Le risorse finanziarie disponibili ammontano complessivamente a 247.093.955,15 euro
Riprogrammato il fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici. In particolare, il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2016, n. 59, stabilisce l'ammontare complessivo del fondo (247.093.955,15 €), nonché le modalità di presentazione delle domande e di ammissione al finanziamento agevolato.
Di seguito il testo integrale del D.M. 22 febbraio 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2016
Riprogrammazione delle risorse del fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici. (16A01978)
in Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2016, n. 59
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Visto il Testo unico bancario approvato con il decreto legislativo
del 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per
l'edilizia scolastica», con particolare riferimento all'art. 3
«Competenze degli enti locali» e all'art. 8 «Trasferimento ed
utilizzazione degli immobili»;
Visto il Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria approvato con il decreto legislativo del
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Riforma delle accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei
conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati»;
Vista la deliberazione CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, recante la
revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di
riduzione delle emissioni di gas serra, che ha approvato il Piano di
azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas
serra e l'aumento del loro assorbimento, successivamente modificata
con deliberazione n. 135 dell'11 dicembre 2007 ed aggiornata con
delibera CIPE dell'8 marzo 2013, n. 17;
Vista la direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
degli edifici;
Visto il decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192, di
recepimento della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico degli edifici;
Visto il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni ed integrazioni recante norme in materia di
contratti pubblici e il relativo regolamento di esecuzione adottato
con il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni
ed integrazioni, e in particolare l'art. 1, comma 1110, che ha
istituito un apposito Fondo rotativo per il finanziamento delle
misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla
Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici,
fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1°
giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19
dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo
2003, e successivi aggiornamenti;
Visto che l'art. 1, comma 1115, della legge n. 296 del 2006 ha
istituito il Fondo Kyoto presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a.,
di seguito CDP S.p.a., e ha previsto la stipula di apposita
convenzione tra il Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare e la CDP S.p.a. per definire le modalita' di
gestione e la facolta' della stessa CDP S.p.a. di avvalersi per
l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti connessi alla
gestione dei finanziamenti concessi di uno o piu' istituti di
credito, scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare
una omogenea e diffusa copertura territoriale;
Vista la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili recepita con decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17
novembre 2009 che, ai sensi dell'art. 1, comma 1111, della legge n.
296 del 2006, ha definito il tasso di interesse da applicare ai
finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Kyoto;
Vista la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli
edifici che abroga con effetto dal 1° febbraio 2012 la direttiva
2002/91/CE;
Visto il decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e in
particolare l'art. 33 relativo alla valorizzazione del patrimonio
immobiliare;
Vista la Convenzione per le attivita' di gestione del Fondo Kyoto
di cui all'art. 1, comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sottoscritta il 15 novembre 2011, tra il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e CDP S.p.a., registrata
presso la Corte dei conti in data 19 gennaio 2012, registro n. 1,
foglio n. 108;
Vista la direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull'efficienza
energetica;
Visto il decreto interministeriale del 28 dicembre 2012 recante
«Incentivazione della produzione di energia termica da fonti
rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole
dimensioni» (cosiddetto «Conto termico»);
Visto il decreto-legge del 4 giugno 2013, n. 63, che recepisce la
direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici e
integra e modifica il decreto legislativo n. 192 del 2015;
Visto il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante:
«Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea» e in particolare l'art. 9 che prevede la concessione di
finanziamenti per «Interventi urgenti per l'efficientamento
energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici» a valere
sul Fondo di cui all'art. 1, comma 1110 della legge n. 296 del 2006
nel limite di euro 350.000.000.00, rinviando ad apposito decreto
interministeriale la definizione dei criteri e delle modalita' di
concessione, di erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso
agevolato nonche' delle caratteristiche di strutturazione dei fondi
di investimento immobiliare e dei progetti di investimento da questi
presentati;
Vista che ai sensi dell'art. 9, comma 3, del citato decreto-legge
n. 91 del 2014 il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti a
valere sulle risorse del Fondo Kyoto di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009 e' ridotto del 50
per cento;
Vista il decreto legislativo del 4 luglio 2014, n. 102, che
recepisce la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
luglio 2014, n. 142, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli
Uffici di diretta collaborazione»;
Visto l'addendum alla Convenzione per le attivita' di gestione del
Fondo Kyoto di cui all'art. 1, comma 1115 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e CDP S.p.a. il 10 aprile 2014,
registrato presso la Corte dei conti in data 3 settembre 2014,
registro n. 1, foglio n. 3429;
Visto il decreto interministeriale del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del Ministero dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo e
economico e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca n. 66 del 14 aprile 2015 attuativo dell'art. 9 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e in particolare l'art. 2, comma
6, che prevede la possibilita' di riprogrammare per i medesimi fini
le eventuali risorse non assegnate;
Visto il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del
25 giugno 2015 per l'apertura dello sportello per la presentazione
delle domande per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato
finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al decreto
interministeriale n. 66 del 2015 entro il termine del 22 settembre
2015;
Visto il secondo addendum alla citata convenzione sottoscritto
digitalmente tra il Ministero dell'ambiente e CDP S.p.a. e firmato in
originale rispettivamente in data 5 ottobre 2015 e 8 ottobre 2015 con
il quale le parti intendono definire le modalita' di gestione delle
fasi successive all'ammissione ai finanziamenti agevolati (stipula
del contratto, erogazioni, operazioni di rimborso del prestito,
ecc.), concessi nell'ambito del Fondo Kyoto 3, registrato presso la
Corte dei conti in data 6 novembre 2015, registro n. 1, foglio n.
3365, contenente la documentazione necessaria per la stipula dei
contratti di finanziamento;
Considerato che alla data di scadenza dei termini previsti dal
citato comunicato di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno
2015 sono pervenute istanze per un impegno pari ad euro
102.906.044,85 e che le risorse residue a valere sulla disponibilita'
di cui all'art. 9, comma 1 del citato decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, ammontano a euro 247.093.955,15;
Ritenuto pertanto di procedere alla riprogrammazione delle risorse
non assegnate, ai sensi e con le modalita' stabilite dall'art. 2,
comma 6, del citato decreto n. 66 del 2015, per i medesimi fini del
predetto decreto interministeriale;
Decreta:
Art. 1
Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente decreto.
Art. 2
Finalita' ed oggetto
1. Il presente decreto disciplina la riprogrammazione delle risorse
finanziarie residue di cui al decreto interministeriale n. 66 del 14
aprile 2015, ai sensi dell'art. 2, comma 6 del medesimo decreto.
2. Le risorse finanziarie riprogrammate ai sensi del comma 1 e
destinate ai fini di cui all'art. 1 del citato decreto
interministeriale n. 66 del 2015 ammontano ad euro 247.093.955,15 a
valere sulle somme disponibili alla data di emanazione del presente
decreto sul conto corrente infruttifero n. 25036 intestato «M.RO AMB.
ART.1 C.1115 L.296-06», istituito presso la Tesoreria centrale dello
Stato ai sensi dell'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
3. Al fine di mantenere la ripartizione delle risorse finanziarie
disciplinate dall'art. 2, comma 4 del decreto interministeriale n. 66
del 2015, la somma di euro 176.495.682,25 e' destinata ai progetti di
investimento presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 3
del citato decreto e la somma di euro 70.598.272,90 e' destinata ai
progetti di investimento presentati dai soggetti beneficiari di cui
all'art. 6 del medesimo decreto.
Art. 3
Modalita' di presentazione delle domande
e di ammissione al finanziamento agevolato
1. La domanda di ammissione ai finanziamenti agevolati puo' essere
presentata a decorrere dalla data di pubblicazione da parte del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
apposito comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e fino alle ore 17,00 del centottantesimo giorno successivo.
2. Possono essere ammessi al finanziamento gli interventi i cui
costi sono sostenuti in data successiva all'entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 4
Disposizioni finali
1. I modelli per la presentazione delle domande di ammissione ai
finanziamenti agevolati sono allegati sotto le lettere A) e B) del
presente decreto e ne costituiscono parte integrante.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto
restano ferme e si applicano le disposizioni contenute nel decreto
interministeriale n. 66 del 2015.
Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.