Impianti rifiuti e Pnrr: riallocate le risorse non assegnate. A renderlo noto il decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 27 gennaio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2023, n. 62, recante «Riallocazione nelle linee di intervento B e C relative all'investimento PNRR M2 C1 I 1.2 delle risorse residue non assegnate a valere sulle linee di intervento A, B e D relative all'investimento medesimo».
Le linee della M2, C1, 1.2
- linea d’intervento A: ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici;
- linea d’intervento B: ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone;
- linea d’intervento C: realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, chimico, "Plastic Hubs"), compresi i rifiuti di plastica in mare (marine litter);
- linea d’intervento D: infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post consumo, ammodernamento dell’impiantistica e realizzazzione di nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica cd. “Textile Hubs”.
Clicca qui per l'Osservatorio Pnrr
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 27 gennaio 2023.
Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui
Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 27 gennaio 2023
Riallocazione nelle linee di intervento B e C relative
all'investimento PNRR M2 C1 I 1.2 delle risorse residue non assegnate
a valere sulle linee di intervento A, B, e D relative
all'investimento medesimo. (23A01536)
(Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2023, n.62)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha
definito le funzioni;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con
modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare
l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
ecologica;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con
modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, nello specifico, l'art. 4, comma 1, che recita «Il
Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» a decorrere dal
12 novembre 2022;
Vista la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante
l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti nonche' l'attuazione della direttiva
(UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e
i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche alla Parte IV del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale;
Visto il regolamento 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del
regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, gli articoli 9 e 17,
che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio «non arrecare
un danno significativo» («Do no significant harm» o «DNSH»);
Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01,
recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non
arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul
dispositivo per la ripresa e la resilienza», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 58 del 18 febbraio 2021;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione
europea, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852
del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio
tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa
considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo
sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n.
1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di
attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 «General block exemption
regulation» (GBER), in merito alle categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Atteso l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il
principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato
nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22
del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di
prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le
frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei
Fondi che sono stati indebitamente assegnati nonche' di garantire
l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del
regolamento (UE) 2021/241;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione
europea, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori
comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della
ripresa e della resilienza;
Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante
l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e
resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato
generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR)
la cui valutazione positiva e' stata approvata con decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio
2021 e, in particolare l'investimento 1.2 «Progetti "faro" di
economia circolare» previsto nell'ambito della Missione 2
«Rivoluzione verde e transizione ecologica», componente 2
«Agricoltura sostenibile ed economia circolare» del medesimo PNRR,
che prevede «il sostegno al potenziamento della rete di raccolta
differenziata, anche attraverso la digitalizzazione dei processi e/o
della logistica, e degli impianti di trattamento/riciclaggio per i
settori seguenti: - rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE), compresi pale di turbine eoliche e pannelli
fotovoltaici; - industria della carta e del cartone; - riciclaggio
dei rifiuti plastici (attraverso riciclaggio meccanico, chimico,
"Plastic hubs"), compresi i rifiuti di plastica in mare (marine
litter). In questo settore si incoraggiano i progetti di simbiosi
industriale sotto forma di "distretti circolari" al fine di garantire
un riutilizzo completo dei sottoprodotti del riciclaggio della
plastica e produrre beni ad alto valore aggiunto; - settore tessile
("Textile hubs"). Si dovra' sviluppare inoltre un sistema di
monitoraggio su tutto il territorio per affrontare gli scarichi
illegali attraverso l'impiego di satelliti, droni e tecnologie di
intelligenza artificiale (per una descrizione dettagliata di tutto
l'intervento si veda l'investimento 1.1 - Realizzazione di un sistema
avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione nella componente 4
della Missione 2). Il sistema di monitoraggio su tutto il territorio,
insieme alle misure proposte in materia di tracciabilita' dei
rifiuti, dovra' sostenere le autorita' e le forze di controllo locali
nella prevenzione, nel controllo e nella lotta contro gli scarichi
illegali e le attivita' della criminalita' organizzata connesse alla
gestione dei rifiuti»;
Visto l'allegato riveduto alla citata decisione di esecuzione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che prevede per la Missione 2,
componente 1, investimento 1.2 «Progetti "faro" di economia
circolare», il raggiungimento dei seguenti traguardi e obiettivi:
target M2C2-17 del 31 dicembre 2025: «Tassi di riciclaggio dei
rifiuti urbani nel Piano d'azione per l'economia circolare. Il tasso
di riciclaggio dei rifiuti urbani deve raggiungere almeno il 55%
(come stabilito all'art. 11, paragrafo 2, lettera c), della direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti (modificata dalla direttiva (UE)
2018/851))»;
target M2C2-17-bis del 31 dicembre 2025: «Tassi di riciclaggio
dei rifiuti di imballaggio nel Piano d'azione per l'economia
circolare. Il tasso di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio deve
raggiungere almeno il 65% in peso (come stabilito all'art. 6,
paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva 94/62/CE
sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla direttiva (UE)
2018/852));
target M2C2-17-ter del 31 dicembre 2025: «Tassi di riciclaggio
degli imballaggi in legno nel Piano d'azione per l'economia
circolare. Il tasso di riciclaggio degli imballaggi in legno deve
raggiungere almeno il 25% in peso (come stabilito all'art. 6,
paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva 94/62/CE
sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla direttiva (UE)
2018/852))»;
target M2C2-17-quater del 31 dicembre 2025: «Tassi di riciclaggio
degli imballaggi di metalli ferrosi nel Piano d'azione per l'economia
circolare. Il tasso di riciclaggio degli imballaggi di metalli
ferrosi deve raggiungere almeno il 70% in peso (come stabilito
all'art. 6, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della
direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla
direttiva (UE) 2018/852))»;
target M2C2-17-quinquies del 31 dicembre 2025: «Tassi di
riciclaggio degli imballaggi in alluminio nel Piano d'azione per
l'economia circolare. Il tasso di riciclaggio degli imballaggi in
alluminio deve raggiungere almeno il 50% in peso (come stabilito
all'art. 6, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della
direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla
direttiva (UE) 2018/852))»;
target M2C2-17-sexies del 31 dicembre 2025: «Tassi di riciclaggio
degli imballaggi di vetro nel Piano d'azione per l'economia
circolare. Il tasso di riciclaggio degli imballaggi di vetro deve
raggiungere almeno il 70% in peso (come stabilito all'art. 6,
paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva 94/62/CE
sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla direttiva (UE)
2018/852))»;
target M2C2-17-septies del 31 dicembre 2025: «Tassi di
riciclaggio per carta e cartone nel Piano d'azione per l'economia
circolare. Il tasso di riciclaggio per carta e cartone deve
raggiungere almeno il 75% in peso (come stabilito all'art. 6,
paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva 94/62/CE
sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla direttiva (UE)
2018/852))»;
target M2C2-17-octies del 31 dicembre 2025: «Tassi di riciclaggio
degli imballaggi di plastica nel Piano d'azione per l'economia
circolare. Il tasso di riciclaggio degli imballaggi di plastica deve
raggiungere almeno il 50% in peso (come stabilito all'art. 6,
paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva 94/62/CE
sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla direttiva (UE)
2018/852))»;
milestone M2C2-17-nonies del 31 dicembre 2025: «Entrata in vigore
della raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti domestici
pericolosi e i prodotti tessili. Entrata in vigore della raccolta
differenziata per le frazioni di rifiuti domestici pericolosi e i
prodotti tessili, conformemente al Piano d'azione per l'economia
circolare»;
Visti gli Operational arrangements (OA) beetween the Commission and
Italy siglati il 23 dicembre 2021, i quali prevedono i seguenti
meccanismi di verifica:
target M2C2-17, M2C2-17-bis, M2C2-17-ter, M2C2-17-quater,
M2C2-17-quinquies, M2C2-17-sexies, M2C2-17-septies del 31 dicembre
2025: «Summary document duly justifying how the target (including all
the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled»;
target M2C2-17-octies del 31 dicembre 2025: «Data on targets as
defined in the waste framework directive (directive 2008/98 as
amended by directive 2018/851)»;
milestone M2C2-17-nonies del 31 dicembre 2025: «Copy of the
publication in the Official Journal for primary legislation and the
secondary legislation that is critical for achieving the objectives
described in the CID and reference to the relevant provisions
indicating the entry into force, accompanied by a document duly
justifying how the milestone, including all the constitutive
elements, was satisfactorily fulfilled»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare:
a) l'art. 6, con il quale e' istituito, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale
generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di
coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo
del PNRR;
b) l'art. 8, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale
titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento
delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo;
Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7
del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia» e, in particolare, l'art. 17-sexies, comma 1, ai sensi del
quale «per il Ministero della transizione ecologica l'Unita' di
missione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, la cui durata e' limitata fino al completamento del PNRR
e comunque fino al 31 dicembre 2026, e' articolata in una struttura
di coordinamento ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 e in due uffici di livello dirigenziale generale,
articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale
non generale complessivi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari
di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali e in particolare l'art. 10, comma 3, secondo cui la
notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN»
recante «Approvazione della valutazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo art. 10
«costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da
parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di
attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto
disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa
l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle
risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di
assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del Codice
identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP)
nelle fatture elettroniche ricevute;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del CUP;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono
nulli in assenza dei corrispondenti Codici unici di progetto - CUP -
che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali
titolari di interventi di cui all'art. 8, comma 1, del citato
decreto-legge n. 77 del 2021;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre
2021, relativo all'istituzione della Unita' di missione per il PNRR
presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 8
del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 17-sexies, comma
1, del richiamato decreto-legge n. 80 del 2021;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti
relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6
agosto 2021, che assegna le risorse in favore di ciascuna
amministrazione titolare degli interventi del PNRR (tabella A) e i
corrispondenti milestone e target (tabella B) e che per
l'investimento M2C1.1.2 «Progetti "faro" di economia circolare»,
assegna al Ministero della transizione ecologica l'importo
complessivo di 600 milioni di euro;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che prevede
che con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la
gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le
modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma
1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge
n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le
attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di
controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico;
Visto l'art. 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite
le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria,
fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11
ottobre 2021, recante «Procedure relative alla gestione finanziaria
delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma
1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre
2021, che definisce le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con
particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne
beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione
previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la
valutazione degli interventi;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera ggggg-bis, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, che disciplina il principio di
unicita' dell'invio, secondo il quale ciascun dato e' fornito una
sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere richiesto
da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema
informativo ricevente;
Considerati i principi trasversali previsti dal PNRR, quali quello
del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cosiddetto
«tagging»), il principio di parita' di genere e l'obbligo di
protezione e valorizzazione dei giovani;
Considerati gli impegni di conseguimento di target e milestone
stabiliti nel PNRR;
Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013,
n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e
la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012;
Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del
18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunita';
Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2185/1996 del Consiglio,
dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul
posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli
interessi finanziari delle Comunita' europee contro le frodi e altre
irregolarita';
Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva
2006/70/CE della Commissione;
Visto l'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del citato regolamento
(UE) 2021/241, che, in materia di tutela degli interessi finanziari
dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati membri beneficiari
del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere
categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i
e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario
dei Fondi o appaltatore, ai sensi dell'art. 3, n. 6), della
summenzionata direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro per le disabilita' 9 febbraio 2021,
recante «Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme
e misure in materia di disabilita'», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il «Sistema di gestione e controllo del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica per gli interventi del
PNRR Italia di competenza» e la relativa manualistica e strumenti
allegati, adottati con decreto del Capo Dipartimento responsabile
dell'Unita' di missione per il PNRR presso il Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica il 23 gennaio 2023, n. 16;
Vista la circolare RGS-MEF 14 ottobre 2021, n. 21, recante «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle
istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 29
ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre
procedure di attivazione degli investimenti»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14
dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto «Rendicontazione PNRR al 31
dicembre 2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list
relativa a milestone e target»;
Vista la circolare RGS-MEF 31 dicembre 2021, n. 33, recante «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla
circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni
tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalita',
finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio
finanziamento»;
Vista la circolare RGS-MEF 18 gennaio 2022, n. 4, recante «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del
decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»;
Vista la circolare RGS-MEF 24 gennaio 2022, n. 6 recante «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza
tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti
attuatori del PNRR»;
Vista la circolare RGS-MEF 10 febbraio 2022, n. 9 recante «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle
istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e
controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del
PNRR»;
Vista la circolare RGS-MEF 29 aprile 2022, n. 21, recante «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli
investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento
alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata
nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»;
Vista la circolare RGS-MEF 21 giugno 2022, n. 27, recante «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure
PNRR»;
Vista la circolare RGS-MEF 4 luglio 2022, n. 28, recante «Controllo
di regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti di
contabilita' ordinaria e di contabilita' speciale. Controllo di
regolarita' amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle
risorse del PNRR - prime indicazioni operative»;
Vista la circolare RGS-MEF 26 luglio 2022, n. 29, recante
«Procedure finanziarie PNRR»;
Vista la circolare RGS-MEF 11 agosto 2022, n. 30, recante
«Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR»;
Vista la circolare RGS-MEF 21 settembre 2022, n. 31, recante
«Modalita' di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di
cui all'art. 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50»;
Vista la circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante «Piano
nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto
del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente
(DNSH)»;
Vista la circolare RGS-MEF 17 ottobre 2022, n. 34, recante «Linee
guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni
per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e la Guardia di finanza del 17 dicembre 2021 con l'obiettivo
di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato
presidio di legalita' a tutela delle risorse del Piano nazionale di
ripresa e resilienza;
Vista la nota prot. n. 62671 del 19 maggio 2022 del Dipartimento
dell'Unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa e
resilienza del Ministero della transizione ecologica, recante «PNRR -
Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformita' al PNRR
delle iniziative MiTE finanziate dal Piano»;
Vista la nota prot. n. 62625 del 19 maggio 2022 del Dipartimento
dell'Unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa e
resilienza del Ministero della transizione ecologica, recante «PNRR -
Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure»;
Vista la nota prot. n. 62711 del 19 maggio 2022 del Dipartimento
dell'Unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa e
resilienza del Ministero della transizione ecologica, recante «PNRR -
Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento -
Indicazioni nelle attivita' di selezione dei progetti»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»;
Visto l'esito positivo della valutazione preventiva dell'Unita' di
missione per il PNRR del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica circa la coerenza programmatica e conformita' normativa al
PNRR e la conferma della relativa disponibilita' finanziaria, cosi'
come comunicato con nota prot. n. 12105 del 27 gennaio 2023;
Considerato che per gli interventi finanziati dall'investimento
dovranno essere garantiti: la coerenza con la legislazione
comunitaria e nazionale e con il Piano d'azione europeo sull'economia
circolare, con particolare riferimento al contributo al
raggiungimento degli obiettivi di preparazione al riutilizzo e
riciclaggio per i rifiuti urbani di cui all'art. 181 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; la coerenza con gli strumenti di
pianificazione regionale e nazionale; il contributo alla risoluzione
del contenzioso comunitario; il contributo all'innovazione
tecnologica e alla digitalizzazione dei processi; la coerenza e
complementarieta' con i programmi della politica di coesione e
progetti simili finanziati attraverso altri strumenti UE e nazionali;
Vista la decisione di esecuzione 2019/1004 della Commissione
europea del 7 giugno 2019 che stabilisce le regole per il calcolo, la
verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Considerato che sulla base dell'applicazione della gerarchia
comunitaria per la gestione dei rifiuti e del principio Do not
significant harm (DNSH) in fase di istruttoria del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) condotta dalle competenti strutture della
Commissione europea, sono stati esclusi dagli interventi finanziabili
gli impianti di smaltimento, di trattamento meccanico biologico e
trattamento meccanico della frazione indifferenziata dei rifiuti
urbani, gli inceneritori;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 28
settembre 2021, n. 397, recante i criteri di selezione dei progetti
relativi a iniziative «flagship» per le filiere di carta e cartone,
plastiche, RAEE, tessili, nonche' la ripartizione delle risorse per
ciascuna linea d'intervento del suddetto investimento 1.2;
Visti, in particolare, i punti 9 e 10 del gia' menzionato decreto,
ai sensi dei quali, ove risultino risorse residue non assegnate a
seguito della formulazione della graduatoria delle proposte per
ciascuna linea d'intervento, e' possibile, con apposito decreto, da
adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione dell'ultima delle
quattro graduatorie, procedere alla riallocazione di tali risorse
nell'ambito delle altre linee d'intervento e allo scorrimento delle
relative graduatorie, definendo le modalita' di rimodulazione, cosi'
da assicurare il completo utilizzo della dotazione finanziaria
dell'investimento 1.2;
Visto il decreto dipartimentale 29 dicembre 2022, n. 209, con il
quale e' stata approvata la graduatoria definitiva della linea
d'intervento A;
Visto il decreto dipartimentale 29 dicembre 2022, n. 210, con il
quale e' stata approvata la graduatoria definitiva della linea
d'intervento B;
Visto il decreto dipartimentale 29 dicembre 2022, n. 211, con il
quale e' stata approvata la graduatoria definitiva della linea
d'intervento C;
Visto il decreto dipartimentale 29 dicembre 2022, n. 212, con il
quale e' stata approvata la graduatoria definitiva della linea
d'intervento D;
Considerato che, all'esito del calcolo del contributo massimo
erogabile per ciascuna Proposta ammessa a finanziamento, sono state
accertate economie nell'ambito delle linee d'intervento A, B e D che
possono essere utilizzate ai fini del finanziamento dei progetti
afferenti alle linee d'intervento B e C, ad oggi, privi di copertura
economica;
Ritenuto di voler procedere alla riallocazione delle suddette
risorse ai sensi delle disposizioni di cui ai richiamati punti 9 e 10
del decreto ministeriale n. 397/2021;
Decreta:
Art. 1
Riallocazione risorse
1. Le risorse residue non assegnate a valere sulle linee
d'intervento A, B e D, relative all'investimento 1.2, pari ad euro
135.863.882,30 sono riallocate nell'ambito delle linee d'intervento B
e C relative all'investimento medesimo, secondo le modalita' di
rimodulazione di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente decreto.
2. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e nella Gazzetta
Ufficiale. Esso entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica.
Allegato 1
Riallocazione risorse residue
===================================================================== | Proposte beneficiarie | Risorse riallocate | +=================================+=================================+ | | euro 12.902.127 (di cui euro | | | 11.836.152 area geografica | |Proposte delle linee d'intervento|Centro-Sud e euro 1.065.975 area | | B e C finanziate parzialmente | geografica Nord) | +---------------------------------+---------------------------------+ | Proposte della linea B non | | | finanziate per esaurimento del | euro 7.076.669 (area geografica | | pertinente plafond | Centro-Sud) | +---------------------------------+---------------------------------+ | Proposte della linea C non | | | finanziate per esaurimento del |euro 69.531.052 (area geografica | | pertinente plafond | Centro-Sud) | +---------------------------------+---------------------------------+ |euro 46.354.035 (area geografica | | | Nord) | | +---------------------------------+---------------------------------+