Inquinanti organici persistenti (Pop): modificato l’allegato I al regolamento (Ue) 2019/1021

Le novità riguardano l’acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (Pfos) e il dicofol

Inquinanti organici persistenti (Pop): modificato l’allegato I al regolamento (Ue) 2019/1021 per effetto della pubblicazione sulla G.U.C.E. L del 18 agosto 2020, n. 270 di due regolamenti. In particolare, si tratta del:

  • regolamento delegato (Ue) 2020/1203 della commissione del 9 giugno 2020 per quanto riguarda la voce relativa all’acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (Pfos);
  • regolamento delegato (Ue) 2020/1204 della Commissione del 9 giugno 2020 per quanto riguarda l’inserimento nell’elenco del dicofol.

Clicca qui per le precedenti modifiche al  regolamento (Ue) 2019/1021.

A seguire i testi dei due regolamenti.

 

Regolamento delegato (Ue) 2020/1203 della commissione del 9 giugno 2020 per quanto riguarda la voce relativa all’acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (Pfos)

(in G.U.C.E. L del 18 agosto 2020, n. 270)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti[1]GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45., in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti[2]GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3. («la convenzione») sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza[3]GU L 81 del 19.3.2004, pag. 37.(«il protocollo»).
(2) L’allegato B della convenzione («Limitazione») contiene un elenco di sostanze chimiche per le quali ciascuna parte della convenzione è tenuta a limitare la produzione, l’uso, l’importazione e l’esportazione alla luce dello scopo ammissibile e/o della deroga specifica elencati in tale allegato.
(3) Nella sua nona riunione la conferenza delle parti della convenzione ha deciso, a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, della convenzione, di modificare l’allegato B della convenzione in relazione agli scopi accettabili e alle deroghe specifiche dell’acido perfluorottano sulfonato (PFOS), dei suoi sali e del fluoruro di perfluorottano e sulfonile (PFOSF). La conferenza delle parti ha deciso di modificare in «deroga specifica» lo «scopo accettabile» per l’uso del PFOS, dei suoi sali e del PFOSF per la placcatura dei metalli (placcatura di metalli duri) unicamente in sistemi a ciclo chiuso.
(4) La modifica da «scopo accettabile» a «deroga specifica» per l’uso del PFOS, dei suoi sali e del PFOSF per la placcatura dei metalli (placcatura di metalli duri) solo in sistemi a ciclo chiuso fa sì che le parti sono autorizzate a utilizzare tale deroga per un periodo massimo di cinque anni dopo l’entrata in vigore di tale modifica. L’esenzione può essere prorogata per ulteriori cinque anni a seguito di una decisione della conferenza delle parti su richiesta di una parte e sulla base di una comprovata persistente esigenza di tale uso. Di conseguenza, la voce di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 per l’acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati (PFOS) dovrebbe essere modificata per tener conto degli obblighi derivanti dalla convenzione.
(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO

Nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, alla voce relativa all’acido perfluorottano sulfonato e ai suoi derivati (PFOS), nella quarta colonna («Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni»), il punto 4 è modificato come segue:

1) il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«4. Se la quantità rilasciata nell’ambiente è limitata al massimo, la fabbricazione e l’immissione sul mercato sono consentite fino al 7 settembre 2025 per l’uso come abbattitore di nebbie per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo in sistemi a ciclo chiuso. La Commissione riesamina la necessità di una proroga della deroga per l’uso in questione dei PFOS per un massimo di cinque anni a partire dal 7 settembre 2025 purché entro il 7 settembre 2024 gli Stati membri in cui si fa ricorso ai PFOS riferiscano alla Commissione sui progressi compiuti per eliminare i PFOS e giustifichino il persistere della necessità di tale uso.»;

2) il terzo paragrafo è soppresso.

***

Regolamento delegato (Ue) 2020/1204 della Commissione del 9 giugno 2020 per quanto riguarda l’inserimento nell’elenco del dicofol

(in G.U.C.E. L del 18 agosto 2020, n. 270)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti[4]GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45., in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti[5]GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3. («la convenzione») sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza [6]GU L 81 del 19.3.2004, pag. 37.(«il protocollo»).
(2) L’allegato A della convenzione («Eliminazione») contiene un elenco di sostanze chimiche per le quali ciascuna parte della convenzione è tenuta a vietare e/o adottare le misure legislative e amministrative necessarie per farne cessare la produzione, l’uso, l’importazione e l’esportazione.
(3) Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 9, della convenzione, in occasione della sua nona riunione, la conferenza delle parti della convenzione ha deciso di modificare l’allegato A della convenzione al fine di includervi il dicofol senza alcuna deroga.
(4) La parte A dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, che contiene un elenco delle sostanze che figurano nella convenzione e nel protocollo, nonché delle sostanze che figurano unicamente nella convenzione, dovrebbe dunque essere modificata per includervi il dicofol.
(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Nella parte A dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è aggiunta la voce seguente:

Sostanza

N. CAS

N. CE

Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni

«Dicofol

115-32-2

204-082-0

Nessuna»

Note   [ + ]

1, 4. GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45.
2, 5. GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3.
3, 6. GU L 81 del 19.3.2004, pag. 37.

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