Tra le attività riportate in allegato alla legge n . 157/2017 anche le valutazioni e autorizzazioni ambientali e la prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti
Nell'Allegato alla legge 3 ottobre 2017, n. 157 «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017» rientra anche un capitolo dedicato alle attività sostenute dal ministero dell'Ambiente, per le quali sono indicate:
- le variazioni tra le previsioni di competenza e l'autorizzazione di cassa;
- l'importo delle previsioni assestate complessive e la relativa quota per le rimodulazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 33, comma 3, legge n. 196/2009 sulla contabilità e finanza pubblica.
Tra le attività riportate:
- sviluppo sostenibile e tutela del territorio;
- valutazioni e autorizzazioni ambientali;
- tutela e conservazione della fauna, flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino;
- prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti.
Di seguito il testo integrale della legge 3 ottobre 2017, n. 157, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Legge 3 ottobre 2017, n. 157 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. (17G00160) in S.O. n. 51 alla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2017, n. 255 Vigente al: 15-11-2017 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni generali 1. Nello stato di previsione dell'entrata e negli stati di previsione dei Ministeri, approvati con legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono introdotte, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di cui alle annesse tabelle. Art. 2 Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative 1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «59.500 milioni di euro», tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono sostituite dalle seguenti: «79.500 milioni di euro». 2. All'articolo 3, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «5.000 milioni di euro» e «14.000 milioni di euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «2.000 milioni di euro» e «17.000 milioni di euro». 3. All'articolo 3, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1.200 milioni di euro», «400 milioni di euro» e «6.920 milioni di euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.500 milioni di euro», «399,5 milioni di euro» e «6.431 milioni di euro». Art. 3 Disposizioni diverse 1. All'articolo 18, comma 30, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «da ripartire» sono soppresse e dopo le parole: «per l'anno finanziario 2017» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione delle suddette partite, ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto gestore della tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Allegato Parte di provvedimento in formato grafico