Impianti geotermici: le semplificazioni per l'installazione sono riportate, insieme alle prescrizioni per la posa in opera, nel decreto del ministero della Transizione ecologica 30 settembre 2022 (nella Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2022, n. 241).
Il provvedimento riguarda le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico di cui all'art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 22/2010, realizzate mediante l'installazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW che scambiano solo energia termica con il terreno.
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Definiti anche:
- le disposizioni per la realizzazione degli impianti in edilizia libera o mediante procedura abilitativa semplificata (Pas);
- le prescrizioni tecniche di carattere generale e per la perforazione;
- la qualificazione degli installatori di impianto a sonde geotermiche;
- i dati di progetto e di collaudo;
- il registro telematico delle piccole utilizzazioni locali.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero della Transizione ecologica 30 settembre 2022.
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Decreto del ministero della Transizione ecologica 30 settembre 2022
Prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di
calore da risorsa geotermica, destinata al riscaldamento e alla
climatizzazione di edifici e misure di semplificazione per
l'installazione dei predetti impianti. (22A05770)
(Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2022, n. 241)
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia»;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, recante
«Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle
risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23
luglio 2009, n. 99»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 5 del decreto
legislativo n. 22 del 2010 si considerano «piccole utilizzazioni
locali» le risorse geotermiche come definite e disciplinate dall'art.
10 del medesimo decreto e che tali utilizzazioni non sono soggette
alla disciplina mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n.
144, recante «Norme di carattere legislativo per disciplinare la
ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno» ne' alle
disposizioni di cui all'art. 826 del codice civile;
Considerato che l'art. 10 del decreto legislativo n. 22 del 2010
individua i limiti di potenza e di profondita' dei pozzi per le
piccole utilizzazioni locali, fissandoli, rispettivamente, a 2 MW
termici e 400 metri e che:
a) il comma 2 prevede che siano da considerarsi «piccole
utilizzazioni locali» di calore geotermico quelle effettuate tramite
l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il
sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel
sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici;
b) il comma 3 prevede che «Le autorita' competenti per le
funzioni amministrative, comprese le funzioni di vigilanza,
riguardanti le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico sono
le regioni o enti da esse delegate»;
c) il comma 5 precisa che «Le piccole utilizzazioni locali di cui
al comma 2 sono sottoposte al rispetto della specifica disciplina
emanata dalla regione competente, con previsione di adozione di
procedure semplificate.»;
d) il comma 6 prevede che «Le operazioni per lo sfruttamento
delle piccole utilizzazioni locali possono essere vietate o limitate,
dall'autorita' competente, su aree gia' oggetto di concessioni di
coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale,
previa valutazione delle possibili interferenze»;
e) il comma 7 prevede che «le utilizzazioni tramite sonde
geotermiche sono escluse dalle procedure regionali di verifica di
assoggettabilita' ambientale»;
Considerato altresi' che l'art. 17, comma 1 del decreto legislativo
n. 22 del 2010 prevede che le regioni, per la terraferma e
nell'ambito della propria competenza, possano adottare uno o piu'
disciplinari tipo relativamente, in particolare:
a) ai limiti e alle prescrizioni per l'esercizio delle operazioni
di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali su aree gia' oggetto
di titoli per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse
nazionale o locale e/o in aree considerate inidonee allo sfruttamento
geotermico;
b) ai limiti e alle prescrizioni per l'esercizio delle operazioni
di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali sottoposte alla sola
dichiarazione di inizio attivita';
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante
«Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e, in
particolare, l'art. 6, comma 11, il quale prevede che «La
comunicazione relativa alle attivita' in edilizia libera, di cui ai
paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'art. 12,
comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad
applicarsi, alle stesse condizioni e modalita', agli impianti ivi
previsti. Le regioni e le province autonome possono estendere il
regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti
di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino
a 50 kW, nonche' agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza
da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di
valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministro per i beni e le attivita' culturali 10 settembre
2010, recante «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 219 del 18 settembre 2010 e, in particolare, il punto 12.7, il
quale prevede che «I seguenti interventi sono considerati attivita'
ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo
quanto disposto dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica,
dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione
comunale:
a) impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi tutte le
seguenti caratteristiche (ai sensi dell'art. 123, comma 1, secondo
periodo e dell'art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001):
i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i
volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di
uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non
comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non
implichino incremento dei parametri urbanistici;
ii. aventi una capacita' di generazione compatibile con il
regime di scambio sul posto.»;
Ritenuto che la sopra citata semplificazione di cui al decreto 10
settembre 2010 possa essere estesa per analogia agli impianti
geotermici finalizzati al solo scambio termico con il terreno senza
produzione di energia elettrica, come gli impianti a sonde
geotermiche per la climatizzazione degli edifici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328 recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per
l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
Preso atto che in materia di sistemi geotermici a pompa di calore
sono state adottate apposite norme tecniche, le quali costituiscono
un valido riferimento per la realizzazione di questo genere di
impianti, relativamente agli aspetti tecnici non definiti dalla
vigente normativa di settore:
a) UNI 11466:2012 «Sistemi geotermici a pompa di calore -
requisiti per il dimensionamento e la progettazione»;
b) UNI 11467:2012 «Sistemi geotermici a pompa di calore -
requisiti per l'installazione»;
c) UNI 11468:2012 «Sistemi geotermici a pompa di calore -
requisiti ambientali»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili» e, in particolare, l'art. 25,
recante «Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti
rinnovabili al servizio di edifici»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il
rilancio delle politiche industriali» e, in particolare, l'art. 15,
che, nell'apportare modificazioni all'art. 25 del decreto legislativo
n. 199 del 2021, stabilisce che con decreto del Ministro della
transizione ecologica siano stabilite le prescrizioni per la posa in
opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica,
ossia sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla
climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica,
nonche' individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa
semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011
e, ancora, i casi in cui l'installazione puo' essere considerata
attivita' in edilizia libera a condizione che i predetti impianti
abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica
con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite
sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare
prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo;
Ritenuto di dover rinviare a un successivo provvedimento la
disciplina delle prescrizioni di ordine tecnico relativamente alla
posa in opera di impianti che scambiano fluidi con il sottosuolo in
quanto aventi caratteristiche tecniche e ambientali piu' complesse di
quelle relative agli impianti a circuito chiuso e che, pertanto,
appare opportuno introdurre preliminarmente procedure di
semplificazione per questi ultimi, cosi' evitando implicazioni con il
regime normativo che disciplina la tutela delle risorse idriche del
sottosuolo;
Considerato che il comma 6-ter dell'art. 25 del decreto legislativo
n. 199 del 2021, come introdotto dall'art. 15 del decreto-legge n. 17
del 2022, rimanda a un apposito decreto del Ministro della
transizione ecologica l'individuazione dei casi per cui si applica la
procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonche' i casi in cui
l'installazione puo' essere considerata attivita' edilizia libera, a
condizione che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e
scambino solo energia termica con il terreno e che, in considerazione
dello sviluppo tecnologico delle attuali applicazioni, oltre che
della loro diffusione e fruibilita', ad oggi tali semplificazioni
amministrative risultano appropriate per impianti per una potenza
fino ai 100 kW;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle piccole utilizzazioni locali
di calore geotermico di cui all'art. 10, comma 2 del decreto
legislativo n. 22 del 2010, realizzate mediante l'installazione di
impianti di potenza inferiore a 2 MW che scambiano solo energia
termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in
appositi impianti posti a contatto con il terreno, senza effettuare
prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 25, commi 6-bis e 6-ter,
del decreto legislativo n. 199 del 2021, stabilisce le prescrizioni
per la posa in opera degli impianti di cui al comma 1 destinati al
riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e individua i casi in
cui la realizzazione degli impianti medesimi, fino a una potenza
termica di 100 kW, rientra nel regime dell'edilizia libera ovvero ai
quali si applica la procedura abilitativa semplificata di cui
all'art. 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011.
Art. 2
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) «piccole utilizzazioni locali»: gli utilizzi di risorse
geotermiche di interesse locale, cosi' come definiti all'art. 10 del
decreto legislativo n. 22 del 2010;
b) «impianto a pompa di calore geotermica»: impianto tecnologico
in cui e' presente almeno una pompa di calore geotermica, cosi' come
definita alla lettera h). Sono assimilati a tale tipologia di
impianti quelli in cui, in alternativa alla pompa di calore, sono
presenti scambiatori di calore in sola modalita' free-cooling o
free-heating geotermici;
c) «potenza termica»: potenza termica nominale della pompa di
calore geotermica installata nell'impianto, erogata alle condizioni
di riferimento previste dalle pertinenti norme tecniche di prodotto,
quali la UNI EN 14511-1:2018 condizionatori, refrigeratori di liquido
e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il
raffrescamento degli ambienti e refrigeratori per cicli di processo
con compressore elettrico - parte 1: Termini e definizioni - per le
pompe di calore elettriche a compressione di vapore;
d) «fluido termovettore»: fluido circolante nell'impianto a
circuito chiuso, impiegato per il trasporto e l'utilizzo del calore;
e) «impianto a sonde geotermiche a circuito chiuso»: impianti
definiti all'art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 22 del 2010,
muniti di scambiatori termici interrati (sonde geotermiche),
finalizzati al prelievo o alla cessione di calore al terreno,
comprensivi di tutte le tubazioni poste sotto la superficie del suolo
e/o sotto l'edificio, sia orizzontali che verticali, nonche' le loro
connessioni e giunzioni, i collettori e i dispositivi di chiusura e
regolazione, incluse le pompe di calore (o i dispositivi di scambio
termico), posti nel locale tecnico dell'edificio servito;
f) «sonda geotermica»: dispositivo tecnologico, facente parte di
un impianto a sonde geotermiche a circuito chiuso di cui alla lettera
e), progettato per attuare lo scambio termico tra il fluido
termovettore di cui alla lettera d) in esso circolante e il terreno
con cui il dispositivo stesso e' in contatto. Ai fini del presente
decreto, le sonde geotermiche sono distinte in:
1) «sonde geotermiche orizzontali»: dispositivi installati
all'interno di scavi a sviluppo prevalentemente orizzontale;
2) «sonde geotermiche verticali»: dispositivi installati
all'interno di pozzi verticali appositamente realizzati nel terreno;
g) «test di risposta termica» o «TRT»: prova sperimentale che
permette di rilevare le proprieta' di scambio termico nel sottosuolo,
necessarie per il corretto dimensionamento delle sonde geotermiche;
h) «pompa di calore geotermica»: macchina termica capace di
trasferire calore da una sorgente termica a un'altra a temperatura
piu' alta. La pompa di calore geotermica fa parte di un impianto a
sonde geotermiche a circuito chiuso ed e' destinata al riscaldamento
e raffrescamento dell'edificio servito o, piu' in generale, alla
produzione di acqua calda o refrigerata;
i) «procedura abilitativa semplificata» o «PAS»: procedura
abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo n.
28 del 2011;
l) «registro regionale di sistemi geotermici»: banca dati
informatizzata contenente le coordinate geografiche, i dati tecnici e
quelli di carattere ambientale relativi agli impianti a sonde
geotermiche a circuito chiuso.
Art. 3
Disposizioni per la realizzazione degli
impianti in edilizia libera o mediante PAS
1. Si considera attivita' in edilizia libera ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 la realizzazione di
impianti che rispettano tutte le seguenti condizioni:
a) le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a
profondita' non superiore a 2 metri dal piano campagna e/o, se
verticali, a profondita' non superiore a 80 metri dal piano campagna;
b) la potenza termica dell'impianto e' inferiore a 50 kW;
c) gli impianti sono realizzati a servizio di edifici gia'
esistenti, senza alterarne volumi e superfici, ne' comportando
modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali
dell'edificio, o aumento del numero delle unita' immobiliari e
incremento dei parametri urbanistici.
2. La PAS si applica alla realizzazione di impianti che rispettano
tutte le seguenti condizioni:
a) le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a
profondita' non superiore a 3 metri dal piano campagna e/o, se
verticali, a profondita' non superiore a 170 metri dal piano
campagna;
b) la potenza termica dell'impianto e' inferiore a 100 kW.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 5 del decreto legislativo n. 22 del
2010, gli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso non sono
soggette alla disciplina mineraria di cui al regio decreto n. 1443
del 1927 e all'art. 826 del codice civile.
Art. 4
Prescrizioni tecniche di carattere generale
1. La progettazione degli impianti a sonde geotermiche a circuito
chiuso con potenza termica superiore a 50 kW e fino a 100 kW e'
effettuata determinando i parametri termici del sottosuolo mediante
un TRT o mediante una adeguata campagna di indagini per la
caratterizzazione geologica e termica dei terreni.
2. La progettazione degli impianti a sonde geotermiche a circuito
chiuso con potenza termica non superiore a 50 kW puo' essere
effettuata, in alternativa al TRT, desumendo i parametri termici del
sottosuolo da dati di letteratura o da stratigrafie gia' disponibili
dell'area interessata o di siti adiacenti.
3. I materiali impiegati nell'installazione di impianti a sonde
geotermiche a circuito chiuso devono possedere caratteristiche
adeguate a quanto previsto dalle norme tecniche UNI, in quanto
applicabili, e non devono in alcun caso alterare le caratteristiche
chimico-fisiche dei terreni e degli acquiferi interessati, ne'
causare fenomeni di inquinamento.
4. Il fluido vettore da utilizzare negli impianti a sonde
geotermiche a circuito chiuso deve essere a basso impatto ambientale,
con preferenza per l'acqua potabile, eventualmente addizionata con
glicole propilenico a uso alimentare o altro anticongelante con
caratteristiche equivalenti in termini di tossicita' e
biodegradabilita'. Non e' ammesso l'utilizzo di inibitori della
corrosione.
5. Le condotte e le valvole facenti parte dell'impianto, laddove
interrate, devono essere resistenti alla corrosione.
6. Relativamente alla progettazione, all'installazione e alla
valutazione dei requisiti ambientali degli impianti a sonde
geotermiche a circuito chiuso, trovano applicazione, ove pertinenti e
applicabili, le norme tecniche UNI.
Art. 5
Prescrizioni tecniche per la perforazione
1. Fermo restando il rispetto delle specifiche norme tecniche UNI,
si applicano le seguenti prescrizioni:
a) le operazioni di scavo o perforazione del terreno, ai fini
della installazione delle sonde geotermiche di cui al presente
decreto, delle tubazioni di collegamento e dei componenti di impianto
devono avvenire in modo da evitare l'inquinamento del sottosuolo e
delle acque;
b) durante l'installazione degli scambiatori geotermici devono
essere adottati specifici accorgimenti e procedure atti ad evitare
dispersioni di liquidi inquinanti o dannosi sul suolo o nel
sottosuolo;
c) devono essere adottate specifiche precauzioni tecniche per
evitare il contatto idraulico tra le falde e il loro rimescolamento;
d) gli sbancamenti per la posa in opera di sonde orizzontali non
devono pregiudicare la stabilita' dei terreni interessati.
2. Per la realizzazione delle sonde geotermiche e' necessaria la
direzione lavori del cantiere di perforazione da parte di un
professionista abilitato all'esercizio della professione e iscritto
al proprio albo professionale, in possesso delle competenze previste
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001
relativamente agli aspetti geologici, idrogeologici, ambientali e
degli eventuali impatti termici sul sottosuolo.
Art. 6
Qualificazione degli installatori
di impianto a sonde geotermiche
1. Le installazioni di impianti geotermici a circuito chiuso devono
essere realizzate da soggetti specializzati, operanti nel settore
della perforazione e dello scavo di terreni. Il personale adibito
allo svolgimento delle operazioni di cui al primo periodo deve essere
qualificato a svolgere tale tipo di attivita' ai sensi della
normativa ambientale e sulla sicurezza dei cantieri.
2. Per quanto attiene ai requisiti e alle modalita' per la
certificazione di qualita' delle imprese operanti nel settore della
installazione delle sonde geotermiche, si applica la norma UNI
11517:2013 «Sistemi geotermici a pompa di calore - requisiti per la
qualificazione delle imprese che realizzano scambiatori geotermici».
Art. 7
Dati di progetto e di collaudo
1. Ai fini di controllo e per la verifica degli obiettivi di
risparmio energetico, l'impianto deve essere iscritto, a cura del
proponente, nel registro telematico delle piccole utilizzazioni
locali predisposto ai sensi dell'art. 8, nel rispetto di quanto
previsto dal presente articolo.
2. Per gli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso in regime
di edilizia libera di cui all'art. 3, comma 1, le informazioni da
inserire nel registro telematico delle piccole utilizzazioni locali
sono limitate a:
a) generalita' del proponente;
b) data di inizio e data di fine lavori;
c) ditta esecutrice;
d) tipologia delle installazioni;
e) ubicazione delle installazioni (provincia, comune, frazione,
indirizzo);
f) coordinate geografiche delle installazioni geotermiche;
g) potenza termica dell'impianto;
h) breve descrizione dell'impianto;
i) esito del collaudo.
3. Per gli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso in regime
di PAS di cui all'art. 3, comma 2, le informazioni da inserire nel
registro telematico delle piccole utilizzazioni locali sono:
a) data inizio lavori;
b) dati catastali relativi all'immobile e dati anagrafici della
proprieta';
c) assenso della proprieta', se diversa dal richiedente, in
merito all'installazione di sonde geotermiche nel sottosuolo;
d) assenso del confinante, qualora la realizzazione delle sonde
geotermiche dovesse ricadere entro 2 metri dal confine di proprieta';
e) coordinate geografiche delle installazioni;
f) progetto del sistema geotermico, con la descrizione delle
opere da eseguire e il loro dimensionamento, che comprende la
modellazione del sottosuolo sotto il profilo geologico e
idrogeologico, nonche' la previsione degli eventuali impatti termici
sul sottosuolo. Il progetto include l'indicazione delle verifiche
tecniche di collaudo del sistema geotermico da realizzare. Il
progetto e' elaborato e sottoscritto da un tecnico abilitato alla
professione e iscritto al proprio albo professionale;
g) data di fine lavori;
h) relazione tecnica sulle opere eseguite, redatta e sottoscritta
da un tecnico abilitato alla professione e iscritto al proprio albo
professionale, comprensiva dei risultati delle verifiche tecniche di
collaudo del sistema geotermico, anche in riferimento alle
modellazioni geologiche, idrogeologiche e ambientali di progetto.
4. Per impianti con potenza termica superiore a 50 kW devono essere
forniti, oltre a quanto indicato al precedente comma, i seguenti
elaborati, redatti e sottoscritti da un tecnico abilitato alla
professione e iscritto ad apposito albo professionale:
a) relazione tecnica dei risultati del TRT o, in alternativa,
relazione tecnica della campagna di indagini adottata per la
caratterizzazione geologica e termica dei terreni;
b) piano di monitoraggio delle temperature a regime del fluido
vettore circolante, sia all'inizio che alla fine di ciascuna stagione
di esercizio.
Art. 8
Registro telematico
delle piccole utilizzazioni locali
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, conformemente all'art. 10, comma 3 del decreto
legislativo n. 22 del 2010, la regione o la provincia autonoma:
a) istituisce procedure telematiche di registrazione e
monitoraggio delle piccole utilizzazioni locali ricadenti nel
territorio di propria competenza e rientranti nell'ambito di
applicazione del presente decreto, ovvero adegua quelle esistenti in
base alle disposizioni di cui al presente decreto;
b) definisce le modalita' di effettuazione di controlli a
campione relativamente agli adempimenti previsti dal presente
decreto, con l'obiettivo di verificare la rispondenza dei dati
inseriti nel registro telematico delle piccole utilizzazioni locali,
di cui alle previsioni progettuali, con gli impianti effettivamente
ubicati e realizzati.
2. Ai fini di cui all'art. 7, l'inserimento dei dati di progetto
nel registro telematico di cui al comma 1, lettera a) avviene entro i
trenta giorni antecedenti la data di inizio lavori e l'inserimento
dei dati di collaudo nel registro medesimo avviene entro i trenta
giorni successivi alla data di fine lavori.
3. Le procedure telematiche di registrazione fanno riferimento a
strumenti cartografici informatizzati o «geo riferiti», che
contengano i vincoli, i divieti, le aree di salvaguardia e rispetto e
le altre indicazioni o prescrizioni di carattere territoriale
eventualmente introdotte dalle autorita' competenti con riferimento
agli impianti di cui al presente decreto.
4. Mediante i registri degli impianti di produzione di calore da
risorsa geotermica la regione o la provincia autonoma effettua il
monitoraggio annuale sulla diffusione dei predetti impianti a fonti
rinnovabili, comunicando l'esito di tale monitoraggio al Ministero
della transizione ecologica ai fini della determinazione dell'energia
rinnovabile prodotta.
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.