Imprese di interesse strategico nazionale: nuove disposizioni urgenti con il D.L. 15 maggio 2024, n. 63 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2024, n. 112.
In particolare, al capo V sono riportate misure per:
- assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva;
- il rapporto di sicurezza per questo tipo di impianti;
- le procedure relative alle amministrazioni straordinarie.
Al capo IV sono invece riportate disposizioni:
- sul contrasto della scarsità idrica, potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche;
- sull'istituzione del dipartimento per le politiche del mare.
A seguire le misure sopra elencate.
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Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63
Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e
dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico
nazionale. (24G00081)
(Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2024, n.112)
Vigente al: 16-5-2024
(omissis)
Capo IV
Norme in materia faunistica e venatoria nonche' misure in materia di
utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del
mare
(omissis)
Art. 11
Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsita' idrica, per
il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche
1. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge, 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Entro il 30 giugno 2024 la cabina di regia approva la
proposta di elenco delle misure piu' urgenti, di immediata e breve
attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della
scarsita' idrica, elaborata ai sensi del comma 4-ter»;
2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Entro il 31 maggio 2024 le autorita' di bacino
distrettuali individuano e trasmettono al Commissario straordinario,
per il territorio di competenza, le misure piu' urgenti, di immediata
e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della
scarsita' idrica. Per le finalita' di cui al presente comma gli enti
competenti in materia di tutela e gestione delle risorse idriche
collaborano con le autorita' di bacino distrettuali.
Entro il 31 ottobre 2024 le autorita' di bacino distrettuali
trasmettono al Commissario straordinario la ricognizione delle
risorse che concorrono al contrasto della scarsita' idrica e per il
potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, gia'
contenute nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio. Ai fini di
cui al terzo periodo, per programmazioni si intende il Piano
nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel
settore idrico di cui al comma 516, articolo 1, legge 27 dicembre
2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni, nonche' le
programmazioni relative ad interventi finanziati a valere su linee di
finanziamento europee, comprese quelle di competenza di
amministrazioni diverse dal Ministero delle infrastrutture e
trasporti, dell'ultimo quinquennio.
4-ter. Entro il 15 giugno 2024, il Commissario straordinario
trasmette alla Cabina di regia, sulla base dei dati comunicati dalle
autorita' di bacino distrettuali, la proposta di elenco delle misure
piu' urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e
gestionali, per il contrasto della scarsita' idrica.»;
3) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. In coerenza con il programma degli interventi individuati
dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3 e con la ricognizione
delle risorse disponibili risultante dalle comunicazioni di cui al
comma 4, sono destinate agli interventi di urgente realizzazione di
cui all'Allegato A-bis e all'Allegato A-ter, che costituiscono parte
integrante del presente decreto, le risorse, complessivamente pari a
102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle risorse
del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge
27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di interventi nel
settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27
dicembre 2017, n. 205. Il Commissario di cui all'articolo 3 provvede,
in via d'urgenza, alla realizzazione dei predetti interventi di cui
all'Allegato A-bis e all'Allegato A-ter. Le relative risorse
confluiscono nella contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma
2. Per gli interventi di cui all'Allegato A-ter, il Commissario
straordinario stipula con i soggetti attuatori previsti a
legislazione vigente un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge
7 agosto 1990, n. 241 per il coordinamento delle modalita' di
attuazione delle opere finanziate a valere sulle distinte fonti di
finanziamento.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 18,105 milioni di
euro per l'anno 2024, a 14,640 milioni di euro per l'anno 2025, a
23,095 milioni di euro per l'anno 2026, a 22,877 milioni di euro per
l'anno 2027, a 12,119 milioni di euro per l'anno 2028, a 9,864
milioni di euro per l'anno 2029 e a 1,327 milioni di euro per l'anno
2030, si provvede a valere sulle somme autorizzate dall'articolo 1,
comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e, al quinto
periodo, le parole «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti:
«per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;
2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «opera» sono
inserite le seguenti: «anche avvalendosi di soggetti attuatori, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
3) al comma 3, lettera f), il secondo periodo e' soppresso;
4) al comma 3 lettera g), le parole «, da finanziare
nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6,
secondo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla
dismissione» sono soppresse;
5) al comma 3, dopo la lettera h), sono inserite, in fine, le
seguenti:
«h-bis) coordina la ricognizione delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 4-bis, terzo periodo.
h-ter) verifica e coordina la proposta di elenco delle misure
piu' urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e
gestionali, di cui all'articolo 1, comma 4-ter.»;
6) al comma 6, al settimo periodo, le parole: «per l'anno 2024»
sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e
2025»;
c) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono abrogati.
2. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge, 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunti gli
Allegati A-bis e A-ter, di cui agli Allegati I e II al presente
decreto.
Art. 12
Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un
dipartimento denominato «Dipartimento per le politiche del mare»,
disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303. Il Dipartimento cura l'attuazione delle funzioni di indirizzo e
coordinamento e di promozione dell'azione strategica del Governo con
riferimento alle politiche del mare, previste dall'articolo 4-bis del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri che modifica il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012, e' adottato il
decreto di organizzazione interna del Dipartimento per le politiche
del mare. A decorrere dalla data stabilita con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, la
Struttura di missione per le politiche del mare istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2022 e' soppressa e le
relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche
del mare di cui al comma 1.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, presso
il Dipartimento per le politiche del mare sono istituiti due uffici
dirigenziali di livello generale e quattro uffici di livello
dirigenziale non generale. Conseguentemente la dotazione organica
della Presidenza del Consiglio dei ministri e' incrementata di due
unita' di personale dirigenziale generale e di due unita' di
personale dirigenziale non generale, aggiuntive rispetto all'unita'
di personale dirigenziale generale e alle due unita' di personale
dirigenziale non generale gia' assegnate alla struttura di missione
di cui al comma 2. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di
cui al primo periodo, e l'incarico di Capo del Dipartimento, possono
essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre
la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui
all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. A tale fine, e' autorizzata la spesa di 930.791 euro
per l'anno 2024 e di 1.595.642 euro annui a decorrere dall'anno 2025,
a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.
4. Per le medesime finalita' di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento
per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri
e' assegnato, in aggiunta al contingente di 15 unita' di personale
non dirigenziale gia' assegnato alla struttura di missione di cui al
comma 2, un ulteriore contingente di cinque unita' di personale non
dirigenziale, equiparate alla categoria A del Contratto collettivo
nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, con
corrispondente incremento della dotazione organica del personale di
prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da
pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, con
esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico
e ausiliario delle istituzioni scolastiche; il personale del predetto
contingente e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso
si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile
nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per
tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine e'
autorizzata la spesa massima di 615.400 euro per l'anno 2024 e di
1.054.972 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle
risorse di cui al comma 7 del presente articolo.
5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, al
Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio
dei ministri e' assegnato il contingente di esperti, nominati ai
sensi degli articoli 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, e 12, comma 11, decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,
gia' attribuito alla Struttura di missione di cui al comma 2 del
presente articolo. Con il decreto di nomina e' altresi' determinato
il trattamento economico per ciascun componente, in base alla fascia
professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle
responsabilita', nel limite massimo annuo di 50.000 euro per singolo
incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e
degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di
spesa complessivo di 204.167 euro per l'anno 2024 e di 350.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al
comma 7 del presente articolo.
6. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in
servizio presso la Struttura di missione di cui al comma 2 alla data
di cui al medesimo comma 2, sulla base di provvedimenti di comando,
collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto
adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza
soluzione di continuita' agli uffici di cui al comma 3 nell'ambito
del contingente di venti unita' complessive di cui al comma 4, anche
ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, salva comunicazione,
effettuata dal Dipartimento per le politiche del mare alle
amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta
data di cui al comma 2, della richiesta di revoca dei provvedimenti
di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo
istituto, adottati in conformita' ai rispettivi ordinamenti, in base
ai quali ne e' stata disposta l'assegnazione alla predetta Struttura
di missione. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 3 e gli
incarichi di lavoro dipendente non dirigenziale di cui al comma 4,
aggiuntivi rispetto a quelli di cui al primo periodo del presente
comma, non possono avere decorrenza anticipata rispetto alla data di
soppressione della Struttura di missione ai sensi di quanto previsto
dal secondo periodo del comma 2. Gli incarichi di esperti gia'
conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui al
comma 2 si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
7. Agli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari a 1.750.358 per
l'anno 2024 e a 3.000.614 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si
provvede:
a) quanto a 1.010.744 euro per l'anno 2024 e a 1.732.704 euro a
decorrere dall'anno 2025, a valere sul bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) quanto a 739.614 euro per l'anno 2024 e a 1.267.910 euro a
decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
Capo V
Misure urgenti per le imprese di interesse strategico nazionale
Art. 13
Misure finanziarie urgenti per assicurare
la continuita' operativa degli impianti ex ILVA
1. All'articolo 39 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al
comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«Le risorse di cui al primo periodo possono essere incrementate fino
a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3,
comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.».
2. All'articolo 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 dicembre
2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio
2020, n. 5, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per
l'attuazione del presente comma, il Ministero dell'economia e delle
finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, senza
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 1, comma 728, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.».
Art. 14
Rapporto di sicurezza per gli impianti
di interesse strategico nazionale
1. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 26 giugno
2015, n. 105, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli
impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del
rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un
rischio grave e imminente, il CTR dispone in via cautelativa misure
di salvaguardia e assegna termine non superiore a quarantotto mesi
per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza. Decorso
tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la
prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti
rilevanti sono nettamente insufficienti, e' disposta la limitazione o
il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio e' disposta con
riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura o alla
infrastruttura cui e' specificamente riferibile la carenza
rilevata.».
2. Al fine di assicurare la pronta operativita' e l'efficace
svolgimento delle funzioni attribuite al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, ivi comprese quelle previste dal decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, finalizzate a prevenire incidenti rilevanti
negli impianti di interesse strategico nazionale, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n.
217 del 2005, la durata del corso di formazione della procedura
concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto
con decorrenza dal 1° gennaio 2023, per un numero di posti
corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022, e' ridotta, in
via eccezionale, a cinque settimane. Agli oneri derivanti dal
presente comma e dall'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 22
giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
agosto 2023, n. 112, per il personale specialista con decorrenza 1°
gennaio 2020, per il quale non si e' conclusa nell'anno 2023 la
selezione interna, complessivamente pari a euro 535.173 per l'anno
2024 si provvede quanto a euro 300.000 mediante corrispondente
riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a),
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello
stato di previsione del Ministero dell'interno e quanto a euro
235.173 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, all'articolo 17-bis
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al comma 5, dopo le
parole: «specialita' aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori» sono
inserite le seguenti «ovvero, nel limite di 25 unita', al personale
che, nell'ambito dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, espleta le predette funzioni specialistiche,».
Art. 15
Termini e procedure in materia di amministrazioni straordinarie di
imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico
nazionale
1. All'articolo 1, comma 8.4, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n.
191, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Sino a tale
data puo' essere prorogato, su istanza dei commissari, in deroga al
termine massimo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, ovvero a qualsiasi altro termine massimo previsto dalla
legge, anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle
imprese affittuarie dei predetti complessi aziendali.».
2. All'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Se
ricorrono ragioni di urgenza nelle more della prevista vendita,
l'affittuario puo' essere individuato anche in deroga a quanto sopra
prescritto. In tal caso il contratto di affitto e' risolutivamente
condizionato alla vendita. Il commissario straordinario redige una
relazione sulle ragioni di urgenza riscontrate e la trasmette al
Ministro delle imprese e del made in Italy e al comitato di
sorveglianza.».
Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.