Incidenti rilevanti: il rischio legato alle sostanze pericolose

Definita la procedura per l'istruttoria delle proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante e i relativi criteri per l'ammissibilità

Al via le procedure per la valutazione del rischio di incidenti rilevanti legato alle sostanze pericolose. In particolare, l'Allegato al decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° luglio 2016, n. 148, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2016, n. 179, è diviso in tre parti:

- parte 1: procedura per l'istruttoria delle proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa;

- parte 2: criteri per l'ammissibilità della proposta;

- parte 3: criteri per la valutazione istruttoria da parte degli organi tecnici nazionali.

Di seguito il testo integrale del D.M. n. 179/2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina. Approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° luglio 2016, n. 148

Regolamento recante  criteri  e  procedure  per  la  valutazione  dei

pericoli  di  incidente  rilevante  di   una   particolare   sostanza

pericolosa, ai fini della comunicazione alla Commissione europea,  di

cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno  2015,  n.  105.

(16G00157)


in Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2016, n. 179


Vigente al: 17-8-2016 

 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

                                  e

                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto l'articolo 117 della Costituzione;

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Visto il decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,  recante

recepimento della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo  e  del

Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo  di  incidenti

rilevanti  connessi  con  sostanze  pericolose,  e,  in  particolare,

l'articolo 4, comma 2, che prevede che il  Ministro  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri

dell'interno, della salute, dello sviluppo  economico  e  sentita  la

Conferenza   unificata,   definisca   criteri   e    modalita'    per

l'effettuazione della valutazione dei pericoli di incidente rilevante

per una particolare sostanza pericolosa, con regolamento da adottarsi

ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge del 23  agosto  1998,

n. 400;

  Visto l'articolo 32, comma 2, del  decreto  legislativo  26  giugno

2015, n. 105, che prevede, tra  l'altro,  che,  fino  all'entrata  in

vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2,  si  applicano  le

disposizioni recate all'allegato A al decreto legislativo medesimo;

  Acquisito il parere della Conferenza  unificata  Stato-regioni,  di

cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella  seduta  del

20 gennaio 2016;

  Acquisito il concerto del  Ministro  dell'interno  con  nota  prot.

005376 del 7 marzo 2016;

  Acquisito il concerto del Ministro  della  salute  con  nota  prot.

0002619 del 3 febbraio 2016;

  Acquisito il concerto del Ministro  dello  sviluppo  economico  con

nota prot. 0004666 del 29 febbraio 2016;

  Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso  dalla  Sezione

consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 5 maggio 2016;

  Vista la comunicazione inviata, a norma dell'articolo 17, comma  3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio con

nota prot. n 0011066/GAB del 19 maggio 2016;


                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                       Ambito di applicazione

  1. La valutazione dei  pericoli  di  incidente  rilevante  per  una

particolare sostanza pericolosa e' effettuata, ai sensi dell'articolo

4, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105,  in  base

ai criteri  e  secondo  le  modalita'  stabilite  all'allegato  1  al

presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.


                               Art. 2
                             Definizioni


  1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni  di  cui

all'articolo 3 del  decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,

nonche' le seguenti definizioni:

  a) «numero CAS»:  identificativo  numerico,  attribuito  a  livello

globale dal Chemical Abstracts Service;

  b) «modellizzazione»: processo cognitivo che porta alla costruzione

di  un  modello,  ovvero  di  una  rappresentazione  teorica,   della

struttura e del comportamento di un oggetto o di un evento osservati;

  c) «distanza di danno»: la distanza che intercorre  dalla  sorgente

di un incidente al punto in cui il danno e' riscontrato.



                               Art. 3
                         Disposizioni finali

  1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto  legislativo  26

giugno 2015, n. 105, dalla data di entrata  in  vigore  del  presente

regolamento non trova piu' applicazione  l'allegato  A  del  suddetto

decreto legislativo.

  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'

inserito  nella  Raccolta  degli  atti  normativi  della   Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo

osservare.

                                                           Allegato 1
                                                         (Articolo 1)

    Parte  1  -  Procedura  per  l'istruttoria  delle   proposte   di

valutazione dei pericoli di incidente rilevante per  una  particolare

sostanza pericolosa

      1.1 Valutazione preliminare dell'ammissibilita' della proposta.

      1.2  Valutazione  istruttoria  dei  contenuti   tecnici   della

proposta.

    Parte  2  -  Criteri  di  valutazione  dell'ammissibilita'  della

proposta

    Parte 3 - Criteri per la valutazione istruttoria della proposta

    Appendice 1 - Formato e contenuti tecnici minimi  della  proposta

di esclusione della particolare sostanza  pericolosa  dall'ambito  di

applicazione della direttiva 2012/18/UE


Parte 1 - Procedura per l'istruttoria delle proposte  di  valutazione

  dei pericoli di incidente rilevante per  una  particolare  sostanza

  pericolosa

    L'istruttoria  ha  l'obiettivo  di  accertare,  ai   fini   della

comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di seguito MATTM, alla Commissione europea, ai

sensi all'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n.  105,

la fondatezza tecnico-scientifica della proposta di esclusione  della

particolare sostanza pericolosa  dall'ambito  di  applicazione  della

direttiva 2012/18/UE, presentata dal  gestore  o  da  altro  soggetto

portatore di interesse, nel seguito indicati come proponente.

    L'istruttoria consiste nella valutazione  tecnica  dei  contenuti

della proposta e della documentazione giustificativa  presentate  dal

proponente.

    L'istruttoria consta di due successive procedure valutative:

    1. valutazione preliminare dell'ammissibilita' della proposta;

    2. valutazione istruttoria dei contenuti tecnici della proposta.

    Le procedure sono dettagliate nei successivi punti 1.1 e 1.2.

    1.1 Valutazione preliminare dell'ammissibilita' della proposta

    Il   proponente   presenta   al   MATTM,   trasmettendone   copia

all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,  di

seguito ISPRA, la proposta di esclusione della  particolare  sostanza

dall'ambito  di  applicazione  della  direttiva  2012/18/UE,  redatta

secondo il formato e con i contenuti tecnici riportati  in  Appendice

1. L'ISPRA, valuta, sulla base dei criteri  di  cui  alla  successiva

parte 2, l'ammissibilita' della proposta e  ne  comunica  l'esito  al

MATTM, entro 30 giorni dal ricevimento. Il MATTM,  sulla  base  delle

valutazioni espresse dall'ISPRA, comunica  al  proponente,  entro  15

giorni dal ricevimento della risposta da  parte  dell'ISPRA,  l'esito

della valutazione preliminare dell'ammissibilita' della proposta.

    1.2 Valutazione istruttoria dei contenuti tecnici della proposta

    Nel caso in cui la proposta sia stata dichiarata ammissibile,  il

MATTM la trasmette, entro 15 giorni dal ricevimento delle valutazioni

espresse  dall'ISPRA,  unitamente  agli   esiti   della   valutazione

preliminare, a uno o piu'  degli  organi  tecnici  nazionali  di  cui

all'articolo 9 del  decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,

secondo  le  specifiche  competenze.  I   suddetti   organi   tecnici

procedono, entro  60  giorni  dalla  comunicazione  del  MATTM,  alla

valutazione istruttoria dei contenuti  della  documentazione  tecnica

giustificativa presentata dal proponente,  per  quanto  di  specifica

competenza, sulla base dei criteri di cui alla Parte  3,  comunicando

il loro parere al MATTM.

    Il termine puo' essere prolungato di  20  giorni,  per  una  sola

volta, nel caso in cui sia necessario, da parte di almeno  un  organo

tecnico, richiedere al proponente informazioni tecniche supplementari

di cui si renda necessaria la valutazione. In tal  caso  l'intervallo

di tempo intercorrente tra la data della richiesta e quella in cui le

informazioni fornite dal proponente pervengono  agli  organi  tecnici

nazionali non viene computato.

    Il MATTM,  in  base  ai  pareri  ricevuti  dagli  organi  tecnici

nazionali, si esprime in merito alla  proponibilita'  dell'esclusione

della  particolare  sostanza  dall'ambito   di   applicazione   della

direttiva 2012/18/UE, ai fini della  comunicazione  alla  Commissione

europea di cui all'art. 4, comma 6, del decreto  legislativo  n.  105

del 2015, e comunica, entro 15 giorni,  l'esito  dell'istruttoria  al

proponente e per conoscenza agli organi tecnici interessati.


Parte 2 - Criteri per l'ammissibilita' della proposta

    La proposta deve essere redatta dal proponente in modo da fornire

tutte  le  caratteristiche  e  le  informazioni   tecniche   ritenute

necessarie al  fine  di  formulare  una  valutazione  della  sostanza

pericolosa per la quale  si  richiede  alla  Commissione  europea  di

presentare una proposta legislativa per l'esclusione  dall'ambito  di

applicazione della direttiva  2012/18/UE,  quando,  come  specificato

all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 105 del 2015:

      «... e' impossibile in pratica che una sostanza  pericolosa  di

cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1 provochi un

rilascio di materia o energia che possa dar  luogo  ad  un  incidente

rilevante, sia in condizioni normali  che  anormali,  ragionevolmente

prevedibili.»

    L'ammissibilita' o meno della proposta viene valutata sulla  base

dei seguenti criteri:

1. La sostanza pericolosa e' individuata in modo univoco

    La proposta viene ammessa alla valutazione istruttoria  solo  nel

caso  in  cui  la  sostanza  pericolosa  oggetto  della  proposta  di

esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE  e'

individuata in modo univoco (nome chimico, nome generico, numero CAS,

forma fisica  e  altre  informazioni  eventualmente  necessarie  allo

scopo).

2. La sostanza pericolosa rientra in una delle categorie di  pericolo

  di cui alla parte 1 dell'allegato 1 al decreto legislativo  n.  105

  del  2015  o  e'  una  delle  sostanze  elencate  nella   parte   2

  dell'allegato 1 allo stesso decreto.

    La proposta viene ammessa alla valutazione istruttoria  solo  nel

caso  in  cui  la  sostanza  pericolosa  oggetto  della  proposta  di

esclusione  rientra  nell'ambito  di  applicazione  della   direttiva

2012/18/UE.

3. Viene individuata esplicitamente la caratteristica della  sostanza

  pericolosa che rende impossibile l'incidente rilevante

    La proposta viene ammessa alla valutazione istruttoria  solo  nel

caso in cui l'impossibilita' di dar luogo a un incidente rilevante si

basi su una o piu' delle seguenti caratteristiche:

    a) la  forma  fisica  della  sostanza  pericolosa  in  condizioni

normali di lavorazione o  manipolazione  o  in  caso  di  perdita  di

contenimento non programmata;

    b)  le  proprieta'  intrinseche  della  sostanza  pericolosa,  in

particolare  quelle  relative  al  comportamento  dispersivo  in  uno

scenario di incidente rilevante,  quali  la  massa  molecolare  e  la

tensione di vapor saturo;

    c) la concentrazione massima  della  sostanza  o  delle  sostanze

pericolose nel caso di miscele.

    Il  proponente  dovra'  esplicitamente   indicare   quali   delle

precedenti caratteristiche motivano la presentazione della  proposta,

specificando se ha tenuto conto, ove appropriato, del contenimento  e

dell'imballaggio generico della sostanza pericolosa, solo nel caso in

cui  siano  disciplinati  da  specifiche   disposizioni   legislative

dell'Unione europea.

4. Sono fornite con completezza le informazioni  tecniche  necessarie

  per la valutazione istruttoria

    La proposta viene ammessa alla valutazione istruttoria  solo  nel

caso in cui sia corredata dalle informazioni tecniche necessarie  per

poter  valutare  le  proprieta'   della   sostanza   pericolosa   che

comprendono almeno:

    a) un elenco dettagliato delle proprieta' necessarie  a  valutare

la potenzialita' che presenta la  sostanza  pericolosa  di  provocare

danni fisici o danni per la salute umana o per l'ambiente;

    b) proprieta' fisiche e chimiche (ad esempio,  massa  molecolare,

tensione  di  vapor   saturo,   tossicita'   intrinseca,   punto   di

ebollizione, reattivita', viscosita', solubilita' e altre  proprieta'

pertinenti);

    c) proprieta' relative ai pericoli  per  la  salute  umana  e  ai

pericoli fisici (ad esempio reattivita', infiammabilita', tossicita',

oltre  a  fattori  aggiuntivi  quali  le  modalita'  di   aggressione

dell'organismo, il rapporto tra lesioni e letalita',  gli  effetti  a

lungo termine e altre proprieta' pertinenti);

    d) proprieta' relative ai pericoli per  l'ambiente  (ad  esempio,

ecotossicita',   persistenza,   bioaccumulazione,    potenziale    di

propagazione  a  lunga  distanza  nell'ambiente  e  altre  proprieta'

pertinenti);

    e) se disponibile,  la  classificazione  armonizzata,  a  livello

dell'Unione   europea,   della    sostanza    o    miscela,    ovvero

l'autoclassificazione notificata ai sensi  del  regolamento  (CE)  n.

1272/2008;

    f) informazioni sulle  specifiche  condizioni  operative  per  la

sostanza pericolosa  (ad  esempio,  temperatura,  pressione  e  altre

condizioni a seconda dei casi)  alle  quali  essa  e'  immagazzinata,

utilizzata o puo' essere presente nel caso di operazioni  anormali  o

incidentali prevedibili.

Parte 3 - Criteri per  la  valutazione  istruttoria  da  parte  degli

  organi tecnici nazionali

    La valutazione istruttoria della proposta e'  svolta  sulla  base

dei seguenti criteri ed elementi tecnici:

    1. dimostrazione  da  parte  del  proponente  della  completezza,

dell'attendibilita' e del livello di aggiornamento dei  dati  forniti

sulle proprieta' chimiche e fisiche della sostanza;

    2. dimostrazione da parte del proponente che la sostanza  non  e'

tra quelle che hanno chiaramente  la  possibilita'  di  provocare  un

incidente rilevante, sulla base dell'esperienza storica di  incidenti

e  quasi-incidenti,  della  ricognizione  di  rapporti  di  sicurezza

presentati nei Paesi dell'Unione europea o di studi reperibili  nella

letteratura scientifica  o  dalla  comparazione  con  sostanze  dalle

caratteristiche similari;

    3. considerazione  nelle  valutazioni  effettuate  da  parte  del

proponente degli scenari incidentali piu' conservativi e di  tutti  i

pertinenti  fenomeni  pericolosi  a  essi  associati  (irraggiamento,

sovrappressione, dispersione tossica ed  ecotossica),  tenendo  conto

delle proprieta' di cui  al  punto  4  della  Parte  2,  nonche'  dei

differenti tipi di contenimento  e  di  imballaggio  in  uso  per  la

sostanza nell'Unione europea;

    4. effettuazione da  parte  del  proponente,  per  ogni  scenario

incidentale e pertinente fenomeno pericoloso ad esso associato, della

stima delle distanze di effetti per la salute umana dei lavoratori  e

della popolazione, specificando i modelli di simulazione  utilizzati,

il loro ambito di applicazione e le eventuali limitazioni  d'impiego,

i dati richiesti in ingresso, le  incertezze  a  essi  associate,  le

soglie di effetti utilizzate, il loro significato  e  la  motivazione

della loro scelta;

    5.  effettuazione   da   parte   del   proponente   della   stima

dell'estensione  del  danno  e  della  sua  durata  per  i  recettori

ambientali che possono essere  credibilmente  coinvolti  in  caso  di

rilascio, specificando i modelli di simulazione utilizzati,  il  loro

ambito di applicazione e le eventuali limitazioni d'impiego,  i  dati

richiesti in ingresso, le incertezze a essi associate, le  soglie  di

effetti utilizzate, il loro significato e la motivazione  della  loro

scelta;

    6. dimostrazione  da  parte  del  proponente,  sulla  base  degli

elementi forniti e delle stime effettuate, che la sostanza pericolosa

non puo' in pratica dar  luogo,  in  condizioni  normali  o  anormali

ragionevolmente  prevedibili,  a  un  incidente  rilevante,  definito

secondo i criteri stabiliti nella direttiva 2012/18/UE  e  quelli  in

uso nei Paesi dell'Unione europea.

Appendice 1 - Formato e contenuti tecnici minimi  della  proposta  di

  esclusione della particolare  sostanza  pericolosa  dall'ambito  di

  applicazione della Direttiva 2012/18/UE

    La proposta di esclusione di una sostanza pericolosa  dall'ambito

di applicazione della direttiva 2012/18/UE  deve  essere  predisposta

riportando, almeno, le seguenti sezioni:

Sezione 1 - Identificazione della sostanza pericolosa

    Il  proponente  indica  in  modo  univoco  (nome  chimico,   nome

generico, numero CAS, forma fisica e altre informazioni eventualmente

necessarie allo scopo) la sostanza pericolosa oggetto della  proposta

di esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE.

Sezione 2 - Individuazione della sostanza relativamente  all'allegato

  1 della direttiva 2012/18/UE

    Il proponente indica le categorie di pericolo di cui all'allegato

1, parte 1, della direttiva 2012/18/UE o  la  voce  dell'allegato  1,

parte 2, della stessa  direttiva  che  fanno  rientrare  la  sostanza

pericolosa  oggetto  della  proposta  di  esclusione  nell'ambito  di

applicazione della direttiva 2012/18/UE.

Sezione 3 - Motivazione della proposta

    Il  proponente  dichiara  la  motivazione   della   proposta   di

esclusione della  sostanza  pericolosa  dall'ambito  di  applicazione

della direttiva 2012/18/UE, individuando una o  piu'  caratteristiche

tra quelle elencate al punto 3 della Parte 2 che rende impossibile il

verificarsi di un incidente rilevante per la sostanza in questione.

Sezione 4 - Proprieta' della sostanza pericolosa

    Il proponente fornisce le informazioni necessarie per  dimostrare

le proprieta' della sostanza sotto il profilo  dei  pericoli  per  la

salute, dei pericoli fisici e dei pericoli per l'ambiente, riportando

dettagliatamente in questa sezione i contenuti  minimi  richiesti  al

punto 4 della Parte 2.

Sezione 5 - Rapporto di verifica che la  sostanza  non  determina  un

  incidente  rilevante  sulla  base  dei  criteri   della   direttiva

  2012/18/UE e di quelli in uso nei Paesi dell'Unione europea

    Il proponente, ai fini della  valutazione  istruttoria  da  parte

degli organi tecnici nazionali, presenta  la  documentazione  tecnica

comprovante l'effettuazione delle  seguenti  fasi  valutative  (dalla

lettera A alla lettera E), ciascuna delle quali si articola in uno  o

piu' stadi, e ne raccoglie gli esiti e gli eventuali  approfondimenti

tecnici all'interno di un Rapporto cosi' costituito:

A - Screening iniziali

    A.1 - Raccolta e presentazione delle  proprieta'  di  base  della

sostanza: nome chimico e generico, numero  CAS,  forma  fisica  negli

impieghi nei Paesi dell'Unione europea;

    A.2  -  Verifica   dell'appartenenza   della   sostanza   a   una

classificazione armonizzata o a una autoclassificazione notificata ai

sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

    A.3 - Identificazione delle categorie di pericolo della  sostanza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Screening n. 1: l'istruttoria prosegue solo se  la  sostanza  rientra

  nel regolamento (CE) n. 1272/2008

    A.4 - Identificazione della parte, della categoria e  della  voce

dell'allegato 1 in cui la sostanza rientra;

Screening n. 2: l'istruttoria prosegue solo se  la  sostanza  rientra

  nell'allegato 1 della direttiva 2012/18/UE.

    A.5 - In caso di miscele,  indicazione  della  concentrazione  di

ogni componente, considerando le eventuali differenti  concentrazioni

riscontrabili  sulla  base  degli  impieghi  nei  Paesi   dell'Unione

europea;

    A.6 - Raccolta e presentazione delle proprieta' intrinseche della

sostanza: massa molecolare, densita', viscosita', tensione di vapore,

tossicita' intrinseca, punto di ebollizione, reattivita', solubilita'

e altre  proprieta'  pertinenti  (anche  tra  quelle  riportate  alla

tabella di cui al punto A.10);

    A.7 - Descrizione delle condizioni  operative  di  temperatura  e

pressione, volume e  altre  condizioni  e  tipologie  di  stoccaggio,

trasferimento e  processo  riscontrabili  negli  impieghi  nei  Paesi

dell'Unione europea;

    A.8 - Specificazione delle eventuali incompatibilita'  con  altre

sostanze;

    A.9  -  Presentazione   delle   risultanze   della   ricognizione

effettuata dal proponente riguardo l'esperienza storica di  incidenti

e quasi-incidenti coinvolgenti la sostanza in questione, i  contenuti

dei rapporti di sicurezza  e  di  studi  reperiti  nella  letteratura

scientifica effettuati secondo i criteri in uso nei Paesi dell'Unione

europea;

Screening n. 3: l'istruttoria prosegue solo se  la  ricognizione  non

  evidenzia   incidenti   rilevanti   accaduti   o    ragionevolmente

  prevedibili coinvolgenti la sostanza in esame.

    A.10 - Indicazione per ogni pertinente  fenomeno  pericoloso  del

valore dei seguenti parametri rilevanti;


 Fenomeno pericoloso              Parametri rilevanti della sostanza







 Irraggiamento                    Punto di infiammabilita'           

                                  LFL (Lower Flammability Limit -   

                                  Limite inferiore di               

                                  infiammabilita')                   

                                  UFL (Upper Flammability Limit -   

                                  Limite superiore di               

                                  infiammabilita')                   

                                  Temperatura di auto-ignizione     

                                  o di autoaccensione               

                                  Viscosita'                         







 Sovrappressione                  Tensione di vapore                

                                  LEL (Lower explosion pressure -   

                                  Limite inferiore di esplosivita')  

                                  UEL (Upper Explosion Limit -      

                                  Limite superiore di esplosivita')  

                                  Kst (Maximum rate of explosion    

                                  pressure rise for dust clouds -   

                                  Tasso massimo di sviluppo di      

                                  pressione di esplosione           

                                  per polveri)                      

                                  Kg (Maximum rate of explosion     

                                  pressure rise for gas -           

                                  Tasso massimo di sviluppo di      

                                  pressione di esplosione per gas)  

                                  Pmax (Pressione massima           

                                  di esplosione)                    

                                  LOC (Limiting Oxygen              

                                  Concentration - Concentrazione    

                                  limite di ossigeno)               

                                  MIE (Minimum Ignition Energy -    

                                  Energia minima di ignizione)      

                                  Tasso di umidita'                  

                                  Dimensione delle particelle       

                                  Cinetiche di reazione (energia di 

                                  attivazione e fattore             

                                  pre-esponenziale)                 

                                  ΔTad (Variazione adiabatica       

                                  di temperatura)                   

                                  ΔHr (Entalpia di reazione)        

                                  MTSR (Maximum Temperature of      

                                  Reaction Syntesis - Temperatura   

                                  massima della reazione)           

                                  TMRad (Time to Maximum Rate in    

                                  adiabatic condition - Tempo di    

                                  raggiungimento della massima      

                                  velocita' di autoriscaldamento in  

                                  condizioni adiabatiche)            

                                  Pressione di rottura del serbatoio

                                  Temperatura di ebollizione        







 Dispersione tossica              LD50 (Median Lethal Dose -        

                                  Dose letale media)                

                                  LC50 (Median Lethal               

                                  Concentration - Concentrazione    

                                  letale media)                     

                                  ERPG (Emergency Response Planning 

                                  Guidelines - Indice di riferimento

                                  per la pianificazione della       

                                  risposta di emergenza)             

                                  IDLH (Immediately Dangerous to    

                                  Life and Health - Indice di       

                                  pericolosita' immediata per la vita

                                  e la salute)                      

                                  AEGL (Acute Exposure Guidelines   

                                  Levels - Livelli di riferimento   

                                  per l'esposizione acuta)          







 Dispersione eco-tossica          EC50 (Median Effective            

                                  Concentration - Concentrazione    

                                  media di effetto) o LC50           

                                  (Median Lethal Concentration -    

                                  Concentrazione letale media)      

                                  NOEC (No Observed Effect          

                                  Concentration - Concentrazione di 

                                  non effetto) BCF (BioConcentration

                                  Factor - Fattore di               

                                  bioconcentrazione)                

                                  Solubilita'                        

                                  Tensione di Vapore                

                                  Coefficiente di ripartizione      

                                  n-ottanolo/ acqua (LogKow )        

                                  Coefficiente di ripartizione nel  

                                  carbonio organico (LogKoc )        







    A.11  -  Presentazione  dei  risultati   dell'applicazione   alla

sostanza di  uno  o  piu'  metodi  indicizzati  impiegati  nei  Paesi

dell'Unione  europea  per  la  valutazione  speditiva  dei   pericoli

tossici, fisici e  ambientali  ad  essa  associati  e  confronto  dei

risultati ottenuti con  quelli  derivanti  dall'applicazione  ad  una

sostanza, di interesse per  la  direttiva  2012/18/UE,  similare  per

proprieta' chimico-fisiche e categoria di pericolo.

Screening n. 4: l'istruttoria prosegue solo se il valore  di  ciascun

  indice  individuato  per  la  sostanza  pericolosa   proposta   per

  l'esclusione e' inferiore a quello relativo alla sostanza similare.

B - Definizione degli scenari incidentali di riferimento

    B.1  -  Individuazione  documentata  di  uno   o   piu'   scenari

incidentali di riferimento caratterizzati  dalla  totale  perdita  di

contenimento  per  la  sostanza   nelle   fasi   di   carico/scarico,

stoccaggio, trasferimento e processo, prendendo in considerazione  le

differenti tipologie di contenimento e imballaggio in uso  nei  Paesi

dell'Unione europea;

    B.2 - Individuazione documentata di eventuali scenari incidentali

meritevoli di ulteriori  approfondimenti,  ma  per  i  quali  non  e'

possibile realizzare un'efficace  modellizzazione  (ad  es.  a  causa

delle proprieta' fisico-chimiche della sostanza o di altre specifiche

caratteristiche);

    B.3 - Individuazione documentata dei parametri piu'  conservativi

da  utilizzare  per  la  stima  del  termine  di  sorgente   (massima

quantita', pressione  di  rilascio,  portata  di  rilascio)  e  della

dispersione nell'ambiente (condizioni meteo, rugosita'  del  terreno,

presenza di ostacoli) con riferimento alle  condizioni  riscontrabili

nei Paesi dell'Unione europea.

C - Stima degli effetti per la salute umana

    C.1 - Verificare se sulla base delle sole proprieta'  chimiche  e

fisiche della sostanza pericolosa e' dimostrato  che  essa  non  puo'

provocare un incidente rilevante;

    C.2 - Presentazione, a meno dei casi in  cui  non  sia  possibile

realizzare  un'efficace  modellizzazione  (vedi   punto   B.2),   del

pertinente modello di  simulazione  utilizzato  per  la  stima  delle

distanze di  danno,  per  ogni  fenomeno  pericoloso  associato  agli

scenari  di  riferimento,  motivatamente   selezionato   tra   quelli

impiegati nei Paesi dell'Unione europea;

    C.3 - Presentazione dei valori di soglia utilizzati per la  stima

delle distanze di danno, selezionati  tra  quelli  piu'  conservativi

impiegati nei Paesi dell'Unione europea;

    C.4 - Stima delle distanze di danno;

    C.5 - Effettuazione e documentazione della stima delle incertezze

dei risultati ottenuti e dell'analisi  di  sensibilita'  del  modello

utilizzato,  basata  sulla  variazione  dei  valori   dei   parametri

richiesti in ingresso dal modello.

D - Stima degli effetti sull'ambiente

    D.1 - Verificare se sulla base delle sole proprieta'  chimiche  e

fisiche della sostanza pericolosa e' dimostrato  che  essa  non  puo'

provocare un incidente rilevante;

    D.2 - Presentazione, a meno dei casi in  cui  non  sia  possibile

realizzare  un'efficace  modellizzazione  (vedi   punto   B.2),   del

pertinente  modello  di   simulazione   utilizzato   per   la   stima

dell'estensione  e  durata  dei  danni  associati  agli  scenari   di

riferimento, motivatamente selezionato tra quelli impiegati nei Paesi

dell'Unione europea;

    D.3  -  Individuazione  dei  parametri   piu'   conservativi   da

utilizzare per la stima del termine di sorgente (portata  massima  di

deflusso nel recettore ambientale) e della dispersione  nell'ambiente

(portate o altre pertinenti caratteristiche dei corpi idrici e  altri

recettori  considerati,  ecc.)  con   riferimenti   alle   condizioni

riscontrabili nei Paesi dell'Unione europea;

    D.4 - Presentazione dei valori di soglia utilizzati,  selezionati

tra quelli piu' conservativi impiegati nei Paesi dell'Unione europea;

    D.5 - Stima dell'estensione  e  della  durata  del  danno  per  i

recettori ambientali considerati;

    D.6 - Effettuazione e documentazione della stima delle incertezze

dei risultati ottenuti e dell'analisi  di  sensibilita'  del  modello

utilizzato,  basata  sulla  variazione  dei  valori   dei   parametri

richiesti in ingresso dal modello.

E - Interpretazione dei risultati

    Dimostrazione che gli effetti per la salute  umana  (distanze  di

danno) e per l'ambiente (estensione  e  durata  del  danno),  stimati

nelle  fasi  precedenti,  non  determinano  un  incidente   rilevante

definito sulla base dei  criteri  della  direttiva  2012/18/UE  e  di

quelli in uso nei Paesi dell'Unione europea.

Allegati

D.M. n. 148/2016

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