Impianti sotto sequestro: la sicurezza evita il fermo

Impianti sotto sequestro sicurezza
Il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 (cosiddetto D.L. "Ilva") è stato convertito nella legge 3 marzo 2023, n. 17,

Impianti sotto sequestro: la sicurezza evita il fermo. Questo, in sostanza, la ratio delle disposizioni del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 (cosiddetto D.L. "Ilva"), coordinato con la legge di conversione 3 marzo 2023, n. 17, recante: «Misure urgenti per  impianti di interesse strategico nazionale».

Due i passaggi di particolare interesse:

  • articolo 5: tra le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è confermata la validità del modello organizzativo (ai fini di esimere dalle sanzioni interdittive) qualora garantisca «il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi»;
  • articolo 6 («Disposizioni in materia di sequestro»): previsti provvedimenti ad hoc da parte del giudice al fine di «realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi». In caso, al contrario, di compromissione di uno dei beni sopra citati, le disposizioni straordinarie non possono essere applicate.

Di seguito il testo delle disposizioni elencate sopra.

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Testo aggiornato del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 

 

Testo del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2023), coordinato con la legge di
conversione 3 marzo 2023, n. 17 (in questa stessa Gazzetta  Ufficiale
- alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per  impianti  di  interesse
strategico nazionale». (23A01505) 

 

(Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2023, n. 55)

 

Vigente al: 6-3-2023

(omissis)

Capo II

Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di
interesse strategico nazionale

                               Art. 5 

       Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina

della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,  delle

societa' e delle associazioni anche prive di personalita'  giuridica,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera b), e' aggiunta,  in

fine, la seguente:

«b-bis) l'attivita' e' svolta  in  stabilimenti  industriali  o

parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale  ai  sensi

dell'articolo  1  del  decreto-legge  3  dicembre   2012,   n.   207,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231.

In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno  luogo

all'applicazione    della     sanzione     sono     state     ammesse

all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea  ai  sensi

dell'articolo 1  del  decreto-legge  5  dicembre  2022,  n.  187,  la

prosecuzione dell'attivita' e' affidata al commissario gia'  nominato

nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.»;

b) all'articolo 17, dopo il comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il

seguente:

«1-bis. In ogni caso,  le  sanzioni  interdittive  non  possono

essere applicate quando pregiudicano  la  continuita'  dell'attivita'

svolta in stabilimenti industriali o  parti  di  essi  dichiarati  di

interesse  strategico  nazionale  ai  sensi   dell'articolo   1   del

decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231,  se  l'ente  ha  eliminato  le

carenze  organizzative  che  hanno  determinato  il  reato   mediante

l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire

reati della specie di quello verificatosi. Il  modello  organizzativo

si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie  di  quello

verificatosi quando nell'ambito  della  procedura  di  riconoscimento

dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti

diretti  a  realizzare,  anche  attraverso  l'adozione   di   modelli

organizzativi,  il  necessario  bilanciamento  tra  le  esigenze   di

continuita'   dell'attivita'    produttiva    e    di    salvaguardia

dell'occupazione e la tutela della sicurezza  sul  luogo  di  lavoro,

della salute, dell'ambiente e degli altri  eventuali  beni  giuridici

lesi dagli illeciti commessi. »;

c) all'articolo 45, comma 3, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente

periodo: «La nomina del commissario di cui al primo periodo e' sempre

disposta, in luogo della misura  cautelare  interdittiva,  quando  la

misura possa pregiudicare la  continuita'  dell'attivita'  svolta  in

stabilimenti industriali o parti  di  essi  dichiarati  di  interesse

strategico nazionale ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  3

dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24

dicembre 2012, n. 231.»;

d) all'articolo 53, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto, in fine, il

seguente:

«1-ter. Quando  il  sequestro  abbia  ad  oggetto  stabilimenti

industriali o parti di essi che siano stati dichiarati  di  interesse

strategico nazionale ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  3

dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24

dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari  ad

assicurarne la continuita' produttiva, si applica l'articolo 104-bis,

commi 1-bis.1 e 1-bis.2, delle norme di attuazione, di  coordinamento

e transitorie del codice di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».

                               Art. 6 

                Disposizioni in materia di sequestro 

1. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento

e transitorie del codice di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto

legislativo 28 luglio  1989,  n.  271,  dopo  il  comma  1-bis,  sono

inseriti i seguenti:

«1-bis.1.  Quando  il  sequestro  ha  ad   oggetto   stabilimenti

industriali o  parti  di  essi  dichiarati  di  interesse  strategico

nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,

n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre  2012,

n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne  la

continuita'  produttiva,   il   giudice   dispone   la   prosecuzione

dell'attivita' avvalendosi di un amministratore giudiziario  nominato

ai sensi del comma 1. In caso di imprese che dopo il verificarsi  dei

reati che danno luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro

sono state ammesse all'amministrazione straordinaria,  anche  in  via

temporanea ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  5  dicembre

2022,  n.  187,  la  prosecuzione  dell'attivita'  e'   affidata   al

commissario   gia'   nominato   nell'ambito   della   procedura    di

amministrazione  straordinaria.  Ove  necessario  per  realizzare  un

bilanciamento  tra  le   esigenze   di   continuita'   dell'attivita'

produttiva e di  salvaguardia  dell'occupazione  e  la  tutela  della

sicurezza sul luogo di lavoro, della salute,  dell'ambiente  e  degli

altri eventuali beni  giuridici  lesi  dagli  illeciti  commessi,  il

giudice detta le prescrizioni necessarie,  tenendo  anche  conto  del

contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati  dalle

competenti autorita'. Le disposizioni di  cui  al  primo,  secondo  e

terzo  periodo  non  si  applicano  quando  dalla  prosecuzione  puo'

derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumita'  pubblica

ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori non evitabile  con

alcuna   prescrizione.   Il   giudice   autorizza   la   prosecuzione

dell'attivita' se,  nell'ambito  della  procedura  di  riconoscimento

dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate  misure  con

le quali si e' ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze

di  continuita'   dell'attivita'   produttiva   e   di   salvaguardia

dell'occupazione e la tutela della sicurezza  sul  luogo  di  lavoro,

della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali  beni  giuridici

lesi dagli illeciti commessi. In ogni caso i provvedimenti emessi dal

giudice ai sensi dei periodi  precedenti,  anche  se  negativi,  sono

trasmessi, entro il termine di quarantotto ore, alla  Presidenza  del

Consiglio dei ministri, al Ministero delle  imprese  e  del  made  in

Italy e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

1-bis.  2.  Nei  casi  disciplinati   dal   comma   1-bis.1,   il

provvedimento  con  cui  il  giudice   abbia   escluso   o   revocato

l'autorizzazione alla prosecuzione, o negato la  stessa  in  sede  di

istanza  di  revoca,   modifica   o   rivalutazione   del   sequestro

precedentemente disposto, nonostante le misure  adottate  nell'ambito

della   procedura   di   riconoscimento   dell'interesse   strategico

nazionale, puo' essere oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo

322-bis del codice, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei

ministri, del Ministero delle imprese e  del  made  in  Italy  o  del

Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica.  Sull'appello

avverso  il  provvedimento  di  cui  al  primo  periodo  decide,   in

composizione collegiale, il tribunale di Roma.».

 

                               Art. 7 

          Disposizioni in materia di responsabilita' penale 

1. Chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad  un  provvedimento

che autorizza la  prosecuzione  dell'attivita'  di  uno  stabilimento

industriale o  parte  di  esso  dichiarato  di  interesse  strategico

nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,

n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre  2012,

n. 231, non e' punibile per i fatti che derivano dal  rispetto  delle

prescrizioni dettate dal provvedimento  dirette  a  tutelare  i  beni

giuridici  protetti  dalle  norme  incriminatrici,  se  ha  agito  in

conformita' alle medesime prescrizioni.

 

                               Art. 8 

                      Disposizione transitoria 

1. Fino alla data di perdita di efficacia del Piano  Ambientale  di

cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n.  1,

convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  marzo  2015,  n.  20,

continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo  articolo

2, comma 6, con esclusione del limite temporale ivi indicato.

(omissis)

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