Incendi boschivi: la prevenzione per la stagione estiva 2024 è il contenuto del comunicato della presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2024, n. 139.
In particolare, la misura riguarda l'«individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano - rurale nonché' ai rischi conseguenti».
Di seguito il testo del comunicato della presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile.
Comunicato della presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile
Attivita' antincendio boschivo per la stagione estiva 2024.
Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un piu'
efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia
urbano - rurale nonche' ai rischi conseguenti. (24A03156)
(Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2024, n.139)
IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE
Come noto, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005,
n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n.
152, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito
di individuare i tempi di svolgimento delle attivita' di antincendio
boschivo.
Tali attivita' risultano delegate al sottoscritto ai sensi di
quanto previsto in materia di protezione civile dall'art. 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre
2022. Cio' premesso, i tempi di svolgimento delle suddette attivita',
per la prossima stagione estiva avranno inizio il 15 giugno e
termineranno il 15 ottobre 2024.
In vista della stagione estiva 2024, pertanto, al fine di una
piu' efficace azione di contrasto agli incendi boschivi e in zone di
interfaccia urbano-rurale (c.d. «incendi di interfaccia»), nonche' ai
rischi conseguenti, ritengo doveroso condividere con le SS.LL. le
considerazioni di cui alle raccomandazioni in allegato, che
scaturiscono da quanto registrato in questi ultimi anni e, in
particolare, dall'andamento della campagna antincendio boschivo 2023.
Tali raccomandazioni individuano puntualmente le priorita' di
azione delle varie componenti del sistema e l'auspicio e' che ne
venga data tempestiva attuazione dalle SS.LL., per quanto di
rispettiva competenza, al fine di affrontare la prossima campagna
antincendio boschivo con una risposta piu' efficace ed efficiente.
Nel merito, gli incendi boschivi nel 2023 hanno avuto un
andamento in linea con la variabilita' statistica del fenomeno,
sebbene sia opportuno rilevare alcune situazioni di dettaglio che
devono essere prese in considerazione, in un'ottica generale di
predisposizione dei sistemi di risposta. Nello specifico, analizzando
i dati su scala nazionale, sono state riscontrate delle anomalie nel
periodo successivo a quello di riferimento della campagna AIB estiva.
Statisticamente, la parte finale della campagna e' stata
caratterizzata da una flessione del fenomeno, sebbene nel 2023 si
siano avuti dei picchi che, in termini di numero di eventi e di
superfici danneggiate dagli incendi, sono da considerarsi
eccezionali. Andamenti simili sono stati riscontrati anche in altri
Stati dell'area del Mediterraneo, ma occorsi in periodi antecedenti
l'avvio della campagna estiva. Il confronto con gli Stati confinanti
che subiscono le stesse influenze meteo e climatiche del nostro
territorio deve favorire l'analisi del fenomeno su una scala piu'
ampia di quella nazionale e su orizzonti temporali pluriennali, cosi'
da meglio comprendere e anticipare quali possano essere le sfide
future sulle quali dovranno misurarsi le nostre capacita' di
contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia.
Queste considerazioni, emerse anche agli esiti del debriefing
tecnico della campagna antincendio boschivo 2023 organizzato dal
Dipartimento della protezione civile, hanno portato ad un
prolungamento del periodo della campagna estiva antincendio boschivo
2024 sebbene per il futuro debbano far riflettere sull'opportunita'
di calibrare le capacita' del sistema non solo su periodi prefissati,
ma modulandole tenendo conto dell'effettiva variabilita' del
fenomeno.
L'obiettivo di garantire dei livelli minimi di capacita' di
risposta puo' essere conseguito anche implementando le opportune
azioni di previsione e prevenzione che, se opportunamente attuate con
un crescente approccio sinergico e multisettoriale, ridurrebbero il
rischio connesso alla variabilita' del fenomeno anche al di fuori del
periodo di massima pericolosita'.
Al riguardo, si proseguira' secondo l'orientamento sistemico gia'
avviato in Italia e potenziato nel 2021 con l'emanazione del
decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni
dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, che punta a rafforzare le
capacita' operative del Servizio nazionale della protezione civile, a
migliorare le capacita' di risposta con piu' efficaci strumenti di
coordinamento e governance ai diversi livelli territoriali per una
migliore integrazione delle misure ordinariamente previste, e a
favorire le sinergie tra tutti i soggetti interessati.
Nell'ottica di favorire le sinergie fra le diverse componenti del
sistema antincendio boschivo e di protezione civile, il Dipartimento
della protezione civile continuera' a curare l'organizzazione dei
diversi momenti di incontro plenario, solitamente organizzati prima
dell'avvio della campagna antincendio boschivo estiva, per fare il
punto sullo stato di approntamento del sistema di risposta nel suo
complesso e, successivamente, per analizzare congiuntamente le
eventuali criticita' riscontrate durante la campagna estiva, con
l'auspicio che le SS.LL. conducano, sulla base di quanto emerso,
specifiche azioni di verifica da parte delle proprie organizzazioni
per programmare le azioni di medio-lungo periodo che consentano al
sistema di non trovarsi impreparato anche in occasione degli eventi
futuri.
Tra le azioni di monitoraggio e coordinamento che hanno
caratterizzato le attivita' antincendio delle passate campagne
antincendio boschivo e' sicuramente da sottolineare quella attuata
nell'ambito della Cabina di regia permanente antincendio boschivo
promossa dal Dipartimento della protezione civile e a cui partecipano
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Carabinieri del Comando
unita' forestali, ambientali e agroalimentari, il Comando operativo
di vertice interforze dello Stato maggiore della difesa, le regioni e
province autonome e il Comitato nazionale del volontariato. La Cabina
di regia, oltre a consentire un costante monitoraggio dell'andamento
della campagna in corso, favorisce la gestione coordinata ed efficace
delle varie componenti del sistema antincendio boschivo e, in
particolare, quelle legate all'impiego del volontariato nelle
attivita' di gemellaggio fra le regioni e le province autonome.
Nell'ambito delle proprie competenze, il Dipartimento della
protezione civile continuera':
a garantire la previsione delle condizioni di suscettivita'
all'innesco e alla propagazione degli incendi boschivi attraverso il
bollettino di previsione nazionale incendi boschivi;
ad assicurare il concorso della flotta aerea antincendio dello
Stato, su richiesta delle Sale operative unificate permanenti a
supporto dei mezzi terrestri e aerei, messi in campo dalle strutture
regionali e provinciali;
a svolgere il monitoraggio e la vigilanza delle situazioni
emergenziali al fine di garantire, per quanto di competenza, ogni
necessaria forma di collaborazione e assistenza e a raccordare le
attivita' nazionali ed extra nazionali nell'ambito del Meccanismo
unionale di protezione civile;
a garantire le attivita' condotte nell'ambito della Cabina di
regia permanente antincendio boschivo anche per supportare le
attivita' previste nei gemellaggi fra regioni ed organizzazioni
nazionali di volontariato.
Cio' premesso, si auspica che i presidenti delle regioni e delle
province autonome, titolari della competenza sugli incendi boschivi
ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353, siano attivi
nell'organizzare, anche per il corrente anno, i propri sistemi di
antincendio boschivo, sia in termini di risorse umane che di mezzi
terrestri e aerei, nell'ottica di garantire la maggior efficienza
possibile consentendo adeguati livelli di risposta a salvaguardia del
patrimonio naturale ed ambientale, nonche' a tutela della pubblica e
privata incolumita'.
Analogo auspicio e' rivolto anche ai Ministri in indirizzo, a
vario titolo competenti nel settore, affinche' promuovano le
attivita' degli appartenenti ai Corpi di polizia, dei Vigili del
fuoco, delle Forze armate, e alle Prefetture - Uffici territoriali di
Governo, verso azioni mirate a migliorare l'efficacia complessiva del
sistema Italia nelle sue diverse componenti.
Va ulteriormente evidenziato l'importante ruolo che hanno i
sindaci a livello locale, in quanto prime autorita' responsabili di
protezione civile nell'organizzare le risorse comunali secondo piani
prestabiliti e nel promuovere ogni adeguata misura di prevenzione da
attuarsi sul proprio territorio di competenza.
In sintesi, nella contingenza del periodo, al fine di meglio
predisporre tutte le attivita' per la prossima campagna antincendio
boschivo 2024, si invitano le SS.LL., ciascuna per gli ambiti di
rispettiva competenza, a voler promuovere le attivita' di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, cosi' come
descritto in allegato.
Una specifica attenzione andra' dedicata, in particolare, alle
attivita' di prevenzione non strutturale che, se opportunamente
attuate e calibrate sulle diverse realta' territoriali, rappresentano
un ottimo strumento per la riduzione degli incendi boschivi e di
interfaccia. Tra queste, assume particolare rilievo la
sensibilizzazione dei cittadini, in forma singola o associata, sulle
attivita' di promozione della cultura di protezione civile e delle
corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente,
anche favorendo progetti di valore educativo e sociale che
risulteranno utili nel corso del tempo.
Si confida nella tempestiva e puntuale attuazione delle presenti
raccomandazioni, con il concorso di tutte le diverse componenti
istituzionali competenti nelle attivita' di antincendio boschivo, per
garantire il coordinamento della risposta organizzativa e operativa
nella campagna antincendio boschivo del 2024.
Allegato
Attivita' antincendio boschivo (AIB) per la stagione estiva 2024.
Raccomandazioni per un piu' efficace contrasto agli incendi
boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi
conseguenti.
a) Attivita' di previsione e prevenzione.
Tutti i soggetti a vario titolo coinvolti contribuiscano, per
quanto di propria competenza, a fornire utili elementi per la
redazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento
tecnologico e l'accrescimento della capacita' operativa nelle azioni
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi, qualora richiesto dal Dipartimento della protezione civile
nazionale o dal Comitato tecnico istituito ai sensi dell'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.
I soggetti a vario titolo interessati si adoperino per favorire
un adeguato scambio di informazioni non solo fra le strutture locali,
regionali e statuali impiegate nelle attivita' antincendio boschivo,
ma anche con quelle impiegate nelle piu' generali attivita' di
protezione civile.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome promuovano
l'utilizzo delle informazioni disponibili presso i Centri funzionali
decentrati per le attivita' di previsione delle condizioni di
pericolosita' degli incendi boschivi e favoriscano, qualora non
presente, la produzione di uno specifico bollettino incendi. E' ormai
consolidata come buona pratica, la correlazione tra gli strumenti di
livello regionale di previsione del pericolo incendi boschivi e il
sistema di allertamento delle componenti regionali di risposta
antincendio boschivo e di protezione civile. Dove attuato, cio'
consente una modulazione dell'organizzazione secondo le condizioni di
pericolo attese, con la possibilita' di rinforzare le attivita' di
ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme, nonche' quelle di
spegnimento degli incendi boschivi e di protezione civile ai vari
livelli territoriali. Si auspica, pertanto, che in ciascuna regione
le azioni sul settore della previsione siano orientate verso tali
obiettivi, con estensione dei bollettini regionali di previsione
anche ai gestori di servizi pubblici, in particolare della viabilita'
e delle reti energetiche, quali parte attiva nel sistema. Le
informazioni previsionali potranno, inoltre, favorire le attivita' di
informazione alla popolazione sui livelli di rischio presenti e le
norme di comportamento da adottare. A tale scopo, in riferimento alla
comunicazione ai cittadini, si ricorda che il Tavolo tecnico
interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio
boschivo nel 2019 ha prodotto e condiviso con tutte le regioni e
province autonome il documento «Informazione alla popolazione sugli
scenari di rischio incendi boschivi e relative norme di
comportamento». A partire da questo documento, nel 2023 sono,
inoltre, stati realizzati i materiali dedicati al rischio incendi
boschivi nell'ambito della campagna di comunicazione pubblica
nazionale sulle buone pratiche di protezione civile «Io non rischio»
promossa e realizzata dal Dipartimento della protezione civile con
l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'Associazione
nazionale pubbliche assistenze, il ReLUIS - Consorzio
interuniversitario dei laboratori di ingegneria sismica - e la
Fondazione CIMA, in accordo con la Conferenza delle regioni e delle
province autonome e l'Associazione nazionale comuni italiani.
I soggetti, ognuno per gli ambiti di rispettiva competenza,
collaborino nella promozione delle attivita' di prevenzione anche
strutturale, di forme di sensibilizzazione e di stimolo degli enti e
delle societa' che gestiscono le infrastrutture, e dispongano
affinche' gli interventi prioritari di pulizia e di manutenzione
della vegetazione e, altresi', di riduzione della massa combustibile,
anche lungo le reti viarie e ferroviarie, siano attuate in tempi
compatibili con la stagione di antincendio boschivo. In
considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio
culturale nazionale, si adottino specifiche azioni di protezione dei
siti di interesse, ad alto valore paesaggistico, archeologico e
culturale, con particolare riferimento a quelli a maggiore afflusso
turistico.
Le amministrazioni regionali, le province autonome e i comuni
incentivino le attivita' di prevenzione, tra cui quelle non
strutturali che, se opportunamente attuate e calibrate sulle diverse
realta' territoriali, rappresentano un ottimo strumento per la
riduzione degli incendi boschivi e di interfaccia. Occorre, pertanto,
continuare a sensibilizzare i cittadini, in forma singola o
associata, sulle attivita' di promozione della cultura di protezione
civile e delle corrette norme di comportamento per la salvaguardia
dell'ambiente, anche favorendo progetti di valore educativo e sociale
che daranno i propri frutti nel corso del tempo. Si ricorda
l'importanza del coinvolgimento attivo delle associazioni di
categoria, in particolare quelle che operano a stretto contatto con
gli ambienti rurali e forestali, oltre che dei gestori di servizi
pubblici, specialmente quelli legati alla viabilita' ed alle reti
energetiche, pur se non coinvolti direttamente nelle attivita' di
antincendio boschivo.
Analogamente, si auspica la prosecuzione dell'azione di
monitoraggio e di supporto tecnico da parte delle amministrazioni
regionali, anche in raccordo con l'Arma dei carabinieri, o
sostitutive in caso di inadempienza, nei confronti delle
amministrazioni comunali per l'istituzione ed il successivo
aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, in
attuazione di quanto previsto all'art. 3, comma 3, del decreto-legge
8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2021, n. 155.
Le amministrazioni comunali provvedano all'applicazione delle
misure previste all'art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000,
n. 353, anche avvalendosi delle aree percorse del fuoco rilevate e
rese disponibili dall'Arma dei carabinieri cosi' come previsto
dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.
Il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari
dell'Arma dei carabinieri, e i Corpi forestali delle regioni a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
assicurino il monitoraggio degli adempimenti previsti dall' art. 10,
comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e ne comunichino gli
esiti alle regioni, e ai Prefetti territorialmente competenti, in
attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 8 settembre 2021,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021,
n. 155.
Le amministrazioni regionali, le province autonome e i comuni,
ferme restando le specifiche attribuzioni della norma, promuovano
ogni azione necessaria a potenziare ed ottimizzare l'organizzazione
ed il coordinamento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di
volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, e impiegate,
ai diversi livelli territoriali, nelle attivita' di lotta attiva agli
incendi boschivi, tra cui sorveglianza, vigilanza e presidio del
territorio in particolare nelle aree e nei periodi a maggior rischio.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome
stabiliscano, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 21 novembre
2000, n. 353, forme di incentivazione per il personale stagionale
utilizzato, strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini
di riduzione delle aree percorse dal fuoco.
b) Attivita' di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli
incendi boschivi.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome provvedano
alla revisione annuale del Piano regionale per la programmazione
delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 novembre
2000, n. 353, redatto secondo le linee guida di cui al decreto
ministeriale 20 dicembre 2001, evidenziando inoltre le procedure ed
il modello di intervento da adottare anche in situazioni complesse
che possono interessare sia le aree boscate che le zone di
interfaccia urbano-rurale cosi' come definite al comma 1-bis, art. 2,
della legge 21 novembre 2000, n. 353.
Le amministrazioni regionali e le province autonome trasmettano
le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall'art. 3 della
legge 21 novembre 2000, n. 353, al Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta
giorni dalla loro approvazione, cosi' come disposto dell'art. 4,
comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.
Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica incentivi
il fondamentale raccordo tra i Piani per i parchi e le riserve
naturali dello Stato, predisposti ai sensi dall'art. 8, della legge
21 novembre 2000, n. 353 con i piani predisposti dalle
amministrazioni regionali e dalle province autonome.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome potranno
definire e graduare i propri modelli di intervento sulla base degli
scenari riportati al punto 3 del documento «Definizione, funzioni,
formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di
spegnimento degli incendi boschivi» di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2020, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2020, n. 56.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome
definiscano, con le societa' di gestione o gli enti interessati, un
adeguato modello di intervento per le aree particolarmente sensibili
agli incendi come viabilita' principale e altre infrastrutture
strategiche che, in caso di evento, possano limitare i rischi per
l'incolumita' pubblica e privata. Le Prefetture - Uffici territoriali
di Governo agevolino, laddove ritenuto necessario, i rapporti tra le
suddette societa' di gestione ed i vari enti interessati.
c) Attivita' di pianificazione di protezione civile.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome, le
Prefetture - Uffici territoriali di Governo, nonche' le articolazioni
territoriali delle diverse strutture operative nazionali, ivi
comprese le organizzazioni di volontariato, cosi' come previsto
dall'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
si rendano disponibili a collaborare con i sindaci nella
predisposizione e aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di
protezione civile, anche di carattere speditivo, di loro competenza,
con particolare riferimento al rischio di incendi in zone di
interfaccia urbano rurale, oltreche' nella definizione delle
procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile
nella mappatura del territorio, secondo i diversi livelli di rischio
e nelle attivita' di informazione alla popolazione. Stante la
peculiarita' del periodo estivo, si raccomanda, altresi', la
promozione dell'elaborazione di specifici piani di emergenza per gli
insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche
temporanei, prossimi ad aree boscate o comunque suscettibili
all'innesco.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome
provvedano, ove possibile, alla definizione di specifiche intese e
accordi tra regioni e province autonome, anche limitrofe, nell'ambito
delle quali trovare un'appropriata e coordinata sintesi delle
iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e
condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato,
nonche' di mezzi aerei da destinare ad attivita' di vigilanza e di
lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi
particolarmente intensi, sia durante i periodi ritenuti a maggior
rischio.
d) Attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi, in zone di
interfaccia e di gestione dell'emergenza.
Tra le attivita' di lotta attiva rientrano, ai sensi dell'art. 7
della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, le attivita' di
ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme, oltre quelle di
spegnimento degli incendi boschivi. Le strutture regionali competenti
nell'antincendio boschivo, nell'ottica di ottimizzazione delle
risorse disponibili, svolgano, con l'ausilio degli strumenti ritenuti
piu' idonei, adeguate attivita' di coordinamento delle attivita' sul
territorio anche con il coinvolgimento delle risorse statuali, al
fine di ottimizzare le azioni di monitoraggio e presidio del
territorio e rendere piu' tempestive le segnalazioni degli eventi.
Le Prefetture - Uffici territoriali di Governo, ove necessario, e
relativamente alle aree e ai periodi a rischio, promuovano
l'intensificazione delle attivita' di controllo del territorio da
parte delle Forze di polizia, compresa la Polizia locale d'intesa con
le amministrazioni competenti, e la definizione di specifiche
procedure di comunicazione tra le sale operative e le strutture
regionali preposte al coordinamento delle attivita' di antincendio
boschivo.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome adeguino
la propria capacita' di risposta sia terrestre che aerea, in tempo
utile per garantire interventi efficaci, tarando il proprio sistema
rispetto agli eventi attesi sul territorio e alla consistenza dei
beni ambientali da tutelare. Si ricorda l'importanza di disporre di
un'adeguata flotta aerea regionale per l'antincendio boschivo che
rappresenta, come gli eventi degli anni scorsi hanno dimostrato, un
efficace dispositivo di prima risposta agli incendi, in supporto alle
forze terrestri.
Le amministrazioni regionali per responsabilita' e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito dei singoli accordi
siglati, assicurino la fondamentale presenza di un adeguato numero di
DOS (direttore operazione spegnimento), dotati di professionalita' e
profilo di responsabilita' tali da consentire l'ottimale
coordinamento delle attivita' delle squadre medesime con quelle dei
mezzi aerei. Allo scopo, si ricorda di fare riferimento al documento
prodotto e condiviso dal Tavolo tecnico interistituzionale per il
monitoraggio del settore antincendio boschivo «Definizione, funzioni,
formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di
spegnimento degli incendi boschivi», successivamente adottato con
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio
2020, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2020, n. 56. Si
auspica un impegno condiviso per assicurare la necessaria presenza e
uniforme distribuzione di DOS su tutto il territorio, la
standardizzazione procedurale e la celerita' d'intervento in caso di
emergenza.
Le amministrazioni regionali e il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco provvedano, anche avvalendosi delle competenze di altre
strutture, alla formazione costante degli operatori antincendio
boschivo a tutti i livelli, cosi' da assicurare, con sempre maggiore
continuita', il miglioramento delle tecniche di spegnimento e una
maggiore sicurezza degli operatori stessi.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome
assicurino, cosi' come previsto dall'art. 7, comma 3, della legge n.
353 del 2000, un adeguato assetto della propria Sala operativa
unificata permanente (SOUP) prevedendone un'operativita' di tipo
continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo, ed
integrando le proprie strutture con quelle del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, dei Corpi forestali regionali e/o provinciali,
nonche', ove necessario, con personale delle organizzazioni di
volontariato riconosciute, delle Forze armate, delle Forze di polizia
e delle altre componenti e strutture operative di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Tutte le componenti e le strutture operative competenti, di cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, assicurino la propria
partecipazione alle attivita' delle sale operative unificate
permanenti, contribuendo, con proprio personale adeguatamente
formato, all'operativita' di tipo continuativo nelle stesse. Allo
scopo, si richiama il documento prodotto e condiviso dal Tavolo
tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore
antincendio boschivo e recepito dal Presidente del Consiglio dei
ministri con la «Direttiva concernente la formazione e la
standardizzazione delle conoscenze del personale delle Sale operative
unificate permanenti (SOUP)» del 12 giugno 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2020, n. 238.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome
garantiscano un costante collegamento tra le Sale operative unificate
permanenti, di cui all'art. 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353,
e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove non gia'
integrate, nonche' il necessario e permanente raccordo con il Centro
operativo aereo unificato (COAU) e la Sala situazione Italia del
Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della
richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla
situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli
incendi in zone di interfaccia. In proposito, e' indispensabile che
il COAU sia immediatamente e costantemente aggiornato dell'impiego
tattico degli assetti regionali al fine di poter far intervenire le
risorse aeree della flotta di Stato ove piu' necessario in ogni
momento, cosi' da ottimizzarne l'impiego, rendendolo piu' tempestivo
ed efficace.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome, e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco assicurino la diffusione e la
puntuale attuazione delle indicazioni operative «Concorso della
flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi»,
emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde garantire la
prontezza, l'efficacia e la tempestivita' degli interventi, nonche'
l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome, per il
tramite delle Sale operative unificate permanenti, provvedano alla
razionalizzazione delle richieste di concorso aereo di spegnimento
indirizzate al Centro operativo aereo unificato (COAU) del
Dipartimento della protezione civile, per situazioni di reale
necessita' rispetto all'attivita' di contrasto a terra.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome promuovano
un'attivita' di sensibilizzazione presso gli aeroclub presenti sul
territorio affinche', nell'ambito delle normali attivita' di volo e
di addestramento, i piloti svolgano anche attivita' di avvistamento,
segnalando prontamente eventuali principi di incendio boschivo
all'ente preposto alla gestione del traffico aereo.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome adottino
tutte le misure necessarie, compresa l'attivita' di segnalazione
all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ai sensi dell'art.
712 del codice della navigazione, affinche' impianti, costruzioni e
opere ad ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio e di
intralcio alle relative attivita', siano provvisti di segnali,
rafforzando, in tal modo, la sicurezza dei voli della flotta aerea
antincendio.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome
incrementino, per quanto possibile, la disponibilita' di fonti
idriche idonee al prelievo di acqua da parte degli aeromobili
impiegati nelle attivita' antincendio boschivo, ivi compreso
l'utilizzo di vasche mobili; forniscano il continuo aggiornamento
delle informazioni con particolare riferimento alla presenza, anche
temporanea, di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea e al
carico d'acqua e, inoltre, di concerto con i Ministeri competenti,
valutino la possibilita' di individuare ulteriori laghi per il
prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati nella lotta
attiva agli incendi boschivi.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome,
considerata la situazione idrica in atto e l'impatto sulla
disponibilita' idrica dei vari bacini, in particolare quelli definiti
idonei al pescaggio dei mezzi ad ala fissa, valutino, di concerto con
i Ministeri competenti e gli enti gestori, l'opportunita' di
prevedere l'aggiornamento sull'utilizzo del bacino in concomitanza di
una richiesta di intervento del mezzo aereo.
Le amministrazioni regionali definiscano opportune intese con le
Capitanerie di porto sia per identificare e garantire aree a ridosso
delle coste idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da parte dei
mezzi aerei, tali da consentire anche la sicurezza per le attivita'
di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da
mare per il soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi
prossimi alla linea di costa.
Il Ministero della difesa valuti l'opportunita' di mantenere gli
aeroporti delle Forze armate eventualmente disponibili, su richiesta
da parte del COAU, per garantire il massimo supporto tecnico
logistico agli aeromobili della flotta aerea antincendio dello Stato.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche di
concerto con le Prefetture - Uffici territoriali di Governo,
sensibilizzi ANAS S.p.a., le societa' concessionarie delle
Autostrade, e le Ferrovie dello Stato al fine di assicurare la
tempestiva informazione su eventuali problemi di viabilita' e
percorribilita' dei tratti di competenza che dovessero essere
interessati da particolari situazioni di criticita' derivanti da
incendi boschivi in prossimita' delle arterie, con possibili gravi
ripercussioni sul traffico e sull'incolumita' degli utenti.
Le amministrazioni regionali e delle province autonome valutino
la possibilita' di definire gemellaggi tra regioni, e tra regioni e
province autonome, per l'attivita' di lotta attiva agli incendi
boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e conoscenze tra
strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento di
potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della
protezione civile assicurera' il proprio supporto alle iniziative di
gemellaggi tra le regioni che coinvolgono le organizzazioni di
volontariato, nei limiti dei fondi disponibili.