Infortuni sul lavoro: le sanzioni per omessa o tardata denuncia sono l'oggetto della circolare di chiarimenti di Inail 9 settembre 2021, n. 24, pubblicata sul sito dell'Istituto e riportata di seguito.
Il documento passa in rassegna:
- l'obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni ai sensi dell’articolo 53, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
- il procedimento sanzionatorio;
- la comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro;
- le indicazioni operative alle strutture territoriali per l’applicazione delle sanzioni amministrative.
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Di seguito il testo della circolare Inail 9 settembre 2021, n. 24.
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Circolare Inail 9 settembre 2021, n. 24
Oggetto: sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Ambito di applicazione. Chiarimenti.
Quadro normativo
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articoli 53 e 54.
Legge 24 novembre 1981, n. 689: “Modifiche al sistema penale”.
Legge 28 dicembre 1993, n. 561: “Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi”. Articoli 1, comma 1, lettera d) e 2, comma 1, lettera b).
Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”. Articolo 25 “Denuncia degli infortuni sul lavoro”.
Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124: “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”. Articolo 13, commi 2, 3 e 6.
Legge 27 dicembre 2006, n.296: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”. Articolo 1, comma 1177.
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Articoli 18, comma 1, lettera r), 55, commi 5, lettere g) e h) e 6, 306, comma 4-bis.
Decreto direttoriale del Capo dell'Ispettorato nazionale del lavoro 6 giugno 2018, n. 12: “Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza”.
Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. Articolo 1, comma 445.
Circolare Inail 2 aprile 1998, n. 22: “Articolo 53 del Testo unico: sanzione amministrativa di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge 561/1963. Chiarimenti interpretativi e applicativi”.
Circolare Inail 27 giugno 2013, n. 34: “Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese - programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.p.c.m. 22 luglio 2011. Servizi per i quali è prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 1° luglio 2013. Denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale. Altri servizi indicati nel programma di informatizzazione”.
Circolare Inail 21 marzo 2016, n. 10: “Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d). e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965”.
Circolare Inail 12 ottobre 2017, n. 42: “Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi ai sensi dell’art. 18 commi 1, lettera r), e 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e decreti applicativi. Prime istruzioni operative”.
Circolare Inail 24 settembre 2018, n. 37: “Denuncia/comunicazione di infortunio telematica per il settore agricoltura”.
Circolare Inail 13 dicembre 2019, n. 33: “Evoluzione del servizio telematico “Cruscotto infortuni”. Accesso ai dati delle Comunicazioni di infortunio”.
Premessa
A seguito di alcune incertezze manifestate dalle Strutture territoriali, si forniscono chiarimenti in merito al regime sanzionatorio per la violazione dell’obbligo di denuncia degli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il cui accertamento è di competenza dell’Inail.
La presente circolare è stata sottoposta al parere preliminare dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in data 20 agosto 2021[1]Protocollo m_lps.29.Registroufficiale.U.0007537.20-08-2021., acquisito anche l’avviso degli uffici competenti, ha comunicato di condividerne il contenuto e di non avere ulteriori osservazioni da formulare.
A. Obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
L’obbligo di denunciare gli infortuni sul lavoro ai fini dell’assicurazione obbligatoria è stabilito dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 [2]Si riporta il testo dell’articolo 53 riformulato a seguito delle modifiche operate dall’articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151:
Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio.
Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.
La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico trasmesso all’Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni, debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.
La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all'art. 13 dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie.
Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto assicuratore e all'autorità portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico deve essere trasmesso, per via telematica nel rispetto delle relative disposizioni, all’Istituto assicuratore dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo o dalla struttura sanitaria competente al rilascio sia nel territorio nazionale sia all'estero.
Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore.
Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.
La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'Istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
[I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire seimila a lire dodicimila].
(Comma in vigore fino al 14 gennaio 1994)., nell’ambito del titolo I relativo all’assicurazione nell’Industria.
In base al comma 1 del predetto articolo 53, il datore di lavoro deve presentare all’Inail la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.
Le stesse disposizioni si applicano anche ai soggetti assicuranti della gestione Agricoltura[3]Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 211, comma 2 riguardante le malattie professionali (Per tali malattie professionali, in quanto non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano le norme concernenti gli infortuni sul lavoro in agricoltura) e articolo 212, comma 1, riguardante gli infortuni secondo cui Ove non sia diversamente disposto nel presente titolo, si applicano alle indennità per inabilità temporanea e a quelle in rendita, nonché ai relativi procedimenti di liquidazione in materia di infortuni sul lavoro in agricoltura, le disposizioni del titolo I per gli infortuni sul lavoro nell'industria. regolamentata al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la quale i contributi assicurativi sono riscossi in forma unificata dall’Inps con riguardo alle persone tutelate indicate all’articolo 205 del medesimo decreto[4]Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 205:
In virtù delle disposizioni del presente titolo si intendono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura:
a) i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali;
b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniuge e figli, anche naturali e adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende;
c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, che prestino opera retribuita. Sono considerati come sovrastanti tutti coloro che, per incarico od interesse dell'azienda, esercitano funzioni di direzione o di sorveglianza di lavori, anche se a questi materialmente non partecipino.
Sono pure compresi nell'assicurazione i soci di società cooperative conduttrici di aziende agricole o forestali e i partecipanti ad affittanze collettive quando siano occupati nei lavori previsti negli articoli 206, 207 e 208 ai termini della precedente lettera b).
I parenti diversi da quelli indicati nella lettera b) del presente articolo, nonché gli esposti regolarmente affidati e gli affiliati, sebbene convivano col proprietario, mezzadro o affittuario contemplato in quella disposizione, sono, a tutti gli effetti, compresi fra i lavoratori indicati sotto la lettera a) del presente articolo, sempreché abbiano i requisiti richiesti in essa lettera a)..
Dal 16 marzo 2000 per gli operai agricoli a tempo determinato e per i lavoratori agricoli autonomi, per i quali in precedenza era previsto che il certificato rilasciato dal medico che presta la prima assistenza valesse anche come denuncia dell'infortunio[5]Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 238 e 239., l’obbligo della denuncia è a carico rispettivamente del datore di lavoro e del titolare del nucleo di appartenenza dell'infortunato[6]Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 25..
La denuncia dell'infortunio deve essere presentata entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e dal 22 marzo 2016[7]Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in vigore dal 24 settembre 2015, articolo 21, comma 2:
Le modificazioni di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e, contestualmente, sono abrogati i commi 6 e 7 dell’articolo 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Inail per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
Per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore dall'infortunio.
I suddetti termini brevi sono previsti in quanto la legge tutela l’interesse preminente dell’assicurazione pubblica e obbligatoria a istruire nel minor tempo possibile il caso di infortunio, in modo da fornire al lavoratore le prestazioni economiche, sanitarie e socio- sanitarie dovute per legge ed erogare ai superstiti del lavoratore deceduto le prestazioni economiche spettanti, ricorrendone i presupposti.
Si ricorda che dal 1° luglio 2013 la denuncia di infortunio (nonché la denuncia di malattia professionale e di silicosi e asbestosi) deve essere presentata esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici predisposti dall’Inail[8]Circolare Inail 27 giugno 2013, n. 34.. Per i datori di lavoro della gestione Agricoltura l’obbligo della denuncia di infortunio telematica è stato stabilito dal 1° ottobre 2018[9]Circolare Inail 24 settembre 2018, n. 37 Denuncia/comunicazione di infortunio telematica per il settore agricoltura, paragrafo Decorrenza dell’obbligo: L’obbligo di avvalersi esclusivamente del servizio telematico di denuncia/comunicazione di infortunio decorre dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare sul sito dell’Istituto..
L’obbligo della denuncia tramite i servizi telematici non si applica ai datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori domestici e ai datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai lavoratori occasionali di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Questi datori di lavoro devono inviare la denuncia tramite Pec alla Sede Inail competente, o se sprovvisti di Pec, per posta.
Per quanto riguarda il termine di due giorni per presentare la denuncia di infortunio, il giorno iniziale da cui esso decorre è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore, in adempimento dell’obbligo stabilito dall’articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124[10]Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 52: L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo, non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio. La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia., il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.
Per quanto riguarda il termine di scadenza, se trattasi di giorno festivo esso slitta al primo giorno successivo non festivo. Nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale[11]Circolare Inail 2 aprile 1998, n. 22 e nota interna della Direzione centrale Prestazioni protocollo 8115 del 30 novembre 2015 Sanzioni amministrative formali. Scadenza nella giornata di sabato del termine degli adempimenti amministrativi..
Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell’infortunio (franchigie), per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.
L’Inail è tenuto a istruire il caso di infortunio non solo a seguito del certificato medico di infortunio trasmesso dal medico e/o della denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro, ma anche su segnalazione del lavoratore, dei patronati che li assistono, nonché dell’Inps, nei casi in cui emerga che l’evento lesivo è da configurare come infortunio o infortunio-malattia[12]Circolare Inail 3 aprile 2020, n. 13, paragrafo Ambito della tutela, nel quale in relazione ai casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro, è stato precisato che in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l’Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. Nella circolare Inail 20 maggio 2020, n. 22 è stato ulteriormente ribadito che l’articolo 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha anzitutto chiarito che l’infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro (…). Le patologie infettive (vale per il COVID-19, così come, per esempio, per l’epatite, la brucellosi, l’AIDS e il tetano) contratte in occasione di lavoro sono da sempre, infatti, inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo. avvenuto in occasione di lavoro.
Nei casi suddetti, le Sedi dell’Inail che hanno ricevuto il certificato medico sono tenute a chiedere al datore di lavoro di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria.
Nel caso in cui si accerti che il datore di lavoro non aveva avuto notizia dell’infortunio e non era a conoscenza dei riferimenti del certificato medico, il termine di due giorni di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, decorre dalla data di ricezione da parte del datore di lavoro della richiesta della denuncia di infortunio, che viene trasmessa dalla Sede competente via Pec[13]Nota interna della Direzione centrale Prestazioni del 15 luglio 2015 con oggetto Applicazione sanzione amministrativa ex art.53 d.P.R. 1124/1965. Richieste denunce mediante Pec. o per posta[14]Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. in caso di constatata assenza di Pec.
Fuori dai suddetti casi (presenza di un certificato medico d’infortunio rilasciato al lavoratore e/o richiesta di denuncia da parte della Sede Inail), non è ravvisabile in capo al datore di lavoro alcun obbligo di presentazione della denuncia di infortunio.
Si precisa che per i casi di malattia-infortunio da Covid-19 la violazione dell’obbligo di presentazione della denuncia nei termini di legge presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza che l’evento è qualificabile come infortunio sul lavoro anziché come malattia di competenza dell’Inps, pertanto il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l’astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio.
B. Procedimento sanzionatorio
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, l’articolo 53, ultimo comma, del predetto decreto, in vigore fino al 14 gennaio 1994, stabiliva in caso di denuncia omessa, tardiva e incompleta la pena pecuniaria dell'ammenda[15]L’ammenda originariamente prevista dalla disposizione da lire seimila a lire dodicimila è stata rideterminata da lire 18.000 a lire 36.000 dall’articolo 113, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689 secondo cui Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603, e fino al 31 dicembre 1970 sono moltiplicate per tre..
A seguito della depenalizzazione operata dalla legge 28 dicembre 1993, n. 561, dal 15 gennaio 1994[16]Legge 28 dicembre 1993, n. 561 Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi, articolo 1, comma 1, lettera d):
1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dalle seguenti disposizioni: (…)
d) articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n 1124, e successive modificazioni, in materia di denuncia di infortuni; si applica una sanzione amministrativa pecuniaria.
La norma sanzionatoria è quindi costituita dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della predetta legge.
La misura della sanzione è stata aggiornata da diverse norme successive[17]L’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 28 dicembre 1993, n. 561 ha stabilito che La somma dovuta come sanzione amministrativa per le violazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, è così determinata: b) da lire cinquecentomila a lire tre milioni per le violazioni indicate nelle lettere a), c), d) ed h) (…). A seguito dell’introduzione dell’euro, dal 1° gennaio 2002, l’importo della sanzione amministrativa è stato convertito in euro senza decimali (in base a quanto disposto dall’articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213), diventando da 258,00 a 1.549,00 euro. L’articolo 1, comma 1177, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha, infine, stabilito la quintuplicazione degli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999..
Dal 1° gennaio 2007, l’importo della sanzione per la violazione dell’articolo 53 in discorso è da 1.290,00 a 7.745,00 euro[18]Nota interna della Direzione centrale Prestazioni alle Strutture centrali e territoriali protocollo 1931 del 19 marzo 2007..
La violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio (nonché di malattia professionale e di silicosi e asbestosi) rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124[19]Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, articolo 13, comma 2: In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4., che, come specificato nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 giugno 2004, n. 24, opera quale condizione di procedibilità nelle ipotesi di illeciti amministrativi che risultano accertati e provati e se le inadempienze risultano sanabili. Sono da ritenersi "sanabili" le violazioni amministrative relative ad adempimenti omessi, in tutto o in parte, che possono ancora essere materialmente realizzabili, anche qualora la legge preveda un termine per l'effettuazione dell'adempimento (illeciti omissivi istantanei con effetti permanenti).
La citata circolare ministeriale ha chiarito, inoltre, che la diffida obbligatoria si applica anche nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia, ancor prima dell'adozione della diffida, posto in essere il comportamento dovuto, sia pur tardivamente. In tale circostanza infatti – analogamente a quanto avviene in materia di prescrizione obbligatoria – risulterebbe incongruo penalizzare chi effettua comunque un adempimento dovuto oltre il termine previsto rispetto a chi lo ometta totalmente. Tale fattispecie inoltre rientra, seppur latamente, nella nozione di sanabilità in quanto la finalità tutelata dalla disposizione viene comunque salvaguardata mediante un comportamento posto in essere volontariamente dal trasgressore. Evidentemente, in tale ipotesi, non si avrà un vero e proprio atto di diffida ma un accertamento della condotta posta in essere e conseguente ammissione al pagamento della sanzione ai sensi dell'articolo 13 del decreto (diffida ora per allora)[20]Si rinvia altresì alla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 marzo 2006, n.9 con oggetto Diffida obbligatoria di cui all'art. 13, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Chiarimenti e indicazioni operative, che nell’elenco degli illeciti sanabili comprende tra gli altri le violazioni dell’obbligo di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124..
Pertanto dal 27 maggio 2004 il personale ispettivo per le inadempienze rilevate applica la procedura di cui ai commi da 3 a 5 del citato articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
In particolare il comma 3[21]Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, articolo 13, comma 3: In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell’importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa. prevede che il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido, in caso di ottemperanza alla diffida, è ammesso al pagamento di una somma che, per le sanzioni non stabilite in misura fissa come quella di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 561 del 1993, è pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge, quindi a 1.290,00 euro. Il pagamento di tale somma (sanzione “minima”) estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
Dal 25 agosto 2007, a seguito dell’estensione del potere di diffida anche al personale degli Istituti previdenziali disposta dall’articolo 4, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, la diffida obbligatoria, con ammissione al pagamento della predetta sanzione amministrativa nella misura del minimo, deve essere emessa anche dai funzionari amministrativi dell’Inail per le inadempienze da essi rilevate[22]Legge 3 agosto 2007, n. 123, articolo 4, comma 6: Il personale amministrativo degli istituti previdenziali, che, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta d'ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina in materia previdenziale, applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2004, n.124.
Successivamente, l’articolo 33 della legge 4 novembre 2010, n. 183 nel riscrivere integralmente l’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in tema di titolarità del potere di diffida, ha confermato le attribuzioni previgenti sia agli ispettori di vigilanza che ai funzionari amministrativi degli Istituti previdenziali[23]Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, articolo 13, comma 6: Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente..
L’articolo 13, comma 4, lettera d), del predetto decreto legislativo prevede, inoltre, che gli illeciti oggetto di diffida, qualora il trasgressore o l'obbligato in solido non provvedano alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione entro il termine di quindici giorni di cui al comma 3 del citato articolo, possono essere estinti con il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le sanzioni in discorso devono essere pagate tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti[24]Nota interna della Direzione centrale Rischi protocollo 8681 del 16 novembre 2007 riguardante il modello F23 e l’istituzione del nuovo codice tributo 698T per l’attribuzione dei quattro quinti dell’importo delle sanzioni quintuplicate a seguito dell’articolo 1, comma 1177, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il codice tributo 907T per l’attribuzione di un quinto del restante importo e nota della Direzione centrale Rischi protocollo 1373 del 6 febbraio 2008 riguardante il modello F23 e l’istituzione del nuovo codice tributo FAET per il recupero delle spese di notifica relative alla sanzioni amministrative emesse dall’Inail..
Qualora il trasgressore non provveda a sanare l’illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, i funzionari amministrativi dell’Inail e gli organi di vigilanza che hanno rilevato l’inadempienza e attivato il procedimento sanzionatorio devono fare immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro[25]Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 ha disposto con l’articolo 1 l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro. L’articolo 11, commi 2 e 3, del medesimo decreto, ha disposto che: Ogni riferimento alle direzioni interregionali, regionali o territoriali del lavoro contenuto in provvedimenti di legge o in norme di rango secondario è da intendersi, in quanto compatibile, alla Sede territorialmente competente dell'Ispettorato. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 trovano applicazione, in quanto compatibili, nei confronti dell'Ispettorato, da intendersi quale Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689., trasmettendo tutta la documentazione utile.
Il predetto Ispettorato, verificata la ricorrenza dei presupposti di legge, provvederà all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione e alla gestione delle fasi successive previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, fino all’eventuale iscrizione a ruolo delle somme dovute.
Per la violazione dell’obbligo di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la sanzione ridotta è di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo della sanzione edittale[26]Legge 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale, articolo 16 (Pagamento in misura ridotta), comma 1: È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione..
In merito si rinvia alla nota interna della Direzione centrale Prestazioni protocollo 5593 del 2 ottobre 2007.
La terza parte del massimo (7.745,00 euro) pari a 2.581,67 euro non si applica, essendo meno favorevole del doppio del mimino (1.290,00 euro) pari a 2.580,00.
Si ricorda, inoltre, che le somme pagate a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’articolo 53 (codice tributo 907T), in base all’articolo 197 del suddetto decreto, sono versate a favore del Fondo speciale infortuni istituito presso la Cassa depositi e prestiti, amministrato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali[27]L’importo della quintuplicazione disposto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (codice tributo 698T) è versato al Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 1179, della medesima legge. Pertanto l’importo della sanzione quintuplicata è versato per un quinto a favore del Fondo speciale infortuni e per quattro quinti a favore del Fondo per l’occupazione..
C. Comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Come specificato nella circolare Inail 12 ottobre 2017, n. 42, dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore gli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81[28]Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, articolo 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, comma 1, lettera r):
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
r) comunicare in via telematica all'INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; (…).
1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.
Il riferimento all’Ipsema è da intendersi superato in quanto dal 31 maggio 2010 l’Inail è subentrato nelle funzioni dell’Ipsema in base all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
L’articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è stato riformulato dall’articolo 3, comma 3-bis, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute di concerto con il Ministro della semplificazione e la pubblica amministrazione 25 maggio 2016, n. 183 con cui è stato approvato il regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nonché le regole per il trattamento dei dati è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 27 settembre 2016, n.226 ed è entrato in vigore il 12 ottobre 2016. in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), istituito dall’articolo 8 del medesimo decreto, al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.
Al fine di agevolare gli utenti, il servizio telematico per la denuncia di infortunio predisposto dall’Inail è stato denominato Comunicazione/denuncia di infortunio.
In tal modo, per gli infortuni superiori a tre giorni, il datore di lavoro o il dirigente effettua con un unico servizio i due diversi adempimenti previsti dalla vigente normativa, vale a dire la denuncia di infortunio a fini assicurativi all’Inail e la comunicazione di infortunio al SINP a fini statistici e informativi, sempre tramite l’Inail.
Inoltre, in caso di infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro tre giorni che il datore di lavoro ha regolarmente provveduto a comunicare entro 48 ore al SINP tramite l’Inail, se la prognosi si prolunga oltre i tre giorni dall’evento, è stata prevista un’apposita funzione del servizio che consente al datore di lavoro di adempiere all’obbligo della denuncia di infortunio all’Inail recuperando i dati già presenti nella comunicazione di infortunio e indicando solo quelli ulteriori necessari per la denuncia ai fini assicurativi.
La funzione “converti in denuncia” è operativa dal 28 settembre 2018 [29]Come specificato alla pagina informativa dedicata alla denuncia di infortunio in www.inail.it (link https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/infortunio-sul-lavoro/datore-di-lavoro/denuncia-di-infortunio.html), per semplificare tale adempimento, è possibile, dal menu dell’applicativo "Comunicazione di infortunio", accedere alla funzione "Comunicazioni inviate", ricercare la comunicazione inoltrata e utilizzare la funzione "Converti in denuncia" in corrispondenza della comunicazione da integrare con le informazioni necessarie all’invio della "Denuncia/comunicazione d’infortunio"..
L’interesse tutelato dal citato articolo 18 è chiaramente diverso da quello perseguito dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 a presidio del quale sono previste apposite sanzioni, così come diversi sono gli organi legittimati a contestare le violazioni[30]Le sanzioni amministrative di cui all’articolo 55, comma 5, lettere g) e h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono applicate dagli organi di vigilanza indicati all’articolo 13 del medesimo decreto:
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita l’attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all'articolo 7:
a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.
3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute. L’Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.
4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.
5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.
6. L’importo delle somme che l’ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
7. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto.
Sono diversi anche gli stessi importi delle sanzioni amministrative[31] Il regime sanzionatorio di cui all’articolo 55, comma 5, lettere g) e h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria differenziata a seconda che la violazione riguardi gli infortuni superiori ai tre giorni o gli infortuni superiori ad un giorno.
Per gli importi delle sanzioni indicate alla lettera g) da 1.000 a 4.500 euro per gli infortuni superiori ai tre giorni e alla lettera h) da 500 a 1.800 euro per gli infortuni superiori ad un giorno, l’articolo 306, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, inserito dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, ha stabilito la rivalutazione delle somme ogni cinque anni in misura pari all'indice Istat dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. Il citato articolo 306, comma 4-bis, ha stabilito che in sede di prima applicazione i suddetti importi fossero rivalutati dal 1° luglio 2013 nella misura del 9,6%. Successivamente, con il decreto direttoriale del Capo dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 12 del 6 giugno 2018 le sanzioni amministrative pecuniarie in discorso sono state rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%. Infine, l’articolo 1, comma 445, lettera d), n.2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha stabilito la rivalutazione del 10% dal 1° gennaio 2019, pertanto da tale data la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera g), per gli infortuni superiori ai tre giorni è da 1.228,50 a 5.528,28 euro e la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera h), per gli infortuni superiori ad un giorno è da 614,25 a 2.211,31 euro.ricollegate alle condotte antigiuridiche previste dalle norme.
Diversa è infine la destinazione dei relativi proventi [32]L’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, stabilisce che L’importo delle somme che l’ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL..
Come specificato nella circolare Inail 13 dicembre 2019, n. 33, dal 17 dicembre 2019 gli organi di vigilanza preposti ai controlli sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro hanno accesso alla consultazione delle denunce di infortunio tramite l’applicazione Cruscotto infortuni.
Da quanto sopra deriva l’autonomia dei procedimenti sanzionatori correlati all’accertamento della violazione delle diverse norme che stabiliscono gli obblighi di denuncia e di comunicazione degli infortuni, in virtù dello specifico ambito di applicazione previsto dalle medesime norme.
Il comma 6 dell’articolo 55[33]Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente), commi 5, lettere g) e h) e comma 6:
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: (…)
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2; del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce infatti che l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 5, lettera g) del medesimo articolo, prevista per la violazione dell’obbligo di comunicare entro 48 ore gli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
D. Indicazioni operative alle Strutture territoriali per l’applicazione delle sanzioni amministrative
In via preliminare si ricorda che ai sensi dell’articolo 28 della legge 24 novembre 1981,n. 689 il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
La violazione dell’obbligo della denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come la violazione degli altri obblighi di denuncia tra cui quelli di cui all’articolo 12, commi 1 e 3 del medesimo decreto, è un illecito amministrativo formale istantaneo con effetti permanenti[34]Si ricorda che in base alla giurisprudenza consolidata, in caso di illecito amministrativo omissivo connesso alla mancata attuazione di una condotta entro un termine prefissato, occorre stabilire se, trascorso il termine sanzionato in via amministrativa, la condotta prescritta possa o meno essere ancora utilmente tenuta. Nel primo caso, l’illecito ha natura istantanea, perché l’inosservanza del dovere cagiona in modo irreparabile e definitivo la lesione dell’interesse perseguito dalla legge; nel secondo caso l’illecito ha natura permanente e la permanenza si protrae fino a quando non venga a cessare la situazione antigiuridica (Cass. 8.4.2011, n. 8097, Cass. 23.3.1988, n. 2537, Cass. 14.1.1983, n. 233)., rispetto al quale trova applicazione la sanzione amministrativa in vigore al momento della commissione dell’illecito stesso.
Per questa categoria di illeciti, la data di commissione coincide con il giorno successivo alla scadenza del termine in cui doveva essere effettuata la denuncia e quindi da tale data decorre il termine di prescrizione quinquennale[35]Nota interna della Direzione centrale Rischi Ufficio Tariffe protocollo 5600 del 27 settembre 2012 con oggetto Sanzioni amministrative formali. Decorrenza del termine prescrizionale ai sensi dell’art.28 della legge n.689/1981, emessa a seguito delle indicazioni contenute nella nota dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali protocollo 29/0004829/P del 19 settembre 2012 fornite in base al parere dell’Avvocatura dello Stato del 13 settembre 2012..
In caso di omessa o tardiva denuncia riguardante un infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro tre giorni per il quale il medico rilasci una certificazione di continuazione dell’infortunio, con prognosi che si prolunga quindi oltre i tre giorni dall’evento, la data di commissione dell’illecito (giorno successivo alla scadenza del termine) è costituita dal terzo giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato medico di infortunio che prolunga la prognosi.
Nell’ipotesi in discorso, il datore di lavoro che abbia regolarmente provveduto a presentare al SINP tramite l’Inail entro 48 ore la comunicazione dell’infortunio superiore ad un giorno e ometta o ritardi la denuncia di infortunio all’Inail a seguito del prolungamento della prognosi deve essere sanzionato per la violazione dell’obbligo di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
L’accertamento dell’illecito in caso di denuncia tardiva, si verifica con la ricezione da parte dell’Inail della denuncia stessa.
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell’articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell’articolo 35, comma 5;(…).
6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
In caso di denuncia omessa, l’accertamento dell’illecito presuppone:
1. la ricezione da parte dell’Inail del certificato medico attestante un infortunio sul lavoro prognosticato non guaribile entro tre giorni con indicazione della denominazione del datore di lavoro o di altro soggetto tenuto all’obbligo della denuncia e del relativo domicilio. Poiché tali dati nell’attuale versione del servizio telematico (sia online che offline) non sono obbligatori[36]Si rinvia alla documentazione riguardante i certificati medici di infortunio pubblicata in www.inail.it tra cui il Manuale utente certificati medici d’infortunio versione 1.5.1 del 30 agosto 2016 (disponibile al link https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/certificati-medici.html), pag. 20., nel caso in cui essi manchino, la Sede competente deve assumere le iniziative idonee all’individuazione del predetto datore di lavoro o altro soggetto, qualora si verifichi l’eventualità di cui al punto successivo;
2. la mancata ricezione della denuncia di infortunio, decorso il termine di due giorni previsto dalla legge per l’adempimento dell’obbligo della denuncia;
3. la verifica dell’effettiva data di conoscenza dell’infortunio da parte del datore di lavoro o del soggetto tenuto all’obbligo della denuncia e dei riferimenti del relativo certificato medico.
La Sede competente, qualora non risulti pervenuta la denuncia di infortunio, deve chiedere al datore di lavoro di inviare la denuncia stessa, comunicando i riferimenti del certificato medico trasmesso telematicamente dal medico o dalla struttura ospedaliera.
Come già indicato in precedenti istruzioni, per le denunce tardive le Strutture territoriali sono tenute a provvedere all’immediata contestazione e notificazione della violazione accertata, tramite la diffida obbligatoria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 che costituisce il primo atto del procedimento sanzionatorio.
Il procedimento sanzionatorio si estingue con il pagamento della sanzione nella misura minima entro i termini previsti, a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
Diversamente, il medesimo provvedimento produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati e, quindi, l’obbligo di corrispondere, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione amministrativa in misura ridotta.
Per le denunce tardive o omesse la contestazione dell’illecito deve essere notificata a pena di decadenza entro il termine di novanta giorni dall’accertamento di cui sopra (o trecentosessanta giorni per i soggetti residenti all’estero)[37]Legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 14 (Contestazione e notificazione):
La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all’autorità competente con provvedimento dell’autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall’articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell’articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto., accertamento che deve comunque essere completato nel minor tempo possibile.
Alcune Strutture territoriali hanno chiesto chiarimenti per conoscere se la diffida richieda delle verifiche ulteriori rispetto a quanto stabilito per la sua emissione, in mancanza di notizie sull’applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli infortuni superiori a tre giorni.
In merito, alla luce di quanto sopra chiarito circa l’autonomia dei diversi procedimenti sanzionatori in discorso, nonché dell’obbligo di rispettare il termine di decadenza di novanta giorni fissato dalla legge, che non ammette sospensione, è da escludere ogni ulteriore attività non prevista dalle norme vigenti.
Note
1. | ↑ | Protocollo m_lps.29.Registroufficiale.U.0007537.20-08-2021. |
2. | ↑ | Si riporta il testo dell’articolo 53 riformulato a seguito delle modifiche operate dall’articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151:
Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio. Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno. La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico trasmesso all’Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni, debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti. La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all'art. 13 dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie. Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale. Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto assicuratore e all'autorità portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico deve essere trasmesso, per via telematica nel rispetto delle relative disposizioni, all’Istituto assicuratore dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo o dalla struttura sanitaria competente al rilascio sia nel territorio nazionale sia all'estero. Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore. Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione. La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'Istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. [I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire seimila a lire dodicimila]. (Comma in vigore fino al 14 gennaio 1994). |
3. | ↑ | Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 211, comma 2 riguardante le malattie professionali (Per tali malattie professionali, in quanto non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano le norme concernenti gli infortuni sul lavoro in agricoltura) e articolo 212, comma 1, riguardante gli infortuni secondo cui Ove non sia diversamente disposto nel presente titolo, si applicano alle indennità per inabilità temporanea e a quelle in rendita, nonché ai relativi procedimenti di liquidazione in materia di infortuni sul lavoro in agricoltura, le disposizioni del titolo I per gli infortuni sul lavoro nell'industria. |
4. | ↑ | Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 205:
In virtù delle disposizioni del presente titolo si intendono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura: a) i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali; b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniuge e figli, anche naturali e adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende; c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, che prestino opera retribuita. Sono considerati come sovrastanti tutti coloro che, per incarico od interesse dell'azienda, esercitano funzioni di direzione o di sorveglianza di lavori, anche se a questi materialmente non partecipino. Sono pure compresi nell'assicurazione i soci di società cooperative conduttrici di aziende agricole o forestali e i partecipanti ad affittanze collettive quando siano occupati nei lavori previsti negli articoli 206, 207 e 208 ai termini della precedente lettera b). I parenti diversi da quelli indicati nella lettera b) del presente articolo, nonché gli esposti regolarmente affidati e gli affiliati, sebbene convivano col proprietario, mezzadro o affittuario contemplato in quella disposizione, sono, a tutti gli effetti, compresi fra i lavoratori indicati sotto la lettera a) del presente articolo, sempreché abbiano i requisiti richiesti in essa lettera a). |
5. | ↑ | Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 238 e 239. |
6. | ↑ | Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 25. |
7. | ↑ | Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in vigore dal 24 settembre 2015, articolo 21, comma 2:
Le modificazioni di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e, contestualmente, sono abrogati i commi 6 e 7 dell’articolo 32 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. |
8. | ↑ | Circolare Inail 27 giugno 2013, n. 34. |
9. | ↑ | Circolare Inail 24 settembre 2018, n. 37 Denuncia/comunicazione di infortunio telematica per il settore agricoltura, paragrafo Decorrenza dell’obbligo: L’obbligo di avvalersi esclusivamente del servizio telematico di denuncia/comunicazione di infortunio decorre dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare sul sito dell’Istituto. |
10. | ↑ | Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 52: L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo, non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio. La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia. |
11. | ↑ | Circolare Inail 2 aprile 1998, n. 22 e nota interna della Direzione centrale Prestazioni protocollo 8115 del 30 novembre 2015 Sanzioni amministrative formali. Scadenza nella giornata di sabato del termine degli adempimenti amministrativi. |
12. | ↑ | Circolare Inail 3 aprile 2020, n. 13, paragrafo Ambito della tutela, nel quale in relazione ai casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro, è stato precisato che in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l’Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. Nella circolare Inail 20 maggio 2020, n. 22 è stato ulteriormente ribadito che l’articolo 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha anzitutto chiarito che l’infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro (…). Le patologie infettive (vale per il COVID-19, così come, per esempio, per l’epatite, la brucellosi, l’AIDS e il tetano) contratte in occasione di lavoro sono da sempre, infatti, inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo. |
13. | ↑ | Nota interna della Direzione centrale Prestazioni del 15 luglio 2015 con oggetto Applicazione sanzione amministrativa ex art.53 d.P.R. 1124/1965. Richieste denunce mediante Pec. |
14. | ↑ | Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. |
15. | ↑ | L’ammenda originariamente prevista dalla disposizione da lire seimila a lire dodicimila è stata rideterminata da lire 18.000 a lire 36.000 dall’articolo 113, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689 secondo cui Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603, e fino al 31 dicembre 1970 sono moltiplicate per tre. |
16. | ↑ | Legge 28 dicembre 1993, n. 561 Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi, articolo 1, comma 1, lettera d):
1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dalle seguenti disposizioni: (…) d) articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n 1124, e successive modificazioni, in materia di denuncia di infortuni; |
17. | ↑ | L’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 28 dicembre 1993, n. 561 ha stabilito che La somma dovuta come sanzione amministrativa per le violazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, è così determinata: b) da lire cinquecentomila a lire tre milioni per le violazioni indicate nelle lettere a), c), d) ed h) (…). A seguito dell’introduzione dell’euro, dal 1° gennaio 2002, l’importo della sanzione amministrativa è stato convertito in euro senza decimali (in base a quanto disposto dall’articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213), diventando da 258,00 a 1.549,00 euro. L’articolo 1, comma 1177, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha, infine, stabilito la quintuplicazione degli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999. |
18. | ↑ | Nota interna della Direzione centrale Prestazioni alle Strutture centrali e territoriali protocollo 1931 del 19 marzo 2007. |
19. | ↑ | Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, articolo 13, comma 2: In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4. |
20. | ↑ | Si rinvia altresì alla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 marzo 2006, n.9 con oggetto Diffida obbligatoria di cui all'art. 13, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Chiarimenti e indicazioni operative, che nell’elenco degli illeciti sanabili comprende tra gli altri le violazioni dell’obbligo di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. |
21. | ↑ | Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, articolo 13, comma 3: In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell’importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa. |
22. | ↑ | Legge 3 agosto 2007, n. 123, articolo 4, comma 6: Il personale amministrativo degli istituti previdenziali, che, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta d'ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina in materia previdenziale, applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2004, n.124. |
23. | ↑ | Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, articolo 13, comma 6: Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente. |
24. | ↑ | Nota interna della Direzione centrale Rischi protocollo 8681 del 16 novembre 2007 riguardante il modello F23 e l’istituzione del nuovo codice tributo 698T per l’attribuzione dei quattro quinti dell’importo delle sanzioni quintuplicate a seguito dell’articolo 1, comma 1177, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il codice tributo 907T per l’attribuzione di un quinto del restante importo e nota della Direzione centrale Rischi protocollo 1373 del 6 febbraio 2008 riguardante il modello F23 e l’istituzione del nuovo codice tributo FAET per il recupero delle spese di notifica relative alla sanzioni amministrative emesse dall’Inail. |
25. | ↑ | Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 ha disposto con l’articolo 1 l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro. L’articolo 11, commi 2 e 3, del medesimo decreto, ha disposto che: Ogni riferimento alle direzioni interregionali, regionali o territoriali del lavoro contenuto in provvedimenti di legge o in norme di rango secondario è da intendersi, in quanto compatibile, alla Sede territorialmente competente dell'Ispettorato. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 trovano applicazione, in quanto compatibili, nei confronti dell'Ispettorato, da intendersi quale Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689. |
26. | ↑ | Legge 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale, articolo 16 (Pagamento in misura ridotta), comma 1: È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. |
27. | ↑ | L’importo della quintuplicazione disposto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (codice tributo 698T) è versato al Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 1179, della medesima legge. Pertanto l’importo della sanzione quintuplicata è versato per un quinto a favore del Fondo speciale infortuni e per quattro quinti a favore del Fondo per l’occupazione. |
28. | ↑ | Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, articolo 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, comma 1, lettera r):
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: r) comunicare in via telematica all'INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; (…). 1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4. Il riferimento all’Ipsema è da intendersi superato in quanto dal 31 maggio 2010 l’Inail è subentrato nelle funzioni dell’Ipsema in base all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. L’articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è stato riformulato dall’articolo 3, comma 3-bis, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute di concerto con il Ministro della semplificazione e la pubblica amministrazione 25 maggio 2016, n. 183 con cui è stato approvato il regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nonché le regole per il trattamento dei dati è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 27 settembre 2016, n.226 ed è entrato in vigore il 12 ottobre 2016. |
29. | ↑ | Come specificato alla pagina informativa dedicata alla denuncia di infortunio in www.inail.it (link https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/infortunio-sul-lavoro/datore-di-lavoro/denuncia-di-infortunio.html), per semplificare tale adempimento, è possibile, dal menu dell’applicativo "Comunicazione di infortunio", accedere alla funzione "Comunicazioni inviate", ricercare la comunicazione inoltrata e utilizzare la funzione "Converti in denuncia" in corrispondenza della comunicazione da integrare con le informazioni necessarie all’invio della "Denuncia/comunicazione d’infortunio". |
30. | ↑ | Le sanzioni amministrative di cui all’articolo 55, comma 5, lettere g) e h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono applicate dagli organi di vigilanza indicati all’articolo 13 del medesimo decreto:
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. 1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni. 2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita l’attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all'articolo 7: a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi; b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio. 3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute. L’Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie. 4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. 5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza. 6. L’importo delle somme che l’ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. 7. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto. |
31. | ↑ | Il regime sanzionatorio di cui all’articolo 55, comma 5, lettere g) e h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria differenziata a seconda che la violazione riguardi gli infortuni superiori ai tre giorni o gli infortuni superiori ad un giorno.
Per gli importi delle sanzioni indicate alla lettera g) da 1.000 a 4.500 euro per gli infortuni superiori ai tre giorni e alla lettera h) da 500 a 1.800 euro per gli infortuni superiori ad un giorno, l’articolo 306, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, inserito dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, ha stabilito la rivalutazione delle somme ogni cinque anni in misura pari all'indice Istat dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. Il citato articolo 306, comma 4-bis, ha stabilito che in sede di prima applicazione i suddetti importi fossero rivalutati dal 1° luglio 2013 nella misura del 9,6%. Successivamente, con il decreto direttoriale del Capo dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 12 del 6 giugno 2018 le sanzioni amministrative pecuniarie in discorso sono state rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%. Infine, l’articolo 1, comma 445, lettera d), n.2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha stabilito la rivalutazione del 10% dal 1° gennaio 2019, pertanto da tale data la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera g), per gli infortuni superiori ai tre giorni è da 1.228,50 a 5.528,28 euro e la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera h), per gli infortuni superiori ad un giorno è da 614,25 a 2.211,31 euro. |
32. | ↑ | L’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, stabilisce che L’importo delle somme che l’ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. |
33. | ↑ | Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente), commi 5, lettere g) e h) e comma 6:
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: (…) g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2; |
34. | ↑ | Si ricorda che in base alla giurisprudenza consolidata, in caso di illecito amministrativo omissivo connesso alla mancata attuazione di una condotta entro un termine prefissato, occorre stabilire se, trascorso il termine sanzionato in via amministrativa, la condotta prescritta possa o meno essere ancora utilmente tenuta. Nel primo caso, l’illecito ha natura istantanea, perché l’inosservanza del dovere cagiona in modo irreparabile e definitivo la lesione dell’interesse perseguito dalla legge; nel secondo caso l’illecito ha natura permanente e la permanenza si protrae fino a quando non venga a cessare la situazione antigiuridica (Cass. 8.4.2011, n. 8097, Cass. 23.3.1988, n. 2537, Cass. 14.1.1983, n. 233). |
35. | ↑ | Nota interna della Direzione centrale Rischi Ufficio Tariffe protocollo 5600 del 27 settembre 2012 con oggetto Sanzioni amministrative formali. Decorrenza del termine prescrizionale ai sensi dell’art.28 della legge n.689/1981, emessa a seguito delle indicazioni contenute nella nota dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali protocollo 29/0004829/P del 19 settembre 2012 fornite in base al parere dell’Avvocatura dello Stato del 13 settembre 2012. |
36. | ↑ | Si rinvia alla documentazione riguardante i certificati medici di infortunio pubblicata in www.inail.it tra cui il Manuale utente certificati medici d’infortunio versione 1.5.1 del 30 agosto 2016 (disponibile al link https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/certificati-medici.html), pag. 20. |
37. | ↑ | Legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 14 (Contestazione e notificazione):
La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all’autorità competente con provvedimento dell’autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall’articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell’articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto. |