Fornite le istruzioni sulle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi con la direttiva del presidente del consiglio dei ministri 10 gennaio 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2020, n. 56).
Cardine del provvedimento è il direttore delle operazioni di spegnimento (Dos) del quale sono inquadrati:
- le funzioni;
- il percorso formativo;
- la qualificazione;
- la programmazione del servizio e la modalità di attivazione, nonché il rapporto di fine attività;
- gli strumenti di supporto.
Clicca qui per leggere il comunicato della presidenza del Consiglio dei ministri relativo ai tempi di svolgimento e alle misure per potenziare il contrasto agli incendi boschivi.
Di seguito sono riportati gli articoli della direttiva 10 gennaio 2020, mentre gli allegati sono disponibili in pdf alla fine della pagina.
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Direttiva del presidente del consiglio dei ministri 10 gennaio 2020
Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione
delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi. (20A01387)
in Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2020, n. 56
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 recante « Legge-quadro in
materia di incendi boschivi» e, in particolare gli articoli 3, 5 e 7;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante « Codice
della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 recante « Disposizioni
urgenti in materia di protezione civile» convertito con modificazioni
dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante
«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, recante
«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni
di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante «Codice
delle comunicazioni elettroniche» e la normativa comunitaria in
materia di comunicazioni elettroniche;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in
materia di lotta attiva agli incendi boschivi del 1° luglio 2011
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2011, n. 208;
Preso atto degli esiti dell'attivita' di debriefing sulla campagna
antincendio boschivo del 2017 condotta dal Dipartimento della
protezione civile con la partecipazione delle amministrazioni
regionali e statali a vario titolo competenti nel settore
dell'antincendio boschivo;
Considerato che tra le proposte migliorative del sistema
antincendio boschivo emerse in sede di debriefing vi e' quella, tra
l'altro, relativa alla necessita' di definire in maniera organica la
figura del direttore delle operazioni di spegnimento degli incendi
boschivi;
Visto il decreto 10 aprile 2018 del Capo del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri con il
quale e' stato costituito un tavolo tecnico interistituzionale per il
monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di
soluzioni operative, coordinato dal medesimo Dipartimento e composto
da rappresentanti delle regioni, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, dell'Arma dei carabinieri, del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, del Ministero delle politiche
agricole, alimentari, forestali e turismo, nonche' all'Associazione
nazionale comuni italiani;
Considerato che il predetto tavolo tecnico interistituzionale ha
adottato, nella seduta del 1° marzo 2019, uno schema di documento
relativo alla definizione ed alle funzioni della direzione di
spegnimento degli incendi boschivi, nonche' concernente la formazione
ed il sistema di qualificazione del direttore delle operazioni di
spegnimento;
Considerato che il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso il predetto
documento alla Commissione speciale di protezione civile (riferimento
normativo) ed ai vertici delle amministrazioni rappresentate al
predetto tavolo tecnico interistituzionale per i pareri di
competenza;
Preso atto che sul documento si sono espressi con pareri favorevoli
gli enti suddetti e che la Commissione speciale di protezione civile,
nella seduta del 5 giugno 2019, ha approvato il documento;
Considerata infine la necessita' di adottare una direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 15 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 al fine di recepire il
predetto documento;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 24 ottobre
2019;
Emana:
per le motivazioni di cui in premessa la seguente direttiva:
Art. 1
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, la presente
direttiva fornisce alle componenti ed alle strutture operative del
Servizio nazionale di protezione civile le indicazioni per la
definizione, le funzioni, la formazione e la qualificazione della
direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi,
riportate nell'allegato che ne costituisce parte integrante.
Art. 2
1. L'applicazione della presente direttiva e' demandata alle
singole amministrazioni regionali, nel rispetto di quanto previsto
dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, secondo i modelli di intervento
di lotta attiva definiti nei rispettivi Piani regionali per la
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi,
di cui all'art. 3 della medesima legge.
2. Per le regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e di Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo
statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. In tale
contesto, le regioni a statuto speciale e le province autonome
provvedono alle finalita' della presente direttiva secondo quanto
previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione.
Art. 3
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri cura la verifica dell'attuazione della
presente direttiva e la valutazione degli impatti sul sistema
antincendio boschivo, secondo criteri e modalita' stabilite con
successivo decreto del Capo del Dipartimento.
La presente direttiva sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana