Com’era prevedibile, le definizioni degli eventi previsti dai nuovi delitti ambientali stanno dando non poco lavoro alla giurisprudenza.
Poco dopo la sentenza n. 46170/2016, infatti, la Corte di Cassazione è tornata nuovamente con la pronuncia 31 gennaio 2017, n. 15865, nell’ambito di un procedimento di cautela reale, sulla definizione formulata dal legislatore, secondo la quale si ha “inquinamento” a fonte di «una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna».
Alla luce delle prime interpretazioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità, pare, inoltre, chiaro che, pur se non in modo irreversibile, il deterioramento o la compromissione evochino l'idea di un risultato raggiunto di una condotta che ha prodotto il suo effetto dannoso.
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