La bioplastica compostabile si può usare a fini energetici?

Bioplastica compostabile fini energetici
La domanda è stata rivolta al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica da Legambiente in forma di interpello ambientale

La bioplastica compostabile si può usare a fini energetici? La domanda è stata rivolta al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica da Legambiente in forma di interpello ambientale.

In particolare, l'associazione ha chiesto di sapere «se la mancata adozione dell’atto ministeriale previsto dal comma 7 dell’art. 182-ter TUA possa giustificare a livello di amministrazioni locali (regolamenti comunali, piani provinciali di gestione rifiuti etc.), con specifico riferimento ai manufatti in bioplastica compostabile certificati ed opportunamente etichettati come richiesto dal comma 6 dell’art. 182-ter medesimo, deroghe alla gerarchia dei rifiuti e/o divieti del loro utilizzo ai fini della raccolta dell’umido urbano e/o divieti del loro conferimento in tale raccolta, con destinazione quindi a smaltimento/recupero energetico, invece che a riciclo organico, di tali flussi di rifiuti».

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Di seguito i testi dell'interpello e del parere del Mase.

Bioplastica compostabile fini energetici

Interpello di Legambiente 20 marzo 2024, n. 53138

Oggetto: interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del d.lgs. 152/2006 relativamente all’art. 182 ter, comma 7 d.lgs. cit.

Legambiente Nazionale Aps – Rete Associativa – ETS è un’associazione senza fini di lucro di protezione ambientale a carattere nazionale, da anni fortemente impegnata, per quanto qui di interesse, nel miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi dei rifiuti umidi organici (di seguito umido urbano) raccolti e avviati a riciclo negli appositi impianti di compostaggio/digestione anaerobica (di seguito impianti di riciclo organico), anche grazie al contributo dei materiali plastici biodegradabili e compostabili certificati EN 13432 e/o EN 14995 (di seguito bioplastica compostabile) che hanno il medesimo fine vita dell’umido urbano, formula la presente interpello ambientale avendo appreso che sul territorio nazionale talune amministrazioni locali vietano l’utilizzo, ai fini della raccolta dell’umido urbano e del loro conferimento in tale raccolta, dei manufatti in bioplastica compostabile certificati (sacchetti, etc.), destinandoli a smaltimento/recupero energetico, invece che a riciclo organico. Viene così pregiudicato ad avviso della scrivente associazione il raggiungimento degli obiettivi di riciclo in materia di rifiuti urbani e di rifiuti di imballaggio, sottraendo dal circuito di recupero sotto forma di compost flussi invece pienamente riciclabili organicamente, con grave violazione, sempre ad avviso della scrivente associazione, della normativa vigente e dei principi dell’economia circolare. Tutto ciò viene motivato da dette amministrazioni locali in ragione della mancata adozione da parte del MASE dell’atto previsto dal comma 7 dell’art. 182 ter d.lgs. 152/2006 (di seguito TUA), che tuttavia come si vedrà, di nuovo sempre ad avviso della scrivente associazione, riguarda esclusivamente i livelli di qualità delle raccolte dell’umido urbano (i.e. la presenza massima consentita di frazioni estranee) e la cui assenza comunque non giustifica le irragionevoli conclusioni cui sono pervenute dette amministrazioni locali, tanto più che il conferimento delle bioplastiche compostabili nell’umido urbano è già espressamente stabilito dal medesimo art. 182 ter ai commi 2 e 6. Ma si proceda con ordine.

Premesso che

1. L’umido urbano rappresenta la frazione di maggior peso nell’ambito delle raccolte differenziate con oltre 5 milioni di tonnellate raccolte nel 2021 (dati ISPRA1). Evidente è quindi il contributo di tale frazione al raggiungimento degli obiettivi di riciclo nazionale;

2. La raccolta e il riciclo dell’umido urbano si sono diffusi in Italia diversi anni orsono anche grazie al fondamentale contributo delle bioplastiche compostabili come testimoniato anche dall’ISPRA nel suo rapporto annuale sui rifiuti urbani (“La crescita della raccolta differenziata della frazione umida rappresenta senza dubbio un ulteriore stimolo all’utilizzo delle borse biodegradabili e compostabili, risultando idonee al riciclaggio dei rifiuti organici. (...) Conseguentemente, l’eliminazione degli imballaggi in plastica non compostabili potrà concorrere al miglioramento della conduzione dei processi biologici e ad un incremento della qualità del compost prodotto dagli impianti di trattamento biologico. Una delle maggiori problematiche, sino ad oggi riscontrate presso gli impianti, riguarda, infatti, proprio la presenza di scarti costituiti da materiali plastici. La produzione di un ammendante di qualità, conforme ai requisiti fissati dal d.lgs n. 75/2010, richiede, infatti, un ciclo gestionale che garantisca un limitato contenuto di materiali e sostanze indesiderate nel rifiuto”2);

3. Il legislatore nazionale ha più volte riconosciuto il ruolo positivo dei materiali in bioplastica compostabile ai fini della raccolta e del riciclo dell’umido urbano (v. ad es. artt. 226 bis e ter TUA in materia di borse di plastica e sacchetti ortofrutta), da ultimo con il d.lgs. n. 116/2020 (e relativo correttivo D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 213) che ha innovato l’art. 182 ter TUA;

4. La disposizione da ultimo citata (enfasi aggiunta) prevede che:

• “Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2021, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte, (...) oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti” (comma 2);

• “I rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici sono raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove:

a) siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi, o allo standard europeo EN14995 per i manufatti diversi dagli imballaggi se in materiale plastico, recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione;
b) siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformità ai predetti standard europei, elementi identificativi del produttore e del certificatore nonché idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici” (comma 6);

5. La normativa nazionale vigente prevede dunque l’utilizzo dei sacchetti in bioplastica compostabile ai fini della raccolta dell’umido urbano (comma 2 cit.) e il conferimento degli ulteriori manufatti in bioplastica compostabile (stoviglie, capsule etc.) in detta raccolta qualora certificati compostabili ed opportunamente etichettati con indicazioni di conferimento nell’umido urbano (comma 6 cit.);

Considerato che

6. Talune amministrazioni locali si sono discostate dal già menzionato dettato normativo (peraltro in linea con la normativa europea, v. art. 22 direttiva 2008/98 come modificato dalla direttiva 851/2018) inibendo l’utilizzo, il conferimento e il riciclo delle bioplastiche compostabili nella raccolta dell’umido, destinandole piuttosto a smaltimento/recupero energetico;

7. Si veda ad es. il “Regolamento comunale per lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani”3 del Comune di Bolzano i cui artt. 14 e 43 vietano e sanzionano l’utilizzo dei sacchetti in bioplastica compostabile certificati conformi alla norma EN 13432 per la raccolta differenziata dell’umido domestico;

8. Analoghi divieti si rinvengono nel Piano provinciale di gestione rifiuti della Provincia di Bolzano4 (cfr. § 2.5), che vengono ivi motivati in ragione della mancata adozione da parte del MASE dell’atto previsto dal comma 7 dell’art. 182 ter d.lgs. 152/2006, che consentirebbe agli impianti, nelle more dell’adozione del predetto atto ministeriale, di richiedere per questo flusso specifico di rifiuti la deroga alla gerarchia dei rifiuti e quindi la destinazione a smaltimento/recupero energetico, piuttosto che a riciclo organico, di tutte le bioplastiche compostabili, compresi i sacchetti per la raccolta dell’umido (in violazione dell’art. 182 ter cit. comma 2) e gli altri manufatti compostabili opportunamente etichettati e certificati (in violazione dell’art. 182 ter cit. comma 6);

9. Il comma 7 dell’art. 182 ter cit. recita (enfasi aggiunta): “Entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce livelli di qualità per la raccolta differenziata dei rifiuti organici e individua precisi criteri da applicare ai controlli di qualità delle raccolte nonché degli impianti di riciclaggio di predetti rifiuti”.

10. Ad avviso della scrivente associazione il comma 7 cit.:

• riguarda esclusivamente i rifiuti organici e non le bioplastiche compostabili già disciplinate ai precedenti commi 2 e 6 ai fini della loro raccolta e riciclo assieme all’umido urbano;

• in ogni caso, si riferisce esclusivamente alla necessità di definire i livelli di qualità delle raccolte (e relativi controlli di qualità), dunque di stabilire i livelli massimi consentiti di MNC (materiali non compostabili), mentre le bioplastiche compostabili, come detto, vanno raccolte e riciclate assieme all’umido urbano (in forza dei commi 2 e 6 cit.), per cui è evidente che non costituiscono MNC/frazioni estranee, bensì appunto materiali compostabili che agevolano la raccolta e il riciclo dei rifiuti organici;

• dunque, in nessun caso detto comma 7 e/o la mancata adozione dell’atto ministeriale ivi previsto possono essere letti come ostativi al conferimento e riciclo delle bioplastiche compostabili nell’umido urbano, principio (raccolta e riciclo congiunto delle bioplastiche assieme ai rifiuti organici) già sancito direttamente dal Legislatore sempre nell’art. 182 ter commi 2 e 6 e che dunque giammai potrebbe essere rimesso in discussione da un atto secondario come quello ministeriale o, peggio ancora, dalla sua mancata adozione come si sostiene nel Piano provinciale cit.

 

Tutto ciò premesso e considerato Legambiente formula la presente istanza di interpello ambientale ex art. 3-septies del d.lgs. 152/2006 per chiedere a Codesto MASE di chiarire, con riferimento all’art. 182 ter TUA:
“se la mancata adozione dell’atto ministeriale previsto dal comma 7 dell’art. 182 ter TUA possa giustificare a livello di amministrazioni locali (regolamenti comunali, piani provinciali di gestione rifiuti etc.), con specifico riferimento ai manufatti in bioplastica compostabile certificati ed opportunamente etichettati come richiesto dal comma 6 dell’art. 182 ter medesimo, deroghe alla gerarchia dei rifiuti e/o divieti del loro utilizzo ai fini della raccolta dell’umido urbano e/o divieti del loro conferimento in tale raccolta, con destinazione quindi a smaltimento/recupero energetico, invece che a riciclo organico, di tali flussi di rifiuti”.

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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 19 giugno 2024, n. 113158

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 182-ter del D.lgs. 152/2006 in materia di rifiuti organici.
QUESITO

Con l’istanza di interpello ambientale presentata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. n.152/2006, l’associazione Legambiente ha chiesto alcuni chiarimenti in merito all’articolo 182-ter del D.lgs. n.152/2006 e, in particolare, “se la mancata adozione dell’atto ministeriale previsto dal comma 7 dell’art. 182-ter TUA possa giustificare a livello di amministrazioni locali (regolamenti comunali, piani provinciali di gestione rifiuti etc.), con specifico riferimento ai manufatti in bioplastica compostabile certificati ed opportunamente etichettati come richiesto dal comma 6 dell’art. 182-ter medesimo, deroghe alla gerarchia dei rifiuti e/o divieti del loro utilizzo ai fini della raccolta dell’umido urbano e/o divieti del loro conferimento in tale raccolta, con destinazione quindi a smaltimento/recupero energetico, invece che a riciclo organico, di tali flussi di rifiuti”.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento al quesito proposto, vengono in rilievo le seguenti fonti normative:

- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive e in particolare l’articolo 22, così come sostituito dall’articolo 1, punto 19 della Direttiva (UE) 2018/851:

“1. Gli Stati membri assicurano che, entro il 31 dicembre 2023 e fatto salvo l’articolo 10, paragrafi 2 e 3, i rifiuti organici siano differenziati e riciclati alla fonte o siano raccolti in modo differenziato e non miscelati con altri tipi di rifiuti. Gli Stati membri possono consentire che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità che rispettino le norme europee o le norme nazionali equivalenti, per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici (...)”

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e in particolare l’articolo 182-ter rubricato “Rifiuti organici”:

“1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano favoriscono, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, il riciclaggio, ivi compresi il compostaggio e la digestione dei rifiuti organici, in modo da rispettare un elevato livello di protezione dell'ambiente e che dia luogo ad un prodotto in uscita che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità. L'utilizzo in agricoltura è consentito per i soli prodotti in uscita conformi alla normativa vigente sui fertilizzanti.

2. Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2021, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte, anche mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti.

3. Le attività di compostaggio sul luogo di produzione comprendono oltre all'autocompostaggio anche il compostaggio di comunità realizzato secondo i criteri operativi e le procedure autorizzative da stabilirsi con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della salute.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti di governo dell'ambito ed i Comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono le attività di compostaggio sul luogo di produzione, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 e la pianificazione urbanistica.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono la produzione e l'utilizzo di materiali ottenuti dal riciclaggio di rifiuti organici.

6. I rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici sono raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove:

a) siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi, o allo standard europeo EN14995 per manufatti diversi dagli imballaggi se in materiale plastico, recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione;

b) siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformità ai predetti standard europei, elementi identificativi del produttore e del certificatore nonché idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici;

c) (lettera soppressa dal d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213).

7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce livelli di qualità per la raccolta differenziata dei rifiuti organici e individua precisi criteri da applicare ai controlli di qualità delle raccolte nonché degli impianti di riciclaggio di predetti rifiuti.”

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Dal quadro normativo sopra riportato emerge quanto segue.

In linea con l’articolo 22 della Direttiva 2008/98/CE, così come da ultimo sostituito dalla Direttiva (UE) 2018/851, nel nostro ordinamento è stato introdotto, all’articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’obbligo di raccogliere in modo differenziato i rifiuti organici, anticipando la decorrenza di tale obbligo al 31 dicembre 2021 rispetto alla previsione stabilita a livello euro-unitario fissata al 31 dicembre 2023.

Nello specifico, la disposizione citata prevede, al comma 2, che “i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte, anche mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti”.

Dalla lettura della disposizione sopra riportata emerge con chiarezza che, al fine di consentire una corretta raccolta dei rifiuti organici, gli stessi devono essere conferiti attraverso contenitori a svuotamento riutilizzabili o, in alternativa, utilizzando sacchetti compostabili certificati. Da ciò ne deriva che, in ottemperanza all’obbligo della raccolta differenziata di tale tipologia di rifiuti, l’utenza domestica può utilizzare sacchetti biodegradabili e compostabili per il conferimento dei propri rifiuti organici.

In aggiunta, l’articolo 183, comma 6, dispone che “I rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici sono raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove:

a) siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi, o allo standard europeo EN 14995 per i manufatti diversi dagli imballaggi se in materiale plastico, recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione;

b) siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformità ai predetti standard europei, elementi identificativi del produttore e del certificatore nonché idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici”.

La disposizione, conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, secondo periodo, della Direttiva 2008/98/CE, prevede la raccolta e l’avvio al riciclo di tutti quei rifiuti, anche da imballaggi, che hanno la caratteristica di essere compostabili e biodegradabili, nel rispetto degli standard europei.

Da tale contesto normativo emerge chiaramente l’obbligo di conferire i rifiuti biodegradabili e compostabili nell’ambito della raccolta separata dei rifiuti organici, anche al fine di incrementare il riciclaggio degli stessi, mentre resta nella possibilità dell’utenza domestica l’utilizzo dei sacchetti biodegradabili e compostabili per la raccolta del proprio rifiuto organico.

Ciò detto, la disposizione di cui al comma 7 del citato articolo 182-ter prevede l’adozione di un decreto ministeriale al fine di stabilire i “livelli di qualità per la raccolta differenziata dei rifiuti organici e individuare precisi criteri da applicare ai controlli di qualità delle raccolte nonché degli impianti di riciclaggio di predetti rifiuti”. La citata disposizione risulta avere carattere autonomo e non rappresenta il presupposto per la vigenza degli obblighi previsti ai commi precedenti del medesimo articolo; prevede infatti l’emanazione di un provvedimento avente natura di fonte secondaria, chiamato a dettare disposizioni riferibili esclusivamente alla qualità della raccolta differenziata dei rifiuti organici e ai relativi controlli da effettuare anche presso gli impianti di riciclaggio.

In conclusione, alla luce di quanto esposto, la mancata adozione del decreto ministeriale previsto dal citato articolo 182-ter, comma 7, non sembra giustificare l’emanazione a livello locale di atti o provvedimenti volti a vietare l’utilizzo di sacchetti compostabili e biodegradabili per la raccolta dell’umido urbano e il conferimento nella raccolta differenziata dei rifiuti organici dei prodotti con le caratteristiche previste dal comma 6 del medesimo articolo.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del D.lgs. n.152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

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