Impianti di riciclo rifiuti: il fondo di sostegno alle società di gestione

Impianti di riciclo rifiuti
Il D.M. 31 dicembre 2021 rientra nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19

Impianti di riciclo rifiuti: il fondo di sostegno alle società di gestione è l'oggetto del decreto del ministero della Transizione ecologica 31 dicembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2022, n. 57). La disposizione è prevista ai sensi del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 e riguarda le società di gestione degli impianti di  selezione e di riciclo di rifiuti in alluminio aventi codice CER 150104.

Per essere ammesse le imprese devono:

  • risultare regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese e attive;
  • dimostrare di aver continuato a operare  nonostante  la  crisi;
  • avere fatto registrare una riduzione dell'ammontare dei  ricavi;
  • risultare iscritte all'assicurazione generale obbligatoria  o
  • alle  forme  esclusive  e  sostitutive;
  • non essere destinatarie  di  sanzioni interdittive;
  • non essere in stato di liquidazione né soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Il decreto regolamenta anche:

  • le modalità di accesso ai contributi;
  • l'iter di concessione delle agevolazioni;
  • le condizioni per la revoca;
  • gli obblighi di trasparenza del soggetto beneficiario.

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Di seguito il testo integrale del decreto del ministero della Transizione ecologica 31 dicembre 2021.

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Decreto del ministero della Transizione ecologica 31 dicembre 2021 

Definizione dei criteri e delle modalita' di attuazione del fondo per
il sostegno delle societa' di gestione degli impianti di riciclo  dei
rifiuti, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19.
(22A01515)

(Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2022, n.57)

 

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  che  ne  ha

definito le funzioni;

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e,  in  particolare,

l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione

ecologica;

Vista la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, come  modificata

dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio

del 30 maggio 2018;

Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  116,  recante

l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la  direttiva

2008/98/CE relativa ai rifiuti nonche' l'attuazione  della  direttiva

(UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e

i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche  alla  Parte  IV  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme  in  materia

ambientale;

Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  recante  «Misure

urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il

lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

Visto, in particolare, l'art. 6-ter del citato decreto-legge n.  73

del 2021, che istituisce, nello stato  di  previsione  del  Ministero

della transizione ecologica, un  fondo  di  3  milioni  di  euro  per

ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di  assicurare  il  sostegno

delle societa' di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che,

nell'ultimo anno di crisi pandemica da Covid-19, hanno continuato con

difficolta' a operare nonostante la crisi del  sistema  generata  dal

calo della domanda di materiale riciclato;

Visto il comma 2 dell'art. 6-ter del citato decreto-legge n. 73 del

2021, che  demanda  a  un  decreto  del  Ministro  della  transizione

ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

la definizione dei  criteri  e  delle  modalita'  di  attuazione  del

predetto fondo, nel rispetto del Quadro temporaneo per le  misure  di

aiuto di Stato a sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  del

Covid-19,  di  cui  alla  comunicazione   C(2020)1863   final   della

Commissione del 19 marzo 2020;

Vista la comunicazione C(2020)1863 della Commissione del  19  marzo

2020 recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di  Stato  a

sostegno dell'economia nell'attuale  emergenza  del  Covid-19  e,  in

particolare, la sezione 3.1 recante aiuti sotto forma di  sovvenzioni

dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali;

Visto il regolamento UE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre

2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato

sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui  alla

raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE  del  6  maggio

2003  e  all'allegato  1  al  regolamento  (UE)  n.  651/2014   della

Commissione, del 17 giugno 2014,  nonche'  al  decreto  del  Ministro

delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana del  12  ottobre  2005,  n.  238,

recante l'adeguamento dei criteri  di  individuazione  di  piccole  e

medie imprese alla disciplina comunitaria;

Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e,  in  particolare,

l'art. 19, comma 5, che  stabilisce  che  «le  amministrazioni  dello

Stato, cui sono attribuiti per legge  fondi  o  interventi  pubblici,

possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi

comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale  interamente

pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano  un  controllo

analogo a quello esercitato sui propri  servizi  e  che  svolgono  la

propria    attivita'    quasi    esclusivamente     nei     confronti

dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di

funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico  delle

risorse finanziarie dei fondi stessi»;

Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante

«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno

pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),

della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  e

successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine  di

garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di

trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e

nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati

che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le

relative informazioni alla banca dati, istituita presso il  Ministero

dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della  legge

5 marzo 2001,  n.  57,  che  assume  la  denominazione  di  «Registro

nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017,

recante «Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento  del

Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma

6, della legge 24 dicembre 2012, n.  234  e  successive  modifiche  e

integrazioni»;

Visto la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il

mercato e la concorrenza» e successive integrazioni  e  modificazioni

e,  in  particolare,  l'art.  1,  commi  125   e   seguenti   recanti

disposizioni  in  merito  agli  obblighi   di   pubblicazione   delle

agevolazioni ricevute;

Visto il decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  recante

«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'

nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma

degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive

modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 53 del decreto-legge n. 34 del 2020,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  che,  in  deroga

all'art. 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  consente

ai  soggetti  beneficiari  di  aiuti  non  rimborsati,  di   cui   e'

obbligatorio  il  recupero  in  esecuzione  di  una  decisione  della

Commissione  europea,  in  ragione  delle  straordinarie   condizioni

determinate dall'epidemia  di  Covid-19,  di  ricevere  nuovi  aiuti,

previsti da atti legislativi o  amministrativi  adottati,  a  livello

nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella  vigenza  della

comunicazione  della  Commissione  europea  del  19  marzo  2020,   C

(2020)1863 e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e

non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino  alla  data

dell'erogazione;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176   e,   in

particolare, l'art. 10-bis,  che  dispone  che  «I  contributi  e  le

indennita' di qualsiasi natura erogati in via eccezionale  a  seguito

dell'emergenza  epidemiologica  da  Covid-19  e  diversi  da   quelli

esistenti prima della  medesima  emergenza,  da  chiunque  erogati  e

indipendentemente dalle modalita' di fruizione  e  contabilizzazione,

spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione,  nonche'

ai lavoratori autonomi, non concorrono alla  formazione  del  reddito

imponibile ai fini delle imposte  sui  redditi  e  del  valore  della

produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive

(IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e

109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

Visto il regolamento UE  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla  protezione

dei dati);

Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in

materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai

documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante

«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive

modifiche e integrazioni;

Ritenuta  la  necessita'  di  demandare  a  un   ente   strumentale

dell'Amministrazione centrale l'adozione delle procedure informatiche

per la presentazione delle domande di ammissione al  contributo,  per

la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro

esito e per la successiva erogazione del contributo;

Vista  la  convenzione  del  25  marzo  2021  sottoscritta  tra  il

Ministero  della  transizione  ecologica  -  Direzione  generale  per

l'economia circolare e l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli

investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. -  Invitalia,  registrata

con provvedimento della Corte dei conti n. 1329 del 12 maggio 2021;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerata la necessita' di adottare  il  presente  decreto  nelle

more  della   decisione   della   Commissione   europea   concernente

l'approvazione del relativo  regime  di  aiuti,  fermo  restando  che

l'efficacia dello stesso e' subordinata a detta approvazione;

 

Decreta:

 

                                Art. 1

                   Oggetto e dotazione finanziaria

1. Il presente decreto  definisce  le  modalita'  e  i  criteri  di

attuazione del Fondo di  cui  all'art.  6-ter  del  decreto-legge  25

maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23

luglio  2021,  n.  106,  istituito  nello  stato  di  previsione  del

Ministero della transizione ecologica e finalizzato  a  sostenere  le

societa' di gestione degli  impianti  di  riciclo  dei  rifiuti  che,

nell'ultimo anno di crisi pandemica da Covid-19, hanno continuato con

difficolta' a operare nonostante la crisi del  sistema  generata  dal

calo della domanda di materiale riciclato.

2. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto  sono

destinate le risorse iscritte su apposito  capitolo  dello  stato  di

previsione  del  Ministero  della  transizione  ecologica,  con   una

dotazione pari a tre milioni di euro per ciascuno degli anni  2021  e

2022.

                             Art. 2

                             Definizioni

1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  si  applicano  le   seguenti

definizioni:

a) «decreto-legge»: il  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,

recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da  COVID-19,  per  le

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

b) «Ministero»: il Ministero della transizione ecologica;

c)  «procedura  informatica»:  il  sistema  telematico   per   la

presentazione  delle  domande   di   accesso   all'agevolazione   per

l'erogazione della  stessa,  disponibile  presso  l'apposita  sezione

dedicata presente sul sito internet del Ministero;

d) «quadro temporaneo»: la comunicazione C(2020) 1863  final  del

19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale

la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure

di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del

Covid-19, indicando le relative condizioni di compatibilita'  con  il

mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b),  del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

e) «RNA»: il Registro nazionale degli aiuti  di  Stato  istituito

dall'art. 52, comma 6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e

successive modificazioni e integrazioni, operativo dal 12 agosto 2017

a seguito della pubblicazione in data 28 luglio 2017 del  regolamento

n. 115 del 31 maggio 2017 e del decreto del  direttore  generale  per

gli incentivi alle imprese, che ne disciplinano il funzionamento;

f) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) «Ricavi»: i ricavi e i compensi di cui all'art. 85,  comma  1,

lettere a) e b) del TUIR.

 

                             Art. 3

                        Soggetti beneficiari

1.  Possono  presentare  domanda  di  concessione  del   contributo

straordinario a valere sul Fondo di  cui  all'art.  1,  comma  2,  le

societa' di gestione degli impianti di  selezione  e  di  riciclo  di

rifiuti in alluminio aventi codice CER 150104 e  che,  alla  data  di

presentazione  della  domanda,  siano  in  possesso   dei   seguenti,

ulteriori requisiti:

a) risultino regolarmente costituite e iscritte al registro delle

imprese e attive;

b)  dimostrino,  con  la  dichiarazione  dei   redditi   relativa

all'ultimo periodo di imposta, l'ultimo bilancio depositato presso il

registro delle imprese e una situazione  patrimoniale  e  finanziaria

aggiornata, di aver continuato a  operare  nonostante  la  crisi  del

sistema generata dal calo della domanda  di  materiale  riciclato  in

conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19;

c) abbiano registrato una riduzione  dell'ammontare  dei  ricavi,

nelle misure previste dal successivo art. 4;

d) risultino iscritte all'assicurazione generale  obbligatoria  o

alle  forme  esclusive  e  sostitutive  della  medesima  oppure  alla

gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge  8  agosto

1995, n. 335;

e) non siano  destinatarie  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi

dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e

non sussistano nei loro confronti le cause di  divieto,  decadenza  o

sospensione di cui all'art. 67 del decreto  legislativo  6  settembre

2011, n. 159;

f) non si trovino in stato di liquidazione ne' siano  soggetti  a

procedure concorsuali con finalita' liquidatoria.

2. Non possono, in  ogni  caso,  essere  ammessi  al  contributo  i

soggetti che, alla  data  del  31  dicembre  2019,  si  trovavano  in

condizioni tali da  risultare  impresa  in  difficolta',  cosi'  come

individuata all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE)  n.  651/2014,

fatta  eccezione  per  le  microimprese   e   le   piccole   imprese,

classificate tali ai sensi dell'allegato I del  medesimo  regolamento

(UE) n. 651/2014, che possono accedere alle agevolazioni  di  cui  al

presente decreto anche se gia' in difficolta' alla predetta data  del

31 dicembre  2019,  ferma  restando,  in  ogni  caso,  la  condizione

prevista alla lettera f) del  comma  1,  e  purche'  le  imprese  non

abbiano  ricevuto  aiuti  per  il  salvataggio   o   aiuti   per   la

ristrutturazione.

 

                               Art. 4

        Determinazione e misura del contributo straordinario

1. L'agevolazione di cui al presente decreto e' concessa  in  forma

di  contributo  in  conto  esercizio,  nei   limiti   delle   risorse

finanziarie disponibili di cui all'art. 1, comma 2,  e  ai  sensi  di

quanto previsto dalla sezione 3.1 del quadro temporaneo.

2. Il contributo e' concedibile fino al 20% (venti per cento) della

riduzione  dell'ammontare  dei   ricavi   registrata   dal   soggetto

richiedente  nell'esercizio  2020  rispetto  al  valore  dei   ricavi

relativo all'esercizio 2019, e non puo' comunque risultare  superiore

alla misura prevista dal regolamento UE 1407/2013  della  Commissione

del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e

108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de

minimis».

3.  Nel  caso  in  cui  l'importo  complessivo  delle  agevolazioni

concedibili ai soggetti richiedenti sia superiore all'ammontare della

dotazione finanziaria di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del  presente

decreto, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in

proporzione  all'importo  dell'agevolazione   spettante   a   ciascun

soggetto istante. Tutti  i  soggetti  ammissibili  alle  agevolazioni

concorrono al riparto, senza alcuna  priorita'  connessa  al  momento

della presentazione della domanda.

 

                             Art. 5

                 Modalita' di accesso ai contributi

1. Ai fini dell'accesso al contributo di cui al presente decreto, i

soggetti istanti presentano al Ministero apposita domanda,  ai  sensi

del comma 3, esclusivamente tramite la procedura informatica.

2. Ciascun soggetto istante puo' presentare  una  sola  domanda  di

ammissione all'agevolazione.

3. I termini e le  modalita'  di  presentazione  delle  domande  di

agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore

generale  per  l'economia  circolare   del   Ministero,   a   seguito

dell'approvazione del presente decreto  da  parte  della  Commissione

europea di cui all'art. 16, comma 3. Con  il  medesimo  provvedimento

sono resi  disponibili  lo  schema  in  base  al  quale  deve  essere

presentata la domanda di  ammissione  alle  agevolazioni,  unitamente

all'ulteriore documentazione utile  allo  svolgimento  dell'attivita'

istruttoria da parte del Ministero.

4. La presentazione dell'istanza e' sottoscritta dal rappresentante

legale del soggetto proponente, cosi' come risultante dal certificato

camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale  e'

stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.

 

                               Art. 6

                         Soggetto attuatore

1. L'attivita' istruttoria di cui al presente decreto e' svolta dal

Ministero, che si avvale, sulla base della convenzione del  25  marzo

2021, citata nelle premesse, stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 2,

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art.  19,  comma

5,  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,   con

modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  dell'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa

S.p.a.- Invitalia.

 

                             Art. 7

                   Concessione delle agevolazioni

1. Trascorso il termine finale per la presentazione  delle  domande

di  accesso  alle  agevolazioni,  il  Ministero,  tramite   l'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa

S.p.a. - Invitalia, verifica la completezza e  la  regolarita'  della

domanda e della documentazione allegata, il possesso dei requisiti di

ammissibilita' sulla  base  delle  dichiarazioni  rese  dal  soggetto

istante e il rispetto del massimale di aiuti previsto  dalla  sezione

3.1. del quadro temporaneo.

2. Per le domande per le quali le verifiche di cui al  comma  1  si

concludono negativamente, ovvero risulti incompleta la documentazione

a corredo dell'istanza, il Ministero procede  alla  trasmissione  dei

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

3. Per le domande per le quali le verifiche di cui al  comma  1  si

concludono   positivamente,   il   Ministero,   sulla   base    delle

dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, determina l'agevolazione

concedibile entro i limiti delle risorse di cui all'art. 1, comma  2,

tenendo conto  dell'eventuale  riparto,  procede  alla  registrazione

dell'aiuto individuale sul RNA e  adotta  uno  o  piu'  provvedimenti

cumulativi  di  concessione  delle  agevolazioni  con   decreto   del

direttore generale per l'economia circolare, da pubblicare  sul  sito

web del Ministero (http://www.mite.gov.it), fermi, in ogni caso,  gli

obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli  26

e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Le comunicazioni inerenti al procedimento  di  cui  al  presente

decreto sono effettuate dal Ministero esclusivamente attraverso posta

elettronica certificata (PEC).

 

                                Art. 8

                               Cumulo

1. Il contributo di cui al presente decreto e' cumulabile con altri

aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.1. del

quadro temporaneo e in generale dal citato regolamento UE 1407/2013.

                               Art. 9

                      Erogazione del contributo

1. Il contributo e' erogato dal Ministero,  previa  verifica  della

vigenza della regolarita'  contributiva  del  soggetto  beneficiario,

tramite l'acquisizione  d'ufficio,  ai  sensi  dell'art.  44-bis  del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del

documento  unico  di   regolarita'   contributiva   (DURC),   nonche'

dell'assenza di inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis  del  decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Nel caso in cui emergano delle irregolarita'  nell'ambito  delle

attivita' di verifica di  cui  al  comma  1,  il  Ministero  provvede

all'erogazione  secondo  le  modalita'  e  i  tempi  previsti   dalle

procedure  per  l'attivazione  dell'intervento  sostitutivo  di   cui

all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero  a  segnalare

l'inadempimento  alle  amministrazioni  competenti   secondo   quanto

previsto all'art. 48-bis del decreto del Presidente della  Repubblica

29 settembre 1973, n. 602.

 

                                 Art. 10

       Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a:

a) consentire e favorire,  in  ogni  fase  del  procedimento,  lo

svolgimento di tutti i controlli, ispezioni  e  monitoraggi  disposti

dal Ministero ai sensi dell'art. 11, anche mediante sopralluoghi,  al

fine di verificare l'effettivo svolgimento delle attivita' oggetto di

concessione dell'agevolazione e la sussistenza dei requisiti previsti

dal presente decreto;

b) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni,  dati  e

rapporti tecnici periodici  disposte  dal  Ministero  o  dall'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa

S.p.a. - Invitalia allo scopo di  effettuare  il  monitoraggio  e  la

valutazione degli effetti dei benefici concessi.

 

                               Art. 11

                              Controlli

1. Il Ministero, successivamente  all'erogazione  dell'agevolazione

spettante, procede allo  svolgimento  dei  controlli  previsti  dalle

disposizioni  nazionali  al  fine  di  verificare,  su  un   campione

significativo di soggetti beneficiari agevolati, la veridicita' delle

dichiarazioni sostitutive di atto  notorio  rilasciate  dai  medesimi

soggetti beneficiari in sede di richiesta di agevolazione.  Nel  caso

di esito negativo dei controlli, il  Ministero  procede  alla  revoca

delle agevolazioni.

2. A tal fine, il Ministero puo' effettuare accertamenti  d'ufficio

anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli  archivi

e dei pubblici  registri  utili  alla  verifica  degli  stati,  delle

qualita'  e  dei  fatti  riguardanti  le  dichiarazioni   sostitutive

presentate  dai  soggetti   beneficiari   durante   il   procedimento

amministrativo disciplinato dal presente decreto.

 

                                Art. 12

                               Revoche

1.  Il  contributo  concesso  e'  revocato,   ferme   restando   le

disposizioni  vigenti  per   le   responsabilita'   penali   per   le

dichiarazioni mendaci, in misura totale o parziale, qualora:

a) sia accertato il mancato possesso di uno o piu'  requisiti  di

ammissibilita' di cui al presente decreto, ovvero risulti  irregolare

la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al  soggetto

beneficiario e non sanabili;

b) risultino  false  o  non  conformi  le  dichiarazioni  rese  e

sottoscritte dal soggetto beneficiario nell'ambito del procedimento;

c) il soggetto beneficiario non  adempia  agli  obblighi  di  cui

all'art. 10;

d)  il  soggetto  beneficiario  non  consenta  le  attivita'   di

controllo di cui all'art. 11;

e) sia riscontrato il superamento  dei  limiti  di  cumulo  delle

agevolazioni di cui all'art. 8.

2. Al ricorrere dei casi di cui al comma 1, il Ministero dispone la

revoca, totale o  parziale,  del  contributo  e,  anche  mediante  il

soggetto attuatore, procede al recupero delle risorse erogate,  anche

con l'iscrizione a ruolo ai sensi del decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  fatte  salve  le  ulteriori

sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Le risorse recuperate ai sensi del comma 2 sono  versate  su  un

apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per  restare

acquisite all'erario.

 

                                   Art. 13

     Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario

1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di

pubblicazione delle  agevolazioni  ricevute  ai  sensi  del  presente

decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 125  e

seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124. A tali fini,  i  soggetti

beneficiari  sono  tenuti  a  rilasciare  la  dichiarazione  prevista

dall'art. 1, comma 125-quinquies della citata legge n. 124  del  2017

nella nota integrativa del  bilancio  oppure,  ove  non  tenuti  alla

redazione della nota integrativa, sul proprio  sito  Internet  o,  in

mancanza, sul portale digitale delle  associazioni  di  categoria  di

appartenenza.

 

                               Art. 14

                   Trattamento dei dati personali

1. Il Ministero assicura che i  dati  personali  di  cui  entra  in

possesso  a  seguito  dell'attuazione  del  presente  decreto   siano

trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196

e del regolamento (UE) 2016/679.

 

                               Art. 15

                       Invarianza della spesa

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con  le  risorse

di cui all'art. 1, comma 2,  del  presente  decreto,  senza  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dall'attivita' rimessa, ai sensi  dell'art.

6, all'Agenzia nazionale per l'attrazione  degli  investimenti  e  lo

sviluppo  d'impresa  S.p.a.-  Invitalia  si  provvede  esclusivamente

nell'ambito  della  convenzione  del  25  marzo  2021,  citata  nelle

premesse, stipulata ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del  decreto

legislativo 31 marzo 1998, n.  123  e  dell'art.  19,  comma  5,  del

decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

 

                               Art. 16

                         Disposizioni finali

1.  Il  Ministero  garantisce,  ai  sensi  dell'art.   18-ter   del

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'adempimento  degli  obblighi  di

comunicazione sulla piattaforma telematica  «Incentivi.gov.it»  delle

informazioni relative alla misura agevolativa di cui al decreto.

2. Con il provvedimento di cui all'art. 5,  comma  3,  e'  definito

l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente

decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge  11  novembre

2011, n. 180.

3. La concessione delle agevolazioni di  cui  al  presente  decreto

resta  subordinata  all'approvazione  da  parte   della   Commissione

europea, all'esito della notifica da parte  del  Ministero  ai  sensi

dell'art. 108, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

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