Lavoratori stranieri e caporalato: convertito in legge il decreto d’urgenza

Legge 9 dicembre 2024, n. 187

Con la legge 9 dicembre  2024, n. 239 è stato convertito il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 in materia di disposizioni urgenti sull'ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

Qui di seguito il testo coordinato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2024.

Testo coordinato del decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145 

Testo del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 239 dell'11 ottobre 2024), coordinato con la legge di conversione 9 dicembre 2024, n. 187 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali.». (24A06589) (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 289 del 10 dicembre 2024)

Capo I
Modifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia di lavoratori stranieri

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

 

Art. 1

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di  cui

  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al

decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

«4-bis.  All'atto  della  domanda  del  visto  nazionale,   i

richiedenti forniscono gli identificatori biometrici richiesti  dalla

((normativa  dell'Unione  europea))  per  i  visti  di  ingresso  per

soggiorni di breve durata, con le medesime modalita' ((previste dalla

medesima normativa)).»;

2) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:

«7-bis. L'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,

non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso  nonche'

al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati  dalla

revoca del visto di ingresso.»;

b) all'articolo 4-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le  parole:

«La stipula dell'Accordo di integrazione» sono inserite le  seguenti:

«, con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 6,»;

c) all'articolo 5-bis, il comma 3 e' abrogato;

d) all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le  parole:  «ai

sensi degli articoli 5, comma  3-bis,  22  e  26»  sono  inserite  le

seguenti: «, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4»;

e) all'articolo 22:

1) al comma 2:

1.1) all'alinea, le parole: «deve presentare» sono sostituite

dalle seguenti: «deve trasmettere in via telematica»;

1.2) alla lettera b), sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti

parole: «((, sottoscritta)) mediante apposizione di firma digitale  o

altro tipo di firma elettronica qualificata»;

1.3) la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente:

«d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma  2,

sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro  tipo  di

firma elettronica qualificata;»;

1.4) dopo la lettera d-bis), e' aggiunta la seguente:

«d-ter) ((indicazione del domicilio  digitale  inserito  in

uno  degli  indici  nazionali  istituiti  dagli  articoli))  6-bis  e

6-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La previa verifica di  cui  al  comma  2  si  intende

esperita con esito negativo se il centro per l'impiego  non  comunica

la disponibilita' di lavoratori  presenti  sul  territorio  nazionale

entro otto giorni dalla richiesta del datore  di  lavoro  interessato

all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero.

2-ter. ((E' irricevibile la richiesta presentata ai sensi del

comma 2 dal  datore  di  lavoro  che,  nel  triennio  antecedente  la

presentazione, avendo presentato una precedente  richiesta  di  nulla

osta  al  lavoro,  all'esito  della  relativa  procedura  non   abbia

sottoscritto il contratto di soggiorno di cui  all'articolo  5-bis)).

La disposizione di cui al primo periodo non si applica se  il  datore

di lavoro prova che la mancata sottoscrizione e' dovuta a causa a lui

non imputabile. E' altresi' irricevibile la ((richiesta))  presentata

dal  datore  di  lavoro  nei  cui   confronti,   al   momento   della

presentazione della stessa, risulti emesso  decreto  che  dispone  il

giudizio ((per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis))

del  codice  penale  o  emessa  sentenza  di  condanna,   anche   non

definitiva, ((per i predetti reati)).»;

3) al comma 5-ter, le parole:  «qualora  lo  straniero  non  si

rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la  firma  del

contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo  che

il ritardo sia dipeso da cause di  forza  maggiore»  sono  sostituite

dalle  seguenti:  «qualora  il  contratto   di   soggiorno   di   cui

all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di cui al comma  6,

non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine

di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di

forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore»;

4) dopo il comma 5-quater, e' inserito il seguente:

«5-quinquies. Il datore di lavoro e' tenuto a confermare ((la

richiesta  di  nulla  osta))  al  lavoro  allo  sportello  unico  per

l'immigrazione entro sette giorni  dalla  comunicazione  di  avvenuta

conclusione degli accertamenti di rito  sulla  domanda  di  visto  di

ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma  entro  il

suddetto termine, ((la richiesta)) si intende rifiutata  e  il  nulla

osta((, ove gia' rilasciato,)) e'  revocato.  In  caso  di  conferma,

l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di  origine  dello

straniero  rilascia  il  visto  di  ingresso.  Le  comunicazioni  tra

l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono

esclusivamente tramite il portale informatico per la  gestione  delle

domande di visto di ingresso in Italia.»;

5) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

«6.  Entro  otto  giorni  ((dalla  data  di  ingresso))   del

lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro  e

il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di  firma

digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il  contratto

di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore  puo'  altresi'

firmare il contratto in forma autografa.  L'apposizione  della  firma

digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore  di

lavoro  sulla  copia  informatica  del  contratto  firmato  in  forma

autografa  dal  lavoratore   costituisce   dichiarazione   ai   sensi

dell'articolo 47 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  in

ordine   alla   sottoscrizione   autografa   del   lavoratore.   Tale

documento((, nel termine di cui al primo periodo,)) e'  trasmesso  in

via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello  unico  per

l'immigrazione  per  gli  adempimenti  concernenti  la  richiesta  di

rilascio del permesso di soggiorno.»;

f) all'articolo 24:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole:  «ad  eccezione  dei

commi 11 e 11-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione  dei

commi 5, secondo periodo, e 11»;

2) al comma 3, primo periodo, le parole: «esibisce  al  momento

della sottoscrizione del contratto di ((soggiorno,»)) sono sostituite

dalle seguenti: «trasmette allo sportello unico  per  l'immigrazione,

unitamente al contratto di soggiorno sottoscritto con le modalita' di

cui all'articolo 22, comma 6,»;

3) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:

«6-bis.  Dell'avvenuta  sottoscrizione   del   contratto   di

soggiorno, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, e' data  comunicazione

all'INPS,  che  iscrive  il  lavoratore  stagionale  d'ufficio   alla

piattaforma  del  sistema  informativo  per  l'inclusione  sociale  e

lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge  4  maggio

2023, n. 48, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  luglio

2023, n. 85.»;

4) al comma  8,  dopo  il  primo  periodo,  ((sono  inseriti  i

seguenti)): «La nuova opportunita' di  lavoro  puo'  intervenire  non

oltre sessanta giorni dal termine finale  del  precedente  contratto.

Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5, il lavoratore puo',

nel periodo di validita' del nulla osta al lavoro, svolgere attivita'

lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro  datore

di lavoro, a condizione che l'intermediazione del rapporto di  lavoro

avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del ((SIISL.»));

5) al comma  9,  le  parole:  «sia  rientrato  nello  Stato  di

provenienza» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «abbia  lasciato  il

territorio nazionale»;

6) al comma 10, le parole: ((«, nei limiti)) delle quote di cui

all'articolo 3, comma 4» sono soppresse;

7) al  comma  11,  il  quarto  periodo  e'  ((sostituito))  dai

seguenti:  «Entro  otto  giorni  ((dalla  data  di   ingresso))   del

lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro  e

il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di  firma

digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il  contratto

di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore  puo'  altresi'

firmare il contratto in forma autografa.  L'apposizione  della  firma

digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore  di

lavoro  sulla  copia  informatica  del  contratto  firmato  in  forma

autografa  dal  lavoratore   costituisce   dichiarazione   ai   sensi

dell'articolo 47 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  in

ordine   alla   sottoscrizione   autografa   del   lavoratore.   Tale

documento((, nel termine di cui al quarto periodo,)) e' trasmesso  in

via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello  unico  per

l'immigrazione  per  gli  adempimenti  concernenti  la  richiesta  di

rilascio del permesso di soggiorno.»;

g) all'articolo 24-bis, al comma  4,  dopo  le  parole:  «Agenzia

delle entrate»  sono  inserite  le  seguenti:  «e,  relativamente  al

settore agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura»;

h)  all'articolo  27,  al  comma  1-ter,  il  quarto  periodo  e'

sostituito  dal  seguente:  «Entro  otto  giorni  ((dalla   data   di

ingresso))  dello  straniero,  il  contratto  di  soggiorno  di   cui

all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di cui all'articolo

22, comma 6, e' trasmesso allo sportello  unico  per  l'immigrazione,

per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso

di soggiorno.»;

i) all'articolo 27-quater:

1) al comma 6, le parole: «convoca il datore di lavoro e»  sono

soppresse;

2) al comma 9, le parole: «qualora lo straniero  non  si  rechi

presso lo  sportello  unico  per  l'immigrazione  per  la  firma  del

contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22, comma

6,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «qualora  il  contratto   di

soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di

cui all'articolo 22, comma 6, non sia trasmesso allo sportello  unico

per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo articolo 22,  comma

6,»;

((2-bis) al comma 18-bis, dopo le parole:  «del  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali,» sono inserite  le  seguenti:  «del

Ministero delle imprese e del made in  Italy,»  ed  e'  aggiunto,  in

fine, il seguente periodo:  «Al  fine  di  garantire  la  piu'  vasta

divulgazione delle predette informazioni,  le  camere  di  commercio,

industria, artigianato e  agricoltura  inseriscono  nei  propri  siti

internet  istituzionali  una  sezione  dedicata  alle  modalita'   di

rilascio della Carta blu UE».))

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e),

numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate  a

partire dal novantesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma

1 si applicano ((dalla data di decorrenza)) entrata in  vigore  delle

disposizioni per l'anno 2025 di cui al  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023.

                               Art. 2

                 Disposizioni urgenti per l'ingresso

               di lavoratori stranieri nell'anno 2025

1. Per l'anno 2025, i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei

datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, del testo unico

delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e

norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286, che intendono presentare, nei giorni indicati

dal decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  27  settembre

2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre  2023,

e dal comma 6 del presente  articolo,  richiesta  di  nulla  osta  al

lavoro per gli ingressi previsti dai decreti di cui  all'articolo  3,

comma 4, del medesimo testo unico, procedono alla precompilazione dei

moduli  di  domanda  ((tramite  il  portale))  informatico  messo   a

disposizione   dal   Ministero   dell'interno.   Le   modalita'    di

precompilazione e i settori interessati sono definiti  con  circolare

congiunta dei Ministeri dell'interno, del lavoro  e  delle  politiche

sociali,  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle

foreste e del turismo, sentito il Ministero  degli  affari  esteri  e

della cooperazione internazionale. La precompilazione si  svolge  dal

1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 e,  limitatamente  alle  domande

relative al termine  del  1°  ottobre  2025  previsto  dal  comma  6,

((lettera b),)) dal 1° luglio al 31 luglio 2025.  Le  amministrazioni

effettuano i controlli di  veridicita'  sulle  dichiarazioni  fornite

dagli  utenti  contestualmente  all'accesso   alla   precompilazione,

secondo le modalita' e con gli effetti di  cui  all'articolo  71  del

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di documentazione amministrativa, di cui al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Dal 1° dicembre 2024  alle

date di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del  Presidente  del

Consiglio dei ministri 27 settembre  2023  e  dal  1°  agosto  al  30

settembre 2025, l'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione

con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con

l'((Agenzia per le erogazioni in agricoltura)), esegue  le  verifiche

di osservanza delle disposizioni del contratto  collettivo  nazionale

di lavoro e le verifiche di congruita'  del  numero  delle  richieste

presentate,   tenendo   conto   anche   degli   elementi    di    cui

all'((articolo)) 24-bis, comma 2, del testo unico di cui  al  decreto

legislativo n. 286 del 1998.

2. In via sperimentale, per l'anno  2025  sono  rilasciati,  al  di

fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico  di

cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,  nulla  osta  al  lavoro,

visti di ingresso e permessi di  soggiorno  per  lavoro  subordinato,

entro ((il numero massimo)) di 10.000 istanze, relativi a  lavoratori

da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a

favore  di  persone  con  disabilita',   come   definite   ai   sensi

((dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo))  3

maggio 2024, n. 62, o  a  favore  di  persone  grandi  anziane,  come

definite  dall'articolo  2,  comma  1,  lettera   b),   del   decreto

legislativo 15 marzo 2024, n. 29.  La  richiesta  di  nulla  osta  al

lavoro per l'assunzione, a  tempo  determinato  o  indeterminato,  e'

presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente per  il

tramite delle agenzie  per  il  lavoro  (APL)  regolarmente  iscritte

((alle sezioni dell'albo informatico delle agenzie per il  lavoro  di

cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 4 del  decreto

legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,))  e  delle  associazioni

datoriali firmatarie del vigente contratto  collettivo  nazionale  di

lavoro del settore domestico.  Le  richieste  di  assunzione  possono

essere presentate per l'assistenza alla persona del datore di  lavoro

o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo  grado  e,  nei

casi individuati dall'articolo 3, comma 3,  della  legge  5  febbraio

1992, n. 104, anche del parente entro il terzo grado  del  datore  di

lavoro,  ancorche'  non  conviventi,  residenti  in  Italia.  Non  e'

consentita l'assunzione del coniuge  ((ne'))  del  parente  o  affine

entro il terzo grado del datore di lavoro. Le agenzie per il lavoro e

le associazioni datoriali allegano  alle  istanze  la  documentazione

attestante i presupposti di cui al terzo e al quarto periodo.

3. La presentazione della domanda e il rilascio del nulla osta, dei

visti di ingresso e dei permessi di soggiorno di cui al comma 2  sono

regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22 del testo unico di

cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, con esclusione del  comma

5.01 del predetto articolo 22. Il nulla  osta  e'  rilasciato  previa

verifica((,)) da parte dell'Ispettorato nazionale del  lavoro((,  del

rispetto)) dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis

del testo unico di cui al decreto legislativo  n.  286  del  1998.  I

lavoratori stranieri di cui al comma 2, limitatamente ai primi dodici

mesi di effettiva occupazione legale  ((nel  territorio))  nazionale,

possono esercitare esclusivamente attivita' lavorative  previste  dal

citato comma 2. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi

dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte dei

competenti Ispettorati territoriali  del  lavoro.  Allo  scadere  dei

dodici mesi,  in  caso  di  offerta  di  altro  contratto  di  lavoro

subordinato  a  tempo  determinato   o   indeterminato,   in   deroga

all'articolo 6, comma 1, primo periodo, del testo  unico  di  cui  al

decreto legislativo n. 286 del  1998,  e'  richiesto  allo  sportello

unico per l'immigrazione un nuovo nulla osta, nei limiti delle  quote

di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo testo unico.

4. Per l'anno 2025, i datori  di  lavoro  possono  presentare  come

utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla  osta  al

lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli  articoli

6 e 7 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27

settembre 2023. Tale limite non si applica alle richieste  presentate

tramite le organizzazioni datoriali di categoria, di cui all'articolo

24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,

((nonche' tramite i  soggetti))  abilitati  e  autorizzati  ai  sensi

dell'articolo 1 della  legge  11  gennaio  1979,  n.  12,  ((i  quali

garantiscono che il numero delle richieste di nulla  osta  al  lavoro

presentate sia proporzionale al  volume  d'affari))  o  ai  ricavi  o

compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul  reddito,  ponderato  in

funzione  del  numero  di  dipendenti  e  del  settore  di  attivita'

dell'impresa.   L'individuazione   numerica   e   le   modalita'   di

accreditamento  degli   operatori   delle   medesime   organizzazioni

datoriali sono ((definite)) nell'ambito della circolare congiunta  di

cui al comma 1 del presente articolo.

((4-bis Le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri,

iscritte nel registro delle associazioni, degli enti  e  degli  altri

organismi privati che svolgono attivita'  a  favore  degli  stranieri

immigrati  -prima   sezione,   possono   svolgere   il   compito   di

accompagnamento  dei  lavoratori  in  ingresso  fino   all'assunzione

tramite   percorsi   formativi   e   canali   di   dialogo   con   le

prefetture-uffici  territoriali  del  Governo.   All'attuazione   del

presente comma si  provvede  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e

strumentali disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))

5. Le  quote  per  lavoro  stagionale  stabilite  per  l'anno  2025

dall'articolo 7, commi 1, lettera c), 2  e  3((,))  del  decreto  del

Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27  settembre  2023   sono

ripartite in misura uguale tra  il  settore  agricolo  e  il  settore

turistico-alberghiero, ferme restando le quote di riserva di  cui  ai

commi 4 e 5 del citato articolo 7.

6. Per l'anno 2025, i termini per la presentazione delle  richieste

di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle  quote  di

cui al comma 5 decorrono:

a) per il settore agricolo, dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio

2025;

b) per il settore turistico-alberghiero, in misura pari  al  ((70

per cento)) dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 e,  in  misura

pari al ((30 per cento)), dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025.

7. I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta  al

lavoro per gli ingressi di cui al comma 2, entro  il  limite  massimo

ivi indicato, decorrono dalle ore 9,00 del giorno 7 febbraio 2025.

((7-bis. Per gli ingressi previsti dal decreto del  Presidente  del

Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023,  e  dal  comma  2  del  presente

articolo, e' riservata alle lavoratrici una  quota  fino  al  40  per

cento  delle  quote  complessive  relative  al   lavoro   subordinato

stagionale,   non   stagionale   e   all'assistenza    familiare    e

sociosanitaria, nonche' fino al 40 per cento del numero massimo delle

istanze  previsto  dal  predetto  comma  2.  Alle   richieste   delle

lavoratrici che eccedono la quota di riserva di cui al primo  periodo

si applicano le disposizioni ordinarie.  In  caso  di  raggiungimento

parziale  della  quota  di  riserva  di   cui   al   primo   periodo,

all'assegnazione della restante parte concorrono tutti  i  lavoratori

secondo le disposizioni ordinarie.))

8 ((Le quote stabilite per l'anno 2025 dall'articolo  7,  commi  1,

lettera c), 4 e 5, del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.

231 del 3  ottobre  2023,  sono  rideterminate,  rispettivamente,  in

110.000, 47.000 e 37.000 unita')).

((8-bis. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge  23  luglio

2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre

2021, n. 126, nonche' all'articolo 15, commi 1 e 4, del decreto-legge

30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26

maggio 2023, n. 56, la parola: «2025» e' sostituita  dalla  seguente:

«2027».))

 

                           ((Art. 2 - bis

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge  10  marzo  2023,  n.  20,

  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in

  materia  di  programmazione  dei  flussi  di  ingresso  legale  dei

  lavoratori stranieri

1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  10  marzo  2023,  n.   20,

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1,  le  parole:  «Per  il  triennio  2023-2025»  sono

sostituite dalle seguenti: «Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028»;

b) al comma 4, le parole: «il triennio 2023-2025» sono sostituite

dalle seguenti: «i trienni 2023-2025 e 2026-2028».))

 

                               Art. 3

          Sospensione dei procedimenti relativi a cittadini

                   di Paesi a particolare rischio

1. In relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori

cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato  rischio  di

presentazione di domande ((corredate di)) documentazione contraffatta

o in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma 5.01, del

testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applica e il nulla

osta al lavoro puo' essere rilasciato previa verifica((,))  da  parte

dell'Ispettorato nazionale del lavoro((, del rispetto)) dei requisiti

e delle procedure di  cui  all'articolo  24-bis  del  medesimo  testo

unico.

2. Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente  decreto,

sia gia' stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia

dei nulla osta al lavoro gia' rilasciati ai  sensi  dell'articolo  22

del testo unico di cui al decreto legislativo  n.  286  del  1998  in

favore dei lavoratori di cui al comma 1 e' sospesa fino alla conferma

espressa da  parte  dello  sportello  unico  per  l'immigrazione  del

positivo espletamento delle verifiche previste  dal  medesimo  comma.

Nelle more della ricezione  da  parte  dell'ufficio  consolare  della

conferma di cui al primo periodo, ((che e'  inviata))  esclusivamente

tramite l'apposito applicativo informatico,  i  procedimenti  per  il

rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta  di

cui al primo periodo, pendenti alla data di  entrata  di  entrata  in

vigore del presente decreto, sono sospesi.

3. Gli Stati e i territori di cui al comma 1 sono  individuati  con

decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione

internazionale. Fino al 31 dicembre 2025,  nelle  more  dell'adozione

del decreto di cui al primo periodo, i commi 1 e 2 si applicano  alle

domande di nulla osta e ai nulla osta per  lavoratori  cittadini  del

Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.

 

                               Art. 4

  Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile

                dell'interno e degli uffici consolari

1. All'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,

le parole: «per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti:

«per gli anni 2023, 2024 e 2025» e le parole: «nel limite massimo  di

spesa di euro 51.886.624, di cui euro 7.400.624 per  l'anno  2023  ed

euro 44.486.000 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nel

limite massimo di spesa di euro 57.009.803, di cui euro 7.400.624 per

l'anno 2023, euro 39.079.443 per l'anno 2024 ed euro  10.529.736  per

l'anno 2025».

2. Il Fondo per le emergenze  nazionali  di  cui  all'articolo  44,

comma 1, ((del codice della protezione  civile,  di  cui  al  decreto

legislativo)) 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 5  milioni  di

euro per l'anno 2024.

3. Per la realizzazione di un programma di interventi  straordinari

di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d'importanza prioritaria

per  le  rotte  migratorie,  stabilito  dal  Ministero   dell'interno

d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, e' autorizzata

la spesa di ((35 milioni)) di euro per l'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a  ((40  milioni))

di euro per l'anno 2024 ((e a euro)) 10.529.736 per l'anno  2025,  si

provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante  utilizzo

((di quota parte)) delle risorse rivenienti ((dalle  disposizioni  di

cui al comma 1));

b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo

delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 5,  della  legge

21 febbraio 2024, n. 14, destinate alla prevenzione  e  al  contrasto

della criminalita' e al potenziamento della sicurezza nelle strutture

aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie anche attraverso

misure  di  cooperazione  internazionale,  iscritte  nello  stato  di

previsione del Ministero dell'interno;

((b-bis) quanto a 20 milioni di euro per  l'anno  2024,  mediante

utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo  1,  comma  995,

della legge 30 dicembre 2020, n. 178;))

c)  quanto  a  euro  10.529.736   per   l'anno   2025,   mediante

corrispondente riduzione ((delle proiezioni, per il medesimo  anno,))

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai

fini del bilancio  triennale  2024-2026,  nell'ambito  del  programma

«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero dell'interno.

5. Al fine di assicurare la costante  funzionalita'  ed  efficienza

delle strutture territoriali, anche con riferimento alla  trattazione

delle problematiche connesse alla gestione  dei  flussi  migratori  e

della protezione internazionale((,)) il Ministero  dell'interno,  per

il triennio 2025-2027((,)) e' autorizzato a  reclutare,  in  aggiunta

alle vigenti facolta' assunzionali e  con  corrispondente  incremento

della dotazione organica, un contingente  di  personale  pari  a  200

unita' appartenente  all'area  degli  assistenti,  con  contratto  di

lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento

delle  procedure  di  mobilita',  mediante  l'indizione  di  apposite

procedure  concorsuali  pubbliche  o  lo  scorrimento  delle  vigenti

graduatorie di concorsi  pubblici.  Fino  al  31  dicembre  2026,  il

Ministero  dell'interno  puo'  avvalersi  della  procedura   di   cui

all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, nonche' delle procedure di cui all'articolo 1, comma 4,

lettera b) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023,  n.  74.  A  tal  fine  e'

autorizzata la spesa di euro 3.736.318 per  l'anno  2025  e  di  euro

7.472.636  annui  a  decorrere   dall'anno   2026   per   gli   oneri

assunzionali, di euro 188.010 per l'anno 2025 ed euro 376.019 annui a

decorrere  dall'anno  2026  a   titolo   di   compenso   per   lavoro

straordinario, di euro 168.000 per l'anno 2025 ed euro 336.000  annui

a decorrere dall'anno 2026 per buoni pasto. Per l'espletamento  delle

procedure concorsuali, e' autorizzata la spesa di  euro  448.000  per

l'anno 2025.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5,  pari  a  euro  4.540.328  per

l'anno 2025 e ad euro 8.184.655 annui a decorrere dall'anno ((2026,))

si provvede mediante corrispondente  riduzione  ((delle  proiezioni))

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai

fini del bilancio  triennale  2024-2026,  nell'ambito  del  programma

«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per  l'anno   2024,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando:   a)

l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'interno,   per   euro

4.540.328  per  l'anno  2025  e  euro  7.500.000  annui  a  decorrere

dall'anno  2026;  b)   l'accantonamento   relativo   al   ((Ministero

dell'economia e delle finanze)), per euro 684.655 annui  a  decorrere

dall'anno 2026.

7. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e  della

cooperazione  internazionale  e'  incrementata  a  decorrere  dal  1°

ottobre 2025 di 200 unita' di personale appartenente  all'area  degli

assistenti.  Conseguentemente  nel  triennio  2025-2027  il  predetto

Ministero  e'  autorizzato  ad  assumere,  con  contratto  di  lavoro

subordinato  a  tempo  indeterminato,  mediante  apposita   procedura

concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale  di  200

unita' appartenenti all'area degli assistenti. Per  l'attuazione  del

presente comma, e' autorizzata la spesa di 1.989.329 euro per  l'anno

2025 e di euro 7.957.316 ((annui)) a decorrere dall'anno 2026.

8. All'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente  della

Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  le  parole:  «3.150  unita'»  sono

sostituite dalle seguenti: «3.200 unita'».  Ai  fini  dell'incremento

del  contingente  degli   impiegati   assunti   a   contratto   dalle

rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari,  dagli  istituti

italiani  di  cultura  e  dalle  delegazioni  diplomatiche  speciali,

((disposto ai sensi del primo periodo)), e' autorizzata la  spesa  di

euro 1.204.025 per l'anno 2025, di euro 2.480.300 per l'anno 2026, di

euro 2.554.700 per l'anno 2027, di euro 2.631.350 per l'anno 2028, di

euro 2.710.300 per l'anno 2029, di euro 2.791.600 per l'anno 2030, di

euro 2.875.350 per l'anno 2031, di euro 2.961.600 per l'anno 2032, di

euro 3.050.450 per l'anno  2033  e  di  euro  3.141.950  ((annui))  a

decorrere dall'anno 2034.

9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a euro 3.193.354  per

l'anno 2025, euro 10.437.616 per l'anno  2026,  euro  10.512.016  per

l'anno 2027, euro 10.588.666 per l'anno  2028,  euro  10.667.616  per

l'anno 2029, euro 10.748.916 per l'anno  2030,  euro  10.832.666  per

l'anno 2031, euro 10.918.916 per l'anno  2032,  euro  11.007.766  per

l'anno 2033, euro 11.099.266 annui a  decorrere  dall'anno  2034,  si

provvede mediante riduzione, per euro 3.193.354  per  l'anno  2025  e

euro  11.099.266  annui   a   decorrere   dall'anno   2026((,   delle

proiezioni)) dello stanziamento del fondo speciale di parte  corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,  nell'ambito  del

programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da

ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze per l'anno 2024, allo  scopo  parzialmente  utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della

cooperazione internazionale.

Capo II
Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-bis del codice penale e altre disposizioni di contrasto al lavoro sommerso

 

                             Art. 5

Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti  la

  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla   condizione   dello

  straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al

decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) ((all'articolo 10-bis, comma 6, dopo le parole: «articoli  18,

18-bis,» e' inserita la seguente: «18-ter,» e le parole: «, 22, comma

12-quater,» sono sostituite dalla seguente: «e»;))

b) all'articolo 18, al comma 3-bis, le parole:  «articoli  600  e

601» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 600, 601 e 602»;

c) dopo l'articolo 18-bis e' inserito il seguente:

«Art. 18-ter (Permesso di soggiorno per gli  stranieri  vittime

di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). -  1.  Quando

nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un  procedimento

per il delitto  previsto  dall'articolo  603-bis  del  codice  penale

commesso in danno  di  un  lavoratore  straniero  ((nel  territorio))

nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso  o  comunque

di sfruttamento del lavoro nei confronti di un  lavoratore  straniero

((nel  territorio))  nazionale  e   questi   contribuisca   utilmente

all'emersione dei fatti e  all'individuazione  dei  responsabili,  il

questore, su proposta dell'autorita' giudiziaria procedente, rilascia

((con immediatezza un)) permesso di  soggiorno  per  consentire  alla

vittima e ai membri  del  suo  nucleo  familiare  di  sottrarsi  alla

violenza((, all'abuso)) o allo sfruttamento.

2. Quando le situazioni di  violenza  o  abuso  o  comunque  di

sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono  segnalate

all'autorita' giudiziaria o al  questore  dall'Ispettorato  nazionale

del lavoro, quest'ultimo contestualmente esprime un parere  anche  in

merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.

3. Il permesso di soggiorno rilasciato ai  sensi  del  presente

articolo reca la dicitura «casi speciali», ha la durata di sei mesi e

puo' essere rinnovato ((per  un  anno  o))  per  il  maggior  periodo

occorrente per motivi di giustizia. Il permesso consente l'accesso ai

servizi assistenziali e allo studio, nonche' l'iscrizione nell'elenco

anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto

del  Presidente  della  Repubblica  7  luglio  2000,  n.  442,  o  lo

svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti

minimi di eta'. Del rilascio del permesso  di  soggiorno  di  cui  al

comma 1 e' data comunicazione, anche in via telematica, al  Ministero

del lavoro e delle politiche sociali.

4. Alla scadenza, il permesso ((di cui al  presente  articolo))

puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di  lavoro

subordinato o autonomo,  secondo  le  modalita'  stabilite  per  tale

permesso di soggiorno e al di fuori delle quote di  cui  all'articolo

3, comma 4, ovvero in permesso di  soggiorno  per  motivi  di  studio

qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di  studi.  ((Il

permesso di cui  al  presente  articolo))  e'  revocato  in  caso  di

condotta incompatibile con le finalita' dello stesso,  segnalata  dal

procuratore  della  Repubblica  o,  per  quanto  di  competenza,  dal

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o comunque  accertata

dal questore, o quando  vengono  meno  le  condizioni  che  ne  hanno

giustificato il rilascio.

5. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza

non definitiva, compresa quella adottata a  seguito  di  applicazione

della pena su richiesta ai sensi  dell'articolo  444  del  codice  di

procedura penale, per il delitto  di  cui  all'articolo  603-bis  del

codice penale, possono essere disposte  la  revoca  del  permesso  di

soggiorno ((di cui al presente articolo))  e  l'espulsione  ai  sensi

dell'articolo 13 del presente testo unico.

6. In  attesa  del  rilascio  del  permesso  di  soggiorno,  il

lavoratore straniero, cui e' stata rilasciata dal competente  ufficio

la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, puo'

legittimamente soggiornare nel  territorio  dello  Stato  e  svolgere

temporaneamente l'attivita' lavorativa fino a eventuale comunicazione

da  parte  dell'autorita'  di   pubblica   sicurezza,   che   attesta

l'esistenza  dei  motivi  ostativi  al  rilascio  del   permesso   di

soggiorno.»;

d) all'articolo 22:

1) al comma 12-bis, lettera  c),  le  parole:  «di  particolare

sfruttamento» sono soppresse;

2) i commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies  sono  abrogati.

Ogni richiamo ai medesimi commi, contenuto in  leggi,  regolamenti  o

decreti, si intende riferito all'articolo 18-ter del testo  unico  di

cui al decreto  legislativo  n.  286  del  1998,  ((introdotto  dalla

lettera c) del presente comma)).

2. Il permesso  di  soggiorno  rilasciato  ai  sensi  dell'articolo

18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,

introdotto dal comma 1, lettera c), e' altresi' revocato nei casi  di

cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto.

                               Art. 6

                        Misure di assistenza

1. A seguito della comunicazione di cui all'articolo 18-ter,  comma

3, terzo periodo, del testo unico delle disposizioni  concernenti  la

disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello

straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,

introdotto  dall'articolo  5,  comma  1,  lettera  c),  del  presente

decreto, il lavoratore in favore del quale sia  stato  rilasciato  il

permesso di soggiorno per  «casi  speciali»  ai  sensi  del  medesimo

articolo 18-ter, puo' essere ammesso alle misure di assistenza di cui

al presente articolo, di durata non superiore a quella ((del medesimo

permesso di soggiorno)). Conseguentemente il Fondo nazionale  per  le

politiche migratorie di cui all'articolo 45 ((del testo unico di  cui

al  citato  decreto  legislativo  n.  286  del  1998))  del   decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e' incrementato  di  180.000  euro

per  l'anno  2024.   Ai   relativi   oneri   si   provvede   mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 96 del codice ((del Terzo settore, di cui  al))  decreto

legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Le misure  di  assistenza  di  cui  al  presente  articolo  sono

finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale  e  lavorativo.

La specificazione, l'attuazione e  l'individuazione  delle  modalita'

esecutive avvengono  tramite  programmi  individuali  di  assistenza,

elaborati sulla base dell'Accordo in sede di Conferenza unificata del

7  ottobre  2021,  recante  «Linee-Guida  nazionali  in  materia   di

identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento

lavorativo in agricoltura» (((repertorio atti n. 146/CU del 7 ottobre

2021))).  Il   programma   di   assistenza   contiene   un   progetto

personalizzato di formazione e avviamento al lavoro,  anche  mediante

l'iscrizione dei  soggetti  aderenti  alla  piattaforma  del  sistema

informativo per l'inclusione sociale  e  lavorativa  (SIISL)  di  cui

all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023,  n.  48,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 3  luglio  2023,  n.  85.  Agli  oneri

derivanti dal presente comma, valutati in  180.000  euro  per  l'anno

2024 e in 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si  provvede

a valere sul Fondo nazionale  per  le  politiche  migratorie  di  cui

all'articolo 45 del ((testo unico di cui al)) decreto legislativo  25

luglio 1998, n. 286.

3. I destinatari delle misure possono beneficiare  dell'assegno  di

inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 48 del  2023((.

A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo)) 2,  comma  2,

lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.

4. Le misure di assistenza di cui al presente articolo non  possono

essere disposte:

a) in caso di condanna per delitti non colposi connessi a  quello

per cui si procede, ad  esclusione  del  reato  di  cui  all'articolo

10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;

b) se il lavoratore ha conseguito un profitto illecito a  seguito

di condotte connesse ai delitti sui quali rende le dichiarazioni;

c)  in  caso  di  sottoposizione  a  misura  di   prevenzione   o

procedimento in corso per l'applicazione della stessa, ai  sensi  del

codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si  desumano  la

persistente  attualita'  della  sua  pericolosita'   sociale   e   la

ragionevole  probabilita'  che  possa  commettere  delitti  di  grave

allarme sociale.

5. Il presente articolo si applica anche ai parenti e affini  entro

il secondo grado del lavoratore di cui all'articolo 18-ter del  testo

unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

 

                               Art. 7

          Revoca dell'ammissione alle misure di assistenza

1. Le misure di assistenza di  cui  all'articolo  6  sono  revocate

quando ricorrono una o piu' delle seguenti circostanze:

a)  la  condanna   per   un   delitto   non   colposo,   commesso

successivamente all'ammissione ((al programma)) di  cui  al  medesimo

articolo 6;

b) la sottoposizione a misura di prevenzione ai sensi del  codice

delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) la rinuncia espressa alle misure.

2. Le misure di assistenza di cui  all'articolo  6  possono  essere

revocate nel caso di rifiuto ingiustificato di  adeguate  offerte  di

lavoro.

 

                               Art. 8

                   Vigilanza, tutela e protezione

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 18-ter del testo  unico  delle

disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme

sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo  25

luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c),

del  presente  decreto,  si  applicano,  qualora   ne   ricorrano   i

presupposti, le misure  di  protezione  e  di  vigilanza  di  cui  al

decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 2 luglio 2002, n. 133.

2. Ai titolari  del  permesso  di  soggiorno  di  cui  al  medesimo

articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n.  286

del 1998,  qualora  ne  ricorrano  i  presupposti,  si  applicano  le

speciali misure di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 6. In tali casi

non si applicano le misure di assistenza di cui all'articolo 6.

 

                               Art. 9

Modifiche  al  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e

  regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui  al  decreto

  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

1.  ((All'articolo  76,  comma  4-ter,  del   testo   unico   delle

disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di

giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30

maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo)): «Il

lavoratore   straniero,   persona   offesa   del   delitto   previsto

dall'articolo 603-bis del codice penale, che  contribuisce  utilmente

all'emersione del reato e  all'individuazione  dei  responsabili,  e'

ammesso al patrocinio  alle  medesime  condizioni  di  cui  al  primo

periodo.»

 

                               Art. 10

    ((Modifica)) al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

1. All'articolo 18, comma 5-quinquies, del decreto  legislativo  10

settembre 2003, n. 276, le parole: «ne' superiore a euro 50.000» sono

sostituite dalle seguenti: «ne' superiore a euro 60.000».

 

Capo III
Disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale

                               Art. 11

Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130,  convertito,  con

  modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173

1. All'articolo 1  del  decreto-legge  21  ottobre  2020,  n.  130,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  173,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al  comma  2-bis,  lettera  f),  le  parole  «a  bordo»,  sono

sostituite dalle seguenti: «per l'incolumita' dei migranti»;

b) ((il comma 2-quater e' sostituito dal seguente:

«2-quater. Nei casi di violazione del provvedimento adottato ai

sensi  del  comma  2,  salve  le  sanzioni  penali  quando  il  fatto

costituisce reato, si applica al comandante della  nave  la  sanzione

amministrativa del pagamento di una  somma  da  euro  10.000  a  euro

50.000. La responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della legge

24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore e  al  proprietario

della   nave.   Alla   contestazione   della   violazione    consegue

l'applicazione della sanzione  amministrativa  accessoria  del  fermo

amministrativo da trenta a sessanta giorni della nave utilizzata  per

commettere la violazione. L'organo accertatore contesta la violazione

mediante notificazione al destinatario e, senza  ritardo  e  comunque

entro cinque  giorni,  trasmette  gli  atti  alla  prefettura-ufficio

territoriale  del  Governo  competente  in  relazione  al  luogo   di

accertamento  della  violazione,  per  la  decisione  sulla  sanzione

amministrativa di cui al primo periodo e sul  fermo  della  nave.  Il

prefetto, nei cinque  giorni  successivi,  emana  l'ordinanza  e,  se

dispone il fermo, ne indica la durata, decorrente  dalla  data  della

notificazione della contestazione, e nomina custode l'armatore o,  in

sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido,  che

provvede  alla  custodia  della   nave   a   proprie   spese.   Nella

determinazione della durata del fermo si ha  riguardo  alla  gravita'

della violazione e all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione  o

l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa. Nelle  more

dell'adozione dell'ordinanza del prefetto, alla nave e' interdetta la

navigazione.  L'avente  diritto  puo'   chiedere   al   prefetto   la

restituzione della nave quando non sono rispettati i termini previsti

dal quarto e dal quinto periodo o quando il prefetto  non  adotta  il

provvedimento sanzionatorio. Avverso i provvedimenti del prefetto  e'

ammessa opposizione  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria  ai  sensi

dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150»;))

((b-bis)  al  comma   2-sexies   sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

1) al secondo periodo, la parola:  «per»  e'  sostituita  dalle

seguenti: «da dieci a»;

2) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti  dai  seguenti:

«In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa

accessoria del fermo amministrativo e' da trenta a  sessanta  giorni.

Si applicano le disposizioni del  comma  2-quater  ad  eccezione  del

primo e del terzo periodo. In caso di  ulteriore  reiterazione  della

violazione, si applica il comma 2-quinquies. Si ha  reiterazione  nel

caso di nuova violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave,

contestata anche soltanto a uno degli autori  o  degli  obbligati  in

solido nei cui  confronti,  nel  quinquennio  precedente,  sia  stata

accertata, con provvedimento  esecutivo,  una  precedente  violazione

delle disposizioni del presente comma, salvo che il  medesimo  autore

od obbligato in solido provi che la  condotta  illecita  e'  avvenuta

contro la sua volonta', manifestata attraverso  comportamenti  idonei

specificamente volti a impedirne il compimento»;))

c) al comma 2-septies, primo  periodo,  la  parola:  «quinto»  e'

sostituita dalla seguente: «quarto»;

d) dopo il comma 2-septies, sono aggiunti i seguenti:

«2-octies. Gli aeromobili privati, anche a  pilotaggio  remoto,

che,  partendo  o  atterrando  nel  territorio  italiano,  effettuano

attivita' non occasionale di ricerca finalizzata o  strumentale  alle

operazioni di soccorso di cui al comma  2-bis  hanno  l'obbligo,  nel

rispetto delle convenzioni internazionali in materia  di  navigazione

aerea,  di  informare  di  ogni  situazione  di  emergenza  in  mare,

immediatamente e con priorita', l'Ente dei servizi del traffico aereo

competente e  il  Centro  nazionale  di  coordinamento  del  soccorso

marittimo responsabile per l'area in cui si svolge l'evento,  nonche'

i Centri di coordinamento del soccorso marittimo degli Stati costieri

responsabili delle aree contigue.

2-novies. Nei casi di cui al comma  2-octies,  il  pilota  ((al

comando dell'aeromobile)) deve attenersi alle  indicazioni  operative

del  Centro  nazionale  di  coordinamento  del   soccorso   marittimo

responsabile, emesse sulla base di quanto previsto dal comma 2-bis.

2-decies. Nei casi di violazione delle disposizioni di  cui  ai

commi 2-octies e 2-novies, salve le sanzioni penali quando  il  fatto

costituisce   reato,   si   applica   al   pilota   ((al    comando))

dell'aeromobile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da euro 2.000 a euro  10.000.  La  responsabilita'  solidale  di  cui

all'articolo 6 della legge n. 689 del 1981 si estende all'esercente e

al proprietario dell'aeromobile.

2-undecies. Ai fini  dell'accertamento  e  della  contestazione

delle violazioni di cui al comma 2-decies,  sono  considerati  agenti

accertatori, ai sensi della legge  n.  689  del  1981,  il  personale

dell'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile,   del   Corpo   delle

Capitanerie di Porto -  Guardia  costiera,  nonche'  delle  Forze  di

polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della  legge  1°  aprile

1981, n. 121.

2-duodecies. L'Autorita' competente a irrogare le  sanzioni  di

cui al comma 2-decies e' l'Ente nazionale per l'aviazione civile, cui

e' trasmesso il rapporto previsto dall'articolo  17  della  legge  24

novembre 1981, n.  689.  Si  osservano,  in  quanto  compatibili,  le

disposizioni ((della legge)) n. 689 del  1981  e  ai  proventi  delle

sanzioni amministrative pecuniarie si applica il  terzo  periodo  del

comma 2-septies.

2-terdecies.  Alla  contestazione  della  violazione   consegue

l'applicazione della sanzione  amministrativa  accessoria  del  fermo

amministrativo  per  venti  giorni  dell'aeromobile  utilizzato   per

commettere  la  violazione.  L'organo  accertatore,  che  applica  la

sanzione  del  fermo  amministrativo,  nomina   custode   l'esercente

dell'aeromobile  o,  in  sua  assenza,   il   pilota   ((al   comando

dell'aeromobile)) o altro soggetto obbligato in solido ai  sensi  del

comma 2-decies,  che  fa  cessare  la  navigazione  e  provvede  alla

custodia dell'aeromobile a proprie spese.

2-quaterdecies.   Avverso    il    provvedimento    di    fermo

amministrativo, adottato dall'organo accertatore, e' ammesso ricorso,

entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di  contestazione,

all'autorita'  di  cui  al  comma  2-duodecies,  che   provvede   nei

successivi cinque giorni.

2-quinquiesdecies. In caso  di  reiterazione  della  violazione

commessa con  l'utilizzo  del  medesimo  aeromobile,  si  applica  la

sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo  per  due

mesi.

2-sexiesdecies.  In  caso  di  ulteriore   reiterazione   della

violazione di cui al comma 2-quinquiesdecies, si applica la  confisca

dell'aeromobile  e  l'agente  accertatore  procede  immediatamente  a

sequestro cautelare.».

 

                               Art. 12

       Ispezione per finalita' identificative dei dispositivi

     o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti

1. All'articolo 11((, comma 1,)) del decreto legislativo 28 gennaio

2008, n. 25, dopo le parole: «richiedente asilo  ha  l'obbligo»  sono

inserite  le  seguenti:  «di  cooperare  con  le  autorita'  di   cui

all'articolo 3 ai fini dell'accertamento dell'identita' e di  esibire

o  produrre  gli  elementi  in  suo   possesso   relativi   all'eta',

all'identita' e  alla  cittadinanza,  nonche'  ai  Paesi  in  cui  ha

soggiornato o e' transitato, consentendo, quando  e'  necessario  per

acquisire i predetti elementi, l'accesso ai  dispositivi  o  supporti

elettronici o digitali in suo possesso, e».

2. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al

decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a)  all'articolo  10-ter,  dopo  il  comma  2,  sono  inseriti  i

seguenti:

«2-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo straniero  ha  l'obbligo

di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identita' e di esibire  o

produrre  gli   elementi   in   suo   possesso   relativi   all'eta',

all'identita' e alla cittadinanza, nonche' ai  ((Paesi))  in  cui  ha

soggiornato o e' transitato, consentendo, quando  e'  necessario  per

acquisire i predetti elementi, l'accesso ai  dispositivi  o  supporti

elettronici o digitali in suo possesso.

2-ter. Senza pregiudizio per le operazioni di  perquisizione  e

ispezione condotte per ragioni di sicurezza, il questore, in caso  di

inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui al comma 2-bis, puo'

disporre, al  solo  fine  di  acquisire  gli  elementi  indicati  nel

medesimo  comma  2-bis,  che  gli  ufficiali  o  agenti  di  pubblica

sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati identificativi  dei

dispositivi  elettronici  e  delle  eventuali   schede   elettroniche

(S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonche' ai

documenti,  anche  video  o  fotografici,  contenuti   nei   medesimi

dispositivi o supporti  elettronici  o  digitali.  E'  in  ogni  caso

vietato l'accesso alla corrispondenza e a qualunque  altra  forma  di

comunicazione. Prima che  si  proceda  alle  operazioni  di  accesso,

l'interessato e' avvisato del diritto di  assistere  alle  operazioni

alla presenza di un mediatore culturale. Il verbale delle  operazioni

compiute, che da' atto anche delle disposizioni del questore,  indica

le  finalita',  i  criteri  e  le  modalita'  dell'accesso,  i   dati

controllati  e  l'esito  delle  operazioni,  riporta   le   eventuali

dichiarazioni rese  dall'interessato  e,  unitamente  alla  eventuale

documentazione fotografica allegata, e' trasmesso per  la  convalida,

entro il termine di quarantotto ore dall'avvio delle  operazioni,  al

giudice di pace territorialmente competente che, entro le  successive

quarantotto ore, decide sulla convalida con  provvedimento  motivato.

Il provvedimento e' comunicato all'autorita' di  pubblica  sicurezza,

che consegna allo straniero copia del medesimo  provvedimento  e  del

verbale delle operazioni compiute. In caso  di  non  convalida  o  di

convalida  parziale,  i  dati   illegittimamente   controllati   sono

inutilizzabili  e  il  giudice   dispone   la   cancellazione   della

documentazione ad essi relativa.»;

b) all'articolo 14, dopo il comma 1.1, e' inserito il seguente:

«1.2. Lo straniero che e' trattenuto ha l'obbligo di  cooperare

ai fini dell'accertamento dell'identita' e di esibire o produrre  gli

elementi in suo possesso, relativi  all'eta',  all'identita'  e  alla

cittadinanza, nonche' ai Paesi in cui ha soggiornato o e' transitato,

consentendo, quando e' necessario per acquisire i predetti  elementi,

l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici  o  digitali  in  suo

possesso. Si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  10-ter,

comma 2-ter.».

3. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

«4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di

cui all'articolo 11, comma 1,  del  decreto  legislativo  28  gennaio

2008, n. 25, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-ter, comma

2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

b) all'articolo 6-bis, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:

«4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di

cui all'articolo 11, comma 1,  del  decreto  legislativo  28  gennaio

2008, n. 25, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-ter, comma

2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

c) all'articolo 19-bis, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

«3.1. Ai fini indicati dal comma 3, quando  e'  necessario  per

acquisire il documento anagrafico o elementi relativi all'identita' e

alla cittadinanza nonche' ai Paesi in cui il minore ha soggiornato  o

e' transitato, e' consentito  l'accesso  ai  dispositivi  o  supporti

elettronici o digitali in suo  possesso.  L'accesso  e'  eseguito  in

conformita' alle disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter,  del

decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286.  Competente  per  la

convalida e' il tribunale per i minorenni, che decide in composizione

monocratica.  Le  operazioni  si   svolgono   alla   presenza   anche

dell'esercente i poteri tutelari, ove nominato.».

 

                           ((Art. 12 - bis

Modifiche all'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008,

  n. 25, in materia di Paesi di origine sicuri

1. All'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio  2008,  n.

25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. In applicazione dei  criteri  di  qualificazione  stabiliti

dalla normativa dell'Unione europea e dei riscontri  rinvenuti  dalle

fonti di informazione  fornite  dalle  organizzazioni  internazionali

competenti, sono considerati Paesi  di  origine  sicuri  i  seguenti:

Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina,  Capo  Verde,  Costa

d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord,

Marocco, Montenegro, Peru', Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia»;

b) al  comma  2,  secondo  periodo,  le  parole:  «di  parti  del

territorio o» sono soppresse;

c) al comma 4, la parola: «EASO» e'  sostituita  dalle  seguenti:

«Agenzia dell'Unione europea per l'asilo»;

d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. L'elenco dei Paesi di origine sicuri di cui al comma  1

e' aggiornato periodicamente con atto avente forza  di  legge  ed  e'

notificato  alla  Commissione  europea.  Ai  fini  dell'aggiornamento

dell'elenco, il Consiglio  dei  ministri,  entro  il  15  gennaio  di

ciascun anno, delibera una relazione,  nella  quale,  compatibilmente

con le preminenti  esigenze  di  sicurezza  e  di  continuita'  delle

relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui  al

comma 4, riferisce sulla situazione  dei  Paesi  inclusi  nell'elenco

vigente e di quelli dei quali  intende  promuovere  l'inclusione.  Il

Governo  trasmette   la   relazione   alle   competenti   Commissioni

parlamentari».))

 

                           ((Art. 12 - ter

Modifiche  all'articolo  28  del  testo  unico  di  cui  al   decreto

  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di unita' familiare

1. All'articolo 28 del testo unico delle  disposizioni  concernenti

la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello

straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per asilo, per » sono sostituite dalle

seguenti:  «in  conseguenza  del  riconoscimento   della   protezione

internazionale o per»;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Gli stranieri di cui al  comma  1,  ad  esclusione  dei

titolari di permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della

protezione internazionale, devono avere maturato,  al  momento  della

richiesta di ricongiungimento per i familiari di cui all'articolo 29,

comma 1, lettere a), c) e d), un periodo  ininterrotto  di  soggiorno

legale di almeno due anni nel territorio nazionale».

2. Restano ferme le deroghe previste dal citato testo unico di  cui

al decreto legislativo n. 286 del 1998 e dalla normativa  dell'Unione

europea.))

 

                         ((Art. 12 - quater

Modifica  all'articolo  29  del  testo  unico  di  cui   al   decreto

  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di  ricongiungimento

  familiare

1. All'articolo 29, comma 3, lettera a), primo periodo,  del  testo

unico di cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica del  numero

degli occupanti dell'alloggio e degli altri  requisiti  previsti  dal

decreto del Ministro della sanita' 5 luglio  1975,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975».))

 

                               Art. 13

       Ulteriori disposizioni sulla procedura ((alla frontiera

          per i richiedenti)) la protezione internazionale

1. All'articolo 10, comma 2, del  testo  unico  delle  disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione

dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.

286, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

«b-bis) che, rintracciati,  anche  a  seguito  di  operazioni  di

ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attivita' di sorveglianza

delle frontiere esterne dell'Unione  europea,  svolte  ai  sensi  del

regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

9 marzo 2016, sono condotti nelle zone di  cui  all'articolo  28-bis,

comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.».

2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 2, lettera b), le parole:  «durante  la

sua permanenza in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «durante la

procedura di esame della domanda di protezione internazionale»;

b) all'articolo 32, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

«4-bis. Nei casi di cui al comma 4, primo periodo,  qualora  la

procedura si svolga direttamente  alla  frontiera  o  nelle  zone  di

transito, ai sensi dell'articolo 28-bis, comma  2-bis,  la  decisione

reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e produce  gli  effetti

del provvedimento di respingimento di cui all'articolo 10,  comma  2,

lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286.  Si

applica il comma 4, quarto periodo.»;

3. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2:

1)  al  primo  periodo,  le  parole:  «dell'articolo  6»   sono

sostituite dalle seguenti: «del presente decreto» ((e le parole: «che

certifica la sua qualita' di richiedente  protezione  internazionale»

sono sostituite dalle seguenti: «recante il codice unico d'identita',

assegnato in esito alle attivita'  di  foto-segnalamento  svolte,  la

fotografia   del   titolare   e   le   generalita'   dichiarate   dal

richiedente»));

2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «L'attestato

nominativo  certifica  la  qualita'  di  richiedente  la   protezione

internazionale, attesta l'identita' dichiarata  dall'interessato  nel

corso  delle   attivita'   di   foto-segnalamento   e   consente   il

riconoscimento del  titolare  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,

lettera  c),  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

b) all'articolo 6-bis:

1) al comma 1, le parole: «di cui  all'articolo  35-bis,  comma

4,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter»;

2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il

trattenimento di cui al comma  1  puo'  essere  disposto  qualora  il

richiedente non abbia consegnato  il  passaporto  o  altro  documento

equipollente in corso di  validita'  o  non  presti  idonea  garanzia

finanziaria, ovvero nelle more del  perfezionamento  della  procedura

concernente la prestazione della garanzia finanziaria.»;

3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

«2-bis. Al richiedente che non e'  trattenuto  ai  sensi  del

comma 1 si applica, comunque, la procedura ((alla frontiera)) di  cui

all'articolo 28-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 28  gennaio

2008, n. 25 e, in caso di ricorso,  l'articolo  35-ter  del  medesimo

decreto. Allo stesso richiedente e' rilasciato l'attestato nominativo

di cui all'articolo 4, comma 2.».

 

                               Art. 14

     Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera b-bis) e' sostituita dalla

seguente:

«b-bis)  (("domanda   reiterata")):   un'ulteriore   domanda   di

protezione internazionale presentata dopo che e' stata  adottata  una

decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui

il richiedente abbia esplicitamente  ritirato  la  domanda  ai  sensi

dell'articolo 23  o  dopo  l'estinzione  del  procedimento  ai  sensi

dell'articolo 23-bis, commi 2 e 3;»;

b) all'articolo 12, i commi 4 e 5 sono abrogati;

c) l'articolo 23-bis e' sostituito dal seguente:

«Art. 23-bis (Procedura  in  caso  di  ritiro  implicito  della

domanda). - 1. La domanda si intende implicitamente ritirata nei casi

in cui:

a) il richiedente, fatto salvo quanto previsto  dall'articolo

6, comma 3-bis, prima di essere convocato per  il  colloquio  di  cui

all'articolo  12  si  allontana  senza  giustificato   motivo   dalle

strutture  di  accoglienza  ovvero  si  sottrae   alla   misura   del

trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del  decreto

legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  ovvero  nei  centri  di  cui

all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo;

b) il richiedente non  si  presenta  al  colloquio  personale

disposto dalla Commissione ((territoriale)) ai sensi dell'articolo 12

e  la  notificazione  della  convocazione  e'  effettuata  ai   sensi

dell'articolo 11, commi 3 o 3-bis,  ovvero  si  intende  eseguita  ai

sensi del comma 3-ter del medesimo articolo.

2. Nei casi di cui al  comma  1,  la  Commissione  territoriale

rigetta la domanda se la ritiene infondata in  base  ad  un  adeguato

esame  del  merito,  ((ai  sensi  dell'articolo))   3   del   decreto

legislativo 19 novembre 2007, n.  251,  ovvero  ne  sospende  l'esame

quando dalla domanda non  sono  ricavabili  elementi  di  valutazione

della stessa.

3.  Il  richiedente  puo'  chiedere  per  una  sola  volta   la

riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 2, entro  nove

mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine,  il  procedimento  e'

estinto.

4. Quando la domanda e' esaminata nel contesto della  procedura

di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b-bis)  e  c),  e  comma

2-bis, e il richiedente proviene da un Paese di origine sicuro, fatta

salva la possibilita' di decidere in base ad un  adeguato  esame  del

merito, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19  novembre

2007, n. 251, la ricorrenza delle ipotesi di cui al comma 1 determina

il mancato assolvimento, da  parte  del  richiedente,  dell'onere  di

dimostrare la sussistenza di gravi motivi per ritenere il  Paese  non

sicuro  in  relazione  alla  sua  situazione  particolare,   di   cui

all'articolo 9, comma 2-bis, e si applica l'articolo 32,  commi  4  e

4-bis.

5. La domanda presentata dal richiedente  successivamente  alla

decisione di rigetto adottata ai sensi del comma 2  e  all'estinzione

del procedimento ((di  cui  al  comma  3  e'))  sottoposta  ad  esame

preliminare ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis. In sede di  esame

preliminare   sono   valutati   i   motivi   addotti    a    sostegno

dell'ammissibilita'    della    domanda,    comprese    le    ragioni

((dell'allontanamento o della mancata presentazione al colloquio,  di

cui rispettivamente alle lettere a) e b) del  comma  1  del  presente

articolo.»)).

 

                               Art. 15

                  Revoca della protezione speciale

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente:

«1-quater. La Commissione nazionale e' altresi' competente  per

la  revoca  della   protezione   speciale   riconosciuta   ai   sensi

dell'articolo 32, comma 3, ((anche nel caso di cui  all'articolo  33,

comma 3)), qualora sussistano fondati  motivi  per  ritenere  che  il

cittadino straniero costituisca un pericolo per  la  sicurezza  dello

Stato, fatti salvi i divieti di  espulsione  e  respingimento  per  i

rischi di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti di

cui all'articolo 19, commi 1 e ((1.1,)) del  decreto  legislativo  25

luglio 1998, n. 286.»;

b) all'articolo 33, dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente:

«3-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano,  in

quanto  compatibili,  ai  procedimenti  di  revoca  della  protezione

speciale di cui all'articolo 5, comma 1-quater.».

 

                           ((Art. 15 - bis

Mezzi e materiali destinati al controllo delle frontiere e dei flussi

  migratori e alle attivita' di ricerca e soccorso in mare

1. In considerazione delle speciali misure di sicurezza  necessarie

nell'esecuzione dei relativi contratti, l'affidamento  degli  appalti

pubblici di forniture e servizi relativi a mezzi e materiali  ceduti,

destinati alla cessione o in uso a Paesi terzi per  il  rafforzamento

delle capacita' di gestione e controllo delle frontiere e dei  flussi

migratori nel territorio nazionale e per le attivita'  di  ricerca  e

soccorso in mare, e' effettuato ai sensi dell'articolo 139, comma  1,

lettera b), del codice dei contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto

legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. In relazione agli  appalti  di  cui  al  comma  1  del  presente

articolo non si applica l'articolo 139, comma 2, secondo periodo, del

codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Per i contratti di cui al presente articolo al cui oggetto, atti

o modalita' di esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza,

resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 139  del  codice  di

cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i  contratti  di

cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo  articolo  139  e  dalle

altre disposizioni normative in materia di tutela delle  informazioni

classificate.))

 

                           ((Art. 15 - ter

Modifiche all'articolo 14-ter del  testo  unico  di  cui  al  decreto

  legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  in  materia  di  rimpatrio

  volontario e assistito

1.  All'articolo  14-ter  del  testo   unico   delle   disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione

dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.

286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «comma 2-bis,»  sono  inserite  le

seguenti: «e della provenienza da Stati o territori con i  quali  non

sono in vigore accordi di riammissione»;

b) al comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo  13,  comma

4,  lettere  a)  e  f),  ovvero  non  hanno  ottemperato  a  uno  dei

provvedimenti emessi dalla competente autorita' in  applicazione  del

medesimo articolo 13, comma 13».))

 

                         ((Art. 15 - quater

Modifica all'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo

  25 luglio 1998, n. 286, in materia di interoperabilita' dei sistemi

  informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza

1. All'articolo 4, comma 2-bis, del testo unico delle  disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione

dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.

286,  dopo  il  secondo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  «  La

comunicazione relativa al rilascio, al  rifiuto,  all'annullamento  o

alla revoca dell'autorizzazione e' effettuata, secondo  le  modalita'

previste dagli  articoli  38  e  42  del  predetto  regolamento  (UE)

2018/1240, esclusivamente tramite il servizio di posta elettronica ed

e' inviata all'indirizzo di posta elettronica di cui all'articolo 17,

paragrafo 2,  lettera  g),  del  medesimo  regolamento,  fornito  dal

richiedente nel  modulo  di  domanda.  La  notificazione  si  intende

perfezionata nel momento dell'avvenuto invio del messaggio  di  posta

elettronica».))

 

                        ((Art. 15 - quinquies

Disposizioni relative alle  procedure  per  il  riconoscimento  della

  protezione internazionale e all'accoglienza dei richiedenti

1. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio

2008, n. 25, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:

«e-bis)  richiedente  che  e'  entrato   o   si   e'   trattenuto

irregolarmente in  Italia  e  ha  presentato  domanda  di  protezione

internazionale,  senza  giustificato  motivo,  oltre  il  termine  di

novanta giorni dal suo ingresso in Italia».

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis.  Nel  rispetto   dell'articolo   20   della   direttiva

2013/33/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26  giugno

2013, non e' ammesso alle misure di accoglienza il  richiedente  che,

senza  giustificato  motivo,  ha  presentato  domanda  di  protezione

internazionale oltre il termine di cui all'articolo 28-bis, comma  2,

lettera e-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008,  n.  25.  La

decisione sull'ammissione e' adottata, in forma scritta  e  motivata,

dal prefetto competente per territorio in ragione del  luogo  ove  e'

presentata la domanda di  protezione  internazionale  e  tiene  conto

della vulnerabilita' del richiedente»;

b) all'articolo 8, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1,  commi

2 e 3, l'accoglienza  nei  centri  e  nelle  strutture  di  cui  agli

articoli 9 e 11 e' assicurata con priorita' a coloro che sono  giunti

nel territorio nazionale a seguito di operazioni  di  salvataggio  in

mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a

esse connesse».))

 

                         ((Art. 15 - sexies

Disposizioni  in  materia  di  personale  per   le   esigenze   della

  Commissione nazionale per il diritto di asilo e  delle  Commissioni

  territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1-bis, dopo le parole: «a cura dell'Amministrazione

medesima» sono inserite le seguenti: «, che puo' anche avvalersi  del

Centro Alti Studi del Ministero dell'interno,»;

2) al comma 3:

2.1) al primo periodo, dopo le parole: «ai  sensi  del  comma

1-bis,» sono inserite le seguenti: «nonche', in  via  temporanea,  da

prestatori di lavoro con contratto di lavoro a tempo  determinato  in

possesso di adeguata professionalita'  e  da  personale  dell'Agenzia

dell'Unione europea per l'asilo, appositamente formati in materia  di

protezione internazionale a cura dell'Amministrazione dell'interno,»;

2.2) il  settimo  e  l'ottavo  periodo  sono  sostituiti  dai

seguenti: «Alle sedute della Commissione partecipano  il  funzionario

prefettizio  con  funzioni   di   presidente,   l'esperto   designato

dall'UNHCR e due dei componenti con compiti istruttori assegnati alla

medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis e del primo periodo del

presente comma, tra cui il componente che ha svolto il  colloquio  ai

sensi dell'articolo 12, comma 1-bis. Il presidente della  Commissione

fissa i criteri per l'assegnazione delle istanze  ai  componenti  con

compiti istruttori e per la loro  partecipazione  alle  sedute  della

Commissione stessa»;

2.3) al decimo periodo, le parole: «da non  oltre  due  anni»

sono soppresse;

b) all'articolo 5:

1) al  comma  2,  sesto  periodo,  la  parola:  «partecipa»  e'

sostituita  dalla  seguente:  «partecipano»   e   dopo   le   parole:

«dell'UNHCR»   sono   aggiunte   le   seguenti:   «e   i   funzionari

amministrativi di cui al comma 2-bis»;

2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis.  Le  attivita'   istruttorie   per   i   procedimenti

amministrativi di competenza, tra cui  l'audizione  dell'interessato,

sono  svolte  dai  componenti  della  Commissione  nazionale  o   dai

funzionari amministrativi con compiti istruttori ad  essa  assegnati.

Il presidente della Commissione fissa i  criteri  per  l'assegnazione

dei   procedimenti   e   per   la   partecipazione   dei   funzionari

amministrativi alle sedute della Commissione stessa. Si applicano  le

disposizioni  dell'articolo  4,  comma  3,  undicesimo  e  dodicesimo

periodo»;

c) all'articolo 12, comma 1-bis, il primo e  il  secondo  periodo

sono sostituiti dai seguenti: «Il colloquio si svolge di  norma  alla

presenza del componente  con  compiti  istruttori  della  domanda  di

protezione, ove possibile dello  stesso  sesso  del  richiedente.  Il

componente  con  compiti  istruttori   sottopone   la   proposta   di

deliberazione alla Commissione, che decide ai sensi dell'articolo  4,

comma 4».

2. All'articolo 5, comma 2, lettera e-bis), del regolamento di  cui

al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno  2019,

n. 78, le parole: «della Commissione  nazionale  per  il  diritto  di

asilo  e  »  sono  soppresse.  Con  regolamento  adottato  ai   sensi

dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,

sono  apportate,  in  relazione  al  primo  periodo,  le   necessarie

modifiche al predetto regolamento di cui al  decreto  del  Presidente

del Consiglio dei ministri n. 78 del 2019.  Il  medesimo  regolamento

prevede,  con  effetto  dalla  data  della  sua  entrata  in  vigore,

l'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso primo periodo.

3. Al fine di semplificare e di accelerare la riorganizzazione  del

Ministero dell'interno, anche per quanto concerne l'adeguamento  alle

modifiche della  dotazione  organica  intervenute  con  la  legge  30

dicembre 2023, n. 213, dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione  del  presente  decreto  fino  al  31  dicembre  2025  le

modifiche al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri 11 giugno  2019,  n.  78,  sono  adottate  con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del

Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  per  la  pubblica

amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,

previo parere del Consiglio  di  Stato  e  previa  deliberazione  del

Consiglio dei ministri».))

 

Capo IV
Disposizioni processuali

                               Art. 16

((Modifica all'articolo 3  e  introduzione  dell'articolo  5-bis  del

  decreto-legge  17   febbraio   2017,   n.   13,   convertito,   con

  modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46

1. Al capo I del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito,

con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono  apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, la lettera  c)  e'  sostituita  dalla

seguente:

«c) per le controversie aventi ad  oggetto  l'impugnazione  dei

provvedimenti previsti dall'articolo 35 del  decreto  legislativo  28

gennaio 2008, n. 25, anche relative  al  mancato  riconoscimento  dei

presupposti per la protezione  speciale  a  norma  dell'articolo  32,

comma 3, del medesimo decreto legislativo»;

b) dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis (Competenza della  corte  d'appello). -  1.  Per  i

procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con  il

quale  il  questore  dispone  il  trattenimento  o  la  proroga   del

trattenimento del richiedente protezione internazionale,  adottato  a

norma degli articoli 6, 6-bis e  6-ter  del  decreto  legislativo  18

agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo,

del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti   la   disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' per la  convalida

delle misure adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto

legislativo n. 142 del 2015 e' competente la corte d'appello  di  cui

all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69,  nel  cui

distretto ha sede  il  questore  che  ha  adottato  il  provvedimento

oggetto di convalida.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1, la corte  d'appello  giudica

in composizione monocratica»)).

 

                               Art. 17

       Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) (((soppresso)))

2) al comma 3-octies, le parole:  «ai  precedenti  commi»  sono

sostituite dalle seguenti: «al comma 3-bis»;

b) all'articolo 35-bis:

1) al comma  2,  le  parole:  «Il  ricorso  e'  proposto»  sono

sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dai commi  2-bis  e

2-ter, il ricorso e' proposto» e l'ultimo periodo e' soppresso;

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. ((Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1  e  2,

lettere a), d)  ed))  e),  e  nei  casi  in  cui  nei  confronti  del

ricorrente e' stato adottato un  provvedimento  di  trattenimento,  i

termini previsti dal comma 2 sono ridotti della  meta',  fatto  salvo

quanto previsto dal ((comma 2-ter.))»;

2-ter. ((Nei  casi  di  cui  all'articolo  28-bis,  comma  2,

lettere b), b-bis) e c), del presente decreto, anche se il ricorrente

si trova in stato di trattenimento  ovvero  e'  sottoposto  a  misure

alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto

legislativo 18 agosto 2015, n. 142,)) il termine per il deposito  del

ricorso  e'   di   sette   giorni,   ((decorrenti   dalla   data   di

notificazione)) della decisione della Commissione territoriale.»;

((2-bis) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:

«4. Nei casi previsti dal comma 3, l'efficacia esecutiva  del

provvedimento impugnato puo' essere sospesa, su istanza di parte, con

decreto motivato, quando ricorrono gravi  e  circostanziate  ragioni.

L'istanza  di  sospensione  deve   essere   proposta,   a   pena   di

inammissibilita',  con  il  ricorso  introduttivo.  Il   ricorso   e'

notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le  modalita'

di cui al comma 6. Il Ministero  dell'interno  puo'  depositare  note

difensive entro tre  giorni  dalla  notificazione.  Se  il  Ministero

dell'interno  deposita  note  difensive  la  parte  ricorrente   puo'

depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il  giudice

decide sull'istanza di sospensione entro i successivi cinque  giorni.

Se  il  Ministero  dell'interno  non  si  avvale  della  facolta'  di

depositare note difensive, prevista dal quarto  periodo,  il  termine

per la decisione decorre dalla scadenza del termine ivi stabilito per

il loro deposito. Nei casi previsti dalle lettere b),  c)  e  d)  del

comma 3, quando l'istanza di sospensione e' accolta, al ricorrente e'

rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

4-bis. Avverso il decreto  di  cui  al  comma  4  e'  ammesso

reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente

dalla  comunicazione  del  decreto  a  cura  della  cancelleria,   da

effettuare  anche  nei  confronti  della  parte  non  costituita.  Si

applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura  civile.  Il

reclamo e' comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La

proposizione del  reclamo  non  sospende  l'efficacia  esecutiva  del

provvedimento reclamato. La corte d'appello, sentite le parti, decide

con  decreto  immediatamente  esecutivo,  entro  dieci  giorni  dalla

presentazione del reclamo. Il decreto e' comunicato alle parti a cura

della cancelleria. La sospensione dei termini processuali nel periodo

feriale non opera nei procedimenti di cui al presente comma»;))

3) (((soppresso)))

c) (((soppressa)))

d) all'articolo 35-ter:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. ((Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma  2,  lettere

b), b-bis) e c), del presente decreto,  anche  se  il  ricorrente  si

trova in  stato  di  trattenimento  ovvero  e'  sottoposto  a  misure

alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto

legislativo 18  agosto  2015,  n.  142,  contro  la  decisione  della

Commissione territoriale e'  ammesso  ricorso  nel  termine  indicato

dall'articolo  35-bis,  comma  2-ter,  del   presente   decreto.   La

proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione  non  sospende

l'efficacia  esecutiva  del  provvedimento  impugnato.  L'istanza  di

sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  e'

proposta, a pena di inammissibilita', con il ricorso introduttivo.»;

1-bis) al comma 2, terzo periodo, le parole: «non impugnabile

» sono soppresse;

1-ter) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Avverso il decreto adottato ai sensi del comma 2 e'

ammesso reclamo alla corte d'appello; si  applicano  le  disposizioni

dell'articolo 35-bis, comma 4-bis»)).

2) (((soppresso))).

 

                               Art. 18

      ((Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 5:

1.1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il provvedimento

con il quale il questore dispone il trattenimento o  la  proroga  del

trattenimento e' adottato per iscritto, e' corredato di motivazione e

reca l'indicazione che  il  richiedente  ha  facolta'  di  presentare

memorie  o  deduzioni  personalmente  o  a  mezzo  di  difensore.  Il

provvedimento  e'  trasmesso,  senza   ritardo   e   comunque   entro

quarantotto ore dalla sua  adozione,  alla  corte  d'appello  di  cui

all'articolo  5-bis  del  decreto-legge  17  febbraio  2017,  n.  13,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46»;

1.2) all'ultimo  periodo,  le  parole:  «al  tribunale  sede  della

sezione  specializzata  in   materia   di   immigrazione   protezione

internazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell'Unione

europea»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alla  corte  d'appello

competente»;

2) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. Contro i provvedimenti adottati ai sensi  del  comma  5  e'

ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo  14,  comma  6,

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

3) al comma  8,  le  parole:  «del  tribunale  in  composizione

monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «della  corte  d'appello

»;

b) all'articolo 14, comma  6,  ultimo  periodo,  le  parole:  «il

tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione

protezione  internazionale  e  libera  circolazione   dei   cittadini

dell'Unione  europea»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  corte

d'appello»)).

 

                           ((Art. 18 - bis

         Modifiche agli articoli 10-ter e 14 del testo unico

        di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al

decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, le  parole:  «il

Tribunale  sede   della   sezione   specializzata   in   materia   di

immigrazione, protezione internazionale  e  libera  circolazione  dei

cittadini dell'Unione europea» sono sostituite  dalle  seguenti:  «la

corte d'appello»;

b) all'articolo 14, comma 6:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di  cui

alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice  di

procedura penale»;

2) dopo  il  secondo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Si

osservano, in quanto compatibili, le disposizioni  dell'articolo  22,

comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n.

69».))

 

                           ((Art. 18 - ter

     Modifica all'articolo 4 della legge 21 febbraio 2024, n. 14

1. All'articolo  4,  comma  1,  secondo  periodo,  della  legge  21

febbraio 2024, n. 14,  dopo  le  parole:  «in  via  esclusiva,»  sono

inserite le seguenti: «la corte d'appello,».))

Capo V
Disposizioni transitorie e finali

                               Art. 19

                      Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del capo IV si applicano decorsi  trenta  giorni

dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto.

 

                               Art. 20

                      Disposizioni finanziarie

1.  Dall'attuazione  del  presente  decreto,  ad  eccezione   degli

articoli 4 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico

della finanza pubblica.

2.  Le   amministrazioni   interessate   provvedono   ai   relativi

adempimenti  nell'ambito   delle   risorse   umane,   strumentali   e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

                               Art. 21

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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