Impianti geotermici: le semplificazioni per l’installazione

Il decreto del ministero della Transizione ecologica 30 settembre 2022  riporta anche le prescrizioni per la posa in opera

Impianti geotermici: le semplificazioni per l'installazione sono riportate, insieme alle prescrizioni per la posa in opera, nel decreto del ministero della Transizione ecologica 30 settembre 2022 (nella Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2022, n. 241).

Il provvedimento riguarda le piccole utilizzazioni locali di calore  geotermico di cui all'art.  10, comma 2, D.Lgs. n. 22/2010, realizzate  mediante  l'installazione  di impianti di potenza inferiore a 2 MW che scambiano solo energia termica con il terreno.

 

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Definiti anche:

  • le disposizioni per la realizzazione degli impianti in edilizia libera o mediante procedura abilitativa semplificata (Pas);
  • le prescrizioni tecniche di carattere generale e per la perforazione;
  • la qualificazione degli installatori di impianto a sonde geotermiche;
  • i dati di progetto e di collaudo;
  • il registro telematico delle piccole utilizzazioni locali.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero della Transizione ecologica 30 settembre 2022.

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Decreto del ministero della Transizione ecologica 30 settembre 2022 

 

Prescrizioni per la posa in opera degli  impianti  di  produzione  di
calore da risorsa  geotermica,  destinata  al  riscaldamento  e  alla
climatizzazione  di  edifici  e   misure   di   semplificazione   per
l'installazione dei predetti impianti. (22A05770) 

 

(Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2022, n. 241)

 

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.

380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e

regolamentari in materia edilizia»;

Visto il decreto legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22,  recante

«Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle

risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della  legge  23

luglio 2009, n. 99»;

Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  5  del  decreto

legislativo n. 22 del  2010  si  considerano  «piccole  utilizzazioni

locali» le risorse geotermiche come definite e disciplinate dall'art.

10 del medesimo decreto e che tali utilizzazioni  non  sono  soggette

alla disciplina mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927,  n.

144, recante «Norme di  carattere  legislativo  per  disciplinare  la

ricerca  e  la  coltivazione  delle  miniere  nel  Regno»  ne'   alle

disposizioni di cui all'art. 826 del codice civile;

Considerato che l'art. 10 del decreto legislativo n.  22  del  2010

individua i limiti di potenza e  di  profondita'  dei  pozzi  per  le

piccole utilizzazioni locali, fissandoli,  rispettivamente,  a  2  MW

termici e 400 metri e che:

a)  il  comma  2  prevede  che  siano  da  considerarsi  «piccole

utilizzazioni locali» di calore geotermico quelle effettuate  tramite

l'installazione di sonde geotermiche  che  scambiano  calore  con  il

sottosuolo  senza  effettuare  il  prelievo  e  la  reimmissione  nel

sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici;

b) il comma  3  prevede  che  «Le  autorita'  competenti  per  le

funzioni  amministrative,  comprese   le   funzioni   di   vigilanza,

riguardanti le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico sono

le regioni o enti da esse delegate»;

c) il comma 5 precisa che «Le piccole utilizzazioni locali di cui

al comma 2 sono sottoposte al  rispetto  della  specifica  disciplina

emanata dalla regione  competente,  con  previsione  di  adozione  di

procedure semplificate.»;

d) il comma 6 prevede che  «Le  operazioni  per  lo  sfruttamento

delle piccole utilizzazioni locali possono essere vietate o limitate,

dall'autorita' competente, su aree gia'  oggetto  di  concessioni  di

coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o  locale,

previa valutazione delle possibili interferenze»;

e) il  comma  7  prevede  che  «le  utilizzazioni  tramite  sonde

geotermiche sono escluse dalle procedure  regionali  di  verifica  di

assoggettabilita' ambientale»;

Considerato altresi' che l'art. 17, comma 1 del decreto legislativo

n.  22  del  2010  prevede  che  le  regioni,  per  la  terraferma  e

nell'ambito della propria competenza, possano  adottare  uno  o  piu'

disciplinari tipo relativamente, in particolare:

a) ai limiti e alle prescrizioni per l'esercizio delle operazioni

di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali su aree gia'  oggetto

di titoli per la coltivazione di  risorse  geotermiche  di  interesse

nazionale o locale e/o in aree considerate inidonee allo sfruttamento

geotermico;

b) ai limiti e alle prescrizioni per l'esercizio delle operazioni

di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali sottoposte alla  sola

dichiarazione di inizio attivita';

Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,   recante

«Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso

dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva

abrogazione  delle  direttive  2001/77/CE   e   2003/30/CE»   e,   in

particolare,  l'art.  6,  comma  11,  il  quale   prevede   che   «La

comunicazione relativa alle attivita' in edilizia libera, di  cui  ai

paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi  dell'art.  12,

comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad

applicarsi, alle stesse condizioni e  modalita',  agli  impianti  ivi

previsti. Le regioni e le  province  autonome  possono  estendere  il

regime della comunicazione di cui al precedente periodo  ai  progetti

di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino

a 50 kW, nonche' agli impianti fotovoltaici di  qualsivoglia  potenza

da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia  di

valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del

mare e il Ministro per i beni e le attivita' culturali  10  settembre

2010,  recante  «Linee  guida  per  l'autorizzazione  degli  impianti

alimentati da fonti rinnovabili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 219 del 18 settembre 2010 e, in particolare,  il  punto  12.7,  il

quale prevede che «I seguenti interventi sono  considerati  attivita'

ad edilizia libera e sono  realizzati  previa  comunicazione  secondo

quanto disposto dai punti 11.9 e 11.10,  anche  per  via  telematica,

dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato  all'amministrazione

comunale:

a) impianti idroelettrici e  geotermoelettrici  aventi  tutte  le

seguenti caratteristiche (ai sensi dell'art. 123,  comma  1,  secondo

periodo e dell'art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente

della Repubblica n. 380 del 2001):

i. realizzati in edifici esistenti sempre che  non  alterino  i

volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di

uso,  non  riguardino  le  parti   strutturali   dell'edificio,   non

comportino  aumento  del  numero  delle  unita'  immobiliari  e   non

implichino incremento dei parametri urbanistici;

ii. aventi una capacita'  di  generazione  compatibile  con  il

regime di scambio sul posto.»;

Ritenuto che la sopra citata semplificazione di cui al  decreto  10

settembre  2010  possa  essere  estesa  per  analogia  agli  impianti

geotermici finalizzati al solo scambio termico con il  terreno  senza

produzione  di  energia  elettrica,  come  gli   impianti   a   sonde

geotermiche per la climatizzazione degli edifici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.

328 recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti

per l'ammissione all'esame  di  Stato  e  delle  relative  prove  per

l'esercizio di  talune  professioni,  nonche'  della  disciplina  dei

relativi ordinamenti»;

Preso atto che in materia di sistemi geotermici a pompa  di  calore

sono state adottate apposite norme tecniche, le  quali  costituiscono

un valido riferimento  per  la  realizzazione  di  questo  genere  di

impianti, relativamente  agli  aspetti  tecnici  non  definiti  dalla

vigente normativa di settore:

a) UNI  11466:2012  «Sistemi  geotermici  a  pompa  di  calore  -

requisiti per il dimensionamento e la progettazione»;

b) UNI  11467:2012  «Sistemi  geotermici  a  pompa  di  calore  -

requisiti per l'installazione»;

c) UNI  11468:2012  «Sistemi  geotermici  a  pompa  di  calore  -

requisiti ambientali»;

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei

Ministeri»;

Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante

«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e

del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso

dell'energia da fonti rinnovabili»  e,  in  particolare,  l'art.  25,

recante «Semplificazioni per  l'installazione  di  impianti  a  fonti

rinnovabili al servizio di edifici»;

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n.  34,  recante  «Misure

urgenti per il contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del

gas naturale, per lo sviluppo delle  energie  rinnovabili  e  per  il

rilancio delle politiche industriali» e, in particolare,  l'art.  15,

che, nell'apportare modificazioni all'art. 25 del decreto legislativo

n. 199 del 2021,  stabilisce  che  con  decreto  del  Ministro  della

transizione ecologica siano stabilite le prescrizioni per la posa  in

opera degli impianti di produzione di calore da  risorsa  geotermica,

ossia  sonde  geotermiche,  destinati   al   riscaldamento   e   alla

climatizzazione di edifici e alla produzione  di  energia  elettrica,

nonche' individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa

semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011

e, ancora, i casi in  cui  l'installazione  puo'  essere  considerata

attivita' in edilizia libera a condizione  che  i  predetti  impianti

abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia  termica

con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite

sonde geotermiche poste a contatto con il terreno,  senza  effettuare

prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo;

Ritenuto  di  dover  rinviare  a  un  successivo  provvedimento  la

disciplina delle prescrizioni di ordine  tecnico  relativamente  alla

posa in opera di impianti che scambiano fluidi con il  sottosuolo  in

quanto aventi caratteristiche tecniche e ambientali piu' complesse di

quelle relative agli impianti a  circuito  chiuso  e  che,  pertanto,

appare   opportuno   introdurre    preliminarmente    procedure    di

semplificazione per questi ultimi, cosi' evitando implicazioni con il

regime normativo che disciplina la tutela delle risorse  idriche  del

sottosuolo;

Considerato che il comma 6-ter dell'art. 25 del decreto legislativo

n. 199 del 2021, come introdotto dall'art. 15 del decreto-legge n. 17

del  2022,  rimanda  a  un  apposito  decreto  del   Ministro   della

transizione ecologica l'individuazione dei casi per cui si applica la

procedura abilitativa semplificata di  cui  all'art.  6  del  decreto

legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,   nonche'   i   casi   in   cui

l'installazione puo' essere considerata attivita' edilizia libera,  a

condizione che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2  MW  e

scambino solo energia termica con il terreno e che, in considerazione

dello sviluppo tecnologico  delle  attuali  applicazioni,  oltre  che

della loro diffusione e fruibilita',  ad  oggi  tali  semplificazioni

amministrative risultano appropriate per  impianti  per  una  potenza

fino ai 100 kW;

 

Decreta:

 

                               Art. 1 

                       Ambito di applicazione 

1. Il presente decreto si applica alle piccole utilizzazioni locali

di calore  geotermico  di  cui  all'art.  10,  comma  2  del  decreto

legislativo n. 22 del 2010, realizzate  mediante  l'installazione  di

impianti di potenza inferiore a  2  MW  che  scambiano  solo  energia

termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola  in

appositi impianti posti a contatto con il terreno,  senza  effettuare

prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 25, commi 6-bis e 6-ter,

del decreto legislativo n. 199 del 2021, stabilisce  le  prescrizioni

per la posa in opera degli impianti di cui al comma  1  destinati  al

riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e individua i casi in

cui la realizzazione degli impianti  medesimi,  fino  a  una  potenza

termica di 100 kW, rientra nel regime dell'edilizia libera ovvero  ai

quali  si  applica  la  procedura  abilitativa  semplificata  di  cui

all'art. 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

                               Art. 2 

                             Definizioni 

1. Agli effetti del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti

definizioni:

a)  «piccole  utilizzazioni  locali»:  gli  utilizzi  di  risorse

geotermiche di interesse locale, cosi' come definiti all'art. 10  del

decreto legislativo n. 22 del 2010;

b) «impianto a pompa di calore geotermica»: impianto  tecnologico

in cui e' presente almeno una pompa di calore geotermica, cosi'  come

definita alla  lettera  h).  Sono  assimilati  a  tale  tipologia  di

impianti quelli in cui, in alternativa alla  pompa  di  calore,  sono

presenti scambiatori di  calore  in  sola  modalita'  free-cooling  o

free-heating geotermici;

c) «potenza termica»: potenza termica  nominale  della  pompa  di

calore geotermica installata nell'impianto, erogata  alle  condizioni

di riferimento previste dalle pertinenti norme tecniche di  prodotto,

quali la UNI EN 14511-1:2018 condizionatori, refrigeratori di liquido

e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il

raffrescamento degli ambienti e refrigeratori per cicli  di  processo

con compressore elettrico - parte 1: Termini e definizioni -  per  le

pompe di calore elettriche a compressione di vapore;

d)  «fluido  termovettore»:  fluido  circolante  nell'impianto  a

circuito chiuso, impiegato per il trasporto e l'utilizzo del calore;

e) «impianto a sonde geotermiche  a  circuito  chiuso»:  impianti

definiti all'art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 22 del 2010,

muniti  di  scambiatori  termici   interrati   (sonde   geotermiche),

finalizzati al  prelievo  o  alla  cessione  di  calore  al  terreno,

comprensivi di tutte le tubazioni poste sotto la superficie del suolo

e/o sotto l'edificio, sia orizzontali che verticali, nonche' le  loro

connessioni e giunzioni, i collettori e i dispositivi di  chiusura  e

regolazione, incluse le pompe di calore (o i dispositivi  di  scambio

termico), posti nel locale tecnico dell'edificio servito;

f) «sonda geotermica»: dispositivo tecnologico, facente parte  di

un impianto a sonde geotermiche a circuito chiuso di cui alla lettera

e),  progettato  per  attuare  lo  scambio  termico  tra  il   fluido

termovettore di cui alla lettera d) in esso circolante e  il  terreno

con cui il dispositivo stesso e' in contatto. Ai  fini  del  presente

decreto, le sonde geotermiche sono distinte in:

1)  «sonde  geotermiche  orizzontali»:  dispositivi  installati

all'interno di scavi a sviluppo prevalentemente orizzontale;

2)  «sonde  geotermiche  verticali»:   dispositivi   installati

all'interno di pozzi verticali appositamente realizzati nel terreno;

g) «test di risposta termica» o  «TRT»:  prova  sperimentale  che

permette di rilevare le proprieta' di scambio termico nel sottosuolo,

necessarie per il corretto dimensionamento delle sonde geotermiche;

h) «pompa di  calore  geotermica»:  macchina  termica  capace  di

trasferire calore da una sorgente termica a  un'altra  a  temperatura

piu' alta. La pompa di calore geotermica fa parte di  un  impianto  a

sonde geotermiche a circuito chiuso ed e' destinata al  riscaldamento

e raffrescamento dell'edificio servito  o,  piu'  in  generale,  alla

produzione di acqua calda o refrigerata;

i)  «procedura  abilitativa  semplificata»  o  «PAS»:   procedura

abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo n.

28 del 2011;

l)  «registro  regionale  di  sistemi  geotermici»:  banca   dati

informatizzata contenente le coordinate geografiche, i dati tecnici e

quelli  di  carattere  ambientale  relativi  agli  impianti  a  sonde

geotermiche a circuito chiuso.

 

 

                               Art. 3 

               Disposizioni per la realizzazione degli 

             impianti in edilizia libera o mediante PAS 

1. Si considera attivita' in edilizia libera ai sensi  del  decreto

del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 la  realizzazione  di

impianti che rispettano tutte le seguenti condizioni:

a)  le  sonde  geotermiche  si  estendono,  se   orizzontali,   a

profondita' non superiore a  2  metri  dal  piano  campagna  e/o,  se

verticali, a profondita' non superiore a 80 metri dal piano campagna;

b) la potenza termica dell'impianto e' inferiore a 50 kW;

c) gli impianti  sono  realizzati  a  servizio  di  edifici  gia'

esistenti,  senza  alterarne  volumi  e  superfici,  ne'  comportando

modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti  strutturali

dell'edificio, o  aumento  del  numero  delle  unita'  immobiliari  e

incremento dei parametri urbanistici.

2. La PAS si applica alla realizzazione di impianti che  rispettano

tutte le seguenti condizioni:

a)  le  sonde  geotermiche  si  estendono,  se   orizzontali,   a

profondita' non superiore a  3  metri  dal  piano  campagna  e/o,  se

verticali,  a  profondita'  non  superiore  a  170  metri  dal  piano

campagna;

b) la potenza termica dell'impianto e' inferiore a 100 kW.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 5 del decreto legislativo n. 22  del

2010, gli impianti a sonde geotermiche a  circuito  chiuso  non  sono

soggette alla disciplina mineraria di cui al regio  decreto  n.  1443

del 1927 e all'art. 826 del codice civile.

 

                               Art. 4 

             Prescrizioni tecniche di carattere generale 

1. La progettazione degli impianti a sonde geotermiche  a  circuito

chiuso con potenza termica superiore a 50 kW  e  fino  a  100  kW  e'

effettuata determinando i parametri termici del  sottosuolo  mediante

un  TRT  o  mediante  una  adeguata  campagna  di  indagini  per   la

caratterizzazione geologica e termica dei terreni.

2. La progettazione degli impianti a sonde geotermiche  a  circuito

chiuso con  potenza  termica  non  superiore  a  50  kW  puo'  essere

effettuata, in alternativa al TRT, desumendo i parametri termici  del

sottosuolo da dati di letteratura o da stratigrafie gia'  disponibili

dell'area interessata o di siti adiacenti.

3. I materiali impiegati nell'installazione  di  impianti  a  sonde

geotermiche  a  circuito  chiuso  devono  possedere   caratteristiche

adeguate a quanto  previsto  dalle  norme  tecniche  UNI,  in  quanto

applicabili, e non devono in alcun caso alterare  le  caratteristiche

chimico-fisiche  dei  terreni  e  degli  acquiferi  interessati,  ne'

causare fenomeni di inquinamento.

4.  Il  fluido  vettore  da  utilizzare  negli  impianti  a   sonde

geotermiche a circuito chiuso deve essere a basso impatto ambientale,

con preferenza per l'acqua potabile,  eventualmente  addizionata  con

glicole propilenico a  uso  alimentare  o  altro  anticongelante  con

caratteristiche   equivalenti   in   termini    di    tossicita'    e

biodegradabilita'. Non  e'  ammesso  l'utilizzo  di  inibitori  della

corrosione.

5. Le condotte e le valvole facenti  parte  dell'impianto,  laddove

interrate, devono essere resistenti alla corrosione.

6.  Relativamente  alla  progettazione,  all'installazione  e  alla

valutazione  dei  requisiti  ambientali  degli   impianti   a   sonde

geotermiche a circuito chiuso, trovano applicazione, ove pertinenti e

applicabili, le norme tecniche UNI.

 

                               Art. 5 

              Prescrizioni tecniche per la perforazione 

1. Fermo restando il rispetto delle specifiche norme tecniche  UNI,

si applicano le seguenti prescrizioni:

a) le operazioni di scavo o perforazione  del  terreno,  ai  fini

della installazione  delle  sonde  geotermiche  di  cui  al  presente

decreto, delle tubazioni di collegamento e dei componenti di impianto

devono avvenire in modo da evitare l'inquinamento  del  sottosuolo  e

delle acque;

b) durante l'installazione degli  scambiatori  geotermici  devono

essere adottati specifici accorgimenti e procedure  atti  ad  evitare

dispersioni  di  liquidi  inquinanti  o  dannosi  sul  suolo  o   nel

sottosuolo;

c) devono essere adottate  specifiche  precauzioni  tecniche  per

evitare il contatto idraulico tra le falde e il loro rimescolamento;

d) gli sbancamenti per la posa in opera di sonde orizzontali  non

devono pregiudicare la stabilita' dei terreni interessati.

2. Per la realizzazione delle sonde geotermiche  e'  necessaria  la

direzione  lavori  del  cantiere  di  perforazione  da  parte  di  un

professionista abilitato all'esercizio della professione  e  iscritto

al proprio albo professionale, in possesso delle competenze  previste

dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  328  del   2001

relativamente agli aspetti  geologici,  idrogeologici,  ambientali  e

degli eventuali impatti termici sul sottosuolo.

 

                               Art. 6 

                  Qualificazione degli installatori 

                   di impianto a sonde geotermiche 

1. Le installazioni di impianti geotermici a circuito chiuso devono

essere realizzate da soggetti  specializzati,  operanti  nel  settore

della perforazione e dello scavo di  terreni.  Il  personale  adibito

allo svolgimento delle operazioni di cui al primo periodo deve essere

qualificato  a  svolgere  tale  tipo  di  attivita'  ai  sensi  della

normativa ambientale e sulla sicurezza dei cantieri.

2. Per  quanto  attiene  ai  requisiti  e  alle  modalita'  per  la

certificazione di qualita' delle imprese operanti nel  settore  della

installazione delle  sonde  geotermiche,  si  applica  la  norma  UNI

11517:2013 «Sistemi geotermici a pompa di calore - requisiti  per  la

qualificazione delle imprese che realizzano scambiatori geotermici».

 

                               Art. 7 

                   Dati di progetto e di collaudo

1. Ai fini di controllo  e  per  la  verifica  degli  obiettivi  di

risparmio energetico, l'impianto deve essere  iscritto,  a  cura  del

proponente,  nel  registro  telematico  delle  piccole  utilizzazioni

locali predisposto ai sensi  dell'art.  8,  nel  rispetto  di  quanto

previsto dal presente articolo.

2. Per gli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso in regime

di edilizia libera di cui all'art. 3, comma  1,  le  informazioni  da

inserire nel registro telematico delle piccole  utilizzazioni  locali

sono limitate a:

a) generalita' del proponente;

b) data di inizio e data di fine lavori;

c) ditta esecutrice;

d) tipologia delle installazioni;

e) ubicazione delle installazioni (provincia,  comune,  frazione,

indirizzo);

f) coordinate geografiche delle installazioni geotermiche;

g) potenza termica dell'impianto;

h) breve descrizione dell'impianto;

i) esito del collaudo.

3. Per gli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso in regime

di PAS di cui all'art. 3, comma 2, le informazioni  da  inserire  nel

registro telematico delle piccole utilizzazioni locali sono:

a) data inizio lavori;

b) dati catastali relativi all'immobile e dati  anagrafici  della

proprieta';

c) assenso della  proprieta',  se  diversa  dal  richiedente,  in

merito all'installazione di sonde geotermiche nel sottosuolo;

d) assenso del confinante, qualora la realizzazione  delle  sonde

geotermiche dovesse ricadere entro 2 metri dal confine di proprieta';

e) coordinate geografiche delle installazioni;

f) progetto del sistema  geotermico,  con  la  descrizione  delle

opere da  eseguire  e  il  loro  dimensionamento,  che  comprende  la

modellazione  del   sottosuolo   sotto   il   profilo   geologico   e

idrogeologico, nonche' la previsione degli eventuali impatti  termici

sul sottosuolo. Il progetto  include  l'indicazione  delle  verifiche

tecniche  di  collaudo  del  sistema  geotermico  da  realizzare.  Il

progetto e' elaborato e sottoscritto da  un  tecnico  abilitato  alla

professione e iscritto al proprio albo professionale;

g) data di fine lavori;

h) relazione tecnica sulle opere eseguite, redatta e sottoscritta

da un tecnico abilitato alla professione e iscritto al  proprio  albo

professionale, comprensiva dei risultati delle verifiche tecniche  di

collaudo  del  sistema  geotermico,   anche   in   riferimento   alle

modellazioni geologiche, idrogeologiche e ambientali di progetto.

4. Per impianti con potenza termica superiore a 50 kW devono essere

forniti, oltre a quanto indicato  al  precedente  comma,  i  seguenti

elaborati, redatti  e  sottoscritti  da  un  tecnico  abilitato  alla

professione e iscritto ad apposito albo professionale:

a) relazione tecnica dei risultati del  TRT  o,  in  alternativa,

relazione  tecnica  della  campagna  di  indagini  adottata  per   la

caratterizzazione geologica e termica dei terreni;

b) piano di monitoraggio delle temperature a  regime  del  fluido

vettore circolante, sia all'inizio che alla fine di ciascuna stagione

di esercizio.

 

                               Art. 8 

                         Registro telematico 

                 delle piccole utilizzazioni locali 

1. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, conformemente all'art.  10,  comma  3  del  decreto

legislativo n. 22 del 2010, la regione o la provincia autonoma:

a)  istituisce   procedure   telematiche   di   registrazione   e

monitoraggio  delle  piccole  utilizzazioni  locali   ricadenti   nel

territorio  di  propria  competenza  e  rientranti   nell'ambito   di

applicazione del presente decreto, ovvero adegua quelle esistenti  in

base alle disposizioni di cui al presente decreto;

b)  definisce  le  modalita'  di  effettuazione  di  controlli  a

campione  relativamente  agli  adempimenti  previsti   dal   presente

decreto, con  l'obiettivo  di  verificare  la  rispondenza  dei  dati

inseriti nel registro telematico delle piccole utilizzazioni  locali,

di cui alle previsioni progettuali, con gli  impianti  effettivamente

ubicati e realizzati.

2. Ai fini di cui all'art. 7, l'inserimento dei  dati  di  progetto

nel registro telematico di cui al comma 1, lettera a) avviene entro i

trenta giorni antecedenti la data di inizio  lavori  e  l'inserimento

dei dati di collaudo nel registro medesimo  avviene  entro  i  trenta

giorni successivi alla data di fine lavori.

3. Le procedure telematiche di registrazione  fanno  riferimento  a

strumenti  cartografici  informatizzati   o   «geo   riferiti»,   che

contengano i vincoli, i divieti, le aree di salvaguardia e rispetto e

le  altre  indicazioni  o  prescrizioni  di  carattere   territoriale

eventualmente introdotte dalle autorita' competenti  con  riferimento

agli impianti di cui al presente decreto.

4. Mediante i registri degli impianti di produzione  di  calore  da

risorsa geotermica la regione o la  provincia  autonoma  effettua  il

monitoraggio annuale sulla diffusione dei predetti impianti  a  fonti

rinnovabili, comunicando l'esito di tale  monitoraggio  al  Ministero

della transizione ecologica ai fini della determinazione dell'energia

rinnovabile prodotta.

 

                               Art. 9 

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla

data  della  sua  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana.

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