L'ambiente nella Costituzione: quali saranno le ricadute pratiche?
La riforma
Per la prima volta nella storia repubblicana, con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, sono stati apportati cambiamenti a uno dei primi e fondamentali articoli della Costituzione, ovvero l’art. 9. La modifica, che ha interessato anche l’art. 41, è finalizzata, soprattutto, a inserire nella “Carta” riferimenti diretti alla tutela ambientale e a profili a essa collegati, come la biodiversità, gli ecosistemi, l’interesse delle future generazioni e la tutela degli animali.
Si tratta di vere innovazioni o di modifiche solo linguistiche che si limitano a mettere in ordine indirizzi interpretativi già emersi in precedenza? E, soprattutto, quali impatti pratici potranno avere le modifiche costituzionali per l’attività delle imprese e i contenziosi ambientali che le riguardano?
Le novità dell'articolo 9...
La riforma dell'articolo 9 ha coinvolto:
- la tutela di ambiente, biodiversità ed ecosistemi;
- l’interesse delle future generazioni;
- la tutela degli animali.
...e quelle dell'articolo 41
Le modifiche all’art. 41 riguardano i limiti da riconoscere alla «iniziativa economica privata» e all’«attività economica pubblica e privata», nel segno del recepimento degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale che da tempo insistono sulla natura «primaria e assoluta» del valore ambientale.
L’approfondimento
Obiettivo del commento, a firma di Luciano Butti, of Counsel di B&P Avvocati, è quello di esaminare la portata innovativa della modifica costituzionale, segnalando – in particolare – i profili per i quali le nuove norme si limitano a codificare orientamenti già emersi nella giurisprudenza anche costituzionale e quelli, invece, dove ci si deve aspettare importanti novità in sede applicativa. L'articolo chiude con un'analisi del riparto di competenze fra stato e regioni per la tutela dell’ambiente, con un inciso sulla clausola di salvaguardia per Regioni a statuto speciale e Province autonome.
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