Tra le misure del D.M. 14 febbraio 2017 anche l'incentivazione a realizzare due progetti integrati per isola, che possono includere anche impianti a fonti rinnovabili offshore, compresa la fonte oceanica, e solare termico
Con il decreto 14 febbraio 2017 (in Gazzetta ufficiale del 18 maggio 2017, n. 114) il ministero dello Sviluppo economico ha ufficializzato le disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili.
Fissati anche:
- gli obiettivi di sviluppo di fonti energetiche rinnovabili al 2020 e al 2030;
- i requisiti degli impianti e controlli;
- l'utilizzazione dell'energia e la remunerazione degli interventi;
- la promozione dell'ammodernamento delle reti elettriche isolane;
- l'incentivazione a realizzare due progetti integrati per isola, che possono includere anche impianti a fonti rinnovabili offshore, compresa la fonte oceanica, e solare termico.
Di seguito il testo del D.M. 14 febbraio 2017 disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dello Sviluppo economico 14 febbraio 2017 Disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili. (17A03304) in Gazzetta ufficiale del 18 maggio 2017, n. 114 IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, di istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 e in particolare l'art. 7, recante norme per le imprese elettriche minori; Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, articoli 24, 25, 27 e 28 e, in particolare, l'art. 7-bis, comma 5, in base al quale l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici con le modalita' di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici diversi da quelli richiamati all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto n. 42 del 2004, non e' subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati; Visto l'art. 1, comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (nel seguito: decreto-legge n. 145 del 2013), secondo cui con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sono individuate le disposizioni per un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali e le modalita' di sostegno degli investimenti anche attraverso la componente tariffaria UC4; Visto l'art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale prevede che, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal citato art. 1, comma 6-octies, l'autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adotti una revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari di cui all'art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che sia basata esclusivamente su criteri di costi efficienti e che sia di stimolo all'efficienza energetica nelle attivita' di distribuzione e consumo finale di energia, anche valutando soluzioni alternative alle esistenti che migliorino la sostenibilita' economica ed ambientale del servizio; Visto il documento di consultazione dell'autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito autorita') del 4 dicembre 2014, 598/2014/R/eel, con cui l'autorita' illustra i propri orientamenti per la riforma delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori non interconnesse; Visto il documento di consultazione dell'autorita' del 29 maggio 2015, 255/2015/R/eel, con cui l'autorita' illustra, tra l'altro, i propri orientamenti per nuove sperimentazioni pilota di sistemi intelligenti di distribuzione (smart distribution system) anche in relazione alle isole minori non interconnesse; Visto il progetto di ricerca «Sviluppo delle fonti Energetiche Rinnovabili nelle isole minori non interconnesse» elaborato da Ricerca di Sistema Energetico S.p.a. (di seguito anche RSE), finanziato da questo Ministero nell'ambito della ricerca di sistema elettrico; Ritenuto che le predette disposizioni debbano essere attuate in modo armonizzato e coerente, al fine di assicurare contestualmente la progressiva copertura del fabbisogno energetico delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, e la promozione dell'efficienza energetica e di minori costi del servizio, garantendo la sicurezza e la continuita' delle forniture energetiche; Ritenuto che per isole minori non interconnesse siano da intendere tutte le isole minori per le quali e' riscontrata la mancanza o l'insufficienza di interconnessione fisica con il sistema elettrico nazionale, indipendentemente dal fatto che le imprese elettriche che gestiscono il servizio sulle isole siano state o meno trasferite all'Enel ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643; Ritenuto, anche sulla base della definizione di isola adottata da Eurostat, di dover considerare le sole isole con superficie superiore a 1 km², localizzate ad una distanza minima di 1 km dal continente e con popolazione residente di almeno 50 persone, escludendo, inoltre, l'isola di Gorgona in ragione della specifica destinazione della principale infrastrutture esistente, gestita dal Ministero di grazia e giustizia, pervenendo quindi alle isole elencate in allegato 1; Considerato che, sulla base del progetto di ricerca RSE sopra citato, nelle isole in questione si utilizza l'energia elettrica anche per usi, quali il riscaldamento di acqua sanitaria, nei quali sarebbe preferibile e conveniente il ricorso a fonti rinnovabili non elettriche, mentre, per contro, sono assai sporadici i tentativi di ricorso all'energia elettrica per i trasporti, per i quali si impiegano quasi esclusivamente carburanti tradizionali; Considerato che, sulla base di dati acquisiti nell'ambito del medesimo progetto di ricerca, e' possibile individuare alcuni parametri rispetto ai quali stabilire gli obiettivi di copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, nel rispetto delle esigenze di sicurezza dei sistemi elettrici delle isole in questione, e che possono essere individuati obiettivi di diffusione delle fonti rinnovabili, specifici per il solare termico e per la produzione di energia elettrica, di entita' tale da assicurare, in ciascuna isola, un contributo omogeneo in termini di grado di copertura dei consumi elettrici mediante fonti rinnovabili, salvo le isole di Panarea, Vulcano, Stromboli e Tremiti, nelle quali, a causa della maggiore differenza tra il carico invernale e quello estivo, la percentuale di penetrazione e' assunta a livelli inferiori, per ragioni di sicurezza del sistema; Considerato che l'installazione di talune tipologie di impianti solari fotovoltaici e termici segue le modalita' autorizzative semplificate di cui al comma 5 dell'art. 7-bis del decreto legislativo n. 28/2011; Considerato che le isole minori sono tipicamente caratterizzate da una elevata variabilita' della domanda annuale, principalmente in ragione della stagionalita' delle presenze, e che la capacita' di generazione elettrica installata e' in media piu' del doppio del picco di carico estivo, con uno sfruttamento molto limitato della capacita' stessa, in relazione a un carico base piuttosto contenuto; Considerato che il contributo attuale delle fonti rinnovabili e' generalmente scarso nelle isole minori e che, laddove esiste, e' sostanzialmente dovuto ad impianti fotovoltaici; Considerato che le isole minori non interconnesse costituiscono sistemi isolati e che, come tali, devono essere dotati di adeguati sistemi di backup; Considerato che, in base alle disposizioni del decreto-legge n. 145 del 2013, il presente decreto deve avviare un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, con riferimento anche ai fabbisogni di energia che possono essere coperti da vettori diversi dall'energia elettrica; Ritenuto che l'incremento dell'uso delle fonti rinnovabili per la copertura del fabbisogno di energia delle isole in questione sara' favorito da un maggiore ricorso all'energia elettrica, in particolare laddove siano impiegate tecnologie che garantiscono efficienza e minore impatto ambientale; Ritenuto, in coerenza con il quadro comunitario delineato dalla direttiva 2009/28/CE, di individuare il 31 dicembre 2020 come primo orizzonte temporale per la fissazione di obiettivi quantitativi di copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse con energia da fonti rinnovabili e di fornire altresi' indicazioni per il perseguimento di obiettivi al 2030, in coerenza con il pacchetto comunitario energia e clima in via di definizione; Ritenuto comunque opportuno, ai fini del perseguimento di ulteriori sviluppi del processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori, tener conto delle prospettive di realizzazione, a costi sostenibili, di opere di interconnessione con le reti del continente; Considerato che i soggetti produttori o gestori del sistema elettrico isolano, beneficiari di integrazioni tariffarie per il servizio svolto e per l'energia prodotta, nell'ambito dell'attivita' di distribuzione e secondo la vigente regolazione, devono provvedere al collegamento degli impianti alla rete elettrica favorendo l'utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica da fonti rinnovabili immessa in rete, nel rispetto dei vincoli di rete e delle esigenze di gestione in sicurezza del sistema; Ritenuto opportuno promuovere la realizzazione di progetti pilota innovativi finalizzati, anche mediante l'utilizzo di componenti e soluzioni innovative di integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema energetico delle isole, a ridurre entro il 31 dicembre 2020, per le isole nelle quali saranno attuati, la produzione da fonti non rinnovabili almeno fino all'80% dei valori convenzionalmente indicati in allegato; Visti i contributi istruttori forniti da UNIEM - Unione nazionale imprese elettriche minori, in particolare con note del 12 maggio 2016 e del 28 ottobre 2016; Ritenuto opportuno richiedere informalmente i pareri del coordinamento interregionale energia e dell'ANCI, pervenuti, rispettivamente, il 16 dicembre 2016 e il 27 gennaio 2017; Ritenuto opportuno assicurare un adeguato coinvolgimento delle regioni e dei comuni interessati, in particolare ai fini della definizione dei programmi di ammodernamento delle reti elettriche isolane e dei progetti integrati innovativi; Ritenuto opportuno promuovere la maggiore diffusione delle fonti rinnovabili adottando criteri di neutralita' tecnologica affinche', nel rispetto delle condizioni stabilite ai sensi del presente decreto, i soggetti interessati possano sviluppare le proprie proposte progettuali e le autonomie locali, nell'esercizio dei compiti autorizzativi ad esse demandati ai sensi del titolo II, capo I, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e del decreto-legge n. 239 del 2003, effettuare le valutazioni di competenza, anche relativamente alla coerenza e alla compatibilita' con il contesto di inserimento; Vista la deliberazione 652/2016/I/EFR del 10 novembre 2016, con cui l'autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto, avanzando alcune osservazioni e proposte di modifica; Ritenuto che, per ciascuna delle proposte formulate dall'autorita': a) si condivida la necessita' di stabilire primi obiettivi in materia di fonti rinnovabili al 2020, e contestualmente avviare le attivita' necessarie al raggiungimento di piu' ambiziosi obiettivi al 2030, attraverso la programmazione degli interventi e delle condizioni per l'ulteriore sviluppo delle fonti rinnovabili; b) il contributo e la capacita' di iniziativa dei soggetti terzi siano compatibili con il ruolo dei gestori dei sistemi elettrici isolani, cui rimarrebbe comunque affidato anche nella prima fase il ruolo di predisporre dei piani di sviluppo del sistema, tenuto conto anche del basso sviluppo che le energie rinnovabili hanno finora avuto nelle isole minori e dell'esigenza di agire anche nel settore termico; c) l'attuale legislazione, in recepimento delle direttive europee in materia, prevede la possibilita' di ricorrere a procedure pubbliche di gara, qualora lo esigano esigenze di sicurezza o di pubblico interesse, considerato che l'attivita' di produzione e' attivita' libera, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico. Tale necessita' potra' dunque essere valutata nel corso del processo, in base ai dati di monitoraggio sul grado di raggiungimento degli obiettivi; d) sia opportuno riferire la determinazione della remunerazione degli interventi al costo evitato di combustibile quale parametro atto a contenere gli effetti della remunerazione sulle bollette elettriche, utilizzando adeguatamente tale parametro per consentire la programmazione economica degli investimenti; e) si condivida la richiesta alla Commissione europea delle deroghe di cui all'art. 44 della direttiva 2009/72/CE per l'insieme delle isole non interconnesse; f) siano da accogliere le proposte dell'autorita', in particolare in merito a: funzione dei progetti pilota; precisazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 7; previsione di previa definizione, a cura del Gse, delle procedure di qualifica degli impianti di potenza superiore a 50 kW; precisazione sui seguiti delle attivita' di controllo svolte dal Gse; precisazioni riguardo al combustibile risparmiato; coinvolgimento dell'autorita' nello svolgimento delle attivita' inerenti i progetti pilota; miglioramento dei contenuti dell'allegato 2; Ritenuto che la disciplina di cui al presente decreto sia compatibile con il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE per quanto riguarda i progetti integrati innovativi di cui all'art. 6, ampiamente sotto le soglie di intensita' di aiuto, mentre il regime di remunerazione di cui all'art. 4 configura un regime non classificabile come aiuto per le seguenti motivazioni: a) la specificita' delle isole minori non interconnesse, nelle quali non vi sono le condizioni per un mercato libero pienamente competitivo e possono essere realizzati tipicamente solo impianti di piccola potenza; b) il sistema di sostegno definito ai sensi del presente decreto remunera la produzione da fonti rinnovabili valorizzando il combustibile risparmiato per la generazione elettrica convenzionale evitata; c) l'entita' delle risorse annualmente destinabili alla promozione delle fonti rinnovabili e' in ogni caso compatibile con i limiti del regolamento; d) non vi sono beneficiari predeterminati; Ritenuto di richiedere alla Commissione europea la deroga di cui all'art. 44 della direttiva 2009/72/CE fino al 2021, evidenziando il contributo atteso che, ai sensi del presente decreto, i gestori forniscono ai fini degli obiettivi comunitari su clima ed energia Decreta: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. In attuazione dell'art. 1, comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, il presente decreto individua le disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili e, in particolare, stabilisce: a) gli obiettivi quantitativi del fabbisogno energetico delle isole da coprire attraverso la produzione da fonti rinnovabili; b) gli obiettivi temporali per il processo di graduale sviluppo della produzione da fonti rinnovabili; c) le modalita' di sostegno degli investimenti necessari al perseguimento dei suddetti obiettivi. Le disposizioni del presente decreto si applicano sul territorio delle isole minori elencate in allegato 1. Art. 2 Obiettivi di sviluppo di fonti energetiche rinnovabili al 2020 e al 2030 1. In ciascuna delle isole indicate in allegato 1 sono stabiliti i seguenti obiettivi minimi di sviluppo dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili da raggiungere al 31 dicembre 2020: a) installazione, presso utenze domestiche e non domestiche, di sistemi con pannelli solari termici per la copertura dei consumi di acqua calda o per il solar cooling pari, per ciascuna isola, ai valori indicati in allegato 1. Concorre a tale obiettivo l'installazione, esclusivamente in sostituzione di scaldaacqua elettrici, di pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria (di seguito anche: pompe di calore); a tali fini, si assume che ogni kW di potenza elettrica della pompa di calore equivale all'installazione di 2 metri quadri di solare termico; b) installazione di impianti di produzione di energia elettrica collegati alla rete elettrica, alimentati da fonti rinnovabili disponibili localmente, per una potenza nominale complessiva pari, per ciascuna isola, ai valori indicati in allegato 1; detti impianti possono essere asserviti a specifiche utenze, ivi inclusa la ricarica di veicoli elettrici, con immissione parziale nella rete elettrica, ovvero immettere nella rete tutta l'energia elettrica prodotta. 2. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1: a) gli impianti di produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili in esercizio alla data di entrata in vigore del primo dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 1; b) i nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, compresi i potenziamenti, i sistemi con pannelli solari termici e le pompe di calore, entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del primo dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 1; c) gli interventi realizzati ai fini del rispetto dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, stabilito dall'art. 11 del decreto legislativo n. 28 del 2011; per tali interventi non spettano incentivi, comunque denominati, o remunerazioni sull'energia prodotta e le disposizioni del presente decreto si applicano limitatamente allo scambio sul posto, ove applicabile, come precisato all'art. 4, comma 2; d) gli interventi di riattivazione di impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, rimessi in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del primo dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 1. 3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, gli interventi possono essere eseguiti dalle societa' elettriche indicate in allegato 1 (di seguito gestori) o da soggetti terzi. 4. Con successivi decreti sono stabiliti gli ulteriori obiettivi per il periodo 2021-25 e per il periodo 2026-30 e definite le relative modalita' di raggiungimento, compresi i progetti integrati innovativi. Laddove necessario in relazione alle realizzazioni gia' conseguite e alle esigenze di sicurezza ed efficienza dei sistemi, i provvedimenti individuano requisiti o limiti massimi per lo sviluppo di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in ciascuno periodo, tenendo conto delle condizioni di producibilita' e di carico lungo tutto il corso dell'anno, delle tipologie e del numero di impianti a fonti rinnovabili in esercizio, e di quanto disposto all'art. 5. 5. Le disposizioni in materia di requisiti degli impianti di cui all'art. 3, di utilizzazione dell'energia e remunerazione interventi di cui all'art. 4, comma 1, e cumulabilita' degli incentivi di cui all'art. 7, si applicano agli interventi di cui al comma 2, lettera b). 6. Le disposizioni in materia di utilizzazione dell'energia e remunerazione interventi di cui all'art. 4, comma 1, e cumulabilita' degli incentivi di cui all'art. 7, si applicano agli interventi di cui al comma 2, lettera d), qualora la riattivazione sia eseguita su impianti non funzionanti da almeno due anni compiuti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. Per i progetti pilota di cui all'art. 5 resta fermo quanto previsto all'art. 7, comma 2. Art. 3 Requisiti degli impianti e controlli 1. Gli impianti devono essere costruiti ed eserciti nel rispetto dei requisiti richiamati in allegato 2. 2. Il Gse, a partire dai dati ricevuti ai sensi del comma 3, effettua controlli sugli impianti realizzati per le finalita' di cui al presente decreto, al fine di verificare il rispetto dei requisiti e il diritto alle previste remunerazioni, nonche' per una corretta imputazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti all'art. 2. I controlli sono svolti con le modalita' previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014, per quanto applicabili, e da ulteriori specifiche disposizioni in materia di controlli, e attengono anche a quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera a). Per tali finalita', il Gse pubblica le specifiche procedure che utilizzera' per lo svolgimento dei controlli. Gli esiti dei controlli sono comunicati dal Gse a Csea, autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e Ministero dello sviluppo economico e comuni interessati. Qualora il Gse riscontri violazioni ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014 propone, per il tramite dell'autorita', l'applicazione di quanto previsto al medesimo art. 11. 3. Anche per le finalita' di cui al comma 2, entro 30 giorni dall'entrata in esercizio di ciascun impianto di produzione elettrica per il quale viene avanzata richiesta di accesso alle previste remunerazioni, i gestori trasmettono al Gse i dati dell'impianto dichiarati dal produttore, secondo modalita' stabilite nelle procedure di cui al comma 2. 4. Su richiesta degli interessati ed entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il Gse qualifica i progetti di impianti di potenza superiore a 50 kW elettrici, muniti del pertinente titolo autorizzativo, non ancora in esercizio. La qualifica ha lo scopo di verificare l'idoneita' dell'impianto all'ottenimento della remunerazione di cui all'art. 4, fermo restando che l'effettivo diritto alla stessa remunerazione e' subordinato al rispetto di requisiti e condizioni di cui al presente decreto, dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 1, e delle procedure di cui al comma 1. Per tali finalita', il Gse predispone e pubblica sul proprio sito web apposita procedura di qualifica. Art. 4 Utilizzazione dell'energia e remunerazione degli interventi 1. L'energia prodotta dai sistemi con pannelli solari termici e da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ha diritto a una remunerazione le cui modalita' di erogazione, periodo di diritto ed entita', anche differenziata per ciascuna isola e tipologia di intervento, sono determinati con provvedimenti dell'autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico sulla base dei seguenti criteri: a) energia da pannelli solari termici utilizzata per la copertura dei consumi di acqua calda e per il solar cooling: per ogni metro quadrato in esercizio, la remunerazione e' riconosciuta al titolare dell'impianto dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, ed e' commisurata al costo del combustibile risparmiato per il minor consumo di energia elettrica efficientemente prodotta. A tale fine, si assume che ogni metro quadrato di pannello generi energia termica pari a 600 kWh/anno, corrispondenti a pari risparmio di energia elettrica; b) energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili immessa in parte o totalmente nella rete: per ogni kWh di produzione netta la remunerazione, comprensiva del valore dell'energia per le sole produzioni realizzate da soggetti diversi dai gestori, e' riconosciuta dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, ed e' commisurata al costo del combustibile risparmiato per il minor consumo di energia elettrica efficientemente prodotta; c) energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e autoconsumata: per ogni kWh prodotto e autoconsumato e' riconosciuta, dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, una remunerazione, aggiuntiva al valore dell'energia autoconsumata, che tiene conto delle remunerazioni di cui alla lettera b); d) per i casi di cui alle lettere a) e b) viene definito un valore minimo della remunerazione, comunque riconosciuto a prescindere dal costo del combustibile risparmiato per il minor consumo di energia elettrica efficientemente prodotta, nonche' un valore massimo prescindente dal medesimo costo del combustibile risparmiato. Tali valori minimo e massimo possono essere differenziati per fonte e/o tecnologia; e) la remunerazione e' definita in modo da consentire la programmazione economica degli investimenti; f) in tutti i casi di cui alle lettere precedenti, la remunerazione risponde a obiettivi di efficiente uso delle risorse; g) per le pompe di calore, la remunerazione e' erogata in un'unica soluzione, ed e' pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto, nel limite massimo di € 500 per prodotti con capacita' inferiore o uguale a 150 litri e di € 850 per prodotti con capacita' superiore ai 150 litri. 2. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, l'autorita' disciplina ogni altro aspetto necessario per il funzionamento dei meccanismi previsti dal presente decreto, e in particolare: a) il valore del combustibile risparmiato per la generazione elettrica efficiente evitata e l'eventuale riconoscimento dei contributi di cui agli art. 5 e 6, nell'ambito dei provvedimenti di cui all'art. 28 del decreto-legge 91/2014; b) ove occorra, le caratteristiche dei sistemi di misura dell'energia elettrica e le caratteristiche dei sistemi di interfaccia con la rete ai fini della prestazione dei servizi e delle protezioni necessarie per assicurare la sicurezza e la continuita' del servizio elettrico; c) salve le esigenze di sicurezza del sistema elettrico isolano, le modalita' con le quali il gestore, con riferimento agli impianti realizzati da terzi, provvede al collegamento alla rete e al ritiro dell'energia prodotta, e, in tutti i casi, assicura l'utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica da fonti rinnovabili immessa in rete, anche ricorrendo all'integrazione di sistemi di accumulo, nel rispetto dei principi di economicita' ed efficienza; d) le modalita' di erogazione del servizio di scambio sul posto per gli impianti a fonti rinnovabili realizzati ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 28 del 2011, mediante lo scambio fisico tra il produttore e il gestore, compensabile su base triennale; e) con riferimento agli impianti entrati in esercizio prima della data di entrata in vigore del provvedimento stesso, l'aggiornamento del ritiro dedicato nonche', coerentemente con la lettera d), dello scambio sul posto, prevedendone la gestione a cura del gestore e la conseguente risoluzione delle convenzioni in essere con il Gse; f) la remunerazione dei gestori conseguente allo svolgimento delle attivita' da essi svolte per le finalita' di cui al presente decreto. 3. Il primo dei provvedimenti di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Nel caso in cui un'isola di cui all'allegato 1 venga interconnessa alla rete elettrica nazionale, la remunerazione di cui al presente decreto viene riconosciuta limitatamente agli impianti che entrano in esercizio entro due anni dalla data dell'interconnessione, comunicata da Terna all'autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. 5. Restano ferme le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica. Art. 5 Promozione dell'ammodernamento delle reti elettriche isolane 1. Ai fini di quanto previsto all'art. 2, comma 4, nonche' per favorire la penetrazione delle fonti rinnovabili anche nelle isole minori con lavori di interconnessione in corso alla data del presente decreto, entro il 31 dicembre 2017 ciascun gestore dei sistemi elettrici delle predette isole, previa ricognizione della situazione attuale in termini di domanda e offerta di energia elettrica e termica, nonche' di previsioni fino al 2030, presenta al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e alla regione e ai comuni interessati un programma tecnico ed economico con il quale: a) sono definiti gli interventi di ammodernamento e rafforzamento della rete elettrica isolana, funzionali all'installazione di una potenza elettrica da fonti rinnovabili pari ad almeno tre volte i valori degli obiettivi indicati nello stesso allegato 1, anche mediante ricorso a sistemi di accumulo dell'energia elettrica; b) sono valutate le ipotesi di sviluppo della generazione, compresa la conversione a fonti rinnovabili, anche parziale, degli esistenti impianti di produzione elettrica a fonti convenzionale; c) sono presentate ipotesi di copertura dei costi di realizzazione del programma a valere su programmi di sostegno nazionali e regionali, anche cofinanziati dalla Commissione europea, e, in via complementare, sulla componente tariffaria UC4. 2. Entro il 31 dicembre 2018, l'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, anche avvalendosi di RSE, provvede alla verifica della congruita' tecnica ed economica dei programmi, dandone comunicazione ai singoli gestori e alle Autorita' nazionali di gestione dei programmi di sostegno, indicate dai gestori, di cui al comma 1, lettera c). I soggetti destinatari del programma di cui al comma 1 possono, entro il 30 giugno 2018, trasmettere alla predetta Autorita' le proprie osservazioni. Art. 6 Progetti integrati innovativi 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 5, anche allo scopo di definire modelli di intervento per gli obiettivi di cui all'art. 2, comma 4, nelle isole di cui all'allegato 1 e' promossa la realizzazione di due progetti integrati, che possono includere anche impianti a fonti rinnovabili offshore, compresa la fonte oceanica, e solare termico, che, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e continuita' della fornitura, consentano, entro il 31 dicembre 2020, di ridurre la produzione elettrica annua convenzionale di cui in allegato 1 almeno dei seguenti valori; a) il 50% per le isole con produzione annua convenzionale fino a 3000 MWh; b) il 40% per le isole con produzione elettrica annua convenzionale superiore a 3000 MWh e fino a 4000 MWh; c) il 30% per le isole con produzione elettrica annua convenzionale superiore a 4000 e fino a 5000 MWh; d) il 20% per le isole con produzione elettrica annua convenzionale superiore a 5000 MWh. 2. Fatto salvo il comma 8, sono titolati alla presentazione dei progetti di cui al comma 1 i soggetti gestori del servizio elettrico nelle isole minori non interconnesse di cui all'allegato 1, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, ivi inclusi i comuni interessati, e privati. 3. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi di RSE e sentita l'Autorita', stabilisce i requisiti minimi dei progetti, le relative modalita' di selezione, di realizzazione e di monitoraggio delle prestazioni, nonche' le spese ammissibili e le modalita' di consuntivazione, sulla base dei seguenti criteri: a) incremento della percentuale di riduzione della produzione elettrica annua convenzionale rispetto ai valori indicati al comma 1, mediante impiego di fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica; b) grado di innovazione del progetto dimostrativo, con particolare riferimento ai sistemi di integrazione delle fonti rinnovabili tramite l'impiego efficiente di sistemi di accumulo, sviluppo di trasporto elettrico, integrazione del sistema elettrico con il sistema idrico isolano e con la domanda modulabile presente sull'isola e ammodernamento della rete secondo i concetti degli smart distribution system; c) costo specifico del progetto in rapporto al grado di riduzione della produzione elettrica annua di energia elettrica da fonti convenzionali; d) minor contributo in conto capitale richiesto, di cui al comma 5; e) replicabilita' su altri sistemi isolani; f) stato di maturita' del progetto in termini di procedimenti autorizzativi e di condivisione del progetto da parte dell'amministrazione locale, attestata da accordi con l'amministrazione approvati con delibera del Consiglio comunale; g) minore impatto ambientale, mediante installazione degli impianti in aree da riqualificare o gia' destinate ad attivita' produttive; h) minori tempi di realizzazione. 4. Il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi di RSE e sentita l'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, la regione e i comuni interessati, provvede alla selezione dei progetti pilota di cui al comma 1 verificando i requisiti di cui al comma 3. Puo' essere valutata l'ammissione anche di ulteriori progetti pilota in isole diverse da quelle su cui insistono i primi due progetti selezionati, ove cio' non comporti aggravi tariffari aggiuntivi rispetto a quanto previsto al comma 5. 5. Per la realizzazione dei progetti dimostrativi di cui al comma 1 e' concesso un contributo in conto capitale, a valere sulla componente UC4 delle tariffe elettriche, limitatamente alle spese connesse ai componenti, sistemi e interventi esplicitamente citati alla lettera b) del comma 3, nel limite massimo del 60% della spesa ammissibile consuntivata e nei limiti di uno stanziamento complessivo di 10 milioni di euro, a fronte di una completa rendicontazione delle modalita' di impiego dei sistemi realizzati e dei loro effetti, anche ai fini di disseminazione dei risultati. 6. Restano fermi, per le isole sulle quali si procede alla realizzazione dei progetti integrati innovativi, gli obiettivi di cui all'art. 2. 7. RSE fornisce annualmente al Gse le informazioni sulle attivita' e i risultati conseguiti ai sensi del presente articolo, utili per l'integrazione nella relazione di cui all'art. 8, comma 3. 8. I contributi di cui al presente articolo sono concessi prioritariamente ai progetti riguardanti isole, di cui all'allegato 1, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono in corso lavori di interconnessione alla rete elettrica nazionale. Art. 7 Cumulabilita' degli incentivi 1. La remunerazione di cui all'art. 4 non e' cumulabile con altri incentivi nazionali in conto energia. Resta fermo il diritto di accesso agli incentivi nazionali e locali per l'efficienza energetica di cui al decreto interministeriale 16 febbraio 2016 recante l'aggiornamento delle discipline per l'innovazione dei piccoli interventi di incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2012 (c.d. Conto termico), fatta eccezione per gli incentivi al solare termico e alle pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria, che sono alternativi alla remunerazione di cui al presente decreto. 2. I contributi in conto capitale per i progetti integrati innovativi di cui all'art. 6 sono cumulabili con finanziamenti derivanti da fondi e progetti europei e con altri contributi gestiti dalle regioni o dai comuni, nel rispetto dei criteri inerenti le spese ammissibili e le modalita' di consuntivazione di cui al comma 3 dello stesso art. 6, purche' il totale dei contributi non superi l'80% della spesa ammissibile consuntivata. Art. 8 Disposizioni varie 1. Per l'insieme delle isole indicate in allegato 1, il Ministero dello sviluppo economico, sentita Terna in merito alle prospettive di realizzazione, a costi sostenibili, di opere di interconnessione della rete elettrica delle isole minori con la rete di trasmissione nazionale, provvede a richiedere alla Commissione europea la deroga di cui all'art. 44 della direttiva 2009/72/CE fino al 2021, evidenziando il contributo atteso che, ai sensi del presente decreto, i gestori forniscono ai fini degli obiettivi comunitari su clima ed energia. Per gli anni successivi al 2021, il Ministero valuta se richiedere l'aggiornamento della deroga sulla base delle opere di interconnessione approvate nel Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale predisposto da Terna, nonche' sulla base dei piani di sviluppo delle reti di distribuzione, e tenuto conto del rapporto di cui al comma 3. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2018, i gestori trasmettono al Gse e ai comuni interessati una relazione con descrizione qualitativa e quantitativa degli interventi eseguiti o in fase di realizzazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, ivi inclusi quelli di cui al comma 2, lettere b) e c), dei quali, in ragione delle loro funzioni, sono a conoscenza. 3. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2, nonche' delle informazione di cui all'art. 6, comma 7, e di ogni altro dato nella propria disponibilita', il Gse trasmette al Ministero dello sviluppo economico, all'autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, alla regione e ai comuni interessati un rapporto sullo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi. 4. Le risorse per l'applicazione degli articoli 4 e 6 trovano copertura sulla componente tariffaria UC4 secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. 5. Ai sensi dell'art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi non e' subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati, qualora gli edifici in questione non ricadono tra quelli indicati all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In tali casi, e' sufficiente trasmettere al comune la comunicazione di inizio lavori, se prevista dal regolamento urbanistico dello stesso comune. Si applicano altresi' i commi 3, 4 e 5 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 115 del 2008. Art. 9 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico Allegato 2 - Requisiti degli impianti A. Impianti di produzione elettrica Per le specifiche definizioni di fonti, impianti, requisiti e caratteristiche degli impianti, nonche' di ogni altro elemento funzionale all'attuazione del presente decreto, si assumono a riferimento le pertinenti disposizioni del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e del decreto ministeriale 5 luglio 2012, nei limiti e con le modalita' precisate dall'autorita'. Si applicano inoltre le disposizioni adottate dall'Autorita' in attuazione dell'art. 25 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, eventualmente aggiornate dalla stessa Autorita' con specifico riferimento alle isole minori non interconnesse. Si applicano altresi' le disposizioni adottate dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in attuazione dell'art. 11 del decreto ministeriale 5 luglio 2012, eventualmente aggiornate dalla stessa autorita' con specifico riferimento alle isole minori non interconnesse. Gli impianti fotovoltaici possono essere muniti di sistemi di accumulo, nel rispetto delle condizioni definite dall'autorita' con deliberazione 574/2014/R/EEL, eventualmente aggiornate dalla stessa Autorita' con specifico riferimento alle isole minori non interconnesse. In tutti i casi, la remunerazione e i contributi di cui al presente decreto possono essere riconosciuti solo per interventi muniti del pertinente titolo abilitativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto (art. da 5 a 7-bis del decreto legislativo 28/2011). Ai fini dell'accesso alla remunerazione, sono ammessi gli impianti di potenza non inferiore a 0,5 kW. B. sistemi per la produzione di energia termica e il solar cooling Per impianti solari termici e di solar cooling, l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto e' consentito se i componenti sono nuovi e se: a) i collettori solari sono in possesso della certificazione Solar Keymark; a-bis) in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made, la certificazione di cui al punto a) relativa al solo collettore puo' essere sostituita dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema; b) i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni; c) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni; d) l'installazione dell'impianto e' stata eseguita in conformita' ai manuali di installazione dei principali componenti, come risultante da dichiarazione dell'installatore. Per le pompe di calore installate esclusivamente in sostituzione di scaldaacqua elettrici e dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria e' richiesto un COP ≥ 2,6 misurato secondo la norma EN 16147 e successivo recepimento da parte degli organismi nazionali di normazione.