Imprese di interesse strategico nazionale: convertito il DL n. 63/2024

Misure anche sulla tutela del suolo e delle risorse idriche, nonché sulle verifiche ispettive in materia di lavoro

Imprese di interesse strategico nazionale: convertito nella legge n. 101/2024 il D.L. n. 63/2024.

Nel provvedimento misure anche su:

  • verifiche ispettive in materia di lavoro;
  • tutela del suolo;
  • impianti di biogas e biometano;
  • utilizzo delle risorse idriche;
  • tutela del mare.

Di seguito il testo delle disposizioni sopra elencate.

Testo coordinato del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 

 

Testo del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 112 del 15  maggio  2024),  coordinato  con  la
legge di conversione  12  luglio  2024,  n.  101  (in  questa  stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni  urgenti  per
le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per  le
imprese di interesse strategico nazionale.». (24A03724)
(Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2024, n. 163)

 

Capo I

Interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della
pesca e per la trasparenza dei mercati

(omissis)

Art. 2 ter

      Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di lavoro

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «la decadenza dal beneficio»  sono  inserite  le

seguenti: «e di rafforzare i controlli di prevenzione  e  contrasto

del caporalato, dello sfruttamento lavorativo e del lavoro sommerso e

irregolare»;

b) dopo le parole: «il personale ispettivo dell'INL» sono  inserite

le  seguenti:  «,  compreso  il  personale  ispettivo   del   Comando

carabinieri per la tutela del lavoro operante presso l'INL, ai  sensi

dal l'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,».

2. L'INPS e' autorizzato, per l'anno  2024,  ad  assumere  a  tempo

indeterminato, senza previo esperimento delle previste  procedure  di

mobilita'  di  cui  all'articolo  30,  comma   2-bis,   del   decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a 403 unita' di personale  da

inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore

di vigilanza, nei limiti delle economie utilizzabili a seguito  delle

cessazioni dal servi zio del personale ispettivo a decorrere  dal  1°

gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 ai  sensi  dell'articolo  31,

comma 12, del decreto-legge 2 marzo  2024,  n.  19,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,  n.  56,  individuate  con

decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'Istituto nazionale per l'assicura zione contro  gli  infortuni

sul lavoro (INAIL) e' autorizzato, per l'anno  2024,  ad  assumere  a

tempo  indeterminato,  senza  previo   esperimento   delle   previste

procedure di mobilita' di  cui  all'articolo  30,  comma  2-bis,  del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  sino  a  111  unita'  di

personale  da   inquadrare   nell'area   dei   funzionari,   famiglia

professionale ispettore  di  vigilanza,  nei  limiti  delle  economie

utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servi zio  del  personale

ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre  2023

ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo  2024,

n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,  n.

56,  individuate  con  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle

finanze.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, l'INPS e l'I NAIL sono autorizzati  per

l'anno 2024 a bandire una procedura  concorsuale  pubblica  congiunta

per titoli ed esami, su base regionale, anche svolta  mediante  l'uso

di tecnologie digitali, con facolta' di avvalersi  della  Commissione

di cui all'articolo 35, comma 5, del  decreto  legislativo  30  marzo

2001, n. 165. Ogni candidato puo'  presentare  domanda  per  un  solo

ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe  a  bando.

Qualora una graduatoria  regionale  risulti  incapiente  rispetto  ai

posti messi a concorso, le amministrazioni possono  coprire  i  posti

ancora vacanti mediante scorrimento delle  graduatorie  degli  idonei

non vincitori per la medesima posizione di  lavoro  in  altri  ambiti

regionali,  previ  interpello  e  assenso  degli  interessati.  Ferme

restando, a parita' di requisiti, le  riserve  previste  dalla  legge

relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere specifici

titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.

 

                            Art. 2 quater

 Disposizioni urgenti in materia di Sistema informativo per  la  lotta al caporalato nell'agricoltura

1. All'articolo 25-quater del decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.

119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,  n.

136, dopo il comma 5 e' inserito il  seguente:  «5-bis.  Al  fine  di

consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto  al  fenomeno

del  caporalato,  di  cui  al  comma  1,  di  favorire   l'evoluzione

qualitativa del lavoro agricolo e di  incrementare  le  capacita'  di

analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni  di  sfruttamento  dei

lavoratori nell'agricoltura, presso il Ministero del lavoro  e  delle

politiche sociali e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri  per  la

finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta  al  caporalato

nell'agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di

condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali  e  le

regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale.

Alla sua costituzione concorrono il  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche sociali, il Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'

alimentare e delle foreste,  il  Ministero  dell'interno,  l'Istituto

nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto  nazionale  per

l'assicurazione   contro   gli   infortuni   sul   lavoro    (INAIL),

l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia per le erogazioni

in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT).

Ai  fini  della   formazione   e   dell'aggiornamento   del   Sistema

informativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  mette

a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle  aziende

agricole e i dati del sistema informativo  unitario  delle  politiche

del lavoro,  di  cui  all'articolo  13  del  decreto  legislativo  14

settembre 2015, n. 150, concernenti il mercato del  lavoro  agricolo;

il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle

foreste mette  a  disposizione  l'anagrafe  delle  aziende  agricole,

istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo

30 aprile 1998, n. 173, e i  dati  sulla  loro  situazione  economica

nonche' il calendario delle colture; il Ministero dell'interno  mette

a disposizione i dati relativi ai permessi  di  soggiorno  rilasciati

per motivi di lavoro; l'INPS mette a disposizione i dati retributivi,

contributivi, assicurativi  e  quelli  relativi  ai  risultati  delle

ispezioni presso le aziende agricole; l'INAIL mette a disposizione  i

dati relativi agli infortuni  e  alle  malattie  professionali  nelle

aziende agricole; l'INL mette  a  disposizione  i  dati  relativi  ai

risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'ISTAT mette a

disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive; le regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a  disposizione

i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati  ai  lavoratori

del settore agricolo»

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le

amministrazioni  competenti  provvedono   all'attuazione   delle   di

sposizioni di  cui  al  comma  1  nell'ambito  delle  risorse  umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(omissis)

 Art. 5

     Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,

dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. L'installazione degli impianti  fotovoltaici  con  moduli

collocati  a  terra,  in  zone  classificate   agricole   dai   piani

urbanistici vigenti, e' consentita esclusivamente nelle aree  di  cui

alle  lettere  a),  limitatamente  agli  interventi   per   modifica,

rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione  degli  impianti

gia' installati, a condizione che non comportino incremento dell'area

occupata, c), incluse le cave gia' oggetto di ripristino ambientale e

quelle con piano di coltivazione terminato ancora  non  ripristinate,

nonche'  le  discariche  o  i  lotti  di  discarica   chiusi   ovvero

ripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma  8

del presente articolo. Il primo periodo non si applica  nel  caso  di

progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli  collocati  a

terra finalizzati  alla  costituzione  di  una  comunita'  energetica

rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto nonche' in

caso di progetti attuativi delle altre  misure  di  investimento  del

Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR),  approvato  con

decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021,  come  modificato

con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del  Piano

nazionale per gli investimenti complementari al  PNRR  (PNC)  di  cui

all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,  ovvero  di

progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. »

2.  L'articolo  20,  comma  1-bis,  primo  periodo,   del   decreto

legislativo 8 novembre 2021, n.  199,  introdotto  dal  comma  1  del

presente articolo, non si applica ai progetti per i quali, alla  data

di entrata in vigore del presente decreto, sia stata  avviata  almeno

una delle procedure amministrative, comprese  quelle  di  valutazione

ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la  costruzione

e l'esercizio degli impianti e delle relative opere  connesse  ovvero

sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

2-bis. La durata dei contratti, anche preliminari,  di  concessione

del diritto di superficie su terreni  ricadenti  nelle  aree  di  cui

all'articolo 20, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  8

novembre 2021, n. 199, per l'installazione e l'esercizio di  impianti

da fonti rinnovabili non puo' es sere inferiore a sei anni, decorsi i

quali i contratti sono rinnovati per  un  periodo  di  ulteriori  sei

anni. Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa  pattuizione

delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare la  procedura  per

il rinnovo a nuove condizioni  o  per  la  rinuncia  al  rinnovo  del

contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata

da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della  scadenza.  La

parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro

sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui  al

secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si

intende  scaduto  alla  data  di  cessazione.   In   mancanza   della

comunicazione di cui al secondo periodo, il  contratto  e'  rinnovato

tacitamente alle medesime condizioni. Se le parti  hanno  determinato

una durata inferiore o hanno convenuto il diritto di superficie senza

de terminazione di tempo, la durata si in  tende  convenuta  per  sei

anni. Le disposi zioni del presente comma  si  applicano  an  che  ai

contratti non ancora scaduti, fatta salva la facolta' di  recesso  da

esercitare con le modalita' previste dal secondo pe riodo nel termine

di sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto.

2-ter. All'articolo 1 della legge 23 di cembre 2005, n.  266,  dopo

il comma 423 e' inserito il seguente:

«423-bis.  Le  attivita'  di  produzione  e  cessione  di   energia

elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con  moduli

a terra per la parte eccedente il limite di agrarieta'  previsto  dal

comma 423, primo periodo, determinano il reddito d'impresa  nei  modi

ordinari».

2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si  applicano  agli

impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025.

                             Art. 5 bis

Misure urgenti per garantire la continuita' produttiva agli  impianti

  di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole

1. Al fine di garantire la continuita' di produzione di energia  da

biogas  funzionale  all'esercizio  delle  attivita'   di   produzione

primaria, nonche' di garantire il sostegno  alle  filiere  produttive

agricole, all'articolo 24, comma 8, alinea, del decreto legislativo 3

marzo 2011, n.  28,  le  parole:  «che  beneficino  di  incentivi  in

scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che,  en  tro  il  medesimo

termine, rinuncino agli incentivi » sono sostituite  dalle  seguenti:

«i cui regimi incentivanti siano terminati entro  la  predetta  data,

ovvero che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31  dicembre

2027».

2. Per favorire la produzione di biometano da biomasse  agricole  e

incrementarne l'utilizzo nelle diverse filiere  produttive  difficili

da  decarbonizzare,  ferme  re  stando   le   disposizioni   di   cui

all'articolo 11, comma  5,  lettera  d),  del  decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, ai

fini dell'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  l'articolo  11,

comma 5, lettera a), del medesimo decreto per biometano autoconsumato

e'  da  intendersi  il  consumo  diretto  di   biometano   effettuato

nell'ambito del medesimo sito di produzione da parte  di  un  cliente

finale anche per il tramite di un  produttore  terzo  ovvero,  per  i

clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, in al tro  sito

purche' il  produttore  sia  soggetto  alle  istruzioni  del  cliente

medesimo sulla base di un  accordo  di  compravendita  del  biometano

prodotto che preveda un prezzo medio  mensile  nullo  delle  garanzie

d'origine  e  che  consenta  un  beneficio  ana  logo  a  quello  che

deriverebbe dall'applica zione delle predette  disposizioni  relative

al regime di autoconsumo in sito.

(omissis)

Capo IV

Norme in materia faunistica e venatoria nonche' misure in materia di
utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del
mare

(omissis)

                                            Art. 10 bis

Riserva a favore  degli  idonei  della  graduatoria  della  procedura

  speciale  di  reclutamento  del  personale  volontario  del   Corpo

  nazionale dei vigili del fuoco

1. Nell'ambito delle ordinarie facolta' assunzionali  previste  dal

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  4  dicembre  2023,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11  gennaio  2024,  per

l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco,  il

30 per cento delle assunzioni avviene, limitatamente  all'anno  2024,

mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi  dell'articolo  1,

comma 295,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  relativa  al

personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

                               Art. 11

Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsita' idrica, per

  il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

1.  Al  decreto-legge  14  aprile  2023,  n.  39,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge, 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

«3-bis. Entro il 30 giugno 2024 la Cabina di regia approva la

proposta di elenco delle misure piu' urgenti, di  immediata  e  breve

attuazione,  strutturali  e  gestionali,  per  il   contrasto   della

scarsita' idrica, elaborata ai sensi del comma 4-ter»;

2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Entro il  31  maggio  2024  le  autorita'  di  bacino

distrettuali individuano e trasmettono al  Commissario  straordinario

di cui all'articolo 3, per il territorio  di  competenza,  le  misure

piu'  urgenti,  di  immediata  e  breve  attuazione,  strutturali   e

gestionali, per il contrasto della scarsita' idrica. Per le finalita'

di cui al presente comma gli enti competenti in materia di  tutela  e

gestione delle risorse idriche collaborano con le autorita' di bacino

distrettuali.

Entro il 31 ottobre 2024 le autorita' di bacino  distrettuali

trasmettono  al  Commissario  straordinario  la  ricognizione   delle

risorse che concorrono al contrasto della scarsita' idrica e  per  il

potenziamento e  l'adeguamento  delle  infrastrutture  idriche,  gia'

contenute nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio.  Ai  fini  di

cui al terzo  periodo,  per  programmazioni  si  intendono  il  Piano

nazionale di interventi  infrastrutturali  e  per  la  sicurezza  nel

settore idrico, di cui al comma 516 dell'articolo 1  della  legge  27

dicembre  2017,  n.  205,  nonche'  le  programmazioni  relative   ad

interventi finanziati a valere su  linee  di  finanziamento  europee,

comprese  quelle  di  competenza  di  amministrazioni   diverse   dal

Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti,   dell'ultimo

quinquennio.

4-ter. Entro il 15 giugno 2024, il Commissario  straordinario

di cui all'articolo 3 trasmette alla Cabina di regia, sulla base  dei

dati comunicati dalle autorita' di bacino distrettuali,  la  proposta

di elenco delle misure piu' urgenti, di immediata e breve attuazione,

strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsita' idrica.»;

3) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. In coerenza con il programma degli interventi individuati

dalla Cabina di regia ai sensi del comma  3  e  con  la  ricognizione

delle risorse disponibili risultante dalle comunicazioni  di  cui  al

comma 4, sono destinate agli interventi di urgente  realizzazione  di

cui  all'Allegato  1  e  all'Allegato  2,  che  costituiscono   parte

integrante del presente decreto, le risorse, complessivamente pari  a

102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle  risorse

del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge

27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di cui all'articolo 1,

comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.  Il  Commissario  di

cui all'articolo 3 provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione dei

predetti interventi di  cui  all'Allegato  1  e  all'Allegato  2.  Le

relative risorse confluiscono  nella  contabilita'  speciale  di  cui

all'articolo 3, comma 2. Per gli interventi di cui all'Allegato 2, il

Commissario straordinario stipula con i soggetti attuatori previsti a

legislazione vigente un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge

7 agosto 1990,  n.  241  per  il  coordinamento  delle  modalita'  di

attuazione delle opere finanziate a valere sulle  distinte  fonti  di

finanziamento.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 18,105 milioni di

euro per l'anno 2024, a 14,640 milioni di euro  per  l'anno  2025,  a

23,095 milioni di euro per l'anno 2026, a 22,877 milioni di euro  per

l'anno 2027, a 12,119 milioni  di  euro  per  l'anno  2028,  a  9,864

milioni di euro per l'anno 2029 e a 1,327 milioni di euro per  l'anno

2030, si provvede a valere sulle somme autorizzate  dall'articolo  1,

comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31  dicembre  2024»

sono sostituite dalle seguenti:  «31  dicembre  2025»  e,  al  quinto

periodo, le parole «per l'anno 2024» sono sostituite dalle  seguenti:

«per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

2) al comma 2, secondo periodo, dopo la  parola:  «opera»  sono

inserite le seguenti:  «,anche  avvalendosi  di  soggetti  attuatori,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;

3) al comma 3, lettera f), le parole da: «; provvede» fino alla

fine della lettera sono soppresse;

4)  al  comma  3  lettera  g),  le  parole  «,  da   finanziare

nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo  1,  comma  6,

secondo periodo,  per  favorirne  il  recupero  in  alternativa  alla

dismissione» sono soppresse;

5) al comma 3, dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti:

«h-bis)  coordina  la  ricognizione  delle  risorse  di   cui

all'articolo 1, comma 4-bis, terzo periodo;

h-ter) verifica e coordina la proposta di elenco delle misure

piu'  urgenti,  di  immediata  e  breve  attuazione,  strutturali   e

gestionali, di cui all'articolo 1, comma 4-ter.»;

6) al comma 6, all'ottavo periodo, le parole: «per l'anno 2024»

sono sostituite dalle seguenti:  «per  ciascuno  degli  anni  2024  e

2025»;

c) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono abrogati.

2.  Al  decreto-legge  14  aprile  2023,  n.  39,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, all'allegato A sono

premessi gli Allegati 1 e 2, di cui agli Allegati I e II al  presente

decreto.

2-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n.  21,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire  il  raggiungimento  degli  obiettivi

ambientali fissati dal piano di gestione, entro il 31 dicembre  2026,

in tutte le derivazioni sono predisposti gli adeguamenti tecnici  per

garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici

definiti a seguito delle sperimentazioni o  almeno  della  componente

idrologica modulata, fatto salvo il rispetto dei valori  di  deflusso

ecologico gia' fissati».

 

                               Art. 12

       Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito  un

dipartimento denominato «Dipartimento per le politiche del mare»,  da

disciplinare con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,

ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.

303, con il quale sono apportate modifiche al decreto del  Presidente

del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale  n.  288  dell'11  dicembre  2012.  Il  Dipartimento   cura

l'attuazione  delle  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  e  di

promozione dell'azione strategica del Governo  con  riferimento  alle

politiche  del  mare,  previste  dall'articolo  4-bis   del   decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare  ai  sensi  del

comma 1,  e'  adottato  il  decreto  di  organizzazione  interna  del

Dipartimento per le  politiche  del  mare.  A  decorrere  dalla  data

stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da

adottare ai sensi del comma  1,  la  Struttura  di  missione  per  le

politiche del mare istituita presso la Presidenza del  Consiglio  dei

ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16

dicembre 2022 e' soppressa e le relative funzioni sono attribuite  al

Dipartimento per le politiche del mare di cui al comma 1

3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, presso

il Dipartimento per le politiche del mare sono istituiti  due  uffici

dirigenziali  di  livello  generale  e  quattro  uffici  di   livello

dirigenziale non generale.  Conseguentemente  la  dotazione  organica

della Presidenza del Consiglio dei ministri e'  incrementata  di  due

unita'  di  personale  dirigenziale  generale  e  di  due  unita'  di

personale dirigenziale non generale, aggiuntive  rispetto  all'unita'

di personale dirigenziale generale e alle  due  unita'  di  personale

dirigenziale non generale gia' assegnate alla struttura  di  missione

di cui al comma 2. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di

cui al primo periodo e l'incarico di Capo  del  Dipartimento  possono

essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non  oltre

la data del 31 dicembre 2026,  in  deroga  alle  percentuali  di  cui

all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo  30  marzo

2001, n. 165. A tale fine e' autorizzata la spesa di 930.791 euro per

l'anno 2024 e di 1.595.642 euro annui a decorrere dall'anno  2025,  a

valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.

4. Per le medesime finalita' di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento

per le politi  che  del  mare  della  Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri e' assegnato, in aggiunta al contingente  di  15  unita'  di

personale non dirigenziale gia' assegnato alla struttura di  missione

di cui al comma 2,  un  ulteriore  contingente  di  sette  unita'  di

personale non dirigenziale equiparate alla categoria A del  contratto

collettivo nazionale di lavoro della  Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri e di quattro unita' di personale non dirigenziale equiparate

alla categoria B del medesimo  contratto  collettivo  nazionale,  con

corrispondente incremento della dotazione organica del  personale  di

prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente  da

Ministeri,  con  esclusione  del  per  sonale   docente,   educativo,

amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche;

il personale del predetto contingente e' collocato fuori ruolo  o  in

posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi

ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della legge

15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso

indisponibile  nella  dotazione  organica   dell'amministrazione   di

provenienza, per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un

numero di posti equivalente dal punto di vista  finanziario.  A  tale

fine e' autorizzata la spesa massima di 612.278 euro per l'anno  2024

e di 1.049.619 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere  sulle

risorse di cui al comma 7 del presente articolo.

5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi  1  e  2,  al

Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio

dei ministri e' assegnato il  contingente  di  esperti,  nominati  ai

sensi degli articoli 9, comma 2, del decreto  legislativo  30  luglio

1999, n. 303, e 12, comma 11, del decreto-legge 11 novembre 2022,  n.

173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022,  n.

204, gia' attribuito alla Struttura di missione di cui al comma 2 del

presente articolo. Con il decreto di nomina e' altresi' de  terminato

il trattamento economico per ciascun componente, in base alla  fascia

professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle

responsabilita', nel limite massimo annuo di 50.000 euro per  singolo

incarico, al lordo dei contributi  previdenziali  e  assistenziali  e

degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e  nel  limite  di

spesa complessivo di 204.167 euro per l'anno 2024 e di  350.000  euro

annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse  di  cui  al

comma 7 del presente articolo.

6. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale  in

servizio presso la Struttura di missione di cui al comma 2 alla  data

di  cui  al  medesimo  comma  2,  secondo  periodo,  sulla  base   di

provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applica zione di

altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti,  si

intende assegnato senza soluzione di continuita' agli uffici  di  cui

al comma 3 nell'ambito del contingente di ventisei unita' complessive

di cui al comma 4, anche ai sensi e per gli effetti di cui  al  comma

4, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento per le  politiche

del mare alle amministrazioni di provenienza  entro  sessanta  giorni

dalla predetta data  di  cui  al  comma  2,  secondo  periodo,  della

richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento  fuori

ruolo  o  applicazione  di  altro  analogo  istituto,   adottati   in

conformita' ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne  e'  stata

disposta l'assegna zione alla predetta  Struttura  di  missione.  Gli

incarichi dirigenziali di cui al comma 3 e gli  incarichi  di  lavoro

dipendente non dirigenziale di cui al comma 4, aggiuntivi rispetto  a

quelli di cui al primo periodo del presente comma, non possono  avere

decorrenza  anticipata  rispetto  alla  data  di  soppressione  della

Struttura di missione ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo

del comma 2. Gli incarichi di esperti gia'  conferiti  presso  la  ci

tata Struttura di missione alla data  di  cui  al  comma  2,  secondo

periodo, si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

7. Agli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari a  1.747.236  euro

per l'anno 2024 e a 2.995.261 euro annui a decorrere dall'anno  2025,

si provvede:

a) quanto a 1.010.744 euro per l'anno 2024 e  a  1.732.704  euro  a

decorrere dal l'anno 2025,  a  valere  sul  bilancio  autonomo  della

Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a 736.492 euro per l'anno  2024  e  a  1.262.557  euro  a

decorrere dal l'anno  2025,  mediante  corrispondente  riduzione  del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190.

                             Art. 12 bis

        Disposizioni in materia di conferimento di incarichi

1. All'articolo 11, comma 3, primo pe riodo, del  decreto-legge  10

agosto 2023, n. 105, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9

ottobre 2023, n. 137, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:

«nonche' agli incarichi dei relativi vice impegnati nella cura  delle

attivita' di vice Ministri dotati di delega  di  competenze  per  uno

specifico intero comparto di materi».

2. L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non

si applica agli iscritti agli ordini professionali gia' in quiescenza

alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto che  proseguono  la  loro  attivita'  professionale.

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma  489,

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e

14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

 

Capo V

Misure urgenti per le imprese di interesse strategico nazionale

                               Art. 13

Misure finanziarie urgenti per assicurare  la  continuita'  operativa

                       degli impianti ex ILVA

1. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,  e'

aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui  al  primo

periodo possono essere incrementate fino a  150  milioni  di  euro  a

valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo  periodo,

del  decreto-legge  5   gennaio   2015,   n.   1,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.».

2. All'articolo 1, comma 1-sexies, del  decreto-legge  16  dicembre

2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  febbraio

2020, n. 5,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «  Per

l'attuazione del presente comma il Mini stero dell'economia  e  delle

finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, senza  applica

zione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  6,  comma  7,  del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a valere  sulle  risorse  di  cui

all'articolo 1, comma 728, della legge 29 dicembre 2022, n.  197.  ».

2-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.

91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,

sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «  ,  nonche'  per

l'attuazione  degli   interventi   di   cui   all'articolo   39   del

decreto-legge 2 marzo 2024, n.  19,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, fino a concorrenza  dell'ammontare

delle spese e dei costi sostenuti».

2-ter. All'articolo 3, comma 1, decimo pe riodo, del  decreto-legge

5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4

marzo 2015, n. 20, dopo  le  parole:  «salute,  di  ripristino  e  di

bonifica ambientale secondo le  modalita'  previste  dall'ordinamento

vigente» sono inserite le seguenti: «. Ove  le  bonifiche  ambientali

siano  completate,  le  ulteriori  disponibilita'  che  eventualmente

residuano possono essere destinate»  e  la  parola:  «,  nonche'»  e'

soppressa.

                               Art. 14

Rapporto di  sicurezza  per  gli  impianti  di  interesse  strategico

                              nazionale

1. All'articolo 17, comma 3,  del  decreto  legislativo  26  giugno

2015, n. 105, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Per  gli

impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione  del

rapporto di sicurezza emergono carenze  dalle  quali  non  deriva  un

rischio grave e imminente, il CTR dispone in via  cautelativa  misure

di salvaguardia e assegna un termine non superiore a quarantotto mesi

per la definitiva trasmissione del  rapporto  di  sicurezza.  Decorso

tale  termine,  qualora  le  misure  adottate  dal  gestore  per   la

prevenzione  e  la  limitazione  delle  conseguenze  degli  incidenti

rilevanti siano nettamente insufficienti, e' disposta la  limitazione

o il divieto di esercizio. La limitazione di  esercizio  e'  disposta

con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura  o  alla

infrastruttura  cui   e'   specificamente   riferibile   la   carenza

rilevata.».

2. Al fine  di  assicurare  la  pronta  operativita'  e  l'efficace

svolgimento delle funzioni attribuite al Corpo nazionale  dei  vigili

del fuoco, ivi comprese quelle previste dal  decreto  legislativo  13

ottobre 2005, n. 217, finalizzate  a  prevenire  incidenti  rilevanti

negli impianti di interesse strategico nazionale, in deroga a  quanto

previsto dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n.

217 del 2005, la durata  del  corso  di  formazione  della  procedura

concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra  e  capi  reparto

con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2023,  per  un  numero  di   posti

corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022, e'  ridotta,  in

via  eccezionale,  a  cinque  settimane.  Agli  oneri  derivanti  dal

presente comma e dall'articolo 26,  comma  5,  del  decreto-legge  22

giugno 2023, n. 75, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  10

agosto 2023, n. 112, per il personale specialista con  decorrenza  1°

gennaio 2020, per il quale non  si  e'  conclusa  nell'anno  2023  la

selezione interna, complessivamente pari a euro  535.173  per  l'anno

2024, si provvede  quanto  a  euro  300.000  mediante  corrispondente

riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7,  lettera  a),

del  decreto-legge  16  settembre  2008,  n.  143,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,  iscritte  nello

stato di previsione  del  Ministero  dell'interno  e  quanto  a  euro

235.173  mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui

all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

3. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  2  del  presente

articolo,  all'articolo  17-bis,  comma  5,   alinea,   del   decreto

legislativo  29  maggio  2017,  n.  97,  comma  5,  dopo  le  parole:

«specialita'  aeronaviganti,  nautiche  e  dei   sommozzatori»   sono

inserite le seguenti «ovvero, nel limite di 25 unita',  al  personale

che, nell'ambito dei ruoli direttivi del Corpo nazionale  dei  vigili

del fuoco, espleta le predette funzioni specialistiche».

 

                               Art. 15

Termini e procedure in materia di  amministrazioni  straordinarie  di

  imprese  che  gestiscono  stabilimenti  di   interesse   strategico

  nazionale

1. All'articolo 1, comma 8.4, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n.

191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016,  n.

13, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «  Sino  a  tale

data puo' essere prorogato, su istanza dei commissari, in  deroga  al

termine massimo di cui all'articolo 4 del decreto-legge  23  dicembre

2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio

2004, n. 39, ovvero a qualsiasi altro termine massimo previsto  dalla

legge, anche il programma delle amministrazioni  straordinarie  delle

imprese affittuarie dei predetti complessi aziendali.»

2. All'articolo 4, comma 4-quater, del  decreto-legge  23  dicembre

2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio

2004, n. 39, dopo il primo periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  «Se

ricorrono ragioni di  urgenza  nelle  more  della  prevista  vendita,

l'affittuario puo' essere individuato anche in deroga a quanto  sopra

prescritto. In tal caso il contratto di  affitto  e'  risolutivamente

condizionato alla vendita. Il commissario  straordinario  redige  una

relazione sulle ragioni di urgenza  riscontrate  e  la  trasmette  al

Ministro delle  imprese  e  del  made  in  Italy  e  al  comitato  di

sorveglianza.

 

                             Art. 15 bis

Tutela degli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico

1. Nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria  di

imprese di interesse strategico nazionale, nel caso in cui la vendita

dei compendi aziendali, effettuata  all'esito  di  una  procedura  di

evidenza  pubblica,  sia  dichiarata  nulla  o   sia   annullata   in

conseguenza di  vizi  di  atti  della  procedura  di  amministrazione

straordinaria o  del  procedimento  di  vendita,  gli  effetti  della

vendita  restano  fermi  nei  confronti   degli   acquirenti   e   il

risarcimento  del  danno  eventualmente  dovuto  avviene   solo   per

equivalente.

 

                             Art. 15 ter

                      Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle  regioni

a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano

compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con  le  relative

norme di attuazione, anche con riferimento alla legge  costituzionale

18 ottobre 2001, n. 3.

 

                               Art. 16

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

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