La legge Salvamare è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2022, n. 134. Si tratta in particolare della legge 17 maggio 2022, n. 60 recante «Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare».
Dettate, tra le altre, le misure su:
- gestione dei rifiuti accidentalmente pescati;
- campagne di pulizia;
- gestione delle biomasse vegetali spiaggiate;
- raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi;
- monitoraggio e controllo dell'ambiente marino;
- campagne educative;
- riconoscimento dei materiali di ridotto impatto ambientale;
- disciplina degli impianti di desalinizzazione.
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Con un futuro decreto, il Mite indicherà i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) dei materiali accidentalmente pescati e di quelli volontariamente raccolti.
Di seguito il testo della legge 17 maggio 2022, n. 60.
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Legge 17 maggio 2022, n. 60
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque
interne e per la promozione dell'economia circolare (legge
«SalvaMare»). (22G00069)
(Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2022, n.134)
Vigente al: 25-6-2022
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' e definizioni
1. La presente legge persegue l'obiettivo di contribuire al
risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia
circolare, nonche' alla sensibilizzazione della collettivita' per la
diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione
dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle
lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.
2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni
previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto
legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e dal decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 197, nonche' le seguenti:
a) «rifiuti accidentalmente pescati»: i rifiuti raccolti in mare,
nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni
di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei
fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo;
b) «rifiuti volontariamente raccolti»: i rifiuti raccolti
mediante sistemi di cattura degli stessi, purche' non interferiscano
con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle
campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune di
cui alla lettera c);
c) «campagna di pulizia»: l'iniziativa preordinata
all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei
fiumi e delle lagune nel rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 3;
d) «campagna di sensibilizzazione»: l'attivita' finalizzata a
promuovere e a diffondere modelli comportamentali virtuosi di
prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi
e nelle lagune;
e) «autorita' competente»: il comune territorialmente competente;
f) «soggetto promotore della campagna di pulizia»: il soggetto,
tra quelli abilitati a partecipare alle campagne di pulizia del mare,
dei laghi, dei fiumi e delle lagune ai sensi dell'articolo 3, comma
3, che presenta all'autorita' competente l'istanza di cui al citato
articolo 3, comma 1;
g) «imprenditore ittico»: l'imprenditore di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
h) «nave»: un'imbarcazione di qualsiasi tipo destinata al
trasporto per acqua, compresi i pescherecci, le imbarcazioni da
diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e
le imbarcazioni galleggianti;
i) «porto»: un luogo o un'area geografica cui siano state
apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente
per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio
all'interno della giurisdizione del porto.
Art. 2
Modalita' di gestione dei rifiuti
accidentalmente pescati
1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i rifiuti
accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti delle navi ai
sensi dell'articolo 2, primo comma, punto 3), della direttiva (UE)
2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019,
e sono conferiti separatamente ai sensi del comma 5 del presente
articolo.
2. Per le attivita' previste dal presente articolo, non e'
necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui
all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda
in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare
all'impianto portuale di raccolta, di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 197. Nel caso di ormeggio di
un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di
un'Autorita' di sistema portuale ai sensi della legge 28 gennaio
1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della
gestione dei rifiuti urbani, dispongono, ai sensi dell'articolo 198
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che i rifiuti di cui
al comma 1 del presente articolo siano conferiti ad apposite
strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimita'
degli ormeggi.
4. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda
in un piccolo porto non commerciale, che e' caratterizzato soltanto
da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto,
conferisce i rifiuti accidentalmente pescati agli impianti portuali
di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.
5. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto
portuale di raccolta, previa pesatura degli stessi all'atto del
conferimento, e' gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197,
e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183,
comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e alle condizioni previste dall'articolo 185-bis del medesimo decreto
legislativo.
6. All'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il numero 6. e' aggiunto il
seguente:
«6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente
raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi,
nei fiumi e nelle lagune».
7. Al fine di distribuire sull'intera collettivita' nazionale gli
oneri di cui al presente articolo, i costi di gestione dei rifiuti
accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che
si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in
luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della
legge n. 147 del 2013.
8. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente,
nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le
modalita' per la definizione della componente di cui al comma 7 del
presente articolo e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento
distintamente rispetto alle altre voci, individuando altresi' i
soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni
necessari per la determinazione della medesima, nonche' i termini
entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti.
L'Autorita' svolge attivita' di vigilanza sul corretto utilizzo delle
risorse relative al gettito della componente tariffaria di cui al
medesimo comma 7.
9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica,
da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuate misure premiali, ad esclusione di
provvidenze economiche, nei confronti del comandante del peschereccio
soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal
presente articolo, che non pregiudichino la tutela dell'ecosistema
marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza.
Art. 3
Campagne di pulizia
1. I rifiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), possono
essere raccolti anche mediante sistemi di cattura degli stessi,
purche' non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi
idrici, e nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate
su iniziativa dell'autorita' competente ovvero su istanza presentata
all'autorita' competente dal soggetto promotore della campagna,
secondo le modalita' individuate con decreto del Ministro della
transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1,
l'attivita' oggetto dell'istanza puo' essere iniziata trascorsi
trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta salva,
per l'autorita' competente, la possibilita' di adottare motivati
provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione
dell'attivita' medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti
abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessate
dalle stesse nonche' le modalita' di raccolta dei rifiuti.
3. Sono soggetti promotori delle campagne di pulizia di cui al
comma 1 gli enti gestori delle aree protette, le associazioni
ambientaliste, le associazioni dei pescatori, le cooperative e le
imprese di pesca, nonche' i loro consorzi, le associazioni di
pescatori sportive e ricreative, le associazioni sportive di
subacquei e diportisti, le associazioni di categoria, i centri di
immersione e di addestramento subacqueo nonche' i gestori degli
stabilimenti balneari. Sono altresi' soggetti promotori gli enti del
Terzo settore nonche', fino alla completa operativita' del Registro
unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale, le associazioni di promozione sociale, le
fondazioni e le associazioni con finalita' di promozione, tutela e
salvaguardia dei beni naturali e ambientali e gli altri soggetti
individuati dall'autorita' competente. Gli enti gestori delle aree
protette possono altresi' realizzare, anche di concerto con gli
organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, iniziative di
comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la promozione
delle campagne di cui al presente articolo.
4. Ai rifiuti di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni dell'articolo 2.
Art. 4
Promozione dell'economia circolare
1. Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri
materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque
interne, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui
all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della transizione ecologica
stabilisce i criteri e le modalita' con cui i rifiuti accidentalmente
pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere
qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 5
Norme in materia di gestione
delle biomasse vegetali spiaggiate
1. Le biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe,
depositate naturalmente sul lido del mare e sull'arenile possono
essere gestite con le modalita' di cui al presente articolo. Fatta
salva la possibilita' del mantenimento in loco o del trasporto a
impianti di gestione dei rifiuti, la reimmissione nell'ambiente
naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento
nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla
stessa unita' fisiografica, e' effettuata previa vagliatura
finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico
nonche' alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica,
anche al fine dell'eventuale recupero della sabbia da destinare al
ripascimento dell'arenile. In caso di riaffondamento in mare, tale
operazione e' effettuata, in via sperimentale, in siti ritenuti
idonei dall'autorita' competente.
2. Gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di
origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale
inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo
spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono
essere recuperati previa vagliatura di cui al comma 1. Tale
possibilita' e' valutata e autorizzata, caso per caso, dall'autorita'
competente, la quale verifica se sussistono le condizioni per
l'esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti ai
sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, o se esso sia riutilizzabile nell'ambito delle operazioni di
recupero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al codice
R10 dell'allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006 ovvero qualificabile come sottoprodotto ai sensi
dell'articolo 184-bis del medesimo decreto legislativo. Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente
comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai prodotti
costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale,
depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla
battigia del mare, derivanti dalle operazioni di gestione di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, finalizzate alla separazione dei rifiuti
frammisti di origine antropica, si applica l'articolo 185, comma 1,
lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per
territorio individuano criteri e modalita' per la raccolta, la
gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al periodo precedente,
tenendo conto delle norme tecniche qualora adottate dall'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ai sensi
dell'articolo 4, comma 4, della legge 28 giugno 2016, n. 132.
Art. 6
Misure per la raccolta
dei rifiuti galleggianti nei fiumi
1. Al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante
dai fiumi, le Autorita' di bacino distrettuali introducono, nei
propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua
dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti, compatibili con le
esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi, alla cui attuazione
si provvede anche mediante il programma di cui al comma 2.
2. In relazione alle misure di cui al comma 1, entro il 31 marzo
2022 il Ministero della transizione ecologica avvia un programma
sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi
maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche
mediante la messa in opera di strumenti galleggianti.
3. Per le attivita' di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri
di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
Art. 7
Attivita' di monitoraggio e controllo
dell'ambiente marino
1. Le attivita' tecnico-scientifiche funzionali alla protezione
dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al
di fuori degli ambiti portuali, svolte da personale del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28
giugno 2016, n. 132, o da soggetti terzi che realizzano attivita'
subacquee di carattere tecnico-scientifico finalizzate alla tutela,
al monitoraggio o al controllo ambientale ai sensi di un'apposita
convenzione o in virtu' di finanziamenti ministeriali si conformano
alle linee guida operative adottate con decreto, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del
Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, acquisito il
parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie
di porto.
Art. 8
Campagne di sensibilizzazione
1. Possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il
conseguimento delle finalita' della presente legge, delle strategie
per l'ambiente marino di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
274 del 23 novembre 2017, e degli obiettivi contenuti nell'Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale
delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.
2. Al fine di dare adeguata informazione ai pescatori e agli
operatori del settore circa le modalita' di conferimento dei rifiuti
accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, sono previste
adeguate forme di pubblicita' e sensibilizzazione a cura delle
Autorita' di sistema portuale o a cura dei comuni territorialmente
competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani ai sensi
dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la
pubblicita' delle aree adibite alla raccolta e la massima
semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni
interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
Art. 9
Educazione ambientale nelle scuole
per la salvaguardia dell'ambiente
1. Il Ministero dell'istruzione promuove, nelle scuole di ogni
ordine e grado, la realizzazione di attivita' volte a rendere gli
alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente
e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonche' delle
corrette modalita' di conferimento dei rifiuti, coordinando tali
attivita' con le misure e le iniziative previste, con riferimento
alle tematiche ambientali, nell'ambito della legge 20 agosto 2019, n.
92. Il Ministro dell'istruzione tiene conto delle attivita' previste
dal presente articolo nella definizione delle linee guida per
l'insegnamento dell'educazione civica di cui all'articolo 3, comma 1,
della citata legge n. 92 del 2019. Nelle scuole sono inoltre promosse
le corrette pratiche di conferimento dei rifiuti e sul recupero e
riuso dei beni e dei prodotti a fine ciclo, anche con riferimento
alla riduzione dell'utilizzo della plastica, e sui sistemi di
riutilizzo disponibili.
Art. 10
Modifica all'articolo 52 del codice di cui al
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 52, comma 3, del codice della nautica da diporto,
di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, anche in riferimento alle misure per
prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti in mare».
Art. 11
Materiali di ridotto impatto ambientale.
Riconoscimento ambientale
1. Agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie
attivita', utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale,
partecipano a campagne di pulizia o conferiscono i rifiuti
accidentalmente pescati e' attribuito un riconoscimento ambientale
attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la
sostenibilita' dell'attivita' di pesca da essi svolta.
2. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro della transizione
ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, disciplina le procedure, le modalita' e le
condizioni per l'attribuzione del riconoscimento di cui al comma 1
del presente articolo, anche ai fini dei programmi di etichettatura
ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
3. E' altresi' prevista per i comuni la possibilita' di realizzare
un sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente volto ad
attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione, non
esercenti attivita' professionale, che recuperano e conferiscono a
terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente
raccolti.
Art. 12
Criteri generali per la disciplina
degli impianti di desalinizzazione
1. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli
impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione
di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'allegato II alla parte
seconda del citato decreto legislativo, dopo il punto 17-bis) e'
inserito il seguente:
«17-ter) Impianti di desalinizzazione».
2. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al comma
1 sono autorizzati in conformita' alla disciplina degli scarichi di
cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica
sono definiti, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici
ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza
del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Gli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di
acqua per il consumo umano sono ammissibili:
a) in situazioni di comprovata carenza idrica e in mancanza di
fonti idricopotabili alternative economicamente sostenibili;
b) qualora sia dimostrato che siano stati effettuati gli
opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite della
rete degli acquedotti e per la razionalizzazione dell'uso della
risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;
c) nei casi in cui gli impianti siano previsti nei piani di
settore in materia di acque e in particolare nel piano d'ambito anche
sulla base di un'analisi costi benefici.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica,
di concerto con il Ministro della salute, sono definiti criteri di
indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari
correlati agli impianti di desalinizzazione nonche' le soglie di
assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale di cui al
comma 1.
5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo gli
impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi, come
definite all'articolo 136 del codice della navigazione.
Art. 13
Termine per l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 111 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Il decreto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 14
Tavolo interministeriale
di consultazione permanente
1. Al fine di coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento
marino, anche dovuto alle plastiche, di ottimizzare l'azione dei
pescatori per le finalita' della presente legge e di monitorare
l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della
presente legge, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi,
e' istituito, presso il Ministero della transizione ecologica, il
Tavolo interministeriale di consultazione permanente, di seguito
denominato «Tavolo interministeriale».
2. Il Tavolo interministeriale, che si riunisce almeno due volte
l'anno, e' presieduto dal Ministro della transizione ecologica o, in
caso di assenza o impedimento del medesimo, da un suo delegato ed e'
composto da:
a) tre rappresentanti del Ministero della transizione ecologica;
b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
d) cinque rappresentanti del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente, di cui due rappresentanti dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR);
f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili;
g) due rappresentanti del Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto;
h) cinque rappresentanti degli enti gestori delle aree marine
protette;
i) tre rappresentanti delle regioni;
l) tre rappresentanti delle cooperative di pesca, due
rappresentanti delle imprese di pesca e due rappresentanti delle
imprese di acquacoltura;
m) un rappresentante della Conferenza nazionale di coordinamento
delle Autorita' di sistema portuale.
3. Puo' essere invitato a partecipare alle riunioni del Tavolo
interministeriale, con funzione consultiva, ogni altro soggetto
ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi
coinvolti e delle questioni trattate.
4. Ai componenti del Tavolo interministeriale non sono corrisposti
compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo
non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 15
Relazione alle Camere
1. Il Ministro della transizione ecologica trasmette alle Camere,
entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione
della presente legge.
Art. 16
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' previste dalla presente legge
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.