Legge di delegazione europea: non mancano le misure su ambiente, energia e sicurezza nella legge 22 aprile 2021, n. 53 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020» (in Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2021, n. 97).
In particolare si tratta dell':
- art. 5 «Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- art. 12 «Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione)»;
- art. 15 «Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni, e del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione»;
- art. 19 «Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), e del regolamento (UE) 2019/941, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE»;
- art. 22 «Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente»;
- art. 28 «Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare».
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All'allegato 1 sono indicati i decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee che il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo quelli specifici dettati dalla presente legge e tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia di Covid-19. Tra queste, rientrano le direttive (Ue):
- 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (termine di recepimento: 28 giugno 2021);
- 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (termine di recepimento: 3 luglio 2021);
- 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione; termini di recepimento: 25 ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4, e 31 dicembre 2020 per il resto della direttiva);
- 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (termine di recepimento: 2 agosto 2021);
- 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo (termine di recepimento: 2 agosto 2021);
- 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (termine di recepimento: 17 dicembre 2021).
Di seguito il testo integrale delle misure accennate sopra.
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Legge 22 aprile 2021, n. 53
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2019-2020. (21G00063)
in Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2021, n.97
Vigente al: 8-5-2021
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione
degli altri atti dell'Unione europea
1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' secondo quelli
specifici dettati dalla presente legge e tenendo conto delle
eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia
di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui
agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi
parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al
comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui allo stesso comma 1.
Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate
eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non
sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il
recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della
citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo
si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti
risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 2
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
atti normativi dell'Unione europea
1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad
adottare, ai sensi dell'articolo 33 della citata legge n. 234 del
2012, e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo
32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o
amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla
data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano
gia' previste sanzioni penali o amministrative.
(omissis)
Art. 5
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
(UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del
2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su
proposta del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati
nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), una
disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e
non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel
rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del
paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria
e dei corpi idrici, nonche' delle specifiche competenze dei Ministeri
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di
strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree
non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le
caratteristiche e le disponibilita' delle risorse rinnovabili, delle
infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche' tenendo in
considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli
di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa. A tal fine
sono osservati, in particolare, i seguenti indirizzi:
1) la disciplina e' volta a definire criteri per
l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti a fonti
rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella
individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. A tal fine, la
disciplina reca inoltre criteri per la ripartizione fra regioni e
province autonome e prevede misure di salvaguardia delle iniziative
di sviluppo in corso che risultino coerenti con i criteri di
localizzazione degli impianti preesistenti, rispetto a quelli
definiti dalla presente lettera;
2) il processo programmatorio di individuazione delle aree
idonee e' effettuato da ciascuna regione o provincia autonoma in
attuazione della disciplina di cui al numero 1) entro sei mesi. Nel
caso di mancata adozione, e' prevista l'applicazione dell'articolo 41
della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) prevedere che, nell'individuazione delle superfici e delle
aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti
rinnovabili di cui alla lettera a), siano rispettati i principi della
minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul
paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli
obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della
sostenibilita' dei costi correlati al raggiungimento di tale
obiettivo;
c) individuare procedure abilitative semplificate, proporzionate
alla tipologia di interventi e alla loro localizzazione, secondo un
principio di sussidiarieta' verticale, per l'installazione degli
impianti nelle aree e nei siti individuati ai sensi delle lettere a)
e q), riducendo altresi' i termini dei procedimenti autorizzativi e
per l'assegnazione di incentivi e razionalizzandoli rispetto ai
termini dei procedimenti per la connessione alla rete elettrica;
d) individuare procedure abilitative semplificate per gli
interventi, diversi dalla mera sostituzione di componenti principali
che non e' sottoposta ad alcuna autorizzazione, di rifacimento totale
e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento di
impianti a fonti rinnovabili gia' esistenti, razionalizzando altresi'
i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di
incentivi;
e) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di
configurazioni per l'autoconsumo, ivi incluse quelle inerenti ai
sistemi efficienti di utenza e allo scambio sul posto, con
l'obiettivo di favorire la realizzazione di tutti i sistemi di
autoconsumo, anche collettivi, da fonti rinnovabili, con conseguente
minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di
generazione diffusa;
f) prevedere meccanismi per il monitoraggio degli effetti della
diffusione dell'autoconsumo, anche ai fini dell'aggiornamento delle
modalita' di imposizione e raccolta delle componenti tariffarie a
copertura degli oneri generali di sistema, valutando il trasferimento
alla fiscalita' generale degli oneri non direttamente connessi ad
obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o di contrasto alla
poverta' energetica;
g) prevedere misure volte a favorire e promuovere la progressiva
installazione di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili negli edifici esistenti, anche mediante il riordino delle
misure vigenti e l'introduzione di meccanismi d'obbligo, fatti salvi
i vincoli paesaggistici e i limiti imposti dalla tipologia
dell'edificio;
h) individuare misure incentivanti per la promozione delle
comunita' di energia rinnovabile volte a favorire la partecipazione
delle comunita' locali alla realizzazione degli impianti,
valorizzando la rete elettrica esistente e massimizzando l'utilizzo
locale della relativa produzione energetica, con conseguente minore
utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione
diffusa, fatta salva l'applicazione degli oneri generali di sistema
sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali e su
quella prodotta e condivisa utilizzando la rete di distribuzione
esistente. A tal fine, prevedere che agli impianti a fonti
rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e
nelle comunita' dell'energia sia garantito un accesso paritario e non
discriminatorio a tutti i pertinenti regimi di sostegno di natura
normativa o regolatoria, con particolare riguardo ai meccanismi di
valorizzazione dell'autoconsumo e ai meccanismi di riconoscimento dei
costi evitati per il sistema elettrico che tale autoconsumo comporta,
evitando comunque effetti distorsivi sul mercato e prevedendo
meccanismi semplificati secondo cui la quota di energia condivisa, in
quanto autoconsumata localmente, sia scorporata a priori e non
rientri fra le voci oggetto di fornitura da parte dei venditori
terzi;
i) prevedere misure per agevolare il massimo utilizzo
dell'energia producibile da fonti rinnovabili, anche favorendo la
diffusione e l'uso di sistemi di accumulo dell'energia, compresi i
veicoli elettrici, anche attraverso uniterautorizzativo semplificato,
e le connesse esigenze di ricerca e sviluppo, tenendo conto del
principio di neutralita' tecnologica;
l) incoraggiare la ricerca per la riduzione della quantita' e
della pericolosita' dei rifiuti prodotti durante il ciclo di
produzione dei sistemi di accumulo dell'energia, in particolare
attraverso la sostituzione di sostanze nocive e materie prime
critiche con altre meno impattanti, per allungare la vita utile in
condizione di massimo rendimento dei sistemi di accumulo e per
facilitarne il riciclaggio una volta giunti a fine vita;
m) introdurre misure per l'utilizzo energetico di biomasse
legnose, nel quadro della gestione forestale sostenibile e della
silvicoltura a turno di taglio breve (short rotation forestry), in
coerenza con le previsioni europee sull'utilizzo a cascata, in
particolare sui principi di sostenibilita', uso efficiente delle
risorse, circolarita' in tutti i flussi e in ogni fase e
sussidiarieta', e con le esigenze ambientali di cui alla lettera p),
considerando anche le opportunita' derivanti dalle biomasse residuali
industriali;
n) favorire lo sviluppo dei biocarburanti ai fini del
raggiungimento degli obiettivi delle fonti rinnovabili nel settore
dei trasporti, nel rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui
all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001;
o) prevedere misure di incentivazione per la trasformazione ad
uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia
piccole, promuovendone, ove compatibile con gli ecosistemi, con la
pianificazione energetica e con gli altri usi, anche l'utilizzo
energetico, purche' siano rispettati gli standard di sicurezza
geomorfologica;
p) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti
rinnovabili, ivi inclusi gli interventi a favore dello sviluppo
tecnologico e industriale, di cui al decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, in coerenza con le diverse esigenze di tutela
ambientale, con semplificazione della gestione degli impianti di
piccola taglia, valorizzando l'energia prodotta da biogas per la
trasformazione in biometano o in digestato equiparato ai sensi del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, e in coordinamento con le
disposizioni agevolative per l'autoconsumo, prevedendo la
sostituzione di impianti obsoleti e incentivando quelli
tecnologicamente avanzati per la riduzione dei gas di scarico e dei
particolati inquinanti, promuovendo la realizzazione di impianti
fotovoltaici su edifici esistenti, anche al fine della completa
rimozione dell'eternit o dell'amianto. Prevedere inoltre che
l'aggiornamento e il potenziamento dei meccanismi di incentivazione
tengano conto dei seguenti indirizzi:
1) i meccanismi devono promuovere l'accoppiamento delle fonti
rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo di energia, in
modo da consentire una maggiore programmabilita' delle fonti;
2) il meccanismo dello scambio sul posto sia soppresso,
prevedendo meccanismi di tutela degli investimenti gia' avviati e
introducendo nuovi meccanismi volti a premiare l'autoconsumo
istantaneo nonche' la condivisione dell'energia nell'ambito di
configurazioni di autoconsumo multiplo quali l'autoconsumo collettivo
e le comunita' dell'energia;
q) promuovere l'utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in
mare, previa identificazione delle aree idonee, e la
razionalizzazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni
demaniali e delle autorizzazioni, nel rispetto delle esigenze di
tutela dell'ecosistema marino e costiero, del patrimonio culturale e
del paesaggio, privilegiando, ove possibile, l'utilizzo delle
piattaforme petrolifere in disuso;
r) semplificare e stimolare il ricorso a strumenti, aggiuntivi ai
meccanismi di incentivazione economica, per incrementare il consumo
di energia da fonti rinnovabili, ivi inclusi gli accordi di
compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo
termine;
s) introdurre misure per la razionalizzazione, la valorizzazione
e l'incremento della produzione del parco di impianti a fonti
rinnovabili esistente;
t) aggiornare, potenziare e introdurre meccanismi di sostegno per
la produzione di biometano, biocarburanti avanzati, carburanti
derivanti dal carbonio riciclato e idrogeno, per contribuire
efficacemente alla decarbonizzazione di tutte le forme di trasporto,
in funzione delle emissioni nell'intero ciclo di vita dei vettori
energetici e dei veicoli che li utilizzano;
u) prevedere disposizioni volte all'introduzione di misure per lo
sviluppo dei biocarburanti avanzati per favorire la decarbonizzazione
nel settore dell'aviazione, anche mediante specifiche forme di
incentivazione;
v) semplificare e accelerare il processo di recepimento degli
aggiornamenti all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 relativo
alle materie prime idonee alla produzione di biometano e
biocarburanti avanzati al fine di incrementarne lo sviluppo in senso
inclusivo, prevedendo che il recepimento degli aggiornamenti sia
adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare;
z) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo di energia
elettrica rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, al fine
di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di penetrazione di
decarbonizzazione nel settore dei trasporti;
aa) introdurre misure di semplificazione per la costruzione e
l'esercizio delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, al
fine di supportare il raggiungimento degli obiettivi di diffusione
dei veicoli elettrici previsti dal PNIEC, anche coordinando e
integrando le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120;
bb) prevedere, al fine di favorire il contributo dei
biocarburanti avanzati prodotti a partire dalle materie prime
elencate all'allegato IX, parte A, della direttiva (UE) 2018/2001,
come quota finale nel settore dei trasporti, un approccio
tecnologicamente neutro, evitando la promozione di specifiche fonti
di energia rinnovabile, anche alla luce dello stato di sviluppo
tecnologico;
cc) promuovere l'impiego di idrogeno verde nell'industria
siderurgica e chimica, volto a soddisfare gli impieghi industriali
che necessitano di intensita' energetiche molto elevate che non
possono essere soddisfatte dalla produzione di energia da fonti
rinnovabili;
dd) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di
procedure di qualificazione degli installatori di impianti a fonti
rinnovabili, prevedendo che detta qualificazione professionale, ai
sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2018/2001, sia conseguita
con il possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali di
cui all'articolo 4, comma 1, lettere da a) a d), del regolamento di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008,
n. 37;
ee) a partire dal 1° gennaio 2023, escludere dagli obblighi di
miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica
rinnovabile, cosi' come dal relativo conteggio delle fonti
rinnovabili e dai sussidi di mercato, quali certificati di immissione
in consumo (CIC), ex certificati verdi (CV) o tariffe onnicomprensive
(TO), le seguenti materie prime in ragione delle evidenze degli
impatti in termini di deforestazione:
1) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi
grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD);
2) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della
soia di importazione.
(omissis)
Art. 12
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE
(rifusione)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
(UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno
2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) in coerenza con le modalita' e gli obblighi di servizio
pubblico, definire la disciplina relativa alle comunita' energetiche
dei cittadini, attive nell'ambito della generazione,
dell'approvvigionamento, della distribuzione, dell'accumulo, della
condivisione, della vendita di energia elettrica e della fornitura di
servizi energetici, ivi inclusi i servizi di efficienza energetica e
di ricarica dei veicoli elettrici, valorizzando la rete elettrica
esistente e assicurando un'adeguata partecipazione ai costi di
sistema;
b) aggiornare e semplificare il quadro normativo in materia di
configurazioni per l'autoconsumo, di sistemi di distribuzione chiusi
e di linee dirette, disciplinando le modalita' e gli obblighi di
servizio pubblico e prevedendo un'adeguata partecipazione ai costi di
sistema e di rete;
c) definire il quadro normativo semplificato per lo sviluppo e la
diffusione dei sistemi di accumulo e per la partecipazione degli
stessi ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi, tenuto conto
degli obiettivi di sviluppo e integrazione della generazione da fonti
rinnovabili e delle esigenze di flessibilita' e adeguatezza del
sistema elettrico, prevedendo l'attivazione di servizi di
flessibilita' e servizi ancillari anche di carattere standardizzato
sulle reti di distribuzione, ai sensi degli articoli 31 e 32 della
direttiva (UE) 2019/944, nonche' l'adozione delle necessarie
procedure autorizzative e degli strumenti funzionali all'adozione di
soluzioni di mercato con un orizzonte a lungo termine, al fine di
dare stabilita' agli investimenti, definendo in particolare procedure
autorizzative armonizzate e semplificate per la costruzione e
l'esercizio di accumuli di energia nonche' modalita' di realizzazione
congruenti con la finalita' di accogliere l'intera produzione da
fonti rinnovabili non programmabili individuata come necessaria per
il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC;
d) adottare le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) in
coerenza con quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e), h)
e i), allo scopo di definire una disciplina unica in materia di
comunita' energetiche, autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo e
prevedere, nel rispetto della sicurezza del sistema, l'avvio di
sperimentazioni per un graduale passaggio a un sistema di
auto-dispacciamento, volto a promuovere un ruolo piu' attivo dei
gestori delle reti di distribuzione e una migliore valorizzazione
dell'apporto della generazione distribuita, anche attraverso un
sistema di premi e penalita' che stimoli produttori e consumatori di
energia a bilanciare le proprie posizioni a livello locale;
e) aggiornare il quadro normativo delle misure per implementare
la protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di poverta'
energetica;
f) prevedere misure per l'evoluzione del ruolo e delle
responsabilita' dei gestori delle reti di distribuzione, in
coordinamento con il gestore della rete di trasmissione, in funzione
delle esigenze di flessibilita' del sistema e di integrazione della
generazione distribuita e della gestione della domanda, secondo
criteri di gradualita';
g) riordinare la disciplina di adozione del piano di sviluppo
della rete di trasmissione nazionale, da adottare con cadenza
biennale, coordinandolo con il piano di sicurezza, e le procedure
finalizzate all'accelerazione dei tempi di conclusione dei
procedimenti autorizzativi, inclusi quelli ambientali;
h) aggiornare la disciplina degli obblighi di servizio pubblico
degli impianti di produzione di energia elettrica e dei processi di
messa fuori servizio e dismissione al fine di garantire le esigenze
di sicurezza del sistema elettrico;
i) prevedere, in caso di mancato rispetto da parte delle imprese
elettriche degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2019/944, dal
regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 giugno 2019, o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti
dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori
nazionali per l'energia (ACER) o dell'autorita' nazionale di
regolazione, l'irrogazione da parte dell'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA) di sanzioni amministrative
pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive, incluso il potere
di imporre sanzioni fino al 10 per cento del fatturato annuo del
gestore del sistema di trasmissione o fino al 10 per cento del
fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata;
l) indirizzare i principi tariffari verso una tariffazione
dinamica dell'energia elettrica, riducendo la parte di componenti
fisse delle fatture per l'energia elettrica;
m) introdurre misure per il potenziamento dell'infrastruttura di
rete e la promozione di reti intelligenti, propedeutiche
all'ottenimento dei risultati previsti dalla strategia del «Clean
Energy Package».
(omissis)
Art. 15
Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo
ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il
regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e
che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, del
regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE)
2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le
date di applicazione di alcune delle sue disposizioni, e del
regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi
medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la
decisione 2010/227/UE della Commissione
1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per
l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/745
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, al
regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2020, e al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 5 aprile 2017.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo
osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, come modificato dal
regolamento (UE) 2020/561, e del regolamento (UE) 2017/746, e in
particolare le modalita' e le procedure di vigilanza, sorveglianza
del mercato e controllo della sicurezza dei dispositivi medici, con
abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e
coordinamento nonche' riordino di quelle residue;
b) stabilire i contenuti, le tempistiche e le modalita' di
registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori
di dispositivi medici sul territorio italiano, nonche' gli
utilizzatori, come definiti dall'articolo 2, punti 30), 34) e 37),
del regolamento (UE) 2017/745 e dall'articolo 2, punti 23), 27) e
30), del regolamento (UE) 2017/746, sono tenuti a comunicare al
Ministero della salute;
c) provvedere al riordino e al coordinamento delle attivita' tra
gli enti pubblici deputati al governo dei dispositivi medici, anche
attraverso una ridefinizione dei compiti e anche ai fini
dell'emanazione di indirizzi generali uniformi per la garanzia di
efficienza del sistema, ivi incluso il riordino del meccanismo di
definizione dei tetti di spesa nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 9-ter, commi 1, lettera b), e 9, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 125;
d) definire il sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di
sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla
gravita' delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE)
2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 e il riordino del sistema
vigente. Il sistema sanzionatorio deve prevedere la riduzione di un
terzo della sanzione amministrativa quando la violazione e' commessa
da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
e) individuare le modalita' di tracciabilita' dei dispositivi
medici attraverso il riordino e la connessione delle banche dati
esistenti o in via di implementazione in conformita' al Sistema unico
di identificazione del dispositivo (sistema UDI), previsto dai
regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746, in modo da salvaguardare il
livello informativo piu' completo;
f) previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, rendere i procedimenti di acquisto piu' efficienti
attraverso l'articolazione e il rafforzamento delle funzioni di
Health technology assessment (HTA), di cui all'articolo 1, comma 587,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sulla base degli obiettivi
individuati dal relativo Programma nazionale HTA e adeguare le
attivita' dell'Osservatorio dei prezzi di acquisto dei dispositivi;
g) adeguare i trattamenti di dati personali effettuati in
applicazione del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE)
2017/746 alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e alla
normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e
sensibili;
h) prevedere il sistema di finanziamento del governo dei
dispositivi medici attraverso il versamento da parte delle aziende
che producono o commercializzano dispositivi medici di una quota non
superiore allo 0,75 per cento del fatturato, al netto dell'imposta
sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al Servizio sanitario
nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature.
(omissis)
Art. 19
Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943, sul
mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), e del
regolamento (UE) 2019/941, sulla preparazione ai rischi nel settore
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE
1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per
l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943
e 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo
osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) riordinare, coordinare e aggiornare le disposizioni nazionali
al fine di adeguarle alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943
e del regolamento (UE) 2019/941, con abrogazione espressa delle
disposizioni incompatibili, tenendo conto dei seguenti indirizzi
specifici:
1) prevedere l'avvio di un processo per il graduale superamento
del prezzo unico nazionale (PUN);
2) prevedere una semplificazione e una modifica della
disciplina del dispacciamento e dei mercati all'ingrosso dell'energia
volte a tener conto delle nuove esigenze di flessibilita' del sistema
e della necessita' di integrazione della generazione distribuita,
degli aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei
sistemi di accumulo e della gestione della domanda. A tal fine,
prevedere, fra l'altro, il ricorso a contratti di acquisto di energia
a prezzo dinamico, l'avvio di sperimentazioni e attivita' di
dispacciamento locale e auto-dispacciamento in sinergia con quanto
disposto all'articolo 12, comma 1, lettera f), nonche' la
possibilita' di stipulare accordi diretti semplificati fra produttore
e consumatore di energia all'interno della medesima zona di mercato;
b) nell'opera di riordino di cui alla lettera a), attribuire
all'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le
competenze in materia di esenzione dell'accesso ai terzi per gli
interconnettori ai sensi di quanto disposto dall'articolo 63,
paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943, al fine di semplificare
la gestione delle procedure di richiesta di esenzione;
c) in materia di ricorso al ridispacciamento della generazione,
allo stoccaggio dell'energia e alla gestione della domanda non basati
sul mercato di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE)
2019/943, conferire all'ARERA le competenze finalizzate alla deroga
all'obbligo di ridispacciare gli impianti di generazione;
d) stabilire, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti
dal regolamento (UE) 2019/943, l'irrogazione da parte dell'ARERA di
sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e
dissuasive.
(omissis)
Art. 22
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di
plastica sull'ambiente
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
(UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno
2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti
monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva (UE)
2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con
modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e
sostenibili, conformemente all'articolo 1 della direttiva (UE)
2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma
653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili,
alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda
i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti,
conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma,
della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a
disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di
prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro
caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici
utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene
e sicurezza degli alimenti;
c) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai
prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con
alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE)
2019/904, prevedere la graduale restrizione all'immissione nel
mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti
dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone l'immissione
nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e
compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma
UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima
rinnovabile;
d) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904,
adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a
incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di
ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati
dalla direttiva, nonche' adeguate misure finalizzate a ridurre la
dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con
esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni
professionali non distribuiti ai consumatori;
e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui
si applica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904,
compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12, secondo
comma, della direttiva stessa;
f) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE)
2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e
dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni
di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle
sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono
all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando
detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al
potenziamento delle attivita' di controllo e di accertamento delle
violazioni di cui alla presente lettera;
g) abrogare l'articolo 226-quater del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva
(UE) 2019/904.
2. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge. Qualora la
dotazione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del
2012 si rivelasse insufficiente, il decreto legislativo adottato ai
sensi del comma 1 del presente articolo e' emanato solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi
che stanziano le occorrenti risorse finanziarie a copertura dei
relativi maggiori oneri, in conformita' all'articolo 17, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
(omissis)
Art. 28
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2019/1159, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente
i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga
la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei
certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva
(UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno
2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) introdurre le definizioni di «acque protette» e di «acque
adiacenti alle acque protette», ai fini della concreta
identificazione delle navi adibite alla navigazione marittima, alla
gente di mare a bordo delle quali soltanto si applica la direttiva
2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008, e definite da tale direttiva quali navi diverse da quelle che
navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o
nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si
applicano i regolamenti portuali;
b) valutare, in sede di elaborazione delle definizioni di «acque
protette» e di «acque adiacenti alle acque protette», i criteri
utilizzati a tal fine dagli altri Paesi membri, al fine di non
penalizzare la gente di mare.
(omissis)
Allegato A
(articolo 1, comma 1)
1) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti
della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al
processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile
2018);
2) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante
il diritto penale (termine di recepimento: 3 dicembre 2020);
3) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva
2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva
sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione
delle realta' del mercato (termine di recepimento: 19 settembre
2020);
4) direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018,
che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne
l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel
sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra
Stati membri (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);
5) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo
delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini
del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2020);
6) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (Testo rilevante ai
fini del SEE) (termine di recepimento: 30 giugno 2021);
7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorita' garanti della
concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione piu' efficace e
che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021);
8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilita' dei
sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi
stradali nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 19 ottobre 2021);
9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali
sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare
(termine di recepimento: 1° maggio 2021);
10) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e
le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che
sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (termine
di recepimento: 31 maggio 2021);
11) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei
contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio
2021);
12) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei
contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE)
2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva
1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
1° luglio 2021);
13) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative
all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili
a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione
radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e
radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno
2021);
14) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti
connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive
96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 7 giugno 2021);
15) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE
per quanto riguarda le entita' esentate, le societa' di
partecipazione finanziaria, le societa' di partecipazione finanziaria
mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le
misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai fini del
SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
16) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE
per quanto riguarda la capacita' di assorbimento di perdite e di
ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento e la direttiva 98/26/CE (termine di recepimento: 28
dicembre 2020);
17) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilita' dei
prodotti e dei servizi (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 28 giugno 2022);
18) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di
raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la
direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2021);
19) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro
2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di
informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di
informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la
decisione 2009/316/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 28
giugno 2022);
20) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Testo rilevante ai
fini del SEE) (termine di recepimento: 3 luglio 2021);
21) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini di
recepimento: 25 ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4), e 31
dicembre 2020 per il resto della direttiva);
22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di
ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le
misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di
ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la
direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e
sull'insolvenza) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 17 luglio 2021);
23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al
riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione)
(termine di recepimento: 17 luglio 2021);
24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE)
2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali
nel diritto societario (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 1° agosto 2021);
25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro
trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (termine di
recepimento: 1° agosto 2022);
26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare
l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di
prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati
reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (termine
di recepimento: 1° agosto 2021);
27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attivita'
professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di
assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio
(termine di recepimento: 2 agosto 2022);
28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva
2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente
di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco
riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla
gente di mare (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 2 agosto 2021);
29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e
2011/ 61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera
degli organismi di investimento collettivo (Testo rilevante ai fini
del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);
30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE
relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo
energetico nel trasporto su strada (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 2 agosto 2021);
31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE
sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (termine
di recepimento: 17 dicembre 2021);
32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle
persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (termine di
recepimento: 17 dicembre 2021);
33) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019,
che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre
2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a
distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (termine di
recepimento: 31 dicembre 2020);
34) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale
sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive
2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e
2014/65/UE (termini di recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente
all'articolo 64, punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della
direttiva);
35) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di
obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni
garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva
2014/59/UE (termine di recepimento: 8 luglio 2021);
36) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019,
recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE
relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli
sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30
giugno 2022);
37) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019,
che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (termine
di recepimento: 31 dicembre 2021);
38) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020,
che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda
l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di
pagamento (termine di recepimento: 31 dicembre 2023);
39) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020,
che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune
d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale
per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto
riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni
allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale
per le piccole imprese (termine di recepimento: 31 dicembre 2024).