Infortuni gestiti dall’Inail per i giornalisti

Circolare Inail n. 19 del 5 luglio 2024

(Infortuni gestiti dall'Inail per i giornalisti)

Dal 1° luglio 2022 la funzione previdenziale svolta dall’Inpgi per i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica è stata trasferita all’Inps. Con il subentro è stata inclusa nella titolarità dei rapporti attivi e passivi, inclusi quelli relativi al Fondo assicurazione infortuni, tra cui la gestione degli eventi infortunistici verificatisi fino 30 giugno 2022.

Infortuni gestiti dall'Inail per i giornalistiL’Inps e l’Inail hanno sottoscritto un accordo per la trattazione delle pratiche relative agli infortuni verificatisi fino al 30 giugno 2022 e non ancora definite dall’Inpgi alla data del subentro dell’Inps nella titolarità del Fondo assicurazioni infortuni lavoratori dipendenti.

Per gli infortuni occorsi successivamente al 30 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2023, invece, la gestione dell’assicurazione rimane attribuita all’Inail, come da istruzioni impartite con la circolare n. 44 del 5 dicembre 2022.

Con la circolare n. 19 del 5 luglio 2024 l'Inail ha illustrato le principali novità della convenzione sottoscritta e le modalità di gestione degli infortuni. Il testo integrale della circolare è riportato qui di seguito, in coda trovi invece gli allegati.

 

Circolare Inail n. 19 del 5 luglio 2024

Convenzione tra Inps e Inail per la gestione dell’assicurazione contro gli infortuni dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente in relazione agli eventi verificatisi alla data del 30 giugno 2022, di competenza dell’Inps, succeduto all’Inpgi ai sensi dell’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

 

Quadro normativo

  • Legge 30 dicembre 2021, n. 234: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Articolo 1, commi 103 e 109.
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” Articolo 15, comma 1.
  • Regolamento Inpgi 24 giugno 1980 recante disposizioni per l’attuazione dell’assicurazione infortuni di cui al contratto nazionale di lavoro giornalistico e relativa tabella delle percentuali di invalidità permanente.
  • Circolare Inail 5 dicembre 2022, n. 44: “Assicurazione infortuni di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. Gestione del periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.”
  • Delibera del Consiglio di Amministrazione Inail 8 maggio 2024, n. 10: “Convenzione tra Inps e Inail per la gestione dell’assicurazione contro gli infortuni dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente in relazione a eventi verificatisi alla data del 30 giugno 2022 di competenza dell’Inps, succeduto ai sensi dell’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, all’Inpgi.”

Premessa

L’articolo 1, comma 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Allegato 1), ha disposto il trasferimento all’Inps dal 1° luglio 2022 della funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (Inpgi) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti del settore, cioè per i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

La successione ha riguardato anche il subentro, dalla suddetta data, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi, inclusi quelli relativi al “Fondo Assicurazione Infortuni”, tra cui la gestione degli eventi infortunistici (1) verificatisi fino alla data del 30 giugno 2022.

Per gli infortuni occorsi successivamente al 30 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2023, invece, il comma 109 dello stesso articolo 1 della citata legge ha attribuito la gestione dell’assicurazione all’Inail, disponendo l’applicazione della normativa regolamentare dell’Inpgi in vigore al 30 giugno 2022 (2).

Tenuto conto delle specifiche competenze in materia infortunistica dell’Inail, l’Inps ha chiesto di poter sottoscrivere un accordo ex articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la trattazione delle pratiche relative agli infortuni verificatisi fino alla data del 30 giugno 2022 e non ancora definite dall’Inpgi alla data del subentro dell’Inps nella titolarità del Fondo assicurazioni infortuni lavoratori dipendenti (3)

Convenzione Inps – Inail

A seguito delle delibere adottate dagli Organi dei due Istituti (4)  , è stata sottoscritta la Convenzione tra Inps e Inail (5) per la gestione da parte dell’Inail degli infortuni sopra menzionati.

Più precisamente, ferma restando la titolarità dell’Inps dei rapporti attivi e passivi relativi agli infortuni verificatisi fino al 30 giugno 2022, l’Inail provvede alle seguenti attività (6):

  • gestione delle attività amministrative di istruttoria delle denunce di infortunio, professionale ed extraprofessionale;
  • valutazione medico-legale per l’accertamento del grado di inabilità permanente assoluta o inabilità permanente parziale o morte;
  • quantificazione delle indennità da corrispondere ai giornalisti infortunati, a carico del Fondo Assicurazione Infortuni.

Come già precisato, l’attività riguarda esclusivamente gli infortuni verificatisi fino al 30 giugno 2022 e non ancora definiti dall’Inpgi e dall’Inps.

Per la definizione di tali infortuni è prevista l’applicazione della normativa regolamentare vigente alla data del 30 giugno 2022.

Gestione degli infortuni verificatisi fino alla data del 30 giugno 2022

Al fine di assicurare l’omogeneità nella trattazione degli eventi in questione, la gestione delle attività demandate all’Inail è accentrata presso la Direzione centrale rapporto assicurativo che si avvale, per le attività medico-legali, della Sovrintendenza sanitaria centrale (7).

In particolare, la suddetta Direzione centrale provvede all’istruttoria amministrativa delle richieste di prestazioni trasmesse dalla Direzione generale Inps in fase di avvio della Convenzione (8).

Le richieste pervenute all’Inps successivamente saranno invece inviate all’Inail, con cadenza mensile, dalla Filiale metropolitana Inps Roma Flaminio9. Al predetto Istituto, infatti, continueranno a essere inviate, per competenza istituzionale, le richieste di riconoscimento di infortunio da parte degli interessati per tutti gli eventi infortunistici verificatisi fino alla data del 30 giugno 2022.

Come sopra accennato, sulla base di quanto espressamente previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 , l’assicurazione in questione continua a essere gestita in base alla normativa regolamentare vigente alla data del 30 giugno 2022, e precisamente dal Regolamento Inpgi del 24 giugno 1980 (nel seguito, Regolamento Inpgi) e dalla tabella delle invalidità a esso allegata (Allegato 3), nonché, con riferimento agli eventi tutelati e all’ammontare degli indennizzi, dagli articoli 38 e 41 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico sottoscritto il 24 giugno 2014 (Allegato 4) (10).

Il citato Regolamento prevede il riconoscimento e l’erogazione di un indennizzo in caso di infortunio occorso per causa violenta da cui derivi la morte o l’inabilità permanente assoluta o parziale, valutata sulla base delle norme e della tabella allegata al Regolamento stesso. Sono compresi nell’assicurazione anche l’infarto del miocardio e l’ictus cerebrale (11).

Per l’eventuale indennizzo spettante in caso di invalidità permanente è necessario che, a guarigione avvenuta, il giornalista abbia trasmesso un certificato medico-legale attestante il presumibile grado di invalidità permanente residuato dall’infortunio, valutato sulla base della tabella allegata al Regolamento Inpgi.

Solo in presenza della documentazione occorrente, incluso il suddetto certificato medico- legale, il giornalista interessato sarà convocato a visita per l’accertamento, da parte della Sovrintendenza sanitaria centrale, del grado di inabilità permanente.

Per gli infortuni mortali e per gli eventi mortali conseguenti a infarto del miocardio e ictus cerebrale, la stessa Sovrintendenza effettuerà la valutazione medico-legale finalizzata all’eventuale indennizzo ai familiari superstiti sulla base della documentazione acquisita agli atti.

La Direzione centrale rapporto assicurativo, anche su segnalazione della Sovrintendenza sanitaria centrale, potrà richiedere agli interessati (giornalisti o, in caso di morte, familiari) l’inoltro della documentazione sanitaria e/o della certificazione medico-legale occorrente per gli accertamenti finalizzati all’eventuale riconoscimento dell’evento lesivo.

A conclusione degli accertamenti, nel caso di postumi permanenti di grado accertato superiore al 5%, valutato sulla base della tabella allegata al Regolamento Inpgi, o di morte riconducibile all’evento, la Direzione centrale rapporto assicurativo procede alla quantificazione dell’indennizzo spettante, nonché delle spese di viaggio da rimborsare al giornalista secondo quanto previsto dal Regolamento Inpgi (12).

Gli esiti dell’istruttoria sono comunicati dalla suddetta Direzione centrale Inail alla Filiale metropolitana di Roma Flaminio dell’Inps. In particolare, con cadenza mensile sono trasmessi un elenco nominativo, con indicato anche l’eventuale ammontare dell’importo dovuto, nonché la documentazione amministrativa, comprensiva dei dati necessari per effettuare il pagamento degli indennizzi, e la documentazione sanitaria acquisita a supporto delle richieste esaminate.

Secondo quanto previsto dalla Convenzione Inps – Inail, entro il termine di 30 giorni dalla suddetta trasmissione da parte dell’Inail la menzionata Filiale dell’Inps adotta e comunica agli interessati e all’Inail i provvedimenti di definizione dei casi denunciati ed effettua i pagamenti spettanti ai beneficiari.

La Direzione centrale rapporto assicurativo provvede alla segnalazione dei casi per i quali – sulla base della documentazione ricevuta o acquisita in sede istruttoria – ritiene la sussistenza dei presupposti per l’eventuale attivazione delle azioni di surroga.

La suddetta Direzione centrale provvede, altresì, all’istruttoria delle revisioni del grado di inabilità permanente riconosciuto in ordine alle richieste pervenute (13).

Spetta, infine, all’Inail istruire gli eventuali ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti di accoglimento parziale o di rigetto delle istanze e partecipare, con un proprio medico, al collegio medico-legale previsto per la definizione dei ricorsi stessi dal menzionato Regolamento Inpgi (14).

Gli allegati alla circolare li trovi qui.

___________________________________

(1) In base al Regolamento per l’attuazione dell’assicurazione infortuni di cui al contratto nazionale di lavoro giornalistico del 1980, l’assicurazione comprende i casi di infortunio sul lavoro o extraprofessionali accaduti per causa violenta dai quali derivi la morte o l’inabilità permanente assoluta del giornalista ovvero una sua inabilità permanente parziale nei limiti stabiliti all’articolo 2, compresi l’infarto del miocardio e l’ictus cerebrale non conseguente a infortunio.

(2) A partire dal 1° gennaio 2024 è prevista la tutela degli infortuni e delle malattie professionali, gestita dall’Inail nella forma ordinaria prevista dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modiche e integrazioni, al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e alle altre disposizioni sopravvenute.

(3) La richiesta ha fatto seguito alla nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative del 22 settembre 2022, protocollo n. 8625, nella quale si evidenziava la possibilità degli Istituti coinvolti nel processo riorganizzativo delle competenze per il settore (Inps, Inail e Inpgi) di sottoscrivere apposite convenzioni per una migliore gestione del passaggio al nuovo assetto ordinamentale previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.

(4) Con determina del Commissario straordinario Inps del 23 febbraio 2024, n. 20 e con delibera del Consiglio di Amministrazione Inail dell’8 maggio 2024, n. 10 è stato approvato lo schema di Convenzione tra i due Enti per la gestione dell’assicurazione contro gli infortuni dei giornalisti titolari di rapporto di lavoro dipendente in relazione a eventi verificatisi alla data del 30 giugno 2022 di competenza dell’Inps, succeduto all’Inpgi ai sensi dell’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per il testo della Convenzione, firmata il 5 e 7 giugno, cfr allegato 2.

(5) La Convenzione è stata sottoscritta dal Presidente dell’Inps in data 5 giugno 2024 e dal Presidente dell’Inail in data 7 giugno 2024.

(6) Cfr articolo 1 della citata Convenzione Inps – Inail.

(7) Tale modalità di gestione è quella già adottata per gli infortuni verificatisi nel periodo transitorio 1° luglio 2022 - 31 dicembre 2023.

(8) Si tratta delle richieste pervenute all’Inps fino alla data della trasmissione all’Inail, prevista entro il 15° giorno dalla sottoscrizione della Convenzione.

(9) Cfr articolo 2 della citata Convenzione Inps – Inail.

(10) Articoli 38 e 41 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico 1° aprile 2013 – 31 marzo 2016 stipulato il 24 giugno 2014 tra la Federazione italiana editori giornali (Fieg) e la Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi). Per un quadro esaustivo, cfr circolare Inail del 5 dicembre 2022, n. 44.

(11) Cfr articolo 2 del Regolamento Inpgi e articolo 38 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico.

(12) Per l’ammontare degli indennizzi si fa rinvio all’articolo 38 Contratto nazionale di lavoro giornalistico.

(13) Cfr articolo 9 del Regolamento Inpgi.

(14) Cfr articolo 11 del Regolamento Inpgi.

 

(Infortuni gestiti dall'Inail per i giornalisti)

 

 

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