Incendi boschivi: le istruzioni sulle operazioni di spegnimento

Pubblicata la direttiva del presidente del consiglio dei ministri 10 gennaio 2020

Fornite le istruzioni sulle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi con la direttiva del presidente del consiglio dei ministri 10 gennaio 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2020, n. 56).

Cardine del provvedimento è il direttore delle operazioni di spegnimento (Dos) del quale sono inquadrati:

  • le funzioni;
  • il percorso formativo;
  • la qualificazione;
  • la programmazione del servizio e la modalità di attivazione, nonché il rapporto di fine attività;
  • gli strumenti di supporto.

Clicca qui per leggere il comunicato della presidenza del Consiglio dei ministri relativo ai tempi di svolgimento e alle misure per potenziare il contrasto agli incendi boschivi.

Di seguito sono riportati gli articoli della direttiva 10 gennaio 2020, mentre gli allegati sono disponibili in pdf alla fine della pagina.

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Direttiva del presidente del consiglio dei ministri 10 gennaio 2020 

Definizione, funzioni, formazione e  qualificazione  della  direzione
delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi. (20A01387) 

in Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2020, n. 56

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 recante «  Legge-quadro  in

materia di incendi boschivi» e, in particolare gli articoli 3, 5 e 7;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «  Codice

della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 recante « Disposizioni

urgenti in materia di protezione civile» convertito con modificazioni

dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

Visto il  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177  recante

«Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di

polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi

dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.  124,

in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 12  dicembre  2017,  n.  228,  recante

«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  19

agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione  delle  funzioni

di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato,  ai  sensi

dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante «Codice

delle comunicazioni  elettroniche»  e  la  normativa  comunitaria  in

materia di comunicazioni elettroniche;

Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in

materia di lotta attiva agli incendi  boschivi  del  1°  luglio  2011

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2011, n. 208;

Preso atto degli esiti dell'attivita' di debriefing sulla  campagna

antincendio  boschivo  del  2017  condotta  dal  Dipartimento   della

protezione  civile  con  la  partecipazione   delle   amministrazioni

regionali  e  statali  a  vario   titolo   competenti   nel   settore

dell'antincendio boschivo;

Considerato  che  tra  le   proposte   migliorative   del   sistema

antincendio boschivo emerse in sede di debriefing vi e'  quella,  tra

l'altro, relativa alla necessita' di definire in maniera organica  la

figura del direttore delle operazioni di  spegnimento  degli  incendi

boschivi;

Visto il decreto 10 aprile 2018 del  Capo  del  Dipartimento  della

protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri con  il

quale e' stato costituito un tavolo tecnico interistituzionale per il

monitoraggio del settore antincendio boschivo e  la  proposizione  di

soluzioni operative, coordinato dal medesimo Dipartimento e  composto

da rappresentanti delle regioni, del Corpo nazionale dei  vigili  del

fuoco, dell'Arma dei carabinieri, del Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e  del  mare,  del  Ministero  delle  politiche

agricole, alimentari, forestali e turismo,  nonche'  all'Associazione

nazionale comuni italiani;

Considerato che il predetto tavolo  tecnico  interistituzionale  ha

adottato, nella seduta del 1° marzo 2019,  uno  schema  di  documento

relativo  alla  definizione  ed  alle  funzioni  della  direzione  di

spegnimento degli incendi boschivi, nonche' concernente la formazione

ed il sistema di qualificazione del  direttore  delle  operazioni  di

spegnimento;

Considerato che  il  Dipartimento  della  protezione  civile  della

Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  ha  trasmesso  il  predetto

documento alla Commissione speciale di protezione civile (riferimento

normativo) ed  ai  vertici  delle  amministrazioni  rappresentate  al

predetto  tavolo  tecnico  interistituzionale   per   i   pareri   di

competenza;

Preso atto che sul documento si sono espressi con pareri favorevoli

gli enti suddetti e che la Commissione speciale di protezione civile,

nella seduta del 5 giugno 2019, ha approvato il documento;

Considerata infine la necessita'  di  adottare  una  direttiva  del

Presidente del Consiglio dei  ministri  ai  sensi  dell'art.  15  del

decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1  al  fine  di  recepire  il

predetto documento;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della

Presidenza del Consiglio dei ministri;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in  data  24  ottobre

2019;

 

Emana:

 

per le motivazioni di cui in premessa la seguente direttiva:

 

                               Art. 1 

1. In considerazione di quanto esposto  in  premessa,  la  presente

direttiva fornisce alle componenti ed alle  strutture  operative  del

Servizio  nazionale  di  protezione  civile  le  indicazioni  per  la

definizione, le funzioni, la formazione  e  la  qualificazione  della

direzione delle operazioni di  spegnimento  degli  incendi  boschivi,

riportate nell'allegato che ne costituisce parte integrante.

                Art. 2 

1.  L'applicazione  della  presente  direttiva  e'  demandata  alle

singole amministrazioni regionali, nel rispetto  di  quanto  previsto

dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, secondo i modelli di intervento

di lotta attiva  definiti  nei  rispettivi  Piani  regionali  per  la

previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli  incendi  boschivi,

di cui all'art. 3 della medesima legge.

2. Per le regioni a statuto speciale  e  le  Province  autonome  di

Trento e di Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo

statuto speciale e  dalle  relative  norme  di  attuazione.  In  tale

contesto, le regioni  a  statuto  speciale  e  le  province  autonome

provvedono alle finalita' della  presente  direttiva  secondo  quanto

previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle  relative  norme  di

attuazione.

    Art. 3 

1. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del

Consiglio  dei  ministri  cura  la  verifica  dell'attuazione   della

presente  direttiva  e  la  valutazione  degli  impatti  sul  sistema

antincendio boschivo,  secondo  criteri  e  modalita'  stabilite  con

successivo decreto del Capo del Dipartimento.

La presente direttiva sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana

Allegati

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