Incendi boschivi: riorganizzato il servizio dei VVF

Scopo del D.M. 12 gennaio 2018 è anche il coordinamento dei nuclei operativi speciali e dei centri operativi antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferita al Corpo nazionale VVF, tramite le direzioni regionali

Nell'ambito della lotta agli incendi boschivi è stato riorganizzato il servizio antincendio boschivo (AIB) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, lo scopo del decreto del ministero dell'Interno 12 gennaio 2018 è, come dichiarato già all'articolo 1, disciplinare:

  • l'individuazione, nell'ambito del Corpo nazionale, del servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali, competenti, altresì, alla gestione dei rapporti con la componente volontaria antincendio boschivo;
  • l’attività di coordinamento dei nuclei operativi speciali e dei centri operativi antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferita al Corpo nazionale, tramite le direzioni regionali;
  • l'attivazione del servizio antincendio boschivo in relazione alle risorse effettivamente trasferite dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale.

Di seguito il testo integrale del D.M. 12 gennaio 2018, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

CLICCA QUI per leggere la recente nota ENAC sui requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio.

Decreto del ministero dell'Interno 12 gennaio 2018 

Servizio antincendio boschivo del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco. Articolo 9 del decreto legislativo 19  agosto  2016,  n.  177.
(18A00351)


                in Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2018,n. 18



                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
                                e con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE


  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante

«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15

marzo 1997, n. 59»;

  Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante  «Legge-quadro  in

materia di incendi boschivi»;

  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante

«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,

a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

  Visto il decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.  139,  recante  il

riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma  dell'art.  11  della

legge 29 luglio 2003, n. 229;

  Visto l'art. 3-bis della legge 7 agosto 2012, n. 131,  che  dispone

che il Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e

della  difesa  civile  del   Ministero   dell'interno   assicura   il

coordinamento  tecnico  e  l'efficacia   operativa   sul   territorio

nazionale  delle  attivita'  di  spegnimento  con  la  flotta   aerea

antincendio di cui al comma 2-bis dell'art. 7 della legge 21 novembre

2000, n. 353;

  Visto l'art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante  «Deleghe

al Governo  in  materia  di  riorganizzazione  delle  amministrazioni

pubbliche»;

  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  recante

«Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di

polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi

dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.  124,

in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre  2002,

n. 314 «Regolamento recante individuazione degli uffici  dirigenziali

periferici del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco»  e  successive

modificazioni;

  Visti i provvedimenti del capo del Corpo forestale dello Stato, nn.

0081268, 0081270, 0081271, 0081272, 0081273 in data 31 ottobre  2016,

adottati  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  2,  del  citato   decreto

legislativo 19 agosto 2016, n. 177, di individuazione del contingente

del personale del predetto Corpo assegnato  al  Corpo  nazionale  dei

vigili del fuoco;

  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari

e forestali del 21 luglio 2017, adottato ai sensi dell'art. 13, comma

1, del  citato  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  di

trasferimento delle risorse logistiche, strumentali e finanziarie del

Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2013,  n.

40,  concernente   il   regolamento   recante   la   disciplina   del

trasferimento della flotta aerea antincendio della protezione  civile

al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e  della

difesa civile, a norma dell'art.  7,  comma  2-bis,  della  legge  21

novembre 2000, n. 353;

  Visti  gli  articoli  744  e  748  del  Codice  della  navigazione,

approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che  disciplinano,

rispettivamente,  gli  aeromobili  di  Stato  e  le  relative   norme

applicabili;

  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  10  dicembre  2012,

concernente la disciplina normativa della componente aerea del  Corpo

nazionale dei vigili del fuoco;

  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno   6   agosto   2014

concernente «Disposizioni sul servizio di salvataggio  e  antincendio

negli aeroporti  ove  tale  servizio  non  e'  assicurato  dal  Corpo

nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti  e  sul  presidio  di

primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli  aeroporti  di

aviazione  generale,  nelle  aviosuperfici  e  nelle   elisuperfici»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  20

agosto 2014, n. 192;

  Visto  l'accordo  quadro  del  16  aprile  2008  tra  il  Ministero

dell'interno e il Ministero delle politiche  agricole,  alimentari  e

forestali;

  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  del  personale  del   Corpo

nazionale dei vigili del fuoco;

  Rilevato che le competenze  del  Corpo  forestale  dello  Stato  in

materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con

mezzi aerei degli stessi sono state attribuite al Corpo nazionale dei

vigili del fuoco, con particolare  riferimento  al  concorso  con  le

regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio  di  mezzi

da terra e aerei, al coordinamento delle operazioni  di  spegnimento,

d'intesa con le regioni, anche  per  quanto  concerne  l'impiego  dei

gruppi di volontariato antincendi (AIB),  e  la  partecipazione  alla

struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali;

  Atteso che, ai sensi del comma 2 dell'art.  9  del  citato  decreto

legislativo  19   agosto   2016,   n.   177,   occorre   disciplinare

l'individuazione, nell'ambito del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del

fuoco, del servizio antincendio boschivo e la  sua  articolazione  in

strutture   centrali   e   territoriali,   nonche'   l'attivita'   di

coordinamento dei Nuclei operativi speciali e  dei  Centri  operativi

antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato,  trasferita  al

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite le direzioni regionali;


                              Decreta:
                               Art. 1
                               Oggetto


  1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del  decreto

legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e in relazione  al  trasferimento

dal Corpo forestale dello Stato al Corpo  nazionale  dei  vigili  del

fuoco, di seguito denominato Corpo  nazionale,  delle  competenze  in

materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con

mezzi aerei degli stessi e delle relative risorse umane,  logistiche,

strumentali e finanziarie, disciplina:

    a)  l'individuazione,  nell'ambito  del  Corpo   nazionale,   del

servizio antincendio boschivo e la  sua  articolazione  in  strutture

centrali e territoriali,  competenti,  altresi',  alla  gestione  dei

rapporti con la componente volontaria antincendio boschivo;

    b) l'attivita' di coordinamento dei nuclei operativi  speciali  e

dei centri operativi antincendio boschivo del Corpo  forestale  dello

Stato, trasferita al Corpo nazionale, tramite le direzioni regionali;

    c) l'attivazione del servizio antincendio boschivo  in  relazione

alle risorse effettivamente  trasferite  dal  Corpo  forestale  dello

Stato al Corpo nazionale.

  2. Il presente decreto disciplina,  altresi',  la  riorganizzazione

del servizio aereo del Corpo nazionale in relazione al  trasferimento

delle competenze e delle risorse di cui al comma 1, nonche' per  dare

attuazione a quanto disposto  dall'art.  18,  comma  4,  del  decreto

legislativo 19 agosto 2016, n. 177.


                               Art. 2
              Istituzione ed organizzazione del Servizio
       antincendio boschivo a livello centrale e territoriale

  1. Per l'espletamento delle competenze di cui all'art. 9, comma  1,

del decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.  177,  e'  istituito  il

Servizio  antincendio  boschivo  del  Corpo  nazionale,  di   seguito

denominato  servizio   AIB,   articolato   in   uffici   centrali   e

territoriali.

  2. Al livello centrale il servizio  AIB  e'  collocato  nell'ambito

della direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso  tecnico,  la

quale, all'uopo, assume la denominazione di  direzione  centrale  per

l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo.

  3. L'organizzazione territoriale del servizio AIB e'  articolata  a

livello regionale presso ogni direzione regionale  ed  interregionale

dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di

seguito denominate direzioni regionali.

  4. Alle esigenze logistiche e strumentali del servizio AIB provvede

la direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali.

  5. Il capo del Corpo nazionale fornisce direttive e indirizzi  agli

uffici centrali e territoriali del servizio  AIB,  anche  per  quanto

concerne  i  rapporti  con  la  componente   volontaria   antincendio

boschivo.


                               Art. 3
                   Uffici centrali del servizio AIB

  1. Nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso  pubblico  e

della  difesa  civile,  di  seguito  denominato  Dipartimento,   sono
individuati i seguenti uffici centrali dirigenziali del servizio AIB:

    a) direzione centrale per  l'emergenza,  il  soccorso  tecnico  e

l'antincendio boschivo: ufficio pianificazione  e  coordinamento  del

servizio AIB, con il compito di effettuare  la  pianificazione  e  il

coordinamento  operativo  delle  attivita'  del  servizio  AIB  e  di

definire le linee guida in materia di lotta attiva contro gli incendi

boschivi e spegnimento degli stessi con mezzi aerei e terrestri;

    b) direzione centrale per le risorse  logistiche  e  strumentali:

ufficio mezzi, materiali  e  attrezzature  AIB,  con  il  compito  di

assicurare l'approvvigionamento delle risorse strumentali  necessarie

alla lotta attiva antincendi boschiva, ad esclusione dei mezzi aerei.


                               Art. 4
                   Uffici regionali del servizio AIB

  1. L'organizzazione territoriale del servizio AIB e'  articolata  a

livello regionale.  Il  direttore  di  ogni  direzione  regionale  e'

responsabile delle relative attivita' di coordinamento  e  individua,

nell'ambito della propria direzione, le unita', anche di livello  non

dirigenziale,   preposte   alle   attivita'   di   pianificazione   e

coordinamento operativo. A tal fine in ogni  direzione  regionale  e'

istituito  l'ufficio  servizio  AIB.  All'ufficio  servizio  AIB   e'

assegnato, di norma, il dirigente referente per il soccorso  pubblico

e le colonne mobili regionali.

  2. In ciascuna  regione,  con  provvedimento  del  capo  del  Corpo

nazionale, su proposta del direttore regionale, sono  individuate  le

sedi territoriali del Corpo nazionale nelle  quali  e'  articolato  a

livello provinciale il servizio  AIB.  In  prima  applicazione,  tale

individuazione e', altresi', effettuata anche tenuto conto di  quanto

previsto dall'art. 15, comma 4, del  decreto  legislativo  19  agosto

2016, n. 177.

  3. L'assetto organizzativo del servizio AIB puo' essere,  altresi',

rimodulato anche in considerazione di eventuali accordi o convenzioni

con le regioni.

  4. I direttori regionali operano in attuazione  delle  direttive  e

degli indirizzi di cui all'art. 2, comma 5, nei limiti delle  risorse

disponibili  e  nell'ambito  degli  accordi  di  programma  e   delle

convenzioni con le regioni.

                               Art. 5
                  Compiti dell'ufficio servizio AIB

  1. L'ufficio servizio AIB, in relazione a quanto previsto dall'art.

4 e sulla base delle risorse disponibili:

    a) assicura la partecipazione  alle  strutture  di  coordinamento

regionali;

    b) pianifica  ed  organizza,  in  concorso  con  la  regione,  le

attivita' di lotta attiva contro gli incendi boschivi  e  spegnimento

degli stessi  con  mezzi  aerei  e  terrestri  e  coordina  l'impiego

operativo dei  gruppi  di  volontariato  antincendio  nell'ambito  di

quanto previsto dagli accordi con le regioni;

    c) collabora con le regioni per le attivita' previste dalle legge

21 novembre 2000, n. 353, ivi comprese le attivita' di cui all'art. 8

della medesima legge;

    d)  attua,  nel   rispetto   della   regolamentazione   e   della

pianificazione previste dalla direzione centrale per  la  formazione,

la formazione e l'addestramento del personale del Corpo nazionale nel

settore AIB, nonche' la formazione e l'addestramento del volontariato

AIB  o  di  altri  soggetti  inseriti  nei  sistemi  AIB   regionali,

nell'ambito di quanto previsto dagli accordi con le regioni;

    e) provvede alla raccolta e  alla  elaborazione  dei  dati  sugli

incendi boschivi.

  2. Le attivita' dei Centri operativi  antincendio  boschivo  (COAB)

sono integrate, nei limiti  delle  risorse  disponibili,  nelle  sale

operative delle direzioni regionali, potenziate ove necessario;  tali

attivita'  possono  anche  essere  svolte  nell'ambito   delle   Sale

operative unificate permanenti (SOUP) delle regioni se previsto dagli

accordi.

  3. Le attivita' dei Nuclei operativi speciali (NOS) sono integrate,

nei   limiti   delle   risorse    disponibili,    nell'organizzazione

territoriale del  Corpo  nazionale  e  dipendono,  per  le  attivita'

operative  e  tecnico  amministrative  di   supporto,   dai   comandi

territorialmente competenti.

  4. Presso la sede del Centro operativo aereo unificato  (COAU)  del

Dipartimento di protezione civile, il personale trasferito dal  Corpo

forestale dello  Stato  integra  il  personale  del  Corpo  nazionale

presente presso tale struttura ai sensi dell'art. 7, comma  2,  della

legge 21 novembre 2000, n. 353.

  5. Le  sezioni  staccate  del  Centro  operativo  aereo  del  Corpo

forestale dello Stato trasferite  al  Corpo  nazionale  costituiscono

nuovi reparti volo del medesimo Corpo nazionale, con esclusione della

sezione  staccata  di  Roma-Ciampino  che   confluisce   nel   centro

aviazione.  Le  attivita'  dei  nuovi  reparti  volo  sono  integrate

nell'organizzazione aeronautica del Corpo nazionale e dipendono dalle

direzioni regionali territorialmente competenti.


                               Art. 6
            Formazione, ricerca e studio per la lotta AIB

  1. L'attivita' di formazione, e quella di ricerca e di  studio  per

la lotta attiva agli incendi boschivi, sono svolte,  rispettivamente,

dagli uffici servizio AIB istituiti presso la direzione regionale per

la Calabria e presso la direzione regionale per la  Lombardia,  sulla

base degli  indirizzi  stabiliti,  rispettivamente,  dalla  direzione

centrale  per  la  formazione  e  dalla  direzione  centrale  per  la

prevenzione e la sicurezza tecnica.


                               Art. 7
              Organico del servizio antincendio boschivo

  1. In prima applicazione, le dotazioni organiche  degli  uffici  di

cui agli articoli 3 e 4, indicate nella  tabella  A  del  decreto  19

agosto  2016,  n.  177,  sono  assegnate  secondo  l'allegato  1  che

costituisce parte integrante del presente decreto.

  2. All'aggiornamento della ripartizione delle  dotazioni  organiche

nelle  strutture  centrali  e  periferiche  del  Corpo  nazionale  si

provvede con decreto del Ministro dell'interno,  ai  sensi  dell'art.

141, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.



                              Art. 8
                           Sedi di servizio

  1. Le sedi di servizio del Corpo forestale dello  Stato  trasferite

al Corpo nazionale sono inserite nell'articolazione territoriale  del

Corpo nazionale ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8  marzo

2006, n. 139.


                               Art. 9
          Riorganizzazione del servizio aereo ed aeroportuale

  1. Per le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 1, in coerenza  con

i principi di organizzazione aeronautica  e  di  sicurezza  del  volo

indicati nel decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012, e in

attuazione degli articoli 744 e  748  del  codice  della  navigazione

aerea,  nell'ambito  del   Dipartimento,   il   servizio   aereo   ed

aeroportuale del Corpo nazionale e' riorganizzato nei seguenti uffici

dirigenziali:

    a) ufficio regolazione aeronautica  della  componente  aerea  del

Corpo nazionale e  certificazione  e  sorveglianza  di  aeroporti  ed

eliporti, per lo svolgimento delle funzioni di regolazione  operativa

e tecnica della componente aerea del  Corpo  e  di  certificazione  e

sorveglianza inerenti il servizio di  salvataggio  e  antincendio  di

aeroporti ed eliporti, posto in posizione di staff al capo del  Corpo

nazionale, che svolge la funzione di  autorita'  aeronautica  per  la

flotta aerea del Corpo nazionale;

    b)  ufficio  sicurezza   volo   e   qualita',   addestramento   e

standardizzazione, per la promozione e l'attuazione  delle  politiche

di sicurezza e di addestramento del personale del servizio  aereo  ed

aeroportuale del Corpo nazionale, posto  in  posizione  di  staff  al

direttore centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico;

    c) ufficio coordinamento servizio aereo e soccorso  aeroportuale,

per lo svolgimento  delle  funzioni  di  indirizzo,  coordinamento  e

direzione del servizio aereo ed  aeroportuale  del  Corpo  nazionale,

inserito nella direzione  centrale  per  l'emergenza  e  il  soccorso

tecnico, a sua volta articolato nei seguenti uffici:

      1) ufficio gestione operativa della  flotta  aerea  e  soccorso

aeroportuale, per  l'organizzazione,  gestione  e  impiego  operativo

della flotta aerea del Corpo e per assicurare l'organizzazione  e  lo

sviluppo del  servizio  di  salvataggio  e  lotta  antincendio  negli

aeroporti e negli eliporti;

      2)  ufficio  gestione  tecnica  della  flotta  aerea,  per   le

attivita' di gestione e coordinamento dell'aeronavigabilita' e  della

manutenzione della flotta aerea del Corpo nazionale;

      3) ufficio gestione tecnico-contrattuale della flotta  aerea  e

del  soccorso  aeroportuale,  per  assicurarne  la   gestione   delle

attivita' tecnico-contrattuali.

  2. Al fine di consentire l'istituzione degli uffici di cui al comma

1, tenuto conto di quelli gia' esistenti e senza ulteriori oneri  per

il bilancio dello Stato, sono soppressi i seguenti uffici:

    a) ufficio attivita' ispettiva  aeroportuale  e  portuale  presso

l'ufficio  centrale  ispettivo  del  Dipartimento,  le  cui  funzioni

ispettive  in  ambito  portuale  vengono  attribuite  all'ufficio  di

coordinamento delle politiche di controllo presso il medesimo ufficio

centrale ispettivo;

    b) ufficio del dirigente referente della prevenzione e  sicurezza

tecnica presso le direzioni regionali Campania, Piemonte e Lazio.


                               Art. 10
                             Norme finali

  1. Il Corpo nazionale subentra al Corpo forestale dello Stato negli

accordi  e  nelle  convenzioni  con  le  regioni  per  i  settori  di

competenza, nei limiti delle risorse disponibili  e  previo  consenso

formale delle parti, che possono anche  ridefinire  i  termini  degli

stessi accordi e convenzioni.

  2. Il Corpo nazionale subentra al Corpo forestale dello Stato nella

partecipazione agli organismi internazionali in tema  di  lotta  agli

incendi boschivi.

  3. In  prima  applicazione,  nelle  direzioni  regionali  Calabria,

Campania, Lazio, Liguria,  Lombardia,  Piemonte,  Puglia  e  Toscana,

all'ufficio servizio AIB e' assegnato un dirigente AIB.

  4. Con decreti  del  Ministro  dell'interno,  ai  sensi  di  quanto

previsto dall'art. 68 del decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.

217, sono definiti i  nuovi  incarichi  di  funzione  e  le  relative

declaratorie per gli uffici dirigenziali di cui agli articoli 3, 4  e

8, e si provvede, altresi', alla graduazione dei  medesimi  incarichi

di funzione, ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo 13 ottobre

2005, n. 217.

  5. I  successivi  aggiornamenti  delle  disposizioni  organizzative

delle strutture centrali e periferiche del Corpo  nazionale  adottate

dal presente decreto sono disposte ai sensi del  decreto  legislativo

13 ottobre 2005, n. 217.

  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto

non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.

Il Dipartimento provvede agli adempimenti di cui al presente  decreto

con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a

legislazione vigente.

  7. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla

data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.


ALLEGATO 1 - Ripartizione territoriale delle dotazioni organiche AIB 
 
 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati

D.M. 12 gennaio 2018

Allegato

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