Lavoratore, co-garante della prevenzione: si tratta di una figura centrale di tutto il sistema di gestione dell’attività produttiva; ma non solo: la normativa le riconosce anche un ruolo attivo in tema di sicurezza.
Cosa dice la legislazione...
L’articolo 2, comma 1, lettera a), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106), ha definito un quadro chiaro dei diritti e dei doveri del lavoratore in materia di antinfortunistica, dal quale emerge un profilo tutt’altro che marginale. Punto particolarmente delicato è l'impegno a prendersi cura della salute e della sicurezza, posizione che lo vede al fianco del datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti. Se sei abbonato ad Ambiente&Sicurezza leggi il dettagliato commento di Maria Melizzi, consulente legale. Se non sei abbonato, scarica l'articolo cliccando sui pulsanti qui sotto.
...e la giurisprudenza
Quanto espresso dalla legislazione è stato ripreso dalla giurisprudenza, anche di recente, che, pur non escludendo la responsabilità del datore di lavoro anche nel caso di violazione, da parte del lavoratore, dei propri doveri di legge, ha comunque evidenziato una maggiore attenzione verso una co-responsabilità di quest’ultimo. Di fatto, quindi, si è passati da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, a un modello "collaborativo".
L’approfondimento
Nell'articolo di Maria Melizzi, consulente legale, sono analizzati:
- i diritti e i doveri del lavoratore in materia di prevenzione degli infortuni, come inquadrati dal D.Lgs. n. 81/2008;
- il regime delle responsabilità;
- l'evoluzione della legislazione;
- la tendenza della giurisprudenza alla luce delle più recenti pronunce.
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