Imprese di interesse strategico nazionale: nuove disposizioni urgenti

Nel D.L. n. 63/2024 anche disposizioni sul contrasto della scarsità idrica, potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche

Imprese di interesse strategico nazionale: nuove disposizioni urgenti con il D.L. 15 maggio 2024, n. 63 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2024, n. 112.

In particolare, al capo V sono riportate misure per:

  • assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva;
  • il rapporto di sicurezza per questo tipo di impianti;
  • le procedure relative alle amministrazioni straordinarie.

Al capo IV sono invece riportate disposizioni:

  • sul contrasto della scarsità idrica, potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche;
  • sull'istituzione del dipartimento per le politiche del mare.

A seguire le misure sopra elencate.

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Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 

Disposizioni  urgenti  per  le  imprese  agricole,  della   pesca   e
dell'acquacoltura, nonche' per le  imprese  di  interesse  strategico
nazionale. (24G00081)

(Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2024, n.112)

 

Vigente al: 16-5-2024

 

(omissis)

 

Capo IV

Norme in materia faunistica e venatoria nonche' misure in materia di
utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del
mare

                      

(omissis)

                               Art. 11

Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsita' idrica, per

  il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

1.  Al  decreto-legge  14  aprile  2023,  n.  39,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge, 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

«3-bis. Entro il 30 giugno 2024 la cabina di regia approva la

proposta di elenco delle misure piu' urgenti, di  immediata  e  breve

attuazione,  strutturali  e  gestionali,  per  il   contrasto   della

scarsita' idrica, elaborata ai sensi del comma 4-ter»;

2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Entro il  31  maggio  2024  le  autorita'  di  bacino

distrettuali individuano e trasmettono al Commissario  straordinario,

per il territorio di competenza, le misure piu' urgenti, di immediata

e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto  della

scarsita' idrica. Per le finalita' di cui al presente comma gli  enti

competenti in materia di tutela  e  gestione  delle  risorse  idriche

collaborano con le autorita' di bacino distrettuali.

Entro il 31 ottobre 2024 le autorita' di bacino  distrettuali

trasmettono  al  Commissario  straordinario  la  ricognizione   delle

risorse che concorrono al contrasto della scarsita' idrica e  per  il

potenziamento e  l'adeguamento  delle  infrastrutture  idriche,  gia'

contenute nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio.  Ai  fini  di

cui  al  terzo  periodo,  per  programmazioni  si  intende  il  Piano

nazionale di interventi  infrastrutturali  e  per  la  sicurezza  nel

settore idrico di cui al comma 516, articolo  1,  legge  27  dicembre

2017, n. 205  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  nonche'  le

programmazioni relative ad interventi finanziati a valere su linee di

finanziamento   europee,   comprese   quelle   di    competenza    di

amministrazioni  diverse  dal  Ministero   delle   infrastrutture   e

trasporti, dell'ultimo quinquennio.

4-ter. Entro il 15 giugno 2024, il Commissario  straordinario

trasmette alla Cabina di regia, sulla base dei dati comunicati  dalle

autorita' di bacino distrettuali, la proposta di elenco delle  misure

piu'  urgenti,  di  immediata  e  breve  attuazione,  strutturali   e

gestionali, per il contrasto della scarsita' idrica.»;

3) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. In coerenza con il programma degli interventi individuati

dalla Cabina di regia ai sensi del comma  3  e  con  la  ricognizione

delle risorse disponibili risultante dalle comunicazioni  di  cui  al

comma 4, sono destinate agli interventi di urgente  realizzazione  di

cui all'Allegato A-bis e all'Allegato A-ter, che costituiscono  parte

integrante del presente decreto, le risorse, complessivamente pari  a

102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle  risorse

del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge

27 dicembre 2017, n. 205 e del  Piano  nazionale  di  interventi  nel

settore idrico di cui all'articolo  1,  comma  516,  della  legge  27

dicembre 2017, n. 205. Il Commissario di cui all'articolo 3 provvede,

in via d'urgenza, alla realizzazione dei predetti interventi  di  cui

all'Allegato  A-bis  e  all'Allegato  A-ter.  Le   relative   risorse

confluiscono nella contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma

2. Per gli interventi  di  cui  all'Allegato  A-ter,  il  Commissario

straordinario  stipula  con   i   soggetti   attuatori   previsti   a

legislazione vigente un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge

7 agosto 1990,  n.  241  per  il  coordinamento  delle  modalita'  di

attuazione delle opere finanziate a valere sulle  distinte  fonti  di

finanziamento.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 18,105 milioni di

euro per l'anno 2024, a 14,640 milioni di euro  per  l'anno  2025,  a

23,095 milioni di euro per l'anno 2026, a 22,877 milioni di euro  per

l'anno 2027, a 12,119 milioni  di  euro  per  l'anno  2028,  a  9,864

milioni di euro per l'anno 2029 e a 1,327 milioni di euro per  l'anno

2030, si provvede a valere sulle somme autorizzate  dall'articolo  1,

comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31  dicembre  2024»

sono sostituite dalle seguenti:  «31  dicembre  2025»  e,  al  quinto

periodo, le parole «per l'anno 2024» sono sostituite dalle  seguenti:

«per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

2) al comma 2, secondo periodo, dopo la  parola:  «opera»  sono

inserite le seguenti: «anche avvalendosi di soggetti attuatori, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

3) al comma 3, lettera f), il secondo periodo e' soppresso;

4)  al  comma  3  lettera  g),  le  parole  «,  da   finanziare

nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo  1,  comma  6,

secondo periodo,  per  favorirne  il  recupero  in  alternativa  alla

dismissione» sono soppresse;

5) al comma 3, dopo la lettera h), sono inserite, in  fine,  le

seguenti:

«h-bis)  coordina  la  ricognizione  delle  risorse  di   cui

all'articolo 1, comma 4-bis, terzo periodo.

h-ter) verifica e coordina la proposta di elenco delle misure

piu'  urgenti,  di  immediata  e  breve  attuazione,  strutturali   e

gestionali, di cui all'articolo 1, comma 4-ter.»;

6) al comma 6, al settimo periodo, le parole: «per l'anno 2024»

sono sostituite dalle seguenti:  «per  ciascuno  degli  anni  2024  e

2025»;

c) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono abrogati.

2.  Al  decreto-legge  14  aprile  2023,  n.  39,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge, 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunti  gli

Allegati A-bis e A-ter, di cui agli  Allegati  I  e  II  al  presente

decreto.

                               Art. 12

       Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito  un

dipartimento denominato «Dipartimento per  le  politiche  del  mare»,

disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,

ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.

303. Il Dipartimento cura l'attuazione delle funzioni di indirizzo  e

coordinamento e di promozione dell'azione strategica del Governo  con

riferimento alle politiche del mare, previste dall'articolo 4-bis del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri che modifica il decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri  1°  ottobre  2012,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012, e' adottato il

decreto di organizzazione interna del Dipartimento per  le  politiche

del mare. A  decorrere  dalla  data  stabilita  con  il  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  primo  periodo,  la

Struttura di missione per le politiche del mare istituita  presso  la

Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente  del

Consiglio dei ministri  del  16  dicembre  2022  e'  soppressa  e  le

relative funzioni sono attribuite al Dipartimento  per  le  politiche

del mare di cui al comma 1.

3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, presso

il Dipartimento per le politiche del mare sono istituiti  due  uffici

dirigenziali  di  livello  generale  e  quattro  uffici  di   livello

dirigenziale non generale.  Conseguentemente  la  dotazione  organica

della Presidenza del Consiglio dei ministri e'  incrementata  di  due

unita'  di  personale  dirigenziale  generale  e  di  due  unita'  di

personale dirigenziale non generale, aggiuntive  rispetto  all'unita'

di personale dirigenziale generale e alle  due  unita'  di  personale

dirigenziale non generale gia' assegnate alla struttura  di  missione

di cui al comma 2. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di

cui al primo periodo, e l'incarico di Capo del Dipartimento,  possono

essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non  oltre

la data del 31 dicembre 2026,  in  deroga  alle  percentuali  di  cui

all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo  30  marzo

2001, n. 165. A tale fine, e' autorizzata la spesa  di  930.791  euro

per l'anno 2024 e di 1.595.642 euro annui a decorrere dall'anno 2025,

a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.

4. Per le medesime finalita' di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento

per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri

e' assegnato, in aggiunta al contingente di 15  unita'  di  personale

non dirigenziale gia' assegnato alla struttura di missione di cui  al

comma 2, un ulteriore contingente di cinque unita' di  personale  non

dirigenziale, equiparate alla categoria A  del  Contratto  collettivo

nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri,  con

corrispondente incremento della dotazione organica del  personale  di

prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente  da

pubbliche  amministrazioni,  prioritariamente   da   Ministeri,   con

esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico

e ausiliario delle istituzioni scolastiche; il personale del predetto

contingente e' collocato fuori ruolo o  in  posizione  di  comando  o

altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad  esso

si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15  maggio  1997,  n.

127. All'atto del collocamento  fuori  ruolo  e'  reso  indisponibile

nella dotazione organica  dell'amministrazione  di  provenienza,  per

tutta la durata del collocamento fuori  ruolo,  un  numero  di  posti

equivalente  dal  punto  di  vista  finanziario.  A  tale   fine   e'

autorizzata la spesa massima di 615.400 euro per  l'anno  2024  e  di

1.054.972 euro annui a  decorrere  dall'anno  2025,  a  valere  sulle

risorse di cui al comma 7 del presente articolo.

5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi  1  e  2,  al

Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio

dei ministri e' assegnato il  contingente  di  esperti,  nominati  ai

sensi degli articoli 9, comma 2, del decreto  legislativo  30  luglio

1999, n. 303, e 12, comma 11, decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n.  204,

gia' attribuito alla Struttura di missione di  cui  al  comma  2  del

presente articolo. Con il decreto di nomina e'  altresi'  determinato

il trattamento economico per ciascun componente, in base alla  fascia

professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle

responsabilita', nel limite massimo annuo di 50.000 euro per  singolo

incarico, al lordo dei contributi  previdenziali  e  assistenziali  e

degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e  nel  limite  di

spesa complessivo di 204.167 euro per l'anno 2024 e di  350.000  euro

annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse  di  cui  al

comma 7 del presente articolo.

6. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale  in

servizio presso la Struttura di missione di cui al comma 2 alla  data

di cui al medesimo comma 2, sulla base di provvedimenti  di  comando,

collocamento fuori ruolo o applicazione  di  altro  analogo  istituto

adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza

soluzione di continuita' agli uffici di cui al  comma  3  nell'ambito

del contingente di venti unita' complessive di cui al comma 4,  anche

ai sensi e per gli effetti di cui al comma  4,  salva  comunicazione,

effettuata  dal  Dipartimento  per  le  politiche   del   mare   alle

amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni  dalla  predetta

data di cui al comma 2, della richiesta di revoca  dei  provvedimenti

di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro  analogo

istituto, adottati in conformita' ai rispettivi ordinamenti, in  base

ai quali ne e' stata disposta l'assegnazione alla predetta  Struttura

di missione. Gli incarichi dirigenziali di  cui  al  comma  3  e  gli

incarichi di lavoro dipendente non dirigenziale di cui  al  comma  4,

aggiuntivi rispetto a quelli di cui al  primo  periodo  del  presente

comma, non possono avere decorrenza anticipata rispetto alla data  di

soppressione della Struttura di missione ai sensi di quanto  previsto

dal secondo periodo del  comma  2.  Gli  incarichi  di  esperti  gia'

conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui  al

comma 2 si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

7. Agli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari  a  1.750.358  per

l'anno 2024 e a 3.000.614 euro annui a decorrere dall'anno  2025,  si

provvede:

a) quanto a 1.010.744 euro per l'anno 2024 e a 1.732.704  euro  a

decorrere dall'anno  2025,  a  valere  sul  bilancio  autonomo  della

Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a 739.614 euro per l'anno 2024 e  a  1.267.910  euro  a

decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.

190.

Capo V
Misure urgenti per le imprese di interesse strategico nazionale

                               Art. 13

              Misure finanziarie urgenti per assicurare

           la continuita' operativa degli impianti ex ILVA

 

1.  All'articolo  39  del  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.   19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,  al

comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente:

«Le risorse di cui al primo periodo possono essere incrementate  fino

a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui  all'articolo  3,

comma 1, decimo periodo, del decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.».

2. All'articolo 1, comma 1-sexies, del  decreto-legge  16  dicembre

2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  febbraio

2020,  n.  5,  e'  aggiunto,  infine,  il  seguente   periodo:   «Per

l'attuazione del presente comma, il Ministero dell'economia  e  delle

finanze  si  avvale  di  primarie  istituzioni   finanziarie,   senza

applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma  7,  del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a valere  sulle  risorse  di  cui

all'articolo 1, comma 728, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.».

 

                               Art. 14

               Rapporto di sicurezza per gli impianti

                  di interesse strategico nazionale

1. All'articolo 17, comma 3,  del  decreto  legislativo  26  giugno

2015, n. 105, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Per  gli

impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione  del

rapporto di sicurezza emergono carenze  dalle  quali  non  deriva  un

rischio grave e imminente, il CTR dispone in via  cautelativa  misure

di salvaguardia e assegna termine non superiore  a  quarantotto  mesi

per la definitiva trasmissione del  rapporto  di  sicurezza.  Decorso

tale  termine,  qualora  le  misure  adottate  dal  gestore  per   la

prevenzione  e  la  limitazione  delle  conseguenze  degli  incidenti

rilevanti sono nettamente insufficienti, e' disposta la limitazione o

il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio e' disposta  con

riferimento all'impianto,  al  deposito,  alla  attrezzatura  o  alla

infrastruttura  cui   e'   specificamente   riferibile   la   carenza

rilevata.».

2. Al fine  di  assicurare  la  pronta  operativita'  e  l'efficace

svolgimento delle funzioni attribuite al Corpo nazionale  dei  vigili

del fuoco, ivi comprese quelle previste dal  decreto  legislativo  13

ottobre 2005, n. 217, finalizzate  a  prevenire  incidenti  rilevanti

negli impianti di interesse strategico nazionale, in deroga a  quanto

previsto dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n.

217 del 2005, la durata  del  corso  di  formazione  della  procedura

concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra  e  capi  reparto

con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2023,  per  un  numero  di   posti

corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022, e'  ridotta,  in

via  eccezionale,  a  cinque  settimane.  Agli  oneri  derivanti  dal

presente comma e dall'articolo 26,  comma  5,  del  decreto-legge  22

giugno 2023, n. 75, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  10

agosto 2023, n. 112, per il personale specialista con  decorrenza  1°

gennaio 2020, per il quale non  si  e'  conclusa  nell'anno  2023  la

selezione interna, complessivamente pari a euro  535.173  per  l'anno

2024 si  provvede  quanto  a  euro  300.000  mediante  corrispondente

riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7,  lettera  a),

del  decreto-legge  16  settembre  2008,  n.  143,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,  iscritte  nello

stato di previsione  del  Ministero  dell'interno  e  quanto  a  euro

235.173  mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui

all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, all'articolo 17-bis

del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al comma  5,  dopo  le

parole: «specialita' aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori» sono

inserite le seguenti «ovvero, nel limite di 25 unita',  al  personale

che, nell'ambito dei ruoli direttivi del Corpo nazionale  dei  vigili

del fuoco, espleta le predette funzioni specialistiche,».

                               Art. 15

Termini e procedure in materia di  amministrazioni  straordinarie  di

  imprese  che  gestiscono  stabilimenti  di   interesse   strategico

  nazionale

1. All'articolo 1, comma 8.4, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n.

191, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:  «Sino  a  tale

data puo' essere prorogato, su istanza dei commissari, in  deroga  al

termine massimo di cui all'articolo 4 del decreto-legge  23  dicembre

2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio

2004, n. 39, ovvero a qualsiasi altro termine massimo previsto  dalla

legge, anche il programma delle amministrazioni  straordinarie  delle

imprese affittuarie dei predetti complessi aziendali.».

2. All'articolo 4, comma 4-quater, del  decreto-legge  23  dicembre

2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio

2004, n. 39, dopo il primo periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  «Se

ricorrono ragioni di  urgenza  nelle  more  della  prevista  vendita,

l'affittuario puo' essere individuato anche in deroga a quanto  sopra

prescritto. In tal caso il contratto di  affitto  e'  risolutivamente

condizionato alla vendita. Il commissario  straordinario  redige  una

relazione sulle ragioni di urgenza  riscontrate  e  la  trasmette  al

Ministro delle  imprese  e  del  made  in  Italy  e  al  comitato  di

sorveglianza.».

 

                               Art. 16

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

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