L’antincendio nei distributori di carburanti con sistemi di recupero vapori

Tra le varie disposizioni anche il fatto che i prodotti per uso antincendio debbano essere identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili e qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto

Al via i requisiti antincendio dei distributori degli impianti di benzina, attrezzati con sistemi di recupero vapori con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Interno 27 dicembre 2017 sulla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2018, n. 4.

Tra le varie disposizioni anche il fatto che i prodotti per uso antincendio debbano essere:

a)  identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;

b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto;

c)  accettati dal responsabile dell'attività, ovvero dal responsabile  dell'esecuzione  dei  lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Interno 27 dicembre 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Decreto del ministero dell'Interno 27 dicembre 2017 

Requisiti dei distributori degli impianti di benzina, attrezzati  con

sistemi di recupero vapori. (18A00015)

             in Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2018, n. 4

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

                             E DEL MARE

                                  e

                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio

del 22 giugno 1998, che  prevede  una  procedura  d'informazione  nel

settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle  regole

relative ai servizi della societa' dell'informazione;

  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante

riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma  dell'art.  11  della

legge 29 luglio 2003, n. 229;

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive

modificazioni, recante norme in materia ambientale;

  Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e  del

Consiglio del  9  luglio  2008,  che  stabilisce  procedure  relative

all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a  prodotti

legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga  la

decisione n. 3052/95/CE;

  Vista la legge 15 dicembre 2011, n.  217  concernente  disposizioni

per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

alle Comunita' europee - legge comunitaria 2010;

  Vista  la  direttiva  2014/34/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle

legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di

protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera  potenzialmente

esplosiva che sostituisce la direttiva 94/9/CE;

  Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85,  che  attua  la

direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  26

febbraio 2014;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,

n.  445  e  successive  modificazioni,  concernente  le  disposizioni

legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione

amministrativa;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.

151,  concernente  il  regolamento  recante   semplificazione   della

disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,

a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122;

  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  31  luglio  1934  e

successive  modificazioni,  recante  l'approvazione  delle  norme  di

sicurezza per la  lavorazione,  l'immagazzinamento,  l'impiego  o  la

vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi;

  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente  del  16  maggio  1996,

concernente i requisiti tecnici di omologazione e di installazione  e

procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori di  benzina

prodotti durante le  operazioni  di  rifornimento  degli  autoveicoli

presso gli impianti di distribuzione carburanti;

  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  10  marzo  1998,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998,  recante

i criteri  generali  di  sicurezza  antincendio  e  per  la  gestione

dell'emergenza nei luoghi di lavoro;

  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 27 gennaio 2006,  di

concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio

e il Ministro delle attivita' produttive, pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 32 dell'8  febbraio  2006,  recante  i  requisiti  degli

apparecchi,  sistemi  di  protezione  e  dispositivi  utilizzati   in

atmosfera potenzialmente  esplosiva,  ai  sensi  della  direttiva  n.

94/9/CE, presenti nelle attivita' soggette ai controlli antincendio;

  Ritenuto di dover dare attuazione a quanto  previsto  dall'art.  14

della legge 15  dicembre  2011,  n.  217,  che  al  comma  3  prevede

l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e

con il Ministro dello sviluppo economico, per la disciplina  organica

dei requisiti di installazione degli  impianti  di  distribuzione  di

benzina anche in conformita' alla direttiva  94/9/CE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio;

  Acquisito il parere del Comitato centrale  tecnico-scientifico  per

la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto  legislativo  8

marzo 2006, n. 139;

  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva

(UE) 2015/1535;

                              Decreta:

                               Art. 1
                         Campo di applicazione

  1. Il presente decreto si applica ai distributori degli impianti di

distribuzione di benzina, attrezzati  con  sistemi  di  recupero  dei

vapori prodotti durante le operazioni di rifornimento, che  prevedono

il trasferimento  dei  vapori  stessi  in  un  impianto  di  deposito

presente presso l'impianto di distribuzione di benzina, come previsto

dall'art. 277, comma 1, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.

152.

  2.  I  sistemi  di  recupero  dei  vapori  comprendono  pistole  di

erogazione a  cio'  predisposte,  tubazioni  flessibili  coassiali  o

gemellate, ripartitori per la  separazione  della  linea  dei  vapori

dalla linea di erogazione del  carburante,  collegamenti  interni  ai

distributori, linee interrate per il passaggio  dei  vapori  verso  i

serbatoi e tutte le apparecchiature e i dispositivi atti a  garantire

il  funzionamento  degli  impianti  in  condizioni  di  sicurezza  ed

efficienza.

                               Art. 2
                               Obiettivi

  1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di  raggiungere  i

primari obiettivi  di  sicurezza  relativi  alla  salvaguardia  delle

persone e alla tutela  dei  beni  contro  i  rischi  di  incendio,  i

distributori e i sistemi di recupero vapori di cui all'art.  1,  sono

realizzati e gestiti in modo da:

    a) minimizzare le cause di incendio ed esplosione;

    b) limitare la  produzione  e  la  propagazione  di  un  incendio

all'interno degli impianti di distribuzione di benzina;

    c) limitare la propagazione di un incendio  ad  edifici  od  aree

limitrofe;

    d) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino  le  aree

degli impianti di distribuzione di benzina indenni o che  gli  stessi

siano soccorsi in altro modo;

    e) garantire la  possibilita'  per  le  squadre  di  soccorso  di

operare in condizioni di sicurezza;

    f) garantire che i requisiti di installazione dei medesimi  siano

conformi alla direttiva  2014/34/UE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle

legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di

protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera  potenzialmente

esplosiva.

                               Art. 3
                         Disposizioni tecniche

  1. I distributori e i sistemi di recupero vapori di cui all'art. 1,

ferma restando la conformita' al decreto legislativo 19 maggio  2016,

n. 85, che attua la direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 26 febbraio 2014, devono essere realizzati  secondo  la

regola dell'arte e nel  rispetto  delle  specifiche  disposizioni  di

prevenzione incendi.

  2. Ferme restando le disposizioni previste dal decreto  legislativo

3 aprile 2006, n. 152, i distributori per  l'erogazione  di  benzina,

comprensivi  dei  sistemi  di  recupero  dei  vapori,  devono  essere

provvisti  di  marcatura  CE  e  della  relativa   dichiarazione   di

conformita' ai sensi del decreto legislativo 19 maggio 2016,  n.  85.

Tale marcatura  CE  attesta  che  il  distributore  e'  costruito  in

conformita' all'analisi di  rischio  effettuata  dal  fabbricante  ai

sensi delle direttive comunitarie e delle norme applicabili.

  3. Per le  installazioni  ricadenti  nelle  attivita'  soggette  ai

controlli di prevenzione incendi, di cui all'allegato  I  al  decreto

del  Presidente  della  Repubblica  1°  agosto  2011,   n.   151,   i

distributori per l'erogazione di benzina, comprensivi dei sistemi  di

recupero dei vapori,  si  considerano  costruiti  in  conformita'  al

decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 e alle  altre  disposizioni

applicabili, se provvisti di marcatura CE di categoria 2  essendo  la

zona interna al distributore, di regola, classificata ai  fini  della

sicurezza come zona 1.  L'utilizzo  di  una  diversa  categoria  deve

essere  oggetto  di  un  riferimento  specifico  nel   documento   di

valutazione dei rischi, ai fini del controllo del Comando provinciale

dei vigili del fuoco competente per territorio.


                               Art. 4
                Impiego di prodotti per uso antincendio

  1.  I  prodotti  per  uso  antincendio,  impiegati  nel  campo   di

applicazione del presente decreto, devono essere:

    a)  identificati  univocamente  sotto  la   responsabilita'   del

produttore, secondo le procedure applicabili;

    b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e  all'uso

previsto;

    c)  accettati  dal  responsabile   dell'attivita',   ovvero   dal

responsabile  dell'esecuzione  dei  lavori  mediante  acquisizione  e

verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

  2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio e' consentito se  gli

stessi  sono  utilizzati   conformemente   all'uso   previsto,   sono

rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:

    a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;

    b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione

di disposizioni comunitarie,  alle  apposite  disposizioni  nazionali

applicabili, gia' sottoposte con esito  positivo  alla  procedura  di

informazione  di   cui   alla   direttiva   98/34/CE   e   successive

modificazioni,   che   prevedono   apposita   omologazione   per   la

commercializzazione sul territorio italiano e a  tal  fine  il  mutuo

riconoscimento;

    c)  qualora  non  contemplati  nelle  lettere  a)  e   b),   sono

legittimamente  commercializzati  in  uno  degli  Stati   dell'Unione

europea o in Turchia in virtu' di  specifici  accordi  internazionali

stipulati con l'Unione europea ovvero legalmente  fabbricati  in  uno

degli Stati firmatari dell'Associazione  europea  di  libero  scambio

(EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico  europeo

(SEE), per  l'impiego  nelle  stesse  condizioni  che  permettono  di

garantire  un  livello  di  protezione,  ai  fini   della   sicurezza

dall'incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche  di

cui al presente decreto.

  3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai  prodotti

per uso antincendio di cui al comma 2, e' valutata,  ove  necessario,

dal Ministero  dell'interno  applicando  le  procedure  previste  dal

regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio

del 9 luglio 2008.


                             Art. 5
                   Abrogazioni e disposizioni finali

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto  l'art.  5,

comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente del 16  maggio  1996,

cosi'  come  sostituito  dall'art.  4  del   decreto   del   Ministro

dell'interno del 27 gennaio 2006, non si applica, ad eccezione  della

lettera c), limitatamente agli impianti di distribuzione di benzina.

  2. Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 2011, n.

217, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

non si applica il punto 3 dell'allegato VIII alla parte V del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  3. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno

successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della

Repubblica italiana.

Allegati

D.M. 27 dicembre 2017

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome