione di impatto ambientale, la valutazione  di  incidenza  ove

necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale.

  7. Entro i successivi trenta  giorni  l'autorita'  competente  puo'

chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo  stesso

un termine perentorio non superiore a  trenta  giorni.  Su  richiesta

motivata del proponente l'autorita' competente  puo'  concedere,  per

una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della

documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta

giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi

la documentazione integrativa, l'istanza si intende  ritirata  ed  e'

fatto    obbligo    all'autorita'     competente     di     procedere

all'archiviazione. L'autorita' competente, ove motivatamente  ritenga

che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti  per

il pubblico, dispone, entro quindici  giorni  dalla  ricezione  della

documentazione integrativa, che  il  proponente  trasmetta,  entro  i

successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico,  predisposto

in conformita' all'articolo 24, comma 2,  del  presente  decreto,  da

pubblicare a cura della medesima  autorita'  competente  sul  proprio

sito web e di cui e' data comunque  informazione  nell'albo  pretorio

informatico   delle   amministrazioni    comunali    territorialmente

interessate. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate  al

progetto e alla documentazione, i termini  di  cui  al  comma  6  per

l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla meta'.

  8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti  dall'articolo  32,

comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere,  entro  dieci

giorni dalla scadenza del termine di conclusione della  consultazione

ovvero  dalla  data  di  ricevimento  delle  eventuali   integrazioni

documentali, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi

alla quale partecipano  il  proponente  e  tutte  le  Amministrazioni

competenti o comunque  potenzialmente  interessate  al  rilascio  del

provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in  materia  ambientale

richiesti dal proponente. La conferenza di servizi si svolge  secondo

le modalita' di cui all'articolo 14-ter, commi 1, 3, 4,  5,  6  e  7,

della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Il  termine  di  conclusione  dei

lavori della conferenza di servizi e'  di  duecentodieci  giorni.  La

determinazione motivata di conclusione della conferenza  di  servizi,

che costituisce il provvedimento unico in  materia  ambientale,  reca

l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca,  altresi',

i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico.  La  decisione

di rilasciare i titoli di cui al comma 2 e' assunta  sulla  base  del

provvedimento di VIA, adottato dal  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare, di concerto  con  il  Ministro  dei

beni  e  delle  attivita'  culturali  e   del   turismo,   ai   sensi

dell'articolo 25. I  termini  previsti  dall'articolo  25,  comma  2,

quarto periodo, sono ridotti alla meta' e, in caso di rimessione alla

deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi e'

sospesa per il termine  di  cui  all'articolo  25,  comma  2,  quinto

periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai

sensi e per gli effetti  di  cui  agli  articoli  2,  commi  da  9  a

9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  9.   Le   condizioni   e   le   misure    supplementari    relative

all'autorizzazione integrata ambientale di cui al  comma  2,  lettera

a),  e  contenute  nel  provvedimento   unico,   sono   rinnovate   e

riesaminate, controllate e sanzionate con le modalita'  di  cui  agli

articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le

misure  supplementari  relative  agli  altri  titoli  abilitativi  in

materia ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate  e  riesaminate,

controllate e sanzionate con le  modalita'  previste  dalle  relative

disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per

materia.

  10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano in

deroga alle disposizioni che disciplinano i procedimenti  riguardanti

il solo primo rilascio dei titoli abilitativi in  materia  ambientale

di cui al comma 2.».

  2. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.

152, e' inserito il seguente:

  «Art. 27-bis (Provvedimento autorizzatorio unico regionale).  -  1.

Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente

presenta all'autorita' competente un'istanza ai  sensi  dell'articolo

23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati  progettuali

previsti dalle  normative  di  settore  per  consentire  la  compiuta

istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio  di  tutte

le autorizzazioni, intese, concessioni,  licenze,  pareri,  concerti,

nulla  osta   e   assensi   comunque   denominati,   necessari   alla

realizzazione  e  all'esercizio  del  medesimo  progetto  e  indicati

puntualmente in apposito elenco predisposto  dal  proponente  stesso.

L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2,  reca  altresi'

specifica  indicazione  di  ogni  autorizzazione,   intesa,   parere,

concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

  2.  Entro  quindici   giorni   dalla   presentazione   dell'istanza

l'autorita' competente verifica l'avvenuto pagamento  del  contributo

dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonche' l'eventuale ricorrere della

fattispecie di cui all'articolo 32,  comma  1,  e  comunica  per  via

telematica  a  tutte  le  amministrazioni  ed   enti   potenzialmente

interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla  realizzazione

e  sull'esercizio  del  progetto,  l'avvenuta   pubblicazione   della

documentazione nel proprio sito web con modalita' tali  da  garantire

la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali  o

commerciali indicate dal proponente, in conformita' a quanto previsto

dalla   disciplina   sull'accesso   del   pubblico   all'informazione

ambientale. In caso di progetti che possono avere  impatti  rilevanti

sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione  e'  notificata  al

medesimo con le modalita' di cui all'articolo 32.

  3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel

sito  web  dell'autorita'  competente,   quest'ultima,   nonche'   le

amministrazioni e gli enti di cui  al  comma  2,  per  i  profili  di

rispettiva competenza,  verificano  l'adeguatezza  e  la  completezza

della documentazione, assegnando al proponente un termine  perentorio

non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.

  4. Successivamente alla  verifica  della  completezza  documentale,

ovvero,  in  caso  di  richieste  di  integrazioni,  dalla  data   di

ricevimento delle stesse, l'autorita' competente pubblica l'avviso di

cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di  cui  e'  data  comunque

informazione nell'albo  pretorio  informatico  delle  amministrazioni

comunali territorialmente  interessate.  Tale  forma  di  pubblicita'

tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e

4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della  pubblicazione

del suddetto avviso, e per la durata di sessanta giorni, il  pubblico

interessato puo' presentare osservazioni concernenti  la  valutazione

di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di  incidenza

e l'autorizzazione integrata ambientale.

  5. Entro i successivi trenta  giorni  l'autorita'  competente  puo'

chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo  stesso

un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta  motivata  del

proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta,

la sospensione dei termini per la presentazione della  documentazione

integrativa per  un  periodo  non  superiore  a  centottanta  giorni.

Qualora entro il termine stabilito  il  proponente  non  depositi  la

documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto

obbligo  all'autorita'  competente  di  procedere  all'archiviazione.

L'autorita' competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche  o

le integrazioni  siano  sostanziali  e  rilevanti  per  il  pubblico,

dispone, entro quindici giorni dalla ricezione  della  documentazione

integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici

giorni, un nuovo  avviso  al  pubblico,  predisposto  in  conformita'

all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a  cura

della medesima autorita' competente sul proprio sito web, di  cui  e'

data  comunque  informazione  nell'albo  pretorio  informatico  delle

amministrazioni comunali territorialmente interessate.  In  relazione

alle  modifiche  o  integrazioni  apportate  al   progetto   e   alla

documentazione,  i  termini  di  cui  al  comma  4  per   l'ulteriore

consultazione del pubblico sono ridotti alla meta'.

  6. L'autorita' competente puo' disporre che  la  consultazione  del

pubblico si svolga ai sensi dell'articolo 24-bis,  comma  1,  con  le

forme e le modalita' disciplinate  dalle  regioni  e  dalle  province

autonome ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8.

  7. Fatto salvo il rispetto dei termini  previsti  dall'articolo  32

per il caso di consultazioni  transfrontaliere,  entro  dieci  giorni

dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione  ovvero

dalla data di ricevimento delle eventuali  integrazioni  documentali,

l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi  alla  quale

partecipano il proponente e tutte  le  Amministrazioni  competenti  o

comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento

di VIA e  dei  titoli  abilitativi  necessari  alla  realizzazione  e

all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di

servizi e' convocata in modalita'  sincrona  e  si  svolge  ai  sensi

dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di

conclusione della conferenza  di  servizi  e'  di  centoventi  giorni

decorrenti dalla data di convocazione dei lavori.  La  determinazione

motivata di conclusione della conferenza di  servizi  costituisce  il

provvedimento  autorizzatorio  unico   regionale   e   comprende   il

provvedimento di  VIA  e  i  titoli  abilitativi  rilasciati  per  la

realizzazione e l'esercizio  del  progetto,  recandone  l'indicazione

esplicita. Resta  fermo  che  la  decisione  di  concedere  i  titoli

abilitativi di cui al periodo precedente e' assunta  sulla  base  del

provvedimento di VIA, adottato in conformita' all'articolo 25,  commi

1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto.

  8. Tutti i termini del procedimento  si  considerano  perentori  ai

sensi e per gli effetti  di  cui  agli  articoli  2,  commi  da  9  a

9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  9.   Le   condizioni   e   le   misure    supplementari    relative

all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento

autorizzatorio  unico  regionale,  sono  rinnovate   e   riesaminate,

controllate e sanzionate  con  le  modalita'  di  cui  agli  articoli

29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e  le  misure

supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al  comma

7, sono rinnovate e riesaminate,  controllate  e  sanzionate  con  le

modalita' previste dalle relative disposizioni di  settore  da  parte

delle amministrazioni competenti per materia.


                               Art. 17
         Sostituzione dell'articolo 28 del decreto legislativo
                        3 aprile 2006, n. 152

  1. L'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'

sostituito dal seguente:

  «Art. 28 (Monitoraggio). - 1. Il proponente e' tenuto a ottemperare

alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di

assoggettabilita' a VIA o nel provvedimento di VIA.

  2. L'autorita' competente, in collaborazione con il  Ministero  dei

beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  per  i  profili  di

competenza, verifica l'ottemperanza delle  condizioni  ambientali  di

cui al comma 1 al fine di identificare  tempestivamente  gli  impatti

ambientali significativi e  negativi  imprevisti  e  di  adottare  le

opportune  misure  correttive.  Per   tali   attivita',   l'autorita'

competente puo' avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa,  del

Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui  alla

legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanita'  per

i profili concernenti la sanita' pubblica, ovvero di  altri  soggetti

pubblici, i  quali  informano  tempestivamente  la  stessa  autorita'

competente degli esiti della verifica. Per il supporto alle  medesime

attivita', nel caso di progetti di competenza statale particolarmente

rilevanti per natura, complessita',  ubicazione  e  dimensioni  delle

opere o degli  interventi,  l'autorita'  competente  puo'  istituire,

d'intesa con il proponente e con  oneri  a  carico  di  quest'ultimo,

appositi  osservatori   ambientali   finalizzati   a   garantire   la

trasparenza  e  la  diffusione  delle  informazioni  concernenti   le

verifiche  di  ottemperanza.  All'esito   positivo   della   verifica

l'autorita' competente attesta  l'avvenuta  ottemperanza  pubblicando

sul proprio sito  web  la  relativa  documentazione,  entro  quindici

giorni dal ricevimento dell'esito della verifica.

  3. Per la verifica dell'ottemperanza delle  condizioni  ambientali,

il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalita' di

attuazione   stabilite   nel    provvedimento    di    verifica    di

assoggettabilita' a VIA o nel  provvedimento  di  VIA,  trasmette  in

formato  elettronico  all'autorita'   competente,   o   al   soggetto

eventualmente  individuato  per  la   verifica,   la   documentazione

contenente gli elementi necessari  alla  verifica  dell'ottemperanza.

L'attivita' di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni

dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente.

  4. Qualora i soggetti individuati per la verifica  di  ottemperanza

ai sensi del comma 2 non provvedano entro il  termine  stabilito  dal

comma  3,  le  attivita'  di  verifica   sono   svolte   direttamente

dall'autorita' competente.

  5. Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito  negativo,

l'autorita' competente diffida il proponente ad  adempiere  entro  un

congruo termine, trascorso  inutilmente  il  quale  si  applicano  le

sanzioni di cui all'articolo 29.

  6. Qualora all'esito dei risultati delle attivita' di  verifica  di

cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all'autorizzazione  del

progetto,  dall'esecuzione   dei   lavori   di   costruzione   ovvero

dall'esercizio dell'opera,  si  accerti  la  sussistenza  di  impatti

ambientali negativi,  imprevisti,  ulteriori  o  diversi,  ovvero  di

entita' significativamente superiore a  quelli  valutati  nell'ambito

del  procedimento  di  VIA,  comunque  non  imputabili   al   mancato

adempimento delle condizioni  ambientali  da  parte  del  proponente,

l'autorita'  competente,   acquisite   ulteriori   informazioni   dal

proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, puo'

ordinare la sospensione dei lavori o delle  attivita'  autorizzate  e

disporre l'adozione di opportune misure correttive.

  7. Nei casi in cui, al verificarsi  delle  fattispecie  di  cui  al

comma 6, emerga l'esigenza di modificare il provvedimento di VIA o di

stabilire condizioni  ambientali  ulteriori  rispetto  a  quelle  del

provvedimento  originario,  l'autorita'  competente,  ai  fini  della

riedizione del procedimento di  VIA,  dispone  l'aggiornamento  dello

studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione  dello  stesso,

assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni.

  8. Delle modalita' di svolgimento delle attivita' di  monitoraggio,

dei risultati delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misure

correttive  adottate  dall'autorita'  competente,  nonche'  dei  dati

derivanti dall'attuazione dei monitoraggi  ambientali  da  parte  del

proponente e' data  adeguata  informazione  attraverso  il  sito  web

dell'autorita' competente.».


                               Art. 18
         Sostituzione dell'articolo 29 del decreto legislativo
                        3 aprile 2006, n. 152

  1. L'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'

sostituito dal seguente:

  «Art.  29  (Sistema  sanzionatorio).  -  1.  I   provvedimenti   di

autorizzazione  di  un  progetto  adottati  senza  la   verifica   di

assoggettabilita'  a  VIA  o  senza  la  VIA,  ove  prescritte,  sono

annullabili per violazione di legge.

  2.  Qualora  siano  accertati  inadempimenti  o  violazioni   delle

condizioni ambientali di cui  all'articolo  28,  ovvero  in  caso  di

modifiche progettuali che rendano  il  progetto  difforme  da  quello

sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, al

procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo

27 o di  cui  all'articolo  27-bis,  l'autorita'  competente  procede

secondo la gravita' delle infrazioni:

    a) alla diffida, assegnando un  termine  entro  il  quale  devono

essere eliminate le inosservanze;

    b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attivita' per un

tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti  ambientali

significativi e negativi;

    c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilita'

a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento  alle

prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni

che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.

  3. Nel caso di progetti a cui  si  applicano  le  disposizioni  del

presente  decreto  realizzati  senza  la  previa  sottoposizione   al

procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, al  procedimento

di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o  di  cui

all'articolo 27-bis, in  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al

presente  Titolo  III,  ovvero  in  caso  di  annullamento  in   sede

giurisdizionale o in autotutela  dei  provvedimenti  di  verifica  di

assoggettabilita' a VIA o dei provvedimenti  di  VIA  relativi  a  un

progetto gia' realizzato o in  corso  di  realizzazione,  l'autorita'

competente assegna un termine all'interessato entro il quale  avviare

un nuovo procedimento e puo' consentire la prosecuzione dei lavori  o

delle attivita' a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini

di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari,  ambientali

o  per  il  patrimonio  culturale.  Scaduto  inutilmente  il  termine

assegnato  all'interessato,  ovvero  nel  caso  in   cui   il   nuovo

provvedimento di VIA, adottato ai  sensi  degli  articoli  25,  27  o

27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorita' competente  dispone  la

demolizione delle opere realizzate e il ripristino  dello  stato  dei

luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile,

definendone i termini e le  modalita'.  In  caso  di  inottemperanza,

l'autorita' competente provvede d'ufficio a spese  dell'inadempiente.

Il recupero di tali spese  e'  effettuato  con  le  modalita'  e  gli

effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative

alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con

regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

  4. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  realizza  un

progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica  di

assoggettabilita' a VIA, ove prescritte, e' punito con  una  sanzione

amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro.

  5. Salvo che il fatto costituisca reato,  si  applica  la  sanzione

amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei  confronti

di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento  di  verifica

di assoggettabilita' o di valutazione di impatto ambientale,  non  ne

osserva le condizioni ambientali.

  6. Le sanzioni sono irrogate dall'autorita' competente.

  7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dal  presente

articolo non si  applica  il  pagamento  in  misura  ridotta  di  cui

all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

  8.  I   proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni

amministrative pecuniarie di competenza  statale  per  le  violazioni

previste dal presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio

dello Stato e sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli

di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e

del mare per essere destinati al  miglioramento  delle  attivita'  di

vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alle  attivita'  di

cui  all'articolo  28  del   presente   decreto   per   la   verifica

dell'ottemperanza   delle   condizioni   ambientali   contenute   nel

provvedimento  di  verifica  di  assoggeabilita'  a   VIA   o   nel

provvedimento di VIA, nonche' alla predisposizione di misure  per  la

protezione  sanitaria  della  popolazione  in  caso  di  incidenti  o

calamita' naturali.».


                               Art. 19
           Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo
                        3 aprile 2006, n. 152

  1. All'articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,

il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Nei casi di cui al

comma 2, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri,  l'autorita'

competente mette  a  disposizione  nel  proprio  sito  web  tutta  la

documentazione pervenuta affinche' i  soggetti  di  cui  al  comma  2

rendano le proprie determinazioni.».


                               Art. 20
           Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo
                       3 aprile 2006, n. 152

  1. All'articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «17,» e'  inserita

la seguente: «25,» e dopo la parola: «27» e'  aggiunta  la  seguente:

«27-bis,»;

    b) al comma 5-bis le parole: «26, comma 1» sono sostituite  dalle

seguenti: «25, comma 2».



                               Art. 21
           Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo
                        3 aprile 2006, n. 152 

 1. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

    «1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base

del  costo  effettivo  del  servizio,  per  la  copertura  dei  costi

sopportati  dall'autorita'  competente  per  l'organizzazione  e   lo

svolgimento delle attivita' istruttorie, di monitoraggio e  controllo

delle procedure di verifica di assoggettabilita' a VIA, di VIA  e  di

VAS sono definite con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze.».


                               Art. 22
 Modifiche agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo  3
                        aprile 2006, n. 152


  1. All'Allegato II alla parte seconda  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al punto 2), sono aggiunti, infine, i seguenti sottopunti:

      «impianti termici  per  la  produzione  di  energia  elettrica,

vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a  150

MW;

      impianti eolici per la produzione di  energia  elettrica  sulla

terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW.»;

    b) al punto 4-bis) le parole: «facenti parte della rete elettrica

di trasmissione nazionale» sono abrogate;

    c) il punto 7) e' sostituito dai seguenti:

      «7)  perforazione  di  pozzi   finalizzati   alla   ricerca   e

coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sulla terraferma  e  in

mare;

      7.1) coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi,  sulla

terraferma e in mare, per un quantitativo estratto  superiore  a  500

tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m³ al giorno per  il

gas naturale;

      7.2) rilievi geofisici attraverso l'uso della tecnica airgun  o

esplosivo.»;

    d) il punto 7-quater) e' sostituito dal seguente:

      «7-quater) impianti geotermici pilota di  cui  all'articolo  1,

comma 3-bis, del decreto legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22,  e

successive modificazioni, nonche' attivita' di ricerca e coltivazione

di risorse geotermiche in mare.»;

    e) dopo il punto 7-quater e' inserito il seguente:

      «7-quinquies)  attivita'  di  ricerca  e   coltivazione   delle

seguenti sostanze minerali:

        minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi

e loro composti;

        grafite, combustibili solidi, rocce asfaltiche e bituminose;

        sostanze radioattive.»;

    f) il punto 8 e' sostituito dal seguente:

      «8) Stoccaggio:

        di  petrolio,  prodotti  chimici,  prodotti   petroliferi   e

prodotti petrolchimici con capacita' complessiva superiore  a  40.000

m³;

        superficiale di gas naturali con  una  capacita'  complessiva

superiore a 40.000 m³;

        sotterraneo artificiale di gas combustibili in  serbatoi  con

una capacita' complessiva superiore a 80.000 m³;

        di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di  gas  naturale

liquefatto con capacita' complessiva superiore a 20.000 m³;

        di prodotti combustibili  solidi  con  capacita'  complessiva

superiore a 150.000 tonnellate.»;

    g) il punto 9 e' sostituito dal seguente:

      «9) Condutture di diametro superiore a 800 mm  e  di  lunghezza

superiore a 40 km per  il  trasporto  di  gas,  petrolio  e  prodotti

chimici e per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO2  )

ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni  di

spinta»;

    h) al punto 10), il secondo e terzo  sottopunto  sono  sostituiti

dai seguenti:

      «autostrade e strade extraurbane principali;

      strade extraurbane a quattro o piu'  corsie  o  adeguamento  di

strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle  a  quattro  o

piu' corsie, con una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km;»;

    i) al punto 11, primo periodo, dopo  la  parola  «tonnellate»  e'

inserito il seguente periodo:

      «, nonche' porti con funzione turistica e da diporto quando  lo

specchio  d'acqua  e'  superiore  a  10  ettari  o  le  aree  esterne

interessate superano i 5 ettari  oppure  i  moli  sono  di  lunghezza

superiore ai 500 metri»;

    l) al punto 17-bis, dopo la parola: «allegato» sono  inserite  le

seguenti: «e nell'allegato III al presente decreto».

  2. Dopo l'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo  3

aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente:




                          «ALLEGATO II-BIS

       Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilita'

                        di competenza statale


  1. Industria energetica ed estrattiva:

    a) impianti termici  per  la  produzione  di  energia  elettrica,

vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore  a  50

MW;

    b) installazioni di oleodotti e  gasdotti  e  condutture  per  il

trasporto di  flussi  di  CO2  ai  fini  dello  stoccaggio  geologico

superiori a 20 km;

    c) impianti per la  cattura  di  flussi  di  CO2  provenienti  da

impianti che non rientrano  negli  allegati  II  e  III  al  presente

decreto ai fini  dello  stoccaggio  geologico  a  norma  del  decreto

legislativo 14 settembre 2011, n. 162, e successive modificazioni;

    d)  elettrodotti  aerei  esterni  per  il  trasporto  di  energia

elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di

lunghezza superiore a 3 Km.

  2. Progetti di infrastrutture:

    a) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;

    b) porti e  impianti  portuali  marittimi,  fluviali  e  lacuali,

compresi i porti con funzione peschereccia, vie navigabili;

    c) strade extraurbane secondarie di interesse nazionale;

    d) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;

    e) aeroporti (progetti non compresi nell'Allegato II);

    f) porti con funzione turistica e da diporto, quando lo  specchio

d'acqua  e'  inferiore  o  uguale  a  10  ettari,  le  aree   esterne

interessate non superano i 5  ettari  e  i  moli  sono  di  lunghezza

inferiore o uguale a 500 metri;

    g)  coltivazione  di  idrocarburi  liquidi   e   gassosi,   sulla

terraferma e in  mare,  per  un  quantitativo  estratto  fino  a  500

tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m³ al giorno per  il

gas naturale;

    h) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato  II,  o

al presente allegato  gia'  autorizzati,  realizzati  o  in  fase  di

realizzazione,  che  possono  avere   notevoli   impatti   ambientali

significativi  e  negativi  (modifica  o   estensione   non   inclusa

nell'allegato II).»

  3. All'Allegato III alla parte seconda del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il punto c-bis) e' sostituito dal seguente:

      «c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia  elettrica

sulla terraferma con potenza complessiva superiore a  1  MW,  qualora

disposto  all'esito  della  verifica  di  assoggettabilita'  di   cui

all'articolo 19»;

    b) il punto af-bis) e' sostituito dal seguente:

      «af-bis) strade urbane di scorrimento;

  4. All'Allegato IV alla parte seconda  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al punto 1, la lettera e), e' sostituita dalla seguente:

      «e)  impianti  di   piscicoltura   intensiva   per   superficie

complessiva oltre i 5 ettari;»;

    b) il punto 2, e' sostituito dal seguente:

      «2. Industria energetica ed estrattiva:

        a) attivita'  di  ricerca  sulla  terraferma  delle  sostanze

minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto

29 luglio 1927, n. 1443, ivi  comprese  le  risorse  geotermiche  con

esclusione degli impianti geotermici pilota di  cui  all'articolo  1,

comma 3-bis, del decreto legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22,  e

successive modificazioni, incluse le relative attivita' minerarie;

        b) impianti industriali non  termici  per  la  produzione  di

energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a  1

MW;

        c)  impianti  industriali  per  il  trasporto  del  vapore  e

dell'acqua  calda,  che  alimentano  condotte   con   una   lunghezza

complessiva superiore ai 20 km;

        d) impianti eolici per la  produzione  di  energia  elettrica

sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW;

        e)  estrazione  di  sostanze  minerali  di  miniera  di   cui

all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927,  n.  1443,

mediante dragaggio marino e fluviale;

        f) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;

        g) impianti di superficie  dell'industria  di  estrazione  di

carbon fossile e di minerali metallici nonche' di scisti bituminose;

        h) impianti per la produzione di  energia  idroelettrica  con

potenza nominale di concessione superiore a 100  kW  e,  per  i  soli

impianti  idroelettrici  che  rientrano  nella   casistica   di   cui

all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4,  punto  3.b,

lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico  del  6

luglio 2012,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta

Ufficiale n.  159  del  10  luglio  2012,  con  potenza  nominale  di

concessione superiore a 250 kW;

        i) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone;»;

    c) al punto 7 la lettera h) e' sostituita dalla seguente:

      «h) strade extraurbane secondarie  non  comprese  nell'allegato

II-bis e strade urbane con lunghezza  superiore  a  1.500  metri  non

comprese nell'allegato III;».

  5. Dopo l'allegato IV e' inserito il seguente:




                          «ALLEGATO IV-BIS

            Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale

                       di cui all'articolo 19


  1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

    a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme  del

progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione;

    b)  la  descrizione  della  localizzazione   del   progetto,   in

particolare per quanto riguarda la sensibilita' ambientale delle aree

geografiche che potrebbero essere interessate.

  2. La descrizione delle componenti  dell'ambiente  sulle  quali  il

progetto potrebbe avere un impatto rilevante.

  3. La descrizione  di  tutti  i  probabili  effetti  rilevanti  del

progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni  su  tali

effetti siano disponibili, risultanti da:

    a) i residui e le emissioni previste e la produzione di  rifiuti,

ove pertinente;

    b)  l'uso  delle  risorse   naturali,   in   particolare   suolo,

territorio, acqua e biodiversita'.

  4. Nella predisposizione delle informazioni e dei dati  di  cui  ai

punti da 1 a 3 si tiene conto, se del  caso,  dei  criteri  contenuti

nell'allegato V.

  5. Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del  caso,  dei

risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni  degli  effetti

sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali  e

regionali e puo' contenere una descrizione delle caratteristiche  del

progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che

potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali  significativi

e negativi.».

  6. L'Allegato V e' sostituito dal seguente:




                             «ALLEGATO V

            Criteri per la verifica di assoggettabilita'

                       di cui all'articolo 19


  1. Caratteristiche dei progetti.

  Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate  tenendo

conto, in particolare:

    a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto;

    b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;

    c) dell'utilizzazione di risorse naturali, in particolare  suolo,

territorio, acqua e biodiversita';

    d) della produzione di rifiuti;

    e) dell'inquinamento e disturbi ambientali;

    f) dei rischi di  gravi  incidenti  e/o  calamita'  attinenti  al

progetto  in  questione,  inclusi  quelli   dovuti   al   cambiamento

climatico, in base alle conoscenze scientifiche;

    g) dei rischi per la salute umana quali, a titolo esemplificativo

e non esaustivo,  quelli  dovuti  alla  contaminazione  dell'acqua  o

all'inquinamento atmosferico.

  2. Localizzazione dei progetti.

  Deve essere  considerata  la  sensibilita'  ambientale  delle  aree

geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti,  tenendo

conto, in particolare:

    a) dell'utilizzazione del territorio esistente e approvato;

    b) della ricchezza relativa, della disponibilita', della qualita'

e della capacita' di rigenerazione delle risorse naturali della  zona

(comprendenti  suolo,  territorio,  acqua  e  biodiversita')  e   del

relativo sottosuolo;

    c)  della  capacita'  di  carico  dell'ambiente   naturale,   con

particolare attenzione alle seguenti zone:

      c1) zone umide, zone riparie, foci dei fiumi;

      c2) zone costiere e ambiente marino;

      c3) zone montuose e forestali;

      c4) riserve e parchi naturali;

      c5) zone classificate o protette dalla normativa  nazionale;  i

siti della rete Natura 2000;

      c6) zone in cui si e' gia' verificato, o nelle quali si ritiene

che si possa  verificare,  il  mancato  rispetto  degli  standard  di

qualita'  ambientale   pertinenti   al   progetto   stabiliti   dalla

legislazione dell'Unione;

      c7) zone a forte densita' demografica;

      c8) zone di  importanza  paesaggistica,  storica,  culturale  o

archeologica;

      c9) territori con produzioni agricole di particolare qualita' e

tipicita' di cui all'articolo 21 del decreto  legislativo  18  maggio

2001, n. 228.

  3. Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale.

  I  potenziali  impatti  ambientali  dei  progetti  debbono   essere

considerati in relazione ai criteri stabiliti ai  punti  1  e  2  del

presente allegato con riferimento ai fattori di cui  all'articolo  5,

comma 1, lettera c),  del  presente  decreto,  e  tenendo  conto,  in

particolare:

    a)  dell'entita'  ed  estensione  dell'impatto  quali,  a  titolo

esemplificativo e non esaustivo, area  geografica  e  densita'  della

popolazione potenzialmente interessata;

    b) della natura dell'impatto;

    c) della natura transfrontaliera dell'impatto;

    d) dell'intensita' e della complessita' dell'impatto;

    e) della probabilita' dell'impatto;

    f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e  reversibilita'

dell'impatto;

    g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto

di altri progetti esistenti e/o approvati;

    h) della possibilita' di ridurre l'impatto in modo efficace.».

  7. L'Allegato VII e' sostituito dal seguente:


                            «ALLEGATO VII

            Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale

                       di cui all'articolo 22


  1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

    a)  la  descrizione  dell'ubicazione  del  progetto,   anche   in

riferimento alle tutele e ai vincoli presenti;

    b) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del

progetto,  compresi,  ove  pertinenti,  i   lavori   di   demolizione

necessari, nonche' delle esigenze di utilizzo del  suolo  durante  le

fasi di costruzione e di funzionamento;

    c) una descrizione delle principali caratteristiche della fase di

funzionamento del progetto e, in particolare dell'eventuale  processo

produttivo,  con  l'indicazione,  a  titolo  esemplificativo  e   non

esaustivo, del fabbisogno e del consumo di energia,  della  natura  e

delle quantita' dei materiali  e  delle  risorse  naturali  impiegate

(quali acqua, territorio, suolo e biodiversita');

    d) una valutazione del tipo e della quantita' dei residui e delle

emissioni previsti, quali, a titolo esemplificativo e non  esaustivo,

inquinamento dell'acqua,  dell'aria,  del  suolo  e  del  sottosuolo,

rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione,  e  della  quantita'  e

della tipologia di rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione  e

di funzionamento;

    e) la descrizione della tecnica prescelta, con  riferimento  alle

migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi,  e  delle  altre

tecniche previste per prevenire le emissioni  degli  impianti  e  per

ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando  le  tecniche

prescelte con le migliori tecniche disponibili.

  2. Una descrizione delle  principali  alternative  ragionevoli  del

progetto (quali, a titolo esemplificativo  e  non  esaustivo,  quelle

relative   alla   concezione   del   progetto,    alla    tecnologia,

all'ubicazione, alle dimensioni e alla portata) prese  in  esame  dal

proponente,  compresa  l'alternativa  zero,  adeguate   al   progetto

proposto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle

principali  ragioni  della  scelta,  sotto  il  profilo  dell'impatto

ambientale, e la  motivazione  della  scelta  progettuale,  sotto  il

profilo  dell'impatto   ambientale,   con   una   descrizione   delle

alternative prese in  esame  e  loro  comparazione  con  il  progetto

presentato.

  3. La descrizione degli  aspetti  pertinenti  dello  stato  attuale

dell'ambiente (scenario di base) e una descrizione generale della sua

probabile evoluzione in caso  di  mancata  attuazione  del  progetto,

nella misura in cui i cambiamenti naturali rispetto allo scenario  di

base possano essere valutati con uno sforzo ragionevole  in  funzione

della  disponibilita'  di  informazioni   ambientali   e   conoscenze

scientifiche.

  4. Una descrizione dei fattori specificati all'articolo 5, comma 1,

lettera c), del presente decreto potenzialmente  soggetti  a  impatti

ambientali dal progetto proposto, con  particolare  riferimento  alla

popolazione,   salute   umana,   biodiversita'   (quali,   a   titolo

esemplificativo e  non  esaustivo,  fauna  e  flora),  al  territorio

(quale, a titolo esemplificativo e  non  esaustivo,  sottrazione  del

territorio),  al  suolo  (quali,  a  titolo  esemplificativo  e   non

esaustivo, erosione, diminuzione di materia organica,  compattazione,

impermeabilizzazione), all'acqua (quali, a titolo  esemplificativo  e

non esaustivo, modificazioni idromorfologiche, quantita' e qualita'),

all'aria, ai fattori climatici (quali, a titolo esemplificativo e non

esaustivo, emissioni di gas a effetto serra,  gli  impatti  rilevanti

per l'adattamento), ai beni materiali, al  patrimonio  culturale,  al

patrimonio agroalimentare, al paesaggio, nonche' all'interazione  tra

questi vari fattori.

  5. Una descrizione dei probabili impatti ambientali  rilevanti  del

progetto proposto, dovuti, tra l'altro:

    a) alla costruzione e all'esercizio del  progetto,  inclusi,  ove

pertinenti, i lavori di demolizione;

    b) all'utilizzazione delle risorse naturali, in  particolare  del

territorio, del suolo, delle risorse idriche e  della  biodiversita',

tenendo conto, per quanto possibile, della disponibilita' sostenibile

di tali risorse;

    c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore,

radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento  dei

rifiuti;

    d) ai rischi per la salute umana,  il  patrimonio  culturale,  il

paesaggio  o  l'ambiente  (quali,  a  titolo  esemplificativo  e  non

esaustivo, in caso di incidenti o di calamita');

    e)  al  cumulo  con  gli  effetti  derivanti  da  altri  progetti

esistenti  e/o  approvati,  tenendo  conto  di  eventuali  criticita'

ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o  ad

aree di particolare sensibilita' ambientale suscettibili di risentire

degli effetti derivanti dal progetto;

    f)  all'impatto  del  progetto  sul  clima   (quali,   a   titolo

esemplificativo e non esaustivo, natura ed entita' delle emissioni di

gas  a  effetto  serra)  e  alla  vulnerabilita'  del   progetto   al

cambiamento climatico;

    g) alle tecnologie e alle sostanze utilizzate.

  La  descrizione  dei  possibili  impatti  ambientali  sui   fattori

specificati all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto

include  sia  effetti  diretti  che  eventuali   effetti   indiretti,

secondari, cumulativi,  transfrontalieri,  a  breve,  medio  e  lungo

termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi  del  progetto.

La descrizione  deve  tenere  conto  degli  obiettivi  di  protezione

dell'ambiente stabiliti a livello di Unione o degli  Stati  membri  e

pertinenti al progetto.

  6. La descrizione da parte del proponente dei metodi di  previsione

utilizzati  per  individuare  e  valutare  gli   impatti   ambientali

significativi del progetto, incluse  informazioni  dettagliate  sulle

difficolta' incontrate nel raccogliere i  dati  richiesti  (quali,  a

titolo esemplificativo e non esaustivo, carenze tecniche  o  mancanza

di conoscenze) nonche' sulle principali incertezze riscontrate.

  7. Una descrizione delle misure previste  per  evitare,  prevenire,

ridurre  o,  se  possibile,   compensare   gli   impatti   ambientali

significativi e negativi identificati del progetto e, ove pertinenti,

delle  eventuali  disposizioni  di  monitoraggio  (quale,  a   titolo

esemplificativo e non esaustivo, la  preparazione  di  un'analisi  ex

post del progetto). Tale descrizione deve spiegare in che misura  gli

impatti ambientali significativi e negativi sono evitati,  prevenuti,

ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che

di funzionamento.

  8.  La  descrizione  degli  elementi  e  dei   beni   culturali   e

paesaggistici  eventualmente  presenti,  nonche'   dell'impatto   del

progetto su di essi, delle trasformazioni proposte e delle misure  di

mitigazione e compensazione eventualmente necessarie.

  9. Una descrizione dei previsti impatti ambientali significativi  e

negativi del progetto, derivanti dalla vulnerabilita' del progetto ai

rischi di gravi incidenti e/o calamita' che sono  pertinenti  per  il

progetto in questione. A tale  fine  potranno  essere  utilizzate  le

informazioni  pertinenti  disponibili,   ottenute   sulla   base   di

valutazioni del rischio effettuate in conformita' della  legislazione

dell'Unione (a titolo e non esaustivo  la  direttiva  2012/18/UE  del

Parlamento europeo e del Consiglio o la direttiva 2009/71/Euratom del

Consiglio),  ovvero   di   valutazioni   pertinenti   effettuate   in

conformita' della legislazione  nazionale,  a  condizione  che  siano

soddisfatte le prescrizioni del presente decreto. Ove opportuno, tale

descrizione dovrebbe comprendere le misure  previste  per  evitare  o

mitigare gli impatti ambientali  significativi  e  negativi  di  tali

eventi, nonche' dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze

e la risposta proposta.

  10. Un riassunto non tecnico  delle  informazioni  trasmesse  sulla

base dei punti precedenti.

  11. Un elenco di riferimenti che specifichi le fonti utilizzate per

le descrizioni e le  valutazioni  incluse  nello  Studio  di  Impatto

Ambientale.

  12. Un sommario delle eventuali difficolta', quali lacune  tecniche

o mancanza di conoscenze, incontrate dal  proponente  nella  raccolta

dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui  al  punto

5.».


                               Art. 23
                   Disposizioni transitorie e finali

  1.  Le  disposizioni  del  presente   decreto   si   applicano   ai

procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti

di VIA avviati dal 16 maggio 2017. Fatti salvi gli effetti degli atti

gia' compiuti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,

l'autorita' competente di cui  all'articolo  7,  commi  5  e  6,  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, assegna al  proponente  un

congruo termine per eventuali integrazioni documentali o  adempimenti

resi necessari dalle disposizioni recate dal presente decreto.

  2. I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a  VIA  pendenti

alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti  di  VIA  per  i

progetti per i quali alla medesima data risulti avviata  la  fase  di

consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile

2006,  n.  152,  ovvero  sia  stata  presentata  l'istanza   di   cui

all'articolo   23   del   medesimo   decreto   legislativo,   restano

disciplinati dalla normativa previgente. Nel caso dei procedimenti di

VIA  di  cui  al  periodo  precedente,  l'autorita'  competente  puo'

disporre, su istanza del  proponente  da  presentare  entro  sessanta

giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,

l'applicazione al procedimento in corso della disciplina  recata  dal

presente  decreto,  indicando  eventuali   integrazioni   documentali

ritenute necessarie e stabilendo la rimessione del procedimento  alla

sola fase della valutazione di cui  all'articolo  25  o  all'articolo

27-bis, comma 7, del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,

qualora  risultino  gia'  effettuate   ed   esaurite   le   attivita'

istruttorie di cui all'articolo 24 o all'articolo 27-bis, commi 4,  5

e  6,  del  medesimo  decreto  legislativo.  Il  proponente  conserva

comunque la facolta' di ritirare l'istanza e di presentarne una nuova

ai sensi dell'articolo 19 o ai sensi  dell'articolo  23  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificati  dal  presente

decreto. Il proponente conserva, altresi', la  facolta'  di  ritirare

l'istanza e di presentarne una nuova ai sensi  dell'articolo  27  del

decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.   152,   come   introdotto

dall'articolo 16 del presente decreto.

  3. Alle attivita' di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica  di

assoggettabilita' a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la

normativa previgente, nonche' alle attivita' conseguenti si applicano

comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto.

  4. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano

adeguano i propri ordinamenti esercitando le  potesta'  normative  di

cui all'articolo 7-bis, comma 8, del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 5 del  presente  decreto,

entro il termine perentorio  di  centoventi  giorni  dall'entrata  in

vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il suddetto termine,

in assenza di disposizioni regionali  o  provinciali  vigenti  idonee

allo scopo, si applicano i poteri  sostitutivi  di  cui  all'articolo

117, quinto comma, della Costituzione, secondo quanto previsto  dagli

articoli 41 e 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

  5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare

provvede  a  nominare  la  nuova  Commissione  tecnica  di   verifica

dell'impatto ambientale VIA e VAS e i componenti del Comitato tecnico

istruttorio di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, come modificato  dall'articolo  6  del  presente

decreto. Gli attuali componenti della Commissione restano  in  carica

fino al subentro dei nuovi. L'entrata in carica dei nuovi  componenti

della Commissione e  del  Comitato  e'  condizionata  all'entrata  in

vigore dei decreti di cui all'articolo 8, commi 4 e  5,  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato  dall'articolo  6

del presente decreto. Fino all'entrata in carica dei nuovi componenti

della Commissione e del Comitato, per i  procedimenti  di  competenza
statale non si applicano  le  disposizioni  sulla  perentorieta'  dei

termini di cui agli articoli 19, comma 12, 25, comma 7 e 27, comma 8,

ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».


                               Art. 24
      Modifiche all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241

  1. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,

e' sostituito dal seguente:

    «4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione  di  impatto

ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni,  intese,

concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque

denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo

progetto, vengono acquisiti nell'ambito  di  apposita  conferenza  di

servizi, convocata  in  modalita'  sincrona  ai  sensi  dell'articolo

14-ter, secondo quanto  previsto  dall'articolo  27-bis  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


                               Art. 25
                        Disposizioni attuative

  1. Con uno o piu'  decreti  del  Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta  giorni

dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati,  anche

in relazione a specifiche tipologie progettuali,  i  contenuti  della

modulistica necessaria ai fini della  presentazione  delle  liste  di

controllo di cui all'articolo 6  del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto.

  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome,  si

provvede alla modifica e all'aggiornamento del decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del  30  marzo

2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile  2015,

di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,

come modificato dall'articolo 3 del presente decreto.

  3. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni  e  delle

attivita' culturali  e  del  turismo  sono  stabiliti  gli  indirizzi

metodologici e le modalita' operative per la collaborazione  dei  due

Ministeri  nelle   verifiche   dell'ottemperanza   delle   condizioni

ambientali di cui all'articolo 28 del decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, come modificato dall'articolo 17 del presente decreto.

  4. Con uno o piu'  decreti  del  Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministero  dei

beni e delle attivita' culturali e del turismo  e  con  il  Ministero

della salute, sono adottate, su proposta del Sistema nazionale a rete

per la  protezione  dell'ambiente,  linee  guida  nazionali  e  norme

tecniche per l'elaborazione  della  documentazione  finalizzata  allo

svolgimento  della  valutazione  di  impatto  ambientale,  anche   ad

integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale  di  cui

all'Allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3  aprile

2006, n. 152.

  5. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della

legge 23 agosto 1988, n. 400,  da  adottarsi  entro  sessanta  giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i

contenuti  minimi  e  i  formati   dei   verbali   di   accertamento,

contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29

del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  come  modificato

dall'articolo 18 del presente decreto.

  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto

con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del

mare e con il Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del

turismo, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di  entrata

in vigore  del  presente  decreto,  previo  parere  della  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome, sono emanate le linee guida nazionali  per  la  dismissione

mineraria delle piattaforme per la  coltivazione  di  idrocarburi  in

mare e  delle  infrastrutture  connesse  al  fine  di  assicurare  la

qualita' e la completezza  della  valutazione  dei  relativi  impatti

ambientali.

  7. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni  e  delle

attivita' culturali e del turismo,  da  adottarsi  entro  centottanta

giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono

disciplinate le modalita' di svolgimento e gestione  della  procedura

di  inchiesta  pubblica  di  cui  all'articolo  24-bis  del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo  13,

comma 2, del presente decreto.

  8. Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare di cui all'articolo 33, comma  1,  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato  dall'articolo  21

del presente decreto, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto.

  9. Con accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1990,

n. 241, il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare e il Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del

turismo definiscono forme e modalita'  di  raccordo  per  l'esercizio

delle rispettive competenze disciplinate dal presente decreto.


                               Art. 26
                        Abrogazioni e modifiche

  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono

abrogate le seguenti disposizioni:

    a) il comma 2 dell'articolo 4; i commi 3 e 4 dell'articolo  7;  i

commi 1-bis, 1-ter e 2 dell'articolo 10; i commi 1 e 2  dell'articolo

34; il punto 4-ter dell'Allegato II alla parte  seconda;  le  lettere

c), h), h-bis), l), z) ed ab) dell'Allegato III alla parte seconda; i

punti 7.e), 7.f), 7.g), 7.m), 7.p), 7.q) e 7.z) dell'Allegato IV alla

parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

    b) il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27

dicembre 1988, recante norme tecniche per la redazione degli studi di

impatto ambientale e la formulazione del giudizio  di  compatibilita'

di cui all'articolo 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi

dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

10 agosto 1988, n. 377;

    c) l'articolo 9 del decreto del Presidente  della  Repubblica  14

maggio 2007, n. 90;

    d)  l'articolo  7  del  decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

    e) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 24  giugno

2014, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto

2014, n. 116.

  2.  All'articolo  7,  comma  3,  secondo   periodo,   del   decreto

legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, la parola: «regionale»,  ovunque

ricorra, e' soppressa.

  3. L'articolo 26 del Codice dei beni culturali e del  paesaggio  di

cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito  dal

seguente:

  «Art. 26 (Valutazione di impatto ambientale). - 1. Per  i  progetti

da sottoporre a valutazione di impatto ambientale,  il  Ministero  si

esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione  di

impatto ambientale risulti che il  progetto  non  e'  in  alcun  modo

compatibile con le esigenze di  protezione  dei  beni  culturali  sui

quali esso e'  destinato  ad  incidere,  il  Ministero  si  pronuncia

negativamente e, in tal  caso,  il  procedimento  di  valutazione  di

impatto ambientale si conclude negativamente.

  3. Qualora nel corso  dei  lavori  di  realizzazione  del  progetto

risultino comportamenti  contrastanti  con  l'autorizzazione  di  cui

all'articolo  21  espressa  nelle  forme  del   provvedimento   unico

ambientale di cui all'articolo 27 del decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, ovvero della conclusione motivata della  conferenza  di

servizi di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo  3  aprile

2006, n. 152,  tali  da  porre  in  pericolo  l'integrita'  dei  beni

culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la  sospensione

dei lavori.».


                              Art. 27
                  Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  2. Fermo il disposto di cui all'articolo 21, le attivita' di cui al

presente decreto sono svolte con  le  risorse  umane,  strumentali  e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Allegati

D.Lgs. n. 104/2017

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