Il D.M. 15 febbraio 2016 è rivolto agli ufficiali di macchina, ai responsabili di una guardia in navigazione e agli ufficiali elettrotecnici
Il D.M. 15 febbraio 2016 interviene con una serie di misure per l'addestramento al personale di bordo sulla corretta gestione degli impianti ad alta tensione. Tra le varie misure, stabiliti:
- l'organizzazione dei corsi;
- l'accertamento delle competenze e il rilascio dell'attestato.
Programmi e strutture dei corsi nonché modelli degli attestati sono riportati negli Allegati, disponibili ai link indicati a seguire nel testo del D.M. 15 febbraio 2016.
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 15 febbraio 2016
Istituzione del corso di formazione «High Voltage Tecnology» per il
personale marittimo. (16A01447)
in Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2016, n. 47
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione
alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di
mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a
Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78), nella sua versione
aggiornata, e sua esecuzione;
Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 della conferenza dei
Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO),
tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, come emendato con la risoluzione
1 del 1° luglio 2010 (emendamenti Manila);
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della
guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW) della
conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima
internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995,
adottato con la risoluzione 2 del 3 agosto 2010 (emendamenti Manila);
Vista la regola III/1 dell'annesso alla Convenzione sopra
richiamata e la corrispondente sezione A-III/1 del codice STCW,
relative ai requisiti minimi obbligatori per il conseguimento
dell'abilitazione di ufficiale responsabile della guardia in macchina
in un locale macchine presidiato od ufficiale di macchina addetto al
servizio in un locale macchine periodicamente non presidiato, in
servizio su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW
'78 nella sua versione aggiornata, aventi un apparato motore di
propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 KW;
Vista la regola III/2 dell'annesso alla Convenzione sopra
richiamata e la corrispondente sezione A-III/2 del codice STCW,
relative ai requisiti minimi obbligatori per il conseguimento
dell'abilitazione di direttore di macchina e di primo ufficiale di
macchina su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW
'78 nella sua versione aggiornata, aventi un apparato motore di
propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 KW;
Vista la regola III/3 dell'annesso alla Convenzione sopra
richiamata e la corrispondente sezione A-III/3 del codice STCW,
relative ai requisiti minimi obbligatori per il conseguimento
dell'abilitazione di direttore di macchina e di primo ufficiale di
macchina su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW
'78 nella sua versione aggiornata, aventi un apparato motore di
propulsione principale di potenza tra 750 e 3000 KW;
Vista la regola III/6 dell'annesso alla Convenzione sopra
richiamata e la corrispondente sezione A-III/6 del codice STCW,
relative ai requisiti minimi obbligatori per il conseguimento
dell'abilitazione di ufficiale elettrotecnico, in servizio su navi
soggette alle disposizioni della Convenzione STCW '78 nella sua
versione aggiornata, aventi un apparato motore di propulsione
principale di potenza pari o superiore a 750 KW;
Vista la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata
e la corrispondente sezione A-I/6 STCW, relativa ai requisiti minimi
obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori;
Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata
e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
«Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva
2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la
gente di mare»;
Visto decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura
d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il
personale marittimo»;
Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per la vigilanza
sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne - divisione 3° - con nota prot.
n. 4068 in data 10 febbraio 2016;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. E' istituito il corso di formazione e di addestramento «High
Voltage Technology» per il personale marittimo. Il corso definisce le
conoscenze e l'addestramento necessari per acquisire le competenze in
materia di gestione e funzionamento degli impianti elettrici ed
elettronici di bordo ad alta tensione, a livello operativo e
direttivo, per gli ufficiali di macchina, responsabili di una guardia
in navigazione, destinati a prestare servizio su navi su cui sono
istallate apparecchiature ad alto voltaggio (superiori a 1000V)
nonche', in ogni caso, per l'ufficiale elettrotecnico, in conformita'
a quanto previsto nelle sezioni A-III/1, A-III/2, AIII/3 e A-III/6
del codice STCW.
Art. 2
Organizzazione dei corsi
1. Il corso di formazione di cui all'art. 1 e' cosi' suddiviso:
a) livello operativo (regola III/1);
b) livello direttivo (regole III/2 - III/3 - III/6).
2. Il corso di cui al comma 1 lettera a) ha una durata non
inferiore alle 5 ore, come da programma in allegato A.
3. Il corso di cui al comma 1, lettera b) ha una durata non
inferiore alle 32 ore articolate in 4 giorni e ripartite in 18 ore di
lezioni teoriche e 14 ore di attivita' pratica come da programma in
allegato B.
4. Al corso del livello operativo possono essere ammessi marittimi,
in numero non superiore a 20, che abbiano effettuato almeno 6 mesi di
navigazione in attivita' di addestramento e siano in possesso della
certificazione relativa all'addestramento di base (Basic Training).
5. Al corso del livello direttivo possono essere ammessi marittimi,
in possesso della certificazione relativa all'addestramento del
livello operativo, in numero non superiore a 20, suddivisi nelle
esercitazioni pratiche in gruppi non superiori a dieci guidati da
almeno un istruttore per gruppo.
6. I corsi di cui sopra sono svolti da istituti, enti o societa'
riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e trasporti -
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Ai fini del
riconoscimento d'idoneita', gli istituti, enti o societa' devono
essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico
conformi a quelli di cui all'allegato C al presente decreto e
stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di
gestione della qualita', conforme ai requisiti di cui alla norma
UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi
dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di
capacita' professionale da conseguire.
7. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato D al
presente decreto.
Art. 3
Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato
1. A completamento del corso per il livello operativo di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a), ogni candidato sostiene un esame,
che verra' svolto al termine del corso stesso, dinanzi ad una
commissione presieduta dal direttore del corso e da un membro del
corpo istruttori che svolge anche la funzione di segretario.
2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati
nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test di 30 domande
a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della
durata di 60 minuti. Ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto e
la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di
21 (21/30).
3. Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, e'
rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato E
del presente decreto.
4. A completamento del corso per il livello direttivo di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), ogni candidato sostiene un esame,
consistente in una prova teorico-pratica, che verra' svolta al
termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un
Ufficiale ovvero da un sottufficiale del ruolo marescialli
appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal
direttore del corso e da due membri del corpo istruttori di cui uno
svolge anche le funzioni di segretario.
5. L'esame di cui al comma 4, relativo agli argomenti indicati
nell'allegato B, si articola in una prova scritta (test di 30 domande
a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della
durata di 60 minuti ed una prova pratica della durata di 30 minuti
(es: caso di studio/esercizio). Per la prova scritta, ad ogni
risposta esatta e' assegnato un punto e la prova si intende superata
se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova
pratica, il giudizio di valutazione sara' espresso secondo la scala
tassonomica riportata in allegato F e si intende superata se si
raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6).
L'esame e' superato se entrambe le prove avranno esito favorevole.
6. Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, e'
rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato G
del presente decreto.
7. Gli attestati hanno validita' quinquennale e si rinnovano per
ulteriori cinque anni al marittimo che ha navigato per almeno un anno
nel quinquennio di validita' dello stesso a bordo di navi soggette
alle disposizioni della Convenzione STCW '78, nella sua versione
aggiornata, di cui almeno tre mesi su navi su cui sono istallate
apparecchiature ad alto voltaggio (superiori a 1000V).
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato A - PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI AD ALTA TENSIONE (LIVELLO OPERATIVO)
Allegato B - PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI AD ALTA TENSIONE (LIVELLO DIRETTIVO)
Allegato C - STRUTTURE, ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO DEL CORSO “HIGH VOLTAGE TECHNOLOGY”
Allegato D - COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO
Allegato E - MODELLO DI ATTESTATO
Allegato F - VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA
Allegato G - MODELLO DI ATTESTATO