Impianti sotto sequestro: la sicurezza evita il fermo. Questo, in sostanza, la ratio delle disposizioni del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 (cosiddetto D.L. "Ilva"), coordinato con la legge di conversione 3 marzo 2023, n. 17, recante: «Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale».
Due i passaggi di particolare interesse:
- articolo 5: tra le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è confermata la validità del modello organizzativo (ai fini di esimere dalle sanzioni interdittive) qualora garantisca «il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi»;
- articolo 6 («Disposizioni in materia di sequestro»): previsti provvedimenti ad hoc da parte del giudice al fine di «realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi». In caso, al contrario, di compromissione di uno dei beni sopra citati, le disposizioni straordinarie non possono essere applicate.
Di seguito il testo delle disposizioni elencate sopra.
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Testo aggiornato del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2
Testo del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2023), coordinato con la legge di
conversione 3 marzo 2023, n. 17 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale
- alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per impianti di interesse
strategico nazionale». (23A01505)
(Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2023, n. 55)
Vigente al: 6-3-2023
(omissis)
Capo II
Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di
interesse strategico nazionale
Art. 5
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle
societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera b), e' aggiunta, in
fine, la seguente:
«b-bis) l'attivita' e' svolta in stabilimenti industriali o
parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.
In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo
all'applicazione della sanzione sono state ammesse
all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la
prosecuzione dell'attivita' e' affidata al commissario gia' nominato
nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.»;
b) all'articolo 17, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente:
«1-bis. In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono
essere applicate quando pregiudicano la continuita' dell'attivita'
svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di
interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le
carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante
l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire
reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo
si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello
verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento
dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti
diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli
organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di
continuita' dell'attivita' produttiva e di salvaguardia
dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro,
della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici
lesi dagli illeciti commessi. »;
c) all'articolo 45, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La nomina del commissario di cui al primo periodo e' sempre
disposta, in luogo della misura cautelare interdittiva, quando la
misura possa pregiudicare la continuita' dell'attivita' svolta in
stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231.»;
d) all'articolo 53, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto, in fine, il
seguente:
«1-ter. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti
industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad
assicurarne la continuita' produttiva, si applica l'articolo 104-bis,
commi 1-bis.1 e 1-bis.2, delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».
Art. 6
Disposizioni in materia di sequestro
1. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1-bis, sono
inseriti i seguenti:
«1-bis.1. Quando il sequestro ha ad oggetto stabilimenti
industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico
nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012,
n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la
continuita' produttiva, il giudice dispone la prosecuzione
dell'attivita' avvalendosi di un amministratore giudiziario nominato
ai sensi del comma 1. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei
reati che danno luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro
sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via
temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre
2022, n. 187, la prosecuzione dell'attivita' e' affidata al
commissario gia' nominato nell'ambito della procedura di
amministrazione straordinaria. Ove necessario per realizzare un
bilanciamento tra le esigenze di continuita' dell'attivita'
produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della
sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli
altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il
giudice detta le prescrizioni necessarie, tenendo anche conto del
contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle
competenti autorita'. Le disposizioni di cui al primo, secondo e
terzo periodo non si applicano quando dalla prosecuzione puo'
derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumita' pubblica
ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori non evitabile con
alcuna prescrizione. Il giudice autorizza la prosecuzione
dell'attivita' se, nell'ambito della procedura di riconoscimento
dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con
le quali si e' ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze
di continuita' dell'attivita' produttiva e di salvaguardia
dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro,
della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici
lesi dagli illeciti commessi. In ogni caso i provvedimenti emessi dal
giudice ai sensi dei periodi precedenti, anche se negativi, sono
trasmessi, entro il termine di quarantotto ore, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del made in
Italy e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
1-bis. 2. Nei casi disciplinati dal comma 1-bis.1, il
provvedimento con cui il giudice abbia escluso o revocato
l'autorizzazione alla prosecuzione, o negato la stessa in sede di
istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro
precedentemente disposto, nonostante le misure adottate nell'ambito
della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico
nazionale, puo' essere oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo
322-bis del codice, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy o del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sull'appello
avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in
composizione collegiale, il tribunale di Roma.».
Art. 7
Disposizioni in materia di responsabilita' penale
1. Chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento
che autorizza la prosecuzione dell'attivita' di uno stabilimento
industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico
nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012,
n. 231, non e' punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle
prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni
giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in
conformita' alle medesime prescrizioni.
Art. 8
Disposizione transitoria
1. Fino alla data di perdita di efficacia del Piano Ambientale di
cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo
2, comma 6, con esclusione del limite temporale ivi indicato.
(omissis)