Interessi per la rateazione dei debiti Inail

Modifica e misura delle sanzioni civili

Interessi per la rateazione dei debiti Inail.

Dal 22 marzo 2023 sono modificati il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e la misura delle sanzioni civili.

Con la circolare n. 10 del 20 marzo 2023 Inail ha reso noto che la Banca centrale europea, con la decisone di politica monetaria del 16 marzo 2023, ha fissato al 3,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

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Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori presentate dal 22 marzo 2023 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 9,50%. Per le rateazioni in corso restano validi i piani di ammortamento già determinati.
Le sanzioni civili ex articolo 116, comma 8, lettera a) e b) secondo periodo, e comma 10 della legge 388/2000 sono determinate applicando un tasso in ragione d’anno pari al 9% a decorrere dal 22 marzo 2023.
Per maggiori informazioni consultare la circolare riportata qui in coda.
(Interessi per la rateazione dei debiti Inail)

Circolare Inail n. 10 del 20 marzo 2023

Oggetto

Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.

Premessa

La Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 16 marzo 2023 (allegato 1), ha fissato al 3,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) (1).
Per effetto di tale decisione, a decorrere dal 22 marzo 2023 il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono i seguenti:
- 9,50% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
- 9,00% misura delle sanzioni civili.

1. Rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori

Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori ex articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, comporta l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti in base all’articolo 3, comma 4 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402. Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 22 marzo 2023 sono determinati applicando il tasso di interesse pari all’9,50%. Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza (allegato 2).

2. Sanzioni civili

L’articolo 116, commi 8 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 stabilisce che nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge. In applicazione della richiamata decisione di politica monetaria, a decorrere dal 22 marzo 2023 si applica un tasso pari al 9,00% nelle seguenti ipotesi:
a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (articolo 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (articolo 116, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388). 3)

Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese (2).
Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto, con delibera del 17 gennaio 2002, n.1 (3) , ha previsto che:
- in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP);
- in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) aumentato di 2 punti percentuali.
Nella medesima delibera, l’Istituto ha altresì stabilito che se il tasso ufficiale di riferimento – ex art. 2, comma 1, d.lgs. 213/1998 – diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l’omissione, agli interessi legali e, per l’evasione, agli interessi legali aumentati di due punti. Pertanto, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è inferiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari all’5,00% (4) a decorrere dal 23 marzo 2023, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 5% (misura del tasso degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 7,00% (misura del tasso degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile maggiorato di 2 punti).
(Fonte Inail)
(1)
Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 settembre 2005 (GU 236 del 10.10.2005) ha stabilito che le parole “tasso ufficiale di sconto” e “tasso ufficiale di riferimento” sono sostituite dalle parole “tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale europea”.
(2)
Art. 1, comma 220, legge 23 dicembre 1996, n. 662: Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.
(3)
Vedi la circolare Inail 19 dicembre 2003, n.73 alla quale è allegata la delibera C.d.A. Inail del 17 gennaio 2002, n. 1.
(4)
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 dicembre 2022 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022.
(Interessi per la rateazione dei debiti Inail)

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