Incenerimento rifiuti: novità per il calcolo del recupero energetico

Il D.M. Ambiente 19 maggio 2016, n. 134, introduce l'applicazione del fattore climatico (CFF) al calcolo della formula per stimare il rendimento

Novità per il calcolo dell'efficienza del recupero energetico dei rifiuti negli impianti di incenerimento. In particolare, il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 maggio 2016, n. 134, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2016, n. 168, introduce l'applicazione del fattore climatico (CFF) al calcolo della formula; contestualmente, il provvedimento sostituisce parte dell'allegato C  alla parte quarta del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e contestualmente abroga  il decreto  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del mare  7  agosto  2013.

A seguire il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 maggio 2016, n. 134, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 maggio 2016, n. 134 


Regolamento concernente l'applicazione del  fattore  climatico  (CFF)

alla formula per l'efficienza del  recupero  energetico  dei  rifiuti

negli impianti di incenerimento. (16G00148)



in Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2016, n. 168

 Vigente al: 21-7-2016 

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

                             E DEL MARE

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

                             IL MINISTRO

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO


  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e, in particolare,

l'articolo 38, comma 1, che stabilisce che e' possibile  prendere  in

considerazione, ai fini del calcolo dell'efficienza energetica  degli

impianti di incenerimento, le condizioni climatiche locali, come,  ad

esempio, la rigidita' del clima e il bisogno di riscaldamento,  nella

misura in cui influenzano  i  quantitativi  di  energia  che  possono

essere  tecnicamente  usati  o  prodotti  sotto  forma   di   energia

elettrica, termica, raffreddamento o vapore;

  Vista la direttiva (UE) 2015/1127 della Commissione, del 10  luglio

2015, che sostituisce l'allegato II  della  direttiva  2008/98/CE  ed

individua  un  fattore  climatico  di  correzione  per   il   calcolo

dell'efficienza  energetica  degli  impianti  di  incenerimento   dei

rifiuti solidi urbani (cosiddetta formula R1);

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive

modificazioni, e, in particolare, la  nota  4  dell'allegato  C  alla

Parte Quarta;

  Visto l'articolo 264, comma 2-bis, del citato decreto legislativo 3

aprile 2006, n.  152,  che  stabilisce  che  «Le  integrazioni  e  le

modifiche degli allegati  alle  norme  in  materia  di  gestione  dei

rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del  presente  decreto  sono

adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del

territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con

il Ministro  dello  sviluppo  economico,  previo  parere  dell'ISPRA,

sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare  7  agosto  2013  recante  «Applicazione  della

formula per il calcolo dell'efficienza energetica degli  impianti  di

incenerimento in relazione  alla  condizioni  climatiche»  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 19 agosto 2013, n. 193,

che, nelle more dell'emanazione, a  livello  europeo,  di  misure  di

attuazione  del  citato  articolo  38,  comma   1   della   direttiva

2008/98/CE, ha  individuato  un  fattore  di  correzione  fra  quelli

proposti nel documento «Energy recovery Efficiency in Municipal Solid

Waste-to-Energy plants in  relation  to  local  climate  conditions»,

redatto, nel maggio 2012, su incarico della Commissione  europea,  da

ESWET (European Suppliers of Waste to Energy Technology) al  fine  di

definire  fattori  climatici  correttivi  per  gli  inceneritori   da

applicare in ambito europeo;

  Considerato che, a seguito della  adozione  del  citato  decreto  7

agosto 2013, la Commissione europea, ad ottobre  2013,  ha  proceduto

all'apertura del caso EU-PILOT  5714/13/ENVI,  invitando  il  Governo

italiano a modificarlo.  EU-PILOT  chiuso  negativamente  in  data  8

maggio 2014;

  Vista la preventiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei

ministri, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre

2012, n. 234, che prevede che «alle  norme  dell'Unione  europea  non

autonomamente  applicabili  che  modificano  modalita'  esecutive   e

caratteristiche  di  ordine  tecnico  di  direttive   gia'   recepite

nell'ordinamento giuridico ....» sia  data  attuazione  «con  decreto

ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge

23 agosto 1988, n. 400»;

  Considerato  che  la  direttiva  2015/1127  individua  un   fattore

climatico di correzione diverso da quello adottato nel citato decreto

7 agosto 2013 e pertanto e' necessario adeguare la normativa italiana

alla direttiva 2015/1127/UE;

  Acquisito ai sensi  dell'articolo  36,  comma  1,  della  legge  24

dicembre 2012, n. 234, il parere favorevole reso dal Dipartimento per

le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri  con

nota prot. USSDPE - 831 del 24 febbraio 2016;

  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  unificata  di  cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  reso

nella seduta del 18 giugno 2015;

  Acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e  la

ricerca ambientale (ISPRA) reso con nota 43849 del 6 ottobre 2015;

  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2015;

  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,

ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 28  gennaio

2016 prot. n. 1979;


                             A d o t t a

                       il seguente regolamento


                               Art. 1


            Modifica dell'allegato «C» alla Parte Quarta

            del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152


  1. La nota (4) dell'allegato «C»  alla  Parte  Quarta  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e  successive  modificazioni,  e'

sostituita dalla nota (4) dell'allegato 1 al presente decreto.




                               Art. 2
                              Abrogazioni

  1. Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e  del  mare  7  agosto  2013  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2013 e' abrogato.

  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'

inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo dalla data

della sua pubblicazione.

                                                           Allegato 1

                                                         (articolo 1)

  < (4) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani  sono

compresi solo se la loro efficienza energetica e' uguale o  superiore

a:

    - 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in  conformita'

della normativa comunitaria applicabile anteriormente al  1°  gennaio

2009,

    - 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008,

  calcolata con la seguente formula:

    Efficienza energetica = «(Ep - (Ef + Ei))/(0,97 ×  (Ew  +  Ef))»*

CCF

  dove:

    Ep = energia annua prodotta sotto  forma  di  energia  termica  o

elettrica.  E'  calcolata  moltiplicando  l'energia  sotto  forma  di

elettricita' per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale

per 1,1 (GJ/anno)

    Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con  combustibili

che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno)

    Ew = energia annua contenuta nei rifiuti  trattati  calcolata  in

base al potere calorifico netto dei rifiuti (GJ/anno)

    Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno)

    0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle

ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.

    CCF = valore del fattore di  correzione  corrispondente  all'area

climatica nella quale insiste l'impianto  di  incenerimento  (Climate

Correction Factor).

  1. Per gli impianti funzionanti e autorizzati in  conformita'  alla

legislazione applicabile nell'Unione europea prima  del  1  settembre

2015, CCF e' uguale a:

    CCF = 1 se HDDLLT >= 3350

    CCF = 1,25 se HDDLLT <= 2150

    CCF = - (0,25/1200) × HDDLLT + 1,698 se 2150 < HDDLLT < 3350

  2. Per gli impianti autorizzati dopo il 31 agosto 2015  e  per  gli

impianti di cui al punto 1 dopo il 31 dicembre 2029, CCF e' uguale a:

    CCF = 1 se HDDLLT >= 3350

    CCF = 1,12 se HDDLLT <= 2150

    CCF = - (0,12/1200) x HDDLLT + 1,335 se 2150 < HDDLLT < 3350

  I valori di CCF sono approssimati alla terza cifra decimale.

  Dove:

    HDDLLT, ovvero HDD locale a lungo termine, e' uguale  alla  media

ventennale dei valori di HDDanno calcolati nell'area  di  riferimento

come segue:


              Parte di provvedimento in formato grafico




    HDDanno e' il grado di riscaldamento annuo calcolati nell'area di

riferimento come segue:

      HDDanno = ∑HDDi

      HDDi e' il grado di  riscaldamento  giornaliero  dello  i-esimo

giorno

    Pari a:

      HDDi = (18°C - Tm) se Tm ≤ 15°C

      HDDi = 0 se Tm > 15°C

  Essendo Tm la temperatura media giornaliera, calcolata come (Tmin +

Tmax)/2,  del  giorno  "i"  dell'anno  di  riferimento  nell'area  di

riferimento.

  I valori di  temperatura  sono  quelli  ufficiali  dell'aeronautica

militare della stazione meteorologica piu' rappresentativa in termini

di prossimita' e quota del sito dell'impianto  di  incenerimento.  Se

nessuna stazione dell'aeronautica  militare  e'  rappresentativa  del

sito dell'impianto di incenerimento o non  presenta  una  sufficiente

disponibilita' di dati  e'  possibile  fare  riferimento  a  dati  di

temperatura acquisiti da altre istituzioni del territorio,  quali  ad

esempio le ARPA regionali o altre reti locali.

  La formula si applica conformemente  al  documento  di  riferimento

sulle migliori tecniche disponibili per l'incenerimento dei rifiuti.

Allegati

D.M. n. 134/2016

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