Il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali, con la circolare 30 settembre 2011, n. 1151, ha fornito indicazioni sulle modalità di applicazione del D.M. 20 giugno 2011 , con il quale sono state definite le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e dagli intermediari senza detenzione dei rifiuti all'atto dell'iscrizione alla categoria 8.
È opportuno ricordare che l'articolo 212, comma 10, D.Lgs. n. 152/2006 (come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 205/2010) aveva previsto che fino alla data di entrata in vigore del decreto di determinazione delle modalità e degli importi delle garanzie finanziarie da prestare per l'iscrizione alla categoria 8, quindi del D.M. 20 giugno 2011 di recente pubblicazione, si applicassero la modalità e gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, come modificato dal D.M. 23 aprile 1999.
La circolare 30 settembre 2011, n. 1151, specifica, in primo luogo, che le fideiussioni presentate con le modalità e gli importi previsti dalla precedente disciplina alla data di entrata in vigore del D.M. 20 giugno 2011 (22 settembre 2011) e già accettate entro tale data dalle sezioni regionali e provinciali restano valide ed efficaci. In altri termini, se entro il 22 settembre 2011 le sezioni regionali e provinciali avevano già deliberato sia l'iscrizione sia l'accettazione della garanzia prestata dall'impresa, oggi non vi è la necessità di procedere né alla modifica del testo della fidejussione né all'adeguamento dell'importo della stessa.
In secondo luogo, il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali precisa che nel caso in cui le fidejussioni siano state presentate dalle imprese prima del 22 settembre 2011, ma non siano ancora state accettate dalla sezione competente, queste fidejussioni sono ritenute valide senza necessità di alcun adeguamento, a condizione che l'importo garantito non sia inferiore a quello previsto, per la medesima classe d'iscrizione, dal D.M. 20 giugno 2011. In caso contrario, invece, è necessario procedere all'adeguamento del testo e dell'importo garantito per conformarsi a quanto previsto dal D.M. 20 giugno 2011. L'adeguamento può essere effettuato presentando un'appendice per adeguare il contratto, oppure prestando una nuova fidejussione.
In materia di estensione del campo di applicazione dell'obbligo di iscrizione alla ottava categoria dell'Albo nazionale gestori ambientali, si rammenta che con circolare 6 luglio 2011, n. 641, il Comitato nazionale dell'Albo aveva ritenuto che l'affidamento a terzi autorizzati delle sole attività di raccolta e trasporto non costituisce attività d'intermediazione, in quanto «ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/2006 l'intermediario è l'impresa che “dispone il recupero e lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi”, e non le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti stessi».
AMMONTARE DELLE GARANZIE FINANZIARIE PER L'ISCRIZIONE ALLA CATEGORIA 8
Per l'esercizio delle attività di commercio e intermediazione di rifiuti non pericolosi, in base alle classi l'iscrizione di cui all'articolo 9, comma 3, D.M. 28 aprile 1998, n. 406, l'ammontare della garanzia fideiussoria è fissato nei seguenti valori:
classe a) euro 3.000.000,00;
classe b) euro 1.500.000,00;
classe c) euro 450.000,00;
classe d) euro 250.000,00;
classe e) euro 100.000,00;
classe f) euro 50.000,00.
Per l'esercizio delle attività commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, in base alle classi d'iscrizione di cui all'articolo 9, comma 3, D.M. 28 aprile 1998, n. 406, l'ammontare della garanzia fideiussoria è fissato nei seguenti valori:
classe a) euro 5.000.000,00;
classe b) euro 1.500.000,00;
classe c) euro 500.000,00;
classe d) euro 300.000,00;
classe e) euro 150.000,00;
classe f) euro 80.000,00.
Qualora l'attività di commercio e intermediazione riguardi sia i rifiuti pericolosi sia i rifiuti non pericolosi, la garanzia finanziaria deve essere prestata per gli importi previsti per i rifiuti pericolosi, fermo restando il rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla classe d'iscrizione di cui all'articolo 9, comma 3, D.M. 28 aprile 1998, n. 406.
Gli importi in precedenza indicati sono ridotti del:
• 50% (cinquanta) per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 (Emas);
• 40% (quaranta) nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Il mutamento della classe d'iscrizione comporta l'obbligo di adeguamento degli importi di cui ai commi 1 e 2.