Impianti di riciclo rifiuti: il fondo di sostegno alle società di gestione è l'oggetto del decreto del ministero della Transizione ecologica 31 dicembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2022, n. 57). La disposizione è prevista ai sensi del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 e riguarda le società di gestione degli impianti di selezione e di riciclo di rifiuti in alluminio aventi codice CER 150104.
Per essere ammesse le imprese devono:
- risultare regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese e attive;
- dimostrare di aver continuato a operare nonostante la crisi;
- avere fatto registrare una riduzione dell'ammontare dei ricavi;
- risultare iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o
- alle forme esclusive e sostitutive;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive;
- non essere in stato di liquidazione né soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.
Il decreto regolamenta anche:
- le modalità di accesso ai contributi;
- l'iter di concessione delle agevolazioni;
- le condizioni per la revoca;
- gli obblighi di trasparenza del soggetto beneficiario.
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Di seguito il testo integrale del decreto del ministero della Transizione ecologica 31 dicembre 2021.
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Decreto del ministero della Transizione ecologica 31 dicembre 2021
Definizione dei criteri e delle modalita' di attuazione del fondo per
il sostegno delle societa' di gestione degli impianti di riciclo dei
rifiuti, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.
(22A01515)
(Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2022, n.57)
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha
definito le funzioni;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare,
l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
ecologica;
Vista la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, come modificata
dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 30 maggio 2018;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante
l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti nonche' l'attuazione della direttiva
(UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e
i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche alla Parte IV del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;
Visto, in particolare, l'art. 6-ter del citato decreto-legge n. 73
del 2021, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero
della transizione ecologica, un fondo di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di assicurare il sostegno
delle societa' di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che,
nell'ultimo anno di crisi pandemica da Covid-19, hanno continuato con
difficolta' a operare nonostante la crisi del sistema generata dal
calo della domanda di materiale riciclato;
Visto il comma 2 dell'art. 6-ter del citato decreto-legge n. 73 del
2021, che demanda a un decreto del Ministro della transizione
ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
la definizione dei criteri e delle modalita' di attuazione del
predetto fondo, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
Covid-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 final della
Commissione del 19 marzo 2020;
Vista la comunicazione C(2020)1863 della Commissione del 19 marzo
2020 recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 e, in
particolare, la sezione 3.1 recante aiuti sotto forma di sovvenzioni
dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali;
Visto il regolamento UE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio
2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, nonche' al decreto del Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238,
recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e
medie imprese alla disciplina comunitaria;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, in particolare,
l'art. 19, comma 5, che stabilisce che «le amministrazioni dello
Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici,
possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi
comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente
pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la
propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti
dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di
funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle
risorse finanziarie dei fondi stessi»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di
trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017,
recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma
6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni»;
Visto la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e successive integrazioni e modificazioni
e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti recanti
disposizioni in merito agli obblighi di pubblicazione delle
agevolazioni ricevute;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 53 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, in deroga
all'art. 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, consente
ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui e'
obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della
Commissione europea, in ragione delle straordinarie condizioni
determinate dall'epidemia di Covid-19, di ricevere nuovi aiuti,
previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello
nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della
comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C
(2020)1863 e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e
non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data
dell'erogazione;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e, in
particolare, l'art. 10-bis, che dispone che «I contributi e le
indennita' di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli
esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e
indipendentemente dalle modalita' di fruizione e contabilizzazione,
spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonche'
ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito
imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
(IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
Visto il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione
dei dati);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche e integrazioni;
Ritenuta la necessita' di demandare a un ente strumentale
dell'Amministrazione centrale l'adozione delle procedure informatiche
per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per
la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro
esito e per la successiva erogazione del contributo;
Vista la convenzione del 25 marzo 2021 sottoscritta tra il
Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per
l'economia circolare e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, registrata
con provvedimento della Corte dei conti n. 1329 del 12 maggio 2021;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;
Considerata la necessita' di adottare il presente decreto nelle
more della decisione della Commissione europea concernente
l'approvazione del relativo regime di aiuti, fermo restando che
l'efficacia dello stesso e' subordinata a detta approvazione;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e dotazione finanziaria
1. Il presente decreto definisce le modalita' e i criteri di
attuazione del Fondo di cui all'art. 6-ter del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del
Ministero della transizione ecologica e finalizzato a sostenere le
societa' di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che,
nell'ultimo anno di crisi pandemica da Covid-19, hanno continuato con
difficolta' a operare nonostante la crisi del sistema generata dal
calo della domanda di materiale riciclato.
2. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono
destinate le risorse iscritte su apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero della transizione ecologica, con una
dotazione pari a tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti
definizioni:
a) «decreto-legge»: il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;
b) «Ministero»: il Ministero della transizione ecologica;
c) «procedura informatica»: il sistema telematico per la
presentazione delle domande di accesso all'agevolazione per
l'erogazione della stessa, disponibile presso l'apposita sezione
dedicata presente sul sito internet del Ministero;
d) «quadro temporaneo»: la comunicazione C(2020) 1863 final del
19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale
la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
Covid-19, indicando le relative condizioni di compatibilita' con il
mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
e) «RNA»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito
dall'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modificazioni e integrazioni, operativo dal 12 agosto 2017
a seguito della pubblicazione in data 28 luglio 2017 del regolamento
n. 115 del 31 maggio 2017 e del decreto del direttore generale per
gli incentivi alle imprese, che ne disciplinano il funzionamento;
f) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) «Ricavi»: i ricavi e i compensi di cui all'art. 85, comma 1,
lettere a) e b) del TUIR.
Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Possono presentare domanda di concessione del contributo
straordinario a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 2, le
societa' di gestione degli impianti di selezione e di riciclo di
rifiuti in alluminio aventi codice CER 150104 e che, alla data di
presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti,
ulteriori requisiti:
a) risultino regolarmente costituite e iscritte al registro delle
imprese e attive;
b) dimostrino, con la dichiarazione dei redditi relativa
all'ultimo periodo di imposta, l'ultimo bilancio depositato presso il
registro delle imprese e una situazione patrimoniale e finanziaria
aggiornata, di aver continuato a operare nonostante la crisi del
sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato in
conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19;
c) abbiano registrato una riduzione dell'ammontare dei ricavi,
nelle misure previste dal successivo art. 4;
d) risultino iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o
alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla
gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335;
e) non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e
non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o
sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159;
f) non si trovino in stato di liquidazione ne' siano soggetti a
procedure concorsuali con finalita' liquidatoria.
2. Non possono, in ogni caso, essere ammessi al contributo i
soggetti che, alla data del 31 dicembre 2019, si trovavano in
condizioni tali da risultare impresa in difficolta', cosi' come
individuata all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014,
fatta eccezione per le microimprese e le piccole imprese,
classificate tali ai sensi dell'allegato I del medesimo regolamento
(UE) n. 651/2014, che possono accedere alle agevolazioni di cui al
presente decreto anche se gia' in difficolta' alla predetta data del
31 dicembre 2019, ferma restando, in ogni caso, la condizione
prevista alla lettera f) del comma 1, e purche' le imprese non
abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la
ristrutturazione.
Art. 4
Determinazione e misura del contributo straordinario
1. L'agevolazione di cui al presente decreto e' concessa in forma
di contributo in conto esercizio, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili di cui all'art. 1, comma 2, e ai sensi di
quanto previsto dalla sezione 3.1 del quadro temporaneo.
2. Il contributo e' concedibile fino al 20% (venti per cento) della
riduzione dell'ammontare dei ricavi registrata dal soggetto
richiedente nell'esercizio 2020 rispetto al valore dei ricavi
relativo all'esercizio 2019, e non puo' comunque risultare superiore
alla misura prevista dal regolamento UE 1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis».
3. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni
concedibili ai soggetti richiedenti sia superiore all'ammontare della
dotazione finanziaria di cui all'art. 1, comma 2, del presente
decreto, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in
proporzione all'importo dell'agevolazione spettante a ciascun
soggetto istante. Tutti i soggetti ammissibili alle agevolazioni
concorrono al riparto, senza alcuna priorita' connessa al momento
della presentazione della domanda.
Art. 5
Modalita' di accesso ai contributi
1. Ai fini dell'accesso al contributo di cui al presente decreto, i
soggetti istanti presentano al Ministero apposita domanda, ai sensi
del comma 3, esclusivamente tramite la procedura informatica.
2. Ciascun soggetto istante puo' presentare una sola domanda di
ammissione all'agevolazione.
3. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di
agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore
generale per l'economia circolare del Ministero, a seguito
dell'approvazione del presente decreto da parte della Commissione
europea di cui all'art. 16, comma 3. Con il medesimo provvedimento
sono resi disponibili lo schema in base al quale deve essere
presentata la domanda di ammissione alle agevolazioni, unitamente
all'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita'
istruttoria da parte del Ministero.
4. La presentazione dell'istanza e' sottoscritta dal rappresentante
legale del soggetto proponente, cosi' come risultante dal certificato
camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale e'
stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.
Art. 6
Soggetto attuatore
1. L'attivita' istruttoria di cui al presente decreto e' svolta dal
Ministero, che si avvale, sulla base della convenzione del 25 marzo
2021, citata nelle premesse, stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma
5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a.- Invitalia.
Art. 7
Concessione delle agevolazioni
1. Trascorso il termine finale per la presentazione delle domande
di accesso alle agevolazioni, il Ministero, tramite l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a. - Invitalia, verifica la completezza e la regolarita' della
domanda e della documentazione allegata, il possesso dei requisiti di
ammissibilita' sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto
istante e il rispetto del massimale di aiuti previsto dalla sezione
3.1. del quadro temporaneo.
2. Per le domande per le quali le verifiche di cui al comma 1 si
concludono negativamente, ovvero risulti incompleta la documentazione
a corredo dell'istanza, il Ministero procede alla trasmissione dei
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
3. Per le domande per le quali le verifiche di cui al comma 1 si
concludono positivamente, il Ministero, sulla base delle
dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, determina l'agevolazione
concedibile entro i limiti delle risorse di cui all'art. 1, comma 2,
tenendo conto dell'eventuale riparto, procede alla registrazione
dell'aiuto individuale sul RNA e adotta uno o piu' provvedimenti
cumulativi di concessione delle agevolazioni con decreto del
direttore generale per l'economia circolare, da pubblicare sul sito
web del Ministero (http://www.mite.gov.it), fermi, in ogni caso, gli
obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli 26
e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Le comunicazioni inerenti al procedimento di cui al presente
decreto sono effettuate dal Ministero esclusivamente attraverso posta
elettronica certificata (PEC).
Art. 8
Cumulo
1. Il contributo di cui al presente decreto e' cumulabile con altri
aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.1. del
quadro temporaneo e in generale dal citato regolamento UE 1407/2013.
Art. 9
Erogazione del contributo
1. Il contributo e' erogato dal Ministero, previa verifica della
vigenza della regolarita' contributiva del soggetto beneficiario,
tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 44-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del
documento unico di regolarita' contributiva (DURC), nonche'
dell'assenza di inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Nel caso in cui emergano delle irregolarita' nell'ambito delle
attivita' di verifica di cui al comma 1, il Ministero provvede
all'erogazione secondo le modalita' e i tempi previsti dalle
procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui
all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero a segnalare
l'inadempimento alle amministrazioni competenti secondo quanto
previsto all'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.
Art. 10
Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a:
a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti
dal Ministero ai sensi dell'art. 11, anche mediante sopralluoghi, al
fine di verificare l'effettivo svolgimento delle attivita' oggetto di
concessione dell'agevolazione e la sussistenza dei requisiti previsti
dal presente decreto;
b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e
rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o dall'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a. - Invitalia allo scopo di effettuare il monitoraggio e la
valutazione degli effetti dei benefici concessi.
Art. 11
Controlli
1. Il Ministero, successivamente all'erogazione dell'agevolazione
spettante, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle
disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione
significativo di soggetti beneficiari agevolati, la veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai medesimi
soggetti beneficiari in sede di richiesta di agevolazione. Nel caso
di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca
delle agevolazioni.
2. A tal fine, il Ministero puo' effettuare accertamenti d'ufficio
anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi
e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle
qualita' e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive
presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento
amministrativo disciplinato dal presente decreto.
Art. 12
Revoche
1. Il contributo concesso e' revocato, ferme restando le
disposizioni vigenti per le responsabilita' penali per le
dichiarazioni mendaci, in misura totale o parziale, qualora:
a) sia accertato il mancato possesso di uno o piu' requisiti di
ammissibilita' di cui al presente decreto, ovvero risulti irregolare
la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al soggetto
beneficiario e non sanabili;
b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese e
sottoscritte dal soggetto beneficiario nell'ambito del procedimento;
c) il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi di cui
all'art. 10;
d) il soggetto beneficiario non consenta le attivita' di
controllo di cui all'art. 11;
e) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle
agevolazioni di cui all'art. 8.
2. Al ricorrere dei casi di cui al comma 1, il Ministero dispone la
revoca, totale o parziale, del contributo e, anche mediante il
soggetto attuatore, procede al recupero delle risorse erogate, anche
con l'iscrizione a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fatte salve le ulteriori
sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Le risorse recuperate ai sensi del comma 2 sono versate su un
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per restare
acquisite all'erario.
Art. 13
Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario
1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di
pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente
decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e
seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124. A tali fini, i soggetti
beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista
dall'art. 1, comma 125-quinquies della citata legge n. 124 del 2017
nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla
redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in
mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di
appartenenza.
Art. 14
Trattamento dei dati personali
1. Il Ministero assicura che i dati personali di cui entra in
possesso a seguito dell'attuazione del presente decreto siano
trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
e del regolamento (UE) 2016/679.
Art. 15
Invarianza della spesa
1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse
di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dall'attivita' rimessa, ai sensi dell'art.
6, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.a.- Invitalia si provvede esclusivamente
nell'ambito della convenzione del 25 marzo 2021, citata nelle
premesse, stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Art. 16
Disposizioni finali
1. Il Ministero garantisce, ai sensi dell'art. 18-ter del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'adempimento degli obblighi di
comunicazione sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» delle
informazioni relative alla misura agevolativa di cui al decreto.
2. Con il provvedimento di cui all'art. 5, comma 3, e' definito
l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente
decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre
2011, n. 180.
3. La concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto
resta subordinata all'approvazione da parte della Commissione
europea, all'esito della notifica da parte del Ministero ai sensi
dell'art. 108, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.