Impresa sostenibile: nuovi finanziamenti in arrivo

Particolare attenzione ai fondi a favore di progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni elettroniche

Nuovi finanziamenti in arrivo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l' "industria sostenibile". In particolare, sulla Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2016, n. 173, sono stati pubblicati due decreti:

- decreto del ministero dello Sviluppo economico 9 giugno 2016 «Riprogrammazione delle risorse  destinate ai bandi  in  favore  di progetti di ricerca e sviluppo del Fondo per la crescita sostenibile e modifiche alla disciplina degli  interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo agevolati a valere sulle  risorse  del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti  in ricerca»;

- decreto del ministero dello Sviluppo economico 1° giugno 2016 «Interventi del Programma operativo nazionale "Imprese  e competitività" 2014-2020 FESR  in  favore  di  grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni elettroniche e per l'attuazione dell'Agenzia digitale italiana e nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l' "industria sostenibile"».

Di seguito i testi integrali dei due decreti, disponibili anche in pdf alla fine della pagina.

Commenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.

 

Decreto del ministero dello Sviluppo economico 9 giugno 2016 

Riprogrammazione delle  risorse  destinate  ai  bandi  in  favore  di

progetti di ricerca e sviluppo del Fondo per la crescita  sostenibile

e modifiche alla disciplina degli  interventi  in  favore  di  grandi

progetti di ricerca e sviluppo agevolati a valere sulle  risorse  del

Fondo rotativo per il sostegno alle imprese  e  gli  investimenti  in

ricerca. (16A05391)

in Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2016, n. 173

                             IL MINISTRO

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(omissis)


                              Decreta:

                               Art. 1


  1. Ai fini della concessione delle  agevolazioni  in  favore  delle

domande pervenute e valutate positivamente, le risorse finanziarie di

cui all'art. 2, comma 3, dei DD.MM. 15  ottobre  2014  richiamati  in

premessa sono incrementate di:

    a) € 48.000.000,00 per il «bando Industria sostenibile»,  la  cui

dotazione finanziaria complessiva e'  conseguentemente  rideterminata

in € 298.000.000,00;

    b) €  26.000.000,00  per  il  «bando  Agenda  digitale»,  la  cui

dotazione finanziaria complessiva e'  conseguentemente  rideterminata

in € 176.000.000,00.

  2.  Al  fabbisogno  di  cui  al  comma  1  si   provvede,   per   €

66.000.000,00, con le economie derivanti  dal  «bando  Horizon  2020»

disciplinato con il decreto del Ministro dello sviluppo economico  20

giugno  2013,   la   cui   dotazione   finanziaria   complessiva   e'

conseguentemente  rideterminata  in  €  234.000.000,00,   e   per   €

8.000.000,00 a valere  sul  Fondo  per  la  crescita  sostenibile.  I

predetti € 8.000.000,00 sono, pertanto, attribuiti alla  sezione  del

Fondo per la crescita sostenibile  relativa  alla  finalita'  di  cui

all'art. 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22  giugno  2012,

n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.

134.
                               Art. 2

  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 luglio 2015,

recante «Condizioni per l'attivazione degli interventi in  favore  di

grandi progetti di ricerca e sviluppo di cui ai  decreti  15  ottobre

2014 a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il  sostegno  alle

imprese e gli investimenti in ricerca», sono  apportate  le  seguenti

modifiche:

    a) l'art. 5 e' sostituito dal seguente:

  «Art. 5 (Progetti ammissibili). - 1. I  progetti  devono  prevedere

spese ammissibili non inferiori a euro 5.000.000,00 e non superiori a

euro 40.000.000,00 e rispettare gli ulteriori criteri rispettivamente

stabiliti  per  l'intervento  Agenda  digitale  e  per   l'intervento

Industria sostenibile dall'art. 4  di  ciascuno  dei  due  DD.MM.  15

ottobre 2014.

  2. In caso di presentazione del progetto congiuntamente da parte di

piu' soggetti, fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma  3  e  fermi

restando i limiti di spesa ammissibile per l'intero progetto  di  cui

al comma 1, ciascun partecipante deve concorrere con una quota  della

predetta spesa non inferiore a euro 3.000.000,00.

  3.  I  progetti  per  i  quali  e'  stata  presentata  domanda   di

agevolazioni ai sensi dell'art. 9  del  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico 15 ottobre 2014, recante "Intervento del Fondo per

la crescita sostenibile in favore di grandi  progetti  di  ricerca  e

sviluppo  nell'ambito   di   specifiche   tematiche   rilevanti   per

l'"industria  sostenibile"»,  non  agevolati  per  esaurimento  delle

risorse finanziarie disponibili per il relativo bando, possono essere

oggetto di domanda  ripresentata  a  valere  sull'analogo  intervento

previsto  dal  presente  decreto,   nel   rispetto   delle   relative

condizioni, entro e non oltre tre mesi dal correlato termine iniziale

di presentazione delle domande. In tal caso, sono considerate valide,

ai fini dell'avvio del progetto, la data della domanda originaria  e,

per i progetti congiunti,  la  quota  minima  dei  costi  complessivi

ammissibili a carico di ciascun co-proponente,  di  cui  all'art.  4,

comma 4, lettera d), del predetto decreto del Ministro dello sviluppo

economico 15 ottobre 2014 e successive modifiche e integrazioni»;

    b) all'art. 7, comma 2, le parole  «pari  a  massimo  il  70  per

cento» sono sostituite dalle parole: «non inferiore al 50  per  cento

e, comunque, non superiore al 70 per cento»;

    c) all'art. 8, comma 1, le parole «di cui agli articoli 8, 9, 10,

11 e 12 dei due DD.MM. 15 ottobre 2014» sono sostituite dalle  parole

«di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 dei due DD.MM. 15 ottobre 2014»;

    d) all'art. 8, comma 2, dopo le parole «alla  domanda  presentata

dal soggetto proponente», sono eliminate le  parole  «in  esito  alla

valutazione di massima circa l'ammissibilita'  del  progetto  di  cui

all'art. 8 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014».

  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.


Decreto del ministero dello Sviluppo economico 1° giugno 2016 


Interventi   del   Programma   operativo   nazionale    «Imprese    e

competitivita'» 2014-2020  FESR  in  favore  di  grandi  progetti  di

ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie  dell'informazione  e

delle comunicazioni  elettroniche  e  per  l'attuazione  dell'Agenzia

digitale italiana e nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per

l'«industria sostenibile». (16A05392)


in Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2016, n. 173

 
                             IL MINISTRO 

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

(omissis)

                               Art. 1 
                             Definizioni 

 

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti

definizioni: 

    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 

    b) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui  all'art.

23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 

    c) «Regioni meno sviluppate»: le  Regioni  Basilicata,  Calabria,

Campania, Puglia e Sicilia; 

    d) «soggetto gestore»:  il  soggetto  a  cui  sono  affidati  gli

adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l'istruttoria delle

proposte progettuali, l'erogazione delle  agevolazioni,  l'esecuzione

di monitoraggi, ispezioni e controlli; 

    e) «regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della

Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta   Ufficiale

dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  che  dichiara  alcune

categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in  applicazione

degli articoli 107  e  108  del  Trattato  (regolamento  generale  di

esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni; 

    f) «regolamento (UE) 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013

del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  17  dicembre  2013,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del  20

dicembre 2013, recante  disposizioni  comuni  sul  Fondo  europeo  di

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,

sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo

per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,  sul  Fondo

di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la  pesca,

e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

    g) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato

l del Regolamento GBER; 

    h) «Liberi professionisti»: coloro che, a prescindere dalla forma

giuridica  rivestita,  svolgono   un'attivita'   economica   inerente

all'esercizio delle professioni intellettuali di  cui  all'art.  2229

del codice civile o delle professioni non  organizzate  in  ordini  o

collegi di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio  2013,  n.

4; 

    i) «contratto di rete»: il contratto di  cui  all'art.  3,  comma

4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con

modificazioni, dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,  e  successive

modifiche e integrazioni; 

    l) «Programma Horizon 2020»: il programma  quadro  di  ricerca  e

innovazione di  cui  alla  comunicazione  della  Commissione  europea

COM(2011) 808 definitivo del 30 novembre 2011; 

    m) «tecnologie abilitanti fondamentali»: tecnologie del Programma

Horizon 2020, riportate, con riferimento a ciascuno degli  interventi

agevolativi  previsti  dal  presente  decreto,  nell'allegato  n.  1,

riconducibili  alle  aree  tematiche  individuate   dalla   Strategia

nazionale  di  specializzazione  intelligente  e  caratterizzate   da

multidisciplinarieta' (attraversano numerose aree tecnologiche) e  da

un'alta intensita' di conoscenza e associate a un'elevata  intensita'

di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi,  a  consistenti

spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati. Esse

sono ritenute fondamentali per la crescita e  l'occupazione,  poiche'

sviluppano   soluzioni   o   miglioramenti   tecnologici   attraverso

esperienze di ricerca capaci di rivitalizzare il sistema  produttivo,

e hanno la capacita' di innovare i processi, i prodotti e  i  servizi

in tutti i settori economici; 

    n) «ricerca industriale»: la ricerca pianificata  o  le  indagini

critiche  miranti  ad  acquisire  nuove  conoscenze  e  capacita'  da

utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o  servizi  o  per

apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi  o  servizi

esistenti. Essa comprende  la  creazione  di  componenti  di  sistemi

complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di

laboratorio o in un ambiente  dotato  di  interfacce  di  simulazione

verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota,  se  cio'

e' necessario ai fini della ricerca industriale,  in  particolare  ai

fini della convalida di tecnologie generiche; 

    o) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la  combinazione,  la

strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di

natura scientifica, tecnologica, commerciale e  di  altro  tipo  allo

scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o  migliorati.

Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate  alla

definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di

nuovi  prodotti,  processi  o  servizi.  Rientrano   nello   sviluppo

sperimentale  la  costruzione  di  prototipi,  la  dimostrazione,  la

realizzazione di prodotti  pilota,  test  e  convalida  di  prodotti,

processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente  che

riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo  primario

e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti,  processi

e servizi  che  non  sono  sostanzialmente  definitivi.  Lo  sviluppo

sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di

un  prodotto  pilota  utilizzabile  per  scopi  commerciali  che   e'

necessariamente il prodotto commerciale finale  e  il  cui  costo  di

fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini

di  dimostrazione  e  di  convalida.  Lo  sviluppo  sperimentale  non

comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche  periodiche

apportate a prodotti, linee di produzione, processi di  fabbricazione

e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali

modifiche rappresentino miglioramenti; 

    p) «organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio, universita'  o

istituti  di  ricerca,  agenzie  incaricate  del   trasferimento   di

tecnologia,  intermediari  dell'innovazione,  entita'   collaborative

reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente  dal  suo

status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o

fonte di finanziamento, la cui finalita'  principale  consiste  nello

svolgere in maniera indipendente attivita' di  ricerca  fondamentale,

di ricerca industriale o di sviluppo  sperimentale  o  nel  garantire

un'ampia  diffusione  dei  risultati  di  tali   attivita'   mediante

l'insegnamento, la pubblicazione o il  trasferimento  di  conoscenze.

Qualora  tale  entita'  svolga   anche   attivita'   economiche,   il

finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono

formare oggetto di contabilita' separata.  Le  imprese  in  grado  di

esercitare un'influenza decisiva  su  tale  entita',  ad  esempio  in

qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun  accesso

preferenziale ai risultati generati; 

    q)  «Centro  di  ricerca»:  impresa  con  personalita'  giuridica

autonoma  che  svolge  attivita'  di  ricerca  di  base,  di  ricerca

industriale  o  di  sviluppo  sperimentale,  non   rientrante   nella

definizione di Organismo di ricerca; 

    r) «spin-off»: una societa' di capitali il cui capitale  sociale,

alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, e' detenuto

per almeno il 30 per cento da un organismo di  ricerca  e  che,  alla

stessa data, non dispone di almeno due bilanci approvati; 

    s) «collaborazione effettiva»: la collaborazione tra  almeno  due

soggetti indipendenti, ossia che non si trovino nelle  condizioni  di

cui all'art. 2359 del codice civile  o  che  non  siano  partecipate,

anche cumulativamente o per via  indiretta,  per  almeno  il  25  per

cento, da  medesimi  altri  soggetti,  finalizzata  allo  scambio  di

conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune

basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono

di  comune  accordo  la  portata  del  progetto  di   collaborazione,

contribuiscono alla sua attuazione e ne  condividono  i  rischi  e  i

risultati. 

                               Art. 2 

               Ambito operativo e risorse disponibili 

   1.   Al   fine   di   sostenere   la    valorizzazione    economica

dell'innovazione  attraverso  la  sperimentazione  e  l'adozione   di

soluzioni innovative nei territori delle Regioni meno sviluppate,  il

presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15

del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo  2013,  le  procedure

per la concessione ed erogazione  delle  agevolazioni  in  favore  di

progetti di ricerca e sviluppo: 

    a) di rilevanti dimensioni, secondo quanto previsto  all'art.  4,

comma 2, lettera b); 

    b) che presentano le caratteristiche e si inquadrano  nell'ambito

di uno degli interventi agevolativi previsti dal presente decreto  ed

indicati nell'allegato n. 1; 

    c) in grado di esercitare un significativo impatto sullo sviluppo

del  sistema  produttivo  e  dell'economia  del  Paese,   avvalendosi

dell'impiego delle specifiche tecnologie abilitanti  fondamentali  di

cui all'allegato n. 1, cosi' come definite nell'ambito del  Programma

Horizon 2020, e riconducibili alle aree tematiche  individuate  dalla

Strategia nazionale di specializzazione intelligente. 

  2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  sulla

base di una procedura valutativa negoziale, secondo quanto  stabilito

dall'art.  6  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123  e

successive modificazioni e integrazioni. 

  3. Per la concessione  delle  agevolazioni  previste  dal  presente

decreto sono rese disponibili, a valere sull'Asse  I,  Azione  1.1.3.

del  Programma  operativo  nazionale   «Imprese   e   competitivita'»

2014-2020 FESR, risorse finanziarie pari a euro 200.000.000,00.  Tali

risorse sono destinate ad entrambi gli interventi agevolativi di  cui

all'allegato n. 1, con una riserva del 20  per  cento  delle  risorse

stesse  in  favore  dell'intervento  agevolativo  «Agenda  digitale»,

operante per la durata di dodici mesi  dalla  data  di  apertura  dei

termini  per  la  presentazione  delle  domande   di   accesso   alle

agevolazioni di cui all'art. 7, comma 1. 

  4. Per il finanziamento dello strumento di garanzia,  istituito  ai

sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015 citato in premessa, sono

accantonate risorse finanziarie, a valere sul Fondo per  la  crescita

sostenibile, per un ammontare pari a euro 4.000.000,00 corrispondente

al 2 per cento delle risorse di cui al comma 3. 

  5. Le  agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto  soddisfano  le

condizioni del regolamento GBER e possono essere concesse fino al  31

dicembre 2020, fatto  salvo  l'eventuale  esaurimento  delle  risorse

finanziarie disponibili. 


                               Art. 3 

                         Soggetti beneficiari 

  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente

decreto  i  seguenti  soggetti,  purche'   presentino   un   progetto

ammissibile ai sensi dell'art. 4: 

    a) le imprese che esercitano le attivita' di  cui  all'art.  2195

del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese  artigiane

di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

    b)  le  imprese  agro-industriali  che  svolgono  prevalentemente

attivita' industriale; 

    c) le imprese che esercitano le attivita' ausiliarie  di  cui  al

numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore  delle  imprese

di cui alle lettere a) e b); 

    d) i Centri di ricerca con personalita' giuridica. 

  2. Limitatamente ai progetti proposti congiuntamente con uno o piu'

soggetti di cui al comma 1, possono  beneficiare  delle  agevolazioni

anche: 

    a) i liberi professionisti; 

    b) gli spin-off; 

    c) i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e  d)  del  comma  1

definiti imprese start-up innovative ai sensi dell'art. 25, comma  2,

del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 

  3. I soggetti di cui al comma l possono presentare  progetti  anche

congiuntamente tra loro o con uno o piu' soggetti di cui al comma  2,

fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. In tali  casi,  i

progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo  strumento

del  contratto  di  rete   o   ad   altre   forme   contrattuali   di

collaborazione, quali,  a  titolo  esemplificativo,  il  consorzio  e

l'accordo di partenariato. Il contratto di  rete  o  le  altre  forme

contrattuali  di  collaborazione  devono  configurare  una   concreta

collaborazione che sia stabile e coerente rispetto  all'articolazione

delle attivita', espressamente  finalizzata  alla  realizzazione  del

progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere: 

    a) la suddivisione delle competenze, dei costi e  delle  spese  a

carico di ciascun partecipante; 

    b)  la  definizione  degli  aspetti  relativi  alla   proprieta',

all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di  ricerca

e sviluppo; 

    c) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui al comma  1,

del  soggetto  capofila,  che  agisce  in  veste  di  mandatario  dei

partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei  medesimi,  con

atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  di  un   mandato

collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il  Ministero;

e' in capo allo stesso soggetto capofila che si intendono  attribuiti

tutti gli adempimenti procedurali di cui al presente decreto in  caso

di presentazione congiunta del progetto da parte  di  piu'  soggetti.

Nel caso di contratto di  rete,  il  soggetto  capofila  e'  l'organo

comune, che deve pertanto essere obbligatoriamente nominato; in  caso

di altra forma contrattuale di collaborazione, il  soggetto  capofila

non puo' essere un'impresa artigiana. 

  4. I soggetti di cui al comma 1, alla data di  presentazione  della

domanda, devono possedere i seguenti requisiti: 

    a) essere regolarmente costituiti in forma societaria ed iscritti

nel Registro delle imprese; le imprese non residenti  nel  territorio

italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto  civile

e commerciale  vigenti  nello  Stato  di  residenza  e  iscritte  nel

relativo registro delle imprese; per tali  soggetti,  inoltre,  fermo

restando il possesso, alla data di  presentazione  della  domanda  di

agevolazione,  degli  ulteriori  requisiti  previsti   dal   presente

articolo, deve essere dimostrata, pena la  decadenza  dal  beneficio,

alla data di richiesta della prima erogazione  dell'agevolazione,  la

disponibilita'  di  almeno  un'unita'  locale  nel  territorio  delle

Regioni meno sviluppate; 

    b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non

essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure

concorsuali; 

    c) trovarsi in regime di contabilita'  ordinaria  e  disporre  di

almeno due bilanci approvati; 

    d) essere in regola  con  la  restituzione  di  somme  dovute  in

relazione a provvedimenti di  revoca  di  agevolazioni  concesse  dal

Ministero; 

    e) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in

difficolta',  cosi  come  individuata  all'art.  2,  punto  18,   del

regolamento GBER; 

    f)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,

successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli

aiuti individuati quali illegali o  incompatibili  dalla  Commissione

europea; 

    g)   presentare   un'adeguata   capacita'   di   rimborsare    il

finanziamento agevolato di  cui  all'art.  6  e,  quindi,  un  valore

dell'indicatore A.3.i dell'allegato n. 3 almeno pari a 0,8; 

    h) non essere risultati destinatari di una sentenza  di  condanna

passata in giudicato o di un  decreto  penale  di  condanna  divenuto

irrevocabile  o  di  una  sentenza  di  applicazione  della  pena  su

richiesta, ai sensi dell'art. 444 del  codice  di  procedura  penale,

pronunciati per i reati di cui all'art.  80,  comma  1,  del  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei confronti dei soggetti di  cui

al comma 3 dello stesso art. 80. 

  5. I soggetti di cui al comma 2, alla data di  presentazione  della

domanda, devono possedere, ove  compatibili  in  ragione  della  loro

forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma 4, ad eccezione di

quelli di cui alle lettere c) e g). 

  6. Con riferimento ai requisiti di cui al comma 4, lettera  c),  si

specifica che, qualora i soggetti di cui al comma 1  abbiano  redatto

il bilancio consolidato ai sensi degli articoli  25  e  seguenti  del

decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e  successive  modifiche  e

integrazioni o siano controllati da un'impresa che abbia  redatto  il

bilancio consolidato, gli stessi possono farvi riferimento,  ai  fini

della sussistenza del requisito di ammissibilita' di cui allo  stesso

comma 4, lettera c), concernente  la  disponibilita'  di  almeno  due

bilanci approvati. 

 

                               Art. 4 

                         Progetti ammissibili 

  1. I progetti ammissibili alle  agevolazioni  devono  prevedere  la

realizzazione nelle regioni meno sviluppate di attivita'  di  ricerca

industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra  di

loro in relazione all'obiettivo previsto  dal  progetto,  finalizzate

alla realizzazione  di  nuovi  prodotti,  processi  o  servizi  o  al

notevole miglioramento di prodotti,  processi  o  servizi  esistenti,

tramite  lo  sviluppo  delle   tecnologie   abilitanti   fondamentali

riportate, con riferimento a ciascuno  degli  interventi  agevolativi

previsti dal presente decreto, nell'allegato n. 1, le  cui  tematiche

rilevanti ed i settori applicativi  sono  direttamente  riconducibili

alle  aree  tematiche  individuate  dalla  strategia   nazionale   di

specializzazione intelligente, secondo la  tavola  di  ricongiunzione

riportata nell'allegato n. 2. 

  2. Ai fini dell'ammissibilita'  alle  agevolazioni  i  progetti  di

ricerca e sviluppo devono: 

    a) essere realizzati, dai soggetti di cui all'art. 3, commi  1  e

2, nell'ambito di una o piu'  delle  proprie  unita'  locali  ubicate

nelle regioni meno sviluppate; 

    b)  prevedere  spese  e  costi  ammissibili  superiori   a   euro

5.000.000,00 e fino a euro 40.000.000,00; 

    c)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della

domanda di agevolazioni di  cui  all'art.  7  e,  comunque,  pena  la

revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione di cui

all'art. 10. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo  si

intende la  data  del  primo  impegno  giuridicamente  vincolante  ad

ordinare  attrezzature  o  di  qualsiasi  altro  impegno  che   renda

irreversibile l'investimento oppure la data di inizio  dell'attivita'

del personale interno, a seconda di  quale  condizione  si  verifichi

prima. La predetta data di avvio deve essere  espressamente  indicata

dal soggetto beneficiario, che e' tenuto a  trasmettere  al  Soggetto

gestore,  entro trenta  giorni  dalla  stessa  data  di  avvio,   una

specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli  47  e  76  del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

    d) avere una durata non superiore a 36 mesi, ovvero termini  piu'

brevi ove resi  necessari  dalla  normativa  di  riferimento  per  il

cofinanziamento con risorse comunitarie. Su  richiesta  motivata  del

soggetto beneficiario, il Ministero puo' concedere  una  proroga  del

termine di ultimazione del progetto non superiore a dodici mesi; 

    e) qualora presentati congiuntamente da piu' soggetti,  prevedere

che ciascun proponente sostenga almeno il  10  per  cento  dei  costi

complessivi ammissibili, se di grande dimensione, ed almeno il 5  per

cento in tutti gli altri casi. 

                                Art. 5 

                       Spese e costi ammissibili 

  1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le

spese e i costi relativi a: 

    a) il personale dipendente del soggetto proponente o in  rapporto

di  collaborazione  con  contratto  a  progetto,  con  contratto   di

somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico  assegno  di

ricerca, limitatamente a  tecnici,  ricercatori  ed  altro  personale

ausiliario, nella misura in cui sono  impiegati  nelle  attivita'  di

ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi  del

personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali; 

    b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione,  nella

misura e per il periodo in cui sono utilizzati  per  il  progetto  di

ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo  di  utilizzo  per  il

progetto  degli  strumenti  e  delle   attrezzature   sia   inferiore

all'intera vita utile del bene, sono ammissibili  solo  le  quote  di

ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del

progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli  strumenti  e  le

attrezzature, o  parte  di  essi,  per  caratteristiche  d'uso  siano

caratterizzati da una vita utile pari o  inferiore  alla  durata  del

progetto, i relativi costi possono essere  interamente  rendicontati,

previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e  positiva

valutazione del soggetto gestore; 

    c) i servizi di consulenza e gli  altri  servizi  utilizzati  per

l'attivita'   del   progetto   di   ricerca   e   sviluppo,   inclusa

l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati  di  ricerca,

dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata  alle

normali condizioni di mercato; 

    d) le spese generali calcolate su base forfettaria  nella  misura

del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del progetto,  secondo

quanto stabilito  dall'art.  20  del  regolamento  delegato  (UE)  n.

480/2014 e dall'art. 29 del regolamento (UE) n. 1290/2013; 

    e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 

  2. Ulteriori limiti e  condizioni  di  ammissibilita'  delle  spese

possono essere previsti nel rispetto  della  normativa  nazionale  in

materia di ammissibilita' delle spese per programmi cofinanziati  con

risorse comunitarie. 

  3. Ai sensi dell'art. 125, paragrafo 4, lettera b), del regolamento

(UE) 1303/2013, il soggetto beneficiario deve dotarsi di  un  sistema

di contabilita' separata o  di  un'adeguata  codificazione  contabile

atta a tenere separate tutte  le  transazioni  relative  al  progetto

agevolato; inoltre, i costi sostenuti nell'ambito delle attivita'  di

sviluppo sperimentale devono essere rilevati separatamente da  quelli

sostenuti nell'ambito delle attivita' di ricerca industriale. 

  4. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia  inferiore

a 500,00 euro al netto di IVA. 


                               Art. 6 

                       Agevolazioni concedibili 

  1. Le agevolazioni  sono  concesse,  nei  limiti  delle  intensita'

massime di aiuto delle  soglie  di  notifica  individuali  stabilite,

rispettivamente, dall'art. 25 e dall'art.  4  del  regolamento  GBER,

nella forma del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale

pari al 20 per cento dei costi e delle  spese  ammissibili,  e  nella

forma del contributo diretto  alla  spesa,  fino  a  una  percentuale

nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue: 

    a) per i costi e le spese  relative  alle  attivita'  di  ricerca

industriale: 

      1) 60 per cento per le imprese di piccola dimensione; 

      2) 50 per cento per le imprese di media dimensione; 

      3) 40 per cento per le imprese di grande dimensione; 

    b) per i costi e le spese relative  alle  attivita'  di  sviluppo

sperimentale: 

      1) 35 per cento per le imprese di piccola dimensione; 

      2) 25 per cento per le imprese di media dimensione; 

      3) 15 per cento per le imprese di grande dimensione. 

  2. La misura effettiva del contributo alla spesa di cui al comma  1

e'  correlata  al   punteggio   di   cui   all'art.   8,   comma   3,

complessivamente  conseguito   dal   progetto   ed   e'   determinata

moltiplicando la misura di cui al comma 1  per  il  rapporto  tra  il

punteggio conseguito  e  quello  massimo,  calcolato  con  una  cifra

decimale senza arrotondamento. 

  3. La misura effettiva del contributo diretto alla spesa di cui  al

comma 2 e' elevata,  nel  limite  dell'intensita'  massima  di  aiuto

stabilita dall'art. 25, paragrafo 6,  del  regolamento  GBER,  di  10

punti  percentuali  al  sussistere  di  almeno  una  delle   seguenti

condizioni: 

    a)  qualora  il  progetto  venga  realizzato  in  parte  con   il

contributo esterno di almeno un Organismo di ricerca  in  misura  non

inferiore al 10 per cento della spesa complessivamente ammissibile  e

l'Organismo di ricerca abbia il diritto di pubblicare i risultati dei

progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da  esso

svolte; 

    b) qualora il progetto sia in parte  realizzato,  nell'ambito  di

forme di collaborazione effettiva e stabile a livello  internazionale

tra imprese, in altro Stato  membro  dell'Unione  europea  ovvero  in

quelli contraenti l'accordo SEE, e ciascuno dei  soggetti  proponenti

non sostenga da solo piu' del 70  per  cento  dei  costi  complessivi

ammissibili, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2,

lettera a); 

    c)  qualora  il  progetto  sia  realizzato  in  forma   congiunta

attraverso una collaborazione effettiva tra imprese,  di  cui  almeno

una e' una PMI, e ciascuno dei soggetti proponenti  non  sostenga  da

solo piu' del 70 per cento dei costi complessivi ammissibili. 

  4. Nel caso in cui il progetto agevolato sia concluso entro  il  31

dicembre 2018, viene riconosciuta, in aggiunta a quanto previsto  dai

commi 2 e 3 e nei limiti delle intensita' massime di  aiuto  previste

dall'art. 25 del regolamento GBER, una maggiorazione  del  contributo

diretto alla spesa pari a 5  punti  percentuali.  Tale  maggiorazione

viene  erogata  contestualmente  all'erogazione   del   saldo   delle

agevolazioni, di cui  all'art.  11,  comma  4,  previa  verifica  del

rispetto delle intensita' massime di aiuto. 

  5. Limitatamente ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2,  in  luogo

del finanziamento agevolato, il contributo diretto alla spesa di  cui

al comma 1 e' elevato di 3 punti percentuali. 

  6.  Il  finanziamento  agevolato  non  e'  assistito  da  forme  di

garanzia, fermo restando che i  crediti  nascenti  dalla  ripetizione

delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai

sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 

  7. Il finanziamento agevolato ha una durata  compresa  tra  1  e  8

anni, oltre un periodo di preammortamento  fino  all'ultimazione  del

progetto e, comunque, nel limite massimo di 3 anni  decorrenti  dalla

data del decreto di concessione di cui all'art. 10. E'  facolta'  del

soggetto beneficiario, o di ciascuno dei soggetti beneficiari in caso

di realizzazione del progetto in modo congiunto, rinunciare, in tutto

o  in  parte,  al  periodo  di  preammortamento.  Il  rimborso  degli

interessi di  preammortamento  avviene  a  rate  semestrali  costanti

posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni  anno.  Il

rimborso del finanziamento  agevolato  avviene  secondo  il  relativo

piano di ammortamento  alle  medesime  scadenze.  Il  rimborso  degli

interessi di  preammortamento  e  delle  rate  di  ammortamento  deve

avvenire attraverso il versamento da parte del soggetto  beneficiario

degli importi dovuti sulla contabilita' speciale n. 1726  «Interventi

aree depresse». 

  8. Il tasso agevolato del finanziamento e' pari al 20 per cento del

tasso  di  riferimento  vigente  alla  data  di   concessione   delle

agevolazioni,  fissato  sulla  base   di   quello   stabilito   dalla

Commissione    europea    e    pubblicato    nel    sito     internet

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates

.html. 

  9. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione  in  termini  di

equivalente sovvenzione lordo,  determinata  ai  sensi  del  presente

articolo,  superi  l'intensita'  massima  prevista  dalla  disciplina

comunitaria indicata al comma l,  l'importo  del  contributo  diretto

alla spesa e' ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta

intensita'. In particolare, per la  quantificazione  dell'equivalente

sovvenzione  lordo  del  finanziamento   agevolato,   il   tasso   di

riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base di cui  al

comma  8,  secondo  quanto   previsto   dalla   comunicazione   della

Commissione relativa alla revisione  del  metodo  di  fissazione  dei

tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). 

  10. L'ammontare delle  agevolazioni  e'  rideterminato  al  momento

dell'erogazione a saldo e non puo' essere superiore a quanto previsto

nel decreto di concessione. 

  11. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca  e

sviluppo di cui al presente decreto non  sono  cumulabili  con  altre

agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle

concesse  sulla  base  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della

Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli

articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza  minore  («de

minimis»), ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma

di benefici fiscali e di garanzia e comunque  entro  i  limiti  delle

intensita'  massime   previste   dal   regolamento   GBER.   Con   il

provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, sono definite le  procedure

atte a prevenire il doppio finanziamento delle spese agevolate. 

                                Art. 7 

                    Domanda e procedura di accesso 

  1. Il soggetto proponente  presenta  la  domanda  di  accesso  alle

agevolazioni, corredata delle proposte progettuali e  della  relativa

documentazione, nei termini, con le modalita' e  secondo  gli  schemi

definiti dal Ministero con successivo decreto a firma  del  direttore

generale  per  gli  incentivi   alle   imprese.   Con   il   medesimo

provvedimento sono fornite le istruzioni necessarie per  la  migliore

attuazione  degli  interventi,  ivi  incluse  quelle  riferite   alle

modalita' di determinazione e rendicontazione dei costi  ammissibili,

sono fissati i punteggi minimi e massimi relativi ai criteri  di  cui

all'art.  8,  comma  3,  e  il  punteggio  minimo   complessivo   per

l'ammissibilita' delle proposte progettuali di cui allo  stesso  art.

8, comma 3, e sono definiti gli eventuali ulteriori elementi utili  a

definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo. 

  2. Ciascun soggetto, sia  in  forma  singola  che  congiunta,  puo'

presentare, per ciascun bando relativo a  ciascuno  degli  interventi

agevolativi previsti dal presente decreto e di cui all'allegato n. 1,

una o piu' domande di accesso alle agevolazioni fino al limite di  40

milioni di spese e costi ammissibili. Al superamento di tale  limite,

la relativa domanda non e' considerata ammissibile. 

  3.  La   proposta   progettuale   deve   essere   corredata   della

documentazione indicata nel decreto di cui al comma l,  tra  cui,  in

particolare, quella concernente: 

    a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul  soggetto

proponente, ivi inclusa la dimensione; 

    b) il piano di  sviluppo  del  progetto,  compresi  l'elenco  dei

costi, il finanziamento richiesto e le date di inizio e fine; 

    c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto  proposto

congiuntamente da piu' soggetti. 

  4. La proposta progettuale e la documentazione di cui  al  comma  3

sono  presentate  secondo  gli  schemi  resi   disponibili   con   il

provvedimento di cui al comma 1. Le proposte  progettuali  presentate

in modo difforme e/o con documentazione incompleta rispetto a  quanto

indicato sono considerate irricevibili. 

  5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo

1998, n. 123, i soggetti proponenti hanno diritto  alle  agevolazioni

esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili.  Il

Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del  direttore

generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana  e  nel  proprio  sito  internet,

l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 

 

                               Art. 8 

        Esame della proposta progettuale e fase di negoziazione 


  1. Il soggetto  gestore  provvede  all'istruttoria  amministrativa,

finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata. In

tale ambito, in particolare, valuta: 

    a)  le   caratteristiche   tecnico-economico-finanziarie   e   di

ammissibilita' del soggetto proponente; 

    b) il posizionamento del  progetto  nell'ambito  di  un'eventuale

piu' articolata strategia di gruppo; 

    c) la coerenza della proposta con le finalita' dichiarate  e  con

quelle di cui al presente decreto; 

    d)     la     fattibilita'     tecnica,     la     sostenibilita'

economico-finanziaria, la qualita' tecnica e l'impatto  del  progetto

di  ricerca  e  sviluppo,  la   sussistenza   delle   condizioni   di

ammissibilita' dello stesso, con  particolare  riferimento  a  quanto

indicato agli articoli 2, 4 e 5; 

    e) la sussistenza delle condizioni minime  di  ammissibilita'  di

cui al comma 3; 

    f) la  pertinenza  e  la  congruita'  delle  spese  previste  dal

progetto di ricerca e sviluppo, nel rispetto dei relativi  parametri,

determinando   il   costo   complessivo   ammissibile,   nonche'   le

agevolazioni nelle forme e nelle misure previste dal presente decreto

e nel rispetto delle intensita' massime di aiuto indicate all'art. 6; 

    g) la disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie. 

  2. Il soggetto gestore, inoltre, individua le specifiche tecniche e

i parametri del progetto suscettibili di negoziazione con  l'impresa,

al fine di rimodularli  per  massimizzare  i  risultati  conseguibili

rispetto agli obiettivi dell'intervento agevolativo e alla  capacita'

propria del progetto stesso di incidere  sullo  sviluppo  tecnologico

del Paese. 

  3. Fermi restando gli esiti delle ulteriori valutazioni di  cui  al

comma 1, la valutazione delle condizioni minime di ammissibilita'  e'

effettuata sulla base  dei  criteri  riportati  nell'allegato  n.  3,

determinando per ciascuno di  tali  criteri  il  relativo  punteggio,

attribuito secondo quanto previsto nel decreto  di  cui  all'art.  7,

comma 1. In caso di progetto  congiunto,  i  punteggi  sono  riferiti

all'insieme dei soggetti proponenti. Per i soggetti co-proponenti  di

cui all'art. 3, comma 2, in considerazione delle  loro  specificita',

non si applicano i criteri relativi alle caratteristiche del soggetto

proponente, di cui alla lettera A, punto 3 dell'allegato  n.  3.  Per

gli Spin-off, in particolare, l'organismo di ricerca che  ne  detiene

almeno il 30 per cento del capitale sociale ed i soci  diversi  dalle

persone fisiche sottoscrivono, insieme  allo  Spin-off  medesimo,  la

domanda di agevolazioni di cui all'art. 7, la proposta definitiva  di

cui all'art. 9, il decreto di concessione di cui all'art. 10 e  tutti

gli atti conseguenti previsti dal  presente  decreto  e  dal  decreto

direttoriale  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  a  titolo  di   piena

condivisione tecnica, economica e finanziaria del progetto proposto e

di assunzione, in solido  con  lo  spin-off,  delle  responsabilita',

degli  oneri  e  delle   obbligazioni   derivanti   dalla   eventuale

concessione  delle  agevolazioni,  in  proporzione  alla   quota   di

partecipazione nello spin-off stesso. 

  4. A conclusione delle attivita' di cui ai commi 1 e  2,  entro  70

giorni dalla presentazione  della  domanda  di  agevolazione  di  cui

all'art.  7,  comma  1,  il  soggetto  gestore  invia  le  risultanze

istruttorie al Ministero, secondo lo schema definito con  il  decreto

di  cui  al  medesimo  art.  7,  comma  1,  esprimendo  un   giudizio

complessivo di ammissibilita' o meno alla successiva fase  negoziale.

Ricevute le risultanze istruttorie, il  Ministero  da'  comunicazione

degli esiti al soggetto proponente, ai sensi dell'art.  10-bis  della

legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modifiche  e  integrazioni,

invitando lo stesso, in caso  di  esito  positivo,  a  presentare  la

documentazione utile alla definizione del decreto di  concessione  di

cui all'art. 10, qualora non gia' prodotta in precedenza. 

  5. Qualora il costo complessivo ammissibile  del  progetto  dovesse

discendere al di sotto della soglia minima di cui all'art.  4,  comma

2, lettera b), a causa di una riduzione superiore  al  20  per  cento

delle  spese  ammissibili  esposte  nella  proposta  progettuale,  il

progetto viene dichiarato non ammissibile. 

  6. In caso di esito positivo, il  Ministero  avvia  la  fase  della

negoziazione con il soggetto proponente, per le finalita'  e  secondo

le modalita' indicate al comma 2. 

  7. Nel corso della fase di  negoziazione,  il  Ministero  richiede,

direttamente o per il tramite del soggetto gestore, tutti i dati e le

informazioni ritenuti necessari. La fase di negoziazione e'  conclusa

entro il termine di quindici giorni dalla  comunicazione  di  cui  al

comma 4 o dall'eventuale completamento della documentazione richiesta

al soggetto proponente. Gli  esiti  della  negoziazione,  comprensivi

degli eventuali vincoli e prescrizioni, sono  fatti  oggetto  di  uno

specifico verbale sottoscritto dal Ministero, dal soggetto proponente

e dal soggetto gestore. 

 

                               Art. 9 

                Presentazione della proposta definitiva 

  1. A conclusione  ed  in  esito  dell'attivita'  negoziale  di  cui

all'art. 8, il soggetto proponente compila la proposta definitiva del

progetto con le modalita' indicate nel decreto  di  cui  all'art.  7,

comma 1, e la presenta al soggetto gestore entro trenta giorni  dalla

sottoscrizione del verbale di  cui  all'art.  8,  comma  7,  pena  la

decadenza della proposta stessa. 

  2. La proposta definitiva deve contenere  tutta  la  documentazione

sostitutiva o integrativa  di  quella  gia'  presentata  in  fase  di

proposta progettuale,  eventualmente  prevista  dal  verbale  di  cui

all'art.  8,  comma  7,  in  quanto  necessaria   a   seguito   delle

rimodulazioni del progetto concordate in sede di negoziazione. 

  3. Qualora  l'attivita'  negoziale  si  concluda  senza  concordare

alcuna modifica progettuale, il soggetto proponente, entro il termine

di  cui  al  comma  1,  trasmette  al  soggetto   gestore   solo   la

documentazione indicata nel verbale di cui all'art. 8, comma 7. 

  4. Il soggetto gestore provvede,  nei venti  giorni  successivi  al

ricevimento, all'esame della proposta  definitiva  e  della  relativa

documentazione, volto a verificare  la  corrispondenza  delle  stesse

agli esiti della negoziazione. Completate  le  predette  verifiche  e

accertata l'esistenza della ulteriore  documentazione  amministrativa

individuata con il decreto di cui all'art. 7, comma  1,  il  soggetto

gestore  provvede  a  trasmettere  al  Ministero   la   proposta   di

concessione delle agevolazioni. 

 

                               Art. 10 

                        Decreto di concessione 

   1. Entro i 10 giorni successivi al ricevimento della  proposta  del

soggetto gestore di concessione  delle  agevolazioni,  il  Ministero,

tenuto conto delle risorse disponibili, concede le  agevolazioni  con

apposito decreto e  lo  trasmette  al  soggetto  beneficiario  ovvero

esclusivamente al soggetto capofila nel caso di  progetti  congiunti.

Il  soggetto  beneficiario  ovvero  il  soggetto  capofila  provvede,

entro trenta giorni dalla ricezione del decreto di concessione,  pena

la decadenza dalle agevolazioni, a restituire al Ministero il decreto

debitamente sottoscritto per accettazione inviandone  contestualmente

una copia al soggetto gestore. Nel  caso  di  progetti  congiunti  il

decreto  di  concessione  e'  sottoscritto  da   tutti   i   soggetti

proponenti. In caso di progetti congiunti, il soggetto capofila  deve

trasmettere, nei termini di cui sopra e qualora non lo abbia allegato

alla domanda di agevolazioni, il mandato conferito per atto  pubblico

o scrittura privata autenticata. 

  2. Nel decreto di cui al comma 1 sono determinati  le  spese  ed  i

costi  ritenuti   ammissibili,   la   forma   e   l'ammontare   delle

agevolazioni, gli impegni del soggetto beneficiario anche  in  ordine

agli obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione del  progetto,  la

data  entro  la  quale  presentare  la  richiesta   obbligatoria   di

erogazione per stato d'avanzamento di cui all'art. 11, comma  1,  gli

adempimenti a carico dello stesso soggetto beneficiario, il piano  di

restituzione  delle  quote  di  preammortamento  e  ammortamento  del

finanziamento agevolato,  nonche'  le  condizioni  di  revoca  o  per

l'interruzione dei benefici e l'eventuale applicazione di  penali  in

caso di inadempienza. 

  3. Nei casi indicati dall'art. 4, comma 1, del regolamento GBER, il

decreto di concessione di cui al comma 1 e' subordinato alla notifica

individuale e alla successiva valutazione da parte della  Commissione

europea, secondo quanto  previsto  dalla  disciplina  comunitaria  in

materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore  di  ricerca,   sviluppo   e

innovazione. 

                               Art. 11 

                     Erogazione delle agevolazioni 


  1. Le agevolazioni sono erogate dal soggetto  gestore,  sulla  base

delle richieste per stato d'avanzamento del progetto  presentate  dal

soggetto beneficiario, nel numero  massimo  di  5,  piu'  l'ultima  a

saldo. Le  richieste  di  erogazione  per  stato  d'avanzamento  sono

facoltative ad eccezione di quella riferita alla data intermedia alla

durata del progetto indicata  nel  decreto  di  concessione,  che  e'

obbligatoria, deve essere pari ad almeno il 30 per cento della  spesa

ammessa e  deve  essere  presentata  entro  il  secondo  mese  solare

successivo alla data stessa, pena la revoca totale delle agevolazioni

concesse, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera f). 

  2.  In  alternativa  alle  modalita'  di  cui  al   comma   1,   il

finanziamento  agevolato  puo'  essere  erogato,  su  richiesta   del

soggetto  beneficiario,  a  titolo  di  anticipazione,  in   un'unica

soluzione, previa presentazione di fideiussione  bancaria  o  polizza

assicurativa, la cui durata e caratteristiche sono  definite  con  il

decreto di cui all'art. 7, comma 1. In alternativa alla presentazione

delle citate garanzie, le imprese possono avvalersi  dello  strumento

di garanzia istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015

citato in premessa, contribuendo al finanziamento dello strumento con

una quota proporzionale all'anticipazione richiesta, nella  misura  e

secondo le modalita' di versamento definite con il  provvedimento  di

cui all'art. 7, comma 1. 

  3. La richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento deve

essere  presentata  entro  3  mesi  dalla  data  di  ultimazione  del

progetto. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca

delle agevolazioni ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera h). 

  4. Per il contributo diretto alla  spesa,  l'ammontare  complessivo

delle erogazioni effettuate a stato di avanzamento  lavori  non  puo'

superare il 90 per cento dello stesso contributo concesso,  al  netto

dell'eventuale maggiorazione di cui all'art. 6, comma 4.  Il  residuo

10 per cento, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo  stato  di

avanzamento e, ove necessario, da quella precedente, viene erogato  a

saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti dall'art. 13. 

  5.  Le   erogazioni   sono   disposte,   compatibilmente   con   la

disponibilita' di cassa delle risorse finanziarie e  salvo  eventuali

richieste di integrazione della documentazione presentata,  entro  60

giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento  e  della  relativa

documentazione, fatta salva l'erogazione a  saldo,  che  e'  disposta

entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione  finale  di

spesa al fine di consentire lo svolgimento  delle  verifiche  di  cui

all'art. 13, comma 3 e degli accertamenti sull'avvenuta realizzazione

di  ciascun  progetto  e  l'adozione  del  decreto   di   concessione

definitiva di cui all'art. 13, comma 3. 

  6. Il Ministero trasferisce al soggetto gestore le somme necessarie

per le erogazioni  di  cui  al  presente  articolo,  sulla  base  del

relativo fabbisogno. 

  7. Le modalita' e gli schemi per la presentazione  delle  richieste

di erogazione, unitamente agli adempimenti conseguenti a  carico  del

Soggetto gestore, sono individuati con il decreto di cui all'art.  7,

comma l. 

  8. Entro sessanta giorni dalla ricezione di ciascuna  richiesta  di

erogazione, il Soggetto gestore provvede a: 

    a) verificare, dall'esame della documentazione tecnica prevista a

corredo della domanda, il corretto andamento delle attivita'; 

    b) verificare la pertinenza,  la  congruita'  e  l'ammissibilita'

delle spese e dei costi rendicontati; 

    c) verificare che le spese e i costi siano  stati  effettivamente

sostenuti e pagati e che  siano  stati  rendicontati  secondo  quanto

previsto dal provvedimento di cui all'art. 7, comma 1; 

    d) verificare il rispetto del divieto di cumulo di  cui  all'art.

6, comma 11; 

    e)  verificare   la   regolarita'   contributiva   del   soggetto

beneficiario; 

    f) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola  con  il

rimborso  delle  rate  relative  ad  eventuali  altri   finanziamenti

ottenuti a valere sul  fondo  di  cui  all'art.  14  della  legge  17

febbraio 1982, n. 46; 

    g) verificare che il soggetto beneficiario  non  rientri  tra  le

imprese che hanno  ricevuto  e,  successivamente,  non  rimborsato  o

depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali

o incompatibili dalla Commissione europea; 

    h) calcolare le agevolazioni spettanti; 

    i) effettuare, con riferimento all'ultimo stato  di  avanzamento,

una verifica in loco secondo quanto previsto all'art. 13, comma 2; 

    l) richiedere al Ministero ed erogare le quote  di  agevolazioni,

come determinate ai sensi del presente articolo. 


                               Art. 12 

                              Variazioni 


  l. Le variazioni ai progetti di ricerca e  sviluppo  devono  essere

tempestivamente comunicate al soggetto gestore  con  una  argomentata

relazione corredata di idonea documentazione. 

  2.  Relativamente  alle   variazioni   conseguenti   a   operazioni

societarie o a cessioni, a qualsiasi titolo,  dell'attivita',  ovvero

relative agli obiettivi  del  progetto  di  ricerca  e  sviluppo,  il

soggetto  gestore  procede,  nel   termine   di trenta   giorni   dal

ricevimento  della  comunicazione  di  variazione,   alle   opportune

verifiche  e  valutazioni,  nonche'  alle  conseguenti  proposte   al

Ministero  al  fine  dell'espressione  da   parte   di   quest'ultimo

dell'eventuale assenso. 

  3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al  comma  2  non

siano state assentite dal Ministero,  il  soggetto  gestore  sospende

l'erogazione delle agevolazioni. 

  4. Tutte le altre variazioni, compresa l'eventuale  modifica  della

tempistica di realizzazione, sono valutate dal soggetto gestore  che,

in caso di approvazione, informa entro trenta giorni dal  ricevimento

della comunicazione di  variazione  il  soggetto  beneficiario  e  il

Ministero,   procedendo   alla   regolare   prosecuzione    dell'iter

agevolativo. 

 

                               Art. 13 

                   Verifiche, controlli ed ispezioni 

   1. Il soggetto gestore,  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della

richiesta di erogazione intermedia obbligatoria di cui  all'art.  11,

comma 1, e prima dell'erogazione stessa,  effettua  una  verifica  in

loco di natura tecnica sullo stato  di  attuazione  del  progetto  di

ricerca e sviluppo. Tale verifica e' indirizzata a valutare lo  stato

di  svolgimento  del  progetto,  le  eventuali  criticita'   tecniche

riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attivita' previste

o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione  del

progetto. Nel caso in cui la verifica si concluda con esito  negativo

il  soggetto  gestore  propone   al   Ministero   la   revoca   delle

agevolazioni. 

  2. Il soggetto gestore,  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della

richiesta di erogazione dell'ultimo  stato  di  avanzamento  e  prima

dell'erogazione  stessa,  effettua  una  verifica  finale  volta   ad

accertare l'effettiva realizzazione del progetto,  il  raggiungimento

degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruita' dei

relativi costi. In esito a tale verifica finale, il soggetto  gestore

trasmette una relazione tecnica al Ministero che si conclude  con  un

giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato. 

  3. Sulla base  della  relazione  tecnica  del  soggetto  gestore  e

dell'intera documentazione tecnica e di spesa trasmessa dal  soggetto

proponente o dal soggetto capofila in caso di progetti congiunti,  il

Ministero,  ai  fini  dell'adozione  del   decreto   di   concessione

definitiva delle  agevolazioni  e  dell'erogazione  del  saldo  delle

agevolazioni   spettanti,    dispone    accertamenti    sull'avvenuta

realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad  applicarsi

le disposizioni di cui alla direttiva  del  Ministro  dello  sviluppo

economico 10 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre  2008.  Gli  oneri  delle

commissioni  di  accertamento  sono  posti  a  carico  delle  risorse

dell'asse V - Assistenza tecnica - del Programma operativo  nazionale

«Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR. 

  4. In ogni fase del  procedimento  il  Ministero  puo'  effettuare,

anche per il tramite del  soggetto  gestore,  controlli  e  ispezioni

sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le  condizioni  per

la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche'  lo  stato

di attuazione degli interventi finanziati. 

  5. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire e  agevolare  le

attivita' di controllo da parte del Ministero e del soggetto  gestore

e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i

documenti giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi  alle

agevolazioni. La documentazione amministrativa e  contabile  relativa

alle spese e ai costi ammessi deve essere  conservata,  ai  sensi  di

quanto previsto dalle norme nazionali in materia, per almeno 10  anni

dal pagamento del saldo delle agevolazioni. Al fine di  garantire  il

rispetto di  quanto  previsto  dall'art.  140  del  regolamento  (UE)

1303/2013, il Ministero puo' stabilire un  termine  maggiore  per  la

conservazione della predetta documentazione, dandone comunicazione al

soggetto beneficiario. In ogni caso, i  documenti  giustificativi  di

spesa devono essere conservati sotto forma di originali  o,  in  casi

debitamente giustificati, sotto forma  di  copie  autenticate,  o  su

supporti per i  dati  comunemente  accettati,  comprese  le  versioni

elettroniche  di  documenti  originali  o   i   documenti   esistenti

esclusivamente in versione elettronica. 

 

                               Art. 14 

                                Revoche 

   l. Le  agevolazioni  sono  revocate,  in  tutto  o  in  parte,  con

provvedimento del Ministero, adottato sulla base  delle  verifiche  e

delle valutazioni effettuate dal soggetto gestore, in caso di: 

      a)  verifica  dell'assenza  di  uno   o   piu'   requisiti   di

ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare  per

fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; 

      b) fallimento del soggetto  beneficiario  ovvero  apertura  nei

confronti del medesimo di altra procedura  concorsuale,  fatto  salvo

quanto previsto al comma 5 del presente articolo; 

      c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo; 

      d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto

di ricerca e sviluppo, ivi inclusi gli esiti negativi della  verifica

di cui all'art. 13, comma 1, fatti salvi i casi  di  forza  maggiore,

caso  fortuito,  o  altri  fatti  ed  eventi   sopravvenuti   e   non

prevedibili; 

      e) mancato avvio del progetto nei termini indicati all'art.  4,

comma 2, lettera c); 

      f) mancata presentazione dello stato d'avanzamento obbligatorio

entro la data e nella misura di cui all'art. 11, comma 1; 

      g) mancato rispetto dei termini massimi previsti  dall'art.  4,

comma 2, lettera d), per la realizzazione del progetto; 

      h) mancata trasmissione della documentazione  finale  di  spesa

entro 3 mesi dalla conclusione del progetto; 

      i) mancata restituzione  protratta  per  oltre  un  anno  degli

interessi di  preammortamento  ovvero  delle  rate  di  finanziamento

concesso; 

      l) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di  concessione

di cui all'art. 10. 

  2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma l, lettere a),

b), c), d), e) ed f), la revoca delle agevolazioni e' totale; in tali

casi il soggetto beneficiario  non  ha  diritto  alle  quote  residue

ancora da erogare  e  deve  restituire  il  beneficio  gia'  erogato,

maggiorato  degli  interessi  di  legge  e,  ove   ne   ricorrano   i

presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.

9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 

  3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma l, lettere  g)

e h), la revoca delle agevolazioni  e'  parziale;  in  tali  casi  e'

riconosciuta esclusivamente la quota parte di  agevolazioni  relativa

alle attivita' effettivamente realizzate,  qualora  si  configuri  il

raggiungimento di obiettivi parziali significativi. 

  4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera i),

la revoca e' commisurata alla quota di  finanziamento  agevolato  non

restituita. 

  5. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario  di

una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero valuta

la compatibilita' della procedura medesima con  la  prosecuzione  del

progetto  di  ricerca  e  sviluppo  interessato  dalle  agevolazioni,

concedendo, ove necessario, una proroga  aggiuntiva  del  termine  di

realizzazione del progetto  non  superiore  a  2  anni.  A  tal  fine

l'istanza,  corredata  di   argomentata   relazione   e   di   idonea

documentazione, e' presentata al Ministero e comunicata  al  soggetto

gestore, che  verifica  la  documentazione  prodotta  e  sospende  le

erogazioni fino alla determinazione  del  Ministero  in  ordine  alla

revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione  del  progetto  di

ricerca e sviluppo. 

 
                               Art. 15 
                Monitoraggio, valutazione e pubblicita' 

  1.  Il  Ministero  attua  il  monitoraggio  e  la  valutazione  dei

risultati dei progetti di ricerca e sviluppo e  dell'efficacia  degli

interventi di cui al presente decreto. A tal fine il decreto  di  cui

all'art. 7, comma 1, determina gli indicatori  e  i  valori-obiettivo

previsti dall'art. 25, comma 4, del decreto-legge n. 83  del  2012  e

dall'art. 3, comma 3, del decreto  interministeriale  8  marzo  2013,

nonche' le informazioni che il soggetto beneficiario deve fornire  in

merito agli stessi. 

  2. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012

e dell'art. 15, comma 7, del decreto interministeriale 8 marzo  2013,

i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti  a  trasmettere

al Soggetto gestore la documentazione  utile  al  monitoraggio  delle

iniziative. I contenuti, le modalita' e  i  termini  di  trasmissione

delle relative informazioni sono indicati nel decreto di cui all'art.

7, comma l. 

  3. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali

relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente  decreto,

comprendenti,  in  particolare,  gli  elenchi  dei  beneficiari  e  i

relativi settori di attivita' economica,  gli  importi  concessi  per

ciascun beneficiario e le corrispondenti intensita' di aiuto. 

  4. I soggetti beneficiari sono tenuti a: 

    a) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni,  dati  e

rapporti tecnici  periodici  disposte  dal  soggetto  gestore  e  dal

Ministero; 

    b) acconsentire e favorire lo svolgimento di  tutti  i  controlli

disposti dal Ministero,  nonche'  da  competenti  organismi  statali,

dalla Commissione europea  e  da  altri  organi  dell'Unione  europea

competenti in materia, anche mediante ispezioni  e  sopralluoghi,  al

fine di  verificare  lo  stato  di  avanzamento  dei  progetti  e  le

condizioni per il mantenimento delle agevolazioni; 

    c) aderire a tutte  le  forme  atte  a  dare  idonea  pubblicita'

dell'utilizzo  delle  risorse  finanziarie  del  Programma  operativo

nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, con le modalita'

allo scopo individuate dal Ministero. 

                               Art. 16 

 Ulteriori  obblighi  derivanti  dall'utilizzo   delle   risorse   del

  Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'»  2014-2020

  FESR 

  1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni  di  cui  al  presente

decreto sono tenuti al rispetto delle direttive  operative  stabilite

per i soggetti beneficiari degli interventi del  Programma  operativo

nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR con uno specifico

provvedimento del direttore generale per gli incentivi  alle  imprese

del Ministero. 

  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana. 

 

Allegato n. 1 

 

(Art. 1, comma 1, art. 2, commi 1 e 3, art. 4, comma  1,  e  art.  7,

                                                             comma 2) 

    A) INTERVENTO AGEVOLATIVO «INDUSTRIA SOSTENIBILE». 

    L'intervento e' finalizzato a sostenere un modello di  produzione

industriale sostenibile, definito a  livello  europeo,  che  risponda

contemporaneamente a  un  obiettivo  di  crescita  intelligente,  per

sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione,  a

un obiettivo di  crescita  sostenibile,  per  promuovere  un'economia

efficiente  sotto  il  profilo  delle  risorse,  piu'  verde  e  piu'

competitiva, e a un obiettivo di crescita  inclusiva,  per  sostenere

un'economia con un alto tasso di occupazione e favorire  la  coesione

sociale  e  territoriale.  Tale  modello  prefigura  il  rinnovamento

dell'industria cosiddetta «matura» e la  promozione  di  un'industria

«evoluta», facendo leva sulla capacita' di integrare/sviluppare nuove

conoscenze/nuove tecnologie e, allo stesso tempo, di massimizzare  la

sinergia tra le dimensioni economica, sociale e ambientale 

    Con  l'obiettivo  di  concentrazione   e   di   efficacia   degli

interventi,  al  fine  di  massimizzare  il  valore   delle   risorse

finanziarie disponibili e di  individuare  i  settori  nei  quali  la

spinta delle nuove tecnologie meglio garantisce l'evoluzione continua

di prodotti e processi e la conquista di nuova forza competitiva,  si

ritiene di restringere il campo di intervento del presente intervento

agevolativo   alle   seguenti   specifiche   tecnologie    abilitanti

fondamentali,  che  presentano  adeguate  ricadute   nelle   seguenti

tematiche rilevanti - riconducibili alle aree  tematiche  individuate

dalla Strategia  nazionale  di  specializzazione  intelligente,  come

illustrato nell'allegato n. 2 (Tavola 1) - caratterizzate da maggiore

contenuto tecnologico, piu' rapido  impatto  sulla  competitivita'  e

piu' immediate applicazioni industriali, di particolare interesse per

le specializzazioni manifatturiere nazionali e con un  maggior  grado

di  incidenza  sui  predetti  obiettivi  del  modello  di  produzione

industriale sostenibile, dove  le  KETs  risultano  decisive  per  lo

sviluppo della competitivita' dell'industria nazionale. 

    Non sono ammissibili a valere sul presente intervento agevolativo

i progetti che, in ragione dell'attivita'  svolta  e  delle  relative

caratteristiche,   sono   integralmente   finanziabili    a    valere

sull'intervento agevolativo «Agenda digitale», concernente  i  grandi

progetti strategici nel settore delle tecnologie dell'informazione  e

della  comunicazione  elettroniche  (ICT)   coerenti   le   finalita'

dell'Agenda digitale italiana. 

    Tecnologie  abilitanti  fondamentali   (KETs   -   Key   Enabling

Technologies) 

    IS.1 - Micro-Nanoelettronica 

    IS.2 - Nanotecnologia 

    IS.3 - Fotonica 

    IS.4 - Materiali avanzati 

    IS.5 - Sistemi avanzati di produzione 

    IS.6 - Biotecnologia industriale 

    Tematiche rilevanti (nelle quali presentano ricadute le  suddette

tecnologie  abilitanti  fondamentali,  caratterizzate   da   maggiore

contenuto tecnologico, piu' rapido  impatto  sulla  competitivita'  e

piu' immediate applicazioni industriali) 

    A. Processi e impianti industriali 

    A.1. Sistemi di produzione ad  alte  prestazioni,  efficienti  ed

ecocompatibili 

    A.2. Sistemi di produzione adattativi e intelligenti 

    A.3. Fabbriche digitali ottimizzate verso l'uso delle risorse 

    A.4. Manifattura incentrata sull'uomo 

    A.5. Materiali per la produzione industriale 

    B. Trasporti su superficie e su via d'acqua 

    B.1 Tecnologie veicolo ecocompatibili per la sostenibilita' 

    B.2 Sistemi per la sicurezza attiva e passiva 

    B.3 ITS sistemi per il trasporto intelligente 

    B.4 Tecnologie ferroviarie ecocompatibili per la sostenibilita' 

    B.5 Operativita' del materiale rotabile e delle infrastrutture 

    B.6 Tecnologie navali per la competitivita', eco-compatibilita' e

sicurezza 

    C. Aerospazio 

    C.1 Tecnologie per aeromobili efficienti ed eco-compatibili 

    C.2 Tecnologie per sicurezza e security 

    C.3 Tecnologie di trasporto spaziale 

    C.4 Tecnologie operative spaziali 

    C.5 Tecnologie  di  monitoraggio  globale  per  l'ambiente  e  la

sicurezza 

    D. TLC 

    D.1 Tecnologie innovative per la sistemistica 

    D.2 Componenti innovative 

    D.3 Tecniche e metodologie di progettazione e test 

    E. Tecnologie energetiche 

    E.1. Tecnologie  per  la  riduzione  delle  emissioni  serra  nel

settore energetico 

    E.2. Tecnologie di stoccaggio dell'energia 

    E.3. Tecnologie per idrogeno e celle a combustibile 

    E.4. Tecnologie per le reti di energia intelligenti 

    E.5. Energie rinnovabili 

    F. Costruzioni eco-sostenibili 

    F.1. Efficienza energetica e sostenibilita' delle costruzioni 

    F.2. Sicurezza dell'ambiente costruito 

    G. Tecnologie ambientali 

    G.1 Tecnologie per il rimedio e la protezione ambientale 

    G.2 Tecnologie per  la  gestione  dell'ambiente  naturale  e  del

costruito 

    B) INTERVENTO AGEVOLATIVO «AGENDA DIGITALE». 

    Il  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante

«Ulteriori misure urgenti per la crescita del  Paese»,  prevede,  tra

l'altro, misure per la  concreta  applicazione  dell'Agenda  digitale

italiana. In particolare, l'art. 19, comma 1, introduce, all'art.  20

del citato decreto-legge n. 83 del 2012, il comma 3-bis, con il quale

e'  prevista  la  definizione  e  lo  sviluppo  di  grandi   progetti

strategici di ricerca  e  innovazione  in  conformita'  al  programma

europeo Horizon 2020. 

    L'industria   delle   tecnologie   dell'informazione   e    della

comunicazione elettroniche (nel  seguito,  ICT),  si  configura  come

fattore dominante della  crescita  delle  economie  piu'  avanzate  e

mantiene la leadership  a  livello  mondiale  degli  investimenti  in

ricerca,  sviluppo  e  innovazione,  alimentati  sia   dalla   grande

dinamicita' interna al settore, sia dalla domanda d'innovazione degli

altri settori industriali,  per  i  quali  le  ICT  risultano  essere

fattore onnipresente di amplificazione, se  non  addirittura  vettore

indispensabile dell'innovazione. 

    Alla luce di quanto sopra, al fine  di  massimizzare  l'efficacia

dell'intervento agevolativo, si ritiene di focalizzare  il  campo  di

intervento  del  presente  intervento  agevolativo   sulle   seguenti

specifiche tecnologie abilitanti di Horizon 2020 riguardanti le ICT e

sui seguenti determinati settori  applicativi  -  riconducibili  alle

aree   tematiche   individuate   dalla   Strategia    nazionale    di

specializzazione intelligente, come  illustrato  nell'allegato  n.  2

(Tavola 2) - caratterizzati da maggiore contenuto  tecnologico,  piu'

rapido  impatto  sulla  competitivita'  e  nei   quali   il   tessuto

industriale italiano e' in condizioni di recepire e  industrializzare

rapidamente i risultati della ricerca. 

    Tecnologie  abilitanti  fondamentali   (KETs   -   Key   Enabling

Technologies) 

    AD.1  -  Tecnologie  per  la  nano-elettronica  e   la   fotonica

(Nano-electronic technologies and Photonics) 

    AD.2 - Tecnologie per l'innovazione di sistemi  di  comunicazione

ottica e senza fili (Smart optical and wireless network technologies) 

    AD.3 - Tecnologie per l'Internet  delle  cose  (Technologies  for

Internet of Things) 

    AD.4 - Tecnologie per l'innovazione della virtualizzazione  delle

piattaforme, delle infrastrutture e dei  servizi  digitali  (Advanced

Cloud Infrastructures & Services) 

    AD.5 - Tecnologie per  la  valorizzazione  dei  dati  su  modelli

aperti e di grandi volumi (Open Data and Big Data innovations) 

    AD.6 - Tecnologie per l'innovazione dell'industria creativa,  dei

contenuti e dei media sociali (Technologies for creative industries &

social media) 

    AD.7 - Tecnologie per la sicurezza informatica (Cyber Security) 

    Settori applicativi (nei quali presentano  ricadute  le  suddette

tecnologie  abilitanti  fondamentali,  caratterizzati   da   maggiore

contenuto tecnologico, piu' rapido  impatto  sulla  competitivita'  e

piu' immediate applicazioni industriali) 

    A. Salute e assistenza (Health) 

    B. Cultura e turismo (Cultural Heritage) 

    C. Mobilita' e trasporti (Smart Transport) 

    D Energia e ambiente (Smart & Clean Energy) 

    E. Monitoraggio e sicurezza del territorio (Environment) 

    F.  Modernizzazione   della   pubblica   amministrazione   (Smart

Government) 

    G. Telecomunicazioni (Electronic communications) 

    H. Fabbrica intelligente (Smart manufacturing) 

                                                        Allegato n. 2 

               Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                        Allegato n. 3 
 
                                  (Art. 3, comma 4 e art. 8, comma 3) 


Criteri quali-quantitativi per la verifica  della  sussistenza  delle

   condizioni minime di ammissibilita' della proposta progettuale 

 

    A) Caratteristiche del  soggetto  proponente.  Tale  criterio  e'

valutato sulla base dei seguenti elementi: 

      1) capacita' tecnico-organizzativa: capacita' di  realizzazione

del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne,  da  valutare

sulla  base  delle  competenze  e  delle  esperienze  del  proponente

rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade; 

      2) qualita' delle collaborazioni: con  particolare  riferimento

agli Organismi di ricerca coinvolti in qualita' di consulenti; 

      3) solidita' economico-finanziaria, da valutare con riferimento

agli ultimi due bilanci approvati del soggetto proponente: 

        i)  capacita'  del  soggetto  proponente  di  rimborsare   il

finanziamento agevolato,  da  determinare  sulla  base  del  seguente

rapporto: Cflow/(Fa / N), dove: «Cflow» indica il valore medio  degli

ultimi due bilanci della somma dei valori relativi  al  risultato  di

esercizio  (utile/perdita  dell'esercizio  incrementato  degli  oneri

straordinari  ed  al  netto  dei  proventi  straordinari)   e   degli

ammortamenti; «Fa»:  indica  l'importo  del  finanziamento  agevolato

determinato ai sensi dell'art. 6; «N»: indica il numero degli anni di

ammortamento del finanziamento  agevolato,  secondo  quanto  indicato

dall'impresa in sede di domanda di agevolazioni; 

        ii)  copertura   finanziaria   delle   immobilizzazioni,   da

determinare sulla base del rapporto della somma dei  mezzi  propri  e

dei debiti a medio/lungo termine sul totale delle immobilizzazioni; 

        iii) indipendenza finanziaria, da determinare sulla base  del

rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo; 

        iv)  incidenza  degli  oneri  finanziari  sul  fatturato,  da

determinare sulla base del rapporto tra gli  oneri  finanziari  e  il

fatturato; 

        v) incidenza della gestione caratteristica sul fatturato,  da

valutare sulla base del rapporto tra il margine operativo lordo e  il

fatturato. 

    B) Qualita' della proposta progettuale, da  valutare  sulla  base

dei seguenti elementi: 

      1)  fattibilita'   tecnica:   da   valutare   con   riferimento

all'adeguatezza delle  risorse  strumentali  e  organizzative  e  con

particolare riguardo alla congruita' e pertinenza dei  costi  e  alla

tempistica prevista; 

      2) rilevanza dei risultati attesi: da  valutare  rispetto  allo

stato dell'arte nazionale e internazionale; 

      3) grado di innovazione: tipologia  di  innovazione  apportata,

con una graduazione del punteggio in misura crescente, a seconda  che

si  tratti  di   notevole   miglioramento   di   processo,   notevole

miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto. 

    C) Impatto del progetto. Tale criterio e' valutato sulla base dei

seguenti elementi: 

      1) interesse industriale: da valutare in relazione  all'impatto

economico dei risultati attesi; 

      2) potenzialita' di  sviluppo:  da  valutare  in  relazione  al

settore/ambito di riferimento e alla capacita' di  generare  ricadute

positive anche in altri ambiti/settori. 

    Le modalita' di determinazione dei punteggi, i valori  massimi  e

le soglie minime relativi ai criteri e agli  elementi  di  cui  sopra

sono stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 7, comma  1,  del

presente decreto.

Allegati

D.M. 9 giugno 2016

D.M. 1° giugno 2016

Allegato 2 al D.M. 1° giugno 2016

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