Impianti a fonti rinnovabili: al via il meccanismo transitorio di supporto

La pubblicazione del decreto del Mase 30 dicembre 2024 è stata resa nota da un comunicato dello stesso dicastero pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2025

Impianti a fonti rinnovabili: al via il meccanismo transitorio di supporto con la pubblicazione del decreto del Mase 30 dicembre 2024, come annunciato da un comunicato dello stesso dicastero pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2025.

Scopo del meccanismo è promuovere l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità delle Fer in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, coerentemente con gli obiettivi di sicurezza e adeguatezza del sistema elettrico.

Impianti a fonti rinnovabili

Possono accedere al meccanismo di supporto le seguenti tipologie di impianto:

a)  impianti solari fotovoltaici;

b)  impianti eolici;

c)  impianti idroelettrici;

d)  impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.

Di seguito il testo del D.M. 30 dicembre 2024; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.

Impianti a fonti rinnovabili

Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024

Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato

Il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica

(omissis)

decreta

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021, ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato, attraverso la definizione di un meccanismo di supporto che ne promuova l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, coerentemente con gli obiettivi di sicurezza e adeguatezza del sistema elettrico.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali possono accedere al meccanismo di supporto le seguenti tipologie di impianto:

a)  impianti solari fotovoltaici;

b)  impianti eolici;

c)  impianti idroelettrici;

d)  impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.

3. Il presente decreto cessa di applicarsi il 31 dicembre 2025 ovvero, per gli impianti di potenza inferiore o uguale al MW, fermo restando quanto previsto all’articolo 15, comma 2, decorsi sessanta giorni dalla data in cui è raggiunto un contingente di potenza pari a 3 GW, qualora tale data risulti anteriore rispetto al termine del 31 dicembre 2025.

4. Il GSE comunica tempestivamente al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il raggiungimento della data di cui al comma 3, provvedendo al contempo a darne notizia sul proprio sito internet. Per il calcolo del raggiungimento del contingente di potenza, il GSE tiene conto delle comunicazioni di avvio lavori di cui all’articolo 3, comma 1.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le pertinenti definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché le seguenti definizioni:

a) “impianto alimentato da fonti rinnovabili”: è l’insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell’energia rinnovabile in energia elettrica; esso comprende in particolare:

i. le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l’utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;

ii. i gruppi di generazione dell’energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, gli eventuali gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata, le opere elettriche, i trasformatori posti a monte del punto di connessione o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi;

b)  “impianto fotovoltaico”: è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;

c)  “impianto eolico”: è l’insieme di tutti gli aerogeneratori connessi nel medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Ogni aerogeneratore è costituito, in generale, da una torre di sostegno, un rotore (le pale), il mozzo, il moltiplicatore di giri, il generatore elettrico, l’inverter e il sistema di controllo;

d)  “impianto idroelettrico”: l'impianto idroelettrico viene funzionalmente suddiviso in due parti:

i. centrale di produzione con uno o più gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche connesse;

ii. opere idrauliche. Le principali opere idrauliche sono esemplificate come segue:

1. traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, vasche di carico, scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione;

2. organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d'acqua fluenti nell'impianto (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione varia, griglie e altri).

Non costituisce interconnessione funzionale la condivisione:

i. del punto di connessione tra più impianti idroelettrici anche se ubicati nella medesima localizzazione catastale;

ii. delle sole opere idrauliche, con esclusione dei servizi ausiliari, tra più impianti idroelettrici non riconducibili, anche a livello societario, a un unico produttore e dotati di distinte concessioni di derivazione d’acqua;

e)  “impianto a gas residuati dai processi di depurazione”: è l’insieme delle apparecchiature di trasferimento fanghi ai digestori, dei digestori (dei fanghi prodotti in un impianto deputato al trattamento delle acque reflue, civili e/o industriali), dei gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento fumi;

f)  “potenza nominale di un impianto”:

i. per gli impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione, somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all’impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell’alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034;

ii. per gli impianti eolici, di potenza nominale superiore a 0,5 MW, somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l’impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; per impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, si applica la definizione di cui al precedente punto i);

iii. per gli impianti idroelettrici, la potenza nominale di concessione di derivazione d’acqua;

iv. per gli impianti fotovoltaici, minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in kW;

g)  “produzione lorda di un impianto”: è la somma, espressa in MWh, delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori dell’impianto, misurate ai morsetti di macchina;

h)  “produzione netta di un impianto”: è la produzione lorda diminuita dell’energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell’energia alla rete elettrica;

i)  “prezzo di esercizio”: prezzo di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 1 al presente decreto;

l) “prezzo di esercizio superiore”: prezzo di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 1 al presente decreto che rappresenta il valore necessario per assicurare adeguata remunerazione agli impianti che accedono alle procedure competitive di cui al presente decreto in caso di condizioni di costo particolarmente elevate, che costituisce la base d’asta nell’ambito delle procedure competitive di cui al presente decreto;

m)  “prezzo di esercizio inferiore”: prezzo di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 1 al presente decreto che rappresenta il valore necessario per assicurare adeguata remunerazione agli impianti che accedono alle procedure competitive di cui al presente decreto in caso di condizioni di costo particolarmente basse;

n)  “prezzo di aggiudicazione”: prezzo di esercizio superiore decurtato della percentuale di ribasso offerta e accettata nell’ambito delle procedure competitive. Per impianti di potenza fino a 1 MW il prezzo di aggiudicazione corrisponde ai prezzi definiti da ARERA secondo le modalità disciplinate dall’articolo 4;

o)  “data di entrata in esercizio attesa”: la minore tra la data di entrata in esercizio registrata sul sistema GAUDI di Terna e la data risultante dall’applicazione dei tempi massimi per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 9, comma 1 alla data di pubblicazione della graduatoria in cui l’impianto risulta iscritto in posizione utile.

p)  “Ministero”: Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 3
(Modalità e requisiti generali per l’acceso al meccanismo di supporto)

1. Accedono direttamente al meccanismo di supporto di cui al presente decreto, secondo le modalità di cui all’articolo 10, gli impianti a fonti rinnovabili di cui all’articolo 1, comma 2 con potenza inferiore o uguale a 1 MW che hanno avviato i lavori successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali impianti acquisiscono il diritto di accedere al meccanismo a valle di presentazione della comunicazione di avvio lavori secondo le modalità disciplinate nelle regole operative di cui all’articolo 12 garantendo preliminarmente il rispetto dei requisiti di cui al successivo comma 2, lettere a), b) e c).

2. Accedono al meccanismo di supporto di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive, nei limiti dei contingenti di potenza disponibili, gli impianti a fonti rinnovabili di cui all’articolo 1, comma 2, di potenza superiore a 1 MW per i quali è garantito il rispetto dei seguenti requisiti:

a)  possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto ivi inclusi i titoli concessori, ove previsti;

b)  preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva e registrazione dell'impianto sul sistema GAUDI di Terna validata dal gestore di rete;

c)  conformità ai requisiti prestazionali e alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) nonché ai requisiti di cui all’Allegato 3, declinati nelle regole operative di cui all’articolo 12;

d)  ferme restando le determinazioni dell’ARERA in materia di dispacciamento, l’obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento;

e)  possesso di almeno uno dei seguenti requisiti volti a dimostrare la solidità finanziaria dei soggetti responsabili:

i. possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività attesa dall’intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto a finanziare l’intervento;

ii. capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione all'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto, determinato applicando, alla potenza nominale dell’impianto, il costo specifico di investimento di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 1, nella seguente misura:

1. il 10% sulla parte dell'investimento fino a cento milioni di euro;

2. il 5% sulla parte dell'investimento eccedente cento milioni di euro e fino a duecento
milioni di euro;

3. il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i duecento milioni di euro.

3. Su richiesta del produttore, in luogo della documentazione di cui al comma 2, lettere a) è possibile accedere alle procedure competitive presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto.

4. Non è consentito l’accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto:

a)  alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;

b)  ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

c)  ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d)  alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.

5. Non è consentito, altresì, l’accesso al meccanismo di supporto di cui al comma 2 agli impianti di potenza superiore a 1 MW per i quali siano stati avviati i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure competitive di cui all’articolo 7.

6. I soggetti che hanno avuto accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto possono rinunciarvi prima del termine del periodo di diritto. In tal caso, sono tenuti al pagamento di un corrispettivo nei confronti del GSE determinato in maniera proporzionale e crescente in funzione della potenza complessiva dell’impianto e decrescente in funzione del periodo residuo di contrattualizzazione, secondo le modalità definite nelle regole operative di cui all’articolo 12. Il corrispettivo da riconoscere al GSE è comunque non superiore al 20% del costo di investimento standard dell’impianto determinato sulla base dei valori individuati alla Tabella 2 dell’Allegato 1. Il GSE può prevedere forme di garanzia a copertura dei suddetti corrispettivi nell’ambito delle regole operative di cui all’articolo 12.

7. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto anche gli interventi di rifacimento integrale e parziale e di potenziamenti di impianti esistenti, fermo restando che, per questi ultimi, l’accesso al meccanismo di supporto è consentito limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento. Le categorie di intervento ammissibili sono definite all’Allegato 4 al presente decreto.

8. È facoltà del produttore presentare richiesta di accesso al presente meccanismo di supporto limitatamente ad una quota di potenza dell’impianto. In tali casi il requisito di cui all’articolo 11 comma 5 è comunque da intendersi rispettato per la potenza complessiva dell’impianto.

Art. 4

(Definizione dei prezzi di aggiudicazione per impianti in accesso diretto)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’ARERA provvede a definire i prezzi di aggiudicazione per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW che accedono direttamente al meccanismo di supporto sulla base dei seguenti criteri:

a)  i prezzi di aggiudicazione sono proporzionati all’onerosità dell’intervento per garantirne un’equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio sulla base dei dati elaborati dal GSE in esito alle attività di monitoraggio di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e in particolare coprono i costi netti previsti, compreso il costo medio ponderato del capitale (WACC) stimato, tenendo conto di tutte le principali entrate;

b)  i prezzi di aggiudicazione possono essere differenziati per tecnologia e per taglia di impianto;

c)  il valore dei prezzi di aggiudicazione può essere aggiornato annualmente tenendo conto delle analisi svolte dal GSE ai sensi dell’articolo 15 al presente decreto. In caso di aggiornamento i nuovi valori saranno applicabili per gli impianti che hanno avviato i lavori successivamente alla data di pubblicazione dell’aggiornamento stesso.

2. Ai prezzi di aggiudicazione sono applicati, ove previsto, i correttivi di cui all’Allegato 1.

 

Art. 5

(Procedure competitive per l’accesso al meccanismo di supporto)

1. L’accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto, per gli impianti a fonti rinnovabili, di cui all’articolo 3 comma 2 di potenza superiore a 1 MW, avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive, bandite dal GSE, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza distinti per tecnologia.

2. Le procedure competitive si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

3. Ai fini dell’accesso alle procedure competitive, gli impianti devono possedere i requisiti di cui all’articolo 3, commi da 2 a 5 e aver presentato una manifestazione di interesse ai sensi dell’articolo 6, commi 3 e 4. I soggetti richiedenti devono indicare, nell’istanza di partecipazione, un’offerta di riduzione percentuale sul prezzo di esercizio superiore, aggiornato sulla base delle previsioni di cui al comma 5 del presente articolo.

4. Per la partecipazione dei progetti alle procedure competitive, i soggetti richiedenti sono tenuti al versamento di una cauzione provvisoria e definitiva secondo le modalità e le tempistiche definite all’interno delle regole operative di cui all’articolo 12. La cauzione definitiva è determinata in misura pari al 10% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell’impianto per il quale si partecipa alla procedura d’asta, determinato sulla base dei valori individuati nella Tabella 2 dell’Allegato 1.

5. I prezzi di esercizio, i prezzi di esercizio superiori e i prezzi di esercizio inferiori sono quelli indicati nella Tabella 1 dell’Allegato 1. Fatte salve le modalità di aggiornamento dei prezzi di cui all’articolo 15, comma 2, i valori dei suddetti prezzi sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE sulla base dell’ultimo dato disponibile alla data di pubblicazione dei bandi stessi e relativo all'indice nazionale dei prezzi alla produzione dell’industria, per tener conto dell'inflazione media cumulata tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.

6. Fermo restando quanto previsto all’articolo 15, comma 2, la stima del contingente di potenza, che sarà complessivamente reso disponibile per ciascuna tecnologia nelle procedure competitive bandite entro il 31 dicembre 2025, è riportata nella seguente Tabella 1. I valori dei contingenti approvvigionabili in ciascuna procedura sono calcolati secondo le modalità di cui al successivo comma 7.

7. Il contingente approvvigionabile in ciascuna procedura competitiva è definito sulla base della curva di domanda costruita dal GSE secondo le indicazioni riportate all’Allegato 2 al presente decreto e sulla base delle analisi di cui all’articolo 6.

8. Nell’ambito di ciascuna procedura di cui al presente articolo è previsto un periodo di sessanta giorni per la presentazione della domanda di accesso al meccanismo di supporto. Le graduatorie sono pubblicate entro i successivi novanta giorni.

9. Le date di svolgimento delle procedure e i meccanismi di riallocazione e ridistribuzione della potenza non assegnata fra le diverse tecnologie, sono definiti nelle regole operative di cui all’articolo 12, garantendo comunque almeno due procedure l’anno e, in ogni caso, il rispetto delle condizioni di concorrenzialità delle procedure stesse.

Art. 6

(Definizione e aggiornamento dei contingenti)

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero, con il supporto tecnico di Terna e del GSE, definisce con proprio decreto:

a)  la progressione temporale del contingente di potenza obiettivo messa a disposizione durante il periodo di vigenza del presente decreto articolata per tecnologia, secondo il formato della Tabella 1 dell’articolo 5;

b)  la metodologia di calcolo del contingente di potenza obiettivo, minimo e massimo di cui all’Allegato 2 del presente decreto in considerazione degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e nel rispetto del principio di effettiva concorrenzialità delle procedure competitive. In tale contesto si dovrà assicurare che i volumi messi a bando in ciascuna procedura siano inferiori in misura pari almeno al 10% rispetto al totale dei volumi per i quali è stata presentata la manifestazione di interesse di cui al successivo comma 3.

2. Al fine di garantire la disponibilità nei diversi periodi futuri di predefinite quantità energia da fonte rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, il Ministero, nella definizione dei contingenti, tiene conto delle valutazioni elaborate da TERNA e dal GSE sulla base dei seguenti elementi:

3. Al fine di valutare gli elementi di cui al precedente comma 2, lettera b), gli impianti che accedono per il tramite di procedure competitive devono presentare una manifestazione di interesse per la partecipazione alla relativa procedura secondo le modalità disciplinate dalle regole operative di cui all’articolo 12.

4. È consentito presentare manifestazioni di interesse per un massimo di tre volte. Nel caso in cui, nell’ambito della relativa procedura sia stata presentata un’offerta al di sotto del prezzo di esercizio e l’impianto non rientri in posizione utile nella relativa graduatoria, detta presentazione non viene considerata ai fini del limite di cui al periodo precedente.

5. Il numero delle manifestazioni di interesse presentate nell’ambito del presente meccanismo viene considerato anche con riferimento ai meccanismi di supporto successivi.

Art. 7

(Criteri di selezione dei progetti e ammissione al meccanismo di supporto tramite procedure competitive)

1. Le istanze di partecipazione alle procedure competitive per l’accesso al meccanismo di supporto sono inviate al GSE tramite il sito www.gse.it, allegando:

a)  l’offerta di riduzione del prezzo di esercizio superiore;

b)  la documentazione richiesta per la verifica del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3, comma
2, e degli eventuali criteri di priorità di cui al comma 6 del presente articolo, secondo modelli definiti nelle regole operative di cui all’articolo 12.

a) lo sviluppo atteso della capacità di generazione da fonte rinnovabile sia in esito alle aste già concluse, sia rispetto alla realizzazione di iniziative a mercato;

b) lo stato dei procedimenti autorizzativi.

c) una cauzione provvisoria, con durata non inferiore al centoventesimo giorno successivo alla data di comunicazione di esito della procedura competitiva, a garanzia della qualità del progetto, nella misura del 50% della cauzione definitiva;

d)  l’impegno a prestare la cauzione definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti e a trasmettere la medesima cauzione entro novanta giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria;

e)  evidenza della manifestazione di interesse presentata ai sensi dell’articolo 6, commi 3 e 4.

2. Il GSE, ricevuta la documentazione di cui al precedente comma:

a)  verifica, prima della chiusura della procedura, la completezza dell’istanza di partecipazione, dando comunicazione degli esiti al soggetto istante;

b)  esamina, successivamente alla chiusura della procedura, la documentazione trasmessa e, nel termine di pubblicazione della graduatoria, conclude la verifica del rispetto dei requisiti necessari per l’ammissione al meccanismo di supporto.

3. In esito ad ogni procedura il GSE verifica che le offerte caratterizzate da un prezzo inferiore al prezzo di esercizio corrispondano almeno al contingente di potenza obiettivo incrementato del 5%. Qualora tale condizione non dovesse verificarsi, nell’ambito della formazione della graduatoria di cui al successivo comma 4 viene esclusa una potenza equivalente al 5% della potenza complessivamente presentata. L’esclusione non si applica, in ogni caso, ai progetti che abbiano presentato offerte caratterizzate da prezzi al di sotto del prezzo di esercizio inferiore.

4. In esito alla verifica di cui al precedente comma 3, ai fini della formazione delle graduatorie, il GSE procede, in primo luogo a trasformare le offerte di riduzione del prezzo di esercizio superiore ricevute in prezzi; il GSE ordina quindi i prezzi così ottenuti in senso crescente. L’ultima offerta accettata risultante in posizione utile è caratterizzata da un valore di detto prezzo corrispondente al valore che caratterizza la curva di domanda, così come definita ai sensi dell’articolo 5, comma 7 del presente decreto, in corrispondenza di quantità determinate dalla somma delle offerte accettate, non superiori a quella dell’ultima offerta accettata. In tale circostanza rientrano in posizione utile, e fino a saturazione del contingente approvvigionabile, tutte le offerte caratterizzate da un prezzo inferiore o pari a quello dell’ultima offerta accettata. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l’ultima offerta accettata sia minore dell’intera potenza dell’impianto, viene ammessa in graduatoria l’intera potenza di detto impianto.

5. L’inserimento in posizione utile nelle graduatorie costituisce impegno al riconoscimento del prezzo di aggiudicazione cui sono applicati, ove previsto, i correttivi di cui all’Allegato 1.

6. Nel caso in cui le istanze di partecipazione, complessivamente considerate, comportino il superamento del contingente messo a disposizione per la singola procedura, il GSE applica, a parità di valore del ribasso percentuale offerto, nell’ordine, i seguenti ulteriori criteri di priorità:

a)  solo per gli impianti fotovoltaici: rimozione integrale della copertura in eternit o comunque contenente amianto su cui è installato l’impianto;

b)  solo per impianti fotovoltaici: interventi di rifacimento integrale e potenziamento su impianti esistenti realizzati in aree agricole sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata;

c)  impianti realizzati nelle aree identificate come idonee in attuazione dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021;

d)  presenza di un sistema di accumulo dell’energia a servizio dell’impianto che garantisca almeno una modulazione giornaliera dell’energia elettrica secondo criteri definiti nelle regole operative di cui all’articolo 12 al presente decreto;

e) sottoscrizione di contratti di approvvigionamento di energia di lungo termine di durata pari almeno a 10 anni;

f) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

7. Il GSE pubblica sul proprio sito le graduatorie degli impianti selezionati, formate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, dando evidenza dei criteri di priorità eventualmente applicati.

 

Art. 8

(Valutazione accelerata dei progetti di grandi dimensioni)

1. Per gli impianti di potenza superiore a 10 MW assoggettati al regime di autorizzazione unica, il proponente può avvalersi della procedura accelerata di valutazione dei progetti indicata ai successivi commi. Tale limite non si applica agli impianti nella titolarità delle amministrazioni locali, previsti e finanziati nell’ambito delle misure sperimentali e innovative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

2. A seguito di specifica richiesta del proponente, da inoltrare congiuntamente alla domanda di autorizzazione unica, il GSE esamina il progetto per via telematica parallelamente allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.

3. Entro trenta giorni dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione, il GSE rilascia al proponente una qualifica di idoneità alla richiesta di accesso al meccanismo di supporto.

4. Gli impianti dotati dell’idoneità di cui al comma 3, che presentano domanda di accesso alla prima procedura utile bandita ai sensi del presente decreto, non sono tenuti all’invio della documentazione afferente all’ottenimento del titolo abilitativo.

5. Il GSE può stipulare accordi con le Amministrazioni competenti al rilascio dell’autorizzazione unica, al fine di favorire lo scambio di documenti e un’analisi efficiente dei progetti, da effettuare anche ricorrendo alla piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Art. 9

(Tempi massimi per la realizzazione degli interventi a seguito di partecipazione a procedura competitiva)

1. Gli impianti risultati in posizione utile nelle relative graduatorie entrano in esercizio entro trentasei mesi che decorrono dalla data di pubblicazione delle graduatorie. I predetti termini sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore.

2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una decurtazione del prezzo di aggiudicazione dello 0,2% per ogni mese di ritardo per i primi nove mesi e dello 0,5% per i successivi sei mesi, nel limite massimo di quindici mesi.

3. Nel caso in cui non sia rispettato l’ulteriore termine di cui al comma 2, il GSE dichiara la decadenza dalla graduatoria ed escute la cauzione definitiva; inoltre, qualora l’impianto venga successivamente riammesso a meccanismi di supporto, applica a tale impianto una riduzione del 5% del prezzo di aggiudicazione.

4. Nel caso in cui, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria il soggetto richiedente comunichi al GSE la rinuncia alla posizione utile in graduatoria, il GSE escute il 30% della cauzione definitiva, nel caso in cui la predetta rinuncia sia comunicata fra i sei e i dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 50% della cauzione definitiva. In tali casi non si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

Art. 10

(Comunicazione di entrata in esercizio degli impianti)

1. I soggetti titolari degli impianti di cui all’articolo 3, comma 1 entrano in esercizio entro trentasei mesi successivi alla data di comunicazione di avvio lavori e presentano al GSE la richiesta di accesso al meccanismo entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in esercizio registrata sul sistema GAUDI di Terna. La mancata comunicazione entro il termine di cui al primo periodo comporta la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa spettante per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell’impianto e la data di ricezione della comunicazione tardiva. In ogni caso la comunicazione deve essere presentata entro i centottanta giorni successivi alla data di entrata in esercizio registrata sul sistema GAUDI di Terna, pena il mancato riconoscimento del prezzo di aggiudicazione.

2. I soggetti titolari degli impianti di cui all’articolo 3, comma 2 presentano al GSE la richiesta di accesso al meccanismo entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in esercizio registrata sul sistema GAUDI di Terna. La mancata comunicazione entro tale termine comporta la perdita del diritto al riconoscimento del prezzo di aggiudicazione e la decadenza dalla graduatoria e l’escussione della cauzione definitiva.

3. Il GSE, entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla comunicazione di cui ai commi 1 e 2, provvede a regolare con le controparti il pagamento dei prezzi di aggiudicazione secondo le modalità di cui all’articolo 11.

Art. 11

(Modalità di erogazione dei prezzi di aggiudicazione)

1. Il GSE, a decorrere dalla data di entrata in esercizio, fatto salvo quanto previsto ai commi 6 e 7, regola con le controparti i pagamenti dei prezzi di aggiudicazione secondo le seguenti modalità:

a)  per gli impianti di potenza inferiore a 200 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica erogando, sulla produzione netta immessa in rete, il prezzo di aggiudicazione in forma di tariffa omnicomprensiva. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l’applicazione del regime di cui alla lettera b);

b)  per gli impianti di potenza superiore o uguale a 200 kW, l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Il GSE calcola la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il maggior valore tra zero e il prezzo di riferimento individuato nel prezzo del Mercato del Giorno Prima determinato nel periodo rilevante delle transazioni (nel seguito, periodo rilevante) e nella zona di mercato in cui è localizzato l’impianto contrattualizzato, e:
ove tale differenza sia positiva, eroga un corrispettivo pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;

nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare un corrispettivo pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete.

2. In recepimento di disposizioni normative e provvedimenti in materia di modalità di formazione dei prezzi nei mercati dell’energia elettrica, il GSE, nell’ambito dello schema di contratto di cui all’articolo 12, comma 2, lettera g), può apportare, in caso di eventuali variazioni significative alla normativa rilevante, le modifiche necessarie in tema di prezzo di riferimento.

3. Il prezzo di aggiudicazione è aggiornato dal GSE facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività per tenere conto de:

a)  l’inflazione registrata nell’arco temporale tra la data di pubblicazione del bando della relativa procedura competitiva e la data di entrata in esercizio attesa dell’impianto, mentre per gli impianti che accedono direttamente l’inflazione registrata nell’arco temporale tra la data di pubblicazione dei prezzi di esercizio da parte di ARERA e la data di entrata in esercizio dell’impianto. In entrambi i casi con una indicizzazione sul 100% del prezzo di aggiudicazione;

b)  l’inflazione registrata nell’arco temporale della durata del contratto a partire dalla data di entrata in esercizio effettiva dell’impianto, con una indicizzazione parziale del prezzo di aggiudicazione commisurata alla quota dei costi di esercizio e manutenzione valutata in percentuale in funzione della tecnologia, secondo quanto definito nell’ambito delle regole operative di cui all’articolo 12 del presente decreto.

4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, del presente decreto, il GSE e il produttore regolano i pagamenti di cui comma 1 per un periodo pari a 20 anni.

5. Fermo restando quanto previsto per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW all’articolo 3, comma 2, lettera d), per gli impianti di cui all’articolo 3, comma 1 di potenza inferiore o uguale ad 1 MW la partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento è facoltativa.

6. In deroga alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il GSE calcola l’ammontare dei pagamenti:

a)  sulla base dell’energia elettrica producibile nei casi di:
impianti soggetti a taglio della produzione in esito a ordini impartiti dai gestori delle reti, anche al di fuori del Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento. al fine della risoluzione di vincoli di rete locali e/o per altre esigenze di sicurezza individuate dai gestori stessi;

impianti soggetti a taglio della produzione in esito a ordini di dispacciamento disposti da Terna sul Mercato del Bilanciamento e/o nelle piattaforme europee di bilanciamento mediante l’accettazione di offerte a scendere che detti impianti sono obbligati a presentare a prezzo non inferiore a zero nei periodi rilevanti caratterizzati da probabile esigenza di dover procedere al taglio della produzione da impianti oggetto del presente provvedimento per garantire la sicurezza del sistema, come comunicati con adeguato anticipo da Terna ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 8, lettera b).

In tali casi, per impianti che accedono per il tramite di procedure competitive, l’ammontare dei pagamenti include, oltre al prezzo di aggiudicazione, il prezzo medio di negoziazione delle garanzie di origine, limitatamente ai volumi oggetto di taglio e secondo le modalità e le disposizioni disciplinate all’interno delle regole operative di cui all’articolo 12. Per gli impianti di cui al punto ii. il prezzo medio di negoziazione delle garanzie di origine si applica nei limiti di quanto non già coperto dai corrispettivi riconosciuti per la selezione delle offerte a scendere;

b)  sulla base del minimo tra l’energia producibile e la somma del programma in entrata nel Mercato del Bilanciamento e della potenza offerta a prezzo nullo, o negativo, a salire su Mercato del Bilanciamento, nei casi di prezzi zonali nulli o negativi sul Mercato del Giorno Prima. In tali casi, per impianti che accedono per il tramite di procedure competitive, l’ammontare dei pagamenti, include, oltre al prezzo di aggiudicazione, il prezzo medio di negoziazione delle garanzie di origine, secondo le modalità e le disposizioni disciplinate all’interno delle regole operative di cui all’articolo 12, nei limiti della differenza se positiva tra l’energia producibile e il programma in esito al Mercato del Bilanciamento.

7. Per impianti non soggetti all’obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento ai sensi del comma 5 al presente articolo, e che non partecipano volontariamente allo stesso, si applicano esclusivamente le previsioni di cui al comma 6 lettera a), punto i). Inoltre, nel caso in cui gli impianti del primo periodo abbiano una potenza uguale o superiore a 200 kW e fino a 1 MW, l’erogazione dei prezzi di aggiudicazione è sospesa nei periodi rilevanti in cui si registrino sul Mercato del Giorno Prima prezzi pari a zero o negativi.

8. Con riferimento ad impianti di potenza superiore a 1 MW, le previsioni di cui al presente decreto in materia di diritti ed obblighi derivanti dalla stipula del contratto di cui all’articolo 12, comma 2, lettera g), si applicano limitatamente al 95 per cento dell’energia prodotta dagli impianti ammessi in posizione utile nella relativa graduatoria di riferimento.

9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’ARERA definisce la regolazione tecnica e le modalità procedurali da applicare ai fini dei pagamenti sulla base delle disposizioni di cui al comma 6, con particolare riferimento a:

a) le modalità di determinazione dell’energia elettrica producibile dall’impianto;
b) le modalità di abilitazione e partecipazione degli impianti di cui al comma 5 al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento, nonché i criteri per l’attuazione e la verifica

dell’assolvimento degli obblighi di offerta di cui al comma 6.

Art. 12

(Regole operative)

1.Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l’accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto.

2. Le regole operative di cui al comma 1 disciplinano in particolare:

a)  i modelli per le istanze di accesso diretto al meccanismo di supporto nonché di partecipazione alle procedure competitive, in modo tale che il soggetto istante sia informato in modo adeguato degli adempimenti e delle modalità di compilazione nonché delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b)  le modalità di comunicazione dell’avvio lavori e di accesso semplificato per gli impianti che hanno accesso diretto al meccanismo di supporto di cui al presente decreto anche in modo integrato con l’iter di connessione semplificato del modello unico come previsto dall’articolo 25, comma 4 del decreto legislativo n. 199 del 2021;

c)  il calendario di dettaglio delle procedure da svolgere e le modalità con le quali viene automaticamente riallocata la potenza eventualmente non assegnata;

d)  gli schemi di avviso pubblico delle procedure competitive previste;

e)  i requisiti costruttivi, prestazionali e di tutela ambientale cui devono conformarsi gli impianti
anche al fine di rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH);

f)  le modalità e le tempistiche di costituzione ed escussione della cauzione provvisoria e definitiva
per la partecipazione alle procedure competitive;

g)  i contratti-tipo da sottoscrivere da parte dei soggetti richiedenti ai fini del riconoscimento del prezzo di aggiudicazione;

h)  gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari;

i)  le modalità e le tempistiche con le quali gli eventuali oneri di sbilanciamento per gli impianti
di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), sono trasferiti a carico dei soggetti beneficiari;

l) le tempistiche e le modalità con le quali il GSE provvede all’acquisizione dei dati di misura dell’energia elettrica dai gestori di rete, nelle more dell’attuazione da parte di ARERA di quanto previsto all’articolo 36 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché le modalità con le quali provvede all’erogazione dei prezzi di aggiudicazione;

m)  le modalità con le quali, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la soglia di potenza per l’accesso alla procedura accelerata di cui all’articolo 8 può essere ridotta;

n)  gli oneri istruttori e gestionali a carico dei soggetti che richiedono l’accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116;

o)  le modalità operative con le quali è verificato il rispetto della previsione di cui all’articolo 5, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 199 del 2021, in materia di artato frazionamento delle iniziative;

p)  le modalità e le tempistiche di presentazione delle manifestazioni di interesse ai fini della partecipazione alle procedure competitive;

q)  le modalità di aggiornamento del prezzo di esercizio sulla base dell’indice nazionale dei prezzi alla produzione dell’industria e del prezzo di aggiudicazione sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività rilevati dall’Istat;

r)  le modalità e le tempistiche con le quali il GSE provvede all’acquisizione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di monitoraggio di cui all’articolo 15;

s)  le modalità di individuazione del valore di sovvenzione equivalente netta per i casi di cumulo disciplinati dall’articolo 14;

t)  le modalità di determinazione del corrispettivo da riconoscere al GSE in caso di rinuncia al meccanismo di supporto prima del termine del periodo di diritto ai sensi dell’articolo 3, comma 6;

u)  le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 11, commi 6 e 7.

3. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto di approvazione delle regole operative di cui al comma 1, il GSE secondo quanto definito dall’articolo 6, comma 1, emana il primo avviso pubblico sulla base del calendario delle procedure competitive di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo.

Art. 13

(Partecipazione alle procedure di asta di impianti ubicati in altri Stati Membri)

1. Gli impianti ubicati sul territorio di Stati membri dell’Unione europea o di Stati terzi confinanti con l’Italia e con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione in Italia, possono partecipare alle procedure di cui al presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. Sono ammessi alle procedure gli impianti di cui al comma 1 a condizione che:

a)  esista un accordo con lo Stato Membro o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l’impianto, redatto ai sensi dell’articolo 16 di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021;

b)  l’accordo stabilisca un sistema di reciprocità e le modalità con le quali è fornita prova dell’importazione fisica dell’elettricità rinnovabile;

c)  gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto agli impianti ubicati sul territorio nazionale, comprovati secondo modalità indicate dal GSE.

3. La potenza massima 𝑃 resa disponibile nelle procedure d’asta per gli impianti di cui al comma 1, è calcolata sulla base della seguente formula:

Dove,
𝑃𝑇𝑂𝑇 𝑎𝑠𝑡𝑎 : è la potenza totale messa ad asta in ciascun gruppo, come definita ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente decreto;
𝐸𝑖𝑚𝑝 𝑆𝑀𝑛 : è l’energia totale importata dallo Stato membro n;
𝐹𝐸𝑅% 𝑆𝑀𝑛 : è la percentuale di energia da fonti rinnovabili presente nel mix dello Stato Membro n; 𝐸𝑡𝑜𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑎 𝐼𝑇𝐴: rappresenta il totale dei consumi di energia elettrica in Italia.

4. Trenta giorni prima dell’indizione di ciascuna procedura d’asta, il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), e in caso positivo:

a)  rende nota la potenza resa disponibile ai sensi del comma 3, facendo riferimento agli ultimi dati resi disponibili da EUROSTAT;

b)  inserisce le richieste di accesso al meccanismo di supporto provenienti dagli impianti di cui al comma 1 nelle graduatorie formate ai sensi dell’articolo 7, nel limite del valore 𝑃 secondo le
modalità stabilite dal presente decreto.

 

Art. 14
(Condizioni di cumulabilità)

1. L’accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto è cumulabile esclusivamente con una delle seguenti misure:

a)  unicamente per impianti di nuova costruzione, contributi in conto capitale non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento;

b)  fondi di garanzia e fondi di rotazione;

c)  agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa
degli investimenti in macchinari e apparecchiature.

2. Nei casi di cui al comma 1, il prezzo di aggiudicazione è rimodulato secondo le modalità indicate nell’Allegato 1.

3. L’accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto è alternativo al meccanismo dello scambio sul posto e al ritiro dedicato di cui all’art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003.

Art. 15

(Monitoraggio)

1. Il GSE svolge le attività di monitoraggio previste dall’articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021, dando evidenza degli effetti derivanti dall’attuazione del presente decreto. Il GSE analizza altresì i dati dei costi di produzione delle diverse fonti e taglie di potenza, tenendo conto dei dati raccolti dagli impianti già in esercizio nonché delle eventuali variazioni dei costi dei componenti registrati sul mercato nazionale ed europeo, anche a seguito dell’effetto di variazione dei tassi di inflazione. I dati di cui ai precedenti periodi sono trasmessi annualmente al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

2. A seguito delle analisi di cui al comma 1, qualora risulti che il livello di aiuto previsto dal presente decreto sia, in tutto o in parte, non più necessario o non più sufficiente, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettere f) e g) e 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 199 del 2021, possono essere aggiornati i valori dei prezzi di esercizio di cui all’Allegato 1 ovvero adeguati i contingenti di potenza resi complessivamente disponibili, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 e dell’articolo 5, comma 6, in funzione del tasso di realizzazione delle iniziative. Gli aggiornamenti di cui al presente comma si applicano decorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore dei rispettivi decreti e in caso di procedure competitive esclusivamente alle procedure bandite in data successiva a tale termine.

3. In aggiunta alle attività di cui ai commi 1 e 2, il GSE, in collaborazione con Terna, pubblica con cadenza semestrale, un rapporto di monitoraggio sui tassi di realizzazione delle iniziative in esito alle procedure competitive.

4. Il GSE calcola il valore del costo indicativo annuo del meccanismo di supporto per tutti i mesi futuri nei quali è prevista l’entrata in esercizio di impianti che accedono al meccanismo di supporto secondo le modalità definite all’articolo 27 del DM 23 giugno 2016.

5. I beneficiari del meccanismo di supporto di cui al presente decreto sono tenuti a fornire tutti gli elementi richiesti ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio di cui ai precedenti commi, pena la sospensione dell’erogazione dei prezzi di aggiudicazione fino alla trasmissione completa dei dati richiesti.

Art. 16

(Disposizioni finali)

1. L’ARERA definisce le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell’energia elettrica le risorse necessarie per l’erogazione dei prezzi di aggiudicazione di cui al presente decreto, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE.

2. Il presente decreto, di cui gli Allegati sono parte integrante, è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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