La figura del preposto dopo la legge 17 dicembre 2021, n. 215

La disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha, fin dai decreti degli anni 1955- 1956[1], distribuito l’onere prevenzionistico tra una pluralità di soggetti secondo un modello cosiddetto della ripartizione intersoggettiva a cascata, entro cui gli attori operano in piena complementarietà, ciascuno per il proprio ambito di competenza. Tra di essi vanno annoverati: il datore di lavoro, che rappresenta il dominus di fatto dell’organizzazione, colui che ne deteneva la “quota” principale e a cui spettano le scelte organizzative di carattere generale in relazione al sistema di gestione del rischio (garante dell’organizzazione generale della sicurezza); il dirigente della sicurezza, che ha il compito di attuare le direttive espressamente delegategli del datore di lavoro in ragione delle sue competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali che gli sono conferiti (garante dell’attuazione delle direttive); il preposto, che sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute (garante della vigilanza sull’attività); il lavoratore, che collabora in maniera responsabile e proattiva alla tutela della propria e altrui salute. PER CONTINUARE A LEGGERE ABBONATI O ACCEDI.

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