Iscrizione all'albo gestori ambientali: novità sui veicoli con la delibera 9 luglio 2024, n. 2 recante «Disponibilità dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro UE ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali – Aggiornamenti normativi».
Con la le delibera il Comitato nazionale ha ritenuto necessario fornire aggiornamenti operativi in relazione ad una serie di quesiti e richieste di chiarimenti relativi all'applicazione del D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni nella legge n. 103/2023, di recepimento della direttiva (UE) 2022/738 relativa all’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada che ha modificato l’articolo 84 del codice della strada (Cds), di cui al D.Lgs. n. 285/1992.
Di seguito il testo della delibera 9 luglio 2024, n. 2.
Delibera del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali 9 luglio 2024, n. 2
Oggetto: disponibilità dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro UE ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali – Aggiornamenti normativi
Con l’articolo 24 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 10 agosto 2023, n. 103, è stata recepita la direttiva (UE) 2022/738 relativa all’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada ed è stato di conseguenza modificato l’articolo 84 del Codice della Strada (CdS), di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
In relazione ad una serie di quesiti e richieste di chiarimenti pervenuti in questa prima fase di applicazione della suddetta disposizione legislativa, il Comitato nazionale ha ritenuto necessario fornire i seguenti aggiornamenti operativi:
- i veicoli in locazione senza conducente possono essere utilizzati per trasporti sia nazionali che internazionali, mentre finora, se l’impresa locatrice aveva sede in altro Stato membro, erano utilizzabili soltanto per quest’ultima tipologia di trasporti (art. 8, comma 2);
- i veicoli in locazione senza conducente possono essere noleggiati, ai fini di cui al comma 2 del citato articolo 84, da qualsiasi impresa avente sede sul territorio di altro Stato membro dell’Unione europea (segnatamente, imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente autorizzate), a condizione che essi siano immatricolati o immessi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro (art. 84, comma 2);
- è ammessa la locazione senza conducente di veicoli di proprietà o in leasing;
- è vietata la sub-locazione;
- per poter essere noleggiato il veicolo deve essere immatricolato per uso di terzi (riferimento articolo 88 del CdS); negli Stati membri dove non è prevista la distinzione della destinazione d’uso dei veicoli (conto proprio e conto terzi) la limitazione non è applicabile;
- i veicoli ad uso speciale e quelli utilizzati per il trasporto di merci in conto proprio possono essere oggetto di locazione senza conducente purché abbiano peso massimo non superiore a 6 tonnellate (art. 84, comma 4 e 4-bis).
La documentazione presentata dall’impresa interessata ad utilizzare tali veicoli deve essere redatta in lingua italiana oppure deve essere accompagnata da traduzione giurata secondo la normativa italiana.
La presente circolare sostituisce la circolare prot. n. 820/ALBO/PRES del 16 giugno 2008 e modifica la circolare prot. n. 995/ALBO/PRES del 9 settembre 2013 sulla disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.