Impianti di interesse strategico: il riesame dell’Aia

Pubblicato il decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5

Impianti di interesse strategico: il riesame dell'Aia è stato disposto dal decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5 (sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2025, n. 24).

Disposizioni anche sul rapporto di valutazione del danno sanitario (Vds) per gli impianti ex Ilva.

Di seguito il testo del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5.

Impianti di interesse strategico

Decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5 

Misure  urgenti  per   il   riesame   dell'autorizzazione   integrata
ambientale per gli impianti di interesse strategico. (25G00013)

 

(Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2025, n. 24)

 

Vigente al: 31-1-2025

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 15;

Vista  la  direttiva  2010/75/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni  industriali

(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante  «Nuova

disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in

stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della  legge  30  luglio

1998, n. 274»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  347,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,  recante  «Misure

urgenti per la ristrutturazione  industriale  di  grandi  imprese  in

stato di insolvenza»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  recante  «Norme

in materia ambientale»;

Visto il  decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  155  recante

«Attuazione  della  direttiva  2008/50/CE  relativa   alla   qualita'

dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa»;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012,  n.  207,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre  2012,  n.  231,   recante

«Disposizioni urgenti a tutela  della  salute,  dell'ambiente  e  dei

livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti  industriali

di interesse strategico nazionale»;

Visto il  decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito  con

modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni

urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico  nazionale

in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto»;

Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n.  142,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020,  n.  5,  recante  «Misure

urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno  e  per

la realizzazione di una banca di investimento»;

Visto il decreto-legge  5  gennaio  2023,  n.  2,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 3  marzo  2023,  n.  17,  recante  «Misure

urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»;

Visto il decreto-legge  18  gennaio  2024  n.  4,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  15   marzo   2024,   n.   28,   recante

«Disposizioni urgenti in  materia  di  amministrazione  straordinaria

delle imprese di carattere strategico»;

Visto il  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.  19,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante  «Ulteriori

disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa

e resilienza (PNRR)»;

Vista  la  sentenza  della  Corte  di  Giustizia  25  giugno  2024,

C-626/2022;

Ritenuta la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  predisporre

misure  di  attuazione  della  direttiva  2010/75/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio,  del  24  novembre  2010,  alla  luce  della

richiamata sentenza della Corte di Giustizia, tese  a  rafforzare  la

protezione  della  salute  pubblica  nell'esercizio  di  impianti  di

interesse strategico nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 28 gennaio 2025;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro delle imprese e  del  made  in  Italy,  di  concerto  con  i

Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute;

 

Emana

il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1

          Rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS)

                      per gli impianti ex Ilva

1. Al fine di dare  compiuta  attuazione  alle  disposizioni  della

direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  24

novembre 2010, relativa alle  emissioni  industriali,  afferenti,  in

particolare, al rapporto tra  valutazioni  sanitarie  e  riesame  del

procedimento di autorizzazione  integrata  ambientale  (AIA)  secondo

l'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di  Giustizia  25

giugno 2024,  C-626/2022,  all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  3

dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24

dicembre 2012, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il decreto adottato ai sensi del comma 2  e'  aggiornato,

almeno ogni dieci anni,  includendo  criteri  predittivi  in  ragione

degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio  per

la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali. In sede

di prima applicazione, il decreto del Ministro della salute 24 aprile

2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 28 agosto  2013,

e' aggiornato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione.

2-ter. Il rapporto di VDS, in quanto elaborato  alla  luce  delle

risultanze correlate a  un'installazione  esistente  e  operante,  ha

l'obiettivo, in coerenza con  la  normativa  dell'Unione  europea  in

materia di prevenzione e riduzione  integrate  dell'inquinamento,  di

fornire elementi di valutazione  di  carattere  sanitario,  rilevanti

anche ai fini del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.

2-quater. Resta fermo, in ordine ai rapporti tra valutazione  del

danno sanitario e AIA, quanto previsto dall'articolo 1  comma  7  del

decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.».

 

                               Art. 2

Procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli

  impianti di interesse strategico nazionale

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 29-octies, comma 5,

del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  i  gestori  degli

impianti  strategici  di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  3

dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24

dicembre 2012, n. 231, forniscono, oltre alle informazioni necessarie

ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 29-octies, il rapporto  di

valutazione del danno sanitario (VDS) relativo allo scenario emissivo

connesso all'assetto impiantistico e produttivo oggetto  dell'istanza

di  riesame.  Nelle  more  dell'aggiornamento  del  decreto  di   cui

all'articolo 1-bis, comma 2-bis, secondo periodo,  del  decreto-legge

n. 207 del 2012, i gestori degli impianti strategici di cui al  primo

periodo predispongono lo studio di valutazione di  impatto  sanitario

(VIS).

2. Lo studio di VIS a corredo  dell'istanza  di  riesame  dell'AIA,

relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico  e

produttivo interessato oggetto di riesame, e' predisposto e  valutato

sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro  della

salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126  del

31 maggio 2019, utilizzando, per la  valutazione  dell'impatto  sulla

qualita' dell'aria, i valori limite di riferimento di cui al  decreto

legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e, per la valutazione del  rischio

sanitario, i valori di  riferimento  stabiliti  dalla  norma  tecnica

US-EPA, vigente al momento  della  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto.

3. Per le attivita' di valutazione, controllo  e  monitoraggio,  il

Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica  acquisisce  il

parere dell'Istituto superiore di sanita'  (ISS)  che  opera  con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza

pubblica.  L'ISS  trasmette  al  Ministero  dell'ambiente   e   della

sicurezza energetica il parere sulla  base  della  documentazione  in

possesso,  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  dello  studio  di

valutazione dell'impatto sanitario. Ove siano necessarie integrazioni

dello studio, esse sono richieste direttamente, e senza  possibilita'

di reiterazione,  dall'ISS  al  Gestore  entro  quindici  giorni.  Il

termine di cui al terzo periodo e' sospeso sino alla produzione delle

integrazioni da parte del gestore.

4. La Commissione di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo

n. 152 del 2006 rilascia il  proprio  parere  entro  sessanta  giorni

dalla data di ricezione delle valutazioni rese ai sensi del comma  3.

Entro  dieci  giorni  dalla  data  di  ricezione  del  parere   della

Commissione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica

convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma

5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine  di  acquisire  le

determinazioni  finali  a  chiusura  del  procedimento   di   riesame

dell'autorizzazione integrata ambientale. La determinazione  motivata

conclusiva della conferenza di servizi e' rilasciata  entro  sessanta

giorni dalla data della prima riunione della conferenza medesima.

 

                               Art. 3

                      Disposizioni transitorie

1.  Nel  caso  di  procedimenti  di  riesame  di  cui  all'articolo

29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  in  corso

alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  aventi  a

oggetto impianti  strategici  gli  atti  gia'  prodotti  dal  gestore

rimangono validi se conformi a quanto previsto  dall'articolo  2,  il

parere dell'ISS e' reso entro quindici giorni dalla data  di  entrata

in vigore del presente decreto, la Commissione  di  cui  all'articolo

8-bis del decreto legislativo n.  152  del  2006,  integrata  con  un

esperto in materia sanitaria designato dal  Ministero  della  salute,

rilascia  il  proprio  parere  nei  successivi  trenta  giorni  e  la

determinazione motivata conclusiva della  conferenza  di  servizi  e'

rilasciata nei successivi trenta giorni.

                               Art. 4

                 Clausola di invarianza finanziaria

1.  All'attuazione  delle  disposizioni   previste   dal   presente

provvedimento le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse

umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione  vigente  e,

comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

                               Art. 5

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

[photo credits: https://tinyurl.com/43r8bxhv]

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