La formazione e le sue criticità

Questa attività è considerata uno dei pilastri fondamentali per garantire la sicurezza del lavoratore

Considerazioni introduttive

L’obbligazione di sicurezza del datore di lavoro, delineata nei tratti somatici fondamentali dall’art. 2087 del codice civile, ha un contenuto particolarmente complesso che nel corso del tempo è andato progressivamente evolvendosi per effetto dei cambiamenti, anche radicali, del quadro normativo e del mutamento degli orientamenti generali sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Infatti, mentre le discipline degli anni Cinquanta (D.P.R. n. 547/1955 e D.P.R. n. 303/1956, in particolare) basavano l’obbligo di sicurezza esclusivamente sul pilastro dell’adeguatezza sotto il profilo tecnico – sostanzialmente delle strutture e delle attrezzature di lavoro – che si affiancava a quello forse meno apprezzato della vigilanza sui lavoratori, con l’avvento della riforma epocale operata dal D.Lgs. n. 626/1994, la nozione si è profondamente ampliata inglobando all’interno della stessa nuovi elementi come l’adeguatezza organizzativa – introduzione di nuove figure della prevenzione e rivisitazione di alcune preesistenti, obbligatorietà di un sistema di salute e sicurezza sul lavoro ecc. – e l’informazione e la formazione dei lavoratori.

Proprio grazie a questo provvedimento l’obbligazione di sicurezza ha assunto, così, la sua attuale conformazione multidimensionale e complessa, basata su quattro pilastri fondamentali:

  • la valutazione di tutti i rischi;
  • l’adeguatezza (tecnologica, organizzativa, strutturale);
  • la vigilanza continua sul comportamento dei lavoratori;
  • la formazione delle risorse umane.

Il D.Lgs. n. 81/2008 è intervenuto su questi elementi costitutivi e senza modificarne i profili sostanziali ha, tuttavia, rimodulato e razionalizzato l’obbligazione formativa, definendo un nuovo regime che, com’è noto, ha trovato una regolamentazione specifica, ma non sempre armonica, da parte dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, relativamente alla formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, e dei successivi Accordi del 25 luglio 2012 e del 7 luglio 2016, oltre che da una disciplina regionale sempre più vasta (vedere la tabella 1).

Il nuovo quadro normativo che ne deriva appare, quindi, da un lato maggiormente incisivo sul piano strettamente prevenzionale, ma non è immune, tuttavia, da diverse criticità di fondo che si registrano sia nell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 sia nei citati accordi.

Si tratta, invero, di zone d’ombra che hanno rilievo sul piano dell’efficacia della formazione, di cui si sta parlando molto ultimamente, che spingono a due ordini di riflessioni, una di tipo giuridico e l’altra non meno importante di natura metodologica-esperienziale.

I nuovi caratteri dell’obbligazione formativa

La costituzione del rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 codice civile) o l’impiego di equiparati ai lavoratori dipendenti [art. 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008] ha quale effetto naturale l’obbligazione di sicurezza in capo del datore di lavoro che, come già accennato, è tenuto, tra l’altro, anche ad assicurare una formazione sufficiente e adeguata (art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008), attraverso un processo educativo idoneo a trasferire alle risorse umane le conoscenze e le procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda, nonché all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi [art. 2, comma 1, lettera aa), D.Lgs. n. 81/2008].

Posto in questi termini, quindi, il legislatore richiede espressamente al datore di lavoro e al dirigente, secondo le proprie attribuzioni e le competenze ad esso attribuite (art. 18, D.Lgs. n. 81/2008), di progettare, attuare e monitorare dei percorsi finalizzati alla realizzazione della formazione efficace.

Questo principio rappresenta uno dei pilastri fondamentali del modello prevenzionale, concepito con il D.Lgs. n. 626/1994, che con l’avvento del D.Lgs. n. 81/2008 è stato ulteriormente rafforzato esaltando anche il principio dell’universalità della formazione: ogni prestatore di lavoro, indipendentemente della natura del rapporto di lavoro, è titolare del diritto soggettivo a ricevere dal proprio datore di lavoro una specifica formazione adeguata alle mansioni da svolgere in concreto.

A questi principi si affianca anche quello della differenziazione affermato in più occasioni dalla giurisprudenza (vedere la tabella 2); pertanto, il processo formativo a cui fa riferimento il citato D.Lgs. n. 81/2008, non è di tipo generalista – fornitura di competenze di carattere generale sulla sicurezza – ma, viceversa, è specifico e riguarda i rischi, le procedure e le azioni relative alle mansioni svolte dal soggetto da formare all’interno dall’azienda.

L’adeguatezza, quindi, è legata in primo luogo alla sussistenza di questo requisito fondamentale con il risultato che la mera partecipazione dei lavoratori o dei preposti unicamente a un corso di base incentrato sugli obblighi e gli aspetti generali della prevenzione senza alcun riferimento alla situazione effettiva dell’azienda e alle singole mansioni svolte in concreto – oltre che agli esiti della valutazione dei rischi – rende inadeguato il processo formativo in quanto non assicura le necessarie competenze per una reale tutela del diritto alla salute del cittadino-lavoratore.

Sotto questo profilo, la Cassazione ha affermato, con riferimento a un infortunio occorso a un operaio durante l'operazione di caricamento di un rullo di notevoli dimensioni sul tornio, che la formazione deve essere, quindi, specifica ([1]); si osservi ancora che nel caso affrontato un rilievo determinante hanno assunto le dichiarazioni rese dagli altri lavoratori testimoni che hanno affermato di non aver mai preso parte a una formazione specifica in quanto «...nessuno aveva loro spiegato come effettuare in concreto l'operazione in questione», confermando quindi l’inadeguatezza del percorso formativo a cui avevano preso parte che era risultato carente rispetto ad un rischio di particolare rilevanza.

L’efficacia della formazione

Il vincolo dell’adeguatezza e della sufficienza della formazione posto, invero, in termini, molto generali dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 richiede, pertanto, il soddisfacimento di molteplici fattori per renderla “efficace”; ma quand’è che la formazione può considerarsi “efficace”?

Su questo quesito la copiosa dottrina, con tagli più o meno raffinati, ha espresso molteplici orientamenti e non sempre univoci; il dato di fondo, però, è che la formazione è da considerarsi efficace quando si realizza in concreto un reale e durevole cambiamento dei comportamenti da parte dei destinatari dell’azione formativa, siano essi lavoratori o preposti o dirigenti.

Si tratta, in effetti, dell’obiettivo primario della formazione che non è facile da raggiungere in quanto i discenti sono adulti che già hanno:

- una consolidata struttura mentale;

- conoscenze pregresse;

- abitudini di lavoro;

- una certa percezione del rischio ecc.

Anche per questo motivo spesso in molte realtà aziendali occorrono anche anni per radicare la cultura della sicurezza e ripetute azioni formative per modificare i comportamenti degli attori della prevenzione.

In quest’ottica, pertanto, la formazione, deve avere i seguenti obiettivi strategici fondamentali:

  1. trasferire le conoscenze tecniche specialistiche, così come sono richieste dal processo di gestione dei rischi;
  2. fornire conoscenze di base polivalenti, necessarie per:
  3. a) individuare i rischi;
  4. b) risolvere problemi e criticità;
  5. c) comunicare con gli altri operatori;
  6. d) cooperare con essi;
  7. educare alla sicurezza;
  8. sviluppare una motivazione all'apprendimento permanente per la sicurezza.

Raggiungere in concreto questi obiettivi non è facile in quanto la formazione efficace poggia le sue basi su diversi pilastri fondamentali complessi; il primo è certamente il rispetto dei principi dell’apprendimento.

Com’è noto Malcom Knowles ha sviluppato il modello andragogico ([2]) e ha posto in evidenza che l’apprendimento si basa su sei presupposti:

- il bisogno di conoscere;

- il concetto di sé;

- il ruolo dell’esperienza;

- la disponibilità ad apprendere;

- l’orientamento verso l’apprendimento;

- la motivazione.

È chiaro, quindi, che il rispetto di tali principi e la corretta applicazione degli elementi fondamentali del modello andragogico sono alla base di ogni intervento formativo orientato all’efficacia (vedere la tabella 2); non di meno, però, è fondamentale anche che la formazione si realizzi attraverso un processo educativo di tipo circolare in cui avvenga un continuo interagire tra

- formazione;

- controllo;

- valutazione dei rischi.

L’efficacia della formazione, infatti, è legata anche al livello di corrispondenza tra l’intervento e la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro e, quindi, al Dvr; naturalmente valutazioni incomplete o addirittura carenti rispetto a un determinato processo/mansioni possono inficiare e anche gravemente la bontà dell’intervento formativo.

In questo processo, la fase successiva è il controllo dei risultati raggiunti, soprattutto attraverso l’osservazione sul campo, da sviluppare anche nell’ottica di rilevazione attraverso il contributo espresso dagli stessi discenti di possibili elementi e situazioni che potrebbero rendere anche necessaria una revisione della valutazione dei rischi e, quindi, un successivo aggiornamento della formazione: in questo modo, quindi, si determina quella circolarità che più volte anche la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato a chiare lettere.

Altro pilastro è, come già si è accennato, anche quello della specificità della formazione rispetto alla mansione che il singolo lavoratore dovrà svolgere e al reale quadro espositivo dei diversi rischi (rumore, vibrazioni ecc.).

A tutto ciò si aggiunge, poi, anche la necessità di una compartecipazione da parte non solo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 50, D.Lgs. n. 81/2008), ma anche degli stessi discenti nella progettazione e controllo dell’intervento formativo.

Si tratta, quindi, di un confronto preventivo che per altro occorre ricordare deve coinvolgere ovviamente oltre al Rspp anche un’altra figura fondamentale come il medico competente che, invece, molto spesso nella prassi aziendale è marginalizzata (vedere capitolo 11).

Delicata è anche la compartecipazione degli organismi paritetici; l’art. 37, comma 12 del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro; questa previsione ha dato origine fin da subito a diverse difficoltà interpretative in ordine sia alla competenza di tali organismi sia all’oggetto dell’adempimento in questione.

Per queste ragioni alcune importanti indicazioni sono state fornite nell’Accordo Stato- Regioni 25 luglio 2012, e da parte del ministero del Lavoro e delle politiche sociali attraverso l’istituto dell’interpello; inoltre, l’Accordo 7 luglio 2016 ha stabilito alcuni criteri per la verifica della rappresentatività di tali organismi e, al tempo stesso, ha escluso gli enti bilaterali.

In ordine all’oggetto della collaborazione, l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 lo configura essenzialmente come un adempimento consistente in una mera richiesta finalizzata all’ottenimento d’indicazioni in ordine alla pianificazione e la realizzazione dei corsi.

Al di là della mancata previsione di una specifica sanzione collegata alla mancata richiesta di collaborazione da parte del datore di lavoro e al fatto che questi ha piena autonomia nelle scelte formative da adottare, questo passaggio può contribuire alla realizzazione di percorsi maggiormente performanti: un esempio emblematico, in tal senso, è quello del settore dell’edilizia dove i Comitati paritetici provinciali (Cpt) costituiscono senza dubbio un prezioso alleato per le imprese.

Una fetta importante dell’efficacia della formazione dipende, però, anche dalla qualificazione dei formatori; molto spesso l’idea è che il formatore per essere qualificato è sufficiente che sia in possesso solo dei requisiti stabiliti dal decreto dei ministeri del Lavoro e della Salute 6 marzo 2013.

In realtà occorre molto di più: soprattutto la specifica competenza sugli argomenti da trattare durante i corsi; non c’è dubbio che è condivisibile che, secondo il modello andragogico, il formatore debba essere un “facilitatore”.

In quanto “facilitatore” deve avere le capacità di comunicare, mediare, essere assertivo, organizzare le risorse da mettere al servizio dei discenti ecc., ma è poco condivisibile che spesso questo ruolo sia sganciato dalla reale disponibilità anche del necessario bagaglio di competenze e di conoscenza della materia, degli argomenti da trattare, della realtà aziendale e della valutazione dei rischi

Si tratta di un aspetto questo che riprenderemo in seguito sul piano esperienziale, ma un’osservazione va subito posta: oggi è in voga l’idea che l’aula sia quasi un “teatro formativo”, però ciò non deve far perdere di vista l’importanza dei contenuti e il fatto che non esiste il formatore “tuttologo” in grado, quindi, di affrontare un qualsiasi argomento e con ogni platea.

La valutazione dell’apprendimento

Il tema dell’efficacia della formazione non può essere affrontato, però, senza considerare anche almeno alcune delle criticità dell’attuale regime che si rilevano principalmente nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Come già accennato, una fase fondamentale del processo formativo è la valutazione dell’apprendimento; si tratta di una tematica molto complessa sulla quale è possibile fare alcune brevi considerazioni.

Il punto centrale è che il livello di apprendimento raggiunto dal discente deve essere attentamente valutato per comprendere se c’è stata o meno una corretta modifica degli atteggiamenti secondo gli obiettivi prefissati.

In tal senso, però, si registra un’evidente lacuna nell’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, non colmata dall’Accordo 7 luglio 2016, che prevede l’obbligatorietà della valutazione dell’apprendimento dei lavoratori solo nel caso in cui la formazione sia erogata in modalità e-learning.

Sotto questo profilo appare utile richiamare anche gli orientamenti espressi dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali che è intervenuto ripetutamente proprio sul tema della formazione, segnale questo che sono numerose le zone d’ombra tuttora esistenti: in particolare, nell’interpello 11 luglio 2014, n. 12, la Commissione ministeriale nel rispondere a un articolato quesito presentato dalla Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani ha sottolineato che la verifica dell’apprendimento è prevista espressamente dall’allegato I degli Accordi del 21 dicembre 2011, per quanto riguarda specificamente la formazione in e-learning sia dei lavoratori che dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione (art. 34, D.Lgs. n. 81/2008) e il punto «d» «Valutazione» del citato allegato stabilisce che la verifica di apprendimento finale vada effettuata «in presenza».

In merito, la Commissione per gli interpelli ha anche correttamente fatto rilevare che il successivo Accordo integrativo del 25 luglio 2012, ha espressamente stabilito che per la formazione in modalità e-learning «la previsione relativa alla verifica finale "in presenza" deve essere intesa nel senso che non sia possibile la verifica del completamento del percorso in modalità telematica – cosa, invece, espressamente consentita per le verifiche intermedie – ma in presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza».

Pertanto, conclude la Commissione, la verifica finale può essere eseguita in aula o in videoconferenza, ma è sempre obbligatoria quando la formazione è erogata con la modalità e-learning; si osservi che l’obbligo di tale verifica nell’e-learning è stato confermato anche dall’Accordo 7 luglio 2016 anche se viene lasciata una maggiore autonomia nello stabilire le modalità di verifica dell’apprendimento sia intermedie che finale (vedere allegato II, lett. B, D10, che ha sostituito l’allegato I degli Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011).

Nel caso, invece, della formazione tradizionale in aula, la verifica finale è obbligatoria solo per i corsi per preposti, dirigenti e datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione ([3]) mentre, invece, «se la formazione dei lavoratori è erogata in modalità tradizionale, in aula, non è obbligatoria la verifica finale, viceversa se la formazione dei lavoratori avviene in modalità e-learning la verifica finale diventa obbligatoria» ([4]).

L’Accordo in questione, quindi, contiene una significativa anomalia – ma a dire il vero non è la sola – in quanto si limita a fissare solo l'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste ma per i corsi per lavoratori con presenza in aula non prevede, appunto, la verifica finale.

Invero, questa disciplina regolamentare rischia così di essere gravemente forviante; è necessario considerare due elementi.

Il primo è che come accennato l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che la formazione oltre a essere sufficiente deve essere “adeguata”, ossia deve consistere in un processo educativo che consenta l’effettivo trasferimento di conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze,

Il secondo, invece, lo offre la giurisprudenza della Cassazione che proprio in ordine all’apprendimento dei lavoratori ha affermato che nell’attività formativa il datore di lavoro ha il preciso onere di accertare che le procedure siano effettivamente «comprese e recepite dagli stessi e in particolare da quelli stranieri» ([5]).

Aspetti temporali della formazione

Un’altra criticità di rilievo si registra, poi, anche in tema di aspetti temporali dell’obbligo formativo; com’è noto la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione (art. 37, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008):

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Inoltre, deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 6) e aggiornata secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011; in merito il ministero Lavoro e delle politiche sociali con nota del 27 novembre 2013, prot. n. 37/0020791, ha altresì precisato che:

- la formazione deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro e deve intendersi prima dell’inizio dell’esecuzione della prestazione lavorativa;

- il lavoratore qualora sia trasferito ad altro reparto o ufficio della stessa unità produttiva [vedere art. 2, comma 1, lettera t), D.Lgs. n. 81/2008], mantenendo però le stesse mansioni originarie (per esempio, operaio specializzato addetto alla saldatura destinato a un diverso reparto produttivo dello stesso stabilimento) dovrà essere sottoposto ad un corso di aggiornamento;

- nel caso del cambiamento di mansioni, a prescindere dalla qualifica il mutamento dello stato di esposizione ai rischi comporta l’obbligo per il datore di lavoro di sottoporre il lavoratore a una nuova formazione specifica.

L’Accordo del 21 dicembre 2011 stabilisce, invece, che il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione; tuttavia, l’Accordo forzando il principio dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce «... che in tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione».

Si tratta, invero, di una previsione che risulta particolarmente problematica in quanto prevede la possibilità di un differimento temporale della formazione che non trova però riscontro nell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, e che espone facilmente il datore di lavoro a possibili censure da parte dell’organo di vigilanza, con delle ricadute che potrebbero essere anche pesanti in caso d’infortunio del lavoratore; su questo profilo ci si attendeva, quindi, una norma correttiva dall’Accordo 7 luglio 2016 che, viceversa, non è arrivata con il risultato che continua a persistere questo regime di favore, in contrasto con la norma primaria e con i principi della formazione efficace esaminati fin ora, sul quale sarà interessante valutare in futuro i possibili sviluppi giurisprudenziali.

I pensieri di un formatore sull’efficacia della formazione ([6])

Passando poi al piano strettamente esperienziale, è indispensabile compiere qualche riflessione da parte di chi quasi tutti giorni vive sul campo il ruolo di formatore e si confronta con le realtà più disparate.

Le cronache quotidiane raccontano le morti sul lavoro come “bollettini di guerra”, dedicando un ampio spazio al problema dei “mancati controlli e delle insufficienti ispezioni”.

Cronache che nella descrizione dell’evento tragico che ha determinato l’infortunio mortale hanno generalmente la medesima conclusione: «…. lascia la moglie e due figli»; cronache che “lasciano il segno” come il finale di un film nel quale l’attore o attrice muore e noi lasciamo la sala o spegniamo la tv con le lacrime agli occhi e pensiamo: …. era un film.

Ma quello delle morti sul lavoro, purtroppo, non è un film; è vita quotidiana, anzi sono morti quotidiane.

Ed è proprio alla fine del servizio giornalistico alla tv o della lettura del quotidiano cartaceo o on-line che nasce la riflessione sull’efficacia della formazione.

Ed è in quel medesimo istante, alla fine della descrizione dell’evento, che si può riflettere sulle persone che il giorno prima sono state in aula e su quanto il formatore sia stato in grado di condividere e trasferire i contenuti della lezione a quelle persone che con tanta dedizione e attenzione erano con noi in quell’aula.

Una corretta analisi sulla “formazione” non può, quindi, che partire dalla lettura della definizione contenuta nell’art. 2, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. n. 81/2008, in base al quale la formazione è intesa come «processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi».

Questa dovrebbe essere la prima slide, per definire e condividere insieme ai discenti, gli obiettivi della giornata formativa.

Discenti che possono essere definiti "compagni di viaggio" con i quali condividere le esperienze umane, personali, professionali, comunicative, procedurali per creare “un canale di comunicazione” attraverso il quale farsi raccontare gli eventi infortunistici dal punto di vista del lavoratore coinvolto e ancor di più “i mancati incidenti” che le statistiche non sempre riportano nella corretta dinamica.

Ed è proprio l’art. 2, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. n.81/2008, che dà forza al concetto sopra esposto partendo, infatti, dalla definizione di “processo educativo” che varia in funzione:

- dell’età del discente;

- del titolo di studio;

- dell’esperienza professionale e operativa;

- dello stato di provenienza;

- della conoscenza della lingua italiana dei discenti stranieri;

- della volontà di apprendere;

- della volontà di mettere in discussione quanto fatto per anni fino al giorno prima;

- dell’accettare l’autocritica per migliorare.

Un “processo educativo” nel quale il docente deve confrontarsi con molte, forse troppe, variabili e che in ogni caso deve rispondere a contenuti didattici normativi che, come si è visto, definiscono in maniera dettagliata i contenuti della formazione stessa.

Ed è qui che dall’art. 2 del D.Lgs. n.81/2008, entra in gioco il termine “trasferire” e che porrei quale “punto critico” del tema affrontato in questo contributo.

L’Accordo del 21 dicembre 2011 definisce all’art. 1 i “requisiti dei docenti” …. che possano dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; questa disposizione è stata, poi, superata dal decreto 6 marzo 2013, recante «Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro» nel quale sono stati definiti i criteri per la qualificazione del formatore-docente.

Riprendendo, quindi, il concetto di “trasferimento” potrebbe sembrare immediatamente evidente la criticità del rapporto tra qualificazione del formatore-docente in materia di sicurezza e salute sul lavoro e conoscenza della problematica della sicurezza e salute sul lavoro.

In particolar modo nel momento in cui, sempre ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. n. 81/2008, all’atto della formazione occorre «trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale...» la domanda che sorge è: che cosa?

Conoscenza (del formatore-docente) che, sempre per un’analisi critica in considerazione del tema che stiamo affrontando, può essere acquisita solo da “esperienze sul campo” con particolare riferimento all’aula e ai lavoratori, e a quella specifica nell’azienda per la quale si procede a erogare la formazione.

E in merito al concetto di conoscenza «per parlare ad un lavoratore e conoscere i suoi rischi devi sederti su una sedia e guardarlo per una intera giornata lavorativa».

Trasferire conoscenze e procedure; anche in questo caso partirei, sempre in maniera critica e spero propositiva, dalla necessità, prima di procedere all’erogazione della formazione in aula, di avere conoscenza da parte del formatore del Dvr redatto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, per la specifica azienda presso la quale si effettua la formazione.

Solo la conoscenza del Dvr da parte del formatore consente di dare una concreta specificità alla formazione erogata.

Per completare la lettura dell’art. 2, comma 1, lettera aa), della definizione di “formazione” bisogna evidenziare, poi, quanto ulteriormente riportato nello stesso, ossia il trasferimento di conoscenze e procedure debbano essere utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

In merito alla competenza per lo svolgimento dei rispettivi compiti in azienda, quale esperienza personale non posso che far rilevare che l’attività di aula si differenzia in relazione proprio a quanto sopra descritto in merito alle variabili connesse al processo educativo.

La difficoltà comunicativa e di condivisione e il trasferimento di competenza nasce dal livello culturale dei discenti e dall’esperienza operativa e professionale in possesso dei singoli partecipanti.

Chiaramente è compito del docente riuscire a comprendere il livello di acquisizione delle informazioni fornite, in funzione in molti casi anche dell’eterogeneità dell’aula.

Questo aspetto, tuttavia, rappresenta sicuramente una criticità operativa e organizzativa da parte dell’azienda presso la quale si eroga la formazione che in alcuni casi (se non in tutti) non ha la sensibilità dovuta alla qualità formativa da fornire, ma esclusivamente alla necessità di acquisire le attestazioni formative obbligatorie previste.

Relativamente al processo di identificazione, riduzione e gestione dei rischi anche in questo caso sembra ovvio il riferimento al processo di valutazione dei rischi riportato all’interno del Dvr, di cui già si è parlato.

Sotto questo profilo, non va dimenticato quanto stabilisce l’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008; senza minimizzare le altre misure di tutela previste da tale norma tra cui, l’adeguatezza della formazione nonché la partecipazione e la consultazione dei lavoratori che in un certo modo danno forza al mio concetto personale di discenti quali “compagni di viaggio”, va rimarcata la previsione contenuta alla lettera c) del comma 1, dove viene indicata «l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico».

Dal combinato disposto di questa previsione, dell’art. 28 relativo al processo di valutazione dei rischi, e dalla definizione di formazione dell’art. 2, comma 1, lettera aa), emerge che il processo formativo debba fornire al lavoratore l’evidenzia del rischio.

Presupporre un luogo di lavoro a “rischio zero” e fornire un’informazione al lavoratore in questo senso può essere, a mio avviso, fuorviante e può esporre il lavoratore stesso a un eccesso di sicurezza che determina, quindi, una maggiore probabilità di accadimento dell’infortunio anche in presenza di un pericolo accertato che difficilmente potrebbe diventare rischio.

Fornire al lavoratore l’indicazione che il “rischio c’è ed esiste” potrà essere sicuramente più utile per aumentare il suo livello di percezione, e quindi d’identificazione, gestione e riduzione dello stesso, che altro non è che quanto emerge dalla definizione legale di formazione.

Questo approccio potrà condurre il lavoratore alla consapevolezza che anche l’analisi del mancato infortunio, molte volte omessa per ovvi motivi dal lavoratore, potrà portare lo stesso a dare il giusto peso e valutazione ai comportamenti e alle procedure sbagliate che solo per “un puro segno del destino” non diventano infortuni e, quindi, come tali rientrare nelle statistiche e nelle analisi valutative giudiziarie e, purtroppo, con i conseguenti risvolti sanzionatori.

Resta, poi, da condividere l’elencazione di alcuni pensieri dei lavoratori raccolti nelle varie esperienze di aula, dai quali emerge la percezione da parte degli stessi dei concetti di pericolo, di statistica, di prevenzione:

- la confidenza: “utilizzo quella macchina ad occhi chiusi”;

- l’esperienza: “l’avevo già fatto ieri…e non era successo nulla”;

- l’analisi statistica: “in 20 anni a me non sono mai successe queste cose”;

- la scaramanzia: “se me lo dici un’altra volta…porti male!”.

Insomma, la considerazione finale è che al di là dei questionari di verifica dell’apprendimento dei discenti o delle valutazioni di gradimento del singolo docente, l’intervento è risultato efficace quando anche dal confronto con i discenti è emerso che:

- il formatore è riuscito a “emozionare” i lavoratori, anche attraverso video, filmati e foto;

-il formatore è riuscito a incollare i lavoratori in aula, facendo in modo che non si addormentino o escano continuamente;

- il formatore ha stretto la mano a ogni lavoratore alla fine del corso leggendo nei loro occhi che qualcosa è rimasto;

- il formatore ha rincontrato il lavoratore che ho formato su un cantiere o in fabbrica, che mi ha chiamato e mi ha mostrato che indossa il casco, i guanti e gli occhiali non per osservare un obbligo, ma perché ha acquisito la consapevolezza del loro utilizzo.

TABELLA 1

Il quadro generale della normativa nazionale e regionale sulla formazione

a) Normativa statale
Art. 2087 codice civile Tutela delle condizioni di lavoro.
Art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 Definizioni di formazione, informazione e addestramento.
Art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 Informazione e formazione adeguate per tutti i soggetti aziendali della prevenzione.
Art. 18, D.Lgs. n. 81/2008 Obbligo del datore di lavoro e del dirigente di assicurare la formazione e l’informazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, nonché la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) e degli addetti alle emergenze (antincendio, primo soccorso, esodo ecc.).
Art. 36, D.Lgs. n. 81/2008 Informazione dei lavoratori.
Art. 37 e ss., D.Lgs. n. 81/2008 Formazione dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti, del Rls e degli addetti alle emergenze.

Gli articoli successivi al 37 prevedono anche disposizioni specifiche in relazione ai singoli rischi (per esempio, l’art. 73 riguardante l’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro).

Art. 82, D.Lgs. n.,81/2008 Formazione degli operatori elettrici Pes (persona esperta) e Pav (persona avvertita).
Art. 136, D.Lgs. n.,81/2008 Formazione dei lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione dei ponteggi.
D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 Informazione e formazione per i lavoratori e i preposti occupati nei lavori in luoghi confinati o sospetti d’inquinamento.
D.M. Interni 10 marzo 1998 Formazione degli addetti all’antincendio aziendale.
D.M. Salute 15 luglio 2003, n.388 Formazione degli addetti al primo soccorso aziendale.
D.M. Lavoro, Salute e Infrastrutture e trasporti

4 marzo 2013

Formazione degli addetti ad attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
D.M. Lavoro e Salute 6 marzo 2013 Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.
b) Accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano

Accordo Stato-Regioni 21dicembre 2011, rep. atti n. 221/CSR Disposizioni regolamentari in materia di formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti (articolazione dei percorsi formativi, organizzazione dei corsi, attestati ecc.).
Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012, rep. atti n. 53/CSR Formazione e abilitazione per l’utilizzo di particolari attrezzature di lavoro.
Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2012 L’Accordo integra le disposizioni contenute in quello del 21 dicembre 2011 e fornisce anche indicazioni interpretative di notevole rilievo.
Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016, rep. atti n. 128/CSR L’Accordo nel riformare la disciplina sulla formazione di Rspp e Aspp ha introdotto anche importanti novità anche per le altre figure della prevenzione.
c) Disciplina regionale (elenco non esaustivo)
Abruzzo Deliberazione di GR, 25 giugno 2012, n. 391 - Recepimento accordi sulla formazione, art. 37 e art. 34 D.Lgs. 81/08
Calabria Delibera di GR 10 novembre 2016, n. 434 - Recepimento Accordo Stato-Regioni Repertorio atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016
Campania Legge regionale 9 agosto 2013, n. 11 - Disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e qualità del lavoro

Delibera GR 27 febbraio 2018, n. 113 - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Recepimento accordi in conferenza stato-regioni e province autonome n. 128/2016, n. 153/2012, n. 53/2012, n. 221/2011, n. 223/2011

Emilia Romagna Delibera di GR 18 giugno 2012, n. 816 - Recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni 21.12.2011, sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del Rspp

Delibera di GR 18 febbraio 2013 n. 168 - Recepimento dell'accordo in conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, sui corsi di formazione abilitanti per l'utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro - Disposizioni regionali attuative

Delibera di GR 27 maggio 2013, n. 667 - Recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione dei lavoratori di cui all'art. 37, comma 2, d.lgs. 81/2008, ai fini della realizzazione di progetti formativi sperimentali in elearning e approvazione delle relative disposizioni Delibera di GR n. 667 del 27/05/2013

Delibera di GR 23 luglio 2014, n. 1240 - Piano della formazione per la sicurezza approvazione dell'integrazione per l'anno 2014 - La sicurezza nei tirocini formativi - Legge regionale 17/2005

Delibera di GR 23 gennaio 2017, n. 35 - Disposizioni per la formazione dei responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione Recepimento accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016

Lazio Delibera di GR 16 marzo 2012, n. 110 - Approvazione “Piano Regionale per la formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” anno 2012 ai sensi dell’art. 11, comma 1, punto b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”

Deliberazione 13 luglio 2012, n. 361 - Recepimento Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Approvazione dello standard formativo e riconoscimento validità corsi di cui al D.M. 16 gennaio 1997

Decreto 6 giugno 2017, n. U00209 - Approvazione Schema Accordo applicativo Protocollo di intesa Coordinamento Tecnico Interregionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro-CNCPT-Formedil del 30.09.2016

Decreto di GR 25 luglio 2017, n. 451 - Approvazione Linee guida sperimentazione della metodologia e-Learning di cui all'Accordo Stato-Regioni e Province autonome 21.12.2011, ex art. 37 c. 2 d.lgs. 81/2008 smi come modificato dall'Accordo 7.7.2016

Decreto di GR 25 luglio 2017, n. 452 - Recepimento Accordo 7.7.2016 Approvazione nuovi percorsi formativi RSPP/ASPP Recepimento disposizioni modificative Accordi 21.12.2011, 22.2.2012

Delibera di GR 12 dicembre 2017, n. 844 - Approvazione Linee guida per la sperimentazione dell'e-Learning per la formazione specifica dei lavoratori ex Accordo 21.12.2011, ex art. 37 c. 2 d.lgs. 81/2008 modificato dall'Accordo 7.7.2016

Liguria Delibera di GR 14 settembre 2012, n. 1101 - Recepimento Accordo Stato Regioni 21/12/2011 e relative linee applicative del 25/7/2012 ai sensi dell'art. 34, co. 2 e 3, D.Lgs 81/2008 ed approvazione disposizioni per la realizzazione dei relativi corsi

Delibera di GR 5 aprile 2013, n. 392 - Recepimento dell'Accordo Stato Regioni 22/02/2012, per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 73, c. 5, del d.lgs. 81/08 ed approvazione delle relative disposizioni per la realizzazione degli interventi

 Lombardia Circolare regionale 17 settembre 2012, n. 7 - Indicazioni sull’applicazione degli Accordi Stato - Regione del 21 dicembre 2011 relativi alla formazione dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti e dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione (art. 34 D.Lgs. n. 81/2008).

Circolare regionale 25 ottobre 2013, n. 20 - Indicazioni sull’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012, relativo alla formazione degli addetti a particolari attrezzature di lavoro

Circolare regionale 29 luglio 2013, n. 17 - Indicazioni in ordine ai criteri di realizzazione di corsi di formazione a distanza in modalità e-learning e avvio della sperimentazione in coerenza con le indicazioni delle linee applicative della Conferenza Stato-Regioni degli accordi ex art. 34 comma 2, e 37, comma 2, del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

Delibera 5 agosto 2013, n. 7472 - Determinazione concernente l'individuazione dei soggetti formatori in ordine all'applicazione dell'accordo stato regioni del 22/02/2012 in attuazione dell'art. 73, comma 5, del d. lgs. 81/08 - allegato a - lettera b - punto 1.1 - lettera f)

Decreto 6 novembre 2013, n. 10087 - Riconoscimento della formazione specifica in modalità e-learning dei lavoratori in sanità

Marche Delibera di GR 20 febbraio 2012, n. 190 - Modifiche ed integrazioni alla DGR 236 del 09/02/2010 e alla DGR 1425 del 04/10/2010 relative ai programmi di attività formative in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 11, D.Lgs. 81/2008

Delibera di GR 11 giugno 2012, n. 851 - Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa tra la Regione Marche e l’INAIL - Marche per la formazione e informazione ai lavoratori e l’incentivazione alle imprese che operano in sicurezza

Delibera di GR 18 marzo 2016, n. 215 - Approvazione schema di accordo tra la Regione Marche, l’Ufficio Scolastico Regionale e la Direzione Regionale dell’Inail Marche per la formazione e l’informazione sulla salute e sicurezza in ambito scolastico

Molise Delibera di GR 8 agosto 2012, n. 538 - Recepimento dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 n. 53/CSR e approvazione Direttiva per l’attivazione dei corsi per il rilascio dell’abilitazione agli operatori
Piemonte D.D. 17 marzo 2014, n. 180 - Costituzione gruppo di lavoro “Vigilanza sulla formazione alla sicurezza

Delibera di GR 17 giugno 2013, n. 22-5962 - Recepimento degli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012 in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Revisione e riordino dei provvedimenti regionali in materia di cui alle DDGR n. 49–3373 del 11/07/2006 e n. 50-3374 del 11/07/2006

D.D. 1 aprile 2014, n. 239 - Aggiornamento delle Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i., approvate con DGR n. 22-5962 del 17.06.2013

Delibera di GR 12 dicembre 2016, n. 17-4345 - Recepimento dell'Accordo Stato Regioni n. 128 del 7 luglio 2016 Revisione e riordino provvedimenti regionali in materia di formazione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Modifica DGR n. 38-3255/2016

Provincia Autonoma Bolzano – Alto Adige Delibera di GP 28 gennaio 2013, n. 134 - Formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti ai sensi delle disposizioni del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro per le aziende private e pubbliche

Delibera di GP 27 dicembre 2016, n. 1493 - Integrazione della dGp n. 134 dd. 28 gennaio 2013 e ss.i.em. per estendere il progetto sperimentale dell’e-Learning di cui all’Accordo sancito dalla CSR il 7 luglio 2016

Delibera di GP 14 novembre 2017, n. 1229 - Istituzione elenco soggetti formatori per la realizzazione di corsi in materia di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Revoca delibere 1469/2013 e 442/2015

Sardegna Deliberazione di GR 23 ottobre 2012, n. 42/46 - Formazione specifica dei lavoratori e dei preposti ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81/2008. Erogazione in modalità e-learning. Provvedimenti attuativi
Sicilia Decreto 8 agosto 2012, n. 1619 - Recepimento Accordi Stato-Regioni del 21.12. 2011 n. 221 e n. 223 e del 25 luglio 2012 e linee guida per l’organizzazione dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro

D.A. 30 dicembre 2013, n. 2509 - Istituzione dell’Elenco Regionale dei Soggetti Formatori e dell’Elenco Regionale degli Organismi Paritetici e degli Enti Bilaterali - Attuazione dei par.1.2 e 2.3 delle “Linee Guida per l’organizzazione dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi e per lavoratori, dirigenti e preposti

Toscana Delibera di Gr 27 dicembre 2011, n. 1218 - Approvazione schema di accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Inail Direzione regionale per la Toscana e Cpra per il sostegno e la promozione di iniziative formative di cui al D.Lgs. n. 81/2008

Delibera di GR 6 maggio 2013, n. 324 - Recepimento accordo Stato - Regioni n. 221 del 21.12.2011 ex art. 37 comma 2 del D.Lgs n. 81/08. Individuazione criteri per l’approvazione di progetti sperimentali che prevedono l’uso di modalità di apprendimento E-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti

Delibera di GR 30 settembre 2013, n. 795 - Costituzione del Polo per la formazione sulla sicurezza

Delibera di GR 10 marzo 2014, n. 186 - Polo per la formazione sulla sicurezza - Approvazione progetto operativo e finanziamento della fase di start up

Decreto di GR 31 luglio 2017, n. 838 - Recepimento e disposizioni attuative dell’Accordo CSR n. 128 del 7/07/2016 Percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, art. 32 D.Lgs. 81/2008 smi

Decreto direttoriale 26 settembre 2017, n. 13754 - Approvazione schede descrittive dei percorsi di formazione obbligatoria per RSPP e ASPP

Umbria Delibera di GR 11 settembre 2012, n. 1072 - Recepimento degli Accordi Stato, Regioni, P.A. 21.12.2011 e linee guida 25.7.2012

Delibera di GR 22 dicembre 2014, n. 1725 - Procedura per la verifica della conformità degli adempimenti formativi di cui all’art. 37 comma 2 del d.lgs. 81/08 - Procedura per lo svolgimento delle indagini per infortunio sul lavoro - Procedura per la gestione delle segnalazioni al Servizio PSAL - Procedura per l’analisi dei documenti di valutazione e gestione del rischio: approvazione

Veneto Delibera di GR 21 gennaio 2013, n. 47 - Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione del Veneto in materia di formazione e promozione delle tematiche legate alla RSI e alle linee guida OCSE

Delibera di GR 25 novembre 2013, n. 2148 - Linee di indirizzo per la programmazione delle iniziative regionali di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 2014-2016 (art. 10 D.Lgs. 81/08)

Delibera di GR 7 giugno 2016, n. 840 - Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, rep. n. 221, ai fini della approvazione e realizzazione di progetti formativi sperimentali in modalità di apprendimento e-Learning

Delibera di GR 26 luglio 2016, n. 1213 - Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Addetti e Responsabili dei SPP e per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Delibera di GR 26 luglio 2016, n. 1214 - Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per l'abilitazione all'utilizzo di attrezzature di lavoro specificamente individuate dall'Accordo Stato Regioni n. 53/2012

Delibera di GR 24 ottobre 2017, n. 1691 - Report anno 2016 e pianificazione anno 2017 delle attività di prevenzione, vigilanza, formazione e assistenza per la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro

 

TABELLA 2

Gli elementi fondamentali del modello andragogico di Knowles

  a) Aspetti generali
Obiettivi Favorire la capacità di apprendimento autodiretto e di acquisizione delle competenze da parte degli adulti
Contratto

di apprendimento

Nel modello ha una sua centralità il richiamo alla responsabilità del discente e la sua condivisione del progetto
Natura

del modello

Modello di processo
  b) Elementi fondamentali
Assicurare

un clima

che sia favorevole all’apprendimento

Per quanto riguarda:

- l’ambiente fisico;

- l’accessibilità delle risorse umane e materiali;

- clima umano e interpersonale.

Creare un meccanismo per la progettazione comune Gli adulti si sentono impegnati in una decisione o attività in diretta proporzione allo loro partecipazione o in influenza sulla progettazione e sul relativo processo decisionale.
Definire i bisogni di apprendimento È prevista un’attività di diagnosi dei bisogni di apprendimento, inteso come discrepanza o divario tra le competenze definite nel modello e il loro livello attuale nei discenti.

La valutazione dei divari richiede un’analisi del grado di percezione che i discenti hanno sulla discrepanza tra la situazione attuale e quella che vogliono e hanno bisogno di raggiungere.

Formulazione degli obiettivi scelti dal discente.

Progettare

un modello

di esperienze

di apprendimento

I discenti accedono a una vasta gamma sia di risorse umane (docenti, colleghi, esperti) sia di materiali (pubblicazioni, audiovisivi, dispositivi, software) in modo autonomo.

Elemento centrale è, quindi, il grado di responsabilizzazione per l’apprendimento assunto dal discente che deve essere alto.

Attuare

il programma

Fattore cruciale è la qualità del docente che deve essere un facilitatore del processo di apprendimento e capace di organizzare le risorse poste a servizio del discente.
Valutazione

del programma

Verifica dell’apprendimento da parte dei soggetti in formazione, al fine di stabilire le discrepanze tra il modello di competenze desiderato e i loro nuovi livelli di competenze.

 

TABELLA 3

La formazione nella giurisprudenza della Corte di Cassazione

 

Principio Contenuto Principali riferimenti
Efficacia

degli Accordi Stato-Regioni

Al fine dell’accertamento del corretto assolvimento dell’obbligo di formazione dei lavoratori assume anche rilievo l’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 che non costituisce un atto normativo extrapenale integrativo del precetto, ed ha il valore di linee guida – al pari degli altri Accordi in materia – da seguire quanto a durata, contenuti minimi e modalità della formazione, la cui esatta osservanza rende, sulla base di una presunzione iuris tantum, conforme a diritto l'offerta e l'obbligo formativo a carico del datore di lavoro. Cass., sez. IV, 27 gennaio 2017, n. 3898
Processo formativo

circolare

Continuo interagire tra formazione, controllo, e valutazione dei rischi. Cass. pen., sez. IV, 22 aprile 2004, n. 18638

Cass. pen., sez. IV, 3 giugno 1995, n. 6486

Cass. pen., sez. III, 25 maggio 2006, n. 20220

Adeguatezza

ed effettività

della formazione

La formazione deve interagire con un’idonea valutazione dei rischi e non è limitata solo ad un rispetto formale della normativa, ma richiede che vi sia una positiva azione continua del datore di lavoro volta a verificare l'effettiva assimilazione da parte di lavoratori.

La formazione deve avere il carattere della specificità.

Cass. pen., sez. IV, 22 aprile 2004, n. 18638

Cass. 12 gennaio 2002, n. 326

Cass. pen., sez. IV, 13 gennaio 2016, n. 1036

Obbligo di più intensa formazione 1) Neo assunti;

2) dipendenti di terzi;

3) lavoratori flessibili (vedere D.Lgs. n. 81/2015 e D.Lgs. 276/200);

4) lavoratori impiegati in attività in luoghi solitari e pericolose;

5) lavoratori giovani;

6) lavoratori esposti a rischi particolari.

Cass. 3 giugno 1995, n. 6486

Cass. 7 dicembre 2000, n. 12775

Cass. 12 gennaio 2002, n. 326

Cass. pen., sez. IV, 4 ottobre 2001, n. 35771

Cass., sez. lav., 18 maggio 2007, n.11622,

Tutela

dei lavoratori esperti

L'affidamento di lavori, pur di prassi elementare, a un lavoratore particolarmente esperto, non esime il datore di lavoro dal fornire al lavoratore medesimo le indicazioni delle particolari cautele e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento in sicurezza dei compiti affidati. Cass. pen., sez. IV, 26 giugno 2002, n. 818

Cass. pen., sez. IV, 28 gennaio 2003, n. 3984

Formazione differenziata nell’uso

di macchine

La formazione in materia di macchine deve essere differenziata per macchine, anche dello stesso tipo.

L’azione formativa deve essere non solo teorica ma anche pratica: è necessaria la prova dell’avvenuto addestramento per ciascuna macchina utilizzata.

Il dovere di formazione, oltre che agli aspetti connessi alle normali condizioni di impiego, deve estendersi anche a quelli connessi alle situazioni anomale prevedibili.

È del tutto inutile, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di una adeguata formazione dei lavoratori “mettere tra le mani degli operai un "manuale con le istruzioni", che gli operai, per nulla educati e stimolati, hanno distrattamente sfogliato”.

Cass. pen., sez. IV, 23 ottobre 2008, n. 39888

Cass., sez. lav., 19 aprile 2003, n. 6377

Cass. pen., sez. IV, 26 gennaio 1999, n. 987

Collaborazione

e aggiornamento della formazione

Il datore di lavoro può adempiere all’obbligazione formativa anche tramite terze persone competenti e in particolare attraverso le figure tipiche dei suoi collaboratori aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

L’obbligo dell’aggiornamento della formazione non sorge per il semplice decorrere del tempo ma solo quando sono verificate le condizioni previste dell’art. 22 del D.Lgs. n. 626/1994 (ora art. 37, D.Lgs. n.81/2008; vedere anche Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 per quanto riguarda l’aggiornamento quinquennale).

Cass. pen., sez. III, 20 dicembre 2006, n. 41609
Documentazione della formazione erogata al lavoratore Il datore di lavoro deve provare di avere ottemperato all'obbligo della formazione ed è tenuto a compilare un documento sulla formazione del lavoratore, contenente i riferimenti anagrafici di costui, le ore di formazione dedicate ai rischi, la data della formazione medesima (vedere Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011). Cass. pen., sez. IV, 9 settembre 2014, n. 37312
Prove testimoniali L’inadeguatezza della formazione impartita può essere dimostrata anche attraverso prove testimoniali Cass., sez. IV, 14 giugno 2017, n. 29731

Cass. pen., sez. IV, 13 gennaio 2016, n. 1036

 

[1] Cass. pen., sez. IV, 13 gennaio 2016, n. 1036.

[2] M. Knowles, The Modern Practice of Adult Education: from pedagogy to andragogy, New York, 1980 Cambridge Book; dello stesso Autore Andragogy in Action, San Francisco, 1984, Jossey-Bass. Si veda anche: M. Knowles - E.F. III Holton - R. A. Swanson, Quando l'adulto impara. Andragogia e sviluppo della persona, Milano, 2016.

[3] Per tali soggetti, infatti, gli accordi prevedono che al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, dovrà essere effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro; tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

[4] Per un approfondimento, vedere M. Gallo, Sicurezza: i nuovi Accordi Stato-Regioni per la formazione di datori e lavoratori, in Guida al lavoro n. 4/2012, pag. 12 e ss.

[5] Cass. pen., sez. IV, 1 ottobre 2013, n. 40605; vedere anche Cass. pen., sez. IV, 22 aprile 2004, n. 18638; Cass. pen., sez. IV, 12 gennaio 2002, n. 326.

[6] di Carmine Piccolo.

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