Piano nazionale interventi settore idrico: al fine di procedere alla programmazione e alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità (e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche) parte il primo stralcio del " Piano nazionale degli interventi nel settore idrico", sezione invasi. Questa prima tranche del Piano nazionale interventi settore idrico prevede un totale di 57 interventi per un importo complessivo di 260 milioni di euro. Lo prevede il D.P.C.M. 17 aprile 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2019.
Il ministero delle Infrastrutture - tramite la "Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche" - sottoscriverà apposite convenzioni con i soggetti realizzatori degli interventi utili alla realizzazione di questa prima parte del Piano per interventi settore idrico. Tutto ciò ai sensi dell'art. 1, comma 518, della legge n. 205 del 2017.
Qui di seguito il testo integrale del provvedimento su interventi settore idrico e i due allegati con gli interventi previsti.
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Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019
Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel
settore idrico - sezione «invasi». (19A04175)
(G.U. n.148 del 26-6-2019)
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare l'art. 1,
comma 140, che, nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, ha istituito un apposito fondo destinato da
ripartire, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, destinato, tra l'altro, alle
«infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di
collettamento, fognatura e depurazione»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 516, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 che prevede che «Per la programmazione e realizzazione
degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al
fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento e
l'adeguamento delle infrastrutture idriche, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai
sensi del comma 528, previa acquisizione dell'intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e' adottato il Piano nazionale di
interventi settore idrico, articolato in due sezioni: sezione
"acquedotti" e sezione "invasi". Il Piano nazionale puo' essere
approvato, anche per stralci, con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri. Il Piano nazionale e' aggiornato, di
norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli
interventi in corso di realizzazione gia' inseriti nel medesimo Piano
nazionale, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524,
delle programmazioni esistenti e dei nuovi interventi necessari e
urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e
l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di
contrastare la dispersione delle risorse idriche, con preferenza per
gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarita'
tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle
Autorita' di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del
2006»;
Visto l'art. 1, comma 517, della citata legge n. 205 del 2017, il
quale prevede che «Ai fini della definizione della sezione
"acquedotti" della proposta del Piano nazionale di cui al comma 516,
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
ridenominata ai sensi del comma 528, sentiti le regioni e gli enti
locali interessati, sulla base delle programmazioni esistenti per
ciascun settore nonche' del monitoraggio sull'attuazione dei piani
economici finanziari dei gestori, trasmette ai Ministri indicati al
comma 516 l'elenco degli interventi necessari e urgenti per il
settore, con specifica indicazione delle modalita' e dei tempi di
attuazione, per la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:
"a) raggiungimento di adeguati livelli di qualita' tecnica, ivi
compreso l'obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse
idriche" b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della
risorsa idrica, anche con riferimento alla capacita' di invaso; c)
diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi
agricoli, industriali e civili. Gli enti di governo dell'ambito,
d'intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione
degli interventi, trasmettono all'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528,
secondo le modalita' dalla medesima previste, i dati necessari ad
individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonche' gli
interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse. Entro
sessanta giorni dalla richiesta, gli enti di governo dell'ambito
forniscono all'autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, eventuali ulteriori
informazioni e documenti necessari.»;
Visto l'art. 1, comma 518, della citata legge n. 205 del 2017, il
quale prevede che «Ai fini della definizione della sezione "invasi"
della proposta del Piano nazionale di cui al comma 516, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'elenco degli
interventi necessari e urgenti, con specifica indicazione delle
priorita', delle modalita' e dei tempi di attuazione, tenuto conto
dei seguenti obiettivi prioritari: a) completamento di interventi
riguardanti grandi dighe esistenti o dighe incompiute; b) recupero e
ampliamento della capacita' di invaso e di tenuta delle grandi dighe
e messa in sicurezza di derivazioni idriche prioritarie per rilevanti
bacini di utenza in aree sismiche classificate nelle zone 1 e 2 e ad
elevato rischio idrogeologico. A tali fini, le Autorita' di bacino
distrettuali, i gestori delle opere e i concessionari di derivazione
trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le informazioni e i documenti necessari. L'inserimento degli
interventi nell'elenco di cui al primo periodo comporta
l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione esistenti; il
finanziamento dell'opera e' subordinato all'aggiornamento ovvero
all'adozione della pianificazione d'emergenza. Gli enti di governo
dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione
degli interventi trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, entro sessanta giorni dalla richiesta, eventuali ulteriori
informazioni e documenti necessari.»;
Visto l'art. 1, comma 523, della citata legge n. 205 del 2017, il
quale prevede che «Nelle more della definizione del Piano nazionale
di cui al comma 516, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, e' adottato un piano straordinario per la
realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione
definitiva, con priorita' per quelli in stato di progettazione
esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di
acqua negli usi agricoli e civili. Il contenuto del piano
straordinario confluisce nel Piano nazionale di cui al comma 516. Gli
interventi previsti nel piano straordinario sono realizzati dai
concessionari di derivazione o dai gestori delle opere mediante
apposite convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. I soggetti realizzatori possono altresi' avvalersi di enti
pubblici e societa' in house delle amministrazioni centrali dello
Stato, dotate di specifica competenza tecnica. Per la realizzazione
del piano straordinario e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022»;
Visto l'art. 1, comma 155, della citata legge n. 145 del 2018, il
quale prevede che «Per l'attuazione di un primo stralcio del piano
nazionale di interventi settore idrico di cui all'art. 1, comma
516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il finanziamento
della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo
Piano e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per gli
anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione
"invasi"»;
Visto l'art. 1, comma 1072, della citata legge n. 205 del 2017, con
il quale e' rifinanziato il Fondo investimenti di cui all'art. 1,
comma 140, della legge 21 dicembre 2016, n. 232, prevedendo anche
l'assegnazione delle predette risorse al settore di spesa relativo a:
«c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di
collettamento, fognatura e depurazione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
novembre 2018 «Ripartizione delle risorse del Fondo per gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art.
1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205», con il quale
sono state attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti all'interno del settore idrico di cui alla lettera c) del
citato art. 1, comma 1072, della legge n. 232 del 2016, risorse
finanziarie complessive pari a euro 684.307.559,00, suddivise in
dieci annualita', di cui euro 200.000.000,00 destinati al
rifinanziamento del Piano nazionale;
Vista la nota n. 1613 in data 14 gennaio 2019 del Capo di Gabinetto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale
viene operata la ripartizione decennale della somma di euro
200.000.000,00 destinata al rifinanziamento del Piano nazionale per
euro 17.800.000,00 per l'annualita' 2020; euro 15.000.000,00 per
l'annualita' 2021; euro 25.000.000,000 per l'annualita' 2022; euro
25.000.000,00 per l'annualita' 2023; euro 20.000.000,00 per
l'annualita' 2024; euro 50.000.000,00 per l'annualita' 2025; euro
10.000.000,00 per l'annualita' 2026; euro 15.000.000,00 per
l'annualita' 2027; euro 12.800.000,00 per l'annualita' 2028 e euro
9.400.000,00 per l'annualita' 2029;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.
19405 del 19 marzo 2019, con il quale sono state assegnate, sul
capitolo 7281 del Centro di responsabilita' 1, Piano gestionale 3,
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse
finanziarie del Fondo investimenti di cui al citato art. 1, comma
1072, della legge n. 232 del 2016, pari a euro 17.800.000,00 per
l'annualita' 2020 ed euro 15.000.000,00 per l'annualita' 2021;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, n. 526 del 6 dicembre 2018, con il quale, ai sensi
dell'art. 1, comma 523, della citata legge n. 205 del 2017, e' stato
adottato il Piano straordinario per la realizzazione degli interventi
urgenti in stato di progettazione definitiva, con priorita' per
quelli in stato di progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi
multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili;
Considerato che il Piano straordinario di cui all'art. 1, comma
523, della citata legge n. 205 del 2017 e' stato finanziato con le
risorse assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed
elettriche sul capitolo 7281, per l'importo di euro 50.000.000,00 per
cinque esercizi finanziari dal 2018 al 2022 e, quindi, per l'importo
complessivo di euro 250.000.000,00;
Considerato, altresi', che ai sensi dell'art. 1, comma 523, della
citata legge n. 205 del 2017, i contenuti del Piano straordinario
confluiscono nel Piano nazionale di cui al comma 516;
Considerata la necessita', da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di procedere celermente all'utilizzo
delle risorse del Fondo investimenti di cui all'art. 1, comma 1072,
della legge n. 232 del 2016, che, in coerenza con quanto richiesto
dalla Conferenza unificata nella seduta del 9 novembre 2018 in sede
di rilascio dell'intesa sul Piano straordinario di cui al citato art.
1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, e in coerenza con quanto
concordato in sede di tavolo tecnico-politico, richiesto dalla
medesima Conferenza unificata, sono da destinare al finanziamento di:
- a) otto interventi dotati di progettazione definitiva, per
l'ammontare di euro 71.779.840,00, non finanziati dal citato Piano
straordinario di cui al decreto n. 526 del 2018;
- b) cinque interventi, per l'ammontare di euro 567.000,00,
ricadenti in ciascuna delle Regioni Liguria, Friuli-Venezia Giulia,
Marche, Umbria e Lazio;
- b) diciassette interventi indifferibili e urgenti o riguardanti
completamenti di opere gia' avviate, per l'ammontare di euro
99.653.160,00;
Considerata, altresi', la necessita' di procedere celermente
all'utilizzo della prima annualita', pari a euro 60.000.000,00, per
l'anno 2019, delle risorse di cui all'art. 1, comma 155, della legge
- 145 del 2018, previste per il Piano nazionale degli interventi nel
settore idrico, sezione «invasi» di cui al citato art. 1, comma 516,
della legge n. 205 del 2017;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n.
145 del 2018, tali risorse possono essere destinate per l'attuazione
di un primo stralcio del suddetto Piano nazionale di interventi nel
settore idrico e per il finanziamento della progettazione di
interventi considerati strategici del medesimo Piano;
Considerata, pertanto, la necessita', in coerenza con il dettato
normativo, di adottare un primo stralcio del Piano nazionale degli
interventi - sezione «invasi», costituito da:
trenta interventi a valere sulle risorse del fondo investimenti,
pari a euro 200.000.000,00 (allegato 1);
diciotto interventi di cui e' finanziata la progettazione e nove
interventi di cui e' finanziata la progettazione e la realizzazione a
valere sulle risorse, pari a euro 60.000.000,00, di cui all'art. 1,
comma 155, della legge n. 145 del 2018 - annualita' 2019 (allegato
2);
Vista la nota n. 15541 del 12 aprile 2019 del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti con la quale, ai sensi dell'art. 1,
comma 523, della citata legge n. 205 del 2017, e' stata formulata la
proposta del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi
settore idrico - sezione invasi;
Acquisita l'espressione positiva, dal punto di vista tecnico, dei
rappresentanti delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1,
comma 516, della legge n. 205 del 2017 in sede di tavolo
inter-istituzionale del settore idrico presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, riunitosi il 16 aprile 2019;
Acquisito il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare con nota prot. n. 9548 del 16 aprile 2019;
Acquisito il concerto del Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo con nota prot. n. 4367 del 16
aprile 2019;
Acquisito il concerto del Ministero per i beni e le attivita'
culturali di cui alla nota n. 10914 del 16 aprile 2019;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze
di cui alla nota n. 7458/2019 del 17 aprile 2019;
Sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico (ARERA), che si e' espressa con parere n. 160/2019/I/IDR del
16 aprile 2019;
Acquisita l'intesa in Conferenza unificata di cui all'art. 8, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 17
aprile 2019;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali, con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del
turismo, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico;
Decreta:
Art. 1
Adozione del primo stralcio Piano nazionale
degli interventi settore idrico - sezione «invasi»
- Al fine di procedere celermente alla programmazione e alla
realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni
connessi al fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento
e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, ai sensi dell'art. 1,
comma 516, della legge n. 205 del 2017, e' adottato il primo stralcio
del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione
«invasi», composto di trenta interventi di cui all'allegato 1 e di
ventisette interventi e progetti di cui all'allegato 2, per un
importo complessivo di euro 260.000.000,00.
- Ai sensi dell'art. 1, comma 523, della legge n. 205 del 2017, il
contenuto del Piano straordinario degli interventi nel settore
idrico, adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e del turismo, n. 526 del 6 dicembre 2018,
confluisce nel Piano nazionale di cui all'art. 1, comma 516, della
legge n. 205 del 2017.
- La copertura del costo degli interventi e delle progettazioni di
cui al comma 1 e' assicurata a valere e nel limite delle risorse di
cui all'art. 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, pari a euro
200.000.000,00, destinate al rifinanziamento del Piano nazionale per
euro 17.800.000,00 per l'annualita' 2020, euro 15.000.000,00 per
l'annualita' 2021, euro 25.000.000,000 per l'annualita' 2022, euro
25.000.000,00 per l'annualita' 2023, euro 20.000.000,00 per
l'annualita' 2024, euro 50.000.000,00 per l'annualita' 2025, euro
10.000.000,00 per l'annualita' 2026, euro 15.000.000,00 per
l'annualita' 2027, euro 12.800.000,00 per l'annualita' 2028 e euro
9.400.000,00 per l'annualita' 2029, e delle risorse di cui all'art.
1, comma 155, della legge n. 145 del 2018 prima annualita', pari a
euro 60.000.000,00, per l'anno 2019.
Art. 2
Modalita' di realizzazione degli interventi
- Ai sensi dell'art. 1, comma 518, della legge n. 205 del 2017, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite la Direzione
generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche,
sottoscrive apposite convenzioni con i soggetti realizzatori degli
interventi.
- Gli atti convenzionali di cui al comma 1 disciplinano
condizioni, termini e modalita' per la realizzazione degli
interventi.
- Il soggetto realizzatore assume l'esclusiva responsabilita'
sulla corretta e tempestiva esecuzione dei lavori, nel rispetto di
quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- In caso di inerzia o di inadempimento nella realizzazione degli
interventi del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi
nel settore idrico - sezione «invasi» da parte dei soggetti
realizzatori, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma
525, della legge n. 205 del 2017.
Art. 3
Monitoraggio degli interventi
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 524, della legge
- 205 del 2017, il monitoraggio degli interventi approvati con il
presente decreto e' effettuato attraverso il sistema di monitoraggio
delle opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni
pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Gli interventi sono classificati come «Piano invasi», identificati
dal codice unico di progetto.
Art. 4
Ricorso a enti pubblici e societa' in house dello Stato
- Ai sensi dell'art. 1, commi 523 e 523-bis, della legge n. 205
del 2017, il soggetto realizzatore puo' fare ricorso, per le
attivita' di supporto tecnico-amministrativo alla realizzazione della
progettazione ed esecuzione degli interventi previsti nel primo
stralcio del piano nazionale degli interventi nel settore idrico -
sezione «invasi» e per il relativo monitoraggio di cui all'art. 3, ad
enti pubblici e societa' in house dello Stato, dotati di specifica
competenza tecnica.
- Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture
idriche ed elettriche sono determinati i limiti massimi dei costi da
riconoscere per le attivita' di supporto tecnico-amministrativo, rese
dagli enti pubblici e dalle Societa' in house di cui al comma 1,
sulla base di percentuali correlate all'importo degli interventi,
disciplinando, altresi', condizioni, modalita' e termini delle
prestazioni stesse anche tenendo conto degli obiettivi del primo
stralcio del piano nazionale degli interventi nel settore idrico -
sezione «invasi». Tali costi trovano copertura all'interno del quadro
economico dei singoli interventi, fermo restando il limite
dell'importo finanziario riconosciuto al singolo intervento ed il
limite complessivo delle risorse di cui all'art. 1, comma 2.
Art. 5
Aggiornamenti del Piano nazionale
di interventi settore idrico
- Il Piano nazionale di interventi nel settore idrico e'
aggiornato con le modalita' previste nell'art. 1, comma 516, della
legge n. 205 del 2017.
Art. 6
Disposizioni finali
- Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.