Impianti eolici e valutazioni ambientali: due nuovi interpelli sono stati presentati al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.
Il repowering è esente?
A questa domanda è stato chiamato a rispondere il Mase da un interpello ambientale del Comune di Agrigento. In particolare, l'amministrazione comunale ha chiesto se:
- l’intervento di repowering senza modifica dell’area occupata eseguito su un impianto eolico che, al termine dello stesso, avrà una potenza inferiore a 50 MW/p, sia, appunto, esente da qualsivoglia valutazione ambientale;
- in caso affermativo, per l’accertamento dell’assenza di variazione dell’area occupata per l’esonero dalle valutazioni ambientali possa prendersi come riferimento il fatto che l’impianto post intervento ricada nello stesso sito dell’impianto eolico originario.
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Fino a che soglia può aumentare l'impianto?
Con l'interpello 27 settembre 2024, n. 175316, Anev (associazione nazionale energia del vento) ha chiesto al Mase se, in riferimento alla soglia del 20% di aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio, al di sopra della quale scatta l'obbligo di valutazione, risulti corretta l’applicazione del criterio aritmetico di arrotondamento, espressa in numeri interi, indicata nella lettera a) comma 1 dell’art. 6-bis del D.Lgs n. 28/2011.
Di seguito i testi degli interpelli e dei relativi pareri ministeriali.
Interpello ambientale del Comune di Agrigento 29 febbraio 2024, n. 39449
Interpello ambientale ex art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006 - Chiarimenti in merito alla lettura in combinato disposto delle disposizioni di cui all’art. 47, comma 1 bis, del D.L. n. 13/2023 e dell’art. 20, comma 8, lett. a), del D.Lgs. n. 199/2021.
Spett.le Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica,
con la presente, ai sensi art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006, si intende formulare interpello ambientale avente ad oggetto i seguenti quesiti:
1. “L’art. 20, comma 8, lett. a), del D.Lgs. n. 199/2021, nella parte in cui indentifica quali aree idonee “i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20 per cento”, letto in combinato disposto con l’art. art. 47, comma 1 bis, del D.L. n. 13/2023, è da intendersi che (sino al mese di giugno 2023) l’intervento di repowering senza modifica dell’area occupata eseguito su un impianto eolico che, al termine dello stesso, avrà una potenza inferiore a 50 MW/p, è esente da qualsivoglia valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152?”; e
in caso di riscontro affermativo al quesito di cui sopra, si prega di chiarire altresì se:
2. “Per l’accertamento dell’assenza di variazione dell’area occupata per l’esonero dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come prescritto dall’art. 47, comma 1 bis del D.L. n. 13/2023, può prendersi come riferimento il fatto che l’impianto post intervento ricada nello stesso sito dell’impianto eolico originario ove, per la definizione di sito, è da intendersi quella dettata dall’art. 5, co. 3 bis, del D.Lgs. n. 28/2011?”.
La formulazione dei quesiti di cui sopra (in qualità di Ente locale responsabile delle procedure autorizzative degli interventi di repowering aventi i requisiti richiesti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011) si è resa necessaria al fine di valutare ed accertare correttamente la necessità o meno di valutazioni o verifiche ambientali preliminari alla autorizzazione dei predetti interventi in procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011.
Infatti, previa conferma del quesito di cui al punto 1, non è chiaro come dev’essere valutata l’assenza di “variazione dell’area occupata” prevista dall’art. 47, comma 1 bis, del D.L. n. 13/2023 ai fini dell’esenzione (sino al giugno 2023) dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Del resto, anche da un punto di vista sistemico, quest’ultima interpretazione sembra coerente con quanto previsto dall’articolo 20, comma 8, lettera a) del Decreto Legislativo 199/2021 che considera “aree idonee” per gli impianti eolici “i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi [...] che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20 per cento [...]”, nonché con le previsioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011 che, nel qualificare gli interventi sugli impianti eolici come “varianti non sostanziali” e dunque soggetti alla procedura abilitativa semplificata, prevede (tra gli altri) che l’impianto post intervento debba risultare collocato all’interno dello stesso sito di prima installazione ed invero:
“a) nel caso di impianti su un’unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell’impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;
b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie autorizzata più una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie autorizzata è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni.”.
Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede se, a livello generale, possano considerarsi esenti da valutazioni ambientali i repowering di impianti eolici che comportano un aumento di potenza dell’impianto sino ad un massimo di 50 MW/p e che non prevedano variazione dell’area occupata ove, per la verifica di detta variazione, è da intendersi la verifica che l’impianto post intervento risulterà collocato nello stesso sito dell’impianto originario ai sensi dell’art. 5, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 28/2011.
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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 12 dicembre 2024, n. 229004
Oggetto: Interpello ambientale ex art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006 - Chiarimenti in merito alla lettura in combinato disposto delle disposizioni di cui all’art. 47, comma 1 bis, del D.L n. 13/2023 e dell’art. 20, comma 8, lett. a), del D.Lgs. n. 199/2021.
Con nota acquisita con prot. n. 394449 del 29/02/2024 codesto Ente ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del D.Lgs. 152/2006, avente ad oggetto i quesiti dappresso riportati:
A. “L’art. 20, comma 8, lett. a), del D.Lgs. n. 199/2021, nella parte in cui indentifica quali aree idonee “i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20 per cento”, letto in combinato disposto con l’art. art. 47, comma 1 bis, del D.L. n. 13/2023, è da intendersi che (sino al mese di giugno 2023) l’intervento di repowering senza modifica dell’area occupata eseguito su un impianto eolico che, al termine dello stesso, avrà una potenza inferiore a 50 MW/p, è esente da qualsivoglia valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152?”;
Inoltre in caso di riscontro affermativo al quesito sopra riportato l’interpellante chiede di chiarire, se:
B. “Per l’accertamento dell’assenza di variazione dell’area occupata per l’esonero dalle
valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come prescritto dall’art. 47, comma 1 bis del D.L. n. 13/2023, può prendersi come riferimento il fatto che l’impianto post intervento ricada nello stesso sito dell’impianto eolico originario ove, per la definizione di sito, è da intendersi quella dettata dall’art. 5, co. 3 bis, del D.Lgs. n. 28/2011?”.
L’Ente interpellante precisa che la proposizione dell’interpello si è resa necessaria al fine di valutare ed accertare correttamente la necessità o meno di valutazioni o verifiche ambientali preliminari alla autorizzazione dei predetti interventi in procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011.
Infatti, previa conferma del quesito di cui al punto 1, non è chiaro come dev’essere valutata l’assenza di “variazione dell’area occupata” prevista dall’art. 47, comma 1 bis, del D.L. n. 13/2023 ai fini dell’esenzione (sino al giugno 2023) dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Alla luce di quanto sopra esposto, chiede pertanto se, a livello generale, possano considerarsi esenti da valutazioni ambientali i repowering di impianti eolici che comportano un aumento di potenza dell’impianto sino ad un massimo di 50 MW/p e che non prevedano variazione dell’area occupata ove, per la verifica di detta variazione, è da intendersi la verifica che l’impianto post intervento risulterà collocato nello stesso sito dell’impianto originario ai sensi dell’art. 5, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 28/2011.
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Con riferimento all’istanza formulata da codesto Ente si evidenzia che
L’articolo 47, comma 1-bis del D.L. n. 13/2023, modificato dall’articolo 9, comma 9 quinquies del D.L. n. 181/2023, prevede in via transitoria, oggi fino al 30 giugno 2025, in attuazione della normativa europea quadro per l’accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili (Reg. 2022/2577/UE, articolo 6 e 9), l’esenzione dalle valutazioni ambientali per:
a) ....(omissis)......;
b) i progetti di repowering che non prevedano variazione dell’area occupata e con
potenza complessiva, a seguito dell’intervento medesimo, sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee di cui all’articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021, contemplate nell’ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica....(omissis).....[n.b. La potenza è calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ndr]
c) .....(omissis)
Tanto premesso con riferimento al primo quesito formulato, come indicato dall’art.47 comma 1 bis del DL 13/2023, l’intervento di repowering senza modifica dell’area occupata eseguito su un impianto eolico che, al termine dello stesso, avrà una potenza inferiore a 50 MW/p, potrà essere esentato da valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 laddove ricada nelle aree idonee di cui all’articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021, contemplate nell’ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS).
Codesto Ente chiede inoltre se “Per l’accertamento dell’assenza di variazione dell’area occupata per l’esonero dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come prescritto dall’art. 47, comma 1 bis del D.L. n. 13/2023, può prendersi come riferimento il fatto che l’impianto post intervento ricada nello stesso sito dell’impianto eolico originario ove, per la definizione di sito, è da intendersi quella dettata dall’art. 5, co. 3 bis, del D.Lgs. n. 28/2011?”.
In proposito si condivide la prospettazione fornita da codesto Comune.
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Interpello di Anev 27 settembre 2024, n. 175316
Oggetto: Istanza di interpello ambientale ex art 3-septies del D. lgs. 152/2006 per la richiesta di interpretazione autentica lettera a) comma 1 dell’art. 6-bis D.lgs 28/2011 smi.
La scrivente associazione di categoria ANEV ha ricevuto da alcuni dei suoi iscritti una richiesta di interpello ambientale ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs 28-2011 smi, che prevede la sola sostituzione del rotore degli aerogeneratori eolici nel range del 20% e nessuna altra modifica (come altezza mozzo o disposizione dei rotori) all’interno di un campo eolico autorizzato.
La normativa di cui all’art. 6-bis del D.LGS 28-2011 smi introdotta con l’articolo 56, comma 1, della Legge n. 120 del 2020 (legge di semplificazione), cita:
- “1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento, ricadono nelle seguenti categorie:
a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20 per cento e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori;..”
Nella verifica della soglia prevista alla lettera a) comma 1 dell’art. 6-bis del D.Lgs 28-2011, sembra coerente applicare il criterio aritmetico di arrotondamento, in assenza di indicazioni normative puntuali diverse, in base ai principi di logica immanenti al sistema, tra i quali devono senz’altro includersi le regole dell’aritmetica.
Con la presente si richiede pertanto a Codesto Ministero se risulta corretta l’applicazione del criterio aritmetico alla soglia del 20 per cento, espressa in numeri interi, indicata nella lettera a) comma 1 dell’art. 6-bis del D.Lgs 28-2011.
Ora, come è noto, l’applicazione del criterio aritmetico comporta che l'arrotondamento debba essere effettuato per difetto quando la cifra decimale sia uguale o inferiore a 5 (0,50 centesimi), mentre debba essere per eccesso, ove la cifra decimale sia superiore a 5 (0,50).
Nella fattispecie, se la lunghezza della singola pala prevista a progetto è pari a 71m comprese le tolleranze di fabbricazione, rispetto alla pala autorizzata pari a 59m, si ottiene una variazione in aumento del 20,34% ( (71 / 59). *100).
Il silenzio del legislatore all’art. 6 bis impone l’applicazione del criterio aritmetico di arrotondamento per eccesso o per difetto al numero intero più vicino, non venendo specificato null’altro.
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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 12 dicembre 2024, n. 228686
Oggetto: Istanza di interpello ambientale ex art 3-septies del D. lgs. 152/2006 per la richiesta di interpretazione autentica lettera a) comma 1 dell’art. 6-bis D.lgs 28/2011 smi.
Con nota acquisita con prot. n. 0183079 del 09/10/2024 codesta Associazione ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del D.Lgs. 152/2006, avente ad oggetto, la richiesta di interpretazione autentica della lettera a) del comma 1 dell’art. 6-bis D.lgs 28/2011 smi.
L’associazione evidenzia che l’art. 6-bis del D.LGS 28-2011 smi introdotto con l’articolo 56, comma 1, della Legge n. 120 del 2020 statuisce che:
“1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento, ricadono nelle seguenti categorie:
a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20 per cento e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori;...”
In proposito l’associazione chiede se nella verifica della soglia prevista alla lettera a) comma 1 dell’art. 6-bis del D.Lgs 28-2011, in assenza di indicazioni normative puntuali diverse, in base ai principi di logica immanenti al sistema, tra i quali devono senz’altro includersi le regole dell’aritmetica, risulta corretta l’applicazione del criterio aritmetico di arrotondamento alla soglia del 20 per cento, espressa in numeri interi, indicata nella lettera a) comma 1 dell’art. 6-bis del D.Lgs 28-2011.
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Con riferimento all’istanza formulata da codesto Ente si premette che la richiesta di interpretazione autentica formulata non potrà trovare alcun seguito posto che si tratta di attività riservata al Legislatore, chiamato a dirimere gli eventuali dubbi in ordine ad una norma dal medesimo emanata.
L’istituto dell’interpello ambientale, disciplinato dall’art 3 septies del D.Lgs 152/2006, consente ai soggetti ivi espressamente individuati di proporre istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale.
Tanto premesso, richiamata la funzione dell’istituto dell’interpello ambientale, la scrivente provvederà a fornire riscontro all’istanza formulata in ottemperanza a quanto indicato dall’art. 3 septies del D.lgs 152/2006.
Il medesimo articolo precisa altresì che “le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di
cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di
competenza”.
Con riferimento al quesito posto, in base al principio generale per cui ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit, occorre attenersi al dettato normativo, il quale non effettua alcun riferimento al criterio aritmetico di arrotondamento, anche in coerenza con l’applicazione delle soglie, già presenti quali limiti dimensionali e quantitativi, relative alle varie categorie di opere in materia di VIA di cui agli allegati alla parte seconda del Dlg. 152/2006.
Stante quanto sopra rappresentato non si ritiene possa trovare applicazione l’operazione di arrotondamento alla soglia del 20 per cento di cui all’art 6 bis comma 1 lettera a) del D.Lgs 28/2011 dovendosi fare riferimento unicamente al valore risultante da detto calcolo percentuale.
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