Con la legge 9 dicembre 2024, n. 239 è stato convertito il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 in materia di disposizioni urgenti sull'ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.
Qui di seguito il testo coordinato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2024.
Testo coordinato del decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145
Testo del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 239 dell'11 ottobre 2024), coordinato con la legge di conversione 9 dicembre 2024, n. 187 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali.». (24A06589) (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 289 del 10 dicembre 2024)
Capo I
Modifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia di lavoratori stranieri
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. All'atto della domanda del visto nazionale, i
richiedenti forniscono gli identificatori biometrici richiesti dalla
((normativa dell'Unione europea)) per i visti di ingresso per
soggiorni di breve durata, con le medesime modalita' ((previste dalla
medesima normativa)).»;
2) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
«7-bis. L'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonche'
al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla
revoca del visto di ingresso.»;
b) all'articolo 4-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole:
«La stipula dell'Accordo di integrazione» sono inserite le seguenti:
«, con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 6,»;
c) all'articolo 5-bis, il comma 3 e' abrogato;
d) all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai
sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26» sono inserite le
seguenti: «, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4»;
e) all'articolo 22:
1) al comma 2:
1.1) all'alinea, le parole: «deve presentare» sono sostituite
dalle seguenti: «deve trasmettere in via telematica»;
1.2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «((, sottoscritta)) mediante apposizione di firma digitale o
altro tipo di firma elettronica qualificata»;
1.3) la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente:
«d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2,
sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di
firma elettronica qualificata;»;
1.4) dopo la lettera d-bis), e' aggiunta la seguente:
«d-ter) ((indicazione del domicilio digitale inserito in
uno degli indici nazionali istituiti dagli articoli)) 6-bis e
6-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La previa verifica di cui al comma 2 si intende
esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non comunica
la disponibilita' di lavoratori presenti sul territorio nazionale
entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato
all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero.
2-ter. ((E' irricevibile la richiesta presentata ai sensi del
comma 2 dal datore di lavoro che, nel triennio antecedente la
presentazione, avendo presentato una precedente richiesta di nulla
osta al lavoro, all'esito della relativa procedura non abbia
sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis)).
La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore
di lavoro prova che la mancata sottoscrizione e' dovuta a causa a lui
non imputabile. E' altresi' irricevibile la ((richiesta)) presentata
dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della
presentazione della stessa, risulti emesso decreto che dispone il
giudizio ((per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis))
del codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non
definitiva, ((per i predetti reati)).»;
3) al comma 5-ter, le parole: «qualora lo straniero non si
rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del
contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che
il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore» sono sostituite
dalle seguenti: «qualora il contratto di soggiorno di cui
all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di cui al comma 6,
non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine
di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di
forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore»;
4) dopo il comma 5-quater, e' inserito il seguente:
«5-quinquies. Il datore di lavoro e' tenuto a confermare ((la
richiesta di nulla osta)) al lavoro allo sportello unico per
l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta
conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di
ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il
suddetto termine, ((la richiesta)) si intende rifiutata e il nulla
osta((, ove gia' rilasciato,)) e' revocato. In caso di conferma,
l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello
straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra
l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono
esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle
domande di visto di ingresso in Italia.»;
5) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Entro otto giorni ((dalla data di ingresso)) del
lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e
il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto
di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore puo' altresi'
firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di
lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma
autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale
documento((, nel termine di cui al primo periodo,)) e' trasmesso in
via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per
l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di
rilascio del permesso di soggiorno.»;
f) all'articolo 24:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «ad eccezione dei
commi 11 e 11-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei
commi 5, secondo periodo, e 11»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «esibisce al momento
della sottoscrizione del contratto di ((soggiorno,»)) sono sostituite
dalle seguenti: «trasmette allo sportello unico per l'immigrazione,
unitamente al contratto di soggiorno sottoscritto con le modalita' di
cui all'articolo 22, comma 6,»;
3) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. Dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di
soggiorno, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, e' data comunicazione
all'INPS, che iscrive il lavoratore stagionale d'ufficio alla
piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e
lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio
2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
2023, n. 85.»;
4) al comma 8, dopo il primo periodo, ((sono inseriti i
seguenti)): «La nuova opportunita' di lavoro puo' intervenire non
oltre sessanta giorni dal termine finale del precedente contratto.
Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5, il lavoratore puo',
nel periodo di validita' del nulla osta al lavoro, svolgere attivita'
lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore
di lavoro, a condizione che l'intermediazione del rapporto di lavoro
avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del ((SIISL.»));
5) al comma 9, le parole: «sia rientrato nello Stato di
provenienza» sono sostituite dalle seguenti: «abbia lasciato il
territorio nazionale»;
6) al comma 10, le parole: ((«, nei limiti)) delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4» sono soppresse;
7) al comma 11, il quarto periodo e' ((sostituito)) dai
seguenti: «Entro otto giorni ((dalla data di ingresso)) del
lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e
il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto
di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore puo' altresi'
firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di
lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma
autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale
documento((, nel termine di cui al quarto periodo,)) e' trasmesso in
via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per
l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di
rilascio del permesso di soggiorno.»;
g) all'articolo 24-bis, al comma 4, dopo le parole: «Agenzia
delle entrate» sono inserite le seguenti: «e, relativamente al
settore agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura»;
h) all'articolo 27, al comma 1-ter, il quarto periodo e'
sostituito dal seguente: «Entro otto giorni ((dalla data di
ingresso)) dello straniero, il contratto di soggiorno di cui
all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di cui all'articolo
22, comma 6, e' trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione,
per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso
di soggiorno.»;
i) all'articolo 27-quater:
1) al comma 6, le parole: «convoca il datore di lavoro e» sono
soppresse;
2) al comma 9, le parole: «qualora lo straniero non si rechi
presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del
contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22, comma
6,» sono sostituite dalle seguenti: «qualora il contratto di
soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di
cui all'articolo 22, comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico
per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo articolo 22, comma
6,»;
((2-bis) al comma 18-bis, dopo le parole: «del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali,» sono inserite le seguenti: «del
Ministero delle imprese e del made in Italy,» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire la piu' vasta
divulgazione delle predette informazioni, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura inseriscono nei propri siti
internet istituzionali una sezione dedicata alle modalita' di
rilascio della Carta blu UE».))
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e),
numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a
partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma
1 si applicano ((dalla data di decorrenza)) entrata in vigore delle
disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023.
Art. 2
Disposizioni urgenti per l'ingresso
di lavoratori stranieri nell'anno 2025
1. Per l'anno 2025, i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei
datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, che intendono presentare, nei giorni indicati
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre
2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023,
e dal comma 6 del presente articolo, richiesta di nulla osta al
lavoro per gli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3,
comma 4, del medesimo testo unico, procedono alla precompilazione dei
moduli di domanda ((tramite il portale)) informatico messo a
disposizione dal Ministero dell'interno. Le modalita' di
precompilazione e i settori interessati sono definiti con circolare
congiunta dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche
sociali, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale. La precompilazione si svolge dal
1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 e, limitatamente alle domande
relative al termine del 1° ottobre 2025 previsto dal comma 6,
((lettera b),)) dal 1° luglio al 31 luglio 2025. Le amministrazioni
effettuano i controlli di veridicita' sulle dichiarazioni fornite
dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione,
secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Dal 1° dicembre 2024 alle
date di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 e dal 1° agosto al 30
settembre 2025, l'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione
con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con
l'((Agenzia per le erogazioni in agricoltura)), esegue le verifiche
di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale
di lavoro e le verifiche di congruita' del numero delle richieste
presentate, tenendo conto anche degli elementi di cui
all'((articolo)) 24-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998.
2. In via sperimentale, per l'anno 2025 sono rilasciati, al di
fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nulla osta al lavoro,
visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato,
entro ((il numero massimo)) di 10.000 istanze, relativi a lavoratori
da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a
favore di persone con disabilita', come definite ai sensi
((dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo)) 3
maggio 2024, n. 62, o a favore di persone grandi anziane, come
definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 15 marzo 2024, n. 29. La richiesta di nulla osta al
lavoro per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, e'
presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente per il
tramite delle agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte
((alle sezioni dell'albo informatico delle agenzie per il lavoro di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276,)) e delle associazioni
datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro del settore domestico. Le richieste di assunzione possono
essere presentate per l'assistenza alla persona del datore di lavoro
o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei
casi individuati dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di
lavoro, ancorche' non conviventi, residenti in Italia. Non e'
consentita l'assunzione del coniuge ((ne')) del parente o affine
entro il terzo grado del datore di lavoro. Le agenzie per il lavoro e
le associazioni datoriali allegano alle istanze la documentazione
attestante i presupposti di cui al terzo e al quarto periodo.
3. La presentazione della domanda e il rilascio del nulla osta, dei
visti di ingresso e dei permessi di soggiorno di cui al comma 2 sono
regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, con esclusione del comma
5.01 del predetto articolo 22. Il nulla osta e' rilasciato previa
verifica((,)) da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro((, del
rispetto)) dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. I
lavoratori stranieri di cui al comma 2, limitatamente ai primi dodici
mesi di effettiva occupazione legale ((nel territorio)) nazionale,
possono esercitare esclusivamente attivita' lavorative previste dal
citato comma 2. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi
dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte dei
competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei
dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, in deroga
all'articolo 6, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, e' richiesto allo sportello
unico per l'immigrazione un nuovo nulla osta, nei limiti delle quote
di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo testo unico.
4. Per l'anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come
utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al
lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli articoli
6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
settembre 2023. Tale limite non si applica alle richieste presentate
tramite le organizzazioni datoriali di categoria, di cui all'articolo
24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
((nonche' tramite i soggetti)) abilitati e autorizzati ai sensi
dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ((i quali
garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro
presentate sia proporzionale al volume d'affari)) o ai ricavi o
compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in
funzione del numero di dipendenti e del settore di attivita'
dell'impresa. L'individuazione numerica e le modalita' di
accreditamento degli operatori delle medesime organizzazioni
datoriali sono ((definite)) nell'ambito della circolare congiunta di
cui al comma 1 del presente articolo.
((4-bis Le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri,
iscritte nel registro delle associazioni, degli enti e degli altri
organismi privati che svolgono attivita' a favore degli stranieri
immigrati -prima sezione, possono svolgere il compito di
accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione
tramite percorsi formativi e canali di dialogo con le
prefetture-uffici territoriali del Governo. All'attuazione del
presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
5. Le quote per lavoro stagionale stabilite per l'anno 2025
dall'articolo 7, commi 1, lettera c), 2 e 3((,)) del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 sono
ripartite in misura uguale tra il settore agricolo e il settore
turistico-alberghiero, ferme restando le quote di riserva di cui ai
commi 4 e 5 del citato articolo 7.
6. Per l'anno 2025, i termini per la presentazione delle richieste
di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di
cui al comma 5 decorrono:
a) per il settore agricolo, dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio
2025;
b) per il settore turistico-alberghiero, in misura pari al ((70
per cento)) dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 e, in misura
pari al ((30 per cento)), dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025.
7. I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al
lavoro per gli ingressi di cui al comma 2, entro il limite massimo
ivi indicato, decorrono dalle ore 9,00 del giorno 7 febbraio 2025.
((7-bis. Per gli ingressi previsti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023, e dal comma 2 del presente
articolo, e' riservata alle lavoratrici una quota fino al 40 per
cento delle quote complessive relative al lavoro subordinato
stagionale, non stagionale e all'assistenza familiare e
sociosanitaria, nonche' fino al 40 per cento del numero massimo delle
istanze previsto dal predetto comma 2. Alle richieste delle
lavoratrici che eccedono la quota di riserva di cui al primo periodo
si applicano le disposizioni ordinarie. In caso di raggiungimento
parziale della quota di riserva di cui al primo periodo,
all'assegnazione della restante parte concorrono tutti i lavoratori
secondo le disposizioni ordinarie.))
8 ((Le quote stabilite per l'anno 2025 dall'articolo 7, commi 1,
lettera c), 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
231 del 3 ottobre 2023, sono rideterminate, rispettivamente, in
110.000, 47.000 e 37.000 unita')).
((8-bis. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio
2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre
2021, n. 126, nonche' all'articolo 15, commi 1 e 4, del decreto-legge
30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2023, n. 56, la parola: «2025» e' sostituita dalla seguente:
«2027».))
((Art. 2 - bis
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in
materia di programmazione dei flussi di ingresso legale dei
lavoratori stranieri
1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per il triennio 2023-2025» sono
sostituite dalle seguenti: «Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028»;
b) al comma 4, le parole: «il triennio 2023-2025» sono sostituite
dalle seguenti: «i trienni 2023-2025 e 2026-2028».))
Art. 3
Sospensione dei procedimenti relativi a cittadini
di Paesi a particolare rischio
1. In relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori
cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di
presentazione di domande ((corredate di)) documentazione contraffatta
o in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma 5.01, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applica e il nulla
osta al lavoro puo' essere rilasciato previa verifica((,)) da parte
dell'Ispettorato nazionale del lavoro((, del rispetto)) dei requisiti
e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del medesimo testo
unico.
2. Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
sia gia' stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia
dei nulla osta al lavoro gia' rilasciati ai sensi dell'articolo 22
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in
favore dei lavoratori di cui al comma 1 e' sospesa fino alla conferma
espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del
positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma.
Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della
conferma di cui al primo periodo, ((che e' inviata)) esclusivamente
tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il
rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di
cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata di entrata in
vigore del presente decreto, sono sospesi.
3. Gli Stati e i territori di cui al comma 1 sono individuati con
decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale. Fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione
del decreto di cui al primo periodo, i commi 1 e 2 si applicano alle
domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori cittadini del
Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.
Art. 4
Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile
dell'interno e degli uffici consolari
1. All'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
le parole: «per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti:
«per gli anni 2023, 2024 e 2025» e le parole: «nel limite massimo di
spesa di euro 51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed
euro 44.486.000 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nel
limite massimo di spesa di euro 57.009.803, di cui euro 7.400.624 per
l'anno 2023, euro 39.079.443 per l'anno 2024 ed euro 10.529.736 per
l'anno 2025».
2. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44,
comma 1, ((del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo)) 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 5 milioni di
euro per l'anno 2024.
3. Per la realizzazione di un programma di interventi straordinari
di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d'importanza prioritaria
per le rotte migratorie, stabilito dal Ministero dell'interno
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, e' autorizzata
la spesa di ((35 milioni)) di euro per l'anno 2024.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a ((40 milioni))
di euro per l'anno 2024 ((e a euro)) 10.529.736 per l'anno 2025, si
provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo
((di quota parte)) delle risorse rivenienti ((dalle disposizioni di
cui al comma 1));
b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo
delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge
21 febbraio 2024, n. 14, destinate alla prevenzione e al contrasto
della criminalita' e al potenziamento della sicurezza nelle strutture
aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie anche attraverso
misure di cooperazione internazionale, iscritte nello stato di
previsione del Ministero dell'interno;
((b-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178;))
c) quanto a euro 10.529.736 per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione ((delle proiezioni, per il medesimo anno,))
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.
5. Al fine di assicurare la costante funzionalita' ed efficienza
delle strutture territoriali, anche con riferimento alla trattazione
delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori e
della protezione internazionale((,)) il Ministero dell'interno, per
il triennio 2025-2027((,)) e' autorizzato a reclutare, in aggiunta
alle vigenti facolta' assunzionali e con corrispondente incremento
della dotazione organica, un contingente di personale pari a 200
unita' appartenente all'area degli assistenti, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento
delle procedure di mobilita', mediante l'indizione di apposite
procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti
graduatorie di concorsi pubblici. Fino al 31 dicembre 2026, il
Ministero dell'interno puo' avvalersi della procedura di cui
all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche' delle procedure di cui all'articolo 1, comma 4,
lettera b) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. A tal fine e'
autorizzata la spesa di euro 3.736.318 per l'anno 2025 e di euro
7.472.636 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri
assunzionali, di euro 188.010 per l'anno 2025 ed euro 376.019 annui a
decorrere dall'anno 2026 a titolo di compenso per lavoro
straordinario, di euro 168.000 per l'anno 2025 ed euro 336.000 annui
a decorrere dall'anno 2026 per buoni pasto. Per l'espletamento delle
procedure concorsuali, e' autorizzata la spesa di euro 448.000 per
l'anno 2025.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a euro 4.540.328 per
l'anno 2025 e ad euro 8.184.655 annui a decorrere dall'anno ((2026,))
si provvede mediante corrispondente riduzione ((delle proiezioni))
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando: a)
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per euro
4.540.328 per l'anno 2025 e euro 7.500.000 annui a decorrere
dall'anno 2026; b) l'accantonamento relativo al ((Ministero
dell'economia e delle finanze)), per euro 684.655 annui a decorrere
dall'anno 2026.
7. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e' incrementata a decorrere dal 1°
ottobre 2025 di 200 unita' di personale appartenente all'area degli
assistenti. Conseguentemente nel triennio 2025-2027 il predetto
Ministero e' autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, mediante apposita procedura
concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 200
unita' appartenenti all'area degli assistenti. Per l'attuazione del
presente comma, e' autorizzata la spesa di 1.989.329 euro per l'anno
2025 e di euro 7.957.316 ((annui)) a decorrere dall'anno 2026.
8. All'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «3.150 unita'» sono
sostituite dalle seguenti: «3.200 unita'». Ai fini dell'incremento
del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle
rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti
italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali,
((disposto ai sensi del primo periodo)), e' autorizzata la spesa di
euro 1.204.025 per l'anno 2025, di euro 2.480.300 per l'anno 2026, di
euro 2.554.700 per l'anno 2027, di euro 2.631.350 per l'anno 2028, di
euro 2.710.300 per l'anno 2029, di euro 2.791.600 per l'anno 2030, di
euro 2.875.350 per l'anno 2031, di euro 2.961.600 per l'anno 2032, di
euro 3.050.450 per l'anno 2033 e di euro 3.141.950 ((annui)) a
decorrere dall'anno 2034.
9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a euro 3.193.354 per
l'anno 2025, euro 10.437.616 per l'anno 2026, euro 10.512.016 per
l'anno 2027, euro 10.588.666 per l'anno 2028, euro 10.667.616 per
l'anno 2029, euro 10.748.916 per l'anno 2030, euro 10.832.666 per
l'anno 2031, euro 10.918.916 per l'anno 2032, euro 11.007.766 per
l'anno 2033, euro 11.099.266 annui a decorrere dall'anno 2034, si
provvede mediante riduzione, per euro 3.193.354 per l'anno 2025 e
euro 11.099.266 annui a decorrere dall'anno 2026((, delle
proiezioni)) dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
Capo II
Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-bis del codice penale e altre disposizioni di contrasto al lavoro sommerso
Art. 5
Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) ((all'articolo 10-bis, comma 6, dopo le parole: «articoli 18,
18-bis,» e' inserita la seguente: «18-ter,» e le parole: «, 22, comma
12-quater,» sono sostituite dalla seguente: «e»;))
b) all'articolo 18, al comma 3-bis, le parole: «articoli 600 e
601» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 600, 601 e 602»;
c) dopo l'articolo 18-bis e' inserito il seguente:
«Art. 18-ter (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime
di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). - 1. Quando
nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale
commesso in danno di un lavoratore straniero ((nel territorio))
nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque
di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero
((nel territorio)) nazionale e questi contribuisca utilmente
all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili, il
questore, su proposta dell'autorita' giudiziaria procedente, rilascia
((con immediatezza un)) permesso di soggiorno per consentire alla
vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla
violenza((, all'abuso)) o allo sfruttamento.
2. Quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di
sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate
all'autorita' giudiziaria o al questore dall'Ispettorato nazionale
del lavoro, quest'ultimo contestualmente esprime un parere anche in
merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.
3. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente
articolo reca la dicitura «casi speciali», ha la durata di sei mesi e
puo' essere rinnovato ((per un anno o)) per il maggior periodo
occorrente per motivi di giustizia. Il permesso consente l'accesso ai
servizi assistenziali e allo studio, nonche' l'iscrizione nell'elenco
anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo
svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti
minimi di eta'. Del rilascio del permesso di soggiorno di cui al
comma 1 e' data comunicazione, anche in via telematica, al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
4. Alla scadenza, il permesso ((di cui al presente articolo))
puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato o autonomo, secondo le modalita' stabilite per tale
permesso di soggiorno e al di fuori delle quote di cui all'articolo
3, comma 4, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio
qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. ((Il
permesso di cui al presente articolo)) e' revocato in caso di
condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal
procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o comunque accertata
dal questore, o quando vengono meno le condizioni che ne hanno
giustificato il rilascio.
5. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza
non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per il delitto di cui all'articolo 603-bis del
codice penale, possono essere disposte la revoca del permesso di
soggiorno ((di cui al presente articolo)) e l'espulsione ai sensi
dell'articolo 13 del presente testo unico.
6. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il
lavoratore straniero, cui e' stata rilasciata dal competente ufficio
la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, puo'
legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere
temporaneamente l'attivita' lavorativa fino a eventuale comunicazione
da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, che attesta
l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno.»;
d) all'articolo 22:
1) al comma 12-bis, lettera c), le parole: «di particolare
sfruttamento» sono soppresse;
2) i commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies sono abrogati.
Ogni richiamo ai medesimi commi, contenuto in leggi, regolamenti o
decreti, si intende riferito all'articolo 18-ter del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ((introdotto dalla
lettera c) del presente comma)).
2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo
18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
introdotto dal comma 1, lettera c), e' altresi' revocato nei casi di
cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto.
Art. 6
Misure di assistenza
1. A seguito della comunicazione di cui all'articolo 18-ter, comma
3, terzo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente
decreto, il lavoratore in favore del quale sia stato rilasciato il
permesso di soggiorno per «casi speciali» ai sensi del medesimo
articolo 18-ter, puo' essere ammesso alle misure di assistenza di cui
al presente articolo, di durata non superiore a quella ((del medesimo
permesso di soggiorno)). Conseguentemente il Fondo nazionale per le
politiche migratorie di cui all'articolo 45 ((del testo unico di cui
al citato decreto legislativo n. 286 del 1998)) del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e' incrementato di 180.000 euro
per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 96 del codice ((del Terzo settore, di cui al)) decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. Le misure di assistenza di cui al presente articolo sono
finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo.
La specificazione, l'attuazione e l'individuazione delle modalita'
esecutive avvengono tramite programmi individuali di assistenza,
elaborati sulla base dell'Accordo in sede di Conferenza unificata del
7 ottobre 2021, recante «Linee-Guida nazionali in materia di
identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento
lavorativo in agricoltura» (((repertorio atti n. 146/CU del 7 ottobre
2021))). Il programma di assistenza contiene un progetto
personalizzato di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante
l'iscrizione dei soggetti aderenti alla piattaforma del sistema
informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Agli oneri
derivanti dal presente comma, valutati in 180.000 euro per l'anno
2024 e in 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede
a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui
all'articolo 45 del ((testo unico di cui al)) decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
3. I destinatari delle misure possono beneficiare dell'assegno di
inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 48 del 2023((.
A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo)) 2, comma 2,
lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.
4. Le misure di assistenza di cui al presente articolo non possono
essere disposte:
a) in caso di condanna per delitti non colposi connessi a quello
per cui si procede, ad esclusione del reato di cui all'articolo
10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;
b) se il lavoratore ha conseguito un profitto illecito a seguito
di condotte connesse ai delitti sui quali rende le dichiarazioni;
c) in caso di sottoposizione a misura di prevenzione o
procedimento in corso per l'applicazione della stessa, ai sensi del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la
persistente attualita' della sua pericolosita' sociale e la
ragionevole probabilita' che possa commettere delitti di grave
allarme sociale.
5. Il presente articolo si applica anche ai parenti e affini entro
il secondo grado del lavoratore di cui all'articolo 18-ter del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
Art. 7
Revoca dell'ammissione alle misure di assistenza
1. Le misure di assistenza di cui all'articolo 6 sono revocate
quando ricorrono una o piu' delle seguenti circostanze:
a) la condanna per un delitto non colposo, commesso
successivamente all'ammissione ((al programma)) di cui al medesimo
articolo 6;
b) la sottoposizione a misura di prevenzione ai sensi del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) la rinuncia espressa alle misure.
2. Le misure di assistenza di cui all'articolo 6 possono essere
revocate nel caso di rifiuto ingiustificato di adeguate offerte di
lavoro.
Art. 8
Vigilanza, tutela e protezione
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 18-ter del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c),
del presente decreto, si applicano, qualora ne ricorrano i
presupposti, le misure di protezione e di vigilanza di cui al
decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2002, n. 133.
2. Ai titolari del permesso di soggiorno di cui al medesimo
articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, qualora ne ricorrano i presupposti, si applicano le
speciali misure di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 6. In tali casi
non si applicano le misure di assistenza di cui all'articolo 6.
Art. 9
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
1. ((All'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo)): «Il
lavoratore straniero, persona offesa del delitto previsto
dall'articolo 603-bis del codice penale, che contribuisce utilmente
all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, e'
ammesso al patrocinio alle medesime condizioni di cui al primo
periodo.»
Art. 10
((Modifica)) al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
1. All'articolo 18, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, le parole: «ne' superiore a euro 50.000» sono
sostituite dalle seguenti: «ne' superiore a euro 60.000».
Capo III
Disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale
Art. 11
Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173
1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, lettera f), le parole «a bordo», sono
sostituite dalle seguenti: «per l'incolumita' dei migranti»;
b) ((il comma 2-quater e' sostituito dal seguente:
«2-quater. Nei casi di violazione del provvedimento adottato ai
sensi del comma 2, salve le sanzioni penali quando il fatto
costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro
50.000. La responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della legge
24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore e al proprietario
della nave. Alla contestazione della violazione consegue
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo da trenta a sessanta giorni della nave utilizzata per
commettere la violazione. L'organo accertatore contesta la violazione
mediante notificazione al destinatario e, senza ritardo e comunque
entro cinque giorni, trasmette gli atti alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo competente in relazione al luogo di
accertamento della violazione, per la decisione sulla sanzione
amministrativa di cui al primo periodo e sul fermo della nave. Il
prefetto, nei cinque giorni successivi, emana l'ordinanza e, se
dispone il fermo, ne indica la durata, decorrente dalla data della
notificazione della contestazione, e nomina custode l'armatore o, in
sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che
provvede alla custodia della nave a proprie spese. Nella
determinazione della durata del fermo si ha riguardo alla gravita'
della violazione e all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o
l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa. Nelle more
dell'adozione dell'ordinanza del prefetto, alla nave e' interdetta la
navigazione. L'avente diritto puo' chiedere al prefetto la
restituzione della nave quando non sono rispettati i termini previsti
dal quarto e dal quinto periodo o quando il prefetto non adotta il
provvedimento sanzionatorio. Avverso i provvedimenti del prefetto e'
ammessa opposizione all'autorita' giudiziaria ordinaria ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150»;))
((b-bis) al comma 2-sexies sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al secondo periodo, la parola: «per» e' sostituita dalle
seguenti: «da dieci a»;
2) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:
«In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo e' da trenta a sessanta giorni.
Si applicano le disposizioni del comma 2-quater ad eccezione del
primo e del terzo periodo. In caso di ulteriore reiterazione della
violazione, si applica il comma 2-quinquies. Si ha reiterazione nel
caso di nuova violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave,
contestata anche soltanto a uno degli autori o degli obbligati in
solido nei cui confronti, nel quinquennio precedente, sia stata
accertata, con provvedimento esecutivo, una precedente violazione
delle disposizioni del presente comma, salvo che il medesimo autore
od obbligato in solido provi che la condotta illecita e' avvenuta
contro la sua volonta', manifestata attraverso comportamenti idonei
specificamente volti a impedirne il compimento»;))
c) al comma 2-septies, primo periodo, la parola: «quinto» e'
sostituita dalla seguente: «quarto»;
d) dopo il comma 2-septies, sono aggiunti i seguenti:
«2-octies. Gli aeromobili privati, anche a pilotaggio remoto,
che, partendo o atterrando nel territorio italiano, effettuano
attivita' non occasionale di ricerca finalizzata o strumentale alle
operazioni di soccorso di cui al comma 2-bis hanno l'obbligo, nel
rispetto delle convenzioni internazionali in materia di navigazione
aerea, di informare di ogni situazione di emergenza in mare,
immediatamente e con priorita', l'Ente dei servizi del traffico aereo
competente e il Centro nazionale di coordinamento del soccorso
marittimo responsabile per l'area in cui si svolge l'evento, nonche'
i Centri di coordinamento del soccorso marittimo degli Stati costieri
responsabili delle aree contigue.
2-novies. Nei casi di cui al comma 2-octies, il pilota ((al
comando dell'aeromobile)) deve attenersi alle indicazioni operative
del Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo
responsabile, emesse sulla base di quanto previsto dal comma 2-bis.
2-decies. Nei casi di violazione delle disposizioni di cui ai
commi 2-octies e 2-novies, salve le sanzioni penali quando il fatto
costituisce reato, si applica al pilota ((al comando))
dell'aeromobile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 2.000 a euro 10.000. La responsabilita' solidale di cui
all'articolo 6 della legge n. 689 del 1981 si estende all'esercente e
al proprietario dell'aeromobile.
2-undecies. Ai fini dell'accertamento e della contestazione
delle violazioni di cui al comma 2-decies, sono considerati agenti
accertatori, ai sensi della legge n. 689 del 1981, il personale
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, del Corpo delle
Capitanerie di Porto - Guardia costiera, nonche' delle Forze di
polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile
1981, n. 121.
2-duodecies. L'Autorita' competente a irrogare le sanzioni di
cui al comma 2-decies e' l'Ente nazionale per l'aviazione civile, cui
e' trasmesso il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689. Si osservano, in quanto compatibili, le
disposizioni ((della legge)) n. 689 del 1981 e ai proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie si applica il terzo periodo del
comma 2-septies.
2-terdecies. Alla contestazione della violazione consegue
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo per venti giorni dell'aeromobile utilizzato per
commettere la violazione. L'organo accertatore, che applica la
sanzione del fermo amministrativo, nomina custode l'esercente
dell'aeromobile o, in sua assenza, il pilota ((al comando
dell'aeromobile)) o altro soggetto obbligato in solido ai sensi del
comma 2-decies, che fa cessare la navigazione e provvede alla
custodia dell'aeromobile a proprie spese.
2-quaterdecies. Avverso il provvedimento di fermo
amministrativo, adottato dall'organo accertatore, e' ammesso ricorso,
entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di contestazione,
all'autorita' di cui al comma 2-duodecies, che provvede nei
successivi cinque giorni.
2-quinquiesdecies. In caso di reiterazione della violazione
commessa con l'utilizzo del medesimo aeromobile, si applica la
sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per due
mesi.
2-sexiesdecies. In caso di ulteriore reiterazione della
violazione di cui al comma 2-quinquiesdecies, si applica la confisca
dell'aeromobile e l'agente accertatore procede immediatamente a
sequestro cautelare.».
Art. 12
Ispezione per finalita' identificative dei dispositivi
o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti
1. All'articolo 11((, comma 1,)) del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, dopo le parole: «richiedente asilo ha l'obbligo» sono
inserite le seguenti: «di cooperare con le autorita' di cui
all'articolo 3 ai fini dell'accertamento dell'identita' e di esibire
o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'eta',
all'identita' e alla cittadinanza, nonche' ai Paesi in cui ha
soggiornato o e' transitato, consentendo, quando e' necessario per
acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti
elettronici o digitali in suo possesso, e».
2. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10-ter, dopo il comma 2, sono inseriti i
seguenti:
«2-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo straniero ha l'obbligo
di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identita' e di esibire o
produrre gli elementi in suo possesso relativi all'eta',
all'identita' e alla cittadinanza, nonche' ai ((Paesi)) in cui ha
soggiornato o e' transitato, consentendo, quando e' necessario per
acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti
elettronici o digitali in suo possesso.
2-ter. Senza pregiudizio per le operazioni di perquisizione e
ispezione condotte per ragioni di sicurezza, il questore, in caso di
inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui al comma 2-bis, puo'
disporre, al solo fine di acquisire gli elementi indicati nel
medesimo comma 2-bis, che gli ufficiali o agenti di pubblica
sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati identificativi dei
dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche
(S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonche' ai
documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi
dispositivi o supporti elettronici o digitali. E' in ogni caso
vietato l'accesso alla corrispondenza e a qualunque altra forma di
comunicazione. Prima che si proceda alle operazioni di accesso,
l'interessato e' avvisato del diritto di assistere alle operazioni
alla presenza di un mediatore culturale. Il verbale delle operazioni
compiute, che da' atto anche delle disposizioni del questore, indica
le finalita', i criteri e le modalita' dell'accesso, i dati
controllati e l'esito delle operazioni, riporta le eventuali
dichiarazioni rese dall'interessato e, unitamente alla eventuale
documentazione fotografica allegata, e' trasmesso per la convalida,
entro il termine di quarantotto ore dall'avvio delle operazioni, al
giudice di pace territorialmente competente che, entro le successive
quarantotto ore, decide sulla convalida con provvedimento motivato.
Il provvedimento e' comunicato all'autorita' di pubblica sicurezza,
che consegna allo straniero copia del medesimo provvedimento e del
verbale delle operazioni compiute. In caso di non convalida o di
convalida parziale, i dati illegittimamente controllati sono
inutilizzabili e il giudice dispone la cancellazione della
documentazione ad essi relativa.»;
b) all'articolo 14, dopo il comma 1.1, e' inserito il seguente:
«1.2. Lo straniero che e' trattenuto ha l'obbligo di cooperare
ai fini dell'accertamento dell'identita' e di esibire o produrre gli
elementi in suo possesso, relativi all'eta', all'identita' e alla
cittadinanza, nonche' ai Paesi in cui ha soggiornato o e' transitato,
consentendo, quando e' necessario per acquisire i predetti elementi,
l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo
possesso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10-ter,
comma 2-ter.».
3. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di
cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-ter, comma
2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all'articolo 6-bis, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di
cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-ter, comma
2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
c) all'articolo 19-bis, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3.1. Ai fini indicati dal comma 3, quando e' necessario per
acquisire il documento anagrafico o elementi relativi all'identita' e
alla cittadinanza nonche' ai Paesi in cui il minore ha soggiornato o
e' transitato, e' consentito l'accesso ai dispositivi o supporti
elettronici o digitali in suo possesso. L'accesso e' eseguito in
conformita' alle disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Competente per la
convalida e' il tribunale per i minorenni, che decide in composizione
monocratica. Le operazioni si svolgono alla presenza anche
dell'esercente i poteri tutelari, ove nominato.».
((Art. 12 - bis
Modifiche all'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, in materia di Paesi di origine sicuri
1. All'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti
dalla normativa dell'Unione europea e dei riscontri rinvenuti dalle
fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali
competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti:
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa
d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord,
Marocco, Montenegro, Peru', Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «di parti del
territorio o» sono soppresse;
c) al comma 4, la parola: «EASO» e' sostituita dalle seguenti:
«Agenzia dell'Unione europea per l'asilo»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. L'elenco dei Paesi di origine sicuri di cui al comma 1
e' aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge ed e'
notificato alla Commissione europea. Ai fini dell'aggiornamento
dell'elenco, il Consiglio dei ministri, entro il 15 gennaio di
ciascun anno, delibera una relazione, nella quale, compatibilmente
con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuita' delle
relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al
comma 4, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco
vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione. Il
Governo trasmette la relazione alle competenti Commissioni
parlamentari».))
((Art. 12 - ter
Modifiche all'articolo 28 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di unita' familiare
1. All'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per asilo, per » sono sostituite dalle
seguenti: «in conseguenza del riconoscimento della protezione
internazionale o per»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Gli stranieri di cui al comma 1, ad esclusione dei
titolari di permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della
protezione internazionale, devono avere maturato, al momento della
richiesta di ricongiungimento per i familiari di cui all'articolo 29,
comma 1, lettere a), c) e d), un periodo ininterrotto di soggiorno
legale di almeno due anni nel territorio nazionale».
2. Restano ferme le deroghe previste dal citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998 e dalla normativa dell'Unione
europea.))
((Art. 12 - quater
Modifica all'articolo 29 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ricongiungimento
familiare
1. All'articolo 29, comma 3, lettera a), primo periodo, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica del numero
degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal
decreto del Ministro della sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975».))
Art. 13
Ulteriori disposizioni sulla procedura ((alla frontiera
per i richiedenti)) la protezione internazionale
1. All'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) che, rintracciati, anche a seguito di operazioni di
ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attivita' di sorveglianza
delle frontiere esterne dell'Unione europea, svolte ai sensi del
regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2016, sono condotti nelle zone di cui all'articolo 28-bis,
comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.».
2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: «durante la
sua permanenza in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «durante la
procedura di esame della domanda di protezione internazionale»;
b) all'articolo 32, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Nei casi di cui al comma 4, primo periodo, qualora la
procedura si svolga direttamente alla frontiera o nelle zone di
transito, ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2-bis, la decisione
reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e produce gli effetti
del provvedimento di respingimento di cui all'articolo 10, comma 2,
lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si
applica il comma 4, quarto periodo.»;
3. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «dell'articolo 6» sono
sostituite dalle seguenti: «del presente decreto» ((e le parole: «che
certifica la sua qualita' di richiedente protezione internazionale»
sono sostituite dalle seguenti: «recante il codice unico d'identita',
assegnato in esito alle attivita' di foto-segnalamento svolte, la
fotografia del titolare e le generalita' dichiarate dal
richiedente»));
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'attestato
nominativo certifica la qualita' di richiedente la protezione
internazionale, attesta l'identita' dichiarata dall'interessato nel
corso delle attivita' di foto-segnalamento e consente il
riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
b) all'articolo 6-bis:
1) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35-bis, comma
4,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter»;
2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
trattenimento di cui al comma 1 puo' essere disposto qualora il
richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita' o non presti idonea garanzia
finanziaria, ovvero nelle more del perfezionamento della procedura
concernente la prestazione della garanzia finanziaria.»;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Al richiedente che non e' trattenuto ai sensi del
comma 1 si applica, comunque, la procedura ((alla frontiera)) di cui
all'articolo 28-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25 e, in caso di ricorso, l'articolo 35-ter del medesimo
decreto. Allo stesso richiedente e' rilasciato l'attestato nominativo
di cui all'articolo 4, comma 2.».
Art. 14
Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la lettera b-bis) e' sostituita dalla
seguente:
«b-bis) (("domanda reiterata")): un'ulteriore domanda di
protezione internazionale presentata dopo che e' stata adottata una
decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui
il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi
dell'articolo 23 o dopo l'estinzione del procedimento ai sensi
dell'articolo 23-bis, commi 2 e 3;»;
b) all'articolo 12, i commi 4 e 5 sono abrogati;
c) l'articolo 23-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 23-bis (Procedura in caso di ritiro implicito della
domanda). - 1. La domanda si intende implicitamente ritirata nei casi
in cui:
a) il richiedente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
6, comma 3-bis, prima di essere convocato per il colloquio di cui
all'articolo 12 si allontana senza giustificato motivo dalle
strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del
trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui
all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo;
b) il richiedente non si presenta al colloquio personale
disposto dalla Commissione ((territoriale)) ai sensi dell'articolo 12
e la notificazione della convocazione e' effettuata ai sensi
dell'articolo 11, commi 3 o 3-bis, ovvero si intende eseguita ai
sensi del comma 3-ter del medesimo articolo.
2. Nei casi di cui al comma 1, la Commissione territoriale
rigetta la domanda se la ritiene infondata in base ad un adeguato
esame del merito, ((ai sensi dell'articolo)) 3 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero ne sospende l'esame
quando dalla domanda non sono ricavabili elementi di valutazione
della stessa.
3. Il richiedente puo' chiedere per una sola volta la
riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 2, entro nove
mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, il procedimento e'
estinto.
4. Quando la domanda e' esaminata nel contesto della procedura
di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b-bis) e c), e comma
2-bis, e il richiedente proviene da un Paese di origine sicuro, fatta
salva la possibilita' di decidere in base ad un adeguato esame del
merito, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, la ricorrenza delle ipotesi di cui al comma 1 determina
il mancato assolvimento, da parte del richiedente, dell'onere di
dimostrare la sussistenza di gravi motivi per ritenere il Paese non
sicuro in relazione alla sua situazione particolare, di cui
all'articolo 9, comma 2-bis, e si applica l'articolo 32, commi 4 e
4-bis.
5. La domanda presentata dal richiedente successivamente alla
decisione di rigetto adottata ai sensi del comma 2 e all'estinzione
del procedimento ((di cui al comma 3 e')) sottoposta ad esame
preliminare ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis. In sede di esame
preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno
dell'ammissibilita' della domanda, comprese le ragioni
((dell'allontanamento o della mancata presentazione al colloquio, di
cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1 del presente
articolo.»)).
Art. 15
Revoca della protezione speciale
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente:
«1-quater. La Commissione nazionale e' altresi' competente per
la revoca della protezione speciale riconosciuta ai sensi
dell'articolo 32, comma 3, ((anche nel caso di cui all'articolo 33,
comma 3)), qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il
cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello
Stato, fatti salvi i divieti di espulsione e respingimento per i
rischi di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti di
cui all'articolo 19, commi 1 e ((1.1,)) del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.»;
b) all'articolo 33, dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente:
«3-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, ai procedimenti di revoca della protezione
speciale di cui all'articolo 5, comma 1-quater.».
((Art. 15 - bis
Mezzi e materiali destinati al controllo delle frontiere e dei flussi
migratori e alle attivita' di ricerca e soccorso in mare
1. In considerazione delle speciali misure di sicurezza necessarie
nell'esecuzione dei relativi contratti, l'affidamento degli appalti
pubblici di forniture e servizi relativi a mezzi e materiali ceduti,
destinati alla cessione o in uso a Paesi terzi per il rafforzamento
delle capacita' di gestione e controllo delle frontiere e dei flussi
migratori nel territorio nazionale e per le attivita' di ricerca e
soccorso in mare, e' effettuato ai sensi dell'articolo 139, comma 1,
lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. In relazione agli appalti di cui al comma 1 del presente
articolo non si applica l'articolo 139, comma 2, secondo periodo, del
codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3. Per i contratti di cui al presente articolo al cui oggetto, atti
o modalita' di esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza,
resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 139 del codice di
cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i contratti di
cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 139 e dalle
altre disposizioni normative in materia di tutela delle informazioni
classificate.))
((Art. 15 - ter
Modifiche all'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rimpatrio
volontario e assistito
1. All'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «comma 2-bis,» sono inserite le
seguenti: «e della provenienza da Stati o territori con i quali non
sono in vigore accordi di riammissione»;
b) al comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma
4, lettere a) e f), ovvero non hanno ottemperato a uno dei
provvedimenti emessi dalla competente autorita' in applicazione del
medesimo articolo 13, comma 13».))
((Art. 15 - quater
Modifica all'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, in materia di interoperabilita' dei sistemi
informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza
1. All'articolo 4, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « La
comunicazione relativa al rilascio, al rifiuto, all'annullamento o
alla revoca dell'autorizzazione e' effettuata, secondo le modalita'
previste dagli articoli 38 e 42 del predetto regolamento (UE)
2018/1240, esclusivamente tramite il servizio di posta elettronica ed
e' inviata all'indirizzo di posta elettronica di cui all'articolo 17,
paragrafo 2, lettera g), del medesimo regolamento, fornito dal
richiedente nel modulo di domanda. La notificazione si intende
perfezionata nel momento dell'avvenuto invio del messaggio di posta
elettronica».))
((Art. 15 - quinquies
Disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della
protezione internazionale e all'accoglienza dei richiedenti
1. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) richiedente che e' entrato o si e' trattenuto
irregolarmente in Italia e ha presentato domanda di protezione
internazionale, senza giustificato motivo, oltre il termine di
novanta giorni dal suo ingresso in Italia».
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nel rispetto dell'articolo 20 della direttiva
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2013, non e' ammesso alle misure di accoglienza il richiedente che,
senza giustificato motivo, ha presentato domanda di protezione
internazionale oltre il termine di cui all'articolo 28-bis, comma 2,
lettera e-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La
decisione sull'ammissione e' adottata, in forma scritta e motivata,
dal prefetto competente per territorio in ragione del luogo ove e'
presentata la domanda di protezione internazionale e tiene conto
della vulnerabilita' del richiedente»;
b) all'articolo 8, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi
2 e 3, l'accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli
articoli 9 e 11 e' assicurata con priorita' a coloro che sono giunti
nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in
mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a
esse connesse».))
((Art. 15 - sexies
Disposizioni in materia di personale per le esigenze della
Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1-bis, dopo le parole: «a cura dell'Amministrazione
medesima» sono inserite le seguenti: «, che puo' anche avvalersi del
Centro Alti Studi del Ministero dell'interno,»;
2) al comma 3:
2.1) al primo periodo, dopo le parole: «ai sensi del comma
1-bis,» sono inserite le seguenti: «nonche', in via temporanea, da
prestatori di lavoro con contratto di lavoro a tempo determinato in
possesso di adeguata professionalita' e da personale dell'Agenzia
dell'Unione europea per l'asilo, appositamente formati in materia di
protezione internazionale a cura dell'Amministrazione dell'interno,»;
2.2) il settimo e l'ottavo periodo sono sostituiti dai
seguenti: «Alle sedute della Commissione partecipano il funzionario
prefettizio con funzioni di presidente, l'esperto designato
dall'UNHCR e due dei componenti con compiti istruttori assegnati alla
medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis e del primo periodo del
presente comma, tra cui il componente che ha svolto il colloquio ai
sensi dell'articolo 12, comma 1-bis. Il presidente della Commissione
fissa i criteri per l'assegnazione delle istanze ai componenti con
compiti istruttori e per la loro partecipazione alle sedute della
Commissione stessa»;
2.3) al decimo periodo, le parole: «da non oltre due anni»
sono soppresse;
b) all'articolo 5:
1) al comma 2, sesto periodo, la parola: «partecipa» e'
sostituita dalla seguente: «partecipano» e dopo le parole:
«dell'UNHCR» sono aggiunte le seguenti: «e i funzionari
amministrativi di cui al comma 2-bis»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le attivita' istruttorie per i procedimenti
amministrativi di competenza, tra cui l'audizione dell'interessato,
sono svolte dai componenti della Commissione nazionale o dai
funzionari amministrativi con compiti istruttori ad essa assegnati.
Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione
dei procedimenti e per la partecipazione dei funzionari
amministrativi alle sedute della Commissione stessa. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 4, comma 3, undicesimo e dodicesimo
periodo»;
c) all'articolo 12, comma 1-bis, il primo e il secondo periodo
sono sostituiti dai seguenti: «Il colloquio si svolge di norma alla
presenza del componente con compiti istruttori della domanda di
protezione, ove possibile dello stesso sesso del richiedente. Il
componente con compiti istruttori sottopone la proposta di
deliberazione alla Commissione, che decide ai sensi dell'articolo 4,
comma 4».
2. All'articolo 5, comma 2, lettera e-bis), del regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019,
n. 78, le parole: «della Commissione nazionale per il diritto di
asilo e » sono soppresse. Con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono apportate, in relazione al primo periodo, le necessarie
modifiche al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 78 del 2019. Il medesimo regolamento
prevede, con effetto dalla data della sua entrata in vigore,
l'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso primo periodo.
3. Al fine di semplificare e di accelerare la riorganizzazione del
Ministero dell'interno, anche per quanto concerne l'adeguamento alle
modifiche della dotazione organica intervenute con la legge 30
dicembre 2023, n. 213, dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2025 le
modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono adottate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del
Consiglio dei ministri».))
Capo IV
Disposizioni processuali
Art. 16
((Modifica all'articolo 3 e introduzione dell'articolo 5-bis del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46
1. Al capo I del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
«c) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei
provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei
presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32,
comma 3, del medesimo decreto legislativo»;
b) dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente:
«Art. 5-bis (Competenza della corte d'appello). - 1. Per i
procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il
quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del
trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a
norma degli articoli 6, 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' per la convalida
delle misure adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto
legislativo n. 142 del 2015 e' competente la corte d'appello di cui
all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui
distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento
oggetto di convalida.
2. Nei procedimenti di cui al comma 1, la corte d'appello giudica
in composizione monocratica»)).
Art. 17
Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) (((soppresso)))
2) al comma 3-octies, le parole: «ai precedenti commi» sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 3-bis»;
b) all'articolo 35-bis:
1) al comma 2, le parole: «Il ricorso e' proposto» sono
sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e
2-ter, il ricorso e' proposto» e l'ultimo periodo e' soppresso;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. ((Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1 e 2,
lettere a), d) ed)) e), e nei casi in cui nei confronti del
ricorrente e' stato adottato un provvedimento di trattenimento, i
termini previsti dal comma 2 sono ridotti della meta', fatto salvo
quanto previsto dal ((comma 2-ter.))»;
2-ter. ((Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2,
lettere b), b-bis) e c), del presente decreto, anche se il ricorrente
si trova in stato di trattenimento ovvero e' sottoposto a misure
alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142,)) il termine per il deposito del
ricorso e' di sette giorni, ((decorrenti dalla data di
notificazione)) della decisione della Commissione territoriale.»;
((2-bis) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. Nei casi previsti dal comma 3, l'efficacia esecutiva del
provvedimento impugnato puo' essere sospesa, su istanza di parte, con
decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni.
L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di
inammissibilita', con il ricorso introduttivo. Il ricorso e'
notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalita'
di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno puo' depositare note
difensive entro tre giorni dalla notificazione. Se il Ministero
dell'interno deposita note difensive la parte ricorrente puo'
depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il giudice
decide sull'istanza di sospensione entro i successivi cinque giorni.
Se il Ministero dell'interno non si avvale della facolta' di
depositare note difensive, prevista dal quarto periodo, il termine
per la decisione decorre dalla scadenza del termine ivi stabilito per
il loro deposito. Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) del
comma 3, quando l'istanza di sospensione e' accolta, al ricorrente e'
rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.
4-bis. Avverso il decreto di cui al comma 4 e' ammesso
reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente
dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da
effettuare anche nei confronti della parte non costituita. Si
applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Il
reclamo e' comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La
proposizione del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva del
provvedimento reclamato. La corte d'appello, sentite le parti, decide
con decreto immediatamente esecutivo, entro dieci giorni dalla
presentazione del reclamo. Il decreto e' comunicato alle parti a cura
della cancelleria. La sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale non opera nei procedimenti di cui al presente comma»;))
3) (((soppresso)))
c) (((soppressa)))
d) all'articolo 35-ter:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. ((Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere
b), b-bis) e c), del presente decreto, anche se il ricorrente si
trova in stato di trattenimento ovvero e' sottoposto a misure
alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della
Commissione territoriale e' ammesso ricorso nel termine indicato
dall'articolo 35-bis, comma 2-ter, del presente decreto. La
proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione non sospende
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. L'istanza di
sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e'
proposta, a pena di inammissibilita', con il ricorso introduttivo.»;
1-bis) al comma 2, terzo periodo, le parole: «non impugnabile
» sono soppresse;
1-ter) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Avverso il decreto adottato ai sensi del comma 2 e'
ammesso reclamo alla corte d'appello; si applicano le disposizioni
dell'articolo 35-bis, comma 4-bis»)).
2) (((soppresso))).
Art. 18
((Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 5:
1.1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il provvedimento
con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del
trattenimento e' adottato per iscritto, e' corredato di motivazione e
reca l'indicazione che il richiedente ha facolta' di presentare
memorie o deduzioni personalmente o a mezzo di difensore. Il
provvedimento e' trasmesso, senza ritardo e comunque entro
quarantotto ore dalla sua adozione, alla corte d'appello di cui
all'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46»;
1.2) all'ultimo periodo, le parole: «al tribunale sede della
sezione specializzata in materia di immigrazione protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
europea» sono sostituite dalle seguenti: «alla corte d'appello
competente»;
2) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 e'
ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 14, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
3) al comma 8, le parole: «del tribunale in composizione
monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «della corte d'appello
»;
b) all'articolo 14, comma 6, ultimo periodo, le parole: «il
tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione
protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «la corte
d'appello»)).
((Art. 18 - bis
Modifiche agli articoli 10-ter e 14 del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, le parole: «il
Tribunale sede della sezione specializzata in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei
cittadini dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «la
corte d'appello»;
b) all'articolo 14, comma 6:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di
procedura penale»;
2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Si
osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 22,
comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n.
69».))
((Art. 18 - ter
Modifica all'articolo 4 della legge 21 febbraio 2024, n. 14
1. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21
febbraio 2024, n. 14, dopo le parole: «in via esclusiva,» sono
inserite le seguenti: «la corte d'appello,».))
Capo V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 19
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni del capo IV si applicano decorsi trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
Art. 20
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli
articoli 4 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi
adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 21
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.