Impianti a rinnovabili e oneri autorizzativi: novità in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2022

Impianti a rinnovabili e oneri autorizzativi: novità dalla pubblicazione del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2023, n. 18).

Di fatto, si tratta di un aggiornamento del decreto 18 settembre 2006, concernente la regolamentazione delle modalità di versamento del contributo previsto per le attività di istruttoria relative al rilascio di autorizzazioni, permessi o concessioni, finalizzati alla realizzazione e alla verifica di impianti e infrastrutture il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro.

Aiuti-quater: le misure in materia di energia

Le modifiche riguardano:

  • la sostituzione del ministero dello Sviluppo economico da parte del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica nel ruolo del soggetto che svolge le attività di istruttoria;
  • l'aggiunta di impianti alimentati a rinnovabili tra le opere per le quali è previsto il contributo sopra citato.

A seguire il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2022.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2022 

 

Aggiornamento  del  decreto  18  settembre   2006,   concernente   la
regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo di  cui
all'articolo 1, comma 110, della legge  23  agosto  2004,  n.  239  e
successive modificazioni. (23A00282) 

 

(Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2023, n. 18)

                             IL MINISTRO

DELL'AMBIENTE E

DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

di concerto con

 

IL MINISTRO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la

riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.  11  della

legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 23 agosto 2004, n.  239,  recante  il  riordino  del

settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto  delle

disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto l'art. 1, comma 110, della legge  23  agosto  2004,  n.  239,

cosi' come modificato dall'art. 38, comma 11-ter,  del  decreto-legge

12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge

11 novembre 2014, n. 164 per cui, a decorrere dalla data  di  entrata

in vigore della stessa legge, «le spese per le attivita' svolte dagli

uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse  minerarie

del  Ministero  delle  attivita'  produttive,  quali  autorizzazioni,

permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla  verifica  di

impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui

valore sia di entita' superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione

disposta con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su

proposta del Ministro delle attivita'  produttive,  per  le  relative

istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessita'

logistiche e operative, sono poste a carico del soggetto  richiedente

tramite il versamento di un contributo di importo non superiore  allo

1 per mille del  valore  delle  opere  da  realizzare.  L'obbligo  di

versamento non si applica agli impianti o alle infrastrutture  per  i

quali alla data di entrata in vigore della presente legge si sia gia'

conclusa l'istruttoria.»;

Visto l'art. 1, comma 111, della legge 23 agosto 2004, n. 239,  ove

si prevede che «Alle spese delle istruttorie  di  cui  al  comma  110

[...] si provvede nei limiti delle somme derivanti dai versamenti  di

cui al comma 110 che,  a  tal  fine,  sono  versate  all'entrata  del

bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione

del Ministero delle attivita' produttive»;

Visto l'art. 1 del decreto-legge  7  febbraio  2002,  n.  7,  nello

specifico il comma 2-quater cosi' come inserito dall'art.  62,  comma

1,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  con  il  quale

sono state introdotte misure di semplificazione dei procedimenti  per

l'adeguamento di impianti di produzione e  accumulo  di  energia,  in

particolare il punto 1 del comma 2-quater, dove e' previsto  che  gli

impianti di accumulo elettrochimico con potenza  superiore  ai  300MW

termici siano autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 3, comma 2-bis del  decreto  legislativo  11  febbraio

2010, n. 22 per cui «Nel caso di sperimentazione di  impianti  pilota

di  cui  all'art.  1,  comma  3-bis,  l'autorita'  competente  e'  il

Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministero

dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   che

acquisiscono l'intesa con la regione interessata; (...)»;

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei

Ministeri» e, in  particolare,  l'art.  2,  che  ha  ridenominato  il

«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in

«Ministero della transizione ecologica», attribuendo  a  quest'ultimo

le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia  di  politica

energetica e che, con riguardo alle  funzioni  di  cui  all'art.  35,

comma 2, lettera b), del decreto legislativo  n.  300  del  1999,  ha

sostituito le denominazioni «Ministro  dello  sviluppo  economico»  e

«Ministero dello sviluppo economico» con le  denominazioni  «Ministro

della  transizione  ecologica»   e   «Ministero   della   transizione

ecologica» «ad ogni effetto e ovunque presenti»;

Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei

Ministeri», e in  particolare,  l'art.  4,  che  ha  ridenominato  il

«Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e

della sicurezza energetica»;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,

n.  387,  cosi'  come  modificato  dall'art.  31-quater  del  decreto

legislativo n. 77/2021,  dall'art.  23  del  decreto  legislativo  n.

199/2021 e, da ultimo, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per cui «La

costruzione e l'esercizio degli impianti  di  produzione  di  energia

elettrica  alimentati  da  fonti  rinnovabili,  gli   interventi   di

modifica,   potenziamento,   rifacimento   totale   o   parziale    e

riattivazione, come definiti  dalla  normativa  vigente,  nonche'  le

opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione  e

all'esercizio degli impianti  stessi,  ivi  inclusi  gli  interventi,

anche consistenti in demolizione di  manufatti  o  in  interventi  di

ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle  aree

di insediamento degli impianti, sono soggetti ad  una  autorizzazione

unica, rilasciata dalla  regione  o  dalle  province  delegate  dalla

regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata  pari  o

superiore ai 300 MW, dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,  nel

rispetto delle normative vigenti in materia di tutela  dell'ambiente,

di tutela del  paesaggio  e  del  patrimonio  storico-artistico,  che

costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.  (...)

Per gli impianti off-shore, incluse le opere per la connessione  alla

rete, l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero della  transizione

ecologica di concerto  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili e sentito, per gli aspetti legati all'attivita'

di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari

e forestali, nell'ambito del provvedimento  adottato  a  seguito  del

procedimento unico di cui al comma 4, comprensivo del rilascio  della

concessione d'uso del demanio marittimo. Per gli impianti di accumulo

idroelettrico   attraverso   pompaggio   puro   l'autorizzazione   e'

rilasciata dal Ministero  della  transizione  ecologica,  sentito  il

Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e

d'intesa con la regione interessata, con le modalita' di cui al comma

4.»;

Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  29

luglio 2021,  n.  128,  recante  regolamento  di  organizzazione  del

Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto del Ministro della transizione  ecologica  n.  458

del 10 novembre  2021  recante  l'individuazione  e  definizione  dei

compiti  degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale  del

Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto interministeriale del 18  settembre  2006  recante

l'elenco degli impianti e infrastrutture e la regolamentazione  delle

modalita' di versamento del contributo di cui all'art. 1, comma  110,

della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Visto il decreto interministeriale del 9 novembre 2016 con cui sono

state apportate delle modificazioni  e  aggiornamenti  introdotti  al

citato dall'art. 38, comma 11-ter,  del  decreto-legge  12  settembre

2014, n. 133, al decreto interministeriale del 18 settembre 2006;

Considerati i compiti e  le  funzioni  attribuite  al  Dipartimento

energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica  e,

in particolare, alla Direzione generale infrastrutture e sicurezza;

Ritenuto opportuno aggiornare il decreto interministeriale  del  18

settembre 2006, cosi' come  successivamente  modificato  dal  decreto

interministeriale del 9 novembre  2016,  in  funzione  delle  attuali

attivita' istruttorie svolte dalla Direzione generale  infrastrutture

e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,

che e' subentrata nelle attivita' all'epoca attribuite alla Direzione

generale per l'energia e le risorse  minerarie  del  Ministero  dello

sviluppo economico, nonche' di aggiornare il capitolo di  riferimento

per il pagamento degli oneri;

Dato  atto  dell'avvenuta  istituzione  di  apposito  capitolo   di

entrata, identificato dal n. 3724, in luogo del  precedente  capitolo

n. 3592, art. 19, relativo alle entrate da riassegnare  al  Ministero

dello sviluppo economico;

Ritenuto opportuno di confermare, per  quanto  non  modificato  dal

presente decreto, le previsioni di cui  al  decreto  ministeriale  18

settembre 2006, e successive modificazioni ed integrazioni,

 

Decreta:

 

                               Art. 1 

                Aggiornamento ambito di applicazione 

All'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 2006,  cosi'  come

modificato  dal  decreto  interministeriale  9  novembre  2016,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 le parole  «Direzione  generale  per  l'energia  e  le

risorse  minerarie  del  Ministero  dello  sviluppo  economico»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «Direzione  generale  infrastrutture  e

sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le  seguenti  lettere:

«f) gli impianti di produzione di  energia  elettrica  alimentati  da

fonti rinnovabili con potenza termica installata pari o superiore  ai

300 MW; g) gli impianti eolici off-shore; h) gli impianti di accumulo

idroelettrico attraverso  pompaggio  puro;  i)  gli  impianti  pilota

geotermici; l) gli impianti di accumulo  elettrochimico  con  potenza

superiore ai 300MW termici;»;

dopo il comma 1,  aggiungere  il  seguente  comma  1-bis:  «Fermo

restando l'elenco di cui al comma 1, il versamento pari a all'1 ‰ del

valore dell'opera da  realizzare  e'  posto  a  carico  dei  soggetti

richiedenti nei casi di  istruttorie  riguardanti  autorizzazioni  di

infrastrutture  energetiche  di  competenza  statale  in  capo   alla

Direzione  generale  infrastrutture   e   sicurezza   del   Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica».

 

                               Art. 2 

All'art. 2 del decreto ministeriale 18 settembre 2006,  cosi'  come

modificato  dal  decreto  interministeriale  9  novembre  2016,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2 le parole «capitolo 3592 "Somme da introitare ai  fini

della riassegnazione in tutto o in parte,  all'amministrazione  delle

attivita'  produttive",  art.  19  "Somme   versate   dalle   imprese

interessate alla realizzazione  e  alla  verifica  degli  impianti  e

infrastrutture energetiche in  applicazione  della  legge  23  agosto

2004, n. 239".» sono sostituite dalle seguenti: «Capitolo 3724 - Capo

32 - Denominazione: Somme  versate  dalle  imprese  interessate  alla

realizzazione e alla verifica degli impianti e  delle  infrastrutture

energetiche di cui all'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004,

n. 239, da riassegnare secondo  le  modalita'  previste  dalla  legge

medesima.»;

al comma 3 le parole  «Direzione  generale  per  l'energia  e  le

risorse  minerarie»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Direzione

generale infrastrutture e sicurezza  del  Ministero  dell'ambiente  e

della sicurezza energetica».

 

                               Art. 3 

                         Disposizione finale 

Il presente decreto trasmesso  ai  competenti  uffici  centrali  di

bilancio per la relativa registrazione e  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore  dalla  data  di

pubblicazione.

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