Previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sono i temi dell'accordo-quadro nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il Ministero dell'interno e le regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Tra gli altri, definiti:
- l'ambito giuridico dei rapporti convenzionali tra le regioni e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- la possibilità, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, di stipulare con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco apposite convenzioni.
La convenzione di ciascuna regione è definita previa ricognizione delle effettive esigenze regionali tenendo conto del dispositivo di concorso posto a disposizione di ciascuna regione sulla base di precedenti convenzioni, accordi di programma o strumenti simili da parte del Corpo forestale dello Stato e dello stesso Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Di seguito il testo dell'accordo Stato-regioni sulla lotta agli incendi boschivi, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 4 maggio 2017 Accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. (Repertorio n. 62/CSR). (17A03961) in Gazzetta ufficiale del 14 giugno 2017, n. 136 LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO nell'odierna seduta del 4 maggio 2017, Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale prevede che «il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficienza dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune»; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «Legge-quadro in materia di incendi boschivi»; Visti, in particolare, gli articoli 3, commi 1 e 3, lettera h), e 7, comma 3, lettera a), della citata legge n. 353/2000, per cui «le regioni programmano la lotta attiva e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operativita' di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attivita' delle squadre a terra, di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma»; Visto, altresi', il comma 5 del richiamato art. 7 della legge n. 353/2000, per cui «le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento di mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo»; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 177/2016, il «Corpo forestale dello Stato e' assorbito nell'Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni gia' svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 9»; Considerata l'attribuzione, ai sensi dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 177/2016, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di specifiche competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, ed in particolare: il concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei e il coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB), nonche' la partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali; Considerato che il Dipartimento della protezione civile coordina sul territorio nazionale attraverso il Centro operativo aereo unificato (COAU), l'impiego della flotta aerea antincendio dello Stato nel concorso alle attivita' di spegnimento degli incendi boschivi, favorendone l'efficacia operativa in coordinamento con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Considerato, altresi', che l'art. 7, comma 1, della gia' richiamata legge n. 353/2000 prevede nel dettaglio che «gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attivita' di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei»; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, all'art. 24, comma 6, prevede la possibilita' che, sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale ponga a «disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni»; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all'art. 1, comma 439, prevede che: «per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per le contribuzioni del presente comma non si applica l'art. 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»; Visto l'art. 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e il discendente decreto del Ministro dell'interno 27 ottobre 2015, recante «Condizioni e modalita' per la stipula di convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e soggetti pubblici e privati»; Rilevata l'opportunita' di addivenire, a seguito dell'avvenuto trasferimento dei compiti in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi gia' svolte dal cessato Corpo forestale dello Stato, alla stipula di un accordo-quadro tra Governo e regioni per individuare i criteri generali, i principi direttivi e le modalita' della collaborazione che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco pone in essere con le regioni interessate, nell'esercizio dei rispettivi compiti in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; Visto il testo della bozza di accordo-quadro, trasmesso dal Ministero dell'interno in data 14 marzo 2017, nota prot. n. 4661, diramato da questo ufficio con nota prot. n. DAR 0004943 del 20 marzo 2017; Sentito il Dipartimento della protezione civile; Considerato che, ai fini dell'esame di detto provvedimento, e' stata convocata una riunione, a livello tecnico il 19 aprile 2017, nell'ambito della quale sono state illustrate le linee generali della proposta, nonche' valutati i due documenti presentati rispettivamente dalle Regioni e dal Dipartimento della protezione civile, contenenti talune osservazioni e proposte integrative e che in ordine ai cui contenuti si e' registrata una sostanziale condivisione da parte del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile; Considerato che, a seguito dell'esito del suddetto incontro tecnico, il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha trasmesso una nuova versione del provvedimento, diramata da questo ufficio il 20 aprile 2017 con nota prot. n. DAR 0006703; Considerato che nell'odierna seduta di questa Conferenza il Presidente della Conferenza delle regioni ha espresso avviso favorevole, consegnando un documento contenente talune richieste emendative; Considerato che il rappresentante del Ministero dell'interno ha ritenuto accoglibili le richieste emendative di cui al documento consegnato, proponendo una parziale riformulazione delle stesse; Considerato che le riformulazioni proposte dal Ministero dell'interno sono state condivise dalle Regioni; Acquisito l'assenso del Governo, delle Regioni; Sancisce accordo: Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 287 sullo schema di accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nel testo di cui all'allegato A. Allegato A Accordo-quadro nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il Ministero dell'interno e le regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Art. 1. Finalita' 1. Il presente accordo-quadro nazionale, adottato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i criteri generali, i principi direttivi e le modalita' della collaborazione tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le regioni interessate, nell'esercizio dei rispettivi compiti in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di concorso del Corpo stesso alle attivita' di previsione e prevenzione nella medesima materia, a seguito del trasferimento a quest'ultimo dei compiti prima spettanti al Corpo forestale dello Stato per le attivita' di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), b) e c), del citato decreto legislativo n. 177/2016. 2. Il presente accordo corrisponde, altresi', alla finalita' di garantire il mantenimento di livelli non inferiori di collaborazione istituzionale, in tale specifico ambito, in termini di efficienza ed efficacia del servizio reso, con specifico riguardo alla qualita' degli standards operativi. Art. 2. Attivita' ricognitiva preliminare 1. In relazione alle finalita' suindicate, le convenzioni o gli strumenti pattizi comunque denominati in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ciascuna regione, attuativi dell'art. 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e degli articoli 9 e 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono definiti previa ricognizione del quadro esigenziale regionale che tiene conto del dispositivo di concorso posto a disposizione di ciascuna regione sulla base di precedenti convenzioni, accordi di programma o altri strumenti pattizi da parte del Corpo forestale dello Stato e dello stesso Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Una commissione paritetica, formata da quattro componenti - di cui due scelti tra i dirigenti ed i funzionari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio nella regione interessata e due scelti tra i dirigenti ed i funzionari della medesima regione - provvede a definire sulla base del quadro esigenziale e delle risorse disponibili, le modalita' operative della collaborazione, nonche' i mezzi e il personale messo a disposizione. 3. Nelle more della stipula delle convenzioni attuative del presente accordo, continuano ad applicarsi gli accordi e le convenzioni gia' stipulati tra le Regioni ed il Ministero dell'interno. Art. 3. Ambito giuridico dei rapporti convenzionali 1. I rapporti convenzionali tra le regioni e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono diretti a disciplinare le modalita' di collaborazione nello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), b) e c), del citato decreto legislativo n. 177/2016. Conseguentemente, gli strumenti pattizi, oltre al concorso di mezzi di terra e aerei, potranno riguardare il coordinamento delle attivita' di spegnimento e le modalita' di partecipazione alle SOUP. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 nonche' le competenze spettanti ai sensi della legislazione vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi, i richiamati strumenti pattizi potranno prevedere anche forme di collaborazione nella definizione dei piani regionali di programmazione in materia, nonche' nell'organizzazione di corsi a carattere tecnico-pratico tesi alla preparazione di personale per le attivita' di prevenzione, previsione, coordinamento e lotta attivita' AIB, comprese quelle afferenti all'addestramento operativo ed aggiornamento professionale. 3. Nell'ambito dei rapporti convenzionali potranno, altresi', essere individuati altri ambiti di collaborazioni tra le regioni e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 4. Con gli strumenti pattizi di cui al presente accordo-quadro dovranno, comunque, essere definiti, secondo criteri di uniformita' a livello nazionale, gli oneri finanziari o qualsiasi altro onere a carico della regione da corrispondere, ai sensi dell'art. 6 del presente accordo-quadro, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'espletamento dei compiti affidati. 5. La Commissione paritetica istituita ai sensi del precedente art. avra' anche funzioni di verifica dell'esatto adempimento dei rapporti convenzionali e di composizione bonaria delle divergenze operative ed amministrative eventualmente sorte. La stessa commissione potra', altresi', valutare, in relazione al sopravvenuto mutamento delle condizioni originarie, l'opportunita' di proporre, anche prima della scadenza prefissata, l'adeguamento dei rapporti convenzionali. Art. 4. Rapporti istituzionali 1. Sul piano operativo i rapporti intercorrono a livello regionale tra il Direttore regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed il referente regionale individuato nell'ambito della convenzione. Art. 5. Ambiti temporali dei rapporti convenzionali 1. Gli strumenti pattizi di cui al presente accordo-quadro hanno durata non superiore a tre anni ed entrano in vigore alla data della stipula. Art. 6. Oneri finanziari 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, le regioni provvedono alla corresponsione delle risorse finanziarie per gli oneri relativi alle attivita' convenzionate, secondo le modalita' di esercizio dei rispettivi bilanci. 2. La gestione dei fondi necessari per le spese di cui al precedente comma e' affidata ai Direttori regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 3. La Commissione paritetica di cui all'art. 2 puo' concordare, in tutto o in parte, il riconoscimento non oneroso per l'espletamento dei servizi di cui al presente accordo-quadro anche attraverso la messa a disposizione da parte delle Regioni di propri servizi e/o beni. Art. 7. Rapporti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome 1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possono stipulare con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco apposite convenzioni finalizzate ad una reciproca collaborazione in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.