Infortuni sul lavoro: aggiornato il fondo di sostegno per le famiglie delle vittime

Individuate quattro tipologie corrispondenti ad altrettanti importi per nucleo famigliare
Aggiornato all'esercizio finanziario 2015 il fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. In particolare, il  decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 9 luglio 2015 individua quattro tipologie corrispondenti ad altrettanti importi per nucleo famigliare. 


Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 9 luglio 2015 

Determinazione, per l'esercizio finanziario 2015, degli  importi  dei

benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi

infortuni sul lavoro. 

in Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2015, n. 221

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 

                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

  Visto l'articolo 1, comma 1187, della legge 27  dicembre  2006,  n.

296, che, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno  ai

familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro,  anche  per  i

casi in cui le  vittime  medesime  risultino  prive  della  copertura

assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,  ha

istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi

infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo; 

  Visto che il medesimo articolo 1, comma 1187, ha previsto  che  con

decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche

sociali siano definite le tipologie dei benefici concessi  nonche'  i

requisiti e le modalita' di accesso agli stessi; 

  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

2 luglio 2007 con il quale sono state individuate  le  tipologie  dei

benefici concessi e i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi

ai sensi dell'art. 1, comma 1187, della legge 27  dicembre  2006,  n.

296; 

  Visto l'articolo 9, comma 4, lettera d), del D.Lgs. 9 aprile  2008,

n. 81, il quale dispone  che  l'INAIL  "eroga,  previo  trasferimento

delle necessarie risorse da parte  del  Ministero  del  lavoro  della

salute e delle politiche sociali, le prestazioni  del  Fondo  di  cui

all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n.  296"  e

che "le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio  dello

Stato a seguito di economie di gestione  realizzatesi  nell'esercizio

finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo  dello  stato  di

previsione del Ministero del lavoro, della salute e  delle  politiche

sociali."; 

  Visto l'articolo 9, comma 7, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile  2008,

n. 81, il quale dispone che  l'IPSEMA  "eroga,  previo  trasferimento

delle necessarie risorse da parte  del  Ministero  del  lavoro  della

salute e delle politiche sociali, le prestazioni  del  Fondo  di  cui

all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con

riferimento agli infortuni del settore marittimo"  e  che  "le  somme

eventualmente  riversate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  a

seguito  di  economie   di   gestione   realizzatesi   nell'esercizio

finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo  dello  stato  di

previsione del Ministero del lavoro, della salute e  delle  politiche

sociali; 

  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle

politiche sociali 19 novembre 2008 (registrato alla Corte dei  conti,

Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla

persona e dei beni culturali il  3  dicembre  2008,  registro  n.  6,

foglio 147) con il quale si e' provveduto  alla  ridefinizione  delle

tipologie dei benefici  concessi,  i  requisiti  e  le  modalita'  di

accesso agli stessi; 

  Vista la circolare n. 5 del 26 marzo 2009 contenente le indicazioni

operative in merito ai requisiti e alle  modalita'  di  accesso  alla

prestazione prevista all'articolo  1,  comma  1187,  della  legge  27

dicembre 2006, n. 296; 

  Visto l'articolo 1, comma 131, della legge  27  dicembre  2013,  n.

147, che individua i beneficiari delle prestazioni del Fondo; 

  Visto lo stanziamento di bilancio per l'esercizio finanziario  2015

disponibile sul  corrispondente  capitolo  di  bilancio  a  tal  fine

destinato, pari a € 5.331.963,00; 

  Vista la nota 60104.08/05/2015.0002290  con  la  quale  l'INAIL  ha

trasmesso la stima della spesa, per l'esercizio finanziario 2015, per

l'erogazione della prestazione di cui all'articolo 1,  comma  1,  del

decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche

sociali 19 novembre 2008 sopracitato; 

  Tenuto conto che occorre provvedere - cosi' come previsto al  comma

2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e

delle  politiche  sociali  19  novembre  2008  sopracitato   -   alla

determinazione, per il corrente esercizio  finanziario,  dell'importo

delle prestazioni del Fondo in relazione alla risorse  disponibili  e

alla numerosita' degli aventi diritto per ciascun evento 

 

                              Decreta: 

 

 

                           Articolo Unico 

 

  1. Ferme restando le procedure,  i  requisiti  e  le  modalita'  di

accesso ai benefici del Fondo  di  sostegno  per  le  famiglie  delle

vittime di gravi infortuni sul lavoro individuati con il decreto  del

Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  19

novembre 2008 indicato in premessa, per gli eventi  verificatesi  tra

il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015, l'importo della prestazione

di cui all'articolo 1, comma 1 del medesimo decreto 19 novembre  2008

e' determinato secondo le seguenti quattro tipologie: 

    

 

  =================================================================

  |                   |                     | Importo per nucleo  |

  |     Tipologia     |    N. superstiti    |  superstiti (euro)  |

  +===================+=====================+=====================+

  |         A         |          1          |      3.500,00       |

  +-------------------+---------------------+---------------------+

  |         B         |          2          |      7.000,00       |

  +-------------------+---------------------+---------------------+

  |         C         |          3          |      10.500,00      |

  +-------------------+---------------------+---------------------+

  |         D         |      Piu' di 3      |      17.300,00      |

  +-------------------+---------------------+---------------------+

Allegati

D.M: 9 luglio 2015

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