Impianti fotovoltaici e compatibilità ambientale: interviene il Mase

Impianti fotovoltaici e compatibilità ambientale
Il dicastero è intervenuto in risposta a un interpello ambientale presentato dalla Provincia di Brindisi

Impianti fotovoltaici e compatibilità ambientale: il Mase ha fornito chiarimenti in risposta a un interpello ambientale presentato dalla Provincia di Brindisi.

Oggetto del quesito è sapere se siano o meno da intendersi di competenza statale le procedure di compatibilità ambientali, incluso Paur, relative a progetti di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 MW per i quali, all’entrata in vigore D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, coordinato con la legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41, sia stata già effettuata la comunicazione di avvio del procedimento.

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Inoltre, l'amministrazione provinciale chiede se, alla luce del fatto che secondo la normativa precedentemente vigente è stato disposto l’assoggettamento a Via di alcuni progetti di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 M, trovi ora, per gli impianti di cui sopra, le disposizioni del D.L. n. 13/2023.

Di seguito i testi dell'interpello e del parere del Mase.

Interpello ambientale della Provincia di Brindisi 13 dicembre 2023, n. 204215

Oggetto: decreto legge n. 13 del 24 febbraio 2023 – Applicazione ai procedimenti in corso. Richiesta di Interpello urgente ex art. 3-septies D. Lgs 152/2006.

In riferimento al DECRETO LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13, coordinato con la legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41, recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.», con la presente si rappresenta quanto segue.

A seguito di richiesta di parere, l’Ufficio legale dell’Ente scrivente, come desumibile dall’allegata nota, ha chiarito che il suddetto D.L. 13/2023, con particolare riferimento al comma 11-bis dell’art. 47, trova applicazione anche ai procedimenti in corso presso questa Provincia, ragion per cui detto articolo di fatto dispone l’incompetenza della Provincia anche in relazione ai procedimenti in corso presso la stessa in applicazione del principio generale tempus regit actum.

Presso la Provincia di Brindisi sono in corso diversi procedimenti di PAUR ex art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, parte dei quali riguardano impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 20 MW in relazione ai quali gli avvii di procedimento si sono avuti in data precedente all’entrata in vigore delle suddette disposizioni. In taluni casi questo Servizio aveva emanato provvedimenti di diniego del PAUR i quali sono stati annullati dal Tar o dal Consiglio di Stato e pertanto è necessario riaprire i procedimenti medesimi.

Al fine di evitare l’adozione di provvedimenti che potrebbero essere dichiarati nulli per carenza di competenza, con la presente si chiede di sapere se siano o meno da intendersi di competenza statale le procedure di compatibilità ambientali, incluso PAUR, relative a progetti di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 MW per i quali, all’entrata in vigore del suddetto Decreto Legge, è stata già effettuata la comunicazione di avvio del procedimento.

Inoltre questo Servizio, secondo la normativa precedentemente vigente, ha disposto l’assoggettamento a VIA di taluni progetti di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW. Allo stato attuale, pertanto, per detti impianti convivono un provvedimento di assoggettamento a VIA in forza del quale detti progetti dovrebbero essere assoggettati a Valutazione d’Impatto Ambientale e le disposizione del D.L. 13/2023 per le quali detti impianti non necessitano di alcuna verifica della compatibilità ambientale. Si chiede a codesto spett.le Ministero di chiarire tali aspetti.

Tale parere si rende necessario in ragione del fatto che in detto Decreto, non essendoci norme transitorie che disciplinano diversamente, parrebbe trovare applicazione anche ai procedimenti in corso all’entrata in vigore dello stesso.

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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 2 luglio 2024, n. 122286

Oggetto: Interpello ex art 3-septies del Digs 152/2006 - Decreto Legge 13 del 24 febbraio 2023 - Applicazione ai procedimenti in corso -

Con nota acquisita con prot. n. 204215 del 13/12/2023 codesta Provincia ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, avente ad oggetto la richiesta di chiarimento relativamente a quanto dappresso:

Con particolare riferimento al comma 11-bis dell’art. 47, l’Ente chiede se il predetto articolo possa trovare applicazione anche per i procedimenti in corso presso la detta Provincia.

Più in dettaglio l’Ente chiede di sapere se siano o meno da intendersi di competenza statale le procedure di compatibilità ambientali, incluso PAUR, relative a progetti di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 MW per i quali, all’entrata in vigore del suddetto Decreto Legge, è stata già effettuata la comunicazione di avvio del procedimento.

Chiede inoltre, alla luce del fatto che secondo la normativa precedentemente vigente è stato disposto l’assoggettamento a VIA di taluni progetti di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW se, allo stato attuale, per detti impianti trovino applicazione le disposizioni del D.L. 13/2023 per le quali detti impianti non necessitano di alcuna verifica della compatibilità ambientale.

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Con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata da codesta Provincia si rappresenta che, la valutazione ambientale per gli impianti fotovoltaici sino al 31 maggio 2021 apparteneva alla competenza regionale (con possibilità di delega alla Provincia).

L’allegato IV al D.lgs. 152/2006 prevedeva l'obbligo di sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VIA degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 1 MW.

In data 1 giugno 2021 con l’entrata in vigore del D. L. 77/2021, la competenza in materia di VIA per gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10MW è stata attribuita allo Stato (art. 31 comma 6 D.L. 77/2021).

In ordine a detta modifica, l'art. 17-undecies del D.L. 80/2021 ha chiarito che l'articolo 31 comma 6, del citato D.L. 77/2021, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021.

Da quanto sopra, facendo applicazione della norma speciale che detta il regime transitorio, consegue che i progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW (e quindi anche superiori a 20 MW), per i quali le istanze siano state presentate alla Regione competente prima del 31 luglio 2021 rimangono in capo alla medesima e ciò anche nell’ipotesi in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali.

Quanto all’art. 47 comma 11 bis del D.L. 13/2023, il medesimo non ha apportato alcuna novità sul riparto di competenze (per gli impianti di che trattasi) tra Stato e Regione per come sopra delineato, giacché ha statuito che i limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW(oggi 25 MW) e 10 Mw (oggi12 MW), purché :

a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;

b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

c) fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010.

Pertanto, per effetto della disposizione succitata, vengono incrementate le soglie di potenza minime degli impianti fotovoltaici, superate le quali gli stessi sono assoggettati alle procedure di VIA statale o di verifica di assoggettabilità a VIA da parte delle Regioni (c.d. screening di VIA regionale). Tali incrementi operano tuttavia al ricorrere delle condizioni specificate dal comma 11 bis del predetto articolo e dunque per gli impianti che rientrano in una delle fattispecie sopra dette la soglia di potenza complessiva di cui al punto 2b) dell’Allegato IV alla parte seconda del D.lg. 152/2006 (verifica di assoggettabilità a VIA di livello regionale) è innalzata da “superiore a 1 MW” a “superiore a 12 MW” e fino a 25 MW, oltre i quali per le stesse fattispecie permane la VIA statale.

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Da quanto sopra esposto, in relazione al quesito posto, consegue che facendo applicazione

del disposto contenuto nella previsione della norma speciale transitoria di cui all’art. 31, comma 6, del D.L.77/2021:

a) per le istanze di VIA relative ad impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 20MW presentate dopo il 31 luglio 2021 la competenza è dello Stato

b) per le istanze relative a progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 MW, presentate alla Regione prima del 31 luglio 2021 rimane in capo alla medesima e ciò anche nell’ipotesi in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali.

Da ultimo, per gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20MW (oggi 25MW) qualora ricorra una delle fattispecie previste dall’art. 47, comma 11 bis, del D.L. 13/2023 per la valutazione ambientale si farà riferimento anche alle soglie ivi indicate.

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