Incendi boschivi: la prevenzione per la stagione estiva 2024

Incendi boschivi
Pubblicato un comunicato della presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2024, n. 139

Incendi boschivi: la prevenzione per la stagione estiva 2024 è il contenuto del comunicato della presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2024, n. 139.

In particolare, la misura riguarda l'«individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano - rurale nonché' ai rischi conseguenti».

Di seguito il testo del comunicato della presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile.

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Comunicato della presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile

 

Attivita'  antincendio  boschivo  per  la   stagione   estiva   2024.
Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un piu'
efficace contrasto agli incendi boschivi e  in  zone  di  interfaccia
urbano - rurale nonche' ai rischi conseguenti. (24A03156)
(Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2024, n.139)

 

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE

E LE POLITICHE DEL MARE

 

Come noto, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31  maggio  2005,

n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26  luglio  2005,  n.

152, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il  compito

di individuare i tempi di svolgimento delle attivita' di  antincendio

boschivo.

Tali attivita' risultano delegate al  sottoscritto  ai  sensi  di

quanto previsto in materia  di  protezione  civile  dall'art.  2  del

decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri del  12  novembre

2022. Cio' premesso, i tempi di svolgimento delle suddette attivita',

per la prossima  stagione  estiva  avranno  inizio  il  15  giugno  e

termineranno il 15 ottobre 2024.

In vista della stagione estiva 2024, pertanto,  al  fine  di  una

piu' efficace azione di contrasto agli incendi boschivi e in zone  di

interfaccia urbano-rurale (c.d. «incendi di interfaccia»), nonche' ai

rischi conseguenti, ritengo doveroso condividere  con  le  SS.LL.  le

considerazioni  di  cui  alle  raccomandazioni   in   allegato,   che

scaturiscono da  quanto  registrato  in  questi  ultimi  anni  e,  in

particolare, dall'andamento della campagna antincendio boschivo 2023.

Tali raccomandazioni individuano  puntualmente  le  priorita'  di

azione delle varie componenti del sistema  e  l'auspicio  e'  che  ne

venga  data  tempestiva  attuazione  dalle  SS.LL.,  per  quanto   di

rispettiva competenza, al fine di  affrontare  la  prossima  campagna

antincendio boschivo con una risposta piu' efficace ed efficiente.

Nel  merito,  gli  incendi  boschivi  nel  2023  hanno  avuto  un

andamento in linea  con  la  variabilita'  statistica  del  fenomeno,

sebbene sia opportuno rilevare alcune  situazioni  di  dettaglio  che

devono essere prese  in  considerazione,  in  un'ottica  generale  di

predisposizione dei sistemi di risposta. Nello specifico, analizzando

i dati su scala nazionale, sono state riscontrate delle anomalie  nel

periodo successivo a quello di riferimento della campagna AIB estiva.

Statisticamente,  la  parte  finale  della  campagna   e'   stata

caratterizzata da una flessione del fenomeno,  sebbene  nel  2023  si

siano avuti dei picchi che, in termini  di  numero  di  eventi  e  di

superfici   danneggiate   dagli   incendi,   sono   da   considerarsi

eccezionali. Andamenti simili sono stati riscontrati anche  in  altri

Stati dell'area del Mediterraneo, ma occorsi in  periodi  antecedenti

l'avvio della campagna estiva. Il confronto con gli Stati  confinanti

che subiscono le stesse  influenze  meteo  e  climatiche  del  nostro

territorio deve favorire l'analisi del fenomeno  su  una  scala  piu'

ampia di quella nazionale e su orizzonti temporali pluriennali, cosi'

da meglio comprendere e anticipare  quali  possano  essere  le  sfide

future  sulle  quali  dovranno  misurarsi  le  nostre  capacita'   di

contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia.

Queste considerazioni, emerse anche  agli  esiti  del  debriefing

tecnico della campagna  antincendio  boschivo  2023  organizzato  dal

Dipartimento  della  protezione   civile,   hanno   portato   ad   un

prolungamento del periodo della campagna estiva antincendio  boschivo

2024 sebbene per il futuro debbano far  riflettere  sull'opportunita'

di calibrare le capacita' del sistema non solo su periodi prefissati,

ma  modulandole  tenendo  conto   dell'effettiva   variabilita'   del

fenomeno.

L'obiettivo di garantire  dei  livelli  minimi  di  capacita'  di

risposta puo' essere  conseguito  anche  implementando  le  opportune

azioni di previsione e prevenzione che, se opportunamente attuate con

un crescente approccio sinergico e multisettoriale,  ridurrebbero  il

rischio connesso alla variabilita' del fenomeno anche al di fuori del

periodo di massima pericolosita'.

Al riguardo, si proseguira' secondo l'orientamento sistemico gia'

avviato  in  Italia  e  potenziato  nel  2021  con  l'emanazione  del

decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con  modificazioni

dalla legge 8 novembre 2021,  n.  155,  che  punta  a  rafforzare  le

capacita' operative del Servizio nazionale della protezione civile, a

migliorare le capacita' di risposta con piu'  efficaci  strumenti  di

coordinamento e governance ai diversi livelli  territoriali  per  una

migliore integrazione  delle  misure  ordinariamente  previste,  e  a

favorire le sinergie tra tutti i soggetti interessati.

Nell'ottica di favorire le sinergie fra le diverse componenti del

sistema antincendio boschivo e di protezione civile, il  Dipartimento

della protezione civile continuera'  a  curare  l'organizzazione  dei

diversi momenti di incontro plenario, solitamente  organizzati  prima

dell'avvio della campagna antincendio boschivo estiva,  per  fare  il

punto sullo stato di approntamento del sistema di  risposta  nel  suo

complesso  e,  successivamente,  per  analizzare  congiuntamente   le

eventuali criticita' riscontrate  durante  la  campagna  estiva,  con

l'auspicio che le SS.LL. conducano,  sulla  base  di  quanto  emerso,

specifiche azioni di verifica da parte delle  proprie  organizzazioni

per programmare le azioni di medio-lungo periodo  che  consentano  al

sistema di non trovarsi impreparato anche in occasione  degli  eventi

futuri.

Tra  le  azioni  di  monitoraggio  e  coordinamento   che   hanno

caratterizzato  le  attivita'  antincendio  delle  passate   campagne

antincendio boschivo e' sicuramente da  sottolineare  quella  attuata

nell'ambito della Cabina di  regia  permanente  antincendio  boschivo

promossa dal Dipartimento della protezione civile e a cui partecipano

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i  Carabinieri  del  Comando

unita' forestali, ambientali e agroalimentari, il  Comando  operativo

di vertice interforze dello Stato maggiore della difesa, le regioni e

province autonome e il Comitato nazionale del volontariato. La Cabina

di regia, oltre a consentire un costante monitoraggio  dell'andamento

della campagna in corso, favorisce la gestione coordinata ed efficace

delle  varie  componenti  del  sistema  antincendio  boschivo  e,  in

particolare,  quelle  legate  all'impiego  del   volontariato   nelle

attivita' di gemellaggio fra le regioni e le province autonome.

Nell'ambito  delle  proprie  competenze,  il  Dipartimento  della

protezione civile continuera':

a garantire la previsione  delle  condizioni  di  suscettivita'

all'innesco e alla propagazione degli incendi boschivi attraverso  il

bollettino di previsione nazionale incendi boschivi;

ad assicurare il concorso della flotta aerea antincendio  dello

Stato, su richiesta  delle  Sale  operative  unificate  permanenti  a

supporto dei mezzi terrestri e aerei, messi in campo dalle  strutture

regionali e provinciali;

a svolgere il monitoraggio  e  la  vigilanza  delle  situazioni

emergenziali al fine di garantire, per  quanto  di  competenza,  ogni

necessaria forma di collaborazione e assistenza  e  a  raccordare  le

attivita' nazionali ed extra  nazionali  nell'ambito  del  Meccanismo

unionale di protezione civile;

a garantire le attivita' condotte nell'ambito della  Cabina  di

regia  permanente  antincendio  boschivo  anche  per  supportare   le

attivita' previste  nei  gemellaggi  fra  regioni  ed  organizzazioni

nazionali di volontariato.

Cio' premesso, si auspica che i presidenti delle regioni e  delle

province autonome, titolari della competenza sugli  incendi  boschivi

ai  sensi  della  legge  21  novembre  2000,  n.  353,  siano  attivi

nell'organizzare, anche per il corrente anno,  i  propri  sistemi  di

antincendio boschivo, sia in termini di risorse umane  che  di  mezzi

terrestri e aerei, nell'ottica di  garantire  la  maggior  efficienza

possibile consentendo adeguati livelli di risposta a salvaguardia del

patrimonio naturale ed ambientale, nonche' a tutela della pubblica  e

privata incolumita'.

Analogo auspicio e' rivolto anche ai  Ministri  in  indirizzo,  a

vario  titolo  competenti  nel  settore,  affinche'   promuovano   le

attivita' degli appartenenti ai Corpi  di  polizia,  dei  Vigili  del

fuoco, delle Forze armate, e alle Prefetture - Uffici territoriali di

Governo, verso azioni mirate a migliorare l'efficacia complessiva del

sistema Italia nelle sue diverse componenti.

Va ulteriormente  evidenziato  l'importante  ruolo  che  hanno  i

sindaci a livello locale, in quanto prime autorita'  responsabili  di

protezione civile nell'organizzare le risorse comunali secondo  piani

prestabiliti e nel promuovere ogni adeguata misura di prevenzione  da

attuarsi sul proprio territorio di competenza.

In sintesi, nella contingenza del  periodo,  al  fine  di  meglio

predisporre tutte le attivita' per la prossima  campagna  antincendio

boschivo 2024, si invitano le SS.LL.,  ciascuna  per  gli  ambiti  di

rispettiva competenza, a voler promuovere le attivita' di previsione,

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi  boschivi,  cosi'  come

descritto in allegato.

Una specifica attenzione andra' dedicata,  in  particolare,  alle

attivita' di  prevenzione  non  strutturale  che,  se  opportunamente

attuate e calibrate sulle diverse realta' territoriali, rappresentano

un ottimo strumento per la riduzione  degli  incendi  boschivi  e  di

interfaccia.   Tra   queste,   assume    particolare    rilievo    la

sensibilizzazione dei cittadini, in forma singola o associata,  sulle

attivita' di promozione della cultura di protezione  civile  e  delle

corrette norme di comportamento per  la  salvaguardia  dell'ambiente,

anche  favorendo  progetti  di  valore  educativo   e   sociale   che

risulteranno utili nel corso del tempo.

Si confida nella tempestiva e puntuale attuazione delle  presenti

raccomandazioni, con il  concorso  di  tutte  le  diverse  componenti

istituzionali competenti nelle attivita' di antincendio boschivo, per

garantire il coordinamento della risposta organizzativa  e  operativa

nella campagna antincendio boschivo del 2024.

 

                                                             Allegato

Attivita' antincendio boschivo (AIB) per  la  stagione  estiva  2024.

  Raccomandazioni  per  un  piu'  efficace  contrasto  agli   incendi

  boschivi,  in  zone  di  interfaccia  urbano-rurale  e  ai   rischi

  conseguenti.

 

a) Attivita' di previsione e prevenzione.

 

Tutti i soggetti a vario  titolo  coinvolti  contribuiscano,  per

quanto di  propria  competenza,  a  fornire  utili  elementi  per  la

redazione del Piano nazionale di  coordinamento  per  l'aggiornamento

tecnologico e l'accrescimento della capacita' operativa nelle  azioni

di  previsione,  prevenzione  e  lotta  attiva  contro  gli   incendi

boschivi, qualora richiesto dal Dipartimento della protezione  civile

nazionale o dal Comitato tecnico  istituito  ai  sensi  dell'art.  1,

comma 2, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.

I soggetti a vario titolo interessati si adoperino  per  favorire

un adeguato scambio di informazioni non solo fra le strutture locali,

regionali e statuali impiegate nelle attivita' antincendio  boschivo,

ma anche con  quelle  impiegate  nelle  piu'  generali  attivita'  di

protezione civile.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome promuovano

l'utilizzo delle informazioni disponibili presso i Centri  funzionali

decentrati  per  le  attivita'  di  previsione  delle  condizioni  di

pericolosita' degli  incendi  boschivi  e  favoriscano,  qualora  non

presente, la produzione di uno specifico bollettino incendi. E' ormai

consolidata come buona pratica, la correlazione tra gli strumenti  di

livello regionale di previsione del pericolo incendi  boschivi  e  il

sistema  di  allertamento  delle  componenti  regionali  di  risposta

antincendio boschivo e  di  protezione  civile.  Dove  attuato,  cio'

consente una modulazione dell'organizzazione secondo le condizioni di

pericolo attese, con la possibilita' di rinforzare  le  attivita'  di

ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme, nonche' quelle di

spegnimento degli incendi boschivi e di  protezione  civile  ai  vari

livelli territoriali. Si auspica, pertanto, che in  ciascuna  regione

le azioni sul settore della previsione  siano  orientate  verso  tali

obiettivi, con estensione  dei  bollettini  regionali  di  previsione

anche ai gestori di servizi pubblici, in particolare della viabilita'

e  delle  reti  energetiche,  quali  parte  attiva  nel  sistema.  Le

informazioni previsionali potranno, inoltre, favorire le attivita' di

informazione alla popolazione sui livelli di rischio  presenti  e  le

norme di comportamento da adottare. A tale scopo, in riferimento alla

comunicazione  ai  cittadini,  si  ricorda  che  il  Tavolo   tecnico

interistituzionale  per  il  monitoraggio  del  settore   antincendio

boschivo nel 2019 ha prodotto e condiviso  con  tutte  le  regioni  e

province autonome il documento «Informazione alla  popolazione  sugli

scenari  di  rischio   incendi   boschivi   e   relative   norme   di

comportamento».  A  partire  da  questo  documento,  nel  2023  sono,

inoltre, stati realizzati i materiali  dedicati  al  rischio  incendi

boschivi  nell'ambito  della  campagna  di   comunicazione   pubblica

nazionale sulle buone pratiche di protezione civile «Io non  rischio»

promossa e realizzata dal Dipartimento della  protezione  civile  con

l'Istituto nazionale  di  geofisica  e  vulcanologia,  l'Associazione

nazionale   pubbliche   assistenze,    il    ReLUIS    -    Consorzio

interuniversitario  dei  laboratori  di  ingegneria  sismica  - e  la

Fondazione CIMA, in accordo con la Conferenza delle regioni  e  delle

province autonome e l'Associazione nazionale comuni italiani.

I soggetti, ognuno  per  gli  ambiti  di  rispettiva  competenza,

collaborino nella promozione delle  attivita'  di  prevenzione  anche

strutturale, di forme di sensibilizzazione e di stimolo degli enti  e

delle  societa'  che  gestiscono  le  infrastrutture,  e   dispongano

affinche' gli interventi prioritari  di  pulizia  e  di  manutenzione

della vegetazione e, altresi', di riduzione della massa combustibile,

anche lungo le reti viarie e  ferroviarie,  siano  attuate  in  tempi

compatibili   con   la   stagione   di   antincendio   boschivo.   In

considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del  patrimonio

culturale nazionale, si adottino specifiche azioni di protezione  dei

siti di interesse,  ad  alto  valore  paesaggistico,  archeologico  e

culturale, con particolare riferimento a quelli a  maggiore  afflusso

turistico.

Le amministrazioni regionali, le province  autonome  e  i  comuni

incentivino  le  attivita'  di  prevenzione,  tra  cui   quelle   non

strutturali che, se opportunamente attuate e calibrate sulle  diverse

realta'  territoriali,  rappresentano  un  ottimo  strumento  per  la

riduzione degli incendi boschivi e di interfaccia. Occorre, pertanto,

continuare  a  sensibilizzare  i  cittadini,  in  forma   singola   o

associata, sulle attivita' di promozione della cultura di  protezione

civile e delle corrette norme di comportamento  per  la  salvaguardia

dell'ambiente, anche favorendo progetti di valore educativo e sociale

che  daranno  i  propri  frutti  nel  corso  del  tempo.  Si  ricorda

l'importanza  del  coinvolgimento  attivo   delle   associazioni   di

categoria, in particolare quelle che operano a stretto  contatto  con

gli ambienti rurali e forestali, oltre che  dei  gestori  di  servizi

pubblici, specialmente quelli legati alla  viabilita'  ed  alle  reti

energetiche, pur se non coinvolti  direttamente  nelle  attivita'  di

antincendio boschivo.

Analogamente,  si  auspica   la   prosecuzione   dell'azione   di

monitoraggio e di supporto tecnico  da  parte  delle  amministrazioni

regionali,  anche  in  raccordo  con  l'Arma   dei   carabinieri,   o

sostitutive  in   caso   di   inadempienza,   nei   confronti   delle

amministrazioni  comunali  per   l'istituzione   ed   il   successivo

aggiornamento  del  catasto  delle  aree  percorse  dal   fuoco,   in

attuazione di quanto previsto all'art. 3, comma 3, del  decreto-legge

8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla  legge

8 novembre 2021, n. 155.

Le amministrazioni  comunali  provvedano  all'applicazione  delle

misure previste all'art. 10, comma 1, della legge 21  novembre  2000,

n. 353, anche avvalendosi delle aree percorse del  fuoco  rilevate  e

rese  disponibili  dall'Arma  dei  carabinieri  cosi'  come  previsto

dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 8  settembre  2021,  n.  120,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.

Il  Comando  unita'  forestali,   ambientali   e   agroalimentari

dell'Arma dei carabinieri,  e  i  Corpi  forestali  delle  regioni  a

statuto speciale e delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,

assicurino il monitoraggio degli adempimenti previsti dall' art.  10,

comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e ne  comunichino  gli

esiti alle regioni, e ai  Prefetti  territorialmente  competenti,  in

attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 8 settembre  2021,

n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2021,

n. 155.

Le amministrazioni regionali, le province autonome  e  i  comuni,

ferme restando le specifiche  attribuzioni  della  norma,  promuovano

ogni azione necessaria a potenziare ed  ottimizzare  l'organizzazione

ed il coordinamento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di

volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, e impiegate,

ai diversi livelli territoriali, nelle attivita' di lotta attiva agli

incendi boschivi, tra cui  sorveglianza,  vigilanza  e  presidio  del

territorio in particolare nelle aree e nei periodi a maggior rischio.

Le  amministrazioni   regionali   e   delle   province   autonome

stabiliscano, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 21  novembre

2000, n. 353, forme di incentivazione  per  il  personale  stagionale

utilizzato, strettamente correlate ai risultati ottenuti  in  termini

di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

 

b) Attivita' di pianificazione ai  sensi  della  legge  quadro  sugli

incendi boschivi.

 

Le amministrazioni regionali e delle province autonome provvedano

alla revisione annuale del  Piano  regionale  per  la  programmazione

delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro  gli

incendi boschivi, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 novembre

2000, n. 353, redatto secondo  le  linee  guida  di  cui  al  decreto

ministeriale 20 dicembre 2001, evidenziando inoltre le  procedure  ed

il modello di intervento da adottare anche  in  situazioni  complesse

che  possono  interessare  sia  le  aree  boscate  che  le  zone   di

interfaccia urbano-rurale cosi' come definite al comma 1-bis, art. 2,

della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Le amministrazioni regionali e le province  autonome  trasmettano

le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall'art.  3  della

legge 21 novembre 2000, n.  353,  al  Dipartimento  della  protezione

civile della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  entro  trenta

giorni dalla loro approvazione,  cosi'  come  disposto  dell'art.  4,

comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica incentivi

il fondamentale raccordo tra i  Piani  per  i  parchi  e  le  riserve

naturali dello Stato, predisposti ai sensi dall'art. 8,  della  legge

21  novembre  2000,  n.   353   con   i   piani   predisposti   dalle

amministrazioni regionali e dalle province autonome.

Le amministrazioni regionali e delle province  autonome  potranno

definire e graduare i propri modelli di intervento sulla  base  degli

scenari riportati al punto 3 del  documento  «Definizione,  funzioni,

formazione e  qualificazione  della  direzione  delle  operazioni  di

spegnimento  degli  incendi  boschivi»  di  cui  alla  direttiva  del

Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  10  gennaio  2020,  e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2020, n. 56.

Le  amministrazioni   regionali   e   delle   province   autonome

definiscano, con le societa' di gestione o gli enti  interessati,  un

adeguato modello di intervento per le aree particolarmente  sensibili

agli  incendi  come  viabilita'  principale  e  altre  infrastrutture

strategiche che, in caso di evento, possano  limitare  i  rischi  per

l'incolumita' pubblica e privata. Le Prefetture - Uffici territoriali

di Governo agevolino, laddove ritenuto necessario, i rapporti tra  le

suddette societa' di gestione ed i vari enti interessati.

 

c) Attivita' di pianificazione di protezione civile.

 

Le  amministrazioni  regionali  e  delle  province  autonome,  le

Prefetture - Uffici territoriali di Governo, nonche' le articolazioni

territoriali  delle  diverse  strutture  operative   nazionali,   ivi

comprese le  organizzazioni  di  volontariato,  cosi'  come  previsto

dall'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,

si  rendano  disponibili  a   collaborare   con   i   sindaci   nella

predisposizione e aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di

protezione civile, anche di carattere speditivo, di loro  competenza,

con  particolare  riferimento  al  rischio  di  incendi  in  zone  di

interfaccia  urbano  rurale,  oltreche'   nella   definizione   delle

procedure di allertamento del sistema  locale  di  protezione  civile

nella mappatura del territorio, secondo i diversi livelli di  rischio

e  nelle  attivita'  di  informazione  alla  popolazione.  Stante  la

peculiarita'  del  periodo  estivo,  si  raccomanda,   altresi',   la

promozione dell'elaborazione di specifici piani di emergenza per  gli

insediamenti, le  infrastrutture  e  gli  impianti  turistici,  anche

temporanei,  prossimi  ad  aree  boscate  o   comunque   suscettibili

all'innesco.

Le  amministrazioni   regionali   e   delle   province   autonome

provvedano, ove possibile, alla definizione di  specifiche  intese  e

accordi tra regioni e province autonome, anche limitrofe, nell'ambito

delle  quali  trovare  un'appropriata  e  coordinata  sintesi   delle

iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione  e

condivisione di uomini e  mezzi,  in  particolare  del  volontariato,

nonche' di mezzi aerei da destinare ad attivita' di  vigilanza  e  di

lotta  attiva  agli  incendi  boschivi,  sia  in   caso   di   eventi

particolarmente intensi, sia durante i  periodi  ritenuti  a  maggior

rischio.

 

d) Attivita' di lotta  attiva  agli  incendi  boschivi,  in  zone  di

interfaccia e di gestione dell'emergenza.

 

Tra le attivita' di lotta attiva rientrano, ai sensi dell'art.  7

della predetta legge 21  novembre  2000,  n.  353,  le  attivita'  di

ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme, oltre  quelle  di

spegnimento degli incendi boschivi. Le strutture regionali competenti

nell'antincendio  boschivo,  nell'ottica  di   ottimizzazione   delle

risorse disponibili, svolgano, con l'ausilio degli strumenti ritenuti

piu' idonei, adeguate attivita' di coordinamento delle attivita'  sul

territorio anche con il coinvolgimento  delle  risorse  statuali,  al

fine  di  ottimizzare  le  azioni  di  monitoraggio  e  presidio  del

territorio e rendere piu' tempestive le segnalazioni degli eventi.

Le Prefetture - Uffici territoriali di Governo, ove necessario, e

relativamente  alle  aree  e  ai  periodi   a   rischio,   promuovano

l'intensificazione delle attivita' di  controllo  del  territorio  da

parte delle Forze di polizia, compresa la Polizia locale d'intesa con

le  amministrazioni  competenti,  e  la  definizione  di   specifiche

procedure di comunicazione tra  le  sale  operative  e  le  strutture

regionali preposte al coordinamento delle  attivita'  di  antincendio

boschivo.

Le amministrazioni regionali e delle province  autonome  adeguino

la propria capacita' di risposta sia terrestre che  aerea,  in  tempo

utile per garantire interventi efficaci, tarando il  proprio  sistema

rispetto agli eventi attesi sul territorio  e  alla  consistenza  dei

beni ambientali da tutelare. Si ricorda l'importanza di  disporre  di

un'adeguata flotta aerea regionale  per  l'antincendio  boschivo  che

rappresenta, come gli eventi degli anni scorsi hanno  dimostrato,  un

efficace dispositivo di prima risposta agli incendi, in supporto alle

forze terrestri.

Le amministrazioni  regionali  per  responsabilita'  e  il  Corpo

nazionale dei vigili  del  fuoco,  nell'ambito  dei  singoli  accordi

siglati, assicurino la fondamentale presenza di un adeguato numero di

DOS (direttore operazione spegnimento), dotati di professionalita'  e

profilo   di   responsabilita'   tali   da   consentire    l'ottimale

coordinamento delle attivita' delle squadre medesime con  quelle  dei

mezzi aerei. Allo scopo, si ricorda di fare riferimento al  documento

prodotto e condiviso dal Tavolo  tecnico  interistituzionale  per  il

monitoraggio del settore antincendio boschivo «Definizione, funzioni,

formazione e  qualificazione  della  direzione  delle  operazioni  di

spegnimento degli incendi  boschivi»,  successivamente  adottato  con

direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri  del  10  gennaio

2020, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2020, n.  56.  Si

auspica un impegno condiviso per assicurare la necessaria presenza  e

uniforme  distribuzione  di  DOS   su   tutto   il   territorio,   la

standardizzazione procedurale e la celerita' d'intervento in caso  di

emergenza.

Le amministrazioni regionali e il Corpo nazionale dei vigili  del

fuoco  provvedano,  anche  avvalendosi  delle  competenze  di   altre

strutture,  alla  formazione  costante  degli  operatori  antincendio

boschivo a tutti i livelli, cosi' da assicurare, con sempre  maggiore

continuita', il miglioramento delle tecniche  di  spegnimento  e  una

maggiore sicurezza degli operatori stessi.

Le  amministrazioni   regionali   e   delle   province   autonome

assicurino, cosi' come previsto dall'art. 7, comma 3, della legge  n.

353 del 2000,  un  adeguato  assetto  della  propria  Sala  operativa

unificata permanente  (SOUP)  prevedendone  un'operativita'  di  tipo

continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo,  ed

integrando le proprie strutture con quelle del  Corpo  nazionale  dei

vigili del fuoco, dei  Corpi  forestali  regionali  e/o  provinciali,

nonche',  ove  necessario,  con  personale  delle  organizzazioni  di

volontariato riconosciute, delle Forze armate, delle Forze di polizia

e delle altre componenti e strutture  operative  di  cui  al  decreto

legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Tutte le componenti e le strutture operative competenti,  di  cui

al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  assicurino  la  propria

partecipazione  alle  attivita'  delle   sale   operative   unificate

permanenti,  contribuendo,  con   proprio   personale   adeguatamente

formato, all'operativita' di tipo  continuativo  nelle  stesse.  Allo

scopo, si richiama il  documento  prodotto  e  condiviso  dal  Tavolo

tecnico  interistituzionale   per   il   monitoraggio   del   settore

antincendio boschivo e recepito  dal  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri  con  la  «Direttiva  concernente   la   formazione   e   la

standardizzazione delle conoscenze del personale delle Sale operative

unificate permanenti (SOUP)» del 12  giugno  2020,  pubblicata  nella

Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2020, n. 238.

Le  amministrazioni   regionali   e   delle   province   autonome

garantiscano un costante collegamento tra le Sale operative unificate

permanenti, di cui all'art. 7, della legge 21 novembre 2000, n.  353,

e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove non  gia'

integrate, nonche' il necessario e permanente raccordo con il  Centro

operativo aereo unificato (COAU) e  la  Sala  situazione  Italia  del

Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della

richiesta di  concorso  aereo  e  del  costante  aggiornamento  sulla

situazione  a  livello  regionale  delle  emergenze  derivanti  dagli

incendi in zone di interfaccia. In proposito, e'  indispensabile  che

il COAU sia immediatamente e  costantemente  aggiornato  dell'impiego

tattico degli assetti regionali al fine di poter far  intervenire  le

risorse aeree della flotta di  Stato  ove  piu'  necessario  in  ogni

momento, cosi' da ottimizzarne l'impiego, rendendolo piu'  tempestivo

ed efficace.

Le amministrazioni regionali e  delle  province  autonome,  e  il

Corpo nazionale dei vigili del fuoco assicurino la  diffusione  e  la

puntuale  attuazione  delle  indicazioni  operative  «Concorso  della

flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli  incendi  boschivi»,

emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde  garantire  la

prontezza, l'efficacia e la tempestivita' degli  interventi,  nonche'

l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento.

Le amministrazioni regionali e delle province  autonome,  per  il

tramite delle Sale operative unificate  permanenti,  provvedano  alla

razionalizzazione delle richieste di concorso  aereo  di  spegnimento

indirizzate  al  Centro  operativo   aereo   unificato   (COAU)   del

Dipartimento  della  protezione  civile,  per  situazioni  di   reale

necessita' rispetto all'attivita' di contrasto a terra.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome promuovano

un'attivita' di sensibilizzazione presso gli  aeroclub  presenti  sul

territorio affinche', nell'ambito delle normali attivita' di  volo  e

di addestramento, i piloti svolgano anche attivita' di  avvistamento,

segnalando  prontamente  eventuali  principi  di  incendio   boschivo

all'ente preposto alla gestione del traffico aereo.

Le amministrazioni regionali e delle province  autonome  adottino

tutte le misure  necessarie,  compresa  l'attivita'  di  segnalazione

all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ai  sensi  dell'art.

712 del codice della navigazione, affinche' impianti,  costruzioni  e

opere ad ostacolo per il  volo  degli  aeromobili  antincendio  e  di

intralcio  alle  relative  attivita',  siano  provvisti  di  segnali,

rafforzando, in tal modo, la sicurezza dei voli  della  flotta  aerea

antincendio.

Le  amministrazioni   regionali   e   delle   province   autonome

incrementino,  per  quanto  possibile,  la  disponibilita'  di  fonti

idriche idonee  al  prelievo  di  acqua  da  parte  degli  aeromobili

impiegati  nelle  attivita'  antincendio   boschivo,   ivi   compreso

l'utilizzo di vasche mobili;  forniscano  il  continuo  aggiornamento

delle informazioni con particolare riferimento alla  presenza,  anche

temporanea, di ostacoli e pericoli per  la  navigazione  aerea  e  al

carico d'acqua e, inoltre, di concerto con  i  Ministeri  competenti,

valutino la  possibilita'  di  individuare  ulteriori  laghi  per  il

prelievo di acqua da parte degli  aeromobili  impiegati  nella  lotta

attiva agli incendi boschivi.

Le  amministrazioni  regionali   e   delle   province   autonome,

considerata  la  situazione  idrica  in  atto   e   l'impatto   sulla

disponibilita' idrica dei vari bacini, in particolare quelli definiti

idonei al pescaggio dei mezzi ad ala fissa, valutino, di concerto con

i  Ministeri  competenti  e  gli  enti  gestori,  l'opportunita'   di

prevedere l'aggiornamento sull'utilizzo del bacino in concomitanza di

una richiesta di intervento del mezzo aereo.

Le amministrazioni regionali definiscano opportune intese con  le

Capitanerie di porto sia per identificare e garantire aree a  ridosso

delle coste idonee per il pescaggio dell'acqua a mare  da  parte  dei

mezzi aerei, tali da consentire anche la sicurezza per  le  attivita'

di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento  da

mare per il soccorso alle popolazioni qualora minacciate  da  incendi

prossimi alla linea di costa.

Il Ministero della difesa valuti l'opportunita' di mantenere  gli

aeroporti delle Forze armate eventualmente disponibili, su  richiesta

da  parte  del  COAU,  per  garantire  il  massimo  supporto  tecnico

logistico agli aeromobili della flotta aerea antincendio dello Stato.

Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  anche  di

concerto  con  le  Prefetture  -  Uffici  territoriali  di   Governo,

sensibilizzi  ANAS   S.p.a.,   le   societa'   concessionarie   delle

Autostrade, e le Ferrovie  dello  Stato  al  fine  di  assicurare  la

tempestiva  informazione  su  eventuali  problemi  di  viabilita'   e

percorribilita'  dei  tratti  di  competenza  che  dovessero   essere

interessati da particolari  situazioni  di  criticita'  derivanti  da

incendi boschivi in prossimita' delle arterie,  con  possibili  gravi

ripercussioni sul traffico e sull'incolumita' degli utenti.

Le amministrazioni regionali e delle province  autonome  valutino

la possibilita' di definire gemellaggi tra regioni, e tra  regioni  e

province autonome, per  l'attivita'  di  lotta  attiva  agli  incendi

boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e conoscenze tra

strutture  ed  operatori   ma,   soprattutto,   come   strumento   di

potenziamento del dispositivo di intervento.  Il  Dipartimento  della

protezione civile assicurera' il proprio supporto alle iniziative  di

gemellaggi tra  le  regioni  che  coinvolgono  le  organizzazioni  di

volontariato, nei limiti dei fondi disponibili.

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