Criteri socio-ambientali sulla via per i finanziamenti agevolati

Nell'articolo 8 del decreto del ministero dello Sviluppo economico 14 febbraio 2017 anche il raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, del territorio e dei beni storico-culturali

L'inclusione di criteri socio-ambientali nei progetti da presentare per l'accesso a finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca. Lo prevede l'articolo 8 del decreto del ministero dello Sviluppo economico 14 febbraio 2017 (in Gazzetta ufficiale del 12 maggio 2017, n. 109) che prevede come la Banca  finanziatrice debba verificare, in sede di valutazione del progetto, la  sussistenza di potenziali ricadute positive con riferimento ad almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) incremento occupazionale di categorie svantaggiate;

b) inclusione sociale di soggetti vulnerabili;

c) raggiungimento di specifici obiettivi volti alla  salvaguardia e  valorizzazione dell'ambiente, del territorio e dei beni storico-culturali;

d) conseguimento di ogni altro beneficio  derivante  da  una attività di rilevante interesse pubblico o di  utilità  sociale  in grado  di  colmare  uno  specifico  fabbisogno  all'interno  di una comunità o territorio attraverso un aumento della  disponibilità  o della qualità di beni o servizi.

 

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dello Sviluppo economico 14 febbraio 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dello Sviluppo economico 14 febbraio 2017 

  
Condizioni e modalita' per l'accesso da parte delle imprese  operanti

nell'ambito dell'economia sociale ai finanziamenti agevolati concessi

a valere sul Fondo rotativo  per  il  sostegno  alle  imprese  e  gli

investimenti in ricerca. (17A03141)

             in Gazzetta ufficiale del 12 maggio 2017, n. 109

                             IL MINISTRO

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

                          di concerto con

                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE

                                  e

                       IL MINISTRO DEL LAVORO

                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  3  luglio

2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

n. 224 del 26 settembre 2015, recante «Agevolazioni alle imprese  per

la  diffusione  e  il  rafforzamento  dell'economia   sociale»,   che

istituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27  dicembre

2006, n. 296, un regime di aiuto volto a sostenere la  nascita  e  la

crescita delle imprese operanti, in tutto  il  territorio  nazionale,

per il perseguimento degli interessi generali e  delle  finalita'  di

utilita' sociale individuati dalla normativa di settore;

  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni

e,  in  particolare,  l'art.  1,  commi  da  354  a   361,   relativi

all'istituzione, presso la gestione  separata  di  Cassa  depositi  e

prestiti S.p.a., del «Fondo rotativo per il sostegno alle  imprese  e

gli investimenti  in  ricerca»,  finalizzato  alla  concessione  alle

imprese di finanziamenti  agevolati  sotto  forma  di  anticipazioni,

rimborsabili con un piano di rientro pluriennale;

  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 357, della citata  legge  n.

311 del 2004, che prevede l'adozione di  un  decreto  di  natura  non

regolamentare del Ministro competente, di concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle  finanze,  con  il  quale  sono  stabiliti,  in

relazione ai singoli interventi previsti dal comma 355 e nel rispetto

dei principi contenuti nei commi dal 354 al 361 e nelle delibere  del

CIPE, i requisiti e le  condizioni  per  l'accesso  ai  finanziamenti

agevolati;

  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure

urgenti per la crescita del Paese»  e,  in  particolare,  l'art.  30,

comma 3, il quale prevede che, fermo  restando  quanto  previsto  dai

commi 358, 359, 360 e 361 dell'art. 1 della legge 30  dicembre  2004,

n. 311, le risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il  sostegno

alle imprese e gli investimenti in ricerca al 31 dicembre 2012  e,  a

decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun  anno,  sono  destinate

alle finalita' del Fondo per la crescita sostenibile di cui  all'art.

23, comma 2, del medesimo decreto-legge, nel limite  massimo  del  70

per cento;

  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del

Ministro dello sviluppo economico 26 aprile  2013,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  130  del  5  giugno

2013, che stabilisce le modalita' di ricognizione delle  risorse  non

utilizzate del Fondo rotativo per il  sostegno  alle  imprese  e  gli

investimenti di ricerca e reca in allegato una prima ricognizione  di

risorse non utilizzate, per un importo pari  a  1.847,63  milioni  di

euro da destinare per il 70 per cento agli interventi del  Fondo  per

la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del  decreto-legge  n.  83

del 2012;

  Vista la delibera del CIPE n. 74  del  6  agosto  2015,  pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio

2016, che, ai sensi dell'art. 1, comma 355, della legge  n.  311  del

2004, approva l'assegnazione a favore del  Ministero  dello  sviluppo

economico, per gli interventi di  sostegno  all'economia  sociale  da

realizzare attraverso il regime di aiuto di cui al predetto decreto 3

luglio 2015, di risorse pari a euro  200.000.000,00  a  valere  sulla

quota del 30 per cento  delle  risorse  del  Fondo  rotativo  per  il

sostegno alle imprese e gli investimenti  di  ricerca  non  destinate

agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art.

23 del decreto-legge n. 83 del 2012;

  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.

72963 del 12 luglio 2006, con il quale sono disciplinati  i  criteri,

le condizioni e le modalita' di concessione  della  garanzia  statale

sulle risorse erogate da Cassa depositi e prestiti  S.p.a.  a  valere

sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in

ricerca, ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge  n.  311  del

2004;

  Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 90562 del  15

novembre 2011, concernente le procedure e le modalita' operative  del

monitoraggio  dei  finanziamenti  agevolati  e   l'intervento   della

garanzia dello Stato, adottato ai  sensi  dell'art.  3  del  predetto

decreto ministeriale n. 72963 del 12 luglio 2006;

  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5119

del 21 febbraio 2014, concernente la misura del  tasso  di  interesse

sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del Fondo

rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in  ricerca,

emanato ai sensi dell'art. 1, comma 358, della legge n. 311 del 2004;

  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17

giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con

il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del

Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L

187 del 26 giugno 2014, e, in particolare, l'allegato I  al  predetto

regolamento, recante la definizione di microimpresa, piccola  impresa

e media impresa;

  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modifiche  e

integrazioni;

  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante

«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno

pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),

della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e,  in  particolare,

l'art.  19,  comma  5,   che   disciplina   la   facolta',   per   le

amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per  legge  fondi  o

interventi  pubblici,  di  affidamento  della  relativa  gestione   a

societa' a capitale interamente pubblico;

  Vista la nota del 13 giugno 2016, prot. n. 13187, con la  quale  e'

stato trasmesso lo schema di decreto interministeriale  al  Ministero

dell'economia e delle finanze ed al  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche sociali per l'acquisizione del previsto concerto;

  Tenuto conto delle osservazioni del Ministero del  lavoro  e  delle

politiche sociali trasmesse al Ministero dello sviluppo economico  ed

al Ministero dell'economia e delle finanze con  nota  del  24  giugno

2016, prot. 9907;

  Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e  delle  finanze

per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 17-bis della legge

7 agosto 1990, n. 241;

                              Decreta:

                               Art. 1
                              Definizioni

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti

definizioni:

    a) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle  imprese  e  gli

investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge  30

dicembre 2004, n. 311;

    b) «decreto  3  luglio  2015»:  il  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della  Repubblica  italiana  n.  224  del  26  settembre  2015,   che

istituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27  dicembre

2006, n.  296,  un  regime  di  aiuto  volto  alla  diffusione  e  al

rafforzamento dell'economia sociale;

    c) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

    d) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

    e) «ABI»: l'Associazione bancaria italiana;

    f) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o  la  succursale  di

banca estera comunitaria o  extracomunitaria  operante  in  Italia  e

autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art.  13

del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385  e  successive

modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia», aderente alla convenzione di cui all'art.  8,

comma 4, del decreto 3 luglio 2015;

    g) «programma di investimento»: il piano di impresa riferito agli

investimenti e alle spese  oggetto  della  domanda  di  agevolazione,

finalizzati alla creazione o allo  sviluppo  di  un'impresa  operante

nell'ambito dell'economia sociale appartenente alle categorie di  cui

all'art. 3, comma 1, del decreto 3 luglio  2015  che  presenti  spese

ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a euro 200.000,00 e non

superiori a euro 10.000.000,00 e che rispetti gli ulteriori requisiti

di cui all'art. 4 del medesimo decreto;

    h) «Finanziamento  agevolato»:  il  finanziamento  a  medio-lungo

termine concesso da CDP al soggetto beneficiario per le spese oggetto

della domanda di agevolazione  presentata  ai  sensi  del  decreto  3

luglio 2015;

    i)  «Finanziamento  bancario»:  il  finanziamento  a  medio-lungo

termine concesso dalla Banca finanziatrice al  soggetto  beneficiario

per le spese oggetto della  domanda  di  agevolazione  presentata  ai

sensi del decreto 3 luglio 2015;

    l) «Finanziamento»: l'insieme del Finanziamento agevolato  e  del

Finanziamento bancario;

    m) «Convenzione»: la  convenzione  stipulata  tra  il  Ministero,

l'ABI e CDP, sentito  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali, per la  disciplina  dei  reciproci  rapporti  derivanti  dal

Finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto  3

luglio 2015;

    n) «delibera di finanziamento»:  documento  redatto  secondo  gli

schemi definiti dalla Convenzione,  attestante  la  deliberazione  di

Finanziamento bancario nonche' la valutazione del merito  di  credito

effettuata  per  conto  di  CDP  anche  sul  Finanziamento  agevolato

adottato dalla  Banca  finanziatrice  secondo  i  propri  modelli  di

valutazione.

                               Art. 2
                  Finalita' e ambito di applicazione


  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 357,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e  dell'art.  8,  comma  1,  del

decreto 3 luglio 2015, le condizioni e le modalita' per l'accesso  ai

finanziamenti agevolati concessi a valere  sul  FRI  da  parte  delle

imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale che presentino  un

programma di investimento come definito all'art. 1, comma 1,  lettera

g).

                                Art. 3
                                Risorse

  1. Ai sensi dell'art. 7 del  decreto  3  luglio  2015,  le  risorse

destinate ai finanziamenti agevolati di cui al presente decreto  sono

individuate dal CIPE secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 355,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Resta ferma la possibilita'  di

associare ai predetti finanziamenti agevolati gli aiuti  sotto  forma

di contributi non rimborsabili  di  cui  all'art.  6,  comma  4,  del

decreto 3 luglio 2015 a valere sulle fonti di  copertura  finanziaria

indicate dall'art. 7, comma 2, del medesimo decreto. I criteri  e  le

modalita' relativi alla predetta associazione sono stabiliti  con  il

decreto di cui all'art. 8, comma 2, dello  stesso  decreto  3  luglio

2015.

  2.  In  sede  di  prima  applicazione,  e  fatte  salve   eventuali

successive assegnazioni disposte dal  CIPE,  sono  utilizzate  per  i

finanziamenti agevolati di cui al presente decreto,  le  risorse  del

FRI individuate con la delibera del CIPE n. 74  del  2015  menzionata

nelle premesse, per un ammontare pari a euro 200.000.000,00.

  3. In applicazione delle previsioni di cui all'art. 7, comma 3, del

decreto 3 luglio 2015, le risorse di cui al  presente  articolo  sono

riservate nella misura del  60  per  cento  dell'importo  annualmente

disponibile alle imprese classificate di piccola e media  dimensione,

secondo i criteri di  cui  all'allegato  I  al  regolamento  (UE)  n.

651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014,  che  dichiara  alcune

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione

degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione

europea. Una quota pari al 25 per cento  della  predetta  riserva  e'

destinata alle micro e piccole imprese.


                               Art. 4
         Titolarita' degli adempimenti tecnico-amministrativi

  1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi assegnati al  Ministero

dal decreto 3 luglio 2015 sono svolti dalla  Direzione  generale  per

gli incentivi  alle  imprese  del  Ministero  medesimo,  fatto  salvo

l'utilizzo, eventualmente previsto dal  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico di cui all'art. 3, comma 2, di societa' o enti  in

possesso  dei  necessari  requisiti  tecnici,  organizzativi   e   di

terzieta', ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo  31

marzo 1998, n. 123 e dell'art.  19,  comma  5,  del  decreto-legge  1

luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge  3  agosto

2009, n. 102.


                               Art. 5
                         Banche finanziatrici

  1. Ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 3, comma

2, lettera f), e dall'art. 9, comma 5,  lettera  f),  del  decreto  3

luglio 2015, ai  fini  dell'accesso  al  Finanziamento  agevolato  le

imprese devono aver ricevuto una positiva valutazione del  merito  di

credito da parte di una Banca finanziatrice e  devono  allegare  alla

domanda di agevolazione la delibera di finanziamento assunta  per  la

copertura della percentuale di spese ammissibili di cui  all'art.  6,

comma 1.

  2. La  Banca  finanziatrice  e'  scelta  dall'impresa  che  intende

presentare domanda  di  agevolazione  nell'ambito  dell'elenco  delle

banche aderenti alla Convenzione, pubblicato, ai sensi  dell'art.  8,

comma 4, del decreto  3  luglio  2015,  nei  siti  istituzionali  del

Ministero, dell'ABI e di CDP.

  3.  Possono  aderire  alla  Convenzione,   secondo   le   modalita'

individuate dalla stessa, le  banche  italiane  o  le  succursali  di

banche estere comunitarie o extracomunitarie  operanti  in  Italia  e

autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art.  13

del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385  e  successive

modifiche e integrazioni,  in  possesso  dei  seguenti  requisiti  di

esperienza specifica:

    a) metodologie di valutazione specifiche. Il  predetto  requisito

e' soddisfatto qualora la banca abbia adottato sistemi e  criteri  di

valutazione specifici  per  l'ammissione  al  credito  delle  persone

giuridiche  e  degli  enti  operanti  negli   ambiti   di   attivita'

individuati dalle disposizioni  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  del

decreto  3  luglio  2015,  volti  a  valorizzare  le  caratteristiche

economico-finanziarie e sociali degli stessi;

    b) consistenza del finanziamento erogato all'economia sociale. Il

predetto  requisito  e'  soddisfatto  qualora,  negli  ultimi  cinque

esercizi finanziari chiusi precedentemente alla data della  richiesta

di adesione, il finanziamento erogato alle persone giuridiche e  agli

enti di cui di cui alla lettera a) sia pari almeno al  50  per  cento

del credito complessivamente erogato dalla banca  ovvero  qualora  la

media annuale del  credito  erogato  nel  medesimo  quinquennio  alle

predette  persone  giuridiche  ed  enti  non  sia  inferiore  a  euro

100.000.000,00.

  4.  Per  effetto   dell'adesione   alla   Convenzione,   la   Banca

finanziatrice  assume  gli  impegni,  regolati  da  apposito  mandato

conferito da  CDP,  relativi  allo  svolgimento  delle  attivita'  di

valutazione del merito creditizio di cui all'art.  9,  comma  8,  del

decreto 3 luglio 2015, anche per conto di CDP, e  si  obbliga,  oltre

che a rilasciare la  delibera  di  finanziamento,  alla  stipula  del

contratto  di  Finanziamento  e   all'erogazione   e   gestione   del

Finanziamento, anche in nome e per conto di CDP.

  5. La Convenzione disciplina i rapporti originati dalla concessione

del Finanziamento agevolato, nel rispetto  di  quanto  stabilito  dal

decreto 3 luglio 2015 e dal presente decreto.


                               Art. 6
 Concorso finanziario della Banca finanziatrice e caratteristiche  del
                       Finanziamento agevolato

  1.  Il  Finanziamento  agevolato  deve  essere   associato   a   un

Finanziamento bancario a tasso di  mercato  di  pari  durata  erogato

dalla  Banca  finanziatrice  di  cui  all'art.  5.  Il  Finanziamento

agevolato e il Finanziamento bancario sono regolati in modo  unitario

da un unico  contratto  di  Finanziamento,  per  una  percentuale  di

copertura delle spese ammissibili pari all'80 per cento.  Nell'ambito

del contratto di Finanziamento, la quota di Finanziamento bancario e'

pari al 30 per cento.

  2. Il tasso del Finanziamento agevolato  e'  fissato  nella  misura

dello 0,5 per cento annuo.

  3. L'inizio del rimborso della  quota  capitale  del  Finanziamento

bancario non puo' avere luogo fintantoche' non sia  stato  rimborsato

almeno il 50 per cento del differenziale, in termini di capitale, tra

il Finanziamento agevolato e il Finanziamento bancario.

  4. Restano ferme le  ulteriori  caratteristiche  del  Finanziamento

agevolato prescritte con riferimento alla durata, alla prestazione di

garanzie, ai metodi di calcolo delle agevolazioni,  al  rispetto  dei

massimali previsti dalla normativa  europea  di  riferimento  nonche'

agli altri elementi stabiliti dall'art. 6 del decreto 3 luglio 2015.


                               Art. 7
                        Procedura di accesso

  1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 9  del  decreto  3

luglio 2015, la procedura di accesso alle  agevolazioni  si  articola

nelle  seguenti  fasi,  indicate   secondo   l'ordine   di   relativa

successione:

    a) presentazione al Ministero della domanda  di  agevolazione  da

parte dell'impresa in possesso dei requisiti di cui  all'art.  3  del

decreto 3 luglio 2015;

    b) istruttoria del Ministero;

    c) espressione del  parere  da  parte  del  Comitato  tecnico  di

valutazione congiunta di cui all'art. 9,  comma  13,  del  decreto  3

luglio 2015;

    d) delibera del Finanziamento agevolato da parte di CDP;

    e) concessione delle agevolazioni;

    f)  stipula  del  contratto  di   Finanziamento   tra   l'impresa

beneficiaria e la Banca finanziatrice.

  2. Con riferimento alla fase di cui alla lettera a) del comma 1, la

domanda di agevolazione, formulata nel rispetto delle  indicazioni  e

utilizzando gli schemi forniti dal provvedimento di cui  all'art.  9,

comma 2, del decreto  3  luglio  2015,  deve  essere  corredata,  tra

l'altro, della delibera di  finanziamento,  attestante  la  capacita'

economico-finanziaria dell'impresa  richiedente,  e  di  un  allegato

tecnico alla predetta delibera redatto secondo  gli  schemi  definiti

nella Convezione, nel quale e' evidenziata la validita' del programma

di investimento in termini di impatti socio-ambientali dello  stesso,

rilevati sulla base degli elementi di cui all'art. 8.

  3. Con riferimento alla fase di cui alla lettera b) del comma 1, il

Ministero procede agli adempimenti previsti dall'art. 9, comma 7, del

decreto 3 luglio 2015 entro 60 giorni dal ricevimento  della  domanda

di cui al comma 1, lettera a), fatto salvo quanto previsto  al  comma

8, trasmettendo gli esiti istruttori positivi al Comitato di  cui  al

comma 1, lettera c). Qualora l'esito dell'istruttoria  sia  negativo,

il Ministero  comunica  all'impresa  richiedente  i  motivi  ostativi

all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della  legge

7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni,  dandone

comunicazione anche alla Banca finanziatrice.

  4. Con riferimento alla fase di cui alla lettera c) del comma 1, il

Comitato tecnico di valutazione congiunta  esprime  parere,  positivo

ovvero negativo, in ordine all'ammissibilita' di ciascuna iniziativa,

sotto il profilo degli impatti positivi  attesi  dalla  realizzazione

del programma interessato di cui  all'art.  8,  pronunciandosi  sulla

base degli elementi  comunicati  dal  Ministero.  Il  Comitato  opera

seguendo   l'ordine   cronologico   di   ricevimento   delle   schede

illustrative e, ove compatibile con il numero e la complessita' delle

iniziative da esaminare, esprime il proprio parere nella prima seduta

mensile successiva al ricevimento  delle  istruttorie.  In  relazione

alle iniziative che hanno  ricevuto  parere  negativo,  il  Ministero

comunica all'impresa richiedente i motivi  ostativi  all'accoglimento

della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.

241 e successive  modifiche  e  integrazioni,  dandone  comunicazione

anche alla Banca finanziatrice. In relazione alle iniziative  per  le

quali il Comitato ha espresso parere positivo, il Ministero trasmette

il medesimo parere a CDP che provvede ai sensi del comma 5.

  5. Con riferimento alla fase di cui alla lettera d)  del  comma  1,

CDP, entro i 10  giorni  lavorativi  successivi  al  ricevimento  del

parere di cui  al  comma  4,  adotta  la  delibera  di  Finanziamento

agevolato e la trasmette al Ministero, il quale provvede ai sensi del

comma 6.

  6. Con riferimento alla fase di cui alla lettera e) del comma 1, il

Ministero adotta il provvedimento di concessione  delle  agevolazioni

previsto dall'art. 9, comma 11, del decreto 3 luglio 2015 e  provvede

tempestivamente alla relativa trasmissione all'impresa  beneficiaria,

a CDP e alla Banca finanziatrice. L'efficacia  del  provvedimento  di

concessione  e'   subordinata   alla   stipula   del   contratto   di

Finanziamento di cui al comma 1, lettera f).

  7. Con riferimento alla fase di cui alla lettera f) del comma 1, la

Banca  finanziatrice  procede   alla   stipula   del   contratto   di

Finanziamento con l'impresa beneficiaria, in nome e per conto proprio

e di CDP  entro  90  giorni  dal  ricevimento  del  provvedimento  di

concessione di cui al comma 6, pena la decadenza delle  agevolazioni.

Il predetto termine di 90 giorni puo' essere prorogato dal  Ministero

su richiesta dell'impresa beneficiaria o della  Banca  finanziatrice.

Copia  del  contratto  di   Finanziamento   stipulato   e'   tramessa

tempestivamente  dalla  Banca  finanziatrice  a  CDP,  che   comunica

l'avvenuta stipula al Ministero secondo le modalita' stabilite  dalla

Convenzione.

  8. In ognuna delle fasi di cui al presente articolo,  il  Ministero

puo'  richiedere  all'impresa  beneficiaria  i   chiarimenti   e   le

integrazioni necessari rispetto ai dati e ai documenti gia'  forniti,

assegnando un congruo termine per la risposta. Nel  caso  in  cui  la

documentazione o le informazioni richieste non siano presentate entro

il  termine  assegnato,  la  domanda  di  agevolazioni  si  considera

decaduta.

  9. La Convenzione specifica l'impegno della Banca  finanziatrice  a

corrispondere alle richieste del Ministero e definisce, altresi',  le

modalita' per garantire lo scambio di  informazioni  tra  i  soggetti

coinvolti negli adempimenti di cui al presente articolo.


                              Art. 8
 Valutazione   dell'impatto   socio-ambientale   dei   programmi    di
                            investimento

  1. Ai fini della valutazione dell'impatto socio-ambientale  di  cui

all'art. 7, comma 2, la Banca  finanziatrice  verifica,  per  ciascun

programma di investimento, tenuto conto del territorio di riferimento

e dei soggetti destinatari, la  sussistenza  di  potenziali  ricadute

positive con riferimento ad almeno uno dei seguenti obiettivi:

    a) incremento occupazionale di categorie svantaggiate;

    b) inclusione sociale di soggetti vulnerabili;

    c) raggiungimento di specifici obiettivi volti alla  salvaguardia

e  valorizzazione  dell'ambiente,   del   territorio   e   dei   beni

storico-culturali;

    d)  conseguimento  di  ogni  altro  beneficio  derivante  da  una

attivita' di rilevante interesse pubblico o di  utilita'  sociale  in

grado  di  colmare  uno  specifico  fabbisogno  all'interno  di   una

comunita' o territorio attraverso un aumento della  disponibilita'  o

della qualita' di beni o servizi.

  2. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, del  decreto  3

luglio 2015 sono fornite le  opportune  specificazioni  in  relazione

agli elementi rilevanti ai fini della valutazione di cui al comma 1.


                              Art. 9
                     Erogazione delle agevolazioni

  1. Ai fini dell'erogazione del Finanziamento agevolato per stati di

avanzamento lavori di cui all'art. 10  del  decreto  3  luglio  2015,

ciascuna  richiesta  di  erogazione,  formulata  nel  rispetto  delle

indicazioni e utilizzando gli schemi forniti con il provvedimento  di

cui all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto  3  luglio  2015,  deve

essere  presentata  al  Ministero  corredata   della   documentazione

necessaria  per  i  riscontri  e  le  verifiche  sugli   investimenti

realizzati.

  2. La documentazione di cui al comma 1 consiste in titoli di  spesa

anche  non  quietanzati  e  nelle  dichiarazioni  indicate   con   il

provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 3 luglio  2015,

dalle  quali  deve  risultare  la  sussistenza   dei   requisiti   di

ammissibilita' delle spese esposte previsti dall'art. 5 del decreto 3

luglio 2015. Ciascuna  erogazione,  ad  eccezione  della  prima,  e',

comunque, subordinata alla  dimostrazione  dell'effettivo  pagamento,

mediante esibizione delle relative quietanze,  dei  titoli  di  spesa

presentati ai fini dell'erogazione precedente. Il numero, i  tempi  e

la consistenza minima delle  erogazioni  sono  definite,  nei  limiti

previsti dalla Convenzione, dal contratto  di  Finanziamento,  tenuto

conto dell'ammontare e dell'articolazione delle  spese  previste  dal

programma di investimento e, comunque, per un numero non superiore  a

6.

  3. Il Ministero, ricevuta la  richiesta  di  erogazione,  corredata

della  documentazione  di  spesa  e  delle  relative   dichiarazioni,

verifica la completezza dei predetti documenti e la pertinenza  delle

spese esposte al programma agevolato,  nonche'  tutte  le  condizioni

previste  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  erogazione   di

contributi pubblici, comunicando alla Banca finanziatrice,  entro  30

giorni dal ricevimento della richiesta di  erogazione,  la  quota  di

Finanziamento eventualmente spettante.  E'  fatto  salvo  il  maggior

termine previsto al comma 5 per l'erogazione del saldo.

  4. La Banca finanziatrice, una volta ricevuta la  comunicazione  di

cui al comma 3,  provvede  ad  effettuare  le  verifiche  di  propria

competenza con riferimento alle condizioni previste dal contratto  di

Finanziamento, e dispone tempestivamente l'erogazione della quota  di

Finanziamento spettante, previa messa a  disposizione  delle  risorse

necessarie all'erogazione del Finanziamento  agevolato  da  parte  di

CDP, secondo quanto stabilito dalla Convenzione.

  5. L'ultima erogazione a saldo di cui all'art.  10,  comma  2,  del

decreto 3 luglio 2015 e' richiesta dall'impresa beneficiaria, entro 6

mesi dalla data di ultimazione  del  programma,  congiuntamente  alla

presentazione, di un rapporto tecnico finale concernente il programma

realizzato,  corredato  della  documentazione  relativa  alle   spese

sostenute,    ove    non    precedentemente    trasmessa.     L'esito

dell'istruttoria  operata  dal  Ministero  sulla  base  dei  predetti

documenti e' comunicato alla Banca finanziatrice entro 60 giorni  dal

relativo ricevimento, al fine dell'erogazione del saldo dovuto ovvero

dell'eventuale recupero delle somme erogate e non spettanti.

  6. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto 3  luglio  2015,  la

Convenzione contiene  le  opportune  specificazioni  in  ordine  agli

impegni della Banca finanziatrice e di  CDP  in  relazione  a  quanto

previsto dal presente articolo.

                               Art. 10
                      Gestione del finanziamento

  1. Gli impegni relativi alla gestione  del  Finanziamento,  assunti

dalla Banca  finanziatrice  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  4,  sono

regolati dalla Convenzione, nel rispetto della  disciplina  contenuta

nel presente decreto e nel decreto 3 luglio 2015 nonche'  assicurando

l'adeguata trasparenza delle operazioni e il contenimento degli oneri

a carico delle imprese beneficiarie.

                               Art. 11
                              Variazioni

  1. L'impresa beneficiaria e' tenuta a  comunicare  al  Ministero  e

alla Banca finanziatrice ogni intervenuta modifica dei  dati  esposti

nella domanda di agevolazione. In caso di  modifiche  che  comportino

variazioni del programma di investimento ovvero di natura  soggettiva

conseguente a operazioni societarie o di cessione dell'attivita',  la

predetta  comunicazione  deve  essere  accompagnata  da   un'adeguata

relazione illustrativa.

  2. Le variazioni di cui al  secondo  periodo  del  comma  1  devono

essere assentite dal Ministero previa verifica della permanenza delle

condizioni richieste per beneficiare delle agevolazioni ai sensi  del

presente decreto. L'esito  delle  verifiche  predette  e'  comunicato

all'impresa  beneficiaria  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della

richiesta, ovvero, ove risulti necessario  rinnovare  la  valutazione

del  merito  di  credito,  entro  60  giorni  e,   comunque,   previa

acquisizione  della  nuova   valutazione   da   parte   della   Banca

finanziatrice.

  3. Nel caso in cui la Banca  finanziatrice,  in  esito  alla  nuova

valutazione di cui al comma 2, pur confermando il merito di  credito,

evidenzi modifiche  all'impatto  socio-ambientale  del  programma  di

investimento gia' rilevato ai sensi dell'art. 8, il Ministero ne  da'

tempestiva informazione al Comitato tecnico di valutazione congiunta,

che procede a rinnovare il proprio parere.

  4. Qualora dalle  verifiche  effettuate  dal  Ministero  emerga  la

necessita' di chiarimenti e integrazioni rispetto ai dati e documenti

forniti  dall'imprese  beneficiaria,  si  applica  quanto   stabilito

dall'art. 7, comma 8.

  5. La Banca finanziatrice provvede ad effettuare  le  modifiche  al

contratto di Finanziamento  che  dovessero  rendersi  necessarie  per

effetto delle variazioni positivamente valutate ai sensi del presente

articolo.  La  Convenzione  specifica  gli  ulteriori   impegni   del

Ministero e della Banca finanziatrice in relazione alle variazioni di

cui al presente articolo.

                               Art. 12
                        Estinzione anticipata

  1.   L'impresa   beneficiaria    ha    facolta'    di    estinguere

anticipatamente,  anche  parzialmente,  il  Finanziamento   agevolato

dietro corresponsione da parte della  medesima  impresa  beneficiaria

della commissione contrattualmente prevista per detta  evenienza  dal

contratto di Finanziamento, determinata entro i limiti previsti dalla

Convenzione.

                               Art. 13
                               Revoche
  1. Le agevolazioni sono revocate,  oltre  che  al  ricorrere  delle

circostanze previste all'art. 12, comma 1, del decreto 3 luglio 2015,

nel  caso  di  esito  negativo  delle  verifiche   sulle   variazioni

intervenute ai sensi dell'art. 11, nonche' nel caso di ingiustificata

violazione degli obblighi posti a  carico  dell'impresa  beneficiaria

dal presente decreto, con particolare riferimento  alla  trasmissione

del rapporto tecnico finale sul programma realizzato di cui  all'art.

9, comma 5,  alla  comunicazione  e  illustrazione  delle  variazioni

intervenute secondo quanto previsto dall'art. 11 e alla  trasmissione

delle informazioni e dei dati  necessari  al  monitoraggio  ai  sensi

dell'art. 14. La revoca e',  inoltre,  disposta  nel  caso  di  grave

violazione  di  specifiche  norme  settoriali,   anche   appartenenti

all'ordinamento europeo e negli altri  casi  eventualmente  previsti,

entro  i  limiti  stabiliti  dalla  Convenzione,  dal  contratto   di

Finanziamento.

  2. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto 3  luglio  2015,  in

caso di recupero delle somme erogate ovvero di  detrazione  di  parte

delle stesse dalle erogazioni successive a seguito  di  provvedimenti

di revoca, le medesime vengono maggiorate di  un  interesse  pari  al

tasso  ufficiale   di   riferimento   (TUR)   calcolato   alla   data

dell'erogazione, secondo quanto specificato dalla Convenzione,  ferme

restando le maggiorazioni  di  tasso  e  le  sanzioni  amministrative

pecuniarie eventualmente applicabili ai sensi dell'art. 9 del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

                               Art. 14
                     Monitoraggio e valutazione

  1. Ai sensi della delibera del CIPE n. 74 del 2015,  il  Ministero,

sentito il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  presenta

al Dipartimento  per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della

politica economica entro il 30 giugno di ciascun anno, una  specifica

relazione sui risultati dei programmi di investimento  e  l'efficacia

degli interventi finanziati con le risorse assegnate  dalla  delibera

precitata. La prima delle predette  relazioni  e'  presentata  il  30

giugno dell'anno successivo a  quello  di  apertura  dei  termini  di

presentazione delle domande di agevolazione  a  valere  sul  presente

decreto.

  2. Gli impatti attesi dell'intervento di cui  al  presente  decreto

sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo

individuati con il provvedimento di cui  all'art.  9,  comma  2,  del

decreto  3  luglio  2015.  I  predetti  indicatori   e   i   relativi

valori-obiettivo  potranno  essere  rideterminati  in   funzione   di

cambiamenti della situazione di contesto o del  quadro  giuridico  di

riferimento, o a seguito di modifiche procedurali che incidano  sulla

tempistica e sulle modalita' di realizzazione dell'intervento  e  dei

programmi finanziati.

  3. Al fine di predisporre la relazione di cui  al  comma  1,  anche

sulla base degli indicatori e valori-obiettivo di  cui  al  comma  2,

l'impresa beneficiaria e' tenuta a trasmettere, a partire dalla  data

di stipula del contratto di Finanziamento e fino al  terzo  esercizio

successivo a quello  di  ultimazione  del  programma  agevolato,  una

specifica  dichiarazione  redatta  secondo  gli  schemi  forniti  dal

provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 3 luglio  2015,

in cui sono evidenziati elementi utili alla verifica di cui al  comma

2.  Gli  obblighi  informativi  a  carico  di  CDP  e  delle   Banche

finanziatrici utili alle attivita' di cui al presente  articolo  sono

specificati dalla Convenzione.

  4. Restano fermi gli obblighi a carico delle  imprese  beneficiarie

stabiliti dall'art. 16 del  decreto  3  luglio  2015  ai  fini  delle

attivita' di controllo e monitoraggio.

  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

Allegati

D.M. 14 febbraio 2017

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