Incendi boschivi: siglato l’accordo-quadro tra il Governo e le regioni

Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano è prevista la possibilità di stipulare apposite convenzioni con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sono i temi dell'accordo-quadro nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il Ministero dell'interno e le regioni,  ai  sensi  dell'art. 4 del decreto legislativo 28  agosto 1997,  n. 281.

Tra gli altri, definiti:

  • l'ambito giuridico dei rapporti convenzionali tra le regioni e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • la possibilità, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, di stipulare con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco apposite convenzioni.

La convenzione  di ciascuna regione è definita previa ricognizione delle effettive esigenze regionali tenendo conto del dispositivo di concorso posto a disposizione di ciascuna regione  sulla base di precedenti  convenzioni, accordi di programma o strumenti simili da parte del Corpo forestale dello Stato e dello stesso Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Di seguito il testo dell'accordo Stato-regioni sulla lotta agli incendi boschivi, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 4 maggio 2017 

Accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di  previsione,

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi  boschivi.  (Repertorio

n. 62/CSR). (17A03961)

             in Gazzetta ufficiale del 14 giugno 2017, n. 136

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE

  PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nell'odierna seduta del 4 maggio 2017,

  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281  il

quale prevede che «il Governo, le Regioni e le Province  autonome  di

Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione

e nel perseguimento di obiettivi di  funzionalita',  economicita'  ed

efficienza dell'azione amministrativa, possono concludere in sede  di

Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di  coordinare  l'esercizio

delle  rispettive  competenze  e  svolgere  attivita'  di   interesse

comune»;

  Vista  la  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e  s.m.i.,  recante

«Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante

«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15

marzo 1997, n. 59»;

  Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante  «Legge-quadro  in

materia di incendi boschivi»;

  Visti, in particolare, gli articoli 3, commi 1 e 3, lettera  h),  e

7, comma 3, lettera a), della citata legge n. 353/2000, per  cui  «le

regioni programmano la lotta attiva  e  assicurano  il  coordinamento

delle proprie strutture antincendio con quelle statali  istituendo  e

gestendo con una operativita' di  tipo  continuativo  nei  periodi  a

rischio di incendio boschivo le sale operative  unificate  permanenti

(SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e  dei  propri

mezzi aerei di supporto  all'attivita'  delle  squadre  a  terra,  di

risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e

del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma»;

  Visto, altresi', il comma 5 del richiamato art. 7  della  legge  n.

353/2000, per cui  «le  regioni  assicurano  il  coordinamento  delle

operazioni a terra anche ai fini  dell'efficacia  dell'intervento  di

mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A  tali  fini,

le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato  tramite

i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo»;

  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  recante

«Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di

polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi

dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.  124,

in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  7   del   citato   decreto

legislativo n. 177/2016, il «Corpo forestale dello Stato e' assorbito

nell'Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni gia'  svolte

dal citato Corpo previste dalla legislazione  vigente  alla  data  di

entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  fermo  restando  quanto

disposto dall'art. 2, comma 1, e ad  eccezione  delle  competenze  in

materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con

mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo  nazionale  dei  vigili

del fuoco ai sensi dell'art. 9»;

  Considerata l'attribuzione, ai sensi dell'art. 9 del citato decreto

legislativo n. 177/2016, al Corpo nazionale dei Vigili del  fuoco  di

specifiche competenze del Corpo forestale dello Stato in  materia  di

lotta attiva contro gli incendi  boschivi  e  spegnimento  con  mezzi

aerei degli stessi, ed in particolare: il concorso con le regioni nel

contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi  da  terra  e

aerei e il coordinamento delle operazioni  di  spegnimento,  d'intesa

con le regioni, anche per quanto concerne  l'impiego  dei  gruppi  di

volontariato  antincendi  (AIB),  nonche'  la   partecipazione   alla

struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali;

  Considerato che il Dipartimento della  protezione  civile  coordina

sul  territorio  nazionale  attraverso  il  Centro  operativo   aereo

unificato (COAU), l'impiego  della  flotta  aerea  antincendio  dello

Stato nel  concorso  alle  attivita'  di  spegnimento  degli  incendi

boschivi, favorendone l'efficacia operativa in coordinamento  con  le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

  Considerato, altresi', che l'art. 7, comma 1, della gia' richiamata

legge n. 353/2000 prevede nel dettaglio che «gli interventi di  lotta

attiva contro  gli  incendi  boschivi  comprendono  le  attivita'  di

ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e  spegnimento  con

mezzi da terra e aerei»;

  Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139,  che,  all'art.

24, comma 6, prevede la possibilita' che, sulla  base  di  preventivi

accordi di programma, il Corpo nazionale ponga a «disposizione  delle

regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva

contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma  sono  conclusi

tra il Corpo nazionale e  le  regioni  che  vi  abbiano  interesse  e

debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed  il

personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione.  I  relativi

oneri finanziari sono a carico delle regioni»;

  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all'art. 1, comma 439,

prevede che: «per  la  realizzazione  di  programmi  straordinari  di

incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e  per

la sicurezza dei cittadini,  il  Ministro  dell'interno  e,  per  sua

delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con  le  regioni  e

gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale

o finanziaria delle stesse  regioni  e  degli  enti  locali.  Per  le

contribuzioni del presente comma non si applica l'art. 1,  comma  46,

della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;

  Visto l'art. 1, comma 206, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190

«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale

dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e il discendente decreto  del

Ministro  dell'interno  27  ottobre  2015,  recante   «Condizioni   e

modalita' per la stipula di convenzioni e contratti per la permuta di

materiali o prestazioni tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del

soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno  e

soggetti pubblici e privati»;

  Rilevata l'opportunita'  di  addivenire,  a  seguito  dell'avvenuto

trasferimento dei compiti in  materia  di  lotta  attiva  contro  gli

incendi boschivi e spegnimento con  mezzi  aerei  degli  stessi  gia'

svolte dal cessato Corpo forestale dello Stato, alla  stipula  di  un

accordo-quadro tra  Governo  e  regioni  per  individuare  i  criteri

generali, i principi direttivi e le  modalita'  della  collaborazione

che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco pone  in  essere  con  le

regioni interessate, nell'esercizio dei rispettivi compiti in materia

di  previsione,  prevenzione  e  lotta  attiva  contro  gli   incendi

boschivi;

  Visto  il  testo  della  bozza  di  accordo-quadro,  trasmesso  dal

Ministero dell'interno in data 14 marzo 2017,  nota  prot.  n.  4661,

diramato da questo ufficio con nota prot. n. DAR 0004943 del 20 marzo

2017;

  Sentito il Dipartimento della protezione civile;

  Considerato che, ai fini  dell'esame  di  detto  provvedimento,  e'

stata convocata una riunione, a livello tecnico il  19  aprile  2017,

nell'ambito della quale sono state illustrate le linee generali della

proposta, nonche' valutati i due documenti presentati rispettivamente

dalle Regioni e dal Dipartimento della protezione civile,  contenenti

talune osservazioni e proposte integrative e che  in  ordine  ai  cui

contenuti si e' registrata una sostanziale condivisione da parte  del

Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del  soccorso  pubblico  e

della difesa civile;

  Considerato  che,  a  seguito  dell'esito  del  suddetto   incontro

tecnico, il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso

pubblico e della difesa civile ha trasmesso una  nuova  versione  del

provvedimento, diramata da questo ufficio il 20 aprile 2017 con  nota

prot. n. DAR 0006703;

  Considerato  che  nell'odierna  seduta  di  questa  Conferenza   il

Presidente  della  Conferenza  delle  regioni  ha   espresso   avviso

favorevole, consegnando  un  documento  contenente  talune  richieste

emendative;

  Considerato che il rappresentante  del  Ministero  dell'interno  ha

ritenuto accoglibili le richieste  emendative  di  cui  al  documento

consegnato, proponendo una parziale riformulazione delle stesse;

  Considerato  che   le   riformulazioni   proposte   dal   Ministero

dell'interno sono state condivise dalle Regioni;

  Acquisito l'assenso del Governo, delle Regioni;

                           Sancisce accordo:

   Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 287

sullo schema di accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia

di  previsione,  prevenzione  e  lotta  attiva  contro  gli   incendi

boschivi, nel testo di cui all'allegato A.

                                                            Allegato A
   

Accordo-quadro nazionale regolante i rapporti  convenzionali  tra  il

  Ministero dell'interno e le  regioni,  ai  sensi  dell'art.  4  del

  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  in  materia   di

  previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.


                                Art. 1.
                              Finalita'

    1.  Il  presente  accordo-quadro  nazionale,  adottato  ai  sensi

dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua

i criteri  generali,  i  principi  direttivi  e  le  modalita'  della

collaborazione tra il Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e  le

regioni interessate, nell'esercizio dei rispettivi compiti in materia

di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di concorso  del  Corpo

stesso alle attivita' di  previsione  e  prevenzione  nella  medesima

materia, a seguito del trasferimento a quest'ultimo dei compiti prima

spettanti al Corpo forestale dello Stato  per  le  attivita'  di  cui

all'art. 9, comma  1,  lettera  a),  b)  e  c),  del  citato  decreto

legislativo n. 177/2016.

    2. Il presente accordo corrisponde, altresi', alla  finalita'  di

garantire il mantenimento di livelli non inferiori di  collaborazione

istituzionale, in tale specifico ambito, in termini di efficienza  ed

efficacia del servizio reso, con  specifico  riguardo  alla  qualita'

degli standards operativi.

   
                               Art. 2.
                    Attivita' ricognitiva preliminare
 
    1. In relazione alle finalita' suindicate, le convenzioni  o  gli

strumenti pattizi comunque denominati  in  materia  di  lotta  attiva

contro gli incendi boschivi tra il Corpo  nazionale  dei  vigili  del

fuoco  e  ciascuna  regione,  attuativi  dell'art.  24  del   decreto

legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e degli articoli 9 e 18 del  decreto

legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono definiti previa ricognizione

del quadro esigenziale regionale che tiene conto del  dispositivo  di

concorso posto a disposizione  di  ciascuna  regione  sulla  base  di

precedenti  convenzioni,  accordi  di  programma  o  altri  strumenti

pattizi da parte del Corpo forestale dello Stato e dello stesso Corpo

nazionale dei vigili del fuoco.

    2. Una commissione paritetica, formata da quattro componenti - di

cui due scelti tra i dirigenti ed i funzionari  del  Corpo  nazionale

dei vigili del fuoco in servizio  nella  regione  interessata  e  due

scelti tra i dirigenti ed  i  funzionari  della  medesima  regione  -

provvede a definire sulla base del quadro esigenziale e delle risorse

disponibili, le modalita' operative della collaborazione,  nonche'  i

mezzi e il personale messo a disposizione.

    3. Nelle more  della  stipula  delle  convenzioni  attuative  del

presente  accordo,  continuano  ad  applicarsi  gli  accordi   e   le

convenzioni  gia'  stipulati  tra  le   Regioni   ed   il   Ministero

dell'interno.

                                Art. 3.
                Ambito giuridico dei rapporti convenzionali

    1. I rapporti convenzionali tra le regioni e il  Corpo  nazionale

dei vigili del fuoco sono diretti  a  disciplinare  le  modalita'  di

collaborazione nello svolgimento delle attivita' di cui  all'art.  9,

comma 1, lettera a), b) e  c),  del  citato  decreto  legislativo  n.

177/2016. Conseguentemente, gli strumenti pattizi, oltre al  concorso

di mezzi di terra e aerei, potranno riguardare il coordinamento delle

attivita' di spegnimento e le modalita' di partecipazione alle SOUP.

    2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  1  nonche'  le

competenze spettanti ai sensi della  legislazione  vigente  al  Corpo

nazionale dei vigili del fuoco in materia di lotta attiva contro  gli

incendi boschivi, i richiamati strumenti pattizi  potranno  prevedere

anche forme di collaborazione nella definizione dei  piani  regionali

di programmazione in materia, nonche' nell'organizzazione di corsi  a

carattere tecnico-pratico tesi alla preparazione di personale per  le

attivita' di prevenzione, previsione, coordinamento e lotta attivita'

AIB,  comprese  quelle  afferenti  all'addestramento   operativo   ed

aggiornamento professionale.

    3. Nell'ambito dei  rapporti  convenzionali  potranno,  altresi',

essere individuati altri ambiti di collaborazioni tra le regioni e il

Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

    4. Con gli strumenti pattizi di cui  al  presente  accordo-quadro

dovranno, comunque, essere definiti, secondo criteri di uniformita' a

livello nazionale, gli oneri finanziari o  qualsiasi  altro  onere  a

carico della regione da  corrispondere,  ai  sensi  dell'art.  6  del

presente accordo-quadro, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco  per

l'espletamento dei compiti affidati.

    5. La Commissione paritetica istituita ai  sensi  del  precedente

art. avra' anche funzioni di  verifica  dell'esatto  adempimento  dei

rapporti convenzionali e di  composizione  bonaria  delle  divergenze

operative  ed   amministrative   eventualmente   sorte.   La   stessa

commissione potra', altresi', valutare, in relazione al  sopravvenuto

mutamento delle condizioni originarie,  l'opportunita'  di  proporre,

anche prima della scadenza  prefissata,  l'adeguamento  dei  rapporti

convenzionali.


                               Art. 4.
                        Rapporti istituzionali

    1.  Sul  piano  operativo  i  rapporti  intercorrono  a   livello

regionale tra il  Direttore  regionale  dei  vigili  del  fuoco,  del

soccorso pubblico e della difesa civile  ed  il  referente  regionale

individuato nell'ambito della convenzione.
  
  
                               Art. 5.
                Ambiti temporali dei rapporti convenzionali
     1. Gli strumenti pattizi di cui al presente accordo-quadro  hanno

durata non superiore a tre anni ed entrano in vigore alla data  della

stipula.
  
 
                                Art. 6.
                            Oneri finanziari
     1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, le regioni provvedono

alla corresponsione delle risorse finanziarie per gli oneri  relativi

alle attivita' convenzionate, secondo le modalita' di  esercizio  dei

rispettivi bilanci.

    2. La gestione dei  fondi  necessari  per  le  spese  di  cui  al

precedente comma e' affidata ai Direttori regionali  dei  vigili  del

fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

    3. La Commissione paritetica di cui all'art. 2  puo'  concordare,

in tutto o in parte, il riconoscimento non oneroso per l'espletamento

dei servizi di cui al presente  accordo-quadro  anche  attraverso  la

messa a disposizione da parte delle Regioni  di  propri  servizi  e/o

beni.
 

                               Art. 7.
    Rapporti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome

   1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento

e Bolzano possono stipulare con il Corpo  nazionale  dei  vigili  del

fuoco   apposite   convenzioni   finalizzate   ad    una    reciproca

collaborazione in materia di previsione, prevenzione e  lotta  attiva

contro gli incendi boschivi.

Allegati

Accordo Stato-regioni

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