Si tratta, in particolare, della legge 17 maggio 2022, n. 60 recante «Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare». Previsto un futuro decreto del Mite che indicherà i criteri per  la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) dei materiali accidentalmente pescati e di quelli volontariamente raccolti, mentre entro 6 mesi dovrebbe essere pubblicato il decreto di cui all'articolo 111, D.Lgs. n. 152/2006

La legge Salvamare è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2022, n. 134. Si tratta in particolare della legge 17 maggio 2022, n. 60 recante «Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare».

Dettate, tra le altre, le misure su:

  • gestione dei rifiuti accidentalmente pescati;
  • campagne di pulizia;
  • gestione delle biomasse vegetali spiaggiate;
  • raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi;
  • monitoraggio e controllo dell'ambiente marino;
  • campagne educative;
  • riconoscimento dei materiali di ridotto impatto ambientale;
  • disciplina degli impianti di desalinizzazione.

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Con un futuro decreto, il Mite indicherà i criteri per  la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) dei materiali accidentalmente pescati e di quelli volontariamente raccolti.

Di seguito il testo della legge 17 maggio 2022, n. 60.

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Legge 17 maggio 2022, n. 60 

Disposizioni per il recupero  dei  rifiuti  in  mare  e  nelle  acque
interne  e  per  la   promozione   dell'economia   circolare   (legge
«SalvaMare»). (22G00069)

 

(Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2022, n.134)

 

Vigente al: 25-6-2022

 

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga

 

la seguente legge:

 

                               Art. 1

                       Finalita' e definizioni

1.  La  presente  legge  persegue  l'obiettivo  di  contribuire  al

risanamento dell'ecosistema marino e  alla  promozione  dell'economia

circolare, nonche' alla sensibilizzazione della collettivita' per  la

diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione

dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei  laghi,  nei  fiumi  e  nelle

lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.

2. Ai  fini  della  presente  legge  si  applicano  le  definizioni

previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  dal  decreto

legislativo 9 gennaio  2012,  n.  4,  e  dal  decreto  legislativo  8

novembre 2021, n. 197, nonche' le seguenti:

a) «rifiuti accidentalmente pescati»: i rifiuti raccolti in mare,

nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le  operazioni

di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare,  nei  laghi,  nei

fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo;

b)  «rifiuti  volontariamente  raccolti»:  i   rifiuti   raccolti

mediante sistemi di cattura degli stessi, purche' non  interferiscano

con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e  nel  corso  delle

campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune  di

cui alla lettera c);

c)    «campagna    di    pulizia»:    l'iniziativa    preordinata

all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei  laghi,  dei

fiumi  e  delle  lagune  nel  rispetto  delle   condizioni   di   cui

all'articolo 3;

d) «campagna di  sensibilizzazione»:  l'attivita'  finalizzata  a

promuovere  e  a  diffondere  modelli  comportamentali  virtuosi   di

prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei  fiumi

e nelle lagune;

e) «autorita' competente»: il comune territorialmente competente;

f) «soggetto promotore della campagna di pulizia»:  il  soggetto,

tra quelli abilitati a partecipare alle campagne di pulizia del mare,

dei laghi, dei fiumi e delle lagune ai sensi dell'articolo  3,  comma

3, che presenta all'autorita' competente l'istanza di cui  al  citato

articolo 3, comma 1;

g) «imprenditore ittico»: l'imprenditore di  cui  all'articolo  4

del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

h)  «nave»:  un'imbarcazione  di  qualsiasi  tipo  destinata   al

trasporto per acqua,  compresi  i  pescherecci,  le  imbarcazioni  da

diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i  sommergibili  e

le imbarcazioni galleggianti;

i) «porto»:  un  luogo  o  un'area  geografica  cui  siano  state

apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente

per consentire l'attracco di navi, compresa  la  zona  di  ancoraggio

all'interno della giurisdizione del porto.

 

                               Art. 2

                  Modalita' di gestione dei rifiuti

                       accidentalmente pescati

1. Fatto salvo quanto previsto dal  presente  articolo,  i  rifiuti

accidentalmente pescati sono equiparati  ai  rifiuti  delle  navi  ai

sensi dell'articolo 2, primo comma, punto 3),  della  direttiva  (UE)

2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile  2019,

e sono conferiti separatamente ai sensi  del  comma  5  del  presente

articolo.

2.  Per  le  attivita'  previste  dal  presente  articolo,  non  e'

necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui

all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda

in un porto conferisce i  rifiuti  accidentalmente  pescati  in  mare

all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del  decreto

legislativo 8  novembre  2021,  n.  197.  Nel  caso  di  ormeggio  di

un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di

un'Autorita' di sistema portuale ai  sensi  della  legge  28  gennaio

1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito  della

gestione dei rifiuti urbani, dispongono, ai sensi  dell'articolo  198

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che i rifiuti  di  cui

al  comma  1  del  presente  articolo  siano  conferiti  ad  apposite

strutture di raccolta, anche  temporanee,  allestite  in  prossimita'

degli ormeggi.

4. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda

in un piccolo porto non commerciale, che e'  caratterizzato  soltanto

da un  traffico  sporadico  o  scarso  di  imbarcazioni  da  diporto,

conferisce i rifiuti accidentalmente pescati agli  impianti  portuali

di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.

5. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto

portuale di raccolta,  previa  pesatura  degli  stessi  all'atto  del

conferimento, e' gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8,

comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197,

e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo  183,

comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,

e alle condizioni previste dall'articolo 185-bis del medesimo decreto

legislativo.

6.  All'articolo  183,  comma  1,  lettera  b-ter),   del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il numero 6. e'  aggiunto  il

seguente:

«6-bis.  i  rifiuti  accidentalmente  pescati  o  volontariamente

raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare,  nei  laghi,

nei fiumi e nelle lagune».

7. Al fine di distribuire sull'intera collettivita'  nazionale  gli

oneri di cui al presente articolo, i costi di  gestione  dei  rifiuti

accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che

si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639  dell'articolo

1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa  istituita  in

luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo  articolo  1  della

legge n. 147 del 2013.

8.  L'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente,

nell'esercizio delle funzioni di cui al  comma  527  dell'articolo  1

della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  disciplina  i  criteri  e  le

modalita' per la definizione della componente di cui al comma  7  del

presente articolo e per la sua indicazione negli avvisi di  pagamento

distintamente rispetto  alle  altre  voci,  individuando  altresi'  i

soggetti e gli enti  tenuti  a  fornire  i  dati  e  le  informazioni

necessari per la determinazione della  medesima,  nonche'  i  termini

entro i  quali  tali  dati  e  informazioni  devono  essere  forniti.

L'Autorita' svolge attivita' di vigilanza sul corretto utilizzo delle

risorse relative al gettito della componente  tariffaria  di  cui  al

medesimo comma 7.

9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e

forestali, di concerto con il Ministro della  transizione  ecologica,

da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore  della

presente legge, sono individuate misure premiali,  ad  esclusione  di

provvidenze economiche, nei confronti del comandante del peschereccio

soggetto al rispetto degli  obblighi  di  conferimento  disposti  dal

presente articolo, che non pregiudichino  la  tutela  dell'ecosistema

marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza.

 

                               Art. 3

                         Campagne di pulizia

1. I rifiuti di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera  b),  possono

essere raccolti anche  mediante  sistemi  di  cattura  degli  stessi,

purche' non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche  dei  corpi

idrici, e nell'ambito di specifiche campagne di  pulizia  organizzate

su iniziativa dell'autorita' competente ovvero su istanza  presentata

all'autorita'  competente  dal  soggetto  promotore  della  campagna,

secondo le modalita'  individuate  con  decreto  del  Ministro  della

transizione ecologica, di concerto con il  Ministro  delle  politiche

agricole alimentari e forestali, da  adottare,  acquisito  il  parere

della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano,  entro  sei  mesi  dalla

data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  di  cui  al  comma  1,

l'attivita'  oggetto  dell'istanza  puo'  essere  iniziata  trascorsi

trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta  salva,

per l'autorita' competente,  la  possibilita'  di  adottare  motivati

provvedimenti   di   divieto   dell'inizio   o   della   prosecuzione

dell'attivita' medesima ovvero prescrizioni  concernenti  i  soggetti

abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessate

dalle stesse nonche' le modalita' di raccolta dei rifiuti.

3. Sono soggetti promotori delle campagne  di  pulizia  di  cui  al

comma 1  gli  enti  gestori  delle  aree  protette,  le  associazioni

ambientaliste, le associazioni dei pescatori,  le  cooperative  e  le

imprese di  pesca,  nonche'  i  loro  consorzi,  le  associazioni  di

pescatori  sportive  e  ricreative,  le  associazioni   sportive   di

subacquei e diportisti, le associazioni di  categoria,  i  centri  di

immersione e di  addestramento  subacqueo  nonche'  i  gestori  degli

stabilimenti balneari. Sono altresi' soggetti promotori gli enti  del

Terzo settore nonche', fino alla completa operativita'  del  Registro

unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni non lucrative di

utilita'  sociale,  le  associazioni  di   promozione   sociale,   le

fondazioni e le associazioni con finalita' di  promozione,  tutela  e

salvaguardia dei beni naturali e  ambientali  e  gli  altri  soggetti

individuati dall'autorita' competente. Gli enti  gestori  delle  aree

protette possono altresi'  realizzare,  anche  di  concerto  con  gli

organismi rappresentativi degli imprenditori  ittici,  iniziative  di

comunicazione pubblica e di educazione ambientale per  la  promozione

delle campagne di cui al presente articolo.

4.  Ai  rifiuti  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le

disposizioni dell'articolo 2.

 

                               Art. 4

                 Promozione dell'economia circolare

1. Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e  di  altri

materiali non compatibili  con  l'ecosistema  marino  e  delle  acque

interne, nel rispetto dei criteri di  gestione  dei  rifiuti  di  cui

all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  con

decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23

agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore

della  presente  legge,  il  Ministro  della  transizione   ecologica

stabilisce i criteri e le modalita' con cui i rifiuti accidentalmente

pescati e  i  rifiuti  volontariamente  raccolti  cessano  di  essere

qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter  del  citato

decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

                               Art. 5

                    Norme in materia di gestione

                 delle biomasse vegetali spiaggiate

1. Le biomasse  vegetali,  derivanti  da  piante  marine  o  alghe,

depositate naturalmente sul lido  del  mare  e  sull'arenile  possono

essere gestite con le modalita' di cui al  presente  articolo.  Fatta

salva la possibilita' del mantenimento in  loco  o  del  trasporto  a

impianti di  gestione  dei  rifiuti,  la  reimmissione  nell'ambiente

naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento

nell'area retrodunale o in  altre  zone  comunque  appartenenti  alla

stessa  unita'  fisiografica,   e'   effettuata   previa   vagliatura

finalizzata alla separazione  della  sabbia  dal  materiale  organico

nonche' alla rimozione dei rifiuti frammisti  di  origine  antropica,

anche al fine dell'eventuale recupero della sabbia  da  destinare  al

ripascimento dell'arenile. In caso di riaffondamento  in  mare,  tale

operazione e' effettuata,  in  via  sperimentale,  in  siti  ritenuti

idonei dall'autorita' competente.

2. Gli accumuli  antropici,  costituiti  da  biomasse  vegetali  di

origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro  materiale

inerte frammisto a materiale di  origine  antropica,  prodotti  dallo

spostamento e dal successivo accumulo in  determinate  aree,  possono

essere  recuperati  previa  vagliatura  di  cui  al  comma  1.   Tale

possibilita' e' valutata e autorizzata, caso per caso, dall'autorita'

competente,  la  quale  verifica  se  sussistono  le  condizioni  per

l'esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei  rifiuti  ai

sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.

152, o se esso sia riutilizzabile  nell'ambito  delle  operazioni  di

recupero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al  codice

R10 dell'allegato C alla parte quarta del citato decreto  legislativo

n. 152 del 2006 ovvero  qualificabile  come  sottoprodotto  ai  sensi

dell'articolo  184-bis   del   medesimo   decreto   legislativo.   Le

amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  del  presente

comma nell'ambito delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali

disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Fatto salvo quanto  previsto  dai  commi  1  e  2,  ai  prodotti

costituiti di materia vegetale di provenienza agricola  o  forestale,

depositata naturalmente  sulle  sponde  di  laghi  e  fiumi  e  sulla

battigia del mare, derivanti dalle  operazioni  di  gestione  di  cui

all'articolo 183, comma 1, lettera  n),  del  decreto  legislativo  3

aprile  2006,  n.  152,  finalizzate  alla  separazione  dei  rifiuti

frammisti di origine antropica, si applica l'articolo 185,  comma  1,

lettera f), del medesimo decreto legislativo  n.  152  del  2006.  Le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti  per

territorio individuano  criteri  e  modalita'  per  la  raccolta,  la

gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al  periodo  precedente,

tenendo conto delle norme  tecniche  qualora  adottate  dall'Istituto

superiore per la protezione e la ricerca ambientale  nell'ambito  del

Sistema nazionale a rete per la protezione  dell'ambiente,  ai  sensi

dell'articolo 4, comma 4, della legge 28 giugno 2016, n. 132.

 

                               Art. 6

                       Misure per la raccolta

                 dei rifiuti galleggianti nei fiumi

1. Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino  derivante

dai fiumi, le  Autorita'  di  bacino  distrettuali  introducono,  nei

propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi  d'acqua

dirette alla cattura dei rifiuti  galleggianti,  compatibili  con  le

esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi, alla cui attuazione

si provvede anche mediante il programma di cui al comma 2.

2. In relazione alle misure di cui al comma 1, entro  il  31  marzo

2022 il Ministero della  transizione  ecologica  avvia  un  programma

sperimentale  triennale  di  recupero  delle  plastiche   nei   fiumi

maggiormente  interessati  da  tale  forma  di  inquinamento,   anche

mediante la messa in opera di strumenti galleggianti.

3. Per le attivita' di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di  2

milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri

di  cui  al  presente  comma  si  provvede  mediante   corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del

programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da

ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela

del territorio e del mare.

 

                               Art. 7

                Attivita' di monitoraggio e controllo

                        dell'ambiente marino

1. Le attivita'  tecnico-scientifiche  funzionali  alla  protezione

dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al

di fuori degli ambiti  portuali,  svolte  da  personale  del  Sistema

nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28

giugno 2016, n. 132, o da soggetti  terzi  che  realizzano  attivita'

subacquee di carattere tecnico-scientifico finalizzate  alla  tutela,

al monitoraggio o al controllo ambientale  ai  sensi  di  un'apposita

convenzione o in virtu' di finanziamenti ministeriali  si  conformano

alle linee guida operative adottate con decreto, da emanare entro tre

mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  del

Ministro della transizione ecologica, di  concerto  con  il  Ministro

delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  acquisito  il

parere  dell'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca

ambientale e sentito il Comando generale del Corpo delle  capitanerie

di porto.

 

                               Art. 8

                    Campagne di sensibilizzazione

1. Possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione  per  il

conseguimento delle finalita' della presente legge,  delle  strategie

per l'ambiente marino di cui al decreto del Presidente del  Consiglio

dei ministri 10 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.

274 del 23 novembre 2017, e  degli  obiettivi  contenuti  nell'Agenda

2030 per lo sviluppo sostenibile,  adottata  dall'Assemblea  generale

delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

2. Al fine di  dare  adeguata  informazione  ai  pescatori  e  agli

operatori del settore circa le modalita' di conferimento dei  rifiuti

accidentalmente pescati o  volontariamente  raccolti,  sono  previste

adeguate forme  di  pubblicita'  e  sensibilizzazione  a  cura  delle

Autorita' di sistema portuale o a cura  dei  comuni  territorialmente

competenti nell'ambito della gestione dei  rifiuti  urbani  ai  sensi

dell'articolo 198 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,

anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e  la

pubblicita'  delle  aree  adibite  alla   raccolta   e   la   massima

semplificazione per i pescatori e  per  gli  operatori  del  settore.

Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza  pubblica;  le  amministrazioni

interessate alla  relativa  attuazione  vi  provvedono  con  le  sole

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione

vigente.

 

                               Art. 9

                 Educazione ambientale nelle scuole

                  per la salvaguardia dell'ambiente

1. Il Ministero dell'istruzione  promuove,  nelle  scuole  di  ogni

ordine e grado, la realizzazione di attivita'  volte  a  rendere  gli

alunni consapevoli dell'importanza della conservazione  dell'ambiente

e, in particolare, del mare e  delle  acque  interne,  nonche'  delle

corrette modalita' di  conferimento  dei  rifiuti,  coordinando  tali

attivita' con le misure e le  iniziative  previste,  con  riferimento

alle tematiche ambientali, nell'ambito della legge 20 agosto 2019, n.

92. Il Ministro dell'istruzione tiene conto delle attivita'  previste

dal  presente  articolo  nella  definizione  delle  linee  guida  per

l'insegnamento dell'educazione civica di cui all'articolo 3, comma 1,

della citata legge n. 92 del 2019. Nelle scuole sono inoltre promosse

le corrette pratiche di conferimento dei rifiuti  e  sul  recupero  e

riuso dei beni e dei prodotti a fine  ciclo,  anche  con  riferimento

alla  riduzione  dell'utilizzo  della  plastica,  e  sui  sistemi  di

riutilizzo disponibili.

 

                               Art. 10

            Modifica all'articolo 52 del codice di cui al

             decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 52, comma 3, del codice della nautica  da  diporto,

di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono  aggiunte,

in fine, le seguenti parole: «, anche in riferimento alle misure  per

prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti in mare».

 

                               Art. 11

              Materiali di ridotto impatto ambientale.

                      Riconoscimento ambientale

1. Agli  imprenditori  ittici  che,  nell'esercizio  delle  proprie

attivita',  utilizzano  materiali  di  ridotto  impatto   ambientale,

partecipano  a  campagne  di  pulizia  o   conferiscono   i   rifiuti

accidentalmente pescati e' attribuito  un  riconoscimento  ambientale

attestante   l'impegno   per   il   rispetto   dell'ambiente   e   la

sostenibilita' dell'attivita' di pesca da essi svolta.

2. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della

legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata

in  vigore  della  presente  legge,  il  Ministro  della  transizione

ecologica, di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole

alimentari e forestali, disciplina le procedure, le  modalita'  e  le

condizioni per l'attribuzione del riconoscimento di cui  al  comma  1

del presente articolo, anche ai fini dei programmi  di  etichettatura

ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera  d),  del  decreto

legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

3. E' altresi' prevista per i comuni la possibilita' di  realizzare

un sistema  incentivante  per  il  rispetto  dell'ambiente  volto  ad

attribuire un  riconoscimento  ai  possessori  di  imbarcazione,  non

esercenti attivita' professionale, che recuperano  e  conferiscono  a

terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente

raccolti.

 

                               Art. 12

                 Criteri generali per la disciplina

                 degli impianti di desalinizzazione

1. Al fine di tutelare l'ambiente  marino  e  costiero,  tutti  gli

impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione

di  impatto  ambientale,  di  cui  alla  parte  seconda  del  decreto

legislativo 3 aprile  2006,  n.  152.  Nell'allegato  II  alla  parte

seconda del citato decreto legislativo,  dopo  il  punto  17-bis)  e'

inserito il seguente:

«17-ter) Impianti di desalinizzazione».

2. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al  comma

1 sono autorizzati in conformita' alla disciplina degli  scarichi  di

cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152.

Entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della

presente legge, con decreto del Ministro della transizione  ecologica

sono definiti, per gli scarichi di tali impianti,  criteri  specifici

ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte  terza

del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Gli impianti di desalinizzazione destinati  alla  produzione  di

acqua per il consumo umano sono ammissibili:

a) in situazioni di comprovata carenza idrica e  in  mancanza  di

fonti idricopotabili alternative economicamente sostenibili;

b)  qualora  sia  dimostrato  che  siano  stati  effettuati   gli

opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite  della

rete degli acquedotti  e  per  la  razionalizzazione  dell'uso  della

risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;

c) nei casi in cui gli  impianti  siano  previsti  nei  piani  di

settore in materia di acque e in particolare nel piano d'ambito anche

sulla base di un'analisi costi benefici.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della

presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica,

di concerto con il Ministro della salute, sono  definiti  criteri  di

indirizzo nazionali sull'analisi dei  rischi  ambientali  e  sanitari

correlati agli impianti di  desalinizzazione  nonche'  le  soglie  di

assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale  di  cui  al

comma 1.

5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo gli

impianti di desalinizzazione installati  a  bordo  delle  navi,  come

definite all'articolo 136 del codice della navigazione.

 

Art. 13

Termine per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo  111  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Il decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo  3

aprile 2006, n. 152, e' emanato entro sei mesi dalla data di  entrata

in vigore della presente legge.

 

Art. 14

Tavolo interministeriale

di consultazione permanente

1. Al fine di coordinare l'azione  di  contrasto  dell'inquinamento

marino, anche dovuto alle  plastiche,  di  ottimizzare  l'azione  dei

pescatori per le finalita'  della  presente  legge  e  di  monitorare

l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della

presente legge, garantendo la diffusione dei dati e  dei  contributi,

e' istituito, presso il Ministero  della  transizione  ecologica,  il

Tavolo interministeriale  di  consultazione  permanente,  di  seguito

denominato «Tavolo interministeriale».

2. Il Tavolo interministeriale, che si riunisce  almeno  due  volte

l'anno, e' presieduto dal Ministro della transizione ecologica o,  in

caso di assenza o impedimento del medesimo, da un suo delegato ed  e'

composto da:

a) tre rappresentanti del Ministero della transizione ecologica;

b) un  rappresentante  del  Ministero  delle  politiche  agricole

alimentari e forestali;

c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

d) cinque rappresentanti del Sistema  nazionale  a  rete  per  la

protezione dell'ambiente, di  cui  due  rappresentanti  dell'Istituto

superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

e) un  rappresentante  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche

(CNR);

f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili;

g) due  rappresentanti  del  Comando  generale  del  Corpo  delle

capitanerie di porto;

h) cinque rappresentanti degli enti  gestori  delle  aree  marine

protette;

i) tre rappresentanti delle regioni;

l)  tre  rappresentanti   delle   cooperative   di   pesca,   due

rappresentanti delle imprese di  pesca  e  due  rappresentanti  delle

imprese di acquacoltura;

m) un rappresentante della Conferenza nazionale di  coordinamento

delle Autorita' di sistema portuale.

3. Puo' essere invitato a  partecipare  alle  riunioni  del  Tavolo

interministeriale,  con  funzione  consultiva,  ogni  altro  soggetto

ritenuto  utile  alla  completa  rappresentazione   degli   interessi

coinvolti e delle questioni trattate.

4. Ai componenti del Tavolo interministeriale non sono  corrisposti

compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri

emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo

non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 15

Relazione alle Camere

1. Il Ministro della transizione ecologica trasmette  alle  Camere,

entro il 31 dicembre di  ogni  anno,  una  relazione  sull'attuazione

della presente legge.

 

Art. 16

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o

maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni

interessate provvedono alle attivita' previste dalla  presente  legge

con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a

legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

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