Scopo del D.M. 12 gennaio 2018 è anche il coordinamento dei nuclei operativi speciali e dei centri operativi antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferita al Corpo nazionale VVF, tramite le direzioni regionali
Nell'ambito della lotta agli incendi boschivi è stato riorganizzato il servizio antincendio boschivo (AIB) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, lo scopo del decreto del ministero dell'Interno 12 gennaio 2018 è, come dichiarato già all'articolo 1, disciplinare:
- l'individuazione, nell'ambito del Corpo nazionale, del servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali, competenti, altresì, alla gestione dei rapporti con la componente volontaria antincendio boschivo;
- l’attività di coordinamento dei nuclei operativi speciali e dei centri operativi antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferita al Corpo nazionale, tramite le direzioni regionali;
- l'attivazione del servizio antincendio boschivo in relazione alle risorse effettivamente trasferite dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale.
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Decreto del ministero dell'Interno 12 gennaio 2018 Servizio antincendio boschivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. (18A00351) in Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2018,n. 18 IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «Legge-quadro in materia di incendi boschivi»; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; Visto l'art. 3-bis della legge 7 agosto 2012, n. 131, che dispone che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicura il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attivita' di spegnimento con la flotta aerea antincendio di cui al comma 2-bis dell'art. 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353; Visto l'art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 «Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e successive modificazioni; Visti i provvedimenti del capo del Corpo forestale dello Stato, nn. 0081268, 0081270, 0081271, 0081272, 0081273 in data 31 ottobre 2016, adottati ai sensi dell'art. 12, comma 2, del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, di individuazione del contingente del personale del predetto Corpo assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 21 luglio 2017, adottato ai sensi dell'art. 13, comma 1, del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, di trasferimento delle risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2013, n. 40, concernente il regolamento recante la disciplina del trasferimento della flotta aerea antincendio della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a norma dell'art. 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353; Visti gli articoli 744 e 748 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che disciplinano, rispettivamente, gli aeromobili di Stato e le relative norme applicabili; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre 2012, concernente la disciplina normativa della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 concernente «Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non e' assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 agosto 2014, n. 192; Visto l'accordo quadro del 16 aprile 2008 tra il Ministero dell'interno e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; Sentite le organizzazioni sindacali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Rilevato che le competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi sono state attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con particolare riferimento al concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei, al coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB), e la partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali; Atteso che, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, occorre disciplinare l'individuazione, nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali, nonche' l'attivita' di coordinamento dei Nuclei operativi speciali e dei Centri operativi antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferita al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite le direzioni regionali; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e in relazione al trasferimento dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi e delle relative risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie, disciplina: a) l'individuazione, nell'ambito del Corpo nazionale, del servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali, competenti, altresi', alla gestione dei rapporti con la componente volontaria antincendio boschivo; b) l'attivita' di coordinamento dei nuclei operativi speciali e dei centri operativi antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferita al Corpo nazionale, tramite le direzioni regionali; c) l'attivazione del servizio antincendio boschivo in relazione alle risorse effettivamente trasferite dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale. 2. Il presente decreto disciplina, altresi', la riorganizzazione del servizio aereo del Corpo nazionale in relazione al trasferimento delle competenze e delle risorse di cui al comma 1, nonche' per dare attuazione a quanto disposto dall'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Art. 2 Istituzione ed organizzazione del Servizio antincendio boschivo a livello centrale e territoriale 1. Per l'espletamento delle competenze di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e' istituito il Servizio antincendio boschivo del Corpo nazionale, di seguito denominato servizio AIB, articolato in uffici centrali e territoriali. 2. Al livello centrale il servizio AIB e' collocato nell'ambito della direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico, la quale, all'uopo, assume la denominazione di direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo. 3. L'organizzazione territoriale del servizio AIB e' articolata a livello regionale presso ogni direzione regionale ed interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominate direzioni regionali. 4. Alle esigenze logistiche e strumentali del servizio AIB provvede la direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali. 5. Il capo del Corpo nazionale fornisce direttive e indirizzi agli uffici centrali e territoriali del servizio AIB, anche per quanto concerne i rapporti con la componente volontaria antincendio boschivo. Art. 3 Uffici centrali del servizio AIB 1. Nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, sono individuati i seguenti uffici centrali dirigenziali del servizio AIB: a) direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo: ufficio pianificazione e coordinamento del servizio AIB, con il compito di effettuare la pianificazione e il coordinamento operativo delle attivita' del servizio AIB e di definire le linee guida in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento degli stessi con mezzi aerei e terrestri; b) direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali: ufficio mezzi, materiali e attrezzature AIB, con il compito di assicurare l'approvvigionamento delle risorse strumentali necessarie alla lotta attiva antincendi boschiva, ad esclusione dei mezzi aerei. Art. 4 Uffici regionali del servizio AIB 1. L'organizzazione territoriale del servizio AIB e' articolata a livello regionale. Il direttore di ogni direzione regionale e' responsabile delle relative attivita' di coordinamento e individua, nell'ambito della propria direzione, le unita', anche di livello non dirigenziale, preposte alle attivita' di pianificazione e coordinamento operativo. A tal fine in ogni direzione regionale e' istituito l'ufficio servizio AIB. All'ufficio servizio AIB e' assegnato, di norma, il dirigente referente per il soccorso pubblico e le colonne mobili regionali. 2. In ciascuna regione, con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore regionale, sono individuate le sedi territoriali del Corpo nazionale nelle quali e' articolato a livello provinciale il servizio AIB. In prima applicazione, tale individuazione e', altresi', effettuata anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. 3. L'assetto organizzativo del servizio AIB puo' essere, altresi', rimodulato anche in considerazione di eventuali accordi o convenzioni con le regioni. 4. I direttori regionali operano in attuazione delle direttive e degli indirizzi di cui all'art. 2, comma 5, nei limiti delle risorse disponibili e nell'ambito degli accordi di programma e delle convenzioni con le regioni. Art. 5 Compiti dell'ufficio servizio AIB 1. L'ufficio servizio AIB, in relazione a quanto previsto dall'art. 4 e sulla base delle risorse disponibili: a) assicura la partecipazione alle strutture di coordinamento regionali; b) pianifica ed organizza, in concorso con la regione, le attivita' di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento degli stessi con mezzi aerei e terrestri e coordina l'impiego operativo dei gruppi di volontariato antincendio nell'ambito di quanto previsto dagli accordi con le regioni; c) collabora con le regioni per le attivita' previste dalle legge 21 novembre 2000, n. 353, ivi comprese le attivita' di cui all'art. 8 della medesima legge; d) attua, nel rispetto della regolamentazione e della pianificazione previste dalla direzione centrale per la formazione, la formazione e l'addestramento del personale del Corpo nazionale nel settore AIB, nonche' la formazione e l'addestramento del volontariato AIB o di altri soggetti inseriti nei sistemi AIB regionali, nell'ambito di quanto previsto dagli accordi con le regioni; e) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati sugli incendi boschivi. 2. Le attivita' dei Centri operativi antincendio boschivo (COAB) sono integrate, nei limiti delle risorse disponibili, nelle sale operative delle direzioni regionali, potenziate ove necessario; tali attivita' possono anche essere svolte nell'ambito delle Sale operative unificate permanenti (SOUP) delle regioni se previsto dagli accordi. 3. Le attivita' dei Nuclei operativi speciali (NOS) sono integrate, nei limiti delle risorse disponibili, nell'organizzazione territoriale del Corpo nazionale e dipendono, per le attivita' operative e tecnico amministrative di supporto, dai comandi territorialmente competenti. 4. Presso la sede del Centro operativo aereo unificato (COAU) del Dipartimento di protezione civile, il personale trasferito dal Corpo forestale dello Stato integra il personale del Corpo nazionale presente presso tale struttura ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. 5. Le sezioni staccate del Centro operativo aereo del Corpo forestale dello Stato trasferite al Corpo nazionale costituiscono nuovi reparti volo del medesimo Corpo nazionale, con esclusione della sezione staccata di Roma-Ciampino che confluisce nel centro aviazione. Le attivita' dei nuovi reparti volo sono integrate nell'organizzazione aeronautica del Corpo nazionale e dipendono dalle direzioni regionali territorialmente competenti. Art. 6 Formazione, ricerca e studio per la lotta AIB 1. L'attivita' di formazione, e quella di ricerca e di studio per la lotta attiva agli incendi boschivi, sono svolte, rispettivamente, dagli uffici servizio AIB istituiti presso la direzione regionale per la Calabria e presso la direzione regionale per la Lombardia, sulla base degli indirizzi stabiliti, rispettivamente, dalla direzione centrale per la formazione e dalla direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica. Art. 7 Organico del servizio antincendio boschivo 1. In prima applicazione, le dotazioni organiche degli uffici di cui agli articoli 3 e 4, indicate nella tabella A del decreto 19 agosto 2016, n. 177, sono assegnate secondo l'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. All'aggiornamento della ripartizione delle dotazioni organiche nelle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Art. 8 Sedi di servizio 1. Le sedi di servizio del Corpo forestale dello Stato trasferite al Corpo nazionale sono inserite nell'articolazione territoriale del Corpo nazionale ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Art. 9 Riorganizzazione del servizio aereo ed aeroportuale 1. Per le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 1, in coerenza con i principi di organizzazione aeronautica e di sicurezza del volo indicati nel decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012, e in attuazione degli articoli 744 e 748 del codice della navigazione aerea, nell'ambito del Dipartimento, il servizio aereo ed aeroportuale del Corpo nazionale e' riorganizzato nei seguenti uffici dirigenziali: a) ufficio regolazione aeronautica della componente aerea del Corpo nazionale e certificazione e sorveglianza di aeroporti ed eliporti, per lo svolgimento delle funzioni di regolazione operativa e tecnica della componente aerea del Corpo e di certificazione e sorveglianza inerenti il servizio di salvataggio e antincendio di aeroporti ed eliporti, posto in posizione di staff al capo del Corpo nazionale, che svolge la funzione di autorita' aeronautica per la flotta aerea del Corpo nazionale; b) ufficio sicurezza volo e qualita', addestramento e standardizzazione, per la promozione e l'attuazione delle politiche di sicurezza e di addestramento del personale del servizio aereo ed aeroportuale del Corpo nazionale, posto in posizione di staff al direttore centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico; c) ufficio coordinamento servizio aereo e soccorso aeroportuale, per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo, coordinamento e direzione del servizio aereo ed aeroportuale del Corpo nazionale, inserito nella direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico, a sua volta articolato nei seguenti uffici: 1) ufficio gestione operativa della flotta aerea e soccorso aeroportuale, per l'organizzazione, gestione e impiego operativo della flotta aerea del Corpo e per assicurare l'organizzazione e lo sviluppo del servizio di salvataggio e lotta antincendio negli aeroporti e negli eliporti; 2) ufficio gestione tecnica della flotta aerea, per le attivita' di gestione e coordinamento dell'aeronavigabilita' e della manutenzione della flotta aerea del Corpo nazionale; 3) ufficio gestione tecnico-contrattuale della flotta aerea e del soccorso aeroportuale, per assicurarne la gestione delle attivita' tecnico-contrattuali. 2. Al fine di consentire l'istituzione degli uffici di cui al comma 1, tenuto conto di quelli gia' esistenti e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, sono soppressi i seguenti uffici: a) ufficio attivita' ispettiva aeroportuale e portuale presso l'ufficio centrale ispettivo del Dipartimento, le cui funzioni ispettive in ambito portuale vengono attribuite all'ufficio di coordinamento delle politiche di controllo presso il medesimo ufficio centrale ispettivo; b) ufficio del dirigente referente della prevenzione e sicurezza tecnica presso le direzioni regionali Campania, Piemonte e Lazio. Art. 10 Norme finali 1. Il Corpo nazionale subentra al Corpo forestale dello Stato negli accordi e nelle convenzioni con le regioni per i settori di competenza, nei limiti delle risorse disponibili e previo consenso formale delle parti, che possono anche ridefinire i termini degli stessi accordi e convenzioni. 2. Il Corpo nazionale subentra al Corpo forestale dello Stato nella partecipazione agli organismi internazionali in tema di lotta agli incendi boschivi. 3. In prima applicazione, nelle direzioni regionali Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia e Toscana, all'ufficio servizio AIB e' assegnato un dirigente AIB. 4. Con decreti del Ministro dell'interno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono definiti i nuovi incarichi di funzione e le relative declaratorie per gli uffici dirigenziali di cui agli articoli 3, 4 e 8, e si provvede, altresi', alla graduazione dei medesimi incarichi di funzione, ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 5. I successivi aggiornamenti delle disposizioni organizzative delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale adottate dal presente decreto sono disposte ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Dipartimento provvede agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ALLEGATO 1 - Ripartizione territoriale delle dotazioni organiche AIB Parte di provvedimento in formato grafico